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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/08/2025, n. 2413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2413 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
N. 2388/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
Nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente relatore
Dott. Antonio Corte ConIGliere
Dott.ssa Elena Mara Grazioli ConIGliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 31/7/2024 avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 315/2024, pubblicata il 28/02/2024
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Bruni Paolo Parte_1 C.F._1
(C.F. , giusta delega in atti;
C.F._2
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. ), in qualità di TA di CP_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro TR P.IVA_2 tempore, con il patrocinio dell'Avv. Esposito Roberto (C.F. ), giusta C.F._3 delega in atti;
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 315/2024, pubblicata il 28/02/2024, in materia di “Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.)”.
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
pagina 1 di 9 “piaccia all'Ill.ma Corte adita, ogni richiesta e domanda avversaria disattesa e reietta, e previa ogni declaratoria necessaria di rito, così giudicare: nel merito:
1) accogliere l'appello proposto e per l'effetto:
2) riformare la sentenza impugnata;
3) dichiarare l'ultrapetizione della sentenza impugnata, sull'esame della domanda di accertamento della compensazione legale/giudiziale, mai proposta;
4) accertare e dichiarare la carenza e/o la mancanza di prova di titolarità del credito azionato e/o della legittimazione ad agire in capo alla e per essa alla sua TR TA , per i motivi dedotti in atti, e conseguentemente l'improcedibilità, CP_1 inammissibilità, illegittimità e inefficacia dell'esecuzione e dell'atto di pignoramento;
5) accertare e dichiarare l'inesistenza del credito azionato dal creditore procedente per l'intervenuta compensazione volontaria tra la e/o la e la CP_3 TR delle rispettive ragioni di credito accertate nella sentenza 4552/2021 e, in CP_4 applicazione della eccepita e richiesta compensazione volontaria -che la TR
[...
–e per essa la sua TA -non vanti alcun credito nei confronti della CP_1 IG.ra e non abbia diritto al pagamento di alcun importo, o, in via gradata, abbia Pt_1 diritto al pagamento di quegli importi che dovessero residuare dovuti, dopo aver effettuato la compensazione tra i corrispettivi crediti, e conseguentemente l'improcedibilità, inammissibilità, illegittimità e inefficacia dell'esecuzione e dell'atto di pignoramento;
6) operare, in ogni caso, la compensazione delle somme riconosciute dovute dalla CP_4
[... e dai suoi fideiussori alla e/o alla in relazione ai CP_5 TR rapporti n. 4266354, n. 103579387 e n. 103579324 con quelle accertate a credito di in relazione al rapporto di conto corrente n. 10051677, per i motivi dedotti in CP_4 atti, accertando e dichiarando l'inesistenza del credito azionato dalla la sua Controparte_6 TA confronti della IG.ra , quale fideiussore della Parte_2 Pt_1
o, in via gradata, il diritto della al pagamento di quegli importi che CP_4 CP_2 dovessero residuare dovuti, dopo aver effettuato la compensazione tra i corrispettivi crediti, e conseguentemente l'improcedibilità, inammissibilità, illegittimità e inefficacia dell'esecuzione e dell'atto di pignoramento;
- In ogni caso, ordinando la cancellazione della trascrizione del pignoramento al competente Conservatore dei registri immobiliari;
- con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
Per N QUALITA' DI MANDATARIA DI SECURITISATION CP_1 CP_2
CP_2
“voglia l'Ill.ma Corte adita: A) rigettare l'appello proposto dalla IGnora perché infondato e, per l'effetto, Parte_1 confermare la decisione di primo grado;
B) condannare la IGnora alla rifusione delle spese e competenze del presente Parte_1 grado di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Busto Arsizio, in sede di giudizio di merito introdotto a seguito della sospensione dell'esecuzione, accertava il diritto di (di seguito ), CP_1 CP_1
pagina 2 di 9 quale TA di ( ), a procedere in via esecutiva nei TR CP_2 confronti di . Parte_1
2. Il credito fatto valere in via esecutiva da si fondava sulla sentenza n. 4552/2021 CP_1 emessa il 13.5.2021 dal Tribunale di Napoli con cui, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, era stata condannata, nella qualità di fideiussore della società Pt_1 CP_4
( ), al pagamento di € 122.403,90 in favore di in virtù
[...] CP_4 Controparte_5 dell'esposizione relativa a taluni rapporti di conto corrente e di finanziamento. Tale credito, nella prospettazione di era stato ceduto in corso di causa da alla propria CP_1 CP_3 mandante con atto di cessione del 14/11/2018, pubblicizzato in Gazzetta Ufficiale CP_2
l'11/12/2018. In particolare, l'avviso di cessione specificava che la cessione in blocco era avvenuta per “crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese e altri accessori elencati nel Contratto di Cessione (i “Crediti”), sorti a partire dal 1° gennaio 1972 e derivanti da facilitazioni creditizie erogate in varie forme tecniche, come meglio ivi indicati (i
“Contratti”). I suddetti Crediti sono qualificabili come crediti “deteriorati” in base alle disposizioni di Banca d'Italia e per gli effetti di cui all'articolo 7.1, comma 6 della Legge sulla Cartolarizzazione.”.
