Sentenza 21 ottobre 2008
Massime • 1
In tema di delitti contro la persona, il criterio distintivo tra la fattispecie di interruzione colposa della gravidanza e quella di omicidio colposo consiste nell'inizio del travaglio e, dunque, nell'autonomia del feto.
Commentario • 1
- 1. Omicidio colposo del nascituro ex art. 589 c.p.Valeria D'Alessio · https://www.iusinitinere.it/
L'art. 589 c.p. rubricato “Omicidio colposo” è collocato nel libro II “Dei delitti in particolare” al Titolo XII “Dei delitti contro la persona” essendo posto a tutela della vita e dell'incolumità fisica della persona. Al primo comma dell'art. 589 c.p. il legislatore ha previsto che “chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni”. Si tratta di un reato comune, di danno, di evento a forma libera il quale è caratterizzato sotto il profilo soggettivo dalla colpa intesa come negligenza, imprudenza o imperizia. La norma menzionata fa riferimento alla persona, tale da intendersi un individuo dotato di propria autonomia, vivente quindi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/10/2008, n. 44155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44155 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2008 |
Testo completo
44 155 /08 Sentenza n.3789 Registro generale n. 18309/2008
Udienza pubblica del 21 ottobre 2008 (n. 14 del ruolo)
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione quinta penale
Composta dai Signori: dott. Gennaro Marasca Presidente
dott. Paolo Oldi Consigliere dott. M.Stefania Di Tomassi Consigliere dott. Piero Savani Consigliere dott. Maria Vessichelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da IU TA RI, nato il [...] a
Settignano, avverso la sentenza in data 6.12.2007 della Corte d'appello di Roma, parti civili: LO LL PO e IA EL.
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal consigliere M. Stefania Di Tomassi;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.
Vittorio Martusciello, che ha concluso per il rigetto del ricorso, in subordine per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione, con rigetto del ricorso agli effetti civili;
Udito per le parti civili l'avvocato Attilio Turchetta, che chiede il rigetto del ricorso e deposita conclusioni scritte e nota spese cui si riporta;
1
Fatto
1. Con la decisione in epigrafe la Corte d'appello di Roma confermava la sentenza 20.9.2004 del Tribunale di Cassino, che aveva condannato IU
RO RI alla pena di dieci mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 17 legge n. 194 del 1978 (aborto colposo) commesso il 13.7.2000 ai danni di IA
EL, nonché al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, e alla rifusione della spese in favore della persona offesa costituitasi parte civile, alla quale era assegnata una provvisionale.
Il fatto contestato consisteva nell'avere cagionato per colpa la interruzione della gravidanza della EL per morte intrauterina del feto: non riconoscendo per imperizia come patologici i tracciati cardiotocografici eseguiti in data 12 e 13 luglio 2000 e non valutando correttamente i segni di sofferenza fetale dagli stessi evidenziata;
omettendo per imprudenza di procedere all'immediato ricovero della paziente, alla 36^ settimana, per l'espletamento rapido del parto;
ritardando, per negligenza, parto con la prescrizione di una ecografia con flussimetria, inutile a fronte dei precedenti tracciati.
A ragione della sua decisione la Corte d'appello, riassunta la vicenda processuale, osservava che sulla base di quanto accertato e riferito dal consulente del Pubblico ministero, dott. GL, non potevano sussistere dubbi sul fatto che la morte intrauterina del feto fosse da porre in stretto nesso di causalità con il comportamento gravemente colposo del medico che non aveva correttamente interpretato la portata patologica dei tracciati che evidenziavano la sofferenza fetale ed aveva omesso di disporre il ricovero della donna per sottoporla a immediato parto cesareo, che sicuramente avrebbe consentito la nascita di un bambino vivo, anche quando, sulla scorta del tracciato del 13 luglio, non poteva sussistere alcun dubbio sulla gravità della situazione.
2. Ricorre l'imputato, con atto sottoscritto personalmente e dal difensore avvocato Marco Paliotta, e chiede l'annullamento della sentenza impugnata.
