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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 28/10/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 105/2025 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO
Sezione Civile – Fallimenti e Procedure Concorsuali
Il Tribunale Ordinario di Prato, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Lucia Schiaretti Presidente
Dott. Enrico Capanna Giudice
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso ex art. 268 C.C.I.I. depositato da (C.F.: Parte_1
, residente in [...]1, diretto a ottenere l'apertura C.F._1 di procedura di liquidazione controllata nei propri confronti;
Esaminata la documentazione allegata e quella acquisita nel corso del procedimento;
Rilevato che il debitore ricorrente ha rappresentato di ritrovarsi in stato di sovraindebitamento in ragione di “una drastica contrazione dell'attività di compravendita delle merci della ditta di cui il ricorrente era titolare, cui ha fatto seguito una crisi familiare e personale”, da cui è nata l'esigenza di contrarre obbligazioni per far fronte all'esigenze di vita proprie, le quali, alla luce degli attuali e pronosticabili redditi futuri, non appaiono onorabili integralmente;
Rilevato che il debitore ha illustrato, poi, di non essere titolare di beni immobili, ma solo di un bene mobile registrato (furgone Renault Master tg. CM543TN; scooter Piaggio X) ev 250 cc tg.
CC66142; autocarro Ford Ranger tg. CH195PH); egli ha messo a disposizione della procedura altresì l'importo derivante da una transazione col datore di lavoro, per € 10.695,81;
Esaminata l'attestazione dell'OCC, che in particolare ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei ricorrenti ed attestando la completezza della documentazione fornita a corredo della domanda e la veridicità delle informazioni fornite, nonché ha fornito l'attestazione di legge ex art. 268 co. 3 ultimo periodo C.C.I.I. – cfr. pag. 6 par. 7 della relazione OCC in atti;
pagina 1 di 5 Sentito il ricorrente all'udienza 23/09/2025 (non vi è stata rinuncia a comparire);
Ritenuto che sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che la parte ricorrente ha il centro degli interessi principali, ex art. 27 co. 2 e co. 3 C.C.I.I., in un Comune del circondario del
Tribunale di Prato;
Ritenuto che sussiste la legittimazione della parte ricorrente, ai sensi degli artt. 2 co. 1 lett. c) e 269
C.C.I.I., in quanto tale debitore non risulta assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale né a quella di liquidazione coatta amministrativa, ovvero ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
Ritenuto che ricorrano i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata nei confronti del ricorrente e, in particolare, che lo stesso sia in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) C.C.I.I., a fronte dell'assenza di patrimonio liquidabile sufficiente e dell'inettitudine dei flussi reddituali idonei a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni del ricorrente;
Ritenuto che sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 C.C.I.I., in quanto non sono state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del C.C.I.I.;
Ritenuto che possa essere nominato quale Liquidatore lo stesso gestore nominato dall'O.C.C., conferendogli quindi il relativo incarico;
Ritenuto che nella procedura di liquidazione controllata l'art. 268 co. 4 lett. b) siano esclusi dalla liquidazione “i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia”, rimettendo la determinazione di tale entità al prudente apprezzamento del Giudice Delegato, sulla base delle necessità evidenziate dai ricorrenti, senza possibilità per il ricorrente di vincolare l'apertura della procedura concorsuale a una predeterminazione dell'entità delle somme escluse dall'apprensione alla massa attiva. Infatti,
l'esclusione di tale possibilità di predeterminazione e negoziazione di tale somma debba essere individuata nella natura di cessio bonorum della procedura concorsuale utilizzata che si fonda su un principio di universalità del patrimonio presente e futuro del debitore e che non lascia spazi di negoziazione consensuale;
tenuto peraltro conto che con il riferimento al “quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia” il Legislatore ha espresso la necessità di adeguare l'individuazione della somma appresa/esclusa alle mutevoli (in aumento o in diminuzione)
pagina 2 di 5 esigenze personali del debitore nonché alle possibili fluttuazioni (in aumento o in diminuzione) dei redditi disponibili, non consentendone una predeterminazione originaria;
Valutato nella fattispecie che è richiesto di lasciare nella disponibilità del debitore l'importo di €
1440,00 mensili, mentre l a attestato redditi netti mensili per l'ultima annualità disponibile Pt_2 per € 1.958,02; che pertanto la somma da prelevare mensilmente dal reddito del debitore deve essere stabilita in via del tutto provvisoria in € 500,00 mensili;
Ritenuto che la natura di cessio bonorum della presente procedura esclude la possibilità di mantenere in capo al debitore la titolarità di beni, come richiesto in relazione ai beni mobili registrati;
che, nelle more della procedura, può essere autorizzata la liquidazione differita di uno di detti beni mobili registrati, con autorizzazione all'utilizzo da parte del debitore (in sostanza, la liquidazione inizierà con gli altri beni;
quando sono terminate le operazioni di liquidazione degli altri beni, si procederà anche alla liquidazione del bene mobile registrato rimasto nell'utilizzo del debitore); il Liquidatore avrà cura di comunicare prontamente e comunque entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, quale dei beni mobili registrati risulta essere quello interessato dal debitore;
ritenute infondate le ulteriori richieste formulate in conclusione dal ricorrente in proprio;
P.Q.M.
