Sentenza 10 aprile 2001
Massime • 3
Per i crediti di lavoro dei dipendenti privati (per i quali - a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 459 del 2000, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, "in parte qua", dell'art. 22, comma trentaseiesimo, della legge n. 724 del 1994 - è venuto meno il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria), in caso di mora gli interessi legali devono essere calcolati sulle somme via via rivalutate e non sull'importo originario del credito.
Ove l'attore abbia quantificato la pretesa risarcitoria (nella specie a titolo di omessa contribuzione) in un importo determinato, così ponendo un preciso limite all'ammontare del "quantum" richiesto, incorre in ultrapetizione il giudice che condanni il convenuto al pagamento di una somma maggiore di quella risultante dalla quantificazione operata dall'istante.
La rivalutazione monetaria e gli interessi liquidati dal giudice in relazione ai crediti di lavoro, ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ., vanno calcolati sulla somma dovuta al lavoratore al lordo delle ritenute fiscali e contributive, atteso che le prime attengono al distinto rapporto di imposta e vanno eseguite in un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e anche le seconde non possono essere considerate nell'ambito del giudizio di cognizione, poiché il datore di lavoro può provvedervi in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/04/2001, n. 5363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5363 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - rel. Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI di AVELLINO in persona del Presidente e legale rapp.te p.t. Giovanni Cusano, rapp.to e difeso dall'avv. Raffaele Marenghi, del Foro di Avellino, con il quale elett.te domicilia in Roma, via A. Mordini, n. 14, presso il Prof. Avv. Paolo Stella Richter, giusta procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrente -
contro
CI UA rapp.to e difeso dall'avv. Rocco Cicchetti, presso il quale elett.te domicilia in Vallata, corso Kennedy, n. 10, giusta procura speciale a margine del controricorso, e, di ufficio, domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione,
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Ariano Irpino n. 00243/98 del 14/21.07.1998, R.G. n. 00002/89, notificata il 03 maggio 1999.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 febbraio 2001 dal Relatore Cons. Dott. GiovannL Mazzarella;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con sentenza n. 0636/86 depositata il 09 agosto 1986 il Tribunale di Avellino, in riforma della sentenza pretorile, accertava la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal giugno 1955 al 31 agosto 1976 di PA ER alle dipendenze della Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Avellino (in appresso Federazione), e condannava la Federazione al pagamento in favore del ER della complessiva somma di lire 130.920.127 per competenze ordinarie, tredicesima mensilità, lavoro domenicale e festivo infrasettimanale, ferie non godute, integrazione di indennità di fine rapporto e risarcimento danni da omessa contribuzione, il tutto come da consulenza contabile agli atti, oltre interessi dalla maturazione dei singoli crediti.
Questa Corte, adita per l'annullamento della decisione, con sentenza n. 0 6112 del 1988 rigettava l'impugnazione sulla natura del rapporto, e, in accoglimento di quella sul quantum debeatur, cassava la sentenza del Tribunale di Avellino per difetto di motivazione, e rinviava la causa al Tribunale di Ariano Irpino, per la determinazione "delle retribuzioni in base alla qualità e quantità del lavoro svolto".
Quest'ultimo Tribunale, con la sentenza oggi all'esame di questa Corte, in parziale accoglimento della originaria domanda, condannava la Federazione al pagamento in favore del ER, a titolo di differenze retributive derivanti dal rapporto di lavoro subordinato per il periodo giugno 1955 - 31 agosto 1976, delle somme di lire 99.780.994 per rispetto del principio ex art. 36 della Costituzione, lire 2.815.155 per indennità di lavoro festivo, lire 6.233.905 per indennità di fine rapporto, tutte rivalutande dal 1^ gennaio 1986 al saldo e maggiorande di interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al saldo, e di lire 13.825.067 per risarcimento danni da omessa contribuzione, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
spese del primo grado - interamente compensate tra le parti, di secondo grado compensate per metà e per l'altra metà a carico della Federazione, del giudizio di legittimità a carico del ER, del giudizio di rinvio e di consulenze tecniche di ufficio a carico della Federazione.
