Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/01/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 27/01/2025, innanzi al Giudice dott. Enrico Catanzaro, viene chiamata la causa R.G. n. 7603 dell'anno 2020 promossa da e (avv. PUCCIO Parte_1 Parte_2
PIERFRANCO );
CONTRO
(avv. NAPOLITANO FRANCESCO ) CP_1
E
; Controparte_2
E NEI CONFRONTI DI
Si dà atto che sono presenti l'avv. Marino in sostituzione dell'avv. PUCCIO PIERFRANCO per e Parte_1 Parte_2
l'avv. Spagnolo in sostituzione dell'avv. NAPOLITANO FRANCESCO e per CP_1
I procuratori delle parti discutono la causa oralmente e si riportano alle conclusioni rispettive
IL GIUDICE ISTRUTTORE
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. che viene depositata in Cancelleria stante l'assenza delle parti.
Il Giudice
dr. Enrico Catanzaro
1
Catanzaro, all'udienza del 27/01/2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7603 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
e elettivamente Parte_1 Parte_2
domiciliati presso l'Avv. PUCCIO PIERFRANCO che li rappresenta e difende per mandato in atti;
– attori –
CONTRO
elettivamente domiciliato in VIALE AUGUSTO 162 CP_1
NAPOLI, presso l'Avv. NAPOLITANO FRANCESCO che la rappresenta e difende per mandato in atti;
e
Controparte_2
– convenuti –
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, gli odierni attori convenivano in giudizio e la , Controparte_2 Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni fisici e patrimoniali subìti in occasione di un sinistro stradale avvenuto in data 15.09.2017.
Esponevano che il sig. alla guida del ciclomotore Parte_2
Yamaha T-Max tg. CV80223 di proprietà della sig.ra Parte_1
percorreva la strada Asi, con direzione di marcia Termini Imerese-Cefalù
in compagnia di un gruppo di motociclisti, giunto al lungomare Senatore
Giovanni Agnelli, all'altezza del cantiere navale Artemar, mentre tentava di sorpassare il sig. alla guida del motociclo Yamaha Controparte_2
T-Max tg. DX83555 assicurato per la R.C.A con la collideva CP_4
con l'odierno convenuto che gli tagliava la strada in curva e ne provocava la rovinosa caduta.
A seguito dell'incidente il sig. riportava lesioni fisiche, per le Pt_2
quali veniva trasportato tramite 118 al P.S. S. Cimino di Termini Imerese
e, successivamente, veniva sottoposto a vari interventi chirurgici.
Tanto premesso gli attori concludevano chiedendo di “Ritenere e
dichiarare che il sinistro in oggetto si è verificato per esclusiva colpa e
responsabilità del IG. conducente del motociclo;
Controparte_2
- conseguentemente, condannare in persona del suo legale CP_4
rappresentante pro-tempore, al risarcimento di tutti i danni alla persona
subiti dal IG. (dal danno biologico, all'invalidità Parte_2
temporanea totale, all'invalidità temporanea parziale,) , per un valore di
3 euro 500.000,00 o per il maggiore o minore valore che il giudice riterrà
opportuno, oltre al pagamento delle spese mediche documentate pari ad
euro 300,00, oltre quelle che si presume forfettariamente debba sostenere
l'odierno attore a causa del sinistro de quo;
- conseguentemente, condannare in persona del suo legale CP_4
rappresentante pro-tempore, al risarcimento del danno al mezzo Yamaha T
Max tg DX83555 di proprietà della IG.ra , per un valore di euro Pt_1
3.000,00;
-Condannare altresì, l'odierna convenuta al pagamento delle spese
stragiudiziali ammontanti ad euro 3.000,00;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da
distrarsi ex. Art. 93 c.p.c.
Mentre lo restava contumace si costituiva in giudizio la Controparte_2
che contestava la dinamica del sinistro così come Controparte_3
descritta deducendo che l'occorso fosse imputabile alla velocità sostenuta dei due centauri.
Contestava altresì il quantum debeatur per l'eccessività della pretesa risarcitoria, chiedendo in subordine che l'evento dannoso fosse da attribuire a responsabilità concorsuale ex art. 2054 2 comma c.c.