2.1. Con il primo motivo denunzia violazione degli artt. 43 e 40 c.p. in relazione all'art. 17 della legge n. 184 del 1978 e vizi di motivazione (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità). Deduce in particolare che:
- contraddittoriamente la sentenza impugnata avrebbe dapprima affermato che occorre valutare il comportamento professionale dell'imputato in relazione all'esame del tracciato cardiotocografico del 12 luglio 2000 e si sarebbe limitata poi
2 a esaminare l'altro tracciato quello del 13 luglio, così omettendo di valutare un dato essenziale;
- contraddittoriamente e illogicamente la sentenza impugnata avrebbe ritenuto provato che il 12 luglio l'imputato non aveva avanzato alcuna richiesta di esame flussimmetricoper la persona offesa e che questa non aveva pertanto opposto alcun rifiuto all'effettuazione di tale esame, basandosi: sulle dichiarazioni della persona offesa, che aveva interesse a negare la circostanza;
considerando le sole dichiarazioni di questa nel confronto con l'ostetrica L'TO, senza valutare la circostanza che anche questa, che non aveva interesse in causa, era rimasta di contro sulle sue posizioni;
illogicamente rilevando che del rifiuto all'effettuazione dell'esame l'imputato non avrebbe parlato nella telefonata fatta il giorno successivo al dottor Abruzzese, all'atto della richiesta dell'esame urgente, senza valutare che l'imputato in tale occasione non aveva la lucidità per parlare anche di circostanze non essenziali;
illogicamente dando per scontato che se avesse rifiutato detta richiesta la persona offesa ne avrebbe certamente parlato con la semplice conoscente TR, incontrata in ospedale il giorno stesso;
omettendo di considerare gli aspetti di non credibilità della deposizione della EL e della
TR evidenziati nell'appello (la prima avrebbe detto ciò di averla incontrata sia il giorno 12 che il giorno 13 e che l'imputato l'avrebbe tranquillizzata davanti alla seconda, confermando tali circostanze anche nel confronto con l'ostetrica; la seconda dichiarava al contrario che era uscita dall'ospedale il 13 mattina e che quindi in ospedale non c'era; che dopo il colloquio tra l'imputato e la signora
EL "uscirono tutti").
2.2. Con il secondo motivo denunzia violazione dell'art. 40 c.p. e dei principi in tema di nesso di causalità in relazione all'art. 17 della legge n. 184 del 1978 e vizi di motivazione (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità). Deduce in particolare che "ingiustamente" la Corte d'appello avrebbe ritenuto sussistente il rapporto di causalità tra la condotta dell'imputato e la morte intrauterina del feto senza disporre esame autoptico di questo, è dunque senza prova della causa della morte. Ed erroneamente e illogicamente la Corte d'appello avrebbe considerato accertata la causa della morte del feto sulla base di quanto osservato dal consulente del pubblico ministero, sostenendo che non v'era in sostanza contrasto con il consulente della difesa, quella del consulente del pubblico ministero rappresentando "una mera opinione senza certezza"; non essendo comunque esatto che il consulente della difesa non avesse contrastato l'assunto dell'altro, risultando invece a chiare lettere dal suo elaborato che egli, visto il peso alla nascita del feto e quello misurato nel corso della gravidanza, aveva attribuito il decesso "ad una grave
IUGR, cioè ad un grave difetto di crescita fetale che alla fine stata la causa della morte fetale", concludendo nel senso che non era quindi possibile per l'imputato adottare i provvedimenti necessari per evitare la morte fetale sulla scorta degli
3 esami clinici e strumentali correttamente richiesti durante la gravidanza della paziente. Sostiene quindi che non effettuando l'autopsia la sentenza impugnata si sarebbe posta in contraddizione con i principi giurisprudenziali in particolare con quelli affermati da sezioni unite n. 30328 del 2000, in assenza di prove obiettive sulle cause della morte mancando quella "alta probabilità logica" necessaria ad affermare la responsabilità per il fatto colposo. Ed evidenzia l'illogicità perciò dell'affermazione che sarebbe stato possibile, con un parto cesareo, far nascere il bambino vivo.
Sotto altro profilo rileva che il rapporto di causalità non poteva dirsi provato attesa la circostanza che alla nascita il feto pesava 2,500 kg., mentre secondo il dott.