Osservava il Tribunale: effettivamente le retribuzioni percepite dal ER violavano il principio del minimum della esistenza libera e dignitosa, pur tenendosi conto della limitata consistenza del suo nucleo familiare;
non era stata provata dalla Federazione l'eccepita collaborazione del ER con uno studio notarile oltre la frequenza per le esigenze assistenziali degli iscritti;
non poteva tenersi conto dei premi sui conseguiti tesseramenti, atteso che essi, per la loro modestia, ricoprivano appena le spese di carburante per la motocicletta affidatagli dalla Federazione;
l'attività di proselitismo espletata dal ER, per la dislocazione dei contattandi nell'ampia zona di competenza (circostanza che aveva indotto all'affidamento della motocicletta) e per la difficoltà di reperirne il domicilio, ed alla quale si aggiungevano compiti di strutturazione dell'ufficio e di presenza più che bisettimanale ai convegni, nonché l'inevitabile aggiornamento sulla legislazione da proporre agli interessati, comportava dispendio di orario continuo di lavoro, che poteva indicarsi, anche per le precisazioni fornite nelle prove testimoniali, in sei ore giornaliere per tutti i sette giorni settimanali, tenuto conto dei convegni che si tenevano di domenica e nelle festività infrasettimanali;
ne' poteva ritenersi rilevante, in termini limitativi, l'incarico di segretario della Cassa Mutua Coltivatori Diretti locale, atteso che non vi erano elementi perché non potesse tale incarico essere espletato in aggiunta al primo;
per la determinazione della retribuzione ben poteva essere invocato il parametro del pubblico impiego;
non vi erano prove del non godimento da parte del ER delle ferie annuali, atteso che in proposito vi era la prova documentale di varie sue sostituzioni;
come da contabilità acquisita agli atti, al ER spettavano le somme come analiticamente indicate in motivazione, per complessive lire 122.655.121, oltre rivalutazione all'attualità secondo indici Istat, e, su 108.830.054 oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti all'effettivo saldo.
Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Avellino con sei motivi di censura.
Si è costituito con controricorso il ER.
Entrambe le parti hanno depositato in termini memorie illustrative. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la Federazione denunzia inosservanza dei principi di diritto con violazione degli artt. 384 e 394 c.p.c. e vizi della motivazione in ordine a punti decisivi della controversia:
il giudice di rinvio aveva determinato l'ammontare delle retribuzioni ponendo a base dei conteggi un rapporto di lavoro subordinato per sei ore al giorno per sette giorni settimanali;
proprio su tali dati, già posti a base della sentenza annullata, la Corte aveva già statuito la mancanza di prove agli atti oltre le dichiarazioni, assolutamente insufficienti, sul punto da parte del ER al consulente tecnico di ufficio;
attraverso l'operazione di nuova e diversa interpretazione della prova agli atti, e senza alcuna giustificazione del proprio convincimento, il giudice di rinvio aveva fatto rivivere gli elementi della sentenza annullata ponendosi in contrasto con il pronunciato del giudice rescindente. Con il secondo motivo di ricorso la Federazione denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 5 r.d.l. 13 novembre 1924, n. 1825, e 2099 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, il tutto ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: il giudice di appello era pervenuto alle somme poi liquidate senza alcuna valutazione sulle esigenze di vita del lavoratore e della sua famiglia, del criterio di perequazione della retribuzione e di comparazione con retribuzioni di prestazioni simili o affini;
il solo riferimento al pubblico impiego era fuorviante attesa l'assoluta non assimilabilità tra i due rapporti;
comunque le conclusioni del giudice di appello erano state sviluppate sulla base degli elementi delle due consulenze sulle quali era fondata la sentenza annullata e quindi già criticati nel giudizio rescindente.
Con il terzo motivo di ricorso la Federazione denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia concernente le prestazioni accessorie e l'indennità da mancata contribuzione: le indennità per lavoro domenicale e festivo erano state liquidate senza la benché minima prova e relativa motivazione dell'impegno lavorativo del ER nelle dette giornate sia sotto il profilo della quantità che della qualità.
I motivi, da trattarsi congiuntamente per evidente assimilazione delle questioni proposte, sono in parte inammissibili e in parte infondati.