3. Il Tribunale riteneva che AL fosse legittimata ad agire in via esecutiva per la soddisfazione del credito, in quanto dai complessivi elementi emersi in corso di causa poteva ritenersi provata la suddetta cessione e la sua opponibilità al debitore ceduto, che mai aveva contestato (per quanto conoscibile dal giudice tramite gli atti di causa prodotti dalle parti) la ritualità dell'intervento spiegato da e, conseguentemente, dei presupposti Parte_3 legittimanti tale intervento quali, appunto, l'intervenuta cessione del credito. Inoltre il primo giudice osservava che il credito azionato soddisfaceva tutti i requisiti richiamati nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale “in quanto perfettamente idoneo a portare a conoscenza del debitore ceduto gli elementi qualificanti il proprio debito” e, soprattutto, era stata ritualmente prodotta in causa la dichiarazione di una dirigente di munita di specifici poteri in CP_3 virtù di procura speciale notarile pure prodotta, circa l'effettiva ricomprensione dei crediti vantati nei confronti di e, quindi, della garante nella cessione del Controparte_4 Pt_1
14 novembre 2018.
4. Quanto all'eccezione di compensazione volontaria sollevata dall'opponente, il giudice rilevava che l'accertamento da parte del Tribunale di Napoli circa l'esistenza di un controcredito nei confronti di in capo alla società di cui la era CP_3 CP_4 Pt_1 fideiussore, non permetteva a quest'ultima di opporre tale controcredito ad e alla sua CP_2 TA dal momento che “i crediti reciproci rispetto ai quali viene invocata la CP_1
pagina 3 di 9 compensazione sono attualmente nella titolarità di soggetti diversi” e che oggetto della cessione in blocco erano stati i soli crediti vantati da e non anche “i rapporti CP_3 contrattuali nella loro integrità”. Inoltre il Tribunale, nel considerare preclusa “la possibilità di accertare una intervenuta estinzione per compensazione legale e/o giudiziale del credito azionato da con il controcredito vantato dalla Andromeda S.r.l./D'Intino nei CP_1 confronti di ” (soggetto estraneo al procedimento), riteneva che non Controparte_5 sussistessero nemmeno i presupposti di una compensazione volontaria ex art. 1252 c.c., che richiede “la presenza di un accordo fra le parti finalizzato a produrre l'immediata estinzione
(efficace dal momento dell'accordo) dei reciproci crediti”. La manifestazione di volontà necessaria a configurare la compensazione volontaria non poteva infatti essere desunta dal fatto che “negli atti processuali del giudizio di primo grado ed ancora negli atti di appello entrambe le parti a[vessero] invocato la compensazione legale e/o giudiziale all'esito dell'accertamento delle rispettive posizioni di credito/debito effettuato dal giudice della cognizione, non potendosi tali domande sostituire al necessario accordo tra le parti”.
Il primo giudice accertava quindi il diritto di procedere esecutivamente in capo a e CP_1 condannava alla rifusione delle spese processuali. Pt_1
5. Avverso tale sentenza ha proposto appello , formulando tre motivi di Parte_1 impugnazione.
5.1 Con il primo l'appellante censura la decisione del Tribunale laddove ha ritenuto sussistenti il diritto di agire e la titolarità dei crediti azionati da parte di e, per essa, della sua CP_2 TA Osserva l'appellante che la descrizione dell'oggetto dei crediti ceduti CP_1 contenuta nell'avviso pubblicato nella G.U. sarebbe vaga e generica e che, in ogni caso, i codici identificativi dei crediti posti a fondamento dell'azione esecutiva (indicati nella sentenza
4552/2021 del Tribunale di Napoli) non corrisponderebbero a quelli riportati nell'elenco dei rapporti ceduti consultabile nel link pubblicizzato in tale avviso. L'appellata sarebbe inoltre decaduta dalla possibilità di dimostrare l'esistenza del contratto di cessione (mai depositato in atti), poiché verrebbero in rilievo i limiti alla prova per presunzioni posti dall'art. 2729 co. 2
c.c. tramite il richiamo di cui all'art. 2721 c.c., mentre alcuna valenza probatoria decisiva potrebbe essere assegnata alla dichiarazione unilaterale resa dalla dipendente di CP_3 poiché, essendo stata effettuata da soggetto terzo rispetto alle parti in giudizio, essa non assumerebbe valore confessorio. Infine, non corrisponderebbe al vero e sarebbe in ogni caso ininfluente il fatto che non abbia contestato la validità della cessione del credito Pt_1 davanti al Tribunale di Napoli.
pagina 4 di 9 5.2 Con il secondo motivo contesta che il giudice di primo grado, nell'escludere la Pt_1 possibilità di accertare un'intervenuta estinzione per compensazione legale e/o giudiziale, avrebbe violato il divieto di ultrapetizione e travisato la domanda da lei proposta circa la compensazione tra i reciproci crediti facenti capo ad e a essendosi essa CP_4 CP_3 limitata a chiedere di “accertare che la sentenza 4552/201 del Tribunale di Napoli avesse già dichiarato l'intervenuta compensazione volontaria tra il credito della ed il credito CP_3 accertato in favore della e, in via subordinata, di accertare con effetto CP_4 dichiarativo e non costitutivo l'intervenuto accordo tra le parti ( e/o la sua cedente e CP_2 la IG.ra ), ovvero la concorde dichiarazione di volontà dispositiva, con le quali le Pt_1 stesse avevano manifestato nel corso del processo di Napoli l'intenzione di estinguere i rispettivi crediti tramite la compensazione, e conseguentemente che la non avesse CP_2 diritto al pagamento di alcun importo”.
