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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 22/07/2025, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. 3579/2020 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone delle seguenti magistrate:
Loredana Giglio Presidente
Gaia Muscato Giudice relatrice
Ilenia Micciche' Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 3579/2020 r.g. promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. BEATRICE Parte_1 C.F._1 FELICETTI, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BEATRICE FELICETTI
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Monica Raichini giusta CP_1 C.F._2 mandato su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici alla comparsa di costituzione quale nuovo difensore ed elettivamente domiciliata in Perugia via Fiume n. 17 presso il difensore avv. Monica Raichini
RESISTENTE
E con l'intervento del pubblico ministero
pagina 1 di 9 OGGETTO: CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte ricorrente: «conclude per l'accoglimento delle domande formulate nella memoria integrativa di fronte al G.I. del 17/06/2021 chiedendo la modifica: - del punto 3) in particolare si chiede la revoca del contributo al mantenimento in favore del figlio maggiorenne , divenuto autosufficiente a Per_1 far data dal mese di marzo 2024, come da preverbale del 1/07/2024 depositato dalla Sig.ra in cui è CP_1 stato dichiarato che il figlio ha rinunciato al mantenimento a carico del padre;
- del punto 4) si chiede la revoca dell'obbligo dei genitori di versamento delle spese straordinarie in misura del 50% in favore del figlio maggiorenne , divenuto autosufficiente. Con integrale conferma dei restanti punti.» Per_1
pagina 2 di 9 Conclusioni di parte resistente: «Voglia l'Onorevole Tribunale di Perugia : 1) Rigettare la domanda del Sig. in merito alla richiesta di revoca dell'assegno in favore della Sig.ra Parte_1 CP_1
ed a carico del medesimo di cui al punto n. 5 delle conclusioni del di cui alla memoria
[...] Pt_1 integrativa del medesimo di fronte al Giudice istruttore del presente giudizio e per l'effetto confermare quanto stabilito dal Presidente del Tribunale di Perugia nel presente procedimento con l'ordinanza presidenziale del 12 maggio 2021 che, nel confermare le condizioni della separazione consensuale intervenuta tra le parti e omologata dal Tribunale civile di Perugia con decreto in data 05/6/2015, ha confermato e stabilito la corresponsione della somma di € 300,00 a titolo di assegno divorzile (somma da rivalutare annualmente ai sensi di legge secondo gli indici ISTAT a far data dalla omologa predetta e fino a tutt'oggi) a carico del Sig. ed in favore della Sig.ra e per l'effetto e Parte_1 CP_1 per contro, confermare e quindi disporre l'obbligo a carico del Sig. di corrispondere Parte_1 alla Sig.ra la somma mensile di € 300,00 (da quantificare con la rivalutazione annuale CP_1 secondo gli indici ISTAT a far data dal decreto di omologa del Tribunale civile di Perugia di cui sopra ) a titolo di assegno divorzile;
2) Rigettare la domanda del Sig. di cui al punto n. 3 delle Parte_1 conclusioni del medesimo Sig. di cui alla memoria integrativa di fronte al Giudice Parte_1 istruttore del presente giudizio, con la quale lo stesso fa richiesta di riduzione del contributo al mantenimento dovuto in favore del figlio ad € 250,00 mensili (anche queste da considerare Per_2 rivalutate annualmente secondo gli Indici Istat) come da condizioni della separazione consensuale intervenuta tra le parti e omologata con decreto in data 05/6/2015 confermate con Ordinanza Presidenziale del 12 05 2021), e di confermare la somma di € 200,00 quale contributo dovuto dal Sig.
[...]
in favore del figlio , così come ridotta in sede Presidenziale e per l'effetto e Parte_1 Parte_2 per contro, Voglia il Tribunale adito confermare e quindi disporre a carico del Sig. la Parte_1 corresponsione in favore della Sig.ra del contributo al mantenimento dei figli e CP_1 Per_2
come stabilito nelle condizioni di separazione omologate dal Tribunale civile di Perugia Parte_2 con decreto in data 05/6/2015, pari alla somma di € 400,00 mensili (da rivalutare secondo gli indici istat a far data dal decreto di omologa del 05.06.2015) a favore del figlio e pari alla somma di € Parte_3 300,00 mensili (da rivalutare secondo gli indici istat a far data dal decreto di omologa del 05.06.2015) a favore del figlio , con la precisazione ha diritto di percepire detto Parte_2 Parte_2 contributo al mantenimento fino alla data del febbraio 2024 in quanto dal mese di marzo 2024 lo stesso ha rinunciato al mantenimento a carico del padre;
3) Rigettare la domanda avanzata dal Sig. al Pt_1 punto n. 6 delle conclusioni di cui alla memoria integrativa del medesimo Sig. di Parte_1 fronte al Giudice istruttore del presente giudizio, con la quale lo stesso chiede al Tribunale di revocare l'obbligo posto a carico del Sig. del pagamento in misura del 50% degli oneri condominiali Pt_1 straordinari relativi alla abitazione familiare di proprietà esclusiva della Sig.ra sita in CP_1 Perugia, Via Gallenga, n. 48 e per l'effetto e per
contro
Voglia il Tribunale adito confermare detto obbligo come stabilito dalle condizioni della separazione omologate dal Tribunale civile di Perugia come sopra indicato o comunque dichiarare tale obbligo tutt'ora valido ed operante stante anche l'inammissibilità della domanda così come formulata dal Sig. ; 4) Rigettare la domanda di cui al punto n. 7 Parte_1 delle conclusioni di cui alla memoria integrativa del medesimo Sig. di fronte al Parte_1 Giudice istruttore del presente giudizio, con la quale il Sig. formula la richiesta al Tribunale di Pt_1 ordinare alla Sig.ra di provvedere ad effettuare il passaggio di proprietà dell'autovettura Mazda , CP_1 targata DG077E1 in uso alla stessa , ancora intestata al Sig. , perché inammissibile. 5) In via Pt_1 istruttoria si insiste per l'ammissione di tutte le richieste istruttorie di cui alle memorie ex art. 183, comma VI n. 2 e n. 3 cpc. In ogni caso si chiede la condanna del Sig. al pagamento delle Parte_1 spese e competenze professionali del presente giudizio».
