Articolo 10 della Legge 21 novembre 1967, n. 1185
Articolo 9Articolo 11
Versione
2 gennaio 1968
Art. 10.
Contro i provvedimenti delle autorita' delegate ai sensi dell'articolo 5 e' ammesso ricorso al Ministro per gli affari esteri, nel termine di 30 giorni dalla data di notificazione o di ricezione della comunicazione amministrativa del provvedimento di rigetto previsto dall'articolo 8. Sul ricorso il Ministro per gli affari esteri provvede con decreto motivato.
Trascorsi i 30 giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che la decisione del Ministro per gli affari esteri sia stata comunicata al domicilio eletto nel ricorso, decorre il termine per l'impugnativa in sede giurisdizionale.
Il termine di 30 giorni e' prorogato fino a 45 giorni quando la sede dell'autorita' competente al rilascio del passaporto si trovi in un Paese extraeuropeo.
Contro i provvedimenti delle autorita' delegate ai sensi dell'articolo 5, lettera a), per i motivi ostativi enunciati nell'articolo 3 e per i casi di ritiro del passaporto previsti dall'articolo 12, l'interessato puo' presentare ricorso, in via alternativa, al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, negli stessi termini di cui ai precedenti commi.
Entrata in vigore il 2 gennaio 1968
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