Sentenza 11 marzo 2008
Massime • 1
Ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 317 cod. pen., è rilevante che la volontà del privato non si sia formata liberamente a cagione, diretta o indiretta, della condotta del pubblico ufficiale, che abbia abusato della sua funzione per ottenere un indebito vantaggio, a prescindere dal fatto che sia stato lo stesso privato, in conseguenza del comportamento subdolo e malizioso di quest'ultimo, ad offrire al medesimo denaro od altra utilità. (Fattispecie nella quale un tecnico ospedaliero aveva indotto un familiare di un paziente a versargli indebitamente denaro per il rilascio di copia della cartella clinica).
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La massima In tema di induzione indebita ex art. 319-quater c.p. , qualora rispetto al vantaggio prospettato, quale conseguenza della promessa o della dazione indebita dell'utilità, si accompagni anche un male ingiusto di portata assolutamente spropositata, la presenza di un utile immediato e contingente per il destinatario dell'azione illecita risulta priva di rilievo ai fini della possibile distinzione tra costrizione da concussione ed induzione indebita, in quanto, in tal caso, il beneficio risulta integralmente assorbito dalla preponderanza del male ingiusto. (Fattispecie relativa alla condanna per tentata concussione emessa nei confronti di un appartenente all'Agenzia delle Entrate …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/03/2008, n. 24401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24401 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 11/03/2008
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 458
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 041689/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AR UR, N. IL 19/12/1939;
avverso SENTENZA del 28/04/2005 CORTE APPELLO SEZ. DIST. di TARANTO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MATERA LINA;
Sentito il P.G. Dott. D'ANGELO Giovanni, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza in data 25/3/2003, con la quale il Tribunale di Taranto ha dichiarato AR UR colpevole del reato di concussione (per avere indotto, quale agente tecnico in servizio presso l'Azienda ospedaliera SS Annunziata di Taranto, abusando della sua qualità, RO NN, moglie del paziente PI Dergio, ricoverato presso il Servizio di Ematologia, a consegnargli indebitamente - oltre le dovute L. 15.000, la somma di L. 20.000, per il rilascio di una copia di cartelle cliniche afferenti al ricovero del marito;
in Taranto il 20/8/1997) e, concesse le attenuanti generiche, l'attenuante speciale di cui all'art. 323 bis c.p., e quella di cui all'art. 62 c.p., n. 6, lo ha condannato alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione, oltre alla pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena detentiva, concedendogli i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione.
Ricorre per cassazione il CA, a mezzo del suo difensore, lamentando, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), la manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui ha ritenuto raggiunta la prova della penale responsabilità dell'imputato. Il ricorrente deduce, in particolare, che la Corte di Appello, a pag. 7 della sentenza, ha affermato che nella ipotesi di concussione per "induzione" "il metus publicae potestatis si risolve nella soggezione alla posizione di preminenza del pubblico ufficiale, il quale, abusando della propria qualità o funzione, faccia leva su di essa, per suggestionare, persuadere o convincere a dare o promettere qualcosa allo scopo di evitare un male maggiore". In tale ipotesi, secondo il giudice del gravame, "la volontà del privato è Repressa dalla posizione di preminenza del pubblico ufficiale, il quale, sia pure senza avanzare aperte ed esplicite richieste, operi di fatto in modo da ingenerare nel privato la fondata persuasione di dover sottostare alle decisioni del pubblico ufficiale per evitare il pericolo di subire un pregiudizio eventualmente maggiore". Orbene, secondo il ricorrente, ad una tale descrizione giuridica della fattispecie avrebbe dovuto corrispondere una eguale descrizione fattuale. Del tutto illogicamente, invece, la responsabilità del CA è stata riconosciuta in base a una ricostruzione opposta, avendo la Corte di Appello affermato, a pag. 8, che "era chiaramente contenuta nella esplicita richiesta del pubblico ufficiale CA di pagamento della ulteriore somma di L. 20.000, la prospettazione del male maggiore o della conseguenza a lei sfavorevole che sarebbe derivata dalla mancata accettazione della richiesta di pagamento". DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto si limita ad estrapolare alcuni passaggi motivazionali della sentenza impugnata, per inferirne l'illogicità, prescindendo da un'integrale lettura della motivazione, che rende evidente, al contrario, come la Corte di Appello sia pervenuta all'affermazione della penale responsabilità del prevenuto sulla base di un percorso argomentativo privo di contraddizioni e di manifeste illogicità, facendo corretta applicazione dei principi normativi dettati in materia di concussione.
