Sentenza 24 luglio 1999
Massime • 1
Con riguardo alla disciplina di cui all'art. 429 cod. proc. civ. per i crediti di lavoro (sorti prima del 31 dicembre 1994) la rivalutazione monetaria costituisce un credito accessorio al capitale, ma non ad esso compenetrato come sua componente inscindibile, di talché gli interessi vanno calcolati sulla sorte capitale, mentre la opposta tesi del calcolo degli interessi sul capitale rivalutato comporterebbe una inammissibile duplicazione, consentendo la decorrenza di interessi su un debito non ancora esistente. Con riguardo invece ai crediti di lavoro sorti dopo il 31 dicembre 1994 ( nonostante il tenore letterale del decreto ministeriale 1 settembre 1998 n. 352) va escluso il cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi alla stregua della nuova disciplina introdotta dall'art. 22 comma 36 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, la quale - estendendo anche a detti crediti il disposto dell'art. 16 comma sesto della legge 30 dicembre 1991 n. 412 - ha disposto la debenza soltanto del maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria , innovando l'intera area di applicazione dell'art. 429 cod. proc. civ. (rapporti di lavoro privato, di impiego pubblico, crediti previdenziali ed assistenziali), ferma restando la liquidabilità d'ufficio e la decorrenza dal giorno di maturazione del diritto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/07/1999, n. 8063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8063 |
| Data del deposito : | 24 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Sergio LANNI Presidente
Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere
Dott. Alberto SPANÒ Consigliere
Dott. Mario DONATI PUTATURO Consigliere
Dott. Camillo FILADORO Cons. relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CONSORZIO DI BONIFICA DEL LAGO DI LENTINI, IN PERSONA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO, Dott. RI Concetta Conti, elettivamente domiciliato in Roma, via G. da Carpi n. 6, presso l'avv. Mario Antonini, rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'avv. Francesco Andronico di Catania, (delibera n. 166 dell'11 luglio 1997);
- ricorrente -
contro
CC RI GR, elettivamente domiciliata in Roma, via Galilei n. 45, presso l'avv. Giovanni Magnano di San Lio, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti, unitamente all'avv. Sebastiano Garofalo di Catania;
- controricorrente -
avverso la sentenza definitiva del Tribunale di Catania n. 2262 del 21 maggio-26 luglio 1996, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 settembre 1998 dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
Udito l'avv. Sebastiano Garofalo per la controricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco Mele, il quale ha concluso per l'accoglimento del primo ed il rigetto del secondo motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza non definitiva del 28 febbraio-30 marzo 1995, il Tribunale di Catania, in riforma della sentenza del locale Pretore del 15 luglio 1992, dichiarava il diritto di CI RI GR all'inquadramento nella quarta fascia funzionale (divenuta poi quinta fascia) di cui al CCNL dei dipendenti dei Consorzi di Bonifica 1985, con effetto dal 1^ aprile 1982 e condannava il Consorzio di Bonifica del Lago di Lentini (già Consorzio di Bonifica del Pantano di Lentini) al pagamento delle relative differenze retributive con effetto dal 1 febbraio 1983, con interessi e rivalutazione di legge, in ragione dell'avvenuta prescrizione dei crediti precedenti. Con separata ordinanza disponeva per la quantificazione delle differenze retributive spettanti alla CI, riservando al definitivo ogni pronuncia in ordine alle spese.
Il ricorso per cassazione proposto dal Consorzio avverso questa decisione è stato rigettato da questa Suprema Corte con sentenza 18 marzo-26 giugno 1998 n. 6344 del 1998. Con sentenza definitiva 2262 del 21 maggio-26 luglio 1996, il Tribunale di Catania condannava il Consorzio appellato al pagamento in favore della CI della somma di lire 49.010.332 comprensive di interessi e rivalutazione, calcolati fino al 31 gennaio 1995, oltre alla ulteriore rivalutazione ed interessi.
Condannava altresi il Consorzio al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Avverso questa ultima decisione ricorre il Consorzio con quattro distinti motivi.
Resiste la CI con controricorso, illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
I primi due motivi di ricorso richiamano integralmente le questioni (già sollevate dal Consorzio con il primo ricorso per cassazione avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Catania, che dichiarava il diritto della CI all'inquadramento nella quarta fascia funzionale del CCNL); questioni già risolte da questa Corte in senso sfavorevole al ricorrente (Cass. 6344 del 26 giugno 1998), che il ricorrente non intende evidentemente riproporre a questa stessa Corte.