Conclusioni del pubblico ministero: «conclude per la conferma dei provvedimenti urgenti già adottati».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
pagina 3 di 9 Con ricorso depositato il 3.9.2020, conveniva in giudizio la coniuge Parte_1 CP_1 per vedere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed esponeva quanto segue: aveva contratto con lei matrimonio concordatario il giorno 8.9.1994 e dall'unione erano nati, nel 1995 e nel 2005, i figli e;
aveva depositato ricorso per separazione consensuale, omologato dal Tribunale di Per_1 Per_2 Perugia il 5.6.2015, e le condizioni economiche concordate prevedevano a suo carico il versamento della complessiva somma di euro 1.000,00, di cui euro 300,00 per il figlio , euro 400,00 per il figlio Per_1
ed euro 300,00 per la moglie a cui era stata assegnata la casa coniugale;
la convivenza non era Per_2 ripresa ed era manifesta l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale;
il figlio Per_1 nel frattempo era divenuto economicamente indipendente, mentre il figlio , pur affidato Per_2 congiuntamente ad entrambi i genitori, trascorreva tempi quasi paritetici presso la casa di ciascuno dei genitori, con una leggera prevalenza presso l'abitazione paterna;
la moglie era titolare di un'agenzia
“Identità Terra” s.r.l.s., attiva nell'ambito del turismo e dell'organizzazione di eventi, nonché presidente e legale rappresentante dell'associazione “Progetto Donna”; egli era consulente informatico dipendente della società Engineering s.p.a., con sede di lavoro in Siena;
l'abitazione coniugale era di proprietà della coniuge, ma acquistata interamente con le risorse di esso ricorrente.
Concludeva chiedendo, oltre la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affidamento condiviso del figlio , con collocamento paritetico presso entrambi, mantenimento diretto nei tempi Per_2 di rispettiva permanenza e ripartizione al 50% delle spese straordinarie. Chiedeva inoltre la revoca del contributo al mantenimento del figlio . Per_1
, costituitasi per la fase presidenziale, esponeva: che il figlio maggiorenne non era CP_1 Per_1 affatto indipendente economicamente in quanto aveva lavorato unicamente per un breve periodo dell'estate 2020 e aveva poi continuato gli studi (frequentando un corso magistrale presso la facoltà di lettere dell'università di Perugia); che il figlio viveva stabilmente presso di lei;
che l'attività da lei svolta Per_2 con “Progetto Donna” era priva di lucro trattandosi di un'associazione di volontariato;
che di Controparte_2
società operante come tour operator, ella era socia al 50 % e che da tale partecipazione aveva tratto
[...] scarsissimi utili, tanto che complessivamente aveva percepito nell'anno 2020 la somma di 6.600,00 euro e nei due anni precedenti una somma anche inferiore;
di avere beneficiato di un'eredità materna (una quota di un immobile) da cui aveva tratto 50.000,00 euro;
che durante la convivenza aveva provveduto mediante lavori saltuari e part-time a sostenere le spese necessarie alla famiglia, mentre il marito aveva utilizzato il proprio conto personale solo per bollette, mutuo e spese condominiali;
di avere sacrificato le proprie aspettative di carriera durante il matrimonio, rinunciando al completamento del proprio corso di studi universitari in lettere per dedicarsi alla crescita e all'educazione dei figli;
che il marito percepiva ulteriori redditi oltre a quelli da lavoro dipendente, in quanto svolgeva un'attività di trading on-line. Concludeva, dunque, chiedendo di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma dei provvedimenti adottati con la separazione e previsione di un assegno divorzile in proprio favore.
In esito all'udienza del 26.1.2021, ove le parti comparivano insistendo nelle rispettive difese, la presidente del Tribunale, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, confermava le condizioni economiche stabilite con la separazione, ad eccezione del contributo al mantenimento in favore del figlio che Per_1 riduceva ad euro 200,00; rimetteva le parti dinanzi al giudice istruttore.
Con sentenza non definitiva n. 1651/2024 del 9.12.2024, il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disponeva la prosecuzione del giudizio per la decisione delle domande accessorie.
La causa veniva istruita mediante assunzione di prove testimoniali e all'udienza del 15.1.2025 veniva rimessa al collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti conclusivi.
*****
pagina 4 di 9 La presente pronuncia, che segue a quella non definitiva – già emessa – in ordine allo status, ha ad oggetto le questioni economiche relative al mantenimento dei figli e , oggi entrambi maggiorenni, Per_1 Per_2 e la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente . CP_1
Con il compimento della maggiore età anche da parte del figlio resta infatti superata ogni questione Per_2 in punto di affidamento.
Passando alle questioni economiche, deve subito darsi atto che la resistente ha rinunciato alla domanda di mantenimento per il figlio e che le parti hanno convenuto circa la persistenza dell'obbligazione di Per_1 mantenimento solo fino a mese di febbraio 2024.
Quanto al figlio , invece, si osserva che non è in contestazione l'an del diritto al mantenimento da Per_2 parte dei genitori, in quanto il ragazzo, pure divenuto maggiorenne, è tuttora studente e privo di autosufficienza economica.