Concludeva chiedendo di “In via preliminare:
1. accertare e dichiarare la mancanza di prova in ordine alla legittimazione
delle parti in giudizio;
2. accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda ex art. 616 cpc,
come su argomentato;
3. accertare e dichiarare la domanda improponibile, inammissibile e
4 improcedibile ai sensi dell'art. 1703 c.c., della L. 57/2001 e dell'art. 22
della legge 990/1969, così come novellati dagli artt. 139, 143, 145, 148,
149 D.Lgs 209/2005, per i motivi esposti nel corpo del presente atto;
4. dichiarare la domanda nulla, ai sensi dell'art. 164 c.p.c. co.4, in quanto
carente dei requisiti di cui all'art. 163 co. 3 n. 3,4 e 5 cod. proc. civ.;
5. dichiarare la inutilizzabilità delle documentazioni prodotte in copia sine
fede, puntualmente contestate e disconosciute ex artt. 2712 e 2719 c.c.
nonché di tutte le allegazioni ex adverso prodotte;
nel merito:
6. rigettare la domanda attorea in quanto destituita di fondamento logico e
giuridico, nonché del tutto sfornita di supporto probatorio, oltre che
integrante gli estremi di una illecita richiesta di risarcimento, per tutte le
ragioni esposte nel corpo del presente atto;
7. dichiarare l'inutilizzabilità processuale delle allegate ctp perché
illegittime e infondate come motivato in diritto;
8. nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, ridurre
sensibilmente il quantum debeatur in ragione del concorso di colpa del
danneggiato ex art. 1227 c.c., e del relativo grado di colpa, con tutte le
conseguenze del caso sul piano delle spese processuali;
9. rigettare le voci di danno non adeguatamente provate dall'attore, tra cui
il danno morale, esistenziale, psichico, estetico, per perdita di chance, come
argomentato con le rassegnate sentenza di legittimità e di merito;
10. rigettare la richiesta di refusione delle spese stragiudiziali;
11. condannare parte attrice alla refusione delle spese e dei compensi
professionali, oltre oneri di legge, spese generali al 15%, in favore della
5 ; Controparte_3
12. emettere ogni altro provvedimento del caso;
In via gradata:
13. nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda
attorea, tenere in debita considerazione, nella liquidazione del danno
eventualmente da corrispondere in favore degli attori, della franchigia,
degli scoperti, e dei massimali come da polizza, nonché delle espresse
esclusioni di polizza;
Dopo la concessione, su richiesta dei procuratori delle parti, dei termini
183 co 6 c.p.c. la causa veniva istruita con prova per testi e con la C.T.U.
medico-legale volta ad accertare le lesioni patite da parte attorea e il nesso di causalità tra il sinistro de quo e le lesioni riportate e infine discussa e decisa all'udienza odierna.
Tanto premesso deve rilevarsi che, sulla scorta del complessivo compendio probatorio acquisito, la domanda risarcitoria formulata da parte attrice è parzialmente fondata non essendo stata superata, la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2 c.c.
Secondo quanto ricostruito nel rapporto di incidente stradale redatto dai Carabinieri della Radiomobile di Termini Imerese, intervenuti nell'immediatezza dei fatti, risulta che entrambi i conducenti dei ciclomotori abbiano tenuto una velocità di guida sostenuta e senz'altro imprudente.
Nella relazione emerge infatti che “Da un esame della dinamica è
emerso che il conducente del veicolo A (Lo piccolo) non si è attenuto a
quanto disposto dall'art. 141 commi 3 e 8 del Codice della Strada, atteso
6 che in corrispondenza di una curva non aveva moderato particolarmente la
velocità ed anche il conducente del veicolo B (Romeo) non si era attenuto a
quanto disposto dall'art. 141 commi 3-8 del Codice della Strada, in quanto
in corrispondenza di una curva non aveva moderato particolarmente la
velocità.
Se ne deduce che il sinistro de quo sia imputabile alla condotta imprudente delle parti che, in spregio alle norme di sicurezza, hanno affrontato una curva a velocità eccessiva senza che sia possibile tuttavia ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.
Dalle dichiarazioni rese dai conducenti risulta inoltre che entrambi i veicoli sono entrati in collisione, anche se dalla relazione dei Carabinieri
emerge il contrario.
Nella dichiarazione resa dal sig. il giorno 18.09.2017 presso gli CP_2
Uffici del Comando dei C.C. di Termini Imerese lo stesso ha dichiarato che: ADR “La sera del 15.09.2017, intorno alle 23.00 mi trovavo con altri
amici che viaggiavano su altre moto a Termini Imerese. Io viaggiavo con la
mia moto ed a bordo con me avevo mio miglio di anni 12. Mentre Per_1
stavamo percorrendo la Strada consorziale ASI con direzione Cefalù, giunti
all'altezza dello stabilimento Fiat, il mio amico che si trovava sulla Pt_2
sua moto mi superava, considerato che in quel punto, vi era una curva a
destra di cui io non mi ero accorto, io ed il mio amico ci toccavamo, Pt_2
in quanto lui sapeva della curva e io no. A tal punto entrambi cadevamo
andando a rovinare all'interno di un terreno. L'impatto fra la mia moto e
quella del è avvenuta in fase del suo sorpasso, in quanto lui Pt_2
sapendo della curva si aspettava che anche io svoltassi, cosa che io non
7 facevo in quanto non mi ero accorto della curva.
