Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/04/2025, n. 2813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2813 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, Roberto De Matteis, lette le note sostitutive dell'udienza del 10.4.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 8523/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: illegittimità sospensione CP_1
TRA
C.F.: ), elettivamente domiciliato in Aversa (CE) Parte_1 C.F._1 alla Via S. d'Acquisto n. 200, presso lo studio dell'avv. Raffaele Ferrara che lo rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
(nuova Controparte_2 denominazione di in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_3 rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele De Luca Tamajo, Maria Teresa Salimbeni e Concetta
Lombardo, elettivamente domiciliata in Napoli al Viale Antonio Gramsci n. 14;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER previo accertamento dell'illegittimità dei provvedimenti di sospensione Parte_1 dal lavoro del 13.10.2010, del 15.06.2011, del 14.6.2013, del 09.06.2014 e del 26.06.2015, disposti dalla convenuta per il periodo intercorrente dal 01.01.2010 al 31.05.2017, condannarla al pagamento delle differenze retributive tra l'ordinaria retribuzione ed il trattamento di CIGS percepito per il periodo dal 09.11.2010 al 10.08.2017, da quantificarsi in separato giudizio;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
1
e/o domanda relativa al periodo antecedente il 27.6.2012; nel merito, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto;
con vittoria delle spese di lite.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 09.4.2024, esponeva di essere Parte_1 dipendente della dal 01.12.98, con inquadramento nel livello 5/2 di cui al CCNL CP_4 di settore, con mansioni di operaio generico svolte presso lo stabilimento di Napoli.
Precisava che, nel corso del rapporto lavorativo, la società resistente aveva effettuato tre procedure di CIGS per riorganizzazione-ristrutturazione aziendale, continuativamente da novembre 2009 a maggio 2017.
Chiariva, in particolare, che la convenuta aveva avviato per un primo periodo la procedura di CIGS (da novembre 2009 a novembre 2010) e, successivamente, aveva fatto ricorso alla CIG in deroga da novembre 2010 e fino a luglio 2013; e che a causa delle continue difficoltà economiche, l'azienda aveva fatto ulteriormente ricorso all'ammortizzatore sociale nel 2013 e nel
2014, della durata di dodici mesi (la prima, dal 10.07.2013 al 09-07.2014, decreto n. 78408; la seconda, dal 10.7.2014 al 09.07.2015, decreto n. 89313).
Aggiungeva che, con comunicazione del 26.05.2015, la resistente aveva nuovamente ottenuto la per il periodo a partire dall'11.08.2015 e fino al 10.08.2017. CP_1
Lamentava che, nonostante le procedure di CIG (ed i conseguenti accordi sindacali) avessero genericamente previsto il criterio della rotazione del personale, tale rotazione non lo aveva coinvolto, non essendo stato mai richiamato in servizio se non per sporadiche giornate lavorative.
Deduceva l'illegittimità delle comunicazioni di avvio delle procedure di CIGS per omessa previsione di chiare e specifiche modalità di rotazione, nonché per violazione degli stessi criteri
(con violazione degli obblighi di cui all'art. 1, co. 7 e 8, L. n. 223/91). Ciò in ragione del fatto che gli altri dipendenti dell'azienda, nonostante la parità di trattamento e le mansioni equivalenti svolte
(operai generici), avevano effettivamente goduto di periodi di sospensione dell'ammortizzatore sociale.
Aggiungeva di aver diffidato l'azienda, con raccomandata A/R del 27.06.2022, al pagamento del risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento datoriale.
Tanto premesso conveniva in giudizio la innanzi al Tribunale Parte_1 Controparte_4 di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, chiedendo accertarsi l'illegittimità dei provvedimenti di sospensione del 13.10.2010, del 15.06.2011, del 14.6.2013, del 09.06.2014 e del 26.06.2015 disposti dalla convenuta, per il periodo intercorrente dal 01.01.2010 al 31.05.2017; per l'effetto, condannare la resistente al pagamento delle differenze retributive tra l'ordinaria retribuzione ed il trattamento di CIGS percepito per il periodo dal 09.11.2010 al 10.08.2017, da quantificarsi in separato giudizio. Il tutto con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la si costituiva tempestivamente in Controparte_4 giudizio eccependo, preliminarmente, l'intervenuta prescrizione di ogni credito relativo al periodo
2 antecedente il 27.6.2012, nonché la carenza di interesse ad agire del ricorrente essendo rientrato al lavoro per molti giorni (n. 127) ed avendo fruito di ferie, permessi e festività retribuiti.