Il Tribunale di Busto Arsizio avrebbe viceversa negato la possibilità di accertare una intervenuta compensazione giudiziale e/o legale, fondando tale assunto sul presupposto che oggetto della cessione in blocco non sarebbero stati i rapporti contrattuali nella loro integralità, ma esclusivamente i singoli crediti vantati da e identificati nella predetta cessione, CP_3 in alcun modo provata.
5.3 Infine, con il terzo e ultimo motivo afferma che il Tribunale avrebbe altresì errato Pt_1 nel non ritenere sussistenti i presupposti per una compensazione volontaria dei rispettivi crediti in mancanza di un accordo tra le parti finalizzato a produrre l'immediata estinzione degli stessi, in quanto la manifestazione di volontà era stata in tal senso espressa nel corso del giudizio dinnanzi al Tribunale di Napoli e riproposta anche in sede di appello.
6. Si è costituita AL, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 24/6/2025 la causa è stata rimessa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti ai sensi dell'art. 352 c.p.c. ed è stata decisa nella camera di conIGlio dell'1/7/2025.
7. Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello sia infondato e non possa pertanto essere accolto.
7.1 Le argomentazioni poste a base del primo motivo di censura, relativo alla mancanza di legittimazione attiva di per via dell'inesistenza o mancata prova dell'avvenuta CP_1 cessione del credito da ad non possono essere condivise. CP_3 CP_2
In linea generale, va ribadito il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. 1° dicembre 1993, n. 385, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in pagina 5 di 9 detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (così Cass. n. 4277/2023; Cass. n. 5857/2022; Cass. n. 24798/2020).
Del pari, occorre rammentare che il menzionato art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, nel consentire
«la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco», detta una disciplina derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto (per questi aspetti, si veda Cass. 31/12/2017,
n. 31188): regolamentazione giustificata principalmente dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi «blocchi» di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta
Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità (da ultimo, Cass.
16/04/2021, n. 10200).
Alla luce di siffatte, peculiari, caratteristiche dell'istituto, la Suprema Corte ha più volte affermato - con indirizzo ermeneutico al quale è stata data, nel tempo, continuità - che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 - contratto a forma libera - è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass. 13/06/2019, n. 15884).
Orbene, premesso che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e che, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, con accertamento soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità, il Tribunale di Busto Arsizio, al di là del provvedimento di sospensione dell'esecuzione adottato all'esito di una delibazione necessariamente sommaria, ha poi - in sentenza – correttamente rilevato che requisito essenziale per poter ritenere provata la ricomprensione dei crediti oggetto di causa nella cessione in blocco pubblicizzata nella G.U. dell'11/12/2018 è la loro corrispondenza ai criteri di individuazione ivi specificati.
A tale proposito, è pacifico che i rapporti da cui originano i crediti fatti valere in questa sede siano sorti dopo l'1/1/1972 e che siano stati stipulati da Essi sono inoltre qualificabili CP_3 come crediti “deteriorati” secondo la definizione della Banca d'Italia e per gli effetti di cui all'articolo 7.1, comma 6 della Legge sulla Cartolarizzazione.
pagina 6 di 9 Ciò posto, si tratta di stabilire se gli ulteriori elementi dedotti in causa da corroborino CP_1 sufficientemente la presunzione derivante dall'astratta ricomprensione dei crediti di cui è causa nella (pur ampia) descrizione fornita in G.U. A tale proposito, è indubbio che la mancata inclusione dei dati indicativi dei crediti di cui è causa nell'elenco di cui al sito internet di
è elemento che in sé considerato potrebbe far propendere in senso negativo. Tuttavia, CP_1 esso non è da solo sufficiente, come vorrebbe far intendere l'appellante, ad escludere la riconducibilità dei crediti oggetto di causa alla cessione di cui si discute. Infatti, non può dedursi dall'avviso di cessione la volontà di rimandare in modo tassativo all'elenco pubblicato sul sito di AL l'identificazione dei crediti ceduti, in quanto ciò non è ricavabile né dal tenore letterale dell'avviso (che si esprime, infatti, in termini neutri: “saranno resi disponibili
i dati indicativi dei Crediti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti.”) né aliunde. L'inclusione o meno del credito in tale elenco non esclude in radice la possibilità che la prova della cessione venga data in altro modo.