Abruzzese, avrebbe dovuto pesare 3,200 kg. Apodittica era la motivazione con la quale la Corte d'appello escludeva rilevanza a tale dato (la valutazione del medico non era legata a dati concreti, il feto aveva perso liquidi), manifestamente illogica essendo l'affermazione che dopo la morte il feto aveva perso liquidi e che in soli due giorni dopo la morte questo avrebbe potuto perdere peso e contraddittoria è la svalutazione della valutazione dell'ecografista, creduto nel resto, su tale specifico punto.
-2.3. Con il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 157, 160 e 161 c.p. in quanto alla data del ricorso sarebbe già maturata la prescrizione (cadente il
13.1.2008) per il reato contestato.
Diritto
1. Osserva preliminarmente il Collegio che il reato in esame, verificatosi con la morte del feto il 13 luglio 2000, non era prescritto alla data del ricorso (come si sostiene nel terzo motivo), né lo è oggi, giacché i termini della prescrizione risultano sospesi per la durata complessiva di un anno, 1 mese e 12 giorni, a causa dei rinvii su richiesta del difensore e/o per impedimento dell'imputato dal 28 aprile al 20 ottobre 2003, dal 16 gennaio al 22 marzo e dal 22 marzo al 5 luglio 2006, e quindi a far data dal 26.9.2007 alla data della sentenza, per un massimo di 61 giorni.
E nulla su tale sospensioni, già segnalate dal magistrato addetto all'esame preliminare dei ricorsi di questa Corte, ha dedotto il ricorrente.
2. Quanto ai motivi che sostengono la richiesta di annullamento nel merito della sentenza impugnata, essi, pur evocando violazione di legge, si risolvono in denunzie di vizi della motivazione: sulla esistenza di una condotta colposa del ricorrente, il primo;
sulla esistenza del nesso di causalità tra il comportamento dello stesso e l'evento, il secondo. Ed entrambi sono da dichiarare infondati.
2.1. L'imprudenza e l'imperizia è stata correttamente riferita dalle concordi decisioni di merito al fatto che sia il 12 luglio che il 13 luglio 2000, in occasione della sottoposizione della paziente a visite di controllo e a esami cardiotocografico
4 indicative di sofferenza fetale, nella scelta tra due possibili decisioni l'effettuazione di un nuovo esame o l'immediato ricovero per l'effettuazione di parto cesareo l'imputato, garante della salute di partoriente e feto, abbia scelto la prima soluzione, rischiosa per il feto e non necessaria a fronte di quanto già emergeva, così omettendo di prendere le necessarie immediate risoluzioni che sicuramente avrebbero consentito la nascita di un bambino ancora vivo.
A tale risultato i giudici del merito sono giunti sulla scorta di considerazioni fattuali puntualmente riscontrate e corredate da adeguata valutazione dei dati clinici emersi, analizzando le due fasi della vicenda:
- il 12 luglio 2000: la donna era alla 36^ settimana di gestazione (all'incirca all'ottavo mese); i precedenti controlli e tracciati, del 26 giugno e del 6 luglio, erano risultati regolari;
era tornata a farsi visitare, in ambiente ospedaliero, il 12 luglio accusando di non sentire più muovere il bambino;
l'esame cardiotocografico del 12 luglio era caratterizzato secondo la sentenza del Tribunale che testualmente riporta le parole del consulente GL da «una variabilità estremamente ridotta>> che all'epoca gestazionale in considerazione era di per sé «indice sicuro» (nonostante il tracciato palesasse una «soluzione di continuità», una interruzione, cioè, sospetta) di una sofferenza fetale;
il GL non aveva però disposto il ricovero della donna prescrivendole soltanto di tornare per un controllo il giorno successivo;
il 13 luglio: il giorno successivo il tracciato cardiotocografico mostrava una situazione ancora più grave «perché alla mancata variabilità del battito cardiaco fetale» si aggiungeva una deflessione del battito di sicuro significato patologico;
anziché disporre il parto immediato, ancora una volta il GL rinviava il giudizio diagnostico ad altro esame, prescrivendo alla donna una ecografia con flussimetria, che tra l'altro non poteva essere effettuata in sede (presso l'Ospedale di
Pontecorvo) e che costringeva la paziente a recarsi a Formia nell'ambulatorio del dott. Abruzzese, contattato per un appuntamento dallo stesso RO attorno alle
15,30; alle 21 la EL veniva sottoposta all'esame flussi metrico, ma veniva constata la morte del feto, poco prima avvenuta (secondo il dott. Abruzzese: «il bambino era in condizioni assolutamente perfette sotto il profilo morfologico,non aveva nessun segno di edema, nulla che facesse pensare che la morte potesse risalire a parecchio tempo prima;
io ho avuto il dubbio che potesse essere morto lì, mentre stava in sala d'attesa»).
