Sentenza 6 giugno 2001
Massime • 1
La prescrizione decennale del credito avente ad oggetto la rivalutazione e gli interessi legali sui ratei corrisposti in ritardo di una prestazione assistenziale o previdenziale decorre, per le somme calcolate sul primo rateo, dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di prestazione e, per le somme calcolate in riferimento ai ratei successivi, dalla scadenza di ciascuno di essi, senza che possa attribuirsi al mero pagamento dei ratei arretrati l'effetto interruttivo di cui all'art. 2944 cod. civ., salvo che l'ente erogatore abbia considerato parziale il pagamento stesso con riserva di provvedere successivamente al versamento di somme ulteriori.,
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/06/2001, n. 7654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7654 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVALI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - rel. Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DR RT, BR IO, NI IA (quali eredi di BR CC), VE MA, NT UA, LI ASTORRE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ALBERICO 2^ 33, presso lo studio dell'avvocato BOER PAOLO, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 22322/98 proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati MERCANTI VALERIO, RICCIO ALESSANDRO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
DR RT, BR IO, NI IA, VE MA, NT UA, LI ASTORRE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 164/97 del Tribunale di PARMA, depositata il 04/11/97 R.G.N. 147/96 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/04/01 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito l'Avvocato PAOLO BOER;
udito l'Avvocato PATRIZIA TADRIS per delega MERCANTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso principale ed accoglimento del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso depositato in data 20 marzo 1995, OV CO adiva il Pretore di Parma ed esponeva che nel gennaio 1987 era stata riliquidata la pensione erogata dal fondo P.I. con l'attribuzione delle quote fisse sulla pensione A.G.O. ex art. 19 della legge 843/1978 e che, nel successivo novembre 1987, gli erano stati corrisposti gli interessi legali. Chiedeva, quindi, che l'INPS venisse condannato ad erogargli la rivalutazione monetaria sulle somme pagategli come arretrati dalle singole scadenze al momento del saldo nonché gli ulteriori interessi legali.
Con altri ricorsi depositati lo stesso giorno 20 marzo 1995 proponevano analoga domanda IN ZZ, RD BR, IR VE, LE NT ed OR LI. Dopo la costituzione del contraddittorio e dopo la riunione dei ricorsi, il Pretore con sentenza del 10 gennaio 1996 dichiarava prescritte le pretese azionate a tutto il marzo 1985 (disattendendo la tesi secondo cui il pagamento della sorte capitale, in quanto riconoscimento del debito avrebbe interrotto la prescrizione anche della rivalutazione e degli interessi); condannava l'INPS al pagamento in favore dei ricorrenti della rivalutazione e degli interessi legali (questi ultimi calcolati dal 121 giorno successivo alla scadenza di ogni singolo rateo); condannava l'ente alla corresponsione della rivalutazione monetaria e degli interessi per il decennio non prescritto(previa deduzione della parte degli interessi già corrisposti); riconosceva sull'importo risultante a titolo di rivalutazione monetaria e di interessi ulteriori interessi e rivalutazione monetaria.
Avverso tale sentenza proponevano appello principale l'INPS ed incidentale i ricorrenti in epigrafe.
Con sentenza del 4 novembre 1997 il Tribunale di Parma accoglieva per quanto di ragione l'appello proposto dall'INPS mentre rigettava l'appello incidentale ed, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condannava l'INPS a corrispondere sulla sola rivalutazione dovuta sino alla data di pagamento del credito per sorta capitale, rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno successivo a quello di pagamento del credito di capitale al saldo;
confermava nel resto l'impugnata sentenza;
condannava l'INPS al pagamento della metà delle spese del grado.
Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale osservava - per la parte che ancora interessa in questa sede di legittimità - che non poteva attribuirsi al pagamento eseguito con ritardo dall'INPS della sorta capitale valore di atto ricognitivo del diritto alla rivalutazione monetaria e, quindi, non poteva detto atto considerarsi interruttivo della prescrizione anche perché l'INPS non aveva mai riconosciuto di dovere la rivalutazione monetaria tanto vero che aveva proceduto d'ufficio a liquidare la sola sorta capitale. Inoltre sia nel giudizio di primo grado che in sede di gravame l'Istituto aveva ribadito di non essere tenuto a corrispondere la rivalutazione monetaria per assenza di un atto di messa in mora a sua dire necessario in presenza di una somma liquidata d'ufficio. Nell'accogliere poi parzialmente l'appello proposto dall'INPS il Tribunale precisava che la rivalutazione e gli interessi legali decorrenti dal giorno del pagamento del credito andavano calcolati sulla somma dovuta sino al pagamento degli arretrati a titolo di rivalutazione, non potendo invece essere sottoposta a rivalutazione anche la quota degli interessi maturati sino al momento del tardivo pagamento del credito capitale originario, non essendo parte dello stesso e non potendo, per di più, gli interessi dare luogo ad ulteriori interessi per il divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c. Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione ZZ IN, BR TA e PI IA, quali eredi di BR RD, nonché VE IR, NT LE e LI OR, affidandosi tutti ad un unico articolato motivo. Resiste con controricorso l'INPS, che ha spiegato ricorso incidentale, affidato anche esso ad un unico motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In primo luogo va disposta, alla stregua dell'art. 335 c.p.c., la riunione del ricorso principale e di quello incidentale per essere stati ambedue proposti avverso la medesima sentenza.
2. I ricorrenti principali denunziano violazione dell'art. 2944 cod. civ. in relazione all'art. 429, comma 3, c.p.c., nonché falsa applicazione dell'art. 1283 c.c. il tutto in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. In particolare sostengono che il Tribunale ha errato nell'escludere l'efficacia interruttiva del credito per rivalutazione per il periodo antecedente al marzo 1985 in quanto con il pagamento intervenuto nel corso del 1987 l'ente previdenziale si era riconosciuto debitore, ai sensi dell'art. 2944 c.c., della obbligazione nella sua interezza, risultante non solo dal valore nominale della obbligazione originaria ma dall'importo superiore da essa raggiunto per effetto della rivalutazione computabile sino a quel momento. Precisava che, in ogni caso, solo relativamente agli interessi dovuti sulla rivalutazione e non corrisposti nel 1987 poteva ipotizzarsi la maturazione della prescrizione decennale, mentre al momento della domanda giudiziale erano ancora azionabili gli interessi alla rivalutazione dell'anno 1985, perché il computo di detti interessi andava fatto a partire dall'inizio del 1986, atteso che detto computo avviene con cadenza annuale dopo che si è proceduto alla rivalutazione del credito secondo gli indici Istat. La sentenza risultava censurabile anche nella parte in cui aveva negato l'applicazione degli interessi e la rivalutazione sulla rivalutazione, perché come la sorte originaria è produttiva di interessi e rivalutazione anche la quota del credito risultante dalla rivalutazione è anche essa suscettibile di interessi e rivalutazione, facendo parte integrante della obbligazione ordinaria da cui si differenzia soltanto per la diversa espressione monetaria necessaria per conservare invariato il proprio potere di acquisto. Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che la prescrizione decennale del credito avente ad oggetto la rivalutazione e gli interessi legali sui ratei corrisposti in ritardo di una prestazione assistenziale o previdenziale decorre per le somme calcolate sul primo rateo dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di prestazione e, per le somme calcolate con riferimento ai ratei successivi, dalla scadenza di ciascuno di essi. Ed ha aggiunto anche la Corte che non può attribuirsi al mero pagamento dei ratei arretrati l'effetto interruttivo di cui all'art. 2944 c.c., salvo che l'ente erogatore abbia considerato parziale il pagamento stesso, con riserva di provvedere successivamente al versamento di somme ulteriori (cfr. al riguardo tra le altre : Cass. 8 aprile 1999 n. 3437). Nel caso di specie il Tribunale con una motivazione congrua e corretta sul piano logico-giuridico - e pertanto non suscettibile di alcuna censura in questa sede di legittimità - ha escluso che all'atto del pagamento l'INPS avesse inteso riconoscere, oltre il capitale, anche l'esistenza di un proprio debito per rivalutazione monetaria. Con conseguenzialità logica lo stesso Tribunale ha, quindi, escluso gli effetti interruttivi ex art. 2944 c.c. relativamente al credito per la rivalutazione.