Nel merito, evidenziava la legittimità delle procedure di CIG avviate negli anni in questione, stante, da un lato, la specificità e completezza delle comunicazioni aziendali di avvio CIG;
dall'altro, l'effettiva attuazione della rotazione così come stabilito negli accordi sindacali intercorsi con le OO.SS; accordi, quest'ultimi, che avevano spiegato efficacia sanante rispetto all'asserita genericità delle comunicazioni di avvio delle procedure di CIG.
Concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta, ritenuta superflua l'ammissione della prova testimoniale e concesso termine per il deposito di note conclusionali, l'udienza del 10.4.2025 veniva sostituita dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c.
La causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. La domanda è parzialmente fondata e va, pertanto, accolta nei limiti appresso segnati.
Questo giudicante ritiene di condividere l'orientamento già espresso dal Tribunale e dalla
Corte di Appello di Napoli in diverse decisioni (ed allegate in atti), le cui motivazioni possono essere espressamente richiamate, anche in applicazione dell'art. 118 disp. att. c.p.c., stante l'identità delle questioni sollevate dalle parti e la quasi totale sovrapponibilità delle situazioni in fatto e in diritto dedotte.
Oggetto del giudizio è la legittimità del ricorso alla CIGS, di cui ha fruito l'azienda convenuta per il periodo dal 01.01.2010 al 31.05.2017.
In particolare, il ricorrente ha dedotto la violazione della disciplina di cui alla L. n. 223/1991 in relazione tanto alla mancata comunicazione, a seguito dell'avvio della procedura di CIG, degli
“specifici” criteri per l'individuazione dei lavoratori da sospendere e dell'esatta individuazione delle modalità della rotazione;
quanto alla non corretta applicazione in concreto di tali criteri.
In relazione alla prima censura, viene in rilievo, l'art. 1 della citata legge che, ai commi 7 e
8, dispone: “[…] 7. I criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché le modalità della rotazione prevista nel comma 8 devono formare oggetto delle comunicazioni e dell'esame congiunto previsti dall'articolo 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164. 8. Se l'impresa ritiene, per ragioni di ordine tecnico-organizzativo connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza, di non adottare meccanismi di rotazione tra i lavoratori che espletano le medesime mansioni e sono occupati nell'unità produttiva interessata dalle sospensioni, deve indicarne i motivi nel programma di cui al comma 2. Qualora il CIPI abbia approvato il programma, ma ritenga non giustificati i motivi addotti dall'azienda per la mancata adozione della rotazione, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale promuove l'accordo fra le parti sulla materia e, qualora tale accordo non sia stato raggiunto entro tre mesi dalla data del decreto di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, stabilisce con proprio decreto l'adozione di meccanismi di rotazione, sulla base delle specifiche proposte formulate dalle parti. L'azienda, ove non ottemperi a quanto previsto in tale decreto, è tenuta, per ogni lavoratore sospeso, a
3 corrispondere con effetto immediato, nella misura doppia, il contributo addizionale di cui all'articolo 8, comma 1, del citato decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. Il medesimo contributo, con effetto dal primo giorno del venticinquesimo mese successivo all'atto di concessione del trattamento di cassa integrazione, è maggiorato di una somma pari al centocinquanta per cento del suo ammontare.
[…]”.
Dalla lettera della norma si evince che il legislatore abbia voluto prevedere una disciplina che assicuri l'individuazione, preventivamente, di specifici criteri per la scelta dei lavoratori coinvolti dalla CIG e delle modalità della rotazione;
prevedendo, inoltre, che tali criteri siano oggetto di consultazione sindacale mediante comunicazione agli stessi delle modalità prescelte.
Il comma 8 della citata legge prevede, altresì, che qualora il datore, per ragioni di carattere tecnico-organizzativo connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza, non intenda attuare meccanismi di rotazione, deve indicarne i motivi nel programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale di cui al comma 2.
È bene precisare che su tale assetto normativo è intervenuto il d.P.R. n. 218/2000
(“Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà”).
