Sentenza 1 dicembre 2004
Massime • 2
In tema di estradizione per l'estero, la persona alloglotta della quale è richiesta l'estradizione non può invocare l'applicazione dell'art. 23 della Convenzione europea di estradizione, secondo cui la Parte richiesta può esigere la traduzione in una lingua ufficiale del Consiglio d'Europa da essa scelta, in quanto la suddetta disposizione riguarda gli Stati come organismi di diritto internazionale e non l'estradando, per il quale l'art. 143 cod. proc. pen. impone soltanto che si proceda all'immediata nomina di un interprete o di un traduttore, allorchè si verifichi la circostanza della mancata conoscenza della lingua italiana.
In tema di estradizione per l'estero, non costituisce condizione ostativa all'estradizione la pendenza nello Stato italiano di un procedimento penale per lo stesso fatto nei confronti della persona della quale è domandata l'estradizione, nel caso in cui la richiesta sia stata avanzata da uno Stato che procede per un reato previsto dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata a New York il 15 dicembre 1997 e ratificata con Legge 14 febbraio 2003 n. 34, e che si trovi nelle condizioni di competenza internazionale preferenziale di cui all'art. 6, par. 2. Invero, la suddetta convenzione, considerando l'evenienza che due Stati procedano per lo stesso fatto, prevede l'estradizione in favore di quello più colpito, la cui competenza prevale, divenendo pertanto esclusiva. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudice di merito che avevano pronunciato sentenza favorevole all'estradizione richiesta dal Regno di Spagna per gli attentati terroristici, avvenuti a Madrid nel marzo 2004, nei confronti di persona sottoposta a procedimento penale in Italia per il reato di cui all'art. 270 bis cod. pen. riguardante lo stesso contesto associativo dei suddetti fatti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/12/2004, n. 47039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47039 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TROJANO Pasquale - Presidente - del 01/12/2004
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - N. 1947
Dott. MILO Nicola - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 34128/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BE MA El YE ME, detto ED l'egiziano, nato a [...] o Azizya (Egitto) il 22 luglio 1971 o 1977;
contro la sentenza in data 30 luglio 2004 della Corte di appello di Milano. Visti gli atti e la sentenza impugnata;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Bruno Oliva. Udito il Procuratore generale, Dott.ssa A.M. DE SANDRO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Udito il difensore, Avv.to Attilio D'Amico, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
1) BE MA El YE AM, detto ED l'egiziano, colpito da "mandato di ricerca e cattura nazionale ed internazionale" emessi il 7 giugno 2004 dal Tribunale Centrale di istruzione n. 6, Audiencia Nazional, Madrid, ricorre contro la sentenza favorevole alla sua estradizione verso il Regno di Spagna pronunciata il 30 luglio 2004 dalla Corte di appello di Milano con riferimento ai reati di "assassinato terroristico, strage terroristica, appartenenza o integrazione in una organizzazione terroristica" ed in relazione agli attentati terroristici avvenuti a Madrid il 11 marzo 2004. A sostegno del ricorso denuncia nell'ordine i motivi che qui di seguito verranno illustrati.
2) Preliminarmente è inammissibile la doglianza che il BE propone contro il rigetto dei rilievi attinenti alla mancata traduzione degli atti nella propria lingua. Richiamato il dettato degli art. 23 della Convenzione europea di estradizione e 24 della Costituzione italiana, il ricorrente ritiene che la Corte territoriale avrebbe dovuto porsi il problema della nazionalità della persona nei cui confronti era stata richiesta l'estradizione e, di conseguenza, attenersi, onde tutelare il suo diritto di difesa, al disposto dell'art. 23 citato, secondo cui la parte richiesta può "richiedere una traduzione nella lingua ufficiale del Consiglio d'Europa (francese o inglese) che essa sceglierà", entrambe meglio note nel paese di provenienza dell'estradando.
Ma l'art. 23 della Convenzione europea di estradizione non riguarda l'estradando, bensì gli Stati come organismi di diritto internazionale, e l'art. 143 cod.proc. pen. - applicabile al caso - impone soltanto, secondo un'interpretazione conforme ai principi costituzionali (art. 24 Cost.) ed alle Convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia, che si proceda all'immediata nomina dell'interprete o del traduttore allorché si verifichi la circostanza della mancata conoscenza della lingua italiana da parte della persona nei cui confronti si procede;
cosa nella specie da escludere, avendo dichiarato il BE in sede di convalida dell'arresto eseguito dalla polizia giudiziaria di conoscere la lingua italiana.
