Sentenza 17 maggio 2003
Massime • 1
La procedura di correzione di errore materiale, di cui agli art. 287 e segg. cod. proc. civ., può essere adottata, ricorrendone i presupposti, anche nei confronti del dispositivo di sentenza pronunciata con il rito del lavoro, atteso che la possibilità di procedere ad esecuzione forzata con la sola copia del dispositivo, ex art. 431, secondo comma, cod. proc. civ., evidenzia l'interesse della parte ad ottenere la correzione dell'errore ancor prima del deposito della sentenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/05/2003, n. 7748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7748 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - rel. Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IT CE, ON ER, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell'avvocato BIAGIO BERTOLONE, rappresentati e difesi dall'avvocato PP GUERRERA GRIMALDI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
SC NI, SC NC, (quali eredi di SC PP), elettivamente domiciliati in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati PP CARUSO GIUFFRIDA, LUCIO RICCA, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
nonché
contro
IT CE, ON ER;
- intimati -
avverso la sentenza n. 63/00 del Tribunale di SIRACUSA, depositata il 19/07/00 R.G.N. 848/90;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/03 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato GUERRERA;
uditi gli Avvocati CARUSO e RICCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, accoglimento per quanto di ragione del ricorso incidentale ed assorbito il ricorso incidentale condizionato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di NI, depositato il 13 novembre 1980, EP UD, premesso di avere lavorato dal 1936 al 1980 presso l'Azienda agricola di NI AL e, dal 1960 al 1978, anche per AG CA, chiedeva il riconoscimento della qualifica di impiegato di 1^ categoria e la condanna di AN e RM AL, quali eredi dei datori di lavoro, al pagamento delle differenze retributive, dell'indennità sostitutiva del preavviso, dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, della tredicesima mensilità, del compenso per lavoro festivo e domenicale e dell'indennità di anzianità, nonché di in equo compenso per lavoro straordinario e differenze retributive per il periodo antecedente il 1^ ottobre 1961, oltre alla regolarizzazione della posizione assicurativa.
I convenuti si costituivano e si opponevano alle domande. II Pretore di NI, con sentenza del 23 luglio 1982, accoglieva solo parzialmente il ricorso.
Il Tribunale di NI, investito delle impugnazioni di entrambe le parti, con sentenza del 31 maggio 1983 rigettava l'appello principale del lavoratore ed accoglieva parzialmente quello incidentale dei signori AL.
Proposto ricorso per cassazione da entrambe le parti, questa Corte annullava la sentenza del Tribunale di NI e rinviava la causa al Tribunale di Messina.
La sentenza del 31 ottobre 1986, con la quale tale Tribunale giudicava in sede di rinvio, veniva nuovamente annullata da questa Corte, a seguito di ricorso di entrambe le parti, con nuovo rinvio al Tribunale di Siracusa.
Riassunto il secondo giudizio di rinvio da parte degli eredi di EP UD, i signori CO e CE UD e OM IP, il Tribunale di Siracusa, con sentenza non definitiva del 18 ottobre 1994, dichiarava che EP UD aveva lavorato dall'1.4.1936 al febbraio 1980 alle dipendenze di NI AL e, dall'1.2.1969 all'aprile 1978, anche alle dipendenze di AG CA e, dopo la morte di costei, dei suoi eredi, con la qualifica di impiegato di concetto di prima categoria dall'1.1.1952;
dichiarava inammissibili le domande relative ai compensi per lavoro straordinario, festivo e domenicale;
dichiarava non dovuta alcuna somma a titolo di tredicesima mensilità tra l'1.1.1969 e il 31.12.1978; rigettava per il resto l'appello incidentale e disponeva, con separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio. Nel prosieguo del giudizio decedeva RM AL e si costituiva l'erede della stessa TO NA;
decedeva anche uno degli eredi UD, OM IP, i cui eredi erano già in causa.
