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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/12/2025, n. 2232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2232 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, in data odierna, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2513/2023 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in via ettore pellegrino, 46 C.F._1
Messina Italia presso lo studio dell'Avv. MICALI FRANCESCO che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. FOTI MICHELA giusta procura generale indicata in atti, elettivamente
CP_ domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
RESISTENTE
OGGETTO: ME TP
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/07/2023 parte ricorrente esponeva di aver presentato, in data 13.04.2022, domanda amministrativa al fine di essere sottoposta ad accertamento sanitario per il riconoscimento del grado di invalidità quale invalido civile nella misura del 75%, utile al conseguimento dell'assegno di invalidità civile;
che, a seguito della visita medico collegiale veniva riconosciuta non invalida civile;
che pertanto aveva depositato in data 25/10/2022 istanza di
A.T.P. volta all'accertamento del requisito sanitario utile per la richiesta di detta prestazione;
che all'esito della consulenza, il C.T.U. nominato, Dott. Per_1
, aveva riconosciuto le seguenti patologie: “Displasia fibrocistica della
[...]
mammella con pregressa nodulectomia a destra, spondiloartrosi a modesta incidenza funzionale, cardiopatia ipertensiva.” Concludeva il CTU: “Per le suddette infermità, si ritiene che la sig. ra , possa essere Parte_1
riconosciuta con riferimento a l D.M. 5.2.92, soggetto invalido civile nella misura del 47 % quarantasette /cento ), con decorrenza dal 09 febbraio 2023 vedi certificazioni cardiologica ed ortopedica) Si ritiene, che la sig .ra Parte_1
non abbia i requisiti sanitari e legali per essere riconosciuta invalida
[...] civile nella misura uguale o superiore al 74 con il relativo benefici o economico”.
L'odierna ricorrente, quindi, aveva quindi depositato dichiarazione di dissenso e depositato il presente ricorso, deducendo che un attento esame della documentazione sanitaria in atti e una indagine medica puntuale ed attenta avrebbe condotto a ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento della provvidenza invocata. Chiedeva, pertanto, dichiararsi il proprio diritto al beneficio all'assegno di invalidità civile sin dalla domanda amministrativa e condannarsi l' al pagamento del beneficio con la decorrenza di legge, oltre accessori con CP_1
vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore.
Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 29/04/2023 eccependo l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi e contestandone la fondatezza per assenza del requisito sanitario. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente e tramite il richiamo del C.T.U. della prima fase.
In data odierna la causa viene decisa.
Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.
2 Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di verificare la sussistenza del requisito sanitario per ottenere il beneficio dell'assegno di invalidità civile nella misura del 75% (giudizio iscritto al n.
1027/2022 R.G., acquisito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava la sussistenza di una percentuale d'invalidità pari al 47% (quarantasette per cento).
Depositata la dichiarazione di dissenso, parte ricorrente chiede accertarsi il beneficio dell'assegno di invalidità civile nella misura del 75%
In via preliminare, una puntualizzazione in merito alla domanda di condanna alla liquidazione e pagamento dei relativi ratei avanzata da parte ricorrente va fatta.
L'art 445, comma 6, c.p.c. prevede che “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. La giurisprudenza, in materia ha previsto che “non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che integrino solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, che può costituire oggetto di accertamento giudiziale solo nella sua interezza”; continua la Corte, evidenziando che “va escluso che l'accertamento del requisito sanitario cui è preordinato il procedimento ex art. 445 bis c.p.c. “si ponga come fattore a sé stante, del tutto avulso dal diritto sostanziale che si intende realizzare, essendo invece sempre strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento di attribuzione di una prestazione previdenziale o assistenziale che deve essere indicata nel ricorso” (Cass., Sez. VI, Ordinanza 10.11.2016 n.
22949). E men che mai una pronuncia giudiziale “può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo” (Cfr. Cass., Sez. Lav., 9755 del 2019).
3 Per cui, alla luce di quanto detto, deve essere dichiarata inammissibile la domanda di condanna dell'Ente previdenziale alla liquidazione ed erogazione dei benefici economici inerenti all'assegno di invalidità civile formulata da parte ricorrente.
Nel merito, la domanda non può trovare accoglimento.
Invero, il C.T.U., nominato nel corso del giudizio, ha accertato che “sulla base della visita medica effettuata in data 02.10.24, sulla base della documentazione prodotta dalla parte, ritiene la sig.ra da: Displasia fibrocistica Parte_1
della mammella con pregressa nodulectomia a destra, spondiloartrosi a modesta incidenza funzionale, cardiopatia ipertensiva, sindrome ansioso-depressiva. La documentazione prodotta in fase di supplemento di perizia non modifica sostanzialmente il giudizio già espresso in fase di TP in quanto è confermato il quadro clinico di displasia fibrocistica mammaria. La precedente diagnosi viene completata con il riconoscimento della sindrome ansioso-depressiva. Per le suddette infermità, si ritiene che la sig.ra , possa essere Parte_1
riconosciuta, con riferimento al D.M. 5.2.92, soggetto invalido civile nella misura del 55 % (cinquantacinque/cento), con decorrenza dal 09 febbraio 2023 (vedi certificazioni cardiologica ed ortopedica). Si ritiene, pertanto, che la sig.ra
non abbia i requisiti sanitari e legali per essere riconosciuta Parte_1
invalida civile nella misura uguale