Il giorno 09.10.2017, innanzi gli ausiliari del Comando dei CC. anche il sig.re ha reso dichiarazioni spontanee in cui ha confermato i fatti Pt_2
esposti dal convenuto. ADR: “Il giorno 15.09.2017 a bordo del mio
motociclo, percorrevo la strada Asi dell'Agglomerato industriale di Termini
in direzione Cefalù. Eravamo un gruppo di motociclisti e quando il sig.
[...]
si distaccava dal gruppo anche io accelleravo per raggiungerlo. CP_2
Riuscivo ad affiancarlo ed in fase di sorpasso, accorgendomi che la strada
curvava a destra anche io seguivo quella direttiva, siccome io mi trovavo
lungo la linea di mezzeria, sorpassavo di qualche centimetro il veicolo di
[...]
e curvavo. Quest'ultimo molto probabilmente non aveva notato la CP_2
curva e quindi ci toccavamo con i due veicoli, il mio con la parte centrale
destra e il suo con la parte sinistra centrale. Dall'urto perdevo il controllo
del motociclo e continuavo la corsa sull'aiuola, che delimitava la strada.
Confermo che sul motociclo c'ero solo io ed effettivamente non andavo molto
piano anche se non ricordo l'effettiva velocità.
Occorre dire a tal proposito che anche le prove orali hanno dato dei risultati che corroborano la prova dell'avvenuto contatto tra i due motocicli, confermando la versione fornita da entrambi i conducenti in sede di spontanee dichiarazioni. In particolare, il teste Tes_1
escusso all'udienza del 04.03.2022, ha dichiarato: ADR “Mi
[...]
trovavo con il mio scooterone al raduno con altri scooteristi. Eravamo sulla
strada statale all'altezza di Termini Imerese. Confermo che ad un certo
punto il signor stava per sorpassare in un lungo rettilineo il Pt_2 [...]
da sx, ma questi improvvisamente ha invaso la carreggiata di sx CP_2
8 spostandosi e facendo cadere il Ero lontano e non ho visto Pt_2
esattamente il punto dove si sono toccati i due motori tra di loro, ma
l'impatto è avvenuto sul lato sinistro della carreggiata. Entrambi sono
caduti e si sono feriti. Io sono sopraggiunto ed ho dato i primi soccorsi.
Qualcuno ha chiamato il 118 ed è arrivata l'ambulanza. Entrambi
indossavano il casco. Non so dire nulla dei danni ai mezzi.
Anche il teste escusso nella stessa udienza fornisce Testimone_2
una dichiarazione che conferma la prova del contatto tra i due motocicli.
ADR: “mi trovavo nel gruppo di scooteroni a circa una cinquantina di
metri dai signori e che mi precedevano. Ad un certo punto CP_2 Pt_2
il signor ha occupato la corsia di sx dove stava sopraggiungendo CP_2
il signor e lo ha urtato. Pt_2
ADR l'incedente è avvenuto lungo un rettilineo sulla strada statale
all'altezza di Termini Imerese, la strada era scarsamente illuminata,
eravamo in direzione Catania ma stavamo prendendo lo svincolo in
direzione Palermo.
ADR: “sono caduti entrambi e sono finiti su una aiola (una rotatoria) ri-
portando entrambi delle ferite. ADR qualcuno ha chiamato l'Ambulanza, poi
sono andato via, io mi sono solo avvicinato a guardare. I danni maggiori li
ha subiti il motore del Romeo, in particolare la ruota anteriore si era
deformata”. ADR: “non ho visto il punto di contatto ero lontano, ma il Pt_2
ha sbandato a causa dello spostamento verso sx del . Entrambi CP_2
erano nella corsia di sorpasso al momento del contatto”.
Sulla scorta di quanto emerso può dunque ritenersi pienamente comprovato il sinistro per effetto della collisione del motociclo condotto
9 dall'attore con il mezzo di proprietà del convenuto. Entrambi i conducenti, avendo tenuto una velocità non consona alla situazione della strada e del traffico hanno creato una situazione di pericolo che si è
concretizzato con l'impatto in curva in fase di sorpasso. Le circostanze del sinistro, impediscono tuttavia di determinare la quota di responsabilità
dei due centauri giacché non è possibile determinare con sufficiente certezza se l'impatto sia stato causato da un repentino ed inaspettato cambio di traiettoria del convenuto, o da un errore di guida dell'attore che ha tentato un sorpasso vietato in prossimità di un curva.
Per i motivi sopra esposti appare quindi necessario applicare la presunzione di pari responsabilità nella causazione del sinistro di cui all'art. 2054 c.c.
