Trib. Bari, sentenza 24/12/2025
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Sentenza 24 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Assenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato

    Il Tribunale ha ritenuto che non sussistano gli elementi essenziali per il riconoscimento dello status di rifugiato, quali il fondato timore di persecuzione, i motivi della persecuzione, la posizione fuori dal proprio Stato e l'impossibilità o il non volersi avvalere della protezione statale. Tali elementi non sono stati allegati dal ricorrente né ricavabili dall'audizione, a cui si è sottratto. Si è esclusa l'applicazione dell'onere della prova agevolato.

  • Rigettato
    Assenza di prospettazione di circostanze suscettibili di rientrare nel concetto di "danno grave"

    Analogamente a quanto statuito per lo status di rifugiato, non sono state prospettate le circostanze di fatto che configurano il "danno grave" ai sensi dell'art. 14, lett. a) e b) del D.lgs. 251/2007.

  • Accolto
    Situazione di conflitto armato con violenza generalizzata nel Paese di provenienza

    Il Tribunale ha ritenuto che il Sudan sia caratterizzato da una situazione di conflitto armato con violenza generalizzata e indiscriminata nei confronti dei civili, ai sensi dell'art. 14, lett. c) del D.lgs. 251/2007. Pertanto, sussiste il rischio effettivo che il ricorrente, in caso di rientro nella sua zona di provenienza, possa subire gravi minacce alla propria vita o incolumità, giustificando la concessione della protezione sussidiaria.

  • Altro
    Domanda assorbita dalla concessione della protezione sussidiaria

    Ogni altra richiesta rimane assorbita dalla concessione della protezione sussidiaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Bari, sentenza 24/12/2025
    Giurisdizione : Trib. Bari
    Numero :
    Data del deposito : 24 dicembre 2025

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