È pure incontroverso che tuttora viva con la madre e trascorra con il padre solo i week end, a Per_2 settimane alterne, in conformità a quanto previsto nell'accordo di separazione.
Venendo alla quantificazione dell'assegno deve procedersi a esaminare la condizione economica dei genitori.
Il sig. esercita presso la società “Engineering” s.p.a. l'attività di consulente informatico dalla quale Pt_1 trae un reddito netto di circa € 32.000,00 annui (€ 37.401,00 nel 2019, secondo le risultanze del 730 presentato nel 2020 e allegato quale doc. 10 al ricorso;
€ 35.654,00 nel 2022, secondo le risultanze del 730 presentato nel 2023 e prodotto quale doc. 33 in data 18.6.2024; € 32.252,00 nel 2023, secondo le risultanze del CUD 2024 prodotto in data 9.5.2024).
La leggera contrazione dei redditi che emerge dalla documentazione fiscale menzionata è con ogni probabilità da imputare al venir meno dell'indennità di trasferta, che il sig. ha percepito fino a Pt_1 quando ha lavorato a Milano, ossia fino al 2020 (cfr. deposizione testimoniale di Testimone_1 collega di lavoro del ricorrente).
Sotto il profilo patrimoniale il sig. risulta proprietario esclusivamente dell'abitazione in cui vive. Pt_1
La sig.ra svolge attività imprenditoriale in forma societaria, come amministratrice della CP_1 [...]
che esercita attività di tour operator e di cui la resistente è socia al 50%. Controparte_2
Sebbene le risultanze dei bilanci degli anni 2019 e 2021 attestino che la società non ha prodotto utili fino al 31.12.2021, deve osservarsi che la perdurante operatività della società, aperta nel 2019, la movimentazione del conto corrente della stessa società (da cui emergono pagamenti di consulenze e fatture) e l'ottenimento di un finanziamento di 30.000,00 euro, sono tutte circostanze che fanno ritenere che l'attività d'impresa sia attiva e che la sig.ra ne tragga un reddito, tenuto conto anche che non è contestato che la società ha CP_1 dei dipendenti.
Non è infatti seriamente credibile che l'amministratrice di una società non tragga dalla sua attività di impresa un guadagno pari almeno a quello di uno dei suoi dipendenti, soprattutto ove si prenda in considerazione una società attiva da diversi anni e dunque dotata di una certa stabilità.
pagina 5 di 9 D'altra parte, la sig. – sulla quale gravava l'onere di dimostrare la propria situazione economica – CP_1 non ha prodotto i bilanci più recenti della società (essendosi limitata alla produzione del bilancio del 2019, anno di costituzione della società, e del 2021), né gli estratti conto successivi al dicembre 2020, omettendo in tal modo di fornire il quadro completo della propria situazione economica dopo l'avvio dell'attività di
Controparte_2
È importante osservare che si trattava di documentazione essenziale per dimostrare l'andamento della società dopo il primo avviamento e dopo la cessazione dello stato di emergenza legato alla epidemia di Covid 19, che ha impedito gli spostamenti determinando certamente gravi ripercussioni sull'attività di tour operator della società.
Deve dunque presumersi che l'attività imprenditoriale nella quale la resistente profonde le proprie energie lavorative le garantisca dei redditi, anche ulteriori rispetto a quelli dichiarati.
Al riguardo merita di essere ricordato che nelle controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario le dichiarazioni dei redditi dell'obbligato non rivestono valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, ben può disattenderle, fondando il suo convincimento su altre risultanze probatorie.
Sotto il profilo patrimoniale, la sig.ra ha beneficiato dell'eredità materna avendo ricevuto una quota CP_1 di un immobile che ha liquidato nel 2020, ricavandone il prezzo complessivo di € 50.000,00, secondo quanto si evince dal contratto prodotto dalla stessa parte resistente e dai movimenti del suo conto corrente.
La resistente, inoltre, vive nella casa coniugale di sua proprietà e al momento della separazione ha percepito, a seguito dello scioglimento della comunione legale, la somma di euro 35.000,00 quale quota parte delle somme depositate sul conto corrente del marito.
Tenuto conto della condizione economica dei coniugi come fin qui descritta, il Tribunale ritiene congruo confermare la misura dell'assegno di mantenimento ordinario per il figlio concordata dalle parti in Per_2 sede di separazione (€ 400,00, pari oggi con la rivalutazione alla somma di € 484,00, oltre il 50 % delle spese straordinarie).
Vero è infatti che il sig. ha mantenuto sostanzialmente inalterate le proprie capacità reddituali e Pt_1 patrimoniali - in quanto a fronte della leggera contrazione dei suoi guadagni egli si è avvantaggiato della cessazione dell'obbligo di mantenimento nei confronti del figlio maggiore – mentre la sig.ra CP_1 probabilmente oggi percepisce dall'attività imprenditoriale che svolge con la società Identità Terra un reddito superiore a quello che percepiva all'epoca della separazione dalla sua attività con Perugia Eventi;
vero è pure però che le esigenze di mantenimento del figlio sono certamente aumentate atteso che Per_2 all'epoca della separazione era ancora un bambino di dieci anni e che attualmente è un uomo adulto.
Va pure confermata, essendovi accordo tra le parti al riguardo, l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, in ragione del rapporto di convivenza con il figlio non ancora economicamente Per_2 indipendente.
Va invece respinta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla sig.ra CP_1
In diritto, appare indispensabile richiamare l'arresto delle sezioni unite della Corte di cassazione che, con la sentenza n. 18278/18, componendo un contrasto interpretativo sulla natura e sulla funzione dell'assegno divorzile, hanno offerto una ricostruzione in ottica costituzionalmente orientata dell'istituto.
pagina 6 di 9 La suprema corte ha, in particolare, evidenziato come sia da abbandonare la tradizionale e rigida distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi dell'assegno di divorzio, al fine di ancorare l'istituto matrimoniale al modello costituzionale, fondato sui principi di uguaglianza, pari dignità dei coniugi, reversibilità della decisione ed auto responsabilità.