La sentenza impugnata esamina le prove testimoniali agli atti, determina la durata della prestazione lavorativa, riconduce al parametro retributivo del pubblico impiego la determinazione quantitativa della retribuzione, e conclude per la condanna alle somme risultanti in differenza a credito del ER;
di tutto il giudice di appello fornisce congrua, razionale e logica motivazione. L'odierno ricorso, in opposizione, si limita a mere critiche della decisione, senza contemporaneamente fornire elementi ascrivibili ai motivi della impugnazione in sede di legittimità.
In particolare. Si censura l'apoditticità della determinazione quantitativa giornaliera ed oraria della prestazione, ma contemporaneamente non si contestano (e non si richiamano neanche, quasi per una pacifica ammissione di essi) gli elementi di fatto posti a fondamento delle scelte del giudice di appello (attività di proselitismo espletata dal ER in ampia zona di competenza, con difficoltà, fin troppo ovvia - in rapporto ad essa il Tribunale giustifica la fornitura di una motocicletta - di reperire gli indirizzi e, successivamente, le dislocazioni delle persone da contattare, attività di conduzione dell'ufficio e di aggiornamento legislativo, preparazione e presidio dei convegni che si svolgevano settimanalmente proprio nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali e di mercato). Una tale impostazione della censura non può essere neanche presa in considerazione, attesa l'assoluta mancanza di un minimo elemento di incongruità, illogicità e/o irrazionalità dell'iter argomentativo percorso dal giudice di appello;
ne' in qualche modo rileva il riferimento alla asserita non assimilabilità del rapporto di pubblico impiego con quello privatistico, in relazione ad un mero parametro scelto dal giudice del riesame ai fini della determinazione dell'equa retribuzione, attesa la sua evidente incompletezza per la sola enunciazione dell'argomentazione, non suffragata dagli elementi della opposta non assimilabilità ne' dalla indicazione di più logiche e razionali alternative.
Con il quarto motivo di ricorso la Federazione denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.: la somma di lire 13.825.067 liquidata a titolo di risarcimento danni per omessa contribuzione era di molto superiore alla richiesta che partiva invece dalla minima di lire 5.000.000 alla massima di lire 7.747.000.
Il motivo è fondato.
Il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato nel rispetto, cioè, dei limiti della domanda di cui all'art. 112 c.p.c. non ammette eccezioni di sorta, sicché erroneamente la sentenza impugnata si muove - a nulla rilevando la fondatezza o meno della determinazione quantitativa del danno da omissione contributiva in violazione del detto principio, incorrendo nel vizio di ultrapetizione.
In relazione a tale motivo la sentenza impugnata va cassata e, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, deve provvedersi nel merito con il contenimento della relativa condanna nel limite di lire 7.747.000, oltre interessi dalla domanda giudiziale all'effettivo saldo. Con il quinto motivo di ricorso la Federazione denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 429, comma terzo, c.p.c., della legge n. 482 del 26 settembre 1985, e della normativa relativa alle ritenute previdenziali ed assistenziali previste a carico del lavoratore, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., concernente la mancata detrazione: gli interessi e la rivalutazione monetaria spettanti ai sensi dell'art. 429, terzo comma, C.P.C., andavano computati sulle somme liquidate detratte le ritenute fiscali e contributive, mentre il Tribunale di Ariano Irpino aveva liquidato gli accessori sulle somme lorde.
Il motivo è infondato.
Questa Corte, in tema, ha già avuto modo di affermare il principio secondo cui "la rivalutazione monetaria e gli interessi liquidati dal giudice in relazione ai crediti di lavoro, ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ., vanno calcolati sulla somma dovuta al lavoratore al lordo delle ritenute fiscali e contributive. Infatti le prime attengono al distinto rapporto di imposta e vanno eseguite in un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e anche le seconde non possono essere considerate nell'ambito del giudizio di cognizione, poiché il datore di lavoro può provvedervi in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza" (Cass. 16 maggio 1996, n. 0 4534, Cass. 30 dicembre 1992, n. 13735, Cass. n. 0 4577/88). Con il sesto motivo di ricorso la Federazione denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 429, comma terzo, c.p.c., anche in relazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 1991, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, il tutto in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: gli interessi legali andavano computati sull'importo originario del credito e non su quello risultante dalla rivalutazione o sulle somme via via rivalutate;
il giudice di appello aveva operato un illegittimo cumulo di interessi e rivalutazione, escluso sia prima che dopo il 1^ gennaio 1995.