L'art. 2 del citato decreto disciplina analiticamente l'esame congiunto della situazione aziendale, prevedendo che oggetto dell'esame congiunto sia il programma che l'impresa intende attuare, comprensivo della durata e del numero dei lavoratori interessati alla sospensione, delle misure previste per la gestione di eventuali eccedenze di personale, dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e delle modalità della rotazione tra i lavoratori occupati nelle unità produttive interessate dalla sospensione.
Ciò detto, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che la disciplina del d.P.R. in questione non abroga la legge n. 223/1991 lasciando, quindi, intatti gli obblighi di comunicazione stabiliti dall'art. 1 di quest'ultima.
Si è, in particolare, esclusa ogni incompatibilità tra la normativa regolamentare introdotta con il d.P.R. n. 218 citato e le disposizioni della legge n. 223/1991, giacché la disciplina regolamentare, limitandosi ad imporre all'imprenditore che intenda chiedere l'intervento straordinario di integrazione salariale l'obbligo di dare tempestiva comunicazione alle organizzazioni sindacali, attiene unicamente alla fase amministrativa di concessione dell'integrazione stessa, ma nulla dice sul contenuto concreto della comunicazione, né detta alcuna disciplina in ordine ai criteri di scelta.
Pertanto, devono ritenersi vincolanti gli obblighi di rilevanza collettiva di cui all'art. 1, commi 7 e 8, della legge n. 223 del 1991, rispetto ai quali il citato d.P.R. non ha in alcun modo inciso.
Deve aggiungersi che si è altresì escluso che la normativa regolamentare abbia spostato l'informazione circa i criteri di scelta e le modalità della rotazione, passando dal momento iniziale
4 della comunicazione datoriale di avvio della procedura di integrazione salariale a quello, immediatamente successivo, dell'esame congiunto.
Così ragionando, infatti, l'art. 2 del d.P.R. n. 218 del 2000 sarebbe estraneo all'esigenza di semplificazione del procedimento amministrativo e avrebbe come conseguenza solo l'alleggerimento degli oneri della parte datoriale, con la compressione dei diritti d'informazione spettanti al sindacato (cfr. Cass. nn. 10844/2017; Cass. sez. VI-L ord. 26587/11 e n. 193/16; v. in senso conforme Cass. 28464/08, 13240/09, 12056/11 e 18628/13).
Sulla scorta di tale indirizzo, il Giudice di legittimità ha altresì affermato che, in caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia in caso contrario, ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, gli specifici criteri (eventualmente diversi dalla rotazione) di individuazione dei lavoratori che debbono essere sospesi, così da permettere la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri stessi, in base al combinato disposto degli artt. 1, co. 7, della L. n. 223 del 1991, e 5, co. 4 e 5, della L. n. 164 del 1975.
In linea con il suddetto principio è stato precisato che: a) la specificità dei criteri di scelta consiste nell'idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta dei lavoratori ai criteri predeterminati;
b) la comunicazione di apertura della procedura di trattamento di integrazione salariale, la cui genericità renda impossibile qualunque valutazione coerente tra il criterio indicato e la selezione dei lavoratori da sospendere, viola l'obbligo di comunicazione previsto dalla L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7; c) la mancata specificazione dei criteri di scelta (o la mancata indicazione delle ragioni che impediscono il ricorso alla rotazione) determina l'inefficacia dei provvedimenti aziendali che può essere fatta valere giudizialmente dai lavoratori, in quanto la regolamentazione della materia è finalizzata alla tutela, oltre che degli interessi pubblici e collettivi, soprattutto di quelli dei singoli lavoratori (cfr.
Cass. nn. 4886 del 2015, 18895 del 2014, 7459 del 2012).
La ratio legis è chiara: permettere ai lavoratori ed alle OO.SS. di conoscere, ex ante, i criteri di scelta dei lavoratori da porre in CIG e le modalità della (eventuale) rotazione degli stessi al fine di consentire sia una consapevole partecipazione alla procedura per le organizzazioni sindacali, che la trasparenza delle scelte operate dal datore di lavoro.
La disciplina di cui alla L. n. 223 del 1991 fa sorgere, dunque, una garanzia di natura procedimentale ed opera su un duplice piano di tutela: quello delle prerogative sindacali e quello delle garanzie individuali. In tal modo, assolve alla funzione di porre le associazioni sindacali in condizioni di contrattare i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e di assicurare al lavoratore, potenzialmente interessato alla sospensione, la conoscibilità ex ante dei criteri di scelta e la verificabilità del corretto esercizio del potere privato del datore di lavoro.
