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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 04/12/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1619/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1619/2025 V.G., promossa da: nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. DI COSMO ALESSANDRO
e nata a [...] il [...], Controparte_1 assistita e difesa dall'avv. DI COSMO ALESSANDRO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/08/2025, e Parte_1 [...]
esponevano che in data 04/08/2001 avevano contratto matrimonio CP_1 con rito concordatario, in Loreto Aprutino.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
/L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui
i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
15/02/2023, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e provvede come segue:
[...] Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in Loreto
Aprutino il 04/08/2001, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato
Civile del Comune di Loreto Aprutino, nell'anno 2001 atto numero 32 parte II, serie pagina 2 di 4 A, alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 25/11/2025:
1) i coniugi vivranno separati con promessa di portarsi reciproco rispetto;
2) il figlio , maggiorenne ed economicamente autosufficiente, non è da Per_1 ritenersi a carico dei genitori;
sarà libero di autodeterminarsi quanto alle visite col padre e su dove continuare a vivere;
lo stesso deciderà autonomamente dove trasferire la propria residenza, presso la madre, il padre, ovvero altro luogo dove ritenuto da lui più opportuno;
resta inteso che, in caso di sopravvenuta non autosufficienza del figlio, i genitori si impegnano a concorrere in parti uguali al relativo mantenimento;
4) la sig.ra si impegna a recuperare dalla casa coniugale tutti gli Controparte_1 effetti personali ancora ivi presenti entro il 30/11/2025; in caso di mancato ritiro entra tale ultima data, la stessa autorizza sin da ora il sig. al Parte_1 relativo smaltimento;
5) a tacitazione di ogni pretesa economica, patrimoniale e/o di mantenimento, risarcitoria derivante dal presente vincolo matrimoniale e dalla sua cessazione, il sig.
si impegna a corrispondere alla sig.ra , a Parte_1 Controparte_1 titolo di accordo transattivo e definitivo, la somma complessiva di € 5.500,00. Il pagamento avverrà con le seguenti modalità: € 2.000,00 alla sottoscrizione del ricorso introduttivo, a mezzo assegno postale circolare n. 0374929835-07 in data
28.07.25; la somma residua di € 3.500,00 in 11 rate mensili di € 300,00 cadauna a partire dal mese successivo e fino alla concorrenza dell'intero importo, un'ultima rata (n.12) a saldo di € 200,00;
6) i coniugi dichiarano che con il presente accordo e con il relativo adempimento, nulla avranno più a pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo, rinunciando a qualsiasi ulteriore pretesa economica reciproca, con riguardo l'assegno divorzile.
pagina 3 di 4 Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Loreto Aprutino per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 02/12/2025
Il Presidente Dott. Luigi Cirillo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1619/2025 V.G., promossa da: nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. DI COSMO ALESSANDRO
e nata a [...] il [...], Controparte_1 assistita e difesa dall'avv. DI COSMO ALESSANDRO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/08/2025, e Parte_1 [...]
esponevano che in data 04/08/2001 avevano contratto matrimonio CP_1 con rito concordatario, in Loreto Aprutino.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
/L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui
i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
15/02/2023, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e provvede come segue:
[...] Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in Loreto
Aprutino il 04/08/2001, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato
Civile del Comune di Loreto Aprutino, nell'anno 2001 atto numero 32 parte II, serie pagina 2 di 4 A, alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 25/11/2025:
1) i coniugi vivranno separati con promessa di portarsi reciproco rispetto;
2) il figlio , maggiorenne ed economicamente autosufficiente, non è da Per_1 ritenersi a carico dei genitori;
sarà libero di autodeterminarsi quanto alle visite col padre e su dove continuare a vivere;
lo stesso deciderà autonomamente dove trasferire la propria residenza, presso la madre, il padre, ovvero altro luogo dove ritenuto da lui più opportuno;
resta inteso che, in caso di sopravvenuta non autosufficienza del figlio, i genitori si impegnano a concorrere in parti uguali al relativo mantenimento;
4) la sig.ra si impegna a recuperare dalla casa coniugale tutti gli Controparte_1 effetti personali ancora ivi presenti entro il 30/11/2025; in caso di mancato ritiro entra tale ultima data, la stessa autorizza sin da ora il sig. al Parte_1 relativo smaltimento;
5) a tacitazione di ogni pretesa economica, patrimoniale e/o di mantenimento, risarcitoria derivante dal presente vincolo matrimoniale e dalla sua cessazione, il sig.
si impegna a corrispondere alla sig.ra , a Parte_1 Controparte_1 titolo di accordo transattivo e definitivo, la somma complessiva di € 5.500,00. Il pagamento avverrà con le seguenti modalità: € 2.000,00 alla sottoscrizione del ricorso introduttivo, a mezzo assegno postale circolare n. 0374929835-07 in data
28.07.25; la somma residua di € 3.500,00 in 11 rate mensili di € 300,00 cadauna a partire dal mese successivo e fino alla concorrenza dell'intero importo, un'ultima rata (n.12) a saldo di € 200,00;
6) i coniugi dichiarano che con il presente accordo e con il relativo adempimento, nulla avranno più a pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo, rinunciando a qualsiasi ulteriore pretesa economica reciproca, con riguardo l'assegno divorzile.
pagina 3 di 4 Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Loreto Aprutino per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 02/12/2025
Il Presidente Dott. Luigi Cirillo
pagina 4 di 4