Qualora si ritenesse, tuttavia, che il ricorrente con i primi due motivi di ricorso abbia voluto riproporre gli stessi motivi già esaminati e ritenuti infondati con la precedente decisione di questa Corte, dovrebbe comunque concludersi per la loro infondatezza. Essi infatti si risolverebbero in una inammissibile censura alla stessa sentenza di questa Corte, comportando una pronuncia di rigetto del ricorso (piuttosto che quella di inammissibilità). Infatti, per giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte (Cass. 5 aprile 1995 n. 3999), quando i motivi esposti nel ricorso per cassazione non rientrino tra quelli indicati nell'art. 360 codice di procedura civile (o nell'art.362 dello stesso codice, o nell'art.111 Costituzione), ovvero siano per una qualsiasi ragione insuscettibili di dare ingresso al sindacato di legittimità sulle ragioni poste a fondamento della decisione, questa Corte di Cassazione deve pronunciare il rigetto del ricorso -come si desume dall'art.375 codice di procedura civile- dovendo comunque procedere ad un esame del contenuto dello stesso, e non cm dichiararne semplicemente l'inammissibilità, la quale presuppone l'inosservanza di norme che regolano l'introduzione del processo davanti alla Corte. Deve quindi procedersi solo all'esame del terzo e quarto motivo, che non riproducono i contenuti dei motivi del ricorso avverso la sentenza non definitiva, ma riguardano argomenti specificamente trattati nella sentenza definitiva del 21 maggio-26 luglio 1996. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 429, ultimo comma, codice di procedura civile e 22 comma 36 della legge 23 dicembre 1994 n.724, nonché
omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia. La sentenza definitiva sarebbe errata nella parte in cui ha condannato il Consorzio di Bonifica del Lago di Lentini al pagamento della somma di lire 49.010.332, a titolo di differenze retributive maturate dall'1 febbraio 1983 al 31 gennaio 1995, poiché almeno sulle somme maturate dal 31 dicembre 1994 non andava applicato il cumulo tra interessi e rivalutazione, in forza della norma di legge richiamata dallo stesso art. 22 comma 36 della legge 724 del 1994 (art.16 comma 6 della legge 412 del 1991). Il motivo è fondato.
Per le somme dovute a partire dal 31 dicembre 1994 deve, infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, trovare applicazione la nuova disposizione di legge dettata dall'art. 22 comma 36 della legge 724 del 1994 (e quindi la norma richiamata dell'art.16 comma 6 della legge 412 del 1991): Cass. 6109 del 30.5.1995. Con il quarto ed ultimo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell'art.429, ultimo comma del codice di procedura civile:
i giudici di appello avrebbero errato applicando gli interessi legali sulla sorte capitale già rivalutata, anziché sul capitale puro. Il motivo è fondato.
La giurisprudenza prevalente di questa Corte, anche a Sezioni Unite, ha da tempo riconosciuto che i crediti di lavoro hanno natura di crediti indicizzati, nel senso che la somma dovuta dal debitore, per reintegrare l'originario potere di acquisto della retribuzione - a seguito della svalutazione sopravvenuta dopo la maturazione del relativo diritto, non integra un risarcimento del danno- costituendo semplicemente una componente dell'originaria obbligazione retributiva.
Secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte (Cass. 18 gennaio 1999, n. 440; v. anche Cass. 7 luglio 1997, n. 6126, Cass. Sez. Un.26 giugno 1996 n. 5895, Cass. 15 aprile 1996, n. 3153, settembre 1995, n. 9243, 7 ottobre 1994, n. 8229) "la rivalutazione monetaria, in altri termini, partecipa della medesima natura della sorte capitale, con la conseguenza che il credito retributivo rivalutato non rappresenta altro che l'originario credito del lavoratore nel suo valore reale aggiornato;
e . . . gli interessi legali -da qualificarsi come compensativi in quanto dipendono dal mero ritardo nell'adempimento e prescindono dalla colpa- costituiscono un diritto autonomo, sebbene accessorio e necessario rispetto a quello concernente il capitale rivalutato, di natura risarcitoria, sicché essi devono essere calcolati separatamente non potendosi considerare parte integrante del debito principale, col corollario che vanno computati sulla somma rivalutata e non sono suscettibili essi stessi di rivalutazione".