Tale risultato, evidentemente, passa attraverso una chiara e specifica previsione delle cause
5 di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, del numero dei lavoratori interessati, della prevedibile durata della sospensione e dei criteri di individuazione dei lavoratori.
Del resto, in questo senso si è espresso il Giudice di legittimità nella sua composizione più autorevole: “In caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, la riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che debbono essere sospesi […]”, (cfr. Cass., Sez. Un., sent. n. 302/2000).
Ed ancora: “[…] un criterio di scelta generico non è effettivamente tale, ma esprime soltanto, non un criterio, ma un generico indirizzo nella scelta. È evidente che un siffatto criterio non risponde alla lettera della norma e alle sue finalità chiarite dalla citata sentenza delle SS.UU.”,
(così Cass., n. 7720/2004, con richiamo ai principi enunciati dalla sopra citata sentenza n. 302/2000 delle SS.UU.).
Di conseguenza, la violazione delle regole del procedimento incide direttamente sulla legittimità del provvedimento amministrativo di concessione dell'intervento straordinario di integrazione salariale che non può essere concesso ove non sia stato indicato (e comunicato) né il criterio della rotazione, né altro criterio che individui, in alternativa a quest'ultimo, i lavoratori da sospendere (cfr. Cass. n. 19618 del 2011 e molte altre successive, cfr. tra le tante Cass. 12089 del
2016.Cass n. 6761 del 2020); illegittimità, quest'ultima, che può essere fatta valere dai lavoratori interessati davanti al giudice ordinario, in via incidentale, per ottenere il pagamento della retribuzione piena e non integrata.
Va, infine, rilevato che, secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente, a cui si ritiene di aderire, l'illegittimità del collocamento in cassa integrazione dei dipendenti, ove sia mancata la comunicazione alle OO.SS. dei criteri specifici di individuazione dei lavoratori da sospendere e/o delle modalità della rotazione, non è sanata da un eventuale accordo sottoscritto dalle parti all'esito dell'esame congiunto.
È, invero, consolidato il principio secondo cui: “[…] in riferimento alla possibilità di una efficacia sanante di un accordo sindacale sui criteri di scelta, occorre pure rammentare che essa
è stata ammessa solo in casi particolari e circoscritti, ma non nell'ipotesi in cui la comunicazione
è strettamente funzionale a mettere in grado le organizzazioni sindacali di partecipare al confronto con la controparte adeguatamente informate e ai lavoratori di avere contezza delle prospettazioni aziendali. Né può essere ammessa, con effetto retroattivo, rispetto a scelte in concreto già operate.”, (ex multis, cfr. Cass. nn. 7728/2016; 4886/2015; 26587/2011).
Peraltro, sul punto, è recentemente intervenuta la Suprema Corte di Cassazione, ribadendo che: “[…] è stata, innanzitutto, esclusa la efficacia sanante sia delle pattuizioni collettive intervenute dopo la sospensione dei lavoratori sia di quelle precedenti;
con riguardo a queste ultime, con motivazione sovrapponibile in relazione alla fattispecie in esame, Cass. n. 15994 del
6 2016 ha osservato che "l'esclusione dell'effetto retroattivo rispetto a scelte in concreto già operate, con l'avvio della sospensione, costituiva solo una delle ragioni di negazione dell'efficacia sanante dell'accordo sindacale (Cass. 30 gennaio 2011, n. 2155): la principale dovendo piuttosto essere ricercata nella sua non esaustività in ordine alle esigenze conoscitive e di esternazione imposte dal combinato disposto della L. n. 164 del 1975, art. 5 e della L. n. 223 del 1991, art. 1, commi 7
e 8. Perché solo nel caso della sua piena esaustività sarebbe inutile formalismo imporre al datore di comunicare alle OO.SS. quei criteri di selezione che proprio con esse ha elaborato (Cass. 12 dicembre 2011, n. 26587; Cass. 3 maggio 2004 n. 8353). Ed occorre pure tenere conto che la possibilità di efficacia sanante di un accordo sindacale sui criteri di scelta è stata ammessa solo in casi particolari e circoscritti, ma non nell'ipotesi in cui la comunicazione sia strettamente funzionale a mettere in grado le organizzazioni sindacali di partecipare al confronto con la controparte adeguatamente informate e ai lavoratori di avere contezza delle prospettazioni aziendali (Cass. 18 novembre 2015, n. 23622; Cass. 11 marzo 2015, n. 4886);
7.2. che a tanto consegue che anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il vizio della comunicazione di avvio della procedura non può essere sanato con un successivo accordo seppur intervenuto prima della concreta sospensione dei lavoratori […]”, (cfr. Cass. sent. n. 6761/2020).
