Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/01/2013, n. 7967
CASS
Sentenza 6 dicembre 2013

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La Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, ha esaminato i ricorsi proposti da due imputati, HE EL e CI RO UD, avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che aveva confermato la loro condanna per omicidio colposo, per aver cagionato la morte di un feto a causa del ritardo nell'esecuzione di un taglio cesareo. Il Tribunale di primo grado aveva attribuito a HE EL la responsabilità per non aver controllato personalmente la paziente TA, pur essendo stato avvertito del suo ricovero, e per aver affidato al medico di guardia ogni controllo dei tracciati fetali che evidenziavano sofferenza, mentre a CI RO UD era contestato di aver sottovalutato le condizioni della paziente, interrotto il monitoraggio e omesso di richiedere l'immediato intervento del medico reperibile o il trasferimento della paziente. La Corte di Appello aveva confermato la responsabilità di entrambi, evidenziando le violazioni dei doveri da parte di CI RO UD e il ritardo e la mancata presenza di HE EL, nonostante l'impegno preso con la paziente. HE EL aveva sollevato quattro motivi di ricorso, lamentando l'omessa indicazione delle conclusioni del Procuratore Generale, la violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla sua posizione di garanzia e alla condotta alternativa lecita, la erronea qualificazione del fatto come omicidio colposo anziché aborto colposo, e la mancata concessione della sospensione condizionale della pena. CI RO UD aveva invece dedotto vizio motivazionale, sostenendo che i giudici di merito non avessero considerato la consulenza della difesa, e violazione di legge in relazione agli artt. 40 e 589 c.p., ritenendo gli indicatori clinici incerti. Entrambi i ricorrenti contestavano altresì le statuizioni civili.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di CI RO UD, ritenendo che i motivi si risolvessero nella prospettazione di una ricostruzione alternativa dei fatti, non sindacabile in sede di legittimità, e che la Corte di Appello avesse adeguatamente considerato i tracciati e le consulenze, escludendo la prescrizione del reato in quanto maturata successivamente alla sentenza impugnata. Per quanto concerne HE EL, il primo motivo relativo all'omessa indicazione delle conclusioni del PG è stato rigettato in quanto non costituisce motivo di nullità. Il secondo motivo, concernente la posizione di garanzia e la condotta alternativa lecita, è stato ritenuto infondato, poiché la Corte territoriale aveva correttamente individuato in HE EL un garante, data la sua visita alla paziente e la sua rassicurazione sulla possibilità di un parto naturale, e aveva adeguatamente argomentato sulla causalità omissiva, ritenendo che un tempestivo intervento chirurgico avrebbe evitato l'evento morte. Il terzo motivo, relativo alla derubricazione del reato, è stato rigettato, poiché la Corte di Appello aveva correttamente valutato l'autonomia del feto in base alle circostanze del travaglio. Tuttavia, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di HE EL, dichiarando il reato a lui ascritto estinto per prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di appello, e ha rigettato i ricorsi quanto alle statuizioni civili, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore delle parti civili.

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Massime2

In tema di delitti contro la persona, il criterio distintivo tra la fattispecie di interruzione colposa della gravidanza e quella di omicidio colposo si individua nell'inizio del travaglio e, dunque, nel raggiungimento dell'autonomia del feto. (Fattispecie nella quale, ai fini dell'integrazione del reato di omicidio colposo, è stato ritenuto che la morte era sopraggiunta a travaglio iniziato quando il feto, benché ancora nell'utero, aveva raggiunto una propria autonomia con la rottura del sacco contenente il liquido amniotico).

In tema di guida in stato di ebbrezza alcolica, l'accertamento strumentale di tale stato (cosiddetto alcoltest) costituisce atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile cui il difensore può assistere senza diritto di essere previamente avvisato, dovendo la polizia giudiziaria unicamente avvertire la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia.

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/01/2013, n. 7967
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7967
Data del deposito : 6 dicembre 2013

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