L'art. 5, co. 6, L. 898/70, nel riconoscere all'ex coniuge il diritto all'assegno di divorzio quando non abbia mezzi “adeguati” e non possa procurarseli per ragioni obiettive impone al giudice – nella recentissima lettura offerta dalle SS.UU. – una valutazione delle condizioni economico patrimoniali delle parti che deve tendere ad accertare se la disparità sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio di aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare in relazione alla durata, ritenuto fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione delle relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.
La suprema corte ricorda che alla base del riconoscimento del diritto all'assegno divorzile – avente natura sì assistenziale, ma anche compensativa e perequativa – è posto il principio di solidarietà, il cui accertamento non è conseguenza della ultrattività matrimoniale, invero inesistente perché definitivamente sciolta con l'irreversibile modifica degli status personali degli ex coniugi, ma che ha l'effetto di conferire rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare.
Ne deriva, quindi, che, una volta accertato lo squilibrio economico tra le situazioni patrimoniali dei coniugi, occorre indagare se la suddetta condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni dei coniugi ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età del richiedente e se lo squilibrio conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di legittime aspettative fondate sull'assunzione di un “ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge”.
Si chiarisce, inoltre, nella citata pronuncia, che la funzione equilibratrice dell'assegno non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale (criterio cui era saldamente ancorata l'interpretazione più risalente), quanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale.
Venendo alla fattispecie che ci occupa, deve rilevarsi che non sussistono esigenze di natura assistenziale, atteso che la sig.ra come detto, è amministratrice di una società che è attiva da alcuni anni e che CP_1 ragionevolmente le garantisce dei redditi, anche ulteriori rispetto a quelli dichiarati.
Si richiamano al riguardo le considerazioni già svolte in precedenza in merito alle condizioni economiche delle parti dovendo ribadirsi in questa sede che l'attrice in riconvenzione – alla quale spettava dimostrare le esigenze assistenziali da lei allegate a fondamento della sua domanda – non ha assolto ai propri oneri istruttori.
L'incompletezza del quadro fornito – privo dei dati dei bilanci del triennio 2022-2023-2024 e degli estratti conto bancari successivi al dicembre 2020 – non consente quindi di ritenere accertato il presupposto dell'assenza di redditi e ciò sia in considerazione del riparto degli oneri probatori, sia in considerazione della presunzione semplice secondo cui le attività lavorative sono ordinariamente prestate per ottenerne una remunerazione.
Parimenti sono da escludere esigenze di tipo perequativo.
pagina 7 di 9 Innanzitutto, come già evidenziato, non è stato possibile accertare gli esatti redditi della resistente, sicché non può ritenersi provata l'esistenza di uno squilibrio reddituale tra le parti.
In ogni caso, anche a voler affermare una maggiore capacità reddituale del marito, va considerato che l'apporto fornito dalla sig.ra alla formazione del patrimonio del coniuge mediante lo svolgimento di CP_1 attività prevalentemente casalinga, ha già trovato compensazione mediante l'intestazione a suo nome della casa coniugale e il riconoscimento della somma di euro 35.000,00 in sede di separazione.
La sig.ra ha infatti riconosciuto nei propri atti (da ultimo a pag. 6 della memoria di replica) che la CP_1 casa coniugale era stata acquistato prevalentemente con denaro del marito e che l'intestazione dell'immobile trovava titolo nel contributo familiare e domestico da lei prestato. Altrettanto deve affermarsi con riguardo alle somme depositate sul conto corrente bancario, avendo la sig.ra ripetutamente CP_1 affermato che in costanza di matrimonio le proprie attività lavorative producevano guadagni poco significativi (da ultimo, si veda pag. 20 della comparsa conclusionale), sicché deve ritenersi che i risparmi accumulati sul detto conto fossero da ricondurre ai redditi del marito. Ne consegue che la somma di € 35.000,00 trasferita dal marito alla moglie in sede di separazione ha assolto una funzione perequativa del contributo da lei apportato all'andamento familiare. Tale funzione non è esclusa dalla titolarità comune delle somme presenti sul conto bancario al momento della separazione, tenuto conto che la comunione legale, costituendo un patrimonio unico, è stato proprio lo strumento attraverso il quale si è attribuita rilevanza all'apporto di entrambi i coniugi alla conduzione familiare.
Infine, deve rilevarsi l'inammissibilità delle domande relative alla titolarità dell'autovettura e al riparto delle spese condominiali della casa coniugale.
Infatti, l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 133 c.p.c. e soggette a riti diversi. Conseguentemente nell'ambito dell'azione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetta al rito della camera di consiglio, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" con domande soggette al rito ordinario, quali quelle proposte, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte (cfr. Cass. n. 6660/01, Cass. 22 ottobre 2004 n. 20638).