Per quanto riguarda, poi, l'assunto dei ricorrenti circa l'ipotizzabilità della prescrizione decennale solo per interessi dovuti sulla rivalutazione e non corrisposti nel 1987, va evidenziato come tale assunto non può essere condiviso. Ed infatti, a differenza di quanto dedotto a sostengo di detto assunto, gli interessi non si maturano annualmente ma, per essere accessori del capitale, si maturato di volta in volta con il sorgere delle singole prestazioni cui accedono, e quindi nel caso di specie mensilmente atteso che accedono a prestazioni pensionistiche. Risulta, pertanto, che gli interessi unitamente alla sorta capitale sono stati correttamente riconosciuti nei limiti dell'accertata prescrizione decennale, e cioè a partire dal marzo 1985.
Anche la censura con la quale si sostiene che è stata negata l'applicazione di interessi e rivalutazione monetaria sulla rivalutazione monetaria non può essere accolta in quanto, come si evince dal dispositivo della sentenza impugnata e dalla sua motivazione, il Tribunale di Parma ha riconosciuto la fondatezza della pretesa di cui si lamenta, invece, il rigetto atteso che ha testualmente affermato "che la rivalutazione e gli interessi legali decorrenti dal giorno del pagamento del credito vanno calcolati sulla somma dovuta fino al pagamento degli arretrati a titolo di rivalutazione".
Con il ricorso incidentale l'INPS censura il criterio adottato dal Tribunale ai fini del calcolo degli interessi legali dovuti in aggiunta alla rivalutazione monetaria. Tale accessorio, invero, è stato ragguagliato - con riguardo sia al periodo precedente il pagamento degli arretrati e a quello precedente il saldo effettivo di tutto il dovuto al capitale già rivalutato e non già, come risultava più corretto, al mero capitale.
Anche tale ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato. Ed invero questa Corte, riunita a Sezione Unite per risolvere un contrasto sorto in materia all'interno della Sezione del lavoro, ha statuito che con riferimento ai crediti previdenziali e di lavoro maturati in epoca precedente all'entrata in vigore delle leggi n. 412 del 1991 e n. 724 del 1994, che introdussero per tali crediti il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione (divieto venuto meno, peraltro, per i crediti di lavoro dei dipendenti privati, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 459 del 2000, che ha dichiarato illegittimo l'art. 22, comma trentaseiesimo, legge n. 724 del 1994 limitatamente all'estensione del divieto ai dipendenti privati in attività di servizio ed in quiescenza) gli interessi legali devono essere calcolati sul capitale rivalutato, con scadenza periodica dal momento dell'inadempimento sino a quello del soddisfacimento del credito atteso che, da un lato, la rivalutazione ex art. 429 c.p.c. mediante il meccanismo del l'indicizzazione del credito tende ad annullare, al pari del maggior danno ex art. 1224 c.c., la perdita patrimoniale del creditore soddisfatto tardivamente
(danno emergente), mentre gli interessi liquidano, in maniera forfettaria e senza bisogno di prova, il mancato vantaggio della liquidità (lucro cessante) e che, dall'altro, per il perseguimento di tale duplice finalità non è necessario ne' è previsto da alcuna norma, calcolare gli interessi su un credito superiore a quello che via via matura per effetto della svalutazione monetaria (cfr. in tali sensi Cass., Sez. Un., 29 gennaio 2001 n. 38). Alla stregua dei principi ora enunciati, il ricorso incidentale non può trovare accoglimento.
Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte riunisce ì ricorsi e li rigetta entrambi.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria 6 giugno 2001