Ritiene il Collegio che la dedotta incertezza circa la riconducibilità dei crediti in esame alla cessione pubblicizzata in G.U. dell'11/12/2018 sia stata superata dalla dichiarazione resa dalla cedente in data 23/9/2022 (doc. 7 primo grado , dichiarazione effettuata da CP_3 CP_1 soggetto dotato dei necessari poteri e idonea ad impegnare (cfr. procura speciale del CP_3
7/7/2016, doc. 8 primo grado . La dichiarazione resa dalla cedente, infatti, pur non CP_1 costituendo propriamente una testimonianza e tantomeno una confessione, è elemento
“documentale rilevante”, come ritenuto dalla Suprema Corte (Cass. n. 10200/2021) che il giudice può valutare ai fini di formare il proprio convincimento in merito alla prova dei fatti dedotti dalle parti. Essa non reca vantaggio alla parte che la rende, la quale afferma anzi di essersi spogliata di un diritto a favore di altri, e assume valenza ricognitiva di un fatto storico che si pone quale presupposto dei diritti fatti valere nel presente giudizio. Né, sul punto,
l'appellante ha dedotto alcun elemento atto ad inficiare la credibilità di quanto affermato con la dichiarazione, sicché le doglianze espresse si risolvono in una petizione di principio, anche tenuto conto del fatto che il debitore si libera efficacemente pagando al cessionario. D'altra parte, a ritenere che neppure la dichiarazione documentale resa dalla società cedente – unitamente alla corrispondenza dei crediti ceduti alla descrizione fattane in G.U. – sia sufficiente a dimostrare la cessione si introdurrebbe surrettiziamente un onere di forma della stessa che non è invece previsto dalla normativa di settore.
Il primo motivo di appello appare pertanto infondato e va respinto.
7.2 Del pari non possono essere condivise le censure espresse dall'appellante con il secondo e il terzo motivo, logicamente connessi e - come tali - da esaminarsi congiuntamente.
pagina 7 di 9 Innanzitutto, non può ritenersi che con l'espressione “Resta salva, naturalmente, la compensazione volontaria tra le parti” (cfr. sentenza n. 4552/2021 del Tribunale di Napoli, p.
16, doc. 3 primo grado ) il Tribunale di Napoli abbia inteso accertare, di fatto, Pt_1
l'avvenuta compensazione volontaria tra i crediti, fondata sulle dichiarazioni rese dalle parti nel corso di quel giudizio di volerli estinguere, senza peraltro poi dichiararla in dispositivo.
Una tale volontà non solo non emerge in alcun modo dal tenore letterale della citata espressione, ma è senz'altro da escludersi alla luce delle (condivisibili) argomentazioni addotte dal primo giudice nella sentenza qui impugnata laddove afferma che “neppure può ritenersi che al momento della pronuncia si fossero realizzati i presupposti di una compensazione volontaria ai sensi dell'art. 1252 Cod. Civ., compensazione volontaria che presuppone la presenza di un accordo tra le parti finalizzato a produrre l'immediata estinzione (efficace dal momento dell'accordo) dei reciproci crediti”.
In disparte il fatto che l'eventuale vizio della sentenza in ordine all'omessa dichiarazione della compensazione volontaria nel dispositivo della stessa non può certo formare oggetto di
“integrazione” nel presente giudizio, essendo al più suscettibile di valutazione in sede di impugnazione della pronuncia partenopea, ancora in corso, la pretesa dell'appellante di ravvisare l'esistenza di un “incontro di volontà delle parti volto ad operare la volontaria compensazione” contrasta con la circostanza che la richiesta dalle stesse formulata nei rispettivi atti processuali di procedere a eventuale compensazione era subordinata all'esito dell'accertamento delle rispettive posizioni di debito/credito demandato al giudice della cognizione, condizione ben lontana dal necessario patto con cui, per aversi compensazione volontaria, venga direttamente disposta l'estinzione di crediti già esistenti.
La compensazione volontaria, infatti, a differenza di quella legale, non opera di diritto e nemmeno può essere disposta dal giudice con effetto costitutivo, come la compensazione giudiziale: il giudice potrà tenere conto della compensazione volontaria solamente in quanto le parti eccepiscano specificamente l'intervenuto perfezionamento di un negozio in tal senso.
Di certo ciò non è avvenuto nel caso di specie e non può fondatamente sostenersi che le difese espresse negli atti processuali dalle parti configurino la stipula di un negozio giuridico, in quanto la compensazione volontaria presuppone la volontà negoziale di accertamento dell'esistenza delle reciproche ragioni di credito, previo riconoscimento della stessa, in un'ottica di superamento dell'incertezza relativa a tali crediti e pur in assenza dei requisiti per le altre tipologie di compensazione. Tale volontà non è certamente ravvisabile nell'ambito delle difese tecniche espresse dalle parti nel corso del giudizio di opposizione al decreto pagina 8 di 9 ingiuntivo, in quanto esse solo gradatamente e in subordine hanno richiesto disporsi la compensazione degli eventuali crediti risultanti dall'accertamento giudiziale.
In conclusione, l'appello non merita accoglimento e la sentenza di primo grado deve essere integralmente confermata.
8. Al rigetto dell'appello consegue, in base al principio di soccombenza, la condanna dell'appellante a rifondere alla controparte le spese di lite che si liquidano, come da dispositivo, ex D.M. 55/2014 (modificato con D.M. 147/2022), tenuto conto del valore della controversia
(€ 122.955,81) e in applicazione dei parametri medi per tutte le fasi, salvo che per la fase di trattazione, in assenza di attività istruttoria.
Segue, infine, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 c. 1-quater del
D.P.R. del 30/05/2002 n. 115, trattandosi di controversia promossa dopo l'entrata in vigore (il
31/01/2013) della modifica introdotta con l'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 315/2024, Parte_1 pubblicata il 28/02/2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado, che liquida
-ai sensi del D.M. 147/2022- in complessivi € 12.154,00 per compensi, di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione ed
€ 5.103,00 per la fase decisoria;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c.
1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso, in Milano, nella camera di conIGlio dell'1/07/2025.