Le spese di lite, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa
1) revoca – a far data da marzo 2024 – l'assegno a carico di per il mantenimento Parte_1 del figlio;
Parte_2
2) pone a carico di , l'obbligo di corrispondere entro i primi cinque giorni di Parte_1 ogni mese a favore di a titolo di contributo per il mantenimento del figlio CP_1 Pt_3
la somma di € 484,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50%
[...] delle spese straordinarie;
3) conferma l'assegnazione a della casa coniugale;
CP_1
4) rigetta la domanda di assegno divorzile proposta da;
CP_1
pagina 8 di 9 5) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Perugia, 21 luglio 2025
La giudice relatrice
Gaia Muscato
La presidente
Loredana Giglio
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone delle seguenti magistrate:
Loredana Giglio Presidente
Gaia Muscato Giudice relatrice
Ilenia Micciche' Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 3579/2020 r.g. promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. BEATRICE Parte_1 C.F._1 FELICETTI, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BEATRICE FELICETTI
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Monica Raichini giusta CP_1 C.F._2 mandato su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici alla comparsa di costituzione quale nuovo difensore ed elettivamente domiciliata in Perugia via Fiume n. 17 presso il difensore avv. Monica Raichini
RESISTENTE
E con l'intervento del pubblico ministero
pagina 1 di 9 OGGETTO: CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte ricorrente: «conclude per l'accoglimento delle domande formulate nella memoria integrativa di fronte al G.I. del 17/06/2021 chiedendo la modifica: - del punto 3) in particolare si chiede la revoca del contributo al mantenimento in favore del figlio maggiorenne , divenuto autosufficiente a Per_1 far data dal mese di marzo 2024, come da preverbale del 1/07/2024 depositato dalla Sig.ra in cui è CP_1 stato dichiarato che il figlio ha rinunciato al mantenimento a carico del padre;
- del punto 4) si chiede la revoca dell'obbligo dei genitori di versamento delle spese straordinarie in misura del 50% in favore del figlio maggiorenne , divenuto autosufficiente. Con integrale conferma dei restanti punti.» Per_1
pagina 2 di 9 Conclusioni di parte resistente: «Voglia l'Onorevole Tribunale di Perugia : 1) Rigettare la domanda del Sig. in merito alla richiesta di revoca dell'assegno in favore della Sig.ra Parte_1 CP_1
ed a carico del medesimo di cui al punto n. 5 delle conclusioni del di cui alla memoria
[...] Pt_1 integrativa del medesimo di fronte al Giudice istruttore del presente giudizio e per l'effetto confermare quanto stabilito dal Presidente del Tribunale di Perugia nel presente procedimento con l'ordinanza presidenziale del 12 maggio 2021 che, nel confermare le condizioni della separazione consensuale intervenuta tra le parti e omologata dal Tribunale civile di Perugia con decreto in data 05/6/2015, ha confermato e stabilito la corresponsione della somma di € 300,00 a titolo di assegno divorzile (somma da rivalutare annualmente ai sensi di legge secondo gli indici ISTAT a far data dalla omologa predetta e fino a tutt'oggi) a carico del Sig. ed in favore della Sig.ra e per l'effetto e Parte_1 CP_1 per contro, confermare e quindi disporre l'obbligo a carico del Sig. di corrispondere Parte_1 alla Sig.ra la somma mensile di € 300,00 (da quantificare con la rivalutazione annuale CP_1 secondo gli indici ISTAT a far data dal decreto di omologa del Tribunale civile di Perugia di cui sopra ) a titolo di assegno divorzile;
2) Rigettare la domanda del Sig. di cui al punto n. 3 delle Parte_1 conclusioni del medesimo Sig. di cui alla memoria integrativa di fronte al Giudice Parte_1 istruttore del presente giudizio, con la quale lo stesso fa richiesta di riduzione del contributo al mantenimento dovuto in favore del figlio ad € 250,00 mensili (anche queste da considerare Per_2 rivalutate annualmente secondo gli Indici Istat) come da condizioni della separazione consensuale intervenuta tra le parti e omologata con decreto in data 05/6/2015 confermate con Ordinanza Presidenziale del 12 05 2021), e di confermare la somma di € 200,00 quale contributo dovuto dal Sig.
[...]
in favore del figlio , così come ridotta in sede Presidenziale e per l'effetto e Parte_1 Parte_2 per contro, Voglia il Tribunale adito confermare e quindi disporre a carico del Sig. la Parte_1 corresponsione in favore della Sig.ra del contributo al mantenimento dei figli e CP_1 Per_2
come stabilito nelle condizioni di separazione omologate dal Tribunale civile di Perugia Parte_2 con decreto in data 05/6/2015, pari alla somma di € 400,00 mensili (da rivalutare secondo gli indici istat a far data dal decreto di omologa del 05.06.2015) a favore del figlio e pari alla somma di € Parte_3 300,00 mensili (da rivalutare secondo gli indici istat a far data dal decreto di omologa del 05.06.2015) a favore del figlio , con la precisazione ha diritto di percepire detto Parte_2 Parte_2 contributo al mantenimento fino alla data del febbraio 2024 in quanto dal mese di marzo 2024 lo stesso ha rinunciato al mantenimento a carico del padre;
3) Rigettare la domanda avanzata dal Sig. al Pt_1 punto n. 6 delle conclusioni di cui alla memoria integrativa del medesimo Sig. di Parte_1 fronte al Giudice istruttore del presente giudizio, con la quale lo stesso chiede al Tribunale di revocare l'obbligo posto a carico del Sig. del pagamento in misura del 50% degli oneri condominiali Pt_1 straordinari relativi alla abitazione familiare di proprietà esclusiva della Sig.ra sita in CP_1 Perugia, Via Gallenga, n. 48 e per l'effetto e per
contro
Voglia il Tribunale adito confermare detto obbligo come stabilito dalle condizioni della separazione omologate dal Tribunale civile di Perugia come sopra indicato o comunque dichiarare tale obbligo tutt'ora valido ed operante stante anche l'inammissibilità della domanda così come formulata dal Sig. ; 4) Rigettare la domanda di cui al punto n. 7 Parte_1 delle conclusioni di cui alla memoria integrativa del medesimo Sig. di fronte al Parte_1 Giudice istruttore del presente giudizio, con la quale il Sig. formula la richiesta al Tribunale di Pt_1 ordinare alla Sig.ra di provvedere ad effettuare il passaggio di proprietà dell'autovettura Mazda , CP_1 targata DG077E1 in uso alla stessa , ancora intestata al Sig. , perché inammissibile. 5) In via Pt_1 istruttoria si insiste per l'ammissione di tutte le richieste istruttorie di cui alle memorie ex art. 183, comma VI n. 2 e n. 3 cpc. In ogni caso si chiede la condanna del Sig. al pagamento delle Parte_1 spese e competenze professionali del presente giudizio».