Visti gli artt. 2, 268, 269 e 270 C.C.I.I.;
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nei confronti di (C.F. , Parte_1 C.F._1 residente in [...]1;
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa Elisabetta Donelli;
NOMINA
Liquidatore l'OCC di Prato in persona del Dott. Persona_1
DISPONE che la Cancelleria provveda alla notifica del presente provvedimento all'OCC e al professionista nominati;
ORDINA
al Liquidatore nominato:
a) di attivare il domicilio digitale per le comunicazioni inerenti alla presente procedura;
pagina 3 di 5 b) di predisporre, entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento,
l'elenco aggiornato dei creditori e di notificare a questi ultimi la sentenza ai sensi dell'art. 270, comma 4, CCII;
c) di completare l'inventario dei beni del debitore e di redigere il programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione entro novanta giorni;
SE
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza da parte del Liquidatore (ai sensi dell'art. 270 co. 1 C.C.I.I.) entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere a quest'ultimo, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.; si applica l'art. 10 comma 3
C.C.I.I.;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, mandando al
Liquidatore per l'esecuzione del presente provvedimento;
DISPONE
l'inserimento (a cura del Liquidatore) della sentenza nel sito internet del Tribunale;
ORDINA
per l'ipotesi in cui l'attivo sia composto da beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del Liquidatore;
DISPONE
che la somma di € 500,00/mese sia appresa dalla procedura dallo stipendio percepito da
, quale misura temporanea finché la maggiore o minore somma da Parte_1 apprendere all'attivo della procedura, a decorrere dall'apertura della stessa, non sia determinata dal nominato Giudice Delegato, previa apposita istanza del Liquidatore, acquisite le necessarie informazioni dai debitori;
AVVISA il Liquidatore che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante pagina 4 di 5 l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre
2011, n. 159, i.e. di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incombente il Tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione.
Così deciso in Prato, nella Camera di Consiglio del 01/10/2025.
Il Giudice Rel. La Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Lucia Schiaretti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO
Sezione Civile – Fallimenti e Procedure Concorsuali
Il Tribunale Ordinario di Prato, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Lucia Schiaretti Presidente
Dott. Enrico Capanna Giudice
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso ex art. 268 C.C.I.I. depositato da (C.F.: Parte_1
, residente in [...]1, diretto a ottenere l'apertura C.F._1 di procedura di liquidazione controllata nei propri confronti;
Esaminata la documentazione allegata e quella acquisita nel corso del procedimento;
Rilevato che il debitore ricorrente ha rappresentato di ritrovarsi in stato di sovraindebitamento in ragione di “una drastica contrazione dell'attività di compravendita delle merci della ditta di cui il ricorrente era titolare, cui ha fatto seguito una crisi familiare e personale”, da cui è nata l'esigenza di contrarre obbligazioni per far fronte all'esigenze di vita proprie, le quali, alla luce degli attuali e pronosticabili redditi futuri, non appaiono onorabili integralmente;
Rilevato che il debitore ha illustrato, poi, di non essere titolare di beni immobili, ma solo di un bene mobile registrato (furgone Renault Master tg. CM543TN; scooter Piaggio X) ev 250 cc tg.
