Sentenza 21 ottobre 1967
Massime • 2
Sebbene l'esperimento, in materia di Tributi locali, del reclamo innanzi alle commissioni amministrative sia condizione necessaria per la proponibilita del reclamo innanzi all'autorita giudiziaria, tuttavia non e necessario che tutte le possibili questioni giuridiche sull'insorta controversia siano state gia proposte dal contribuente innanzi alle dette commissioni,perche siano proponibili innanzi all'autorita giudiziaria, in quanto e, invece, consentito innanzi a questa, proporre difese di diritto non spiegate innanzi alle commissioni stesse purche resti fermo il petitum. ( Cfr. 1325-43 356-36).*
La legitimatio ad causam e la titolarita del potere o dell'onore (rispettivamente per la legittimazione attiva e passiva) di promuovere o di subire un giudizio tendente ad una sentenza dichiarativa,costitutiva o di condanna, su di un rapporto giuridico di diritto sostanziale, dedotto ad oggetto di controversia, indipendentemente dalla sussistenza e titolarita effettiva, attiva o passiva, del rapporto stesso. Sono pertanto questioni di legittimazione ad causam soltanto quelle attinenti alla sussistenza di tale potere o Onere e non anche quelle relative alla reale titolarita attiva o passiva del rapporto giuridico contenzioso, ovvero alla reale sussistenza di diritti-obblighi che da questo traggono titolo. ( Cfr.238-65 612-65). Conforme alla sentenza n. 2402-66, massima n. 324647.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/10/1967, n. 2578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2578 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 1967 |
Testo completo
Sebbene l'esperimento, in materia di Tributi locali, del reclamo innanzi alle commissioni amministrative sia condizione necessaria per la proponibilita del reclamo innanzi all'autorita giudiziaria, tuttavia non e necessario che tutte le possibili questioni giuridiche sull'insorta controversia siano state gia proposte dal contribuente innanzi alle dette commissioni,perche siano proponibili innanzi all'autorita giudiziaria, in quanto e, invece, consentito innanzi a questa, proporre difese di diritto non spiegate innanzi alle commissioni stesse purche resti fermo il petitum. ( Cfr. 1325-43 356-36).*