Il Collegio non ritiene di poter dare continuità a tale orientamento, almeno nella prima parte, in cui esso ritiene che gli interessi debbano essere calcolati sulla somma rivalutata, anziché sulla sorta capitale.
In effetti, il risultato cui conduceva tale meccanismo, con il tasso legale di interesse del 10%, prima delle ultime modifiche legislative dell'art. 1284 codice civile, era quello di una duplicazione del deprezzamento monetario.
Questo indirizzo, largamente prevalente nella giurisprudenza di questa Corte (in senso contrario, cfr. però Cass. 907 del 26 gennaio 1995 e 5525 del 19 maggio 1995, 12673 del 15 dicembre 1997), è stato tuttavia sottoposto a qualche critica da parte della dottrina, la quale, rilevatane la non aderenza alla lettera dell'art. 429 codice di procedura civile, ha sottolineato come tale interpretazione, nata in un periodo storico in cui l'inflazione, espressa da un numero a due cifre era di gran lunga superiore al tasso di interesse legale fissato al 5%, non sia più sostenibile nel momento attuale, nel quale il tasso di inflazione -come pure è notorio- è andato scemando fortemente, fino ad attestarsi intorno al 23% annuo. Donde la necessità, manifestata ripetutamente da questa dottrina, di recuperare una interpretazione più conforme al tenore letterale della norma, la quale appare finalizzata a garantire al lavoratore, creditore di retribuzioni arretrate, solo la differenza tra il maggiore tasso inflazionistico ed il minore interesse legale. Ciò anche allo scopo di evitare che la regola del cumulo, nata come si è detto da una interpretazione giurisprudenziale per salvaguardare, con un sistema di adeguamento automatico, il potere di acquisto del salario reale, finisca per determinare una ingiustificata duplicazione di elementi di calcolo del credito retributivo.
Tra l'altro, il Collegio ritiene che proprio dalle disposizioni della legge 412 del 1991 e 724 del 1994, richiamate dal ricorrente, sia possibile trarre argomenti che consentono di risolvere il problema del cumulo di interessi e rivalutazione in modo diverso da quello propugnato dal prevalente orientamento di questa Corte (naturalmente solo con riferimento ai crediti di lavoro sorti anteriormente all'entrata in vigore della legge 724 del 1994). Stabilisce il comma sesto dell'art.16 della legge 412 del 30 dicembre 1991: "Gli enti gestori di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda. L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione delle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione di valore del suo credito". In pratica, in base a tale disposizione, gli interessi vengono calcolati sull'importo nominale del credito e la rivalutazione spetta a titolo di maggior danno, ritenuto "in re ipsa" per il solo fatto della svalutazione della moneta in misura superiore al tasso legale degli interessi.
La disciplina dettata da tale disposizione è stata poi estesa a tutti i crediti "di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale" dei dipendenti pubblici e privati in attività di servizio e di quiescenza dall'art.22 comma 36, seconda parte, della legge 724 del 24 dicembre 1994 ("Misure di razionalizzazione della finanza pubblica") per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994.
La giurisprudenza di questa Corte si è già espressa nel senso della piena applicabilità di tali disposizioni anche ai rapporti di lavoro privato (Cass. 440 del 1999 cit.) e non vi sono motivi per giungere a diverse conclusioni.
Non risultano invece precedenti specifici, nella giurisprudenza di questa Corte, in ordine alla applicabilità anche a tale area di rapporti di lavoro, del Decreto Ministeriale n. 352 del 1^ settembre 1998, il cui tenore letterale consentirebbe invece di ritenere che il debitore - cui si applicano tale disposizioni- debba necessariamente coincidere con una figura soggettiva pubblica ed i criteri e le modalità dettate con tale decreto "per la corresponsione degli interessi legali della rivalutazione monetaria per ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva" debbano riguardare i rapporti di natura pubblicistica o privatistica con i dipendenti della stessa.
In base a queste due disposizioni di legge deve ritenersi che il cumulo di interessi e rivalutazione sia ora regolato nell'intera area in cui viene applicato l'art. 429 terzo comma codice di procedura civile (rapporti di lavoro privato e di impiego pubblico, crediti previdenziali ed assistenziali) dalle disposizioni di legge richiamate.
La modifica legislativa introdotta con le due disposizioni di legge priva -tuttavia- i crediti previdenziali e di lavoro di un carattere che essi avevano, vale a dire la indicizzazione (Cass. S.U. 26 giugno 1996, n. 5895), incidendo sulla regolamentazione degli effetti del ritardato adempimento di tali crediti.