3) Con altro mezzo il BE denuncia la violazione degli art. 698, 1 comma, 705, 2 comma, c.p.p. e 3 della Convenzione europea di estradizione con riferimento alle denunce di Amnesty International circa i casi di torture e maltrattamenti, spesso a sfondo razzista, che si sarebbero verificati nelle carceri spagnole. Aggiunge che, seppure si dovesse ritenere, come sostenuto dalla Corte milanese, che si tratterebbe di episodi occasionali, denunciati e non provati con sentenze a carico degli autori degli atti di violenza, nondimeno, per un verso, tale situazione non potrebbe essere ignorata stante il numero elevato delle segnalazioni, provenienti tra l'altro da persone detenute per fatti analoghi a quelli in contestazione (terrorismo di matrice basca), e, per altro verso, l'impatto emotivo che l'evento dell'11 marzo 2004 ha avuto su tutta la nazione spagnola renderebbe verosimile il rischio di episodi di discriminazione e maltrattamenti e avvalorerebbe la tesi della non concedibilità dell'estradizione in conformità al tenore dell'art. 698 c.p.p. citato. Sottolinea poi, in relazione all'ipotesi della violazione dei diritti fondamentali della persona, che la legislazione spagnola prevede all'art. 384 della Ley de Enjuiciamiento criminal una particolare forma di detenzione (incomunicado) in virtù della quale il detenuto può rimanere in totale isolamento, senza poter comunicare nemmeno con il proprio difensore o con un medico, per un periodo di 13 giorni. Norma quest'ultima che non ha riscontro nell'ordinamento italiano, poiché l'eventuale dilazione del diritto di conferire con il difensore deve essere giustificato dall'Autorità giudiziaria con un provvedimento che indichi le specifiche ragioni di cautela.
La esposte doglianze non possono essere condivise.
Iniziando dalla seconda critica, va detto che al fine della pronuncia di sentenza favorevole all'estradizione non sono necessarie garanzie processuali corrispondenti a quelle vigenti in Italia, poiché ciò che conta è che l'ordinamento processuale straniero, valutato nel suo complesso e comparato a quello italiano, assicuri le fondamentali esigenze della difesa, cosa che nella specie non è contestato. Quanto all'altro aspetto è sufficiente rilevare che, se si eccettua il riferimento a valutazioni, in concreto non verificate, di organismi non collegati ad organizzazioni internazionali, il ricorrente non ha fornito decisivi elementi di prova che l'estradizione preluda alla sua sottoposizione a trattamenti disumani ed incompatibili con il rispetto dei diritti fondamentali della persona, del resto contraddetti dalla tradizione civile dello Stato richiedente, le cui scelte normative vietano la sottoposizione ad atti persecutori o discriminatori, ovvero a trattamenti crudeli. 4) Deduce ancora l'estradando la violazione degli art. 705 c.p.p. e 8 della convenzione europea di estradizione stante la medesimezza tra i fatti contestati dall'Autorità giudiziaria spagnola con il mandato di ricerca e cattura nazionale e internazionale e quelli addebitati in Italia con l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 10 giugno 2004 dal Giudice delle indagini preliminari del tribunale di Milano.
La doglianza è infondata, seppure per ragioni diverse da quelle esposte dalla Corte milanese.
È innegabile che tanto l'Autorità giudiziaria spagnola, quanto quella italiana hanno preso cognizione, la prima nel mandato di arresto europeo in data 7 giugno 2004 a fini estradizionali del BE e la seconda con l'ordinanza in data 10 giugno 2004 con cui è stata disposta la custodia cautelare in carcere del medesimo in relazione al delitto di cui all'art. 270 bis c.p., dello stesso contesto associativo che ha portato agli attentati di Madrid dell'11 marzo 2004.
In questa situazione - procedimento in corso in Italia per lo stesso fatto nei confronti della persona della quale è stata domandata l'estradizione - il ricorrente richiama, come ostativo alla concessione dell'estradizione nella particolare evenienza verificatasi, l'art. 705 del codice di rito che, però, determina le condizioni alle quali la Corte di appello pronuncia sentenza favorevole all'estradizione quando non esiste una convenzione o questa non dispone diversamente, ponendosi così nell'ordinamento come norma cedevole rispetto a contrastanti e prevalenti norme internazionali pattizie che lo Stato si sia impegnato ad osservare dandovi esecuzione nel diritto interno.