Espletate due consulenze tecniche di ufficio, con sentenza del 15 maggio/19 luglio 2000 il Tribunale di Siracusa condannava AN AL e RM NA al pagamento, in favore di CO UD e CE UD, di lire 643.507.516, di cui lire 80.004.815 per differenze retributive, lire 8.833.865 per interessi legali e lire 554.668.836 per rivalutazione monetaria, oltre interessi e rivalutazione dal febbraio 2000 al soddisfo;
compensava per intero le spese del primo e del secondo giudizio di cassazione;
compensava per la metà le spese dei giudizi di merito, ponendo la restante metà a carico di AN AL e TO NA. Con ordinanza del 21 giugno 2000 il Tribunale disponeva la correzione del dispositivo, dovendosi intendere, in sostituzione di "RM NA", "TO NA".
Per la cassazione di tale decisione (dopo che il ricorso avverso la sentenza non definitiva è stato rigettato da questa Corte con sentenza n. 11468/97) ricorrono, formulando cinque motivi di censura, AN AL ed TO NA.
CO UD e CE UD resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale contenente tre motivi di censura, di cui il terzo condizionato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va in primo luogo rilevato che la conciliazione, dichiarata all'udienza di discussione dal difensore dei ricorrenti principali, tra uno dei suddetti ricorrenti e i resistenti ricorrenti incidentali, conciliazione non documentata in alcun modo, non risulterebbe, in ogni caso, ostativa all'esame delle impugnazioni, atteso il mancato coinvolgimento nella dichiarata transazione dell'altro ricorrente principale.
Va, ancora, dichiarata infondata l'eccezione di nullità della notifica del controricorso e del ricorso incidentale, eccezione anch'essa sollevata in udienza.
Il ricorso incidentale risulta notificato il 3 novembre 2000, a mezzo del servizio postale, a "CE IT e ER ON, quale erede di ME IT ON, rappresentati e difesi dall'Avv. EP Guerriera Grimaldi, ed entrambi selettivamente domiciliati presso il domicilio eletto in Roma, via Flaminia n. 109, presso lo studio dell'Avv. Biagio Bertolone". La rappresentanza del legale risulta ben evidenziata dalla ricordata relazione di notifica, per cui non può seriamente sostenersi che la notifica sarebbe stata effettuata alle parti personalmente. Ricorso principale e ricorso incidentale vanno preliminarmente riuniti (art. 335 c.p.c). Con il primo motivo la difesa dei ricorrenti principali denuncia violazione dell'art. 2909 c.c; violazione o falsa applicazione dell'art. 36 della Costituzione, dell'art. 2118 c.c. e del ccnl 21 ottobre 1958 per gli impiegati agricoli, reso obbligatorio con d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1010; nonché insufficiente e contraddittoria motivazione.
Deduce che il Tribunale ha errato nel determinare il periodo di preavviso e l'indennità sostitutiva secondo la previsione del ccnl di settore vigente al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.
Sostiene che la sentenza di primo grado, resa dal Pretore di NI, aveva stabilito che il contratto di lavoro applicabile allo UD era il ccnl del 21.10.1958, esteso erga omnes con d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1010, nonché i contratti collettivi provinciali ivi richiamati;
e che tale statuizione, mai impugnata, è passata in giudicato.
Di conseguenza, la misura della somma dovuta a titolo di indennità di preavviso avrebbe dovuto essere contenuta in 10 mensilità, in forza dell'art. 26 del ccnl del 1958, e non in dodici mensilità, secondo il ccnl vigente al momento della risoluzione del rapporto. Rileva, poi, che il Tribunale, nel fare riferimento al criterio equitativo di cui all'art. 2118 c.c. e, per esso, al ccnl di diritto comune vigente alla data di cessazione del rapporto, ha erroneamente applicato alla fattispecie la parte normativa di tale contratto, mentre lo stesso era stato preso in considerazione solo come parametro retributivo;
mentre l'aspetto normativo è regolato dal contratto del 1958, esteso erga omnes.
Con il secondo motivo la difesa dei ricorrenti principali denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 36 Cost. e dell'art. 112 c.p.c, nonché motivazione contraddittoria e insufficiente su un punto decisivo della controversia.