Il ricorrente censura con il primo motivo la sentenza della Corte d'appello sotto un duplice profilo: la Corte d'appello non avrebbe risposto alle doglianze con le quali si contestava la inequivocità del tracciato del 12; non avrebbe adeguatamente disatteso la tesi difensiva secondo cui già il 12 il RO aveva in realtà invitato la donna a sottoporsi a esame flussi metrico e lei aveva rifiutato, «ciò
[escludendo] sia la colpa che il rapporto di causalità».
Entrambe le censure si rivolgono dunque ai soli fatti accaduti il 12 luglio.
5 Sicché può subito dirsi, quanto alla contestata esclusione del fatto che già il 12 il RO avesse consigliato alla donna la flussimetria, che le censure sono in fatto, attengono alla valutazione del materiale probatorio e sono manifestamente infondate giacché: adeguatamente argomentata è la valutazione di attendibilità della
EL, ragionevolmente ritenuta riscontrata dalle stesse dichiarazioni del dott.
Abruzzese oltre che del marito e della conoscente TR;
e del tutto coerente
è, di contro, l'apprezzamento in termini non palusibilità contraddittorietà della ostetrica L'TO (sul rilievo che le sue dichiarazioni tradivano la mancanza di consapevolezza della gravità della situazione).
Quanto al fatto che la Corte d'appello pur esordendo con l'affermazione che andava esaminato il tracciato del 12 abbia poi fatto riferimento esclusivo a quello del 13, la doglianza coglie parzialmente nel segno, giacché è vero che la Corte a pag
4 così si esprime: «si tratta dunque di valutare il comportamento professionale tenuto dall'imputato in relazione all'esame del tracciato cardiotocografico del 12 luglio 2000 e, soprattutto in relazione alle iniziative da adottare conseguentemente. Al riguardo si rileva che il consulente ha riferito che mentre i tracciati del 26 giugno e del 6 luglio erano normali, quello
...
del 13 luglio ...». Ma si tratta di sfasatura del tutto irrilevante nella economia della decisione, giacché il complessivo comportamento professionale del RO risulta esaustivamente esaminato nell'ambito del successivo percorso motivazionale e, soprattutto, dal rilievo che lo stesso consulente della difesa aveva ammesso che il tracciato del 12 deponeva per una sofferenza fetale e che dopo il tracciato del 13 occorreva andare «di corsa in sala operatoria».
Né può negarsi plausibilità all'affermazione che anche sulla scorta della consulenza di parte non poteva negarsi che il tracciato del 12 dimostrasse sofferenza fetale se è vero che la tesi difensiva, anche in questa sede riproposta (e come detto prima argomentatamente confutata), è che il ricorrente già il 12 avrebbe consigliato alla EL una flussimetria e sarebbe stata quella a rifiutarsi.
Del tutto corretta è dunque la conclusione che già il 12 luglio avrebbe dovuto disporre il ricovero della donna per sottoporla quantomeno a monitoraggio continuo ovvero a parto cesareo. E la tesi che tale ricovero il RO avrebbe consigliato lo stesso giorno 12, sostenuta dall'imputato nell'interrogatorio reso alla
Polizia giudiziaria (ritualmente acquisito ex art. 513, comma 1, c.p.p.), risulta abbandonata dalla stessa difesa nel prosieguo del procedimento.
Dirimente è per altro la considerazione che quantomeno dopo il tracciato del
13, quando il bambino era ancora vivo ma gravemente sofferente, occorreva portare
«di corsa» la donna in sala operatoria, anziché farla andare altrove ad effettuare un ulteriore inutile esame.
con il
2.2. Del tutto corretta è quindi l'affermazione, oggetto di censura secondo motivo, che non v'era solo una elevata probabilità scientifica e razionale che il parto immediato avrebbe consentito al bambino di nascere vivo, ma v'era
6 certezza sul punto, risultando all'atto di entrambi i tracciati (il secondo effettuato prima delle 15,30) che il bambino ancora vivo e risultando alle 21 del 13 che il bambino era morto da poco.
