Sentenza 15 novembre 1999
Massime • 1
A norma dell'articolo 606 lett. d) cod. proc. pen. la prova decisiva deve possedere una valenza dimostrativa tale da inserirsi nel quadro indiziario acquisito e da modificarlo sostanzialmente in modo da influire in modo sensibile sulla decisione. La prova decisiva non può, tuttavia, riguardare dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari perché il diritto alla prova a discarico è previsto solo nel dibattimento in quanto deve essere esercitato ai sensi dell'articolo 495 cod. proc. pen., cioè nella sede del confronto e della valutazione e non in quella della raccolta degli elementi di prova. (Nella specie la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso fondato sulla mancata assunzione di una presunta prova decisiva per la quale non risultava formulata alcuna istanza di ammissione ne' prima ne' durante il dibattimento).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/11/1999, n. 3603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3603 |
| Data del deposito : | 15 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dr. Umberto PAPADIA Presidente del 15/11/1999
Dr. Antonio ZUMBO Consigliere SENTENZA
Dr. Amedeo POSTIGLIONE Consigliere N. 3603
Dr. Saverio Felice MANNINO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dr. Aldo CECCHERINI Consigliere N. 23778/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
MA IZ, nato il [...] a [...], avverso la sentenza del Tribunale di Caltanissetta 2 aprile 1999 n. 126, con la quale è stato dichiarato colpevole a) del reato p. e p. dagli artt. 4 c.1 lett. d) ed f) L. 1982 n. 516;
b) del reato p. e p. dagli artt. 1 c.6 e 8 L. 1929 n. 4;
accertati in Caltanissetta il 25 maggio 1998,
e condannato alla pena, sospesa, di mesi sette di reclusione e 6 milioni di multa.
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dr. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., il quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Condannato con la sentenza sopra indicata quale colpevole dei reati a lui ascritti - perché, quale esercente la vendita al dettaglio di carni, al fine di evadere o di consentire l'evasione utilizzava fatture emesse dalla Siciliana Bovini di SO ZO relative ad operazioni inesistenti o comunque recanti nomi falsi, indicandole come componenti negativi di reddito per l'anno d'imposta 1992 e per aver omesso di tenere il registro I.V.A. degli acquisti in Caltanissetta, dal 1992 al 25 maggio 1998 - IO MM propone ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. violazione dell'art. 606 c.1 lett. d) c.p.p. con riferimento alla mancata assunzione di una prova decisiva, costituita dalla prova testimoniale chiesta nel corso delle indagini preliminari a riscontro delle dichiarazioni rese dall'imputato in quella sede;
2. violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p. per mancanza di logica motivazione, essendo mancati i riscontri alle dichiarazioni dell'imputato;
3. violazione dell'art. 495 c.1 e 2 c.p.p. per il mancato accoglimento della prova a discolpa.
L'impugnazione è manifestamente infondata e, quindi, inammissibile. Risulta dal testo della motivazione della sentenza impugnata che il Tribunale ha dedotto l'inesistenza delle operazioni, per le quali le fatture risultavano emesse, da elementi obiettivi inconfutabili ottenuti direttamente dalle indagini della G. di F.. Infatti motiva il Tribunale - l'impresa che avrebbe venduto i capi di bestiame fatturati, la Siciliana Bovini di ZO SO con sede in S. Cataldo, non era in effetti in condizione di esercitare il commercio d i bovini perché non disponeva delle necessarie autorizzazioni e non disponeva di mezzi di trasporto per gli animali benché dalle fatture risultasse che il trasporto era avvenuto a mezzo mittente, e non disponeva delle necessarie stalle di sosta. Altri cospicui indizi erano costituiti dalla circostanza che quella che avrebbe dovuto essere la sede dell'impresa era in realtà l'abitazione del padre del ZO e che questi era sconosciuto agli allevatori che operavano presso il mercato e il macello di Caltanissetta.
Gli elementi posti dal tribunale a fondamento della propria decisione sono di tanto elementare obiettività e totale convergenza da rendere assolutamente superflua l'audizione di testimoni a riscontro della tesi opposta, sostenuta dall'imputato.
Prova decisiva è, infatti, quella che possiede una valenza dimostrativa tale da inserirsi nel quadro indiziario acquisito alla causa e di modificarlo sostanzialmente, tanto da mutarne radicalmente le conclusioni e, quindi, da influire in modo sensibile sulla decisione della causa (v., per tutte, Cass., Sez. I, 27 maggio 1994 n. 6202, ric. Chiericoni). L'art. 606 lett. d) c.p.p. pone come condizione che della prova sia stata fatta richiesta ai sensi dell'art. 495 c.p.p., in mancanza della quale il motivo d'impugnazione risulta inammissibile. Nè il carattere decisivo della prova può riguardare dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, perché il diritto alla prova a discarico è previsto solo nel dibattimento, in quanto dev'essere esercitato ai sensi dell'art. 495 c.p.p. (Cass., Sez. VI, 10 settembre 1992 n. 3053, ric. Galatolo), cioè nella sede del confronto e della valutazione e non in quella della raccolta delle prove.
Nella specie, peraltro, non risulta dagli atti del processo che sia stata presentata alcuna lista testimoniale dalla difesa e dai verbali di causa non emerge alcuna istanza di assunzione di prova per testi, per cui sia il primo che gli altri motivi d'impugnazione, che da esso dipendono, sono inammissibili, compreso quello fondato sulla presunta mancata applicazione dell'art. 495 c.p.p., cioè della norma che il ricorrente non ha osservato e della quale, singolarmente, deduce la violazione.
D'altra parte i testi decisivi indicati dal MM sono lo stesso SO ZO per quanto riguarda le fatture rilasciate e il consulente fiscaleLiborio Salemi per l'omessa tenuta del registro I.V.A. degli acquisti.
Ora, la testimonianza del ZO è resa totalmente inattendibile dagli accertamenti della G. di F., che hanno dimostrato l'impossibilità delle vendite di bestiame fatturate;
e quella del Pertanto nessuna prova decisiva è stata trascurata e la relativa doglianza, priva di consistenza giuridica e di fatto, risulta di conseguenza inammissibile.
P.Q.M.
La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di L. 1 milione alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2000