Il Presidente estensore
Laura Sara Tragni
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
Nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente relatore
Dott. Antonio Corte ConIGliere
Dott.ssa Elena Mara Grazioli ConIGliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 31/7/2024 avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 315/2024, pubblicata il 28/02/2024
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Bruni Paolo Parte_1 C.F._1
(C.F. , giusta delega in atti;
C.F._2
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. ), in qualità di TA di CP_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro TR P.IVA_2 tempore, con il patrocinio dell'Avv. Esposito Roberto (C.F. ), giusta C.F._3 delega in atti;
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 315/2024, pubblicata il 28/02/2024, in materia di “Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.)”.
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
pagina 1 di 9 “piaccia all'Ill.ma Corte adita, ogni richiesta e domanda avversaria disattesa e reietta, e previa ogni declaratoria necessaria di rito, così giudicare: nel merito:
1) accogliere l'appello proposto e per l'effetto:
2) riformare la sentenza impugnata;
3) dichiarare l'ultrapetizione della sentenza impugnata, sull'esame della domanda di accertamento della compensazione legale/giudiziale, mai proposta;
4) accertare e dichiarare la carenza e/o la mancanza di prova di titolarità del credito azionato e/o della legittimazione ad agire in capo alla e per essa alla sua TR TA , per i motivi dedotti in atti, e conseguentemente l'improcedibilità, CP_1 inammissibilità, illegittimità e inefficacia dell'esecuzione e dell'atto di pignoramento;
5) accertare e dichiarare l'inesistenza del credito azionato dal creditore procedente per l'intervenuta compensazione volontaria tra la e/o la e la CP_3 TR delle rispettive ragioni di credito accertate nella sentenza 4552/2021 e, in CP_4 applicazione della eccepita e richiesta compensazione volontaria -che la TR
[...
–e per essa la sua TA -non vanti alcun credito nei confronti della CP_1 IG.ra e non abbia diritto al pagamento di alcun importo, o, in via gradata, abbia Pt_1 diritto al pagamento di quegli importi che dovessero residuare dovuti, dopo aver effettuato la compensazione tra i corrispettivi crediti, e conseguentemente l'improcedibilità, inammissibilità, illegittimità e inefficacia dell'esecuzione e dell'atto di pignoramento;
6) operare, in ogni caso, la compensazione delle somme riconosciute dovute dalla CP_4
[... e dai suoi fideiussori alla e/o alla in relazione ai CP_5 TR rapporti n. 4266354, n. 103579387 e n. 103579324 con quelle accertate a credito di in relazione al rapporto di conto corrente n. 10051677, per i motivi dedotti in CP_4 atti, accertando e dichiarando l'inesistenza del credito azionato dalla la sua Controparte_6 TA confronti della IG.ra , quale fideiussore della Parte_2 Pt_1
o, in via gradata, il diritto della al pagamento di quegli importi che CP_4 CP_2 dovessero residuare dovuti, dopo aver effettuato la compensazione tra i corrispettivi crediti, e conseguentemente l'improcedibilità, inammissibilità, illegittimità e inefficacia dell'esecuzione e dell'atto di pignoramento;
- In ogni caso, ordinando la cancellazione della trascrizione del pignoramento al competente Conservatore dei registri immobiliari;
- con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
Per N QUALITA' DI MANDATARIA DI SECURITISATION CP_1 CP_2
CP_2
“voglia l'Ill.ma Corte adita: A) rigettare l'appello proposto dalla IGnora perché infondato e, per l'effetto, Parte_1 confermare la decisione di primo grado;
B) condannare la IGnora alla rifusione delle spese e competenze del presente Parte_1 grado di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Busto Arsizio, in sede di giudizio di merito introdotto a seguito della sospensione dell'esecuzione, accertava il diritto di (di seguito ), CP_1 CP_1
pagina 2 di 9 quale TA di ( ), a procedere in via esecutiva nei TR CP_2 confronti di . Parte_1
2. Il credito fatto valere in via esecutiva da si fondava sulla sentenza n. 4552/2021 CP_1 emessa il 13.5.2021 dal Tribunale di Napoli con cui, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, era stata condannata, nella qualità di fideiussore della società Pt_1 CP_4
( ), al pagamento di € 122.403,90 in favore di in virtù
[...] CP_4 Controparte_5 dell'esposizione relativa a taluni rapporti di conto corrente e di finanziamento. Tale credito, nella prospettazione di era stato ceduto in corso di causa da alla propria CP_1 CP_3 mandante con atto di cessione del 14/11/2018, pubblicizzato in Gazzetta Ufficiale CP_2
l'11/12/2018. In particolare, l'avviso di cessione specificava che la cessione in blocco era avvenuta per “crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese e altri accessori elencati nel Contratto di Cessione (i “Crediti”), sorti a partire dal 1° gennaio 1972 e derivanti da facilitazioni creditizie erogate in varie forme tecniche, come meglio ivi indicati (i
“Contratti”). I suddetti Crediti sono qualificabili come crediti “deteriorati” in base alle disposizioni di Banca d'Italia e per gli effetti di cui all'articolo 7.1, comma 6 della Legge sulla Cartolarizzazione.”.