Sulla base delle risultanze probatorie acquisite, i giudici di merito hanno ritenuto certo, in punto di fatto, che il CA, quale addetto all'ufficio dell'azienda ospedaliera che si occupava della consegna della copia delle cartelle cliniche, si fece indebitamente consegnare da RO NN la somma di L. 20.000, per ottenere il rilascio di copia delle tre cartelle cliniche di suo marito, per il quale la donna in precedenza aveva già regolarmente versato l'importo complessivo di L. 45.000, come da ricevuta in suo possesso. Da tale ricostruzione della vicenda la Corte distrettuale, condividendo il giudizio espresso dal Tribunale, ha correttamente inferito che la RO è stata indotta a versare la somma illegittimamente richiestale in una condizione di inferiorità psicologica dovuta all'abuso delle funzioni di cui era investito il CA, il quale, a fronte della esibizione della ricevuta si pagamento della somma di L. 45.000, nel pretendere per l'adempimento del suo obbligo di consegna dei documenti un ulteriore importo, ha opposto un sostanziale rifiuto alla legittima richiesta della donna, ponendo quest'ultima di fronte all'alternativa di pagare la somma indebitamente richiestale ovvero di subire il maggior pregiudizio di non ottenere le copie, di cui aveva bisogno a causa delle gravi condizioni di salute del marito. La riprova sia dell'abuso della qualità e dei poteri da parte dell'imputato, sia della condizione di soggezione in cui si è venuta a trovare la RO, secondo il giudice di appello, è data dal fatto che il CA,
all'affermazione della donna di non disporre in quel momento della somma da lui pretesa, mantenne ferma la richiesta di pagamento, e continuò illegittimamente a trattenere le copie delle tre cartelle cliniche, in attesa che la parte RO si recasse nel reparto in cui era ricoverato il marito per procurarsi il danaro richiestole. Del resto, secondo la Corte territoriale, il CA era ben consapevole che l'abuso della sua qualità e del correlato stato di soggezione creato nella persona offesa erano stati gli strumenti essenziali che avevano indotto la RO alla indebita dazione del denaro, ove si consideri che il giorno successivo l'imputato si recò nella stanza in cui era ricoverato il marito della RO e, dopo aver restituito il maltolto, chiese alla donna di ritirare la denuncia e di riferire che era stata lei a regalargli quella somma. Una volta accertato, dunque, con motivazione esente da vizi logici e con apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, che nella vicenda in esame la persona offesa è stata indotta a pagare quanto richiestole dal "metus publicae potestatis", del tutto legittimamente i giudici di merito hanno ravvisato nella condotta del CA gli estremi integrativi del reato di concussione. Nella specie, è stata fatta corretta applicazione del principio enunciato dalla giurisprudenza, secondo cui, ai fini della configurabilità di tale ipotesi delittuosa, il "metus publicae potestatis" è ravvisatole, oltre che nei casi in cui la volontà del privato sia coartata dall'esplicita minaccia di un danno ovvero sia fuorviata dall'inganno, anche quando sia repressa dalla posizione di preminenza del pubblico ufficiale, il quale, pure senza avanzare esplicite ed aperte pretese, di fatto agisca in modo da ingenerare nel soggetto privato la fondata convinzione di dovere sottostare alle decisioni del pubblico ufficiale, per evitare il pericolo di subire un pregiudizio, inducendolo così a dare o promettere denaro o altra utilità (Cass. Sez. 6^, 22/3/2000 n. 5548; Cass. Sez. 6^, 14/4/1994 n. 9892). Come è stato chiarito da questa Corte, d'altro canto, la configurabilità della concussione non è esclusa nel caso in cui sia stato il privato ad offrire denaro al pubblico ufficiale, qualora l'offerta rappresenti non già l'atto iniziale, bensì il logico sbocco di una situazione gradatamente creatasi anche attraverso allusioni o maliziose prospettazioni di danni (Cass. Sez. 6^, 9/7/1992 n. 7876). Ne consegue che ciò che rileva, ai fini della integrazione del delitto previsto dall'art. 317 c.p., è che la volontà del privato non si sia liberamente formata a cagione diretta o indiretta della condotta del pubblico ufficiale, il quale abbia abusato della sua funzione per ottenere un indebito vantaggio, a prescindere dal fatto che sia stato - come nel caso in esame - lo stesso pubblico ufficiale a richiedere il denaro, ovvero sia stato il privato, in conseguenza del comportamento subdolo e malizioso di quest'ultimo, ad offrire al medesimo il denaro.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00, in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2008