Conclusioni del pubblico ministero: «conclude per la conferma dei provvedimenti urgenti già adottati».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
pagina 3 di 9 Con ricorso depositato il 3.9.2020, conveniva in giudizio la coniuge Parte_1 CP_1 per vedere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed esponeva quanto segue: aveva contratto con lei matrimonio concordatario il giorno 8.9.1994 e dall'unione erano nati, nel 1995 e nel 2005, i figli e;
aveva depositato ricorso per separazione consensuale, omologato dal Tribunale di Per_1 Per_2 Perugia il 5.6.2015, e le condizioni economiche concordate prevedevano a suo carico il versamento della complessiva somma di euro 1.000,00, di cui euro 300,00 per il figlio , euro 400,00 per il figlio Per_1
ed euro 300,00 per la moglie a cui era stata assegnata la casa coniugale;
la convivenza non era Per_2 ripresa ed era manifesta l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale;
il figlio Per_1 nel frattempo era divenuto economicamente indipendente, mentre il figlio , pur affidato Per_2 congiuntamente ad entrambi i genitori, trascorreva tempi quasi paritetici presso la casa di ciascuno dei genitori, con una leggera prevalenza presso l'abitazione paterna;
la moglie era titolare di un'agenzia
“Identità Terra” s.r.l.s., attiva nell'ambito del turismo e dell'organizzazione di eventi, nonché presidente e legale rappresentante dell'associazione “Progetto Donna”; egli era consulente informatico dipendente della società Engineering s.p.a., con sede di lavoro in Siena;
l'abitazione coniugale era di proprietà della coniuge, ma acquistata interamente con le risorse di esso ricorrente.
Concludeva chiedendo, oltre la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affidamento condiviso del figlio , con collocamento paritetico presso entrambi, mantenimento diretto nei tempi Per_2 di rispettiva permanenza e ripartizione al 50% delle spese straordinarie. Chiedeva inoltre la revoca del contributo al mantenimento del figlio . Per_1
, costituitasi per la fase presidenziale, esponeva: che il figlio maggiorenne non era CP_1 Per_1 affatto indipendente economicamente in quanto aveva lavorato unicamente per un breve periodo dell'estate 2020 e aveva poi continuato gli studi (frequentando un corso magistrale presso la facoltà di lettere dell'università di Perugia); che il figlio viveva stabilmente presso di lei;
che l'attività da lei svolta Per_2 con “Progetto Donna” era priva di lucro trattandosi di un'associazione di volontariato;
che di Controparte_2
società operante come tour operator, ella era socia al 50 % e che da tale partecipazione aveva tratto
[...] scarsissimi utili, tanto che complessivamente aveva percepito nell'anno 2020 la somma di 6.600,00 euro e nei due anni precedenti una somma anche inferiore;
di avere beneficiato di un'eredità materna (una quota di un immobile) da cui aveva tratto 50.000,00 euro;
che durante la convivenza aveva provveduto mediante lavori saltuari e part-time a sostenere le spese necessarie alla famiglia, mentre il marito aveva utilizzato il proprio conto personale solo per bollette, mutuo e spese condominiali;
di avere sacrificato le proprie aspettative di carriera durante il matrimonio, rinunciando al completamento del proprio corso di studi universitari in lettere per dedicarsi alla crescita e all'educazione dei figli;
che il marito percepiva ulteriori redditi oltre a quelli da lavoro dipendente, in quanto svolgeva un'attività di trading on-line. Concludeva, dunque, chiedendo di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma dei provvedimenti adottati con la separazione e previsione di un assegno divorzile in proprio favore.
In esito all'udienza del 26.1.2021, ove le parti comparivano insistendo nelle rispettive difese, la presidente del Tribunale, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, confermava le condizioni economiche stabilite con la separazione, ad eccezione del contributo al mantenimento in favore del figlio che Per_1 riduceva ad euro 200,00; rimetteva le parti dinanzi al giudice istruttore.
Con sentenza non definitiva n. 1651/2024 del 9.12.2024, il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disponeva la prosecuzione del giudizio per la decisione delle domande accessorie.
La causa veniva istruita mediante assunzione di prove testimoniali e all'udienza del 15.1.2025 veniva rimessa al collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti conclusivi.
*****
pagina 4 di 9 La presente pronuncia, che segue a quella non definitiva – già emessa – in ordine allo status, ha ad oggetto le questioni economiche relative al mantenimento dei figli e , oggi entrambi maggiorenni, Per_1 Per_2 e la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente . CP_1
Con il compimento della maggiore età anche da parte del figlio resta infatti superata ogni questione Per_2 in punto di affidamento.
Passando alle questioni economiche, deve subito darsi atto che la resistente ha rinunciato alla domanda di mantenimento per il figlio e che le parti hanno convenuto circa la persistenza dell'obbligazione di Per_1 mantenimento solo fino a mese di febbraio 2024.
Quanto al figlio , invece, si osserva che non è in contestazione l'an del diritto al mantenimento da Per_2 parte dei genitori, in quanto il ragazzo, pure divenuto maggiorenne, è tuttora studente e privo di autosufficienza economica.
È pure incontroverso che tuttora viva con la madre e trascorra con il padre solo i week end, a Per_2 settimane alterne, in conformità a quanto previsto nell'accordo di separazione.