3. Il Tribunale riteneva che AL fosse legittimata ad agire in via esecutiva per la soddisfazione del credito, in quanto dai complessivi elementi emersi in corso di causa poteva ritenersi provata la suddetta cessione e la sua opponibilità al debitore ceduto, che mai aveva contestato (per quanto conoscibile dal giudice tramite gli atti di causa prodotti dalle parti) la ritualità dell'intervento spiegato da e, conseguentemente, dei presupposti Parte_3 legittimanti tale intervento quali, appunto, l'intervenuta cessione del credito. Inoltre il primo giudice osservava che il credito azionato soddisfaceva tutti i requisiti richiamati nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale “in quanto perfettamente idoneo a portare a conoscenza del debitore ceduto gli elementi qualificanti il proprio debito” e, soprattutto, era stata ritualmente prodotta in causa la dichiarazione di una dirigente di munita di specifici poteri in CP_3 virtù di procura speciale notarile pure prodotta, circa l'effettiva ricomprensione dei crediti vantati nei confronti di e, quindi, della garante nella cessione del Controparte_4 Pt_1
14 novembre 2018.
4. Quanto all'eccezione di compensazione volontaria sollevata dall'opponente, il giudice rilevava che l'accertamento da parte del Tribunale di Napoli circa l'esistenza di un controcredito nei confronti di in capo alla società di cui la era CP_3 CP_4 Pt_1 fideiussore, non permetteva a quest'ultima di opporre tale controcredito ad e alla sua CP_2 TA dal momento che “i crediti reciproci rispetto ai quali viene invocata la CP_1
pagina 3 di 9 compensazione sono attualmente nella titolarità di soggetti diversi” e che oggetto della cessione in blocco erano stati i soli crediti vantati da e non anche “i rapporti CP_3 contrattuali nella loro integrità”. Inoltre il Tribunale, nel considerare preclusa “la possibilità di accertare una intervenuta estinzione per compensazione legale e/o giudiziale del credito azionato da con il controcredito vantato dalla Andromeda S.r.l./D'Intino nei CP_1 confronti di ” (soggetto estraneo al procedimento), riteneva che non Controparte_5 sussistessero nemmeno i presupposti di una compensazione volontaria ex art. 1252 c.c., che richiede “la presenza di un accordo fra le parti finalizzato a produrre l'immediata estinzione
(efficace dal momento dell'accordo) dei reciproci crediti”. La manifestazione di volontà necessaria a configurare la compensazione volontaria non poteva infatti essere desunta dal fatto che “negli atti processuali del giudizio di primo grado ed ancora negli atti di appello entrambe le parti a[vessero] invocato la compensazione legale e/o giudiziale all'esito dell'accertamento delle rispettive posizioni di credito/debito effettuato dal giudice della cognizione, non potendosi tali domande sostituire al necessario accordo tra le parti”.
Il primo giudice accertava quindi il diritto di procedere esecutivamente in capo a e CP_1 condannava alla rifusione delle spese processuali. Pt_1
5. Avverso tale sentenza ha proposto appello , formulando tre motivi di Parte_1 impugnazione.
5.1 Con il primo l'appellante censura la decisione del Tribunale laddove ha ritenuto sussistenti il diritto di agire e la titolarità dei crediti azionati da parte di e, per essa, della sua CP_2 TA Osserva l'appellante che la descrizione dell'oggetto dei crediti ceduti CP_1 contenuta nell'avviso pubblicato nella G.U. sarebbe vaga e generica e che, in ogni caso, i codici identificativi dei crediti posti a fondamento dell'azione esecutiva (indicati nella sentenza
4552/2021 del Tribunale di Napoli) non corrisponderebbero a quelli riportati nell'elenco dei rapporti ceduti consultabile nel link pubblicizzato in tale avviso. L'appellata sarebbe inoltre decaduta dalla possibilità di dimostrare l'esistenza del contratto di cessione (mai depositato in atti), poiché verrebbero in rilievo i limiti alla prova per presunzioni posti dall'art. 2729 co. 2
c.c. tramite il richiamo di cui all'art. 2721 c.c., mentre alcuna valenza probatoria decisiva potrebbe essere assegnata alla dichiarazione unilaterale resa dalla dipendente di CP_3 poiché, essendo stata effettuata da soggetto terzo rispetto alle parti in giudizio, essa non assumerebbe valore confessorio. Infine, non corrisponderebbe al vero e sarebbe in ogni caso ininfluente il fatto che non abbia contestato la validità della cessione del credito Pt_1 davanti al Tribunale di Napoli.
pagina 4 di 9 5.2 Con il secondo motivo contesta che il giudice di primo grado, nell'escludere la Pt_1 possibilità di accertare un'intervenuta estinzione per compensazione legale e/o giudiziale, avrebbe violato il divieto di ultrapetizione e travisato la domanda da lei proposta circa la compensazione tra i reciproci crediti facenti capo ad e a essendosi essa CP_4 CP_3 limitata a chiedere di “accertare che la sentenza 4552/201 del Tribunale di Napoli avesse già dichiarato l'intervenuta compensazione volontaria tra il credito della ed il credito CP_3 accertato in favore della e, in via subordinata, di accertare con effetto CP_4 dichiarativo e non costitutivo l'intervenuto accordo tra le parti ( e/o la sua cedente e CP_2 la IG.ra ), ovvero la concorde dichiarazione di volontà dispositiva, con le quali le Pt_1 stesse avevano manifestato nel corso del processo di Napoli l'intenzione di estinguere i rispettivi crediti tramite la compensazione, e conseguentemente che la non avesse CP_2 diritto al pagamento di alcun importo”.
