Sentenza 4 ottobre 2007
Massime • 1
L'omessa indicazione, in sentenza, delle conclusioni delle parti - requisito formalmente richiesto dall'art. 546 cod.proc.pen. - non ne determina la nullità, non essendo quest'ultima prevista espressamente da alcuna norma di legge, né lede in alcun modo i diritti della difesa, sicché non può farsi rientrare neanche tra le nullità di ordine generale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/10/2007, n. 39447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39447 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 04/10/2007
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 1176
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 012131/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RE ID, N. IL 23/05/1959;
avverso SENTENZA del 28/11/2005 TRIBUNALE di MESSINA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MOCALI PIERO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Wladimiro De Nunzio che ha concluso per l'annullamento con rinvio. OSSERVA
Colla sentenza di cui in epigrafe, il Tribunale di Messina dichiarava il Barresi colpevole di contravvenzione all'art. 659 c.p., condannandolo alla pena di Euro 50,00 di ammenda.
Osservava il giudicante che le emergenze dibattimentali avevano evidenziato la colpevolezza dell'imputato, il quale, non impedendo il continuo abbaiare - diurno e notturno - dei suoi due cani, aveva disturbato la pubblica quiete.
Avverso tale pronuncia proponeva appello - poi qualificato come ricorso per cassazione e qui trasmesso, ai sensi dell'art. 593 c.p.p. - il Barresi, che, in primo luogo, eccepiva la nullità della sentenza impugnata, la quale, in spregio all'art. 546 c.p.p., non riportava le conclusioni delle parti. E denunciava, quindi, vizio della motivazione, non avendo il Giudice considerato il reale contenuto della prova testimoniale (dalla quale si ricavava che, almeno a far tempo dal 2001, il disturbo addebitatogli era cessato), mentre nessun elemento contrario alla posizione difensiva era emerso. La generica e apodittica affermazione della sentenza, circa le evidenze del compendio istruttorio, non integrava una corretta motivazione, non consentendo di valutare l'iter logico-argomentativo seguito dal Giudice di merito.
La questione preliminare posta dal ricorrente è infondata, in quanto l'indicazione delle conclusioni delle parti - requisito formalmente indicato dall'art. 546 c.p.p. - non è poi previsto a pena di nullità dalla norma stessa, ne' la sua assenza rientra fra quelle di carattere generale, non intaccando alcuno dei diritti della difesa. Il principio di tassatività del regime delle nullità non consente dunque di ravvisare quella descritta dal ricorrente. Nel resto, il ricorso - la cui originaria ed errata impostazione come appello, ne condiziona il contenuto - appare sostanzialmente volto ad una ricostruzione del fatto cui questa Corte non è legittimata ad intervenire e che si basa su apodittici richiami di atti processuali non emergenti dalla sentenza. La quale, pur nella sua estrema sintesi, individua nella condotta omissiva del Barresi il nucleo del reato ascrittogli, col richiamo alle emergenze istruttorie. Il ricorso va dunque rigettato, colle ulteriori conseguenze ex art.616 c.p.p..
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2007