Venendo alla quantificazione dell'assegno deve procedersi a esaminare la condizione economica dei genitori.
Il sig. esercita presso la società “Engineering” s.p.a. l'attività di consulente informatico dalla quale Pt_1 trae un reddito netto di circa € 32.000,00 annui (€ 37.401,00 nel 2019, secondo le risultanze del 730 presentato nel 2020 e allegato quale doc. 10 al ricorso;
€ 35.654,00 nel 2022, secondo le risultanze del 730 presentato nel 2023 e prodotto quale doc. 33 in data 18.6.2024; € 32.252,00 nel 2023, secondo le risultanze del CUD 2024 prodotto in data 9.5.2024).
La leggera contrazione dei redditi che emerge dalla documentazione fiscale menzionata è con ogni probabilità da imputare al venir meno dell'indennità di trasferta, che il sig. ha percepito fino a Pt_1 quando ha lavorato a Milano, ossia fino al 2020 (cfr. deposizione testimoniale di Testimone_1 collega di lavoro del ricorrente).
Sotto il profilo patrimoniale il sig. risulta proprietario esclusivamente dell'abitazione in cui vive. Pt_1
La sig.ra svolge attività imprenditoriale in forma societaria, come amministratrice della CP_1 [...]
che esercita attività di tour operator e di cui la resistente è socia al 50%. Controparte_2
Sebbene le risultanze dei bilanci degli anni 2019 e 2021 attestino che la società non ha prodotto utili fino al 31.12.2021, deve osservarsi che la perdurante operatività della società, aperta nel 2019, la movimentazione del conto corrente della stessa società (da cui emergono pagamenti di consulenze e fatture) e l'ottenimento di un finanziamento di 30.000,00 euro, sono tutte circostanze che fanno ritenere che l'attività d'impresa sia attiva e che la sig.ra ne tragga un reddito, tenuto conto anche che non è contestato che la società ha CP_1 dei dipendenti.
Non è infatti seriamente credibile che l'amministratrice di una società non tragga dalla sua attività di impresa un guadagno pari almeno a quello di uno dei suoi dipendenti, soprattutto ove si prenda in considerazione una società attiva da diversi anni e dunque dotata di una certa stabilità.
pagina 5 di 9 D'altra parte, la sig. – sulla quale gravava l'onere di dimostrare la propria situazione economica – CP_1 non ha prodotto i bilanci più recenti della società (essendosi limitata alla produzione del bilancio del 2019, anno di costituzione della società, e del 2021), né gli estratti conto successivi al dicembre 2020, omettendo in tal modo di fornire il quadro completo della propria situazione economica dopo l'avvio dell'attività di
Controparte_2
È importante osservare che si trattava di documentazione essenziale per dimostrare l'andamento della società dopo il primo avviamento e dopo la cessazione dello stato di emergenza legato alla epidemia di Covid 19, che ha impedito gli spostamenti determinando certamente gravi ripercussioni sull'attività di tour operator della società.
Deve dunque presumersi che l'attività imprenditoriale nella quale la resistente profonde le proprie energie lavorative le garantisca dei redditi, anche ulteriori rispetto a quelli dichiarati.
Al riguardo merita di essere ricordato che nelle controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario le dichiarazioni dei redditi dell'obbligato non rivestono valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, ben può disattenderle, fondando il suo convincimento su altre risultanze probatorie.
Sotto il profilo patrimoniale, la sig.ra ha beneficiato dell'eredità materna avendo ricevuto una quota CP_1 di un immobile che ha liquidato nel 2020, ricavandone il prezzo complessivo di € 50.000,00, secondo quanto si evince dal contratto prodotto dalla stessa parte resistente e dai movimenti del suo conto corrente.
La resistente, inoltre, vive nella casa coniugale di sua proprietà e al momento della separazione ha percepito, a seguito dello scioglimento della comunione legale, la somma di euro 35.000,00 quale quota parte delle somme depositate sul conto corrente del marito.
Tenuto conto della condizione economica dei coniugi come fin qui descritta, il Tribunale ritiene congruo confermare la misura dell'assegno di mantenimento ordinario per il figlio concordata dalle parti in Per_2 sede di separazione (€ 400,00, pari oggi con la rivalutazione alla somma di € 484,00, oltre il 50 % delle spese straordinarie).
Vero è infatti che il sig. ha mantenuto sostanzialmente inalterate le proprie capacità reddituali e Pt_1 patrimoniali - in quanto a fronte della leggera contrazione dei suoi guadagni egli si è avvantaggiato della cessazione dell'obbligo di mantenimento nei confronti del figlio maggiore – mentre la sig.ra CP_1 probabilmente oggi percepisce dall'attività imprenditoriale che svolge con la società Identità Terra un reddito superiore a quello che percepiva all'epoca della separazione dalla sua attività con Perugia Eventi;
vero è pure però che le esigenze di mantenimento del figlio sono certamente aumentate atteso che Per_2 all'epoca della separazione era ancora un bambino di dieci anni e che attualmente è un uomo adulto.
Va pure confermata, essendovi accordo tra le parti al riguardo, l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, in ragione del rapporto di convivenza con il figlio non ancora economicamente Per_2 indipendente.
Va invece respinta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla sig.ra CP_1
In diritto, appare indispensabile richiamare l'arresto delle sezioni unite della Corte di cassazione che, con la sentenza n. 18278/18, componendo un contrasto interpretativo sulla natura e sulla funzione dell'assegno divorzile, hanno offerto una ricostruzione in ottica costituzionalmente orientata dell'istituto.
pagina 6 di 9 La suprema corte ha, in particolare, evidenziato come sia da abbandonare la tradizionale e rigida distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi dell'assegno di divorzio, al fine di ancorare l'istituto matrimoniale al modello costituzionale, fondato sui principi di uguaglianza, pari dignità dei coniugi, reversibilità della decisione ed auto responsabilità.