CC66142; autocarro Ford Ranger tg. CH195PH); egli ha messo a disposizione della procedura altresì l'importo derivante da una transazione col datore di lavoro, per € 10.695,81;
Esaminata l'attestazione dell'OCC, che in particolare ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei ricorrenti ed attestando la completezza della documentazione fornita a corredo della domanda e la veridicità delle informazioni fornite, nonché ha fornito l'attestazione di legge ex art. 268 co. 3 ultimo periodo C.C.I.I. – cfr. pag. 6 par. 7 della relazione OCC in atti;
pagina 1 di 5 Sentito il ricorrente all'udienza 23/09/2025 (non vi è stata rinuncia a comparire);
Ritenuto che sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che la parte ricorrente ha il centro degli interessi principali, ex art. 27 co. 2 e co. 3 C.C.I.I., in un Comune del circondario del
Tribunale di Prato;
Ritenuto che sussiste la legittimazione della parte ricorrente, ai sensi degli artt. 2 co. 1 lett. c) e 269
C.C.I.I., in quanto tale debitore non risulta assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale né a quella di liquidazione coatta amministrativa, ovvero ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
Ritenuto che ricorrano i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata nei confronti del ricorrente e, in particolare, che lo stesso sia in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) C.C.I.I., a fronte dell'assenza di patrimonio liquidabile sufficiente e dell'inettitudine dei flussi reddituali idonei a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni del ricorrente;
Ritenuto che sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 C.C.I.I., in quanto non sono state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del C.C.I.I.;
Ritenuto che possa essere nominato quale Liquidatore lo stesso gestore nominato dall'O.C.C., conferendogli quindi il relativo incarico;
Ritenuto che nella procedura di liquidazione controllata l'art. 268 co. 4 lett. b) siano esclusi dalla liquidazione “i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia”, rimettendo la determinazione di tale entità al prudente apprezzamento del Giudice Delegato, sulla base delle necessità evidenziate dai ricorrenti, senza possibilità per il ricorrente di vincolare l'apertura della procedura concorsuale a una predeterminazione dell'entità delle somme escluse dall'apprensione alla massa attiva. Infatti,
l'esclusione di tale possibilità di predeterminazione e negoziazione di tale somma debba essere individuata nella natura di cessio bonorum della procedura concorsuale utilizzata che si fonda su un principio di universalità del patrimonio presente e futuro del debitore e che non lascia spazi di negoziazione consensuale;
tenuto peraltro conto che con il riferimento al “quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia” il Legislatore ha espresso la necessità di adeguare l'individuazione della somma appresa/esclusa alle mutevoli (in aumento o in diminuzione)
pagina 2 di 5 esigenze personali del debitore nonché alle possibili fluttuazioni (in aumento o in diminuzione) dei redditi disponibili, non consentendone una predeterminazione originaria;
Valutato nella fattispecie che è richiesto di lasciare nella disponibilità del debitore l'importo di €
1440,00 mensili, mentre l a attestato redditi netti mensili per l'ultima annualità disponibile Pt_2 per € 1.958,02; che pertanto la somma da prelevare mensilmente dal reddito del debitore deve essere stabilita in via del tutto provvisoria in € 500,00 mensili;
Ritenuto che la natura di cessio bonorum della presente procedura esclude la possibilità di mantenere in capo al debitore la titolarità di beni, come richiesto in relazione ai beni mobili registrati;
che, nelle more della procedura, può essere autorizzata la liquidazione differita di uno di detti beni mobili registrati, con autorizzazione all'utilizzo da parte del debitore (in sostanza, la liquidazione inizierà con gli altri beni;
quando sono terminate le operazioni di liquidazione degli altri beni, si procederà anche alla liquidazione del bene mobile registrato rimasto nell'utilizzo del debitore); il Liquidatore avrà cura di comunicare prontamente e comunque entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, quale dei beni mobili registrati risulta essere quello interessato dal debitore;
ritenute infondate le ulteriori richieste formulate in conclusione dal ricorrente in proprio;
P.Q.M.
Visti gli artt. 2, 268, 269 e 270 C.C.I.I.;
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nei confronti di (C.F. , Parte_1 C.F._1 residente in [...]1;
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa Elisabetta Donelli;
NOMINA
Liquidatore l'OCC di Prato in persona del Dott. Persona_1
DISPONE che la Cancelleria provveda alla notifica del presente provvedimento all'OCC e al professionista nominati;
ORDINA
al Liquidatore nominato:
a) di attivare il domicilio digitale per le comunicazioni inerenti alla presente procedura;
pagina 3 di 5 b) di predisporre, entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento,
l'elenco aggiornato dei creditori e di notificare a questi ultimi la sentenza ai sensi dell'art. 270, comma 4, CCII;
c) di completare l'inventario dei beni del debitore e di redigere il programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione entro novanta giorni;
SE
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza da parte del Liquidatore (ai sensi dell'art. 270 co. 1 C.C.I.I.) entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere a quest'ultimo, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.; si applica l'art. 10 comma 3
C.C.I.I.;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, mandando al
Liquidatore per l'esecuzione del presente provvedimento;
DISPONE
l'inserimento (a cura del Liquidatore) della sentenza nel sito internet del Tribunale;
ORDINA
per l'ipotesi in cui l'attivo sia composto da beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del Liquidatore;
DISPONE
che la somma di € 500,00/mese sia appresa dalla procedura dallo stipendio percepito da
, quale misura temporanea finché la maggiore o minore somma da Parte_1 apprendere all'attivo della procedura, a decorrere dall'apertura della stessa, non sia determinata dal nominato Giudice Delegato, previa apposita istanza del Liquidatore, acquisite le necessarie informazioni dai debitori;
AVVISA il Liquidatore che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante pagina 4 di 5 l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre
2011, n. 159, i.e. di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incombente il Tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione.
Così deciso in Prato, nella Camera di Consiglio del 01/10/2025.
Il Giudice Rel. La Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Lucia Schiaretti
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