Il motivo è infondato.
Quanto al secondo profilo, da trattarsi preliminarmente, proponendo esso la questione del cumulo di interessi e rivalutazione sui crediti di lavoro erogati in ritardo in relazione a quella, successiva, delle modalità di applicazione di esso, va rilevato quanto segue. L'art. 22, 36^ comma, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ha esteso, anche ai crediti di lavoro sorti dopo il 31 dicembre 1994, il disposto di cui all'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, circa la debenza del solo maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 0 459 del 02 novembre 2000 ha però dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 36^, sopra citato, limitatamente alle parole "e privati" della previsione legislativa relativa alla applicazione del menzionato art. 16, comma sesto, "anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici 'e privati' in attività di servizio o in quiescenza". La Corte delle leggi ha motivato la decisione osservando che il trattamento privilegiato attribuito ai crediti di lavoro, era giustificato dalla loro "qualità stessa" "che trova, nello sfondo, il presidio e la garanzia (per così dire rafforzata) di più precetti costituzionali, quali quelli contenuti negli artt. 1, 3 cpv. 4, 34 e 36"; che la disposizione di cui all'art. 16 della legge n. 412 del 1991, esclusiva della regola della cumulabilità di rivalutazione ed interessi per i crediti previdenziali, aveva superato indenne il vaglio di costituzionalità perché, "in un contesto di progressivo deterioramento degli equilibri della finanza pubblica" si sentiva "la necessità di una più adeguata ponderazione dell'interesse collettivo al contenimento della spesa pubblica, necessità costituente, come reso evidente anche dal suo inserimento nella legge finanziaria, ratio autonoma della norma in quella sede censurata";
che, pertanto, "poiché le ragioni di contenimento della spesa pubblica" non erano "evidentemente riferibili al crediti di lavoro derivanti da rapporti di diritto privato", la nuova disciplina degli accessori introdotta dalla legge n. 412 del 1991, in quanto risultava sostanzialmente "carente sotto uno dei profili di giustificazione enunciati dalla giurisprudenza della Corte" in ordine alla legittimità costituzionale dell'art. 429 c.p.c., e nella misura in cui rendeva "nuovamente conveniente per il debitore, da un punto di vista economico, dirottare verso investimenti finanziari pur privi di rischio (quali, ad es., i titoli di Stato) le somme destinate al pagamento delle retribuzioni e degli altri crediti di lavoro, lucrando in tal modo l'eventuale differenziale" di rendimento, vanificava di fatto "quella funzione di remora all'inadempimento richiamata" dai principi affermati dalla stessa Corte, sicché veniva giustificata la diversità di disciplina.
Quanto al primo profilo va rilevato che sul punto l'indirizzo giurisprudenziale di legittimità, ancorché non in linea assolutamente uniforme, ma certamente in via prevalente, si è consolidato nel senso che gli interessi sui crediti di lavoro erogati in ritardo sono dovuti sulle somme via via rivalutate, e cioè nel senso seguito anche dalla sentenza impugnata (vedi Cass. 15 aprile 1996, Cass. 03 febbraio 1995, n. 0 1267, Cass. S.U. 17 febbraio 1995, n. 0 1712, Cass. 07 aprile 1994, n. 0 3290, Cass. 23 aprile 1991, n. 0 4386). Sussistono i giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione, e va confermata la statuizione della sentenza impugnata circa le spese di lite dei precedenti giudizi di merito e di legittimità, correttamente motivata in base ai risultati conseguiti dalle parti.
P. Q. M.
la C o r t e accoglie il quarto motivo di ricorso e rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e, decidendo nel merito, condanna la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Avellino al pagamento in favore di ER PA, a titolo di risarcimento danni da omessa contribuzione, della somma di lire 7.747.000, oltre interessi su tale somma dalla domanda giudiziale al saldo;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione, e conferma le statuizioni della sentenza impugnata sulle spese di lite dei precedenti giudizi di merito e di legittimità.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2001