Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/07/1999, n. 8063
CASS
Sentenza 24 luglio 1999

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Con riguardo alla disciplina di cui all'art. 429 cod. proc. civ. per i crediti di lavoro (sorti prima del 31 dicembre 1994) la rivalutazione monetaria costituisce un credito accessorio al capitale, ma non ad esso compenetrato come sua componente inscindibile, di talché gli interessi vanno calcolati sulla sorte capitale, mentre la opposta tesi del calcolo degli interessi sul capitale rivalutato comporterebbe una inammissibile duplicazione, consentendo la decorrenza di interessi su un debito non ancora esistente. Con riguardo invece ai crediti di lavoro sorti dopo il 31 dicembre 1994 ( nonostante il tenore letterale del decreto ministeriale 1 settembre 1998 n. 352) va escluso il cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi alla stregua della nuova disciplina introdotta dall'art. 22 comma 36 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, la quale - estendendo anche a detti crediti il disposto dell'art. 16 comma sesto della legge 30 dicembre 1991 n. 412 - ha disposto la debenza soltanto del maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria , innovando l'intera area di applicazione dell'art. 429 cod. proc. civ. (rapporti di lavoro privato, di impiego pubblico, crediti previdenziali ed assistenziali), ferma restando la liquidabilità d'ufficio e la decorrenza dal giorno di maturazione del diritto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/07/1999, n. 8063
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8063
    Data del deposito : 24 luglio 1999

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