Ciò detto, occorre calare i principi enunciati nella fattispecie in esame.
Dall'esame della documentazione in atti, si evince che la società, con comunicazione del
14.10.2009, ha avviato una prima procedura per ottenere l'intervento straordinario della cassa integrazione guadagni;
intervento, poi, prorogato di ulteriori 24 mesi (dal 10.07.2011 al
09.07.2013) con comunicazione del 15.06.2011, conclusasi con l'accordo sindacale del
29.06.2011.
Nella comunicazione di avvio della procedura del 14.10.2009, si legge: “[…] Pertanto la richiederà l'intervento straordinario della Controparte_2
Cassa Integrazione Guadagni per crisi aziendale per evento improvviso ed imprevisto, ai sensi dell'art. l, comma 5 Legge 223/91, art. l comma 1 lett. e) del D.M. 31826 del 18/12/2002 e della lettera Circolare del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali prot n. 14/0005251 del 10/3/2009 per tutti i 649 lavoratori (operai, intermedi, impiegati e quadri) che operano nell'unità organizzativa di Napoli, per tutti i S3 lavoratori (operai, intermedi, impiegati e quadri) che operano nell'unità organizzativa di Pomigliano e per tutti i 12 lavoratori (operai, intermedi, impiegati e quadri) che operano nell'unità organizzativa di Marcianise, per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 9 novembre 2009 e con termine l' 8 novembre 2010. Si precisa che tale programma di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria potrà, nel corso del periodo richiesto di 12 mesi, subire modificazioni, avuto riguardo all'andamento delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti, comportando la possibilità di periodi di attività dello stabilimento a livello giornaliero e/o settimanale. Quanto sopra vale come comunicazione ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 5, commi 4, 5 e 6 della Legge 164ns, dell'art. l della Legge 223/91 e art.
2 del d.P.R 218/00, rilevando che a partire dalla data della presente decorrono i termini di cui alle disposizioni citate […]”, (cfr. doc. n. 18, prod. parte resistente).
7 Allo stesso modo, nella comunicazione di avvio della procedura del 15.06.2011, si legge:
“[…] Si precisa che tale programma di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria potrà, nel corso del periodo richiesto di 24 mesi, subire modificazioni, avuto riguardo all'andamento delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti, comportando la possibilità di periodi di attività dello stabilimento a livello giornaliero/settimanale. Anche in tal caso, per quanto concerne
i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, si precisa che saranno interessate alla tutte le qualifiche professionali presenti in azienda e che la stessa, nel rispetto delle CP_1 mansioni e delle stesse qualifiche professionali fungibili, nonché delle esigenze tecnico organizzative e produttive, effettuerà la rotazione plurimensile tra i lavoratori sospesi […]”, (cfr. doc. n. 17, prod. parte resistente).
Alla luce di tali comunicazioni, l'odierno ricorrente, unitamente agli altri lavoratori dello stabilimento di Napoli, veniva sospeso dal rapporto di lavoro.
Successivamente, con l'accordo sindacale del 29.06.2011 tra la convenuta e le OO.SS., in sede di esame congiunto, venivano individuati i criteri per la rotazione del personale: “[…] nell'ambito di tali incontri saranno ricercate, sulla base delle esigenze tecnico-organizzative e produttive, le soluzioni atte a realizzare, per i lavoratori della Plastics Components and Modules
Automotive S.p.a., una distribuzione equilibrata nell'avvicendamento di periodi di attività e di periodi di sospensione con ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria con la conseguente rotazione del personale. La suddetta rotazione avverrà in applicazione dei principi di legge, in particolare per quanto riguarda i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, si precisa che saranno interessate alla tutte le qualifiche, i profili professionali CP_1
e le mansioni presenti in azienda, nonché le attività, i settori e/o reparti produttivi e che la
[...]
nel rispetto delle mansioni, delle qualifiche e dei Controparte_2 profili professionali tra loro fungibili, nonché delle esigenze tecnico-organizzative e produttive legate alla riorganizzazione e delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti, effettuerà la rotazione plurimensile tra lavoratori al lavoro e sospesi”, (cfr. doc. n. 2, prod. parte resistente).
