Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/04/2001, n. 5363
CASS
Sentenza 10 aprile 2001

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Per i crediti di lavoro dei dipendenti privati (per i quali - a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 459 del 2000, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, "in parte qua", dell'art. 22, comma trentaseiesimo, della legge n. 724 del 1994 - è venuto meno il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria), in caso di mora gli interessi legali devono essere calcolati sulle somme via via rivalutate e non sull'importo originario del credito.

Ove l'attore abbia quantificato la pretesa risarcitoria (nella specie a titolo di omessa contribuzione) in un importo determinato, così ponendo un preciso limite all'ammontare del "quantum" richiesto, incorre in ultrapetizione il giudice che condanni il convenuto al pagamento di una somma maggiore di quella risultante dalla quantificazione operata dall'istante.

La rivalutazione monetaria e gli interessi liquidati dal giudice in relazione ai crediti di lavoro, ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ., vanno calcolati sulla somma dovuta al lavoratore al lordo delle ritenute fiscali e contributive, atteso che le prime attengono al distinto rapporto di imposta e vanno eseguite in un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e anche le seconde non possono essere considerate nell'ambito del giudizio di cognizione, poiché il datore di lavoro può provvedervi in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/04/2001, n. 5363
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5363
    Data del deposito : 10 aprile 2001

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