Le deduzioni del ricorrente presuppongono il sospetto che la sofferenza fetale avesse origini patologiche che avrebbero comunque prodotto l'«esito infausto» della gravidanza. Ma manifestamente infondata è l'affermazione che in assenza di perizia autoptica non poteva escludersi una pregressa situazione di sofferenza fetale che avrebbe portato alla morte del feto sul rilievo che il peso di 2,500 kg. accertato alla nascita (36^-37^ settimana) non rispettava i parametri di accrescimento rispetto a quello di 2,300 kg. alla 33^ settimana e che doveva ipotizzarsi perciò un grave difetto di accrescimento (IUGR intra-uterine growth restriction -) che sarebbe
-
stato «alla fine... causa della morte fetale»>.
Che esistessero dati obiettivi che consentivano di sospettare un grave difetto d'accrescimento è affermazione contraddetta da dati processuali non specificamente contestati in più passi le sentenze di merito hanno evidenziato che durante la gravidanza non erano stati evidenziati problemi sino alle date in esame;
che tutti gli accertamenti espletati denotavano parametri ottimali (secondo il dott. Abruzzese che faceva in particolare riferimento alla flussimetria da lui espletata il 22.6.2000, e cioè ad esame specificamente deputato a monitorare la esistenza di patologie fetali causa di IUGR – esisteva ampia documentazione grafica dalla quale si evinceva che
-
«il bambino non aveva nessun elemento né cerebrale né viscerale di sofferenza da carenza di ossigeno»); che il bambino appariva alla nascita morfologicamente perfetto.
E non corretta, scientificamente, è la pretesa di porre in relazione un dato ponderale presuntivamente stimato per via ecografica, e dunque notoriamente approssimativo, con il peso obiettivamente constatato alla nascita (2,500 kg), in sé non "patologico" rispetto all'epoca gestazionale (36^ settimana). Sicché neppure rileva che la Corte d'appello abbia malaccortamente affermato che il "calo ponderale" rispetto alla stima del peso effettuata il 13 luglio dal dott. Abruzzese (in realtà con un'approssimazione del 10 15%) poteva essere determinato da una ulteriore perdita di liquidi.
Già il Tribunale, a proposito del collegamento tra situazione di ipossia mancata tempestiva effettuazione del parto cesareo morte fetale, aveva d'altro
-
canto richiamato le osservazioni del dott. GL: «quel che sia l'elemento determinante
[la sofferenza] ha poca rilevanza, ha rilevanza invece quanto poteva essere preveduto: noi non abbiamo elementi per prevenire la sofferenza, abbiamo elementi per prevenire le conseguenze della sofferenza, rilevando precocemente uno stato di sofferenza fetale». Del tutto correttamente cioè aveva escluso che una eventuale concausa antecedente, produttiva di sofferenza, fosse da sola sufficiente ad escludere il nesso di causalità in presenza della colposa omissione di un intervento che anticipasse la nascita del bambino, in situazione di sofferenza, ma ancora vivo.
Le doglianze sono d'altronde tanto più impertinenti ove si consideri che la fattispecie in considerazione contestata sulla base di un orientamento che
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individua la linea di demarcazione tra l'omicidio colposo e la interruzione colposa della gravidanza nell'inizio del travaglio e dunque nella autonomia del feto, orientamento che il ricorrente non ha ovviamente interesse a contrastare è quella
-
prevista dall'art. 17 della legge n. 194 del 1974. Ed essa indubitabilmente presuppone la violazione di regole cautelari volte prevenire lo specifico evento ivi considerato, a prescindere dalla vitalità (dell'attitudine cioè del nato al proseguimento della vita autonoma) del prodotto del concepimento.
3. Conclusivamente, il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Condanna altresì il ricorrente alla rifusione delle spese di parte civile che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila) oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 21 ottobre 2008
Il Consigliere estensore Presidente Toman
Depositata in Cancelleria
Roma, 26 NOV. 2008
ELLIERE
Carmela Lanzuise
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