Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/06/2001, n. 7654
CASS
Sentenza 6 giugno 2001

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La prescrizione decennale del credito avente ad oggetto la rivalutazione e gli interessi legali sui ratei corrisposti in ritardo di una prestazione assistenziale o previdenziale decorre, per le somme calcolate sul primo rateo, dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di prestazione e, per le somme calcolate in riferimento ai ratei successivi, dalla scadenza di ciascuno di essi, senza che possa attribuirsi al mero pagamento dei ratei arretrati l'effetto interruttivo di cui all'art. 2944 cod. civ., salvo che l'ente erogatore abbia considerato parziale il pagamento stesso con riserva di provvedere successivamente al versamento di somme ulteriori.,

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/06/2001, n. 7654
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7654
    Data del deposito : 6 giugno 2001

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