Ebbene, dalla lettura delle comunicazioni e degli accordi riportati (relativi al periodo da novembre 2009 a luglio 2013), si riscontra l'assoluta genericità delle formule adottate dall'azienda resistente;
genericità e mancanza di chiarezza che, a parere di questo giudicante (ed in conformità con precedenti giudizi analoghi espressi dai Giudici di questo Tribunale e della Corte di appello del distretto sopraindicati), rendono del tutto impossibile la verificabilità dei criteri indicati, al fine di individuare i criteri per la rotazione dei lavoratori sospesi, tradendo la voluntas legis come sopra esposta.
In particolare, le comunicazioni del 2009 e 2011 fanno riferimento alla possibilità di rotazione, avuto riguardo alle “esigenze tecnico organizzative e produttive”, e tenuto conto delle
“mansioni e della fungibilità dei singoli lavoratori”.
Tali espressioni rivelano un'assoluta genericità ed indeterminatezza delle comunicazioni, che non permettono di rintracciare i criteri in base ai quali sono state individuate le modalità della
8 rotazione tra tutto il personale dipendente.
Ed invero, l'utilizzo di formule generiche non può ritenersi idoneo a superare il rilievo di genericità e incompletezza dell'atto introduttivo della procedura in questione: il semplice richiamo a tali categorie generali, non riempito di alcun contenuto concreto (come, ad esempio,
l'indicazione espressa di un parametro concreto a cui ancorare le stesse ovvero delle posizioni lavorative sulle quali la scelta verrà operata in base alla formazione di una graduatoria rigida), non assolve all'onere di comunicazione incombente sul datore di lavoro, ai sensi dell'art. 1, co. 7 e 8,
L. 223/91, nonché dell'art. 5, co. 4, 5 e 6, L. 164/75 e dell'art. 2, d.P.R. 218/00.
Del resto, giova precisare che non ha pregio la tesi difensiva della secondo cui, a CP_4 fronte della scelta di sospendere tutto il personale in servizio presso lo stabilimento in cui lavoravano gli istanti, non si sarebbe resa necessaria l'individuazione di specifici criteri selettivi di rotazione nella comunicazione di avvio della procedura, posto che una possibilità di rotazione
è stata ivi prevista.
Ed infatti, dalla lettura di tali comunicazioni emerge chiaramente che il ricorso alla CIGS, pur essendo inizialmente previsto per tutti i lavoratori dello stabilimento – e quindi senza che fosse ipotizzabile alcuna rotazione – ha comportato la previsione di una possibilità di deroga legata, tuttavia, al presupposto assai generico dell'andamento “delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti”.
Del resto, dagli atti è emerso che, sebbene per brevi periodi, vi è stato il rientro di alcuni lavoratori (tra cui anche l'odierno ricorrente) dalla e che, quindi, la rotazione dei lavoratori CP_1
è effettivamente avvenuta. La quindi, avrebbe dovuto individuare, fin da subito Controparte_4
(cioè a partire dalla comunicazione del 14.10.2009), i criteri specifici idonei a individuare le specifiche modalità di rotazione dei lavoratori sospesi.
In conseguenza di quanto fin qui esposto, dunque, il comportamento dell'odierna resistente, relativamente alle comunicazioni del 14.10.2009 e del 15.06.2011, configura una violazione dell'art. 1, co. 7 e 8, L. n. 223/91, determinando l'illegittimità del ricorso alla per il periodo CP_1 predetto, con conseguente diritto del ricorrente, sig. alle differenze tra l'ordinaria Pt_1 retribuzione ed il trattamento in percepito dal 09.11.2010 al 09.07.2013 (con esclusione dei CP_1 giorni di rientro di cui alla documentazione in atti, cfr. doc. n. 12, prod. parte resistente).
Tale illegittimità dei provvedimenti concessori dell'intervento di integrazione salariale determina il sorgere, per il ricorrente, di una posizione di diritto soggettivo, potendo chiedere al giudice ordinario l'accertamento, previa disapplicazione incidenter tantum del provvedimento amministrativo di concessione della C.I.G.S., dell'inadempimento datoriale in ordine all'obbligazione retributiva alla stregua dell'ordinario regime previsto dall'art. 1218 c.c., ciò in quanto è venuta meno, quale ragione d'esonero dalle conseguenze dell'inadempimento,
l'elevazione al livello dell'impossibilità della prestazione delle situazioni di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione industriale (cfr. Cass. nn. 19618/2011; 11263/1998).