Per l'esatta determinazione di tali danni va considerato il contenuto della relazione predisposta dal CTU nominato nell'odierno giudizio, i cui esiti devono essere condivisi, stante la logicità e coerenza delle argomentazioni addotte dal perito, nonché l'oggettività del metodo di indagine seguito.
Ebbene il CTU nel rispondere ai quesiti: “Riferisca il CTU in ordine ai
danni patiti dall'attore che siano eziologicamente riconducibili al sinistro
per cui è causa quantificando l'invalidità permanente e temporanea avendo
speciale riguardo alla situazione di salute pregressa dell'attore; valutare la
congruità delle spese sostenute e documentate in atti;
verificare se le
lesioni patite siano compatibili con la dinamica descritta in citazione” ha ritenuto sussistente il nesso di causa tra la caduta dalla moto a seguito di impatto con altra moto e le lesioni patite dall'attore.
10 Il CTU ha poi ritenuto equo riconoscere un danno biologico in misura pari al 40%, riconoscendo inoltre un'invalidità temporanea assoluta pari a giorni 60 e un periodo di ITP di giorni 30 al 50%.
Con riferimento alle spese mediche, queste non sono state allegate agli atti.
Questo giudice aderisce alle conclusioni cui è pervenuto il CTU.
Per la liquidazione equitativa del danno come sopra riconosciuto - e cioè del danno “biologico” inteso quale danno all'integrità psico-fisica del soggetto ed appunto comprensivo sia del danno da invalidità permanente sia di quello da inabilità temporanea - questo Giudice si uniforma agli orientamenti espressi dalla sent. n° 12408/2001 che ha individuato nelle tabelle milanesi, in uso nella gran parte dei Tribunale d'Italia, un valido criterio per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale,
riconoscendone una vocazione nazionale (si veda anche Cass. n°
14402/2011).
Indi, questo Tribunale, prende atto dello sviluppo giurisprudenziale degli ultimi anni in materia di risarcimento del danno e dell'indicazione delle tabelle milanesi, quale valido criterio di liquidazione del danno, e le applica nell'ultima versione del 2024 in assenza di una tabella ministeriale non ancora emanata da parte del legislatore.
Pertanto, tenendo conto dei parametri ivi previsti, all'attore, il quale all'epoca dell'evento aveva 34 anni, spetterà il seguente risarcimento pari ad euro 310.843,00 in valori attuali a titolo di danno biologico, il cui punto risulta, nelle tabelle, già aumentato dei profili di patimento e di sofferenza morale, ascrivibile alla sfera dinamico-relazionale dei
11 danneggiati.
Quanto al danno derivante dalla inabilità temporanea, appare equo liquidare la somma di euro 8.625,00 in valori attuali, per l'inabilità
totale, e per l'inabilità parziale.
Il risarcimento complessivo dovuto all'attore è, dunque, pari ad euro
319.468,00.
Sulle somme così individuate dovranno poi essere liquidati gli interessi da “ritardato pagamento” o interessi compensativi.
A riguardo va osservato che le somme finora liquidate sono espresse in valori attuali, e, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecuniario della compromissione di beni giuridicamente protetti, tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
Nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito,
vanno pertanto corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto.
Tale “interesse” va, tuttavia, applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al noto principio enunciato dalle S.U. della Suprema Corte con sentenza
17/2/1995 n° 1712, sulla "somma capitale" rivalutata di anno in anno.
Il risarcimento complessivo che la compagnia assicurativa convenuta
12 dovrà essere condannata a corrispondere a è di euro Parte_2
350.414,13
Su tale somma va però effettuata la riduzione del 50% ai sensi dell'art. 1227 c.c. per la corresponsabilità da parte dell'attore nel sinistro.
In definitiva la compagnia convenuta andrà condannata in solido con al pagamento in favore di di euro Controparte_2 Parte_2
175.216,00 oltre gli interessi legali dalla data della decisione fino al soddisfo.
Non può essere invece accolta la domanda formulata da parte attrice per il risarcimento dei danni al motociclo di proprietà della sig.ra atteso che per tali danni non è stata fornita prova. Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a favore dell'erario stante l'ammissione degli attori al patrocinio a spese dello Stato sulla base della complessità della causa e del suo valore.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando nella contumacia di : Controparte_2
− Accoglie la domanda di Parte_2
− Condanna la e a pagare Controparte_3 Controparte_2
all'attore la somma pari ad euro 175.216,00 Parte_2
oltre gli interessi legali dalla data della decisione fino al soddisfo.
− Rigetta tutte le altre domande;
− Condanna la al pagamento delle spese del Controparte_3
giudizio da liquidarsi in favore dell'erario in complessivi euro
13 7.052,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta e le spese di C.T.U. liquidate come da decreti in atti.
Così deciso in Palermo, in data 27.1.2025
Il Giudice
Dott. Enrico Catanzaro–
14