Tenuto conto del tenore della contestazione mossa al BE dagli Stati richiedente e richiesto, queste debbono essere individuate nella Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n 34 del 14 febbraio 2003 e dal Regno di Spagna con legge 30 aprile 1999, entrata in vigore il 23 maggio 2001. Questa prevede all'art. 2 che "commette reato ai sensi della presente convenzione ogni persona che illecitamente e intenzionalmente consegna, colloca o fa esplodere o detonare un ordigno esplosivo o altro ordigno micidiale in o contro un sito pubblico, una struttura governativa o altro impianto pubblico, un sistema di trasporto pubblico o in infrastrutture nell'intento di provocare la morte o gravi lesioni corporali o di causare massicce distruzioni. La normativa successiva appare finalizzata a stabilire la competenza tra gli Stati, prevedendosi una preferenza internazionale per quelli che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 6, punto 2, quali, tra l'altro, che il reato sia "stato commesso contro uno dei suoi cittadini" ovvero per "costringere lo Stato a commettere un atto qualsiasi o ad astenersi dallo stesso". Con norma di copertura la Convenzione prevede, poi, (art. 8) che nei casi in cui sono applicabili le norme dell'art. 6, lo "Stato parte sul cui territorio si trovi il presunto autore del reato ha l'obbligo, se non lo estrada, di sottoporre il suo caso senza eccessivo ritardo e senza eccezione" "alle sue autorità competenti per l'esercizio dell'azione penale secondo una procedura conforme alle leggi dello Stato" e, quindi, ribadisce all'art. 9 il criterio di prevenzione dianzi illustrato, stabilendo che "i reati di cui all'art. 2 sono considerati casi di estradizione a pieno diritto in qualsiasi trattato di estradizione stipulato fra gli Stati prima dell'entrata in vigore della Convenzione" in esame e che "gli Stati Parti si impegnano a considerare tali reati come casi di estradizione in ogni trattato di estradizione da concludere in seguito tra di loro".
Alla luce di tale normativa vengono meno le obiezioni del ricorrente in ordine alla sussistenza di condizioni ostative all'estradizione, poiché le citate norme, considerando l'evenienza che due Stati procedano per lo stesso fatto, prevedono l'estradizione verso quello più colpito (che nella specie è il Regno di Spagna) la cui competenza per il medesimo fatto prevale e diviene esclusiva. Restando inteso che, qualora si accerti nel prosieguo delle indagini in corso in Italia la costituzione ed operatività nel nostro territorio di un'associazione terroristica distinta da quella oggetto di indagini nel Regno di Spagna, sarà possibile rivendicare à termini dell'art. 6 citato la competenza dell'Autorità giudiziaria italiana.
5) Il ricorrente lamenta anche la violazione del 1 comma dell'art. 705 c.p.p. poiché la Corte territoriale non avrebbe tenuto nel dovuto conto che i gravi indizi - che ha ritenuto di non dover verificare stante il tenore della Convenzione europea di estradizione - posti a fondamento della richiesta di estradizione coincidono con le fonti indiziarie, assunte in Italia, che hanno portato all'applicazione dell'anzidetta misura cautelare detentiva per il reato di cui all'art. 270 bis c.p., in ordine alle quali pende ricorso per Cassazione riferito all'inutilizzabilità, totale o parziale delle intercettazioni disposte dalle Procure di Milano e Torino ed alla riferibilità alla sua persona della voce impressa sui nastri.
A convincere dell'inconsistenza del motivo sta l'esatto rilievo della decisione in esame, secondo cui al fine della pronuncia di sentenza favorevole all'estradizione richiesta da uno Stato aderente alla Convenzione europea di estradizione, l'Autorità giudiziaria italiana, in forza dell'art. 12, secondo comma, lett. a) della detta Convenzione, non deve verificare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ne' che il provvedimento sia motivato, ma solo accertarsi dell'identità dell'estradando e dell'esistenza del titolo su cui si fonda la domanda attraverso l'esame degli atti trasmessi a corredo della stessa. Verifica che nella specie è stata correttamente eseguita dalla Corte territoriale.
6) Infine è manifestamente infondata la denunciata violazione degli art. 12 e 16 della Convenzione europea di estradizione, non risultando preannunciata la richiesta di estradizione nel mandato di ricerca e cattura nazionale ed internazionale, inteso dal Ministro della giustizia italiano nella nota dell'11 giugno 2004 come richiesta di arresto provvisorio. In realtà il documento in data 7 giugno 2004 trasmesso dalle Autorità spagnole contiene gli elementi richiesti dall'art. 16 citato stante il riferimento nell'epigrafe alle finalità dell'atto, teso ad ottenere l'arresto e la consegna della persona in esso menzionata "ai fini dell'esercizio dell'azione penale, dell'esecuzione di una pena o misura di sicurezza privative della libertà".
7) In conclusione il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del BE al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria provvederà à termini dell'art. 203 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2004