Essa consente tuttavia anche di rivedere l'interpretazione dell'art.429 terzo comma codice di procedura civile sin qui seguita da questa
Corte.
Ad avviso del Collegio, la tesi della cumulabilità tra interessi e rivalutazione non appare, attualmente, più sostenibile, anche alla luce degli accordi Governo-sindacati che hanno segnato il superamento del meccanismo della c.d. scala mobile.
L'orientamento prevalente, che configurava la rivalutazione come parte essenziale del credito, traeva elementi e sostegno proprio dal parallelismo tra il meccanismo della scala mobile, posto a protezione della retribuzione corrente, e la rivalutazione, da calcolare secondo gli stessi indici della scala mobile, di cui all'art. 150 disp. att. codice di procedura civile.
Entrambi i meccanismi tendevano a garantire il valore reale della retribuzione, sia pure nei limiti del meccanismo della indennità di contingenza.
Alla luce di tali rilievi, deve concludersi che il diritto agli interessi - che vanno inquadrati nella categoria degli interessi compensativi, in quanto collegati al mero ritardo nell'adempimento delle obbligazioni retributive- costituisce un diritto autonomo ed accessorio rispetto al diritto alla sorte capitale. In pratica, rivalutazione ed interessi si pongono ora come due entità autonome e tra di loro concorrenti nella loro complessiva funzione riparatoria, nella quale la prima si aggiunge ai secondi e non è costituita solo dalla misura eccedente il tasso legale degli interessi (per quei crediti maturati prima della date indicate nelle due disposizioni di legge: 31 dicembre 1991, 1^ gennaio 1995), ma deve essere calcolata -come appunto gli interessi separatamente da questi sulla somma capitale e solo su questa, con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto (art. 429, terzo comma codice di procedura civile), e liquidata di ufficio, anche in mancanza di una espressa richiesta della parte.
In altre parole, la rivalutazione, come gli interessi, non contribuisce ad accrescere il capitale da rivalutare. La rivalutazione costituisce un credito, accessorio rispetto al capitale, parallelo agli interessi (che con questi concorre nella funzione globalmente riparatoria). Infatti, essa non è compenetrata con il credito retributivo, come suo componente inscindibile. Gli interessi pertanto devono essere calcolati sulla sorte capitale, senza tener conto della rivalutazione.
Operando in modo diverso, secondo quanto già esposto, si verrebbe a determinare una inammissibile duplicazione (Cass. 5525 del 19 maggio 1995 sottolinea che la tesi tradizionale, che consente il calcolo degli interessi sulla somma rivalutata è contraddittoria perché ammette la decorrenza di interessi su un debito non ancora esistente ed avente ad oggetto la rivalutazione che sarà maturata al tempo della liquidazione, conducendo quindi a rivalutare, dal giorno della mora, interessi ancora non maturati (cfr. anche Cass. 907 del 1995 cit.).
Tale interpretazione appare anche in linea con il testo dell'art. 429 terzo comma, codice di procedura civile, il quale prevede che al capitale debbano aggiungersi gli interessi e solo successivamente l'eventuale maggiore danno e con l'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo il quale l'importo maturato a titolo di interessi non è suscettibile di rivalutazione (Cass. 6127 del 7 luglio 1997, 12673 del 15 dicembre 1997). Il problema del cumulo tra interessi e rivalutazione, ovviamente, si pone solo con riferimento alle somme dovute fino al 31 dicembre 1994, poiché da tale data, come già ricordato, è dovuto solo il maggior importo tra interessi e rivalutazione.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata cassata. Decidendo nel merito, ai sensi dell'art.384 codice di procedura civile, deve dichiararsi che gli interessi legali spettano sulla sorte originaria (anziché sul capitale rivalutato, come deciso dai giudici di appello),e che sui crediti della lavoratrice maturati dopo il 31 dicembre 1994,è dovuto soltanto il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ferma restando ogni altra statuizione della sentenza impugnata, anche in ordine alle spese di appello.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, in relazione alla sentenza di condanna resa dal Tribunale di Catania, dichiara che gli interessi legali spettano sulla sorte originaria e che sui crediti della lavoratrice maturati dopo il 31 dicembre 1994 è dovuta soltanto la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ferma restando ogni altra statuizione della sentenza impugnata, anche in ordine alle spese di appello.
Compensa le spese di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 1999