Assume che il Tribunale ha condannato i ricorrenti principali ad una differenza retributiva di lire 80.004.815, oltre ad interessi e rivalutazione, applicando i minimi salariali della contrattazione di diritto comune, in forza della richiesta, operata dal ricorrente nel ricorso introduttivo, di applicazione dell'art. 36 della Costituzione. Deduce che tale richiesta non veniva però reiterata nel primo motivo di appello (quello dinanzi al Tribunale di NI), relativo alla qualifica, mentre altri riferimenti all'art. 36 della Costituzione riguardavano diverse richieste economiche.
Il giudice del secondo rinvio avrebbe, quindi, pronunciato ultra petita, oltre ad attribuire ai contratti di diritto comune, non vincolanti per il datore di lavoro, una efficacia erga omnes che non appartiene loro.
Sostiene che la motivazione risulta inoltre contraddittoria, atteso che afferma che non sarebbe stata provata la concreta applicazione di un determinato contratto collettivo, mentre la sentenza non definitiva affermava che il ccnl del 21.10.1958 era da entrambe le parti ritenuto applicabile.
Lamenta, infine, che la stessa applicazione concreta dell'art. 36 Cost. risulta comunque errata, atteso che l'applicazione dell'art. 36 postula l'accertamento che la retribuzione percepita dal lavoratore sia stata insufficiente e non proporzionata, il che, normalmente, si verifica raffrontando la retribuzione di fatto percepita con le tabelle dei contratti collettivi di categoria, utilizzati come parametro, qualora non direttamente applicabili al rapporto di lavoro dedotto in giudizio.
Il Tribunale di Siracusa avrebbe omesso ogni valutazione a riguardo, limitandosi a stabilire la somma di lire ottantaquattromilioniottocentoquindici senza alcuna motivazione. Con il terzo motivo la difesa dei ricorrenti principali denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 429 c.p.c. e vizio di motivazione.
Richiamato il contenuto delle ordinanze (del 5 luglio 1999 e del 29 novembre 1999), con le quali erano stati indicati al CTU i criteri da seguire nel determinare separatamente interessi e rivalutazione sull'importo originario del credito, con la imputazione degli acconti prima agli interessi e poi alla rivalutazione, denuncia come illogica e contraria ai principi matematici e di diritto i criteri dettati con la seconda delle due ordinanze: "accertato che gli acconti ogni volta coprono gli interessi maturati e solo parte della rivalutazione, calcoli il CTU sulla sorte capitale la rivalutazione alla data attuale con decorrenza dalla maturazione dei crediti e detragga la quota degli acconti imputabili a pagamento parziale della rivalutazione sino allora maturata, a sua volta rivalutata con decorrenza dal pagamento dei singoli acconti alla data attuale, calcoli altresì separatamente gli interessi residuati al pagamento dell'ultimo acconto satisfattivo degli interessi medesimi sino alla data attuale".
Assume che il principio del calcolo della rivalutazione e degli interessi, in presenza di acconti durante il rapporto o a seguito della cessazione dello stesso o in corso di giudizio, deve essere il seguente: "nel caso in cui il datore di lavoro abbia, nel corso del giudizio, ma pur sempre in ritardo, pagato soltanto l'importo capitale del credito del lavoratore, la determinazione della rivalutazione monetaria spettante al lavoratore stesso ai sensi dell'art. 429, comma 3, c.p.c. esige il compimento di due operazioni, delle quali la prima è volta a stabilire l'entità della rivalutazione afferente al periodo compreso fra la data di maturazione del credito e quella del detto pagamento e la seconda è volta a stabilire la rivalutazione dell'importo della somma risultante dalla prima operazione in relazione al periodo compreso fra la data del pagamento della sorte e quella della pronuncia giudiziale".
Aggiunge che il Tribunale non si è avveduto che il CTU "ha utilizzato, se fossero quelli rinvenuti in fascicolo, coefficienti di rivalutazione validi alla data dell'ottobre 1999 per poi rivalutare al gennaio 2000, utilizzando per appena tre mesi il coefficiente 2,3284, invece di quello 1,056", con un danno di 150.000.000.
Con il quarto motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 287 c.p.c, nullità della sentenza (art. 161 c.p.c.) ed omessa motivazione.