L'art. 5, co. 6, L. 898/70, nel riconoscere all'ex coniuge il diritto all'assegno di divorzio quando non abbia mezzi “adeguati” e non possa procurarseli per ragioni obiettive impone al giudice – nella recentissima lettura offerta dalle SS.UU. – una valutazione delle condizioni economico patrimoniali delle parti che deve tendere ad accertare se la disparità sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio di aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare in relazione alla durata, ritenuto fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione delle relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.
La suprema corte ricorda che alla base del riconoscimento del diritto all'assegno divorzile – avente natura sì assistenziale, ma anche compensativa e perequativa – è posto il principio di solidarietà, il cui accertamento non è conseguenza della ultrattività matrimoniale, invero inesistente perché definitivamente sciolta con l'irreversibile modifica degli status personali degli ex coniugi, ma che ha l'effetto di conferire rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare.
Ne deriva, quindi, che, una volta accertato lo squilibrio economico tra le situazioni patrimoniali dei coniugi, occorre indagare se la suddetta condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni dei coniugi ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età del richiedente e se lo squilibrio conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di legittime aspettative fondate sull'assunzione di un “ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge”.
Si chiarisce, inoltre, nella citata pronuncia, che la funzione equilibratrice dell'assegno non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale (criterio cui era saldamente ancorata l'interpretazione più risalente), quanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale.
Venendo alla fattispecie che ci occupa, deve rilevarsi che non sussistono esigenze di natura assistenziale, atteso che la sig.ra come detto, è amministratrice di una società che è attiva da alcuni anni e che CP_1 ragionevolmente le garantisce dei redditi, anche ulteriori rispetto a quelli dichiarati.
Si richiamano al riguardo le considerazioni già svolte in precedenza in merito alle condizioni economiche delle parti dovendo ribadirsi in questa sede che l'attrice in riconvenzione – alla quale spettava dimostrare le esigenze assistenziali da lei allegate a fondamento della sua domanda – non ha assolto ai propri oneri istruttori.
L'incompletezza del quadro fornito – privo dei dati dei bilanci del triennio 2022-2023-2024 e degli estratti conto bancari successivi al dicembre 2020 – non consente quindi di ritenere accertato il presupposto dell'assenza di redditi e ciò sia in considerazione del riparto degli oneri probatori, sia in considerazione della presunzione semplice secondo cui le attività lavorative sono ordinariamente prestate per ottenerne una remunerazione.
Parimenti sono da escludere esigenze di tipo perequativo.
pagina 7 di 9 Innanzitutto, come già evidenziato, non è stato possibile accertare gli esatti redditi della resistente, sicché non può ritenersi provata l'esistenza di uno squilibrio reddituale tra le parti.
In ogni caso, anche a voler affermare una maggiore capacità reddituale del marito, va considerato che l'apporto fornito dalla sig.ra alla formazione del patrimonio del coniuge mediante lo svolgimento di CP_1 attività prevalentemente casalinga, ha già trovato compensazione mediante l'intestazione a suo nome della casa coniugale e il riconoscimento della somma di euro 35.000,00 in sede di separazione.
La sig.ra ha infatti riconosciuto nei propri atti (da ultimo a pag. 6 della memoria di replica) che la CP_1 casa coniugale era stata acquistato prevalentemente con denaro del marito e che l'intestazione dell'immobile trovava titolo nel contributo familiare e domestico da lei prestato. Altrettanto deve affermarsi con riguardo alle somme depositate sul conto corrente bancario, avendo la sig.ra ripetutamente CP_1 affermato che in costanza di matrimonio le proprie attività lavorative producevano guadagni poco significativi (da ultimo, si veda pag. 20 della comparsa conclusionale), sicché deve ritenersi che i risparmi accumulati sul detto conto fossero da ricondurre ai redditi del marito. Ne consegue che la somma di € 35.000,00 trasferita dal marito alla moglie in sede di separazione ha assolto una funzione perequativa del contributo da lei apportato all'andamento familiare. Tale funzione non è esclusa dalla titolarità comune delle somme presenti sul conto bancario al momento della separazione, tenuto conto che la comunione legale, costituendo un patrimonio unico, è stato proprio lo strumento attraverso il quale si è attribuita rilevanza all'apporto di entrambi i coniugi alla conduzione familiare.
Infine, deve rilevarsi l'inammissibilità delle domande relative alla titolarità dell'autovettura e al riparto delle spese condominiali della casa coniugale.
Infatti, l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 133 c.p.c. e soggette a riti diversi. Conseguentemente nell'ambito dell'azione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetta al rito della camera di consiglio, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" con domande soggette al rito ordinario, quali quelle proposte, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte (cfr. Cass. n. 6660/01, Cass. 22 ottobre 2004 n. 20638).
Le spese di lite, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa
1) revoca – a far data da marzo 2024 – l'assegno a carico di per il mantenimento Parte_1 del figlio;
Parte_2
2) pone a carico di , l'obbligo di corrispondere entro i primi cinque giorni di Parte_1 ogni mese a favore di a titolo di contributo per il mantenimento del figlio CP_1 Pt_3
la somma di € 484,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50%
[...] delle spese straordinarie;
3) conferma l'assegnazione a della casa coniugale;
CP_1
4) rigetta la domanda di assegno divorzile proposta da;
CP_1
pagina 8 di 9 5) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Perugia, 21 luglio 2025
La giudice relatrice
Gaia Muscato
La presidente
Loredana Giglio
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