Il Tribunale di Busto Arsizio avrebbe viceversa negato la possibilità di accertare una intervenuta compensazione giudiziale e/o legale, fondando tale assunto sul presupposto che oggetto della cessione in blocco non sarebbero stati i rapporti contrattuali nella loro integralità, ma esclusivamente i singoli crediti vantati da e identificati nella predetta cessione, CP_3 in alcun modo provata.
5.3 Infine, con il terzo e ultimo motivo afferma che il Tribunale avrebbe altresì errato Pt_1 nel non ritenere sussistenti i presupposti per una compensazione volontaria dei rispettivi crediti in mancanza di un accordo tra le parti finalizzato a produrre l'immediata estinzione degli stessi, in quanto la manifestazione di volontà era stata in tal senso espressa nel corso del giudizio dinnanzi al Tribunale di Napoli e riproposta anche in sede di appello.
6. Si è costituita AL, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 24/6/2025 la causa è stata rimessa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti ai sensi dell'art. 352 c.p.c. ed è stata decisa nella camera di conIGlio dell'1/7/2025.
7. Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello sia infondato e non possa pertanto essere accolto.
7.1 Le argomentazioni poste a base del primo motivo di censura, relativo alla mancanza di legittimazione attiva di per via dell'inesistenza o mancata prova dell'avvenuta CP_1 cessione del credito da ad non possono essere condivise. CP_3 CP_2
In linea generale, va ribadito il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. 1° dicembre 1993, n. 385, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in pagina 5 di 9 detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (così Cass. n. 4277/2023; Cass. n. 5857/2022; Cass. n. 24798/2020).
Del pari, occorre rammentare che il menzionato art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, nel consentire
«la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco», detta una disciplina derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto (per questi aspetti, si veda Cass. 31/12/2017,
n. 31188): regolamentazione giustificata principalmente dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi «blocchi» di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta
Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità (da ultimo, Cass.
16/04/2021, n. 10200).
Alla luce di siffatte, peculiari, caratteristiche dell'istituto, la Suprema Corte ha più volte affermato - con indirizzo ermeneutico al quale è stata data, nel tempo, continuità - che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 - contratto a forma libera - è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass. 13/06/2019, n. 15884).
Orbene, premesso che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e che, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, con accertamento soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità, il Tribunale di Busto Arsizio, al di là del provvedimento di sospensione dell'esecuzione adottato all'esito di una delibazione necessariamente sommaria, ha poi - in sentenza – correttamente rilevato che requisito essenziale per poter ritenere provata la ricomprensione dei crediti oggetto di causa nella cessione in blocco pubblicizzata nella G.U. dell'11/12/2018 è la loro corrispondenza ai criteri di individuazione ivi specificati.
A tale proposito, è pacifico che i rapporti da cui originano i crediti fatti valere in questa sede siano sorti dopo l'1/1/1972 e che siano stati stipulati da Essi sono inoltre qualificabili CP_3 come crediti “deteriorati” secondo la definizione della Banca d'Italia e per gli effetti di cui all'articolo 7.1, comma 6 della Legge sulla Cartolarizzazione.
pagina 6 di 9 Ciò posto, si tratta di stabilire se gli ulteriori elementi dedotti in causa da corroborino CP_1 sufficientemente la presunzione derivante dall'astratta ricomprensione dei crediti di cui è causa nella (pur ampia) descrizione fornita in G.U. A tale proposito, è indubbio che la mancata inclusione dei dati indicativi dei crediti di cui è causa nell'elenco di cui al sito internet di
è elemento che in sé considerato potrebbe far propendere in senso negativo. Tuttavia, CP_1 esso non è da solo sufficiente, come vorrebbe far intendere l'appellante, ad escludere la riconducibilità dei crediti oggetto di causa alla cessione di cui si discute. Infatti, non può dedursi dall'avviso di cessione la volontà di rimandare in modo tassativo all'elenco pubblicato sul sito di AL l'identificazione dei crediti ceduti, in quanto ciò non è ricavabile né dal tenore letterale dell'avviso (che si esprime, infatti, in termini neutri: “saranno resi disponibili
i dati indicativi dei Crediti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti.”) né aliunde. L'inclusione o meno del credito in tale elenco non esclude in radice la possibilità che la prova della cessione venga data in altro modo.
Ritiene il Collegio che la dedotta incertezza circa la riconducibilità dei crediti in esame alla cessione pubblicizzata in G.U. dell'11/12/2018 sia stata superata dalla dichiarazione resa dalla cedente in data 23/9/2022 (doc. 7 primo grado , dichiarazione effettuata da CP_3 CP_1 soggetto dotato dei necessari poteri e idonea ad impegnare (cfr. procura speciale del CP_3
7/7/2016, doc. 8 primo grado . La dichiarazione resa dalla cedente, infatti, pur non CP_1 costituendo propriamente una testimonianza e tantomeno una confessione, è elemento
“documentale rilevante”, come ritenuto dalla Suprema Corte (Cass. n. 10200/2021) che il giudice può valutare ai fini di formare il proprio convincimento in merito alla prova dei fatti dedotti dalle parti. Essa non reca vantaggio alla parte che la rende, la quale afferma anzi di essersi spogliata di un diritto a favore di altri, e assume valenza ricognitiva di un fatto storico che si pone quale presupposto dei diritti fatti valere nel presente giudizio. Né, sul punto,
l'appellante ha dedotto alcun elemento atto ad inficiare la credibilità di quanto affermato con la dichiarazione, sicché le doglianze espresse si risolvono in una petizione di principio, anche tenuto conto del fatto che il debitore si libera efficacemente pagando al cessionario. D'altra parte, a ritenere che neppure la dichiarazione documentale resa dalla società cedente – unitamente alla corrispondenza dei crediti ceduti alla descrizione fattane in G.U. – sia sufficiente a dimostrare la cessione si introdurrebbe surrettiziamente un onere di forma della stessa che non è invece previsto dalla normativa di settore.
