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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 02/04/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 2213/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SPECIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pier Luigi De Cinti Presidente Est. dott.ssa Claudia Marra Giudice dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 2213/2024
(C.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. PIETRO Parte_1 C.F._1
PAOLUCCI, giusta delega in atti,
e
(C.f. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_2 C.F._2
EDOARDO D'ELIA e CAROLA FUNARO, giusta delega in atti,
RICORRENTI
E con la partecipazione del P.M. in sede.
OGGETTO: Divorzio Contenzioso Trasformato- Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza camerale 26/03/2025.
IN FATTO
Con ricorso l'istante domandava la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate.
Costituendosi parte resistente concludeva come da relativa memoria. Sentiti all'udienza camerale i coniugi addivenivano ad un accordo sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. b) Legge 898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
È da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile.
Le condizioni concordate appaiono congrue e conformi agli interessi delle parti sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 10/04/1994 nel Comune di
Ceccano (FR), alle condizioni di cui al verbale del 26/03/2025; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ceccano (FR) di provvedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atto numero 4, Parte II, Serie A, dell'anno
1994. compensa le spese di causa.
Latina, 02/04/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Pier Luigi De Cinti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SPECIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pier Luigi De Cinti Presidente Est. dott.ssa Claudia Marra Giudice dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 2213/2024
(C.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. PIETRO Parte_1 C.F._1
PAOLUCCI, giusta delega in atti,
e
(C.f. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_2 C.F._2
EDOARDO D'ELIA e CAROLA FUNARO, giusta delega in atti,
RICORRENTI
E con la partecipazione del P.M. in sede.
OGGETTO: Divorzio Contenzioso Trasformato- Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza camerale 26/03/2025.
IN FATTO
Con ricorso l'istante domandava la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate.
Costituendosi parte resistente concludeva come da relativa memoria. Sentiti all'udienza camerale i coniugi addivenivano ad un accordo sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. b) Legge 898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
È da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile.
Le condizioni concordate appaiono congrue e conformi agli interessi delle parti sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 10/04/1994 nel Comune di
Ceccano (FR), alle condizioni di cui al verbale del 26/03/2025; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ceccano (FR) di provvedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atto numero 4, Parte II, Serie A, dell'anno
1994. compensa le spese di causa.
Latina, 02/04/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Pier Luigi De Cinti