3. Ad esiti diversi si perviene, invece, con riferimento al periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria avviato per effetto della proroga disposta con comunicazione iniziale del
9 14.06.2013.
In tale circostanza, infatti, l'applicazione dei principi sopra richiamati fa pervenire a conclusioni diametralmente opposte rispetto a quelle fin qui riportate, essendo stati correttamente rispettati i vincoli di cui alla L. n. 223/91.
A tal proposito, viene in rilievo la comunicazione di avvio del 14 giugno 2013, in cui si legge: “[…] Nell'ottica di garantire equità nella gestione dell'ammortizzatore sociale e definire modalità coerenti rispetto alle verosimili esigenze di attività, si conviene che tutti i lavoratori dell'Unità alterneranno periodi di sospensione a periodi di attività, secondo una rotazione che dovrà tuttavia essere attuata con modalità diversificate - quanto a cadenza - in ragione della loro fungibilità lavorativa, dell'appartenenza degli stessi alle seguenti Aree di attività dello stabilimento, secondo i criteri sotto definiti che tengono conto proprio delle verosimili differenze quantitative di giornate di presenza in servizio richieste dalle esigenze di produzione o di attività funzionali ad evadere le richieste che perverranno dai committenti ovvero le connesse esigenze di impresa. Con riferimento allo stabilimento di Napoli si identificano, ai fini di cui sopra e per la ripartizione degli organici in vista della determinazione e definizione delle modalità di rotazione, le seguenti aree di attività: Servizi amministrativi (6 Operai, 11 impiegati); Area logistica (23 operai, 12 impiegati); Area qualità (22 operai, 7 impiegati); Area servizi tecnici (30 operai, 15 impiegati); Area Stampaggio (218 operai, 10 impiegati); Area Montaggio (348 operai, 15 impiegati). Nell'arco del periodo di realizzazione del suddetto programma di si assicurerà, CP_1 pertanto, nell'ambito di ciascuna Area di attività sopra indicata, e per effetto di rotazione, una presenza individuale equilibrata, avuto riguardo al numero complessivo di turni di lavoro effettivamente lavorati a livello semestrale e al fatto che, anche all'interno di ciascuna di dette aree, potranno non esservi le condizioni per il contemporaneo reinserimento di tutti i lavoratori sospesi […]”, (cfr. doc. n. 3, prod. parte resistente).
Ebbene, dalla lettura della comunicazione riportata, si evince (contrariamente a quanto valutato relativamente al periodo antecedente) che la stessa presenti elementi fattuali e concreti che permettono di rintracciare la specificità dei criteri enunciati per determinare i lavoratori da sottoporre a rotazione.
In particolare, i lavoratori sono individuati in ragione dell'appartenenza a una determinata area di attività, con la garanzia di “una presenza equilibrata” nell'ambito di ciascuna area di attività ivi indicata.
Deve ritenersi, dunque, che l'appartenenza di ciascun lavoratore all'area di assegnazione non sia stata decisa in modo arbitrario, ma con un riferimento preciso “alle differenze quantitative di giornate di presenza in servizio richieste dalle esigenze di produzione o di attività funzionali ad evadere le richieste che perverranno dai committenti ovvero le connesse esigenze di impresa”.
In ultima analisi, residua l'esame dell'ulteriore doglianza sollevata dal ricorrente, relativa all'applicazione concreta dei suddetti criteri.
Va premesso che dalla documentazione in atti risulta che, durante l'intero periodo di CIGS, il ricorrente sig. ha lavorato per complessivi 127 giornate lavorative. Pt_1
10 Ebbene, la genericità dei rilevi mossi dal ricorrente, il quale si limita ad asserire che pur avendo mansioni di operai generici e nonostante la parità di inquadramento, equivalenza di mansioni e fungibilità di mansioni con gli altri lavoratori, non è mai stato richiamato al lavoro se non per qualche sporadico giorno, determina l'inammissibilità della doglianza.