Il primo motivo di appello appare pertanto infondato e va respinto.
7.2 Del pari non possono essere condivise le censure espresse dall'appellante con il secondo e il terzo motivo, logicamente connessi e - come tali - da esaminarsi congiuntamente.
pagina 7 di 9 Innanzitutto, non può ritenersi che con l'espressione “Resta salva, naturalmente, la compensazione volontaria tra le parti” (cfr. sentenza n. 4552/2021 del Tribunale di Napoli, p.
16, doc. 3 primo grado ) il Tribunale di Napoli abbia inteso accertare, di fatto, Pt_1
l'avvenuta compensazione volontaria tra i crediti, fondata sulle dichiarazioni rese dalle parti nel corso di quel giudizio di volerli estinguere, senza peraltro poi dichiararla in dispositivo.
Una tale volontà non solo non emerge in alcun modo dal tenore letterale della citata espressione, ma è senz'altro da escludersi alla luce delle (condivisibili) argomentazioni addotte dal primo giudice nella sentenza qui impugnata laddove afferma che “neppure può ritenersi che al momento della pronuncia si fossero realizzati i presupposti di una compensazione volontaria ai sensi dell'art. 1252 Cod. Civ., compensazione volontaria che presuppone la presenza di un accordo tra le parti finalizzato a produrre l'immediata estinzione (efficace dal momento dell'accordo) dei reciproci crediti”.
In disparte il fatto che l'eventuale vizio della sentenza in ordine all'omessa dichiarazione della compensazione volontaria nel dispositivo della stessa non può certo formare oggetto di
“integrazione” nel presente giudizio, essendo al più suscettibile di valutazione in sede di impugnazione della pronuncia partenopea, ancora in corso, la pretesa dell'appellante di ravvisare l'esistenza di un “incontro di volontà delle parti volto ad operare la volontaria compensazione” contrasta con la circostanza che la richiesta dalle stesse formulata nei rispettivi atti processuali di procedere a eventuale compensazione era subordinata all'esito dell'accertamento delle rispettive posizioni di debito/credito demandato al giudice della cognizione, condizione ben lontana dal necessario patto con cui, per aversi compensazione volontaria, venga direttamente disposta l'estinzione di crediti già esistenti.
La compensazione volontaria, infatti, a differenza di quella legale, non opera di diritto e nemmeno può essere disposta dal giudice con effetto costitutivo, come la compensazione giudiziale: il giudice potrà tenere conto della compensazione volontaria solamente in quanto le parti eccepiscano specificamente l'intervenuto perfezionamento di un negozio in tal senso.
Di certo ciò non è avvenuto nel caso di specie e non può fondatamente sostenersi che le difese espresse negli atti processuali dalle parti configurino la stipula di un negozio giuridico, in quanto la compensazione volontaria presuppone la volontà negoziale di accertamento dell'esistenza delle reciproche ragioni di credito, previo riconoscimento della stessa, in un'ottica di superamento dell'incertezza relativa a tali crediti e pur in assenza dei requisiti per le altre tipologie di compensazione. Tale volontà non è certamente ravvisabile nell'ambito delle difese tecniche espresse dalle parti nel corso del giudizio di opposizione al decreto pagina 8 di 9 ingiuntivo, in quanto esse solo gradatamente e in subordine hanno richiesto disporsi la compensazione degli eventuali crediti risultanti dall'accertamento giudiziale.
In conclusione, l'appello non merita accoglimento e la sentenza di primo grado deve essere integralmente confermata.
8. Al rigetto dell'appello consegue, in base al principio di soccombenza, la condanna dell'appellante a rifondere alla controparte le spese di lite che si liquidano, come da dispositivo, ex D.M. 55/2014 (modificato con D.M. 147/2022), tenuto conto del valore della controversia
(€ 122.955,81) e in applicazione dei parametri medi per tutte le fasi, salvo che per la fase di trattazione, in assenza di attività istruttoria.
Segue, infine, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 c. 1-quater del
D.P.R. del 30/05/2002 n. 115, trattandosi di controversia promossa dopo l'entrata in vigore (il
31/01/2013) della modifica introdotta con l'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 315/2024, Parte_1 pubblicata il 28/02/2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado, che liquida
-ai sensi del D.M. 147/2022- in complessivi € 12.154,00 per compensi, di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione ed
€ 5.103,00 per la fase decisoria;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c.
1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso, in Milano, nella camera di conIGlio dell'1/07/2025.
Il Presidente estensore
Laura Sara Tragni
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