Si ricorda che controparte aveva chiesto la correzione del dispositivo della sentenza, lamentando che nello stesso, letto il 15 maggio 2000, era stata erroneamente pronunciata condanna nei confronti di RM NA anziché di TO NA. Si deduce che uno dei due attuali ricorrenti principali si era opposto a tale procedura, assumendo che, in attesa del deposito della sentenza, non si poteva stabilire con certezza se si fosse trattato di mero errore materiale;
se così non fosse stato la sentenza sarebbe risultata nulla per contrasto fra motivazione e dispositivo.
Di tale "evento" (la correzione?) non vi è traccia nella motivazione della sentenza.
Con il quinto motivo la difesa dei ricorrenti principali denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2103, 2946 e 2948 c.c, nonché omessa motivazione.
Lamenta che il Tribunale non ha ridotto gli importi, contabilmente esatti (a parte la misura dell'indennità di preavviso), in relazione alla prescrizione ritualmente eccepita fin dalla memoria di costituzione dinanzi al Pretore di NI (pag. 18). Il Tribunale avrebbe dovuto tener conto della eccezione di prescrizione e, di conseguenza, avrebbe dovuto contenere le differenze retributive attribuite al decennio antecedente il 20 novembre 1980, momento della notifica del ricorso introduttivo. Con il primo motivo la difesa dei ricorrenti incidentali denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 429 c.p.c. e dell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale in relazione all'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724; nonché motivazione insufficiente e contraddittoria su di un punto decisivo della controversia.
Assume che il Tribunale ha erroneamente applicato il nuovo regime di cui al citato art. 22, comma 36, ai crediti del ricorrente, non tenendo conto che, per i crediti sorti anteriormente (come quelli in contestazione), deve continuare ad applicarsi il principio del cumulo di interessi e rivalutazione, quale stabilito dall'art. 429 c.p.c. Critica, quindi, la decisione del Tribunale di procedere al calcolo separato di interessi e rivalutazione, sostenendo la illegittimità di tale criterio ed evidenziando che lo stesso, dettato, fra le altre, da Cass., 15 dicembre 1997 n. 12673, è stato definitivamente abbandonato dalla giurisprudenza più recente di questa Corte.
Con il secondo motivo del ricorso incidentale la difesa degli eredi UD denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell'art. 2233 c.c; nonché motivazione insufficiente e contraddittoria.
Lamenta che, a fronte di una nota spese regolarmente prodotta - con la quale si chiedevano, per il giudizio di primo grado davanti al Pretore, lire 2.000.000 complessivi di competenze e lire 20.000.000 complessivi di onorari;
per il giudizio davanti al Tribunale di NI, lire 1.000.000 di competenze e lire 10.000.000 per onorari;
per il giudizio davanti al Tribunale di Messina, lire 1.000.000 per competenze e lire 10.000.000 per onorari;
per il giudizio davanti al Tribunale di Siracusa, lire 6.743.000 per competenze e lire 35.000.000 per onorari - il Tribunale ha liquidato somme notevolmente inferiori, violando i minimi inderogabili di tariffa e procedendo ad una inammissibile liquidazione complessiva di diritti ed onorari.
Rileva che, mentre per i diritti di procuratore opera la tariffa professionale del tempo in cui è stata compiuta l'attività, gli onorari di avvocato vanno liquidati in base alla tariffa vigente al momento in cui l'opera del professionista si è esaurita, dovendo detta prestazione essere valutata nel suo complesso dal principio alla fine.
Critica poi la compensazione delle spese operata dal Tribunale di Siracusa, in quanto non sorretta dal richiamo di "giusti motivi". Con il terzo, condizionato motivo di censura, la difesa dei ricorrenti incidentali chiede che, in caso di accoglimento del quarto motivo del ricorso principale, relativo alla errata procedura di correzione, voglia provvedere la Corte ad operare la correzione stessa, statuendo nei confronti di TO NA e non nei confronti della di lui madre RM AL NA, deceduta nelle more del giudizio.
Il primo motivo del ricorso principale è fondato.
