Articolo 11 della Legge 3 maggio 1967, n. 315
Articolo 10Articolo 12
Versione
11 giugno 1967
Art. 11.
Il trattamento di quiescenza nella forma della indennita' una volta tanto, diretta o indiretta, e' pari alla pensione teorica di cui alla lettera a) dell'articolo 6, moltiplicata per il coefficiente fisso 9.
Nei casi previsti dal comma primo dell'articolo 7 della legge 11 giugno 1954, n. 409 , l'importo lordo della indennita' diretta una volta tanto e' pari alla meta' di quello determinato in applicazione del comma precedente.
Entrata in vigore il 11 giugno 1967