A ben vedere, infatti, qualora il ricorrente si fosse voluto dolere della circostanza che i rientri erano avvenuti per un numero di giorni inferiore rispetto agli altri dipendenti (id est: violazione dei criteri di rotazione), avrebbero dovuto allegare in ricorso il preciso scostamento tra la media della presenza in servizio degli altri lavoratori (a parità di mansioni) e le giornate dagli stessi effettivamente lavorate.
In conclusione, a fronte di generiche allegazioni su tale scostamento non è possibile accertare se, in concreto, l'azienda abbia o meno violato lo “specifico” meccanismo di rotazione previsto nella comunicazione del 2013 e in quelle successive.
Va, quindi, riconosciuta la legittimità della condotta datoriale, con riferimento al periodo di
CIGS compreso tra il 10.07.2013 e il 31.05.2017, mentre va ribadita la illegittimità della sospensione per genericità dei criteri di rotazione indicati con esclusivo riferimento al periodo dal
01.01.2010 al 9.7.2013.
4. In relazione alle conseguenze della violazione della disciplina di cui alla legge n.
223/91.
Come sopra già anticipato, l'omessa comunicazione alle organizzazioni sindacali, da parte del datore di lavoro ammesso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, delle specifiche modalità della rotazione configura una violazione procedimentale e incide direttamente sulla legittimità del provvedimento di concessione dell'intervento straordinario di integrazione salariale il quale, a sua volta, investe la sospensione disposta dal datore di lavoro, essendo, di tale sospensione, il presupposto logico–giuridico.
Il datore di lavoro sarà, quindi, tenuto a corrispondere la retribuzione con effetto ex tunc, in quanto, non essendosi perfezionata, per vizio procedimentale, la fattispecie di sospensione del rapporto per effetto della riprende vigore l'ordinario regime dell'adempimento nelle CP_1 obbligazioni (v. Cass. 11263/98).
La corrispondente somma deve essere riconosciuta previo accertamento incidentale della illegittimità del decreto ministeriale di autorizzazione alla corresponsione in suo favore del trattamento di integrazione salariale.
È stato altresì chiarito che questa illegittimità comporta un vero e proprio obbligo risarcitorio per il datore di lavoro: “[…] La violazione del diritto del lavoratore a rientrare in servizio, dopo un periodo di cassa integrazione, in base a prefissati criteri di rotazione costituisce un illecito contrattuale del datore di lavoro, da cui consegue il diritto del prestatore al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1218 c.c. […]”, (cfr. Cass., n. 13926/2001).
Da tale importo andranno chiaramente espunti solo quei giorni risultanti dalla documentazione versata in atti dalla convenuta nei quali il ricorrente risulta rientrato in servizio per rotazione, giorni per i quali alcuna differenza va riconosciuta (cfr. doc. 12, prod. parte
11 resistente “cedolini presenza sig. ). Pt_1
5. Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso va parzialmente accolto e, accertata l'illegittimità della sospensione e contestuale collocazione in CIGS del ricorrente dal
09.11.2010 al 09.07.2013, la va condannata al pagamento di una somma pari alla Controparte_4 differenza tra la retribuzione piena spettante ed il trattamento di integrazione salariale percepito in tale periodo, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, da quantificarsi in separato giudizio come richiesto.
6. In punto di spese, il parziale accoglimento della domanda ne giustifica la compensazione nella misura di un mezzo.
La rimanente parte segue la soccombenza e va liquidata, tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente svolta e del valore della controversia, come in dispositivo ai sensi del D.M. n.
55/2014, come aggiornato con D.M. n. 147/2022; liquidazione effettuata con riferimento ai minimi tabellari in considerazione della serialità della controversia, con attribuzione in favore dell'avv. Raffaele Ferrara dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, definitivamente pronunziando ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità del provvedimento di sospensione dal lavoro del 15.06.2011 e la collocazione in CIGS di dal 09.11.2010 Parte_1 al 09.07.2013 e condanna in via generica la in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_4 pagamento di una somma pari alla differenza tra la retribuzione piena spettante in tale periodo ed il trattamento di integrazione salariale percepito, esclusi i giorni di rientro al lavoro documentati in questa sede, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascuna componente del credito al soddisfo, da quantificarsi in separato giudizio;
• compensa per un mezzo le spese del giudizio e condanna la in persona del Controparte_4 legale rapp.te p.t., al pagamento della rimanente parte liquidata in € 2.315,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, 11.4.2025. Il Giudice
dott. Roberto De Matteis
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