La sentenza del Pretore di NI aveva, infatti, ritenuto che il rapporto di lavoro dedotto in lite fosse normativamente regolato dal ccnl del 21 ottobre 1958, reso efficace erga omnes con d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1010. La relativa statuizione risulta passata in giudicato, essendo stati impugnati solo i capi della sentenza che avevano rigettato le domande proposte in primo grado, contestandosi, fra l'altro, l'attribuzione della qualifica di impiegato di ordine, anziché quella di impiegato di concetto di prima categoria;
l'una e l'altra riferite al ccnl 21.10.1958.
Ne consegue che il periodo di preavviso da ritenere applicabile al rapporto è quello indicato nel citato ccnl: dieci mesi, secondo la dedotta disciplina dell'art. 26 del contratto.
La mancata concessione del preavviso determina una obbligazione risarcitoria di importo pari al periodo di preavviso spettante. Il secondo motivo del ricorso principale, sul preteso vizio di ultrapetizione e vizio di motivazione, è infondato. La difesa dei ricorrenti assume che, dopo aver richiamato l'art. 36 della Costituzione nel ricorso introduttivo, il lavoratore non aveva, però, reiterato tale richiesta nel primo motivo di appello davanti al Tribunale di NI, limitandosi a richiamare l'art. 36 solo con riferimento ad altre richieste economiche. Essendo denunciato un error in procedendo, la Corte deve verificare gli atti richiamati per accertare la fondatezza dell'assunto. Dall'esame del ricorso in appello avverso la sentenza del Pretore di NI, depositato nella cancelleria del Tribunale di NI il 29 gennaio 1993, risulta che l'appellante UD deduceva, al punto 4, che il primo giudice aveva erroneamente ritenute eque le retribuzioni dallo stesso percepite, e rilevava "che il dettato di cui all'art. 36 della Costituzione contiene chiaramente due principi e cioè quello della retribuzione proporzionata alla quantità e qualità di lavoro prestato e quello della retribuzione in ogni caso sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa", lamentando che "le retribuzioni globalmente percepite dallo UD, a prescindere dall'anzianità di servizio, non possono dirsi rispondenti ai detti criteri". Il richiamo all'art. 36 della costituzione risulta, quindi, ritualmente riproposto.
Non è poi vero che il Tribunale non potesse prendere come parametro di determinazione della giusta retribuzione i minimi salariali fissati da contratto non vincolante per il datore di lavoro, in quanto non aderente ad alcuna delle organizzazioni firmatarie dello stesso, atteso che il riferimento ai minimi salariali contrattuali non si risolve affatto, come sostiene la difesa dei ricorrenti principali, nella attribuzione al contratto di una efficacia erga omnes che non gli appartiene. Si tratta, invece, della valutazione di quei minimi che, in quanto determinati dalle contrapposte organizzazioni sindacali, godono di una presunzione di adeguatezza ai principi di proporzionalità e sufficienza (v., fra le tante, Cass. 14 dicembre 1990 n. 132 e 8 gennaio 2002 n. 132), sicché la determinazione dell'equa retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost. è correttamente compiuta dal giudice di merito in base ai livelli tabellari fissati dalla contrattazione collettiva del settore, ove le parti non abbiano fornito parametri di altra natura e forniti di sicura attendibilità (Cass. 16 dicembre 1995 n. 12872). L'adozione di quei minimi comporta un implicito giudizio di insufficienza ed inadeguatezza della minore retribuzione corrisposta.
Il terzo motivo, con il quale si contestano i criteri dettati dal Tribunale al CTU per la determinazione del danno da svalutazione, con particolare riferimento agli acconti corrisposti nel corso del giudizio, non è fondato.
Il Tribunale ha dato atto che gli acconti pagati dai signori AL erano stati imputati, in mancanza di diversa imputazione convenzionale, secondo i criteri stabiliti dall'ari 1194 c.c., ossia prima agli interessi e poi al "capitale a rivalutazione"; e che nessuna contestazione sul punto era stata effettuata (pag. 6 della sentenza).
In questa sede si pretende di applicare un diverso criterio di imputazione degli acconti, ma il ricorso all'art. 1194 c.c., operato dal Tribunale, risulta corretto: il datore di lavoro debitore non può, senza il consenso del creditore, imputare un pagamento parziale, intervenuto quando il debito retributivo nei confronti del lavoratore è da tempo scaduto e sono, quindi, già maturati interessi (oltre alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT, per i crediti di lavoro sorti anteriormente al 31.12.1994), al capitale piuttosto che agli interessi.
Nè è ammissibile la critica avverso la eventuale - "se fossero quelli rinvenuti in fascicolo" - applicazione di coefficienti errati (2,3284 invece di 1,056), atteso che non viene dimostrato, con il calcolo relativo, che il coefficiente applicato è effettivamente errato e non si è trattato, invece, di un errore di trascrizione, come sostengono i resistenti. A ciò deve aggiungersi che il Tribunale da atto che il CTU aveva depositato in data 13.3.2000 i coefficienti di rivalutazione applicati, prima del deposito delle note che lamentavano l'impossibilità di un controllo sulla correttezza dei calcoli di rivalutazione.
E tale affermazione non è stata censurata.
Il quarto motivo del ricorso principale è anch'esso infondato. Si lamenta, in sostanza, la illegittimità della adozione della procedura di correzione di errore materiale con riferimento al dispositivo letto all'udienza del 15 maggio 2000.
Si sostiene che tale correzione avrebbe potuto essere effettuata solo dopo il deposito della sentenza, completa di motivazione;
atteso che solo dalla lettura della motivazione si sarebbe potuto comprendere se si era trattato di un vero errore materiale. La argomentazione, riferita al caso concreto, è infondata. Va in primo luogo affermato che la procedura di correzione di errore materiale, di cui agli artt. 287 e segg. c.p.c, può essere adottata, ricorrendone i presupposti, anche nei confronti del dispositivo di sentenza pronunciata con il rito del lavoro. La possibilità di procedere ad esecuzione con la sola copia del dispositivo, prevista dall'art. 431, secondo comma, evidenzia l'interesse della parte ad ottenere la correzione dell'errore materiale ancor prima del deposito della sentenza.
Per quanto concerne, poi, la sussistenza in concreto di un errore materiale, è vero che possono sussistere dei casi in cui solo la lettura della motivazione della sentenza può chiarire se di errore materiale si sia veramente trattato.
Nella fattispecie in esame il Tribunale di Siracusa ha ritenuto che il dispositivo della sentenza letto all'udienza - dispositivo che, dopo la morte nel corso del giudizio della convenuta RM AL NA, e la costituzione, in prosecuzione, del suo erede, TO NA, aveva condannato AL AN e RM NA al pagamento di lire 643.507.516, e condannato AL AN ed TO NA al pagamento di metà delle spese dei giudizi di merito, ponendo a carico degli stessi AL AN ed TO NA le spese di consulenza tecnica - andasse corretto, dovendosi intendere, in sostituzione di RM NA, TO NA.
Il Tribunale ha quindi ritenuto, con la ordinanza di correzione del 21 giugno 2000, che l'errore materiale fosse ravvisabile dalla stessa lettura del dispositivo, nel quale, come si è veduto, figuravano come condannati alle spese soggetti parzialmente diversi da quelli condannati al pagamento della somma, essendo stata pronunciata la condanna alla somma nei confronti del soggetto deceduto e quella alle spese nei confronti dell'avente causa costituitosi in prosecuzione.
L'ordinanza di correzione risulta immune da vizi logici, neppure denunciati;
ne' l'omessa menzione della procedura di correzione nella motivazione della sentenza ne inficia la regolarità, atteso che l'ordinanza risulta annotata in calce non al solo dispositivo ma alla stessa sentenza.
Anche il quinto motivo è infondato.
Si invoca il mancato accoglimento di una eccezione di prescrizione e della conseguente richiesta di limitare l'accertamento delle differenze rivendicate agli ultimi dieci anni anteriori alla notifica del ricorso introduttivo.
Ma tale questione, come rilevano i resistenti, era stata già affrontata e risolta con la sentenza non definitiva (pag. 12), passata in giudicato a seguito del rigetto del ricorso per cassazione avverso la stessa proposta;
ricorso che criticava, con il quarto motivo, anche il mancato accoglimento della eccezione di prescrizione.
Venendo all'esame del ricorso incidentale, osserva la Corte che il primo motivo - con il quale si lamenta, in sostanza, la violazione dell'art. 429 c.p.c. nella determinazione degli interessi e della rivalutazione, seppure con impropria denuncia di violazione anche dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, norma che, in realtà, il Tribunale non ha affatto applicato e che è stata dichiarata illegittima, con riferimento ai lavoratori dipendenti privati, con sentenza n. 459/2000 della Corte Costituzionale - è fondato.
I giudici di Siracusa hanno ritenuto di seguire quell'orientamento secondo il quale, con riguardo alla disciplina di cui all'art. 429 c.p.c. per i crediti di lavoro sorti prima del 31 dicembre 1994, la rivalutazione monetaria costituisce un credito accessorio al capitale, ma non ad esso compenetrato come sua componente inscindibile, di tal che gli interessi vanno calcolati sulla sorte capitale, mentre l'opposta tesi del calcolo degli interessi sul capitale rivalutato comporterebbe una inammissibile duplicazione, consentendo la decorrenza di interessi su un debito non ancora esistente (Cass., 26 gennaio 1995 n. 907; 19 maggio 1995 n. 5525; 15 dicembre 1997 n. 12673; 24 luglio 1999 n. 8063). Tale orientamento, peraltro, è stato abbandonato dalla successiva giurisprudenza della Corte, che, con sentenza a Sezioni Unite n. 38 del 29 gennaio 2001, ha ritenuto che, per i crediti previdenziali e di lavoro maturati in epoca precedente all'entrata in vigore delle leggi n. 412 del 1991 e n. 724 del 1994, che introdussero per tali crediti il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione (divieto venuto meno, per i crediti di lavoro dei dipendenti privati, per effetto della ricordata sentenza della Corte Costituzionale n. 459 del 2000), gli interessi legali devono essere calcolati sul capitale via via rivalutato, con scadenza periodica dal momento dell'inadempimento fino a quello del soddisfacimento del creditore, atteso che la rivalutazione tende ad annullare la perdita patrimoniale del creditore soddisfatto tardivamente (danno emergente), mentre gli interessi liquidano in misura forfetaria e senza bisogno di prova il mancato guadagno della liquidità (lucro cessante).
A tale orientamento, seguito e riaffermato nella giurisprudenza successiva (Cass., 10 aprile 2001 n. 5363; 1 giugno 2001 n. 7434; 6 giugno 2001 n. 7654; 2 ottobre 2002 n. 14143) il Collegio ritiene di aderire.
Ne consegue l'accoglimento del motivo.
Il secondo motivo del ricorso incidentale risulta assorbito dall'accoglimento del primo motivo del ricorso principale e del primo motivo di quello incidentale, atteso che il giudice del nuovo giudizio di rinvio dovrà provvedere nuovamente sulle spese dell'intero processo.
Il terzo motivo del ricorso incidentale, in quanto condizionato dall'accoglimento del quarto motivo del ricorso principale, resta anch'esso assorbito.
Per tutto quanto esposto, vanno accolti il primo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale, mentre vanno rigettati gli altri motivi del ricorso principale e dichiarati assorbiti il secondo e il terzo motivo dell'incidentale. La sentenza impugnata va cassata in relazione alle censure accolte e la causa va rinviata, per nuovo esame, ad altro giudice di pari grado, che si indica nella Corte di Appello di Caltanissetta. Il giudice di rinvio provvedere a calcolare l'indennità di mancato preavviso con riferimento al periodo di preavviso previsto dal ccnl 21 ottobre 1958, reso obbligatorio erga omnes con d.P.R. n. 1010 del 1960; e calcolerà gli interessi legali non sul capitale inizialmente dovuto, ma sul capitale via via rivalutato. Al giudice di rinvio si rimette anche la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale, dichiara assorbiti il secondo e il terzo motivo dell'incidentale e rigetta gli altri motivi del ricorso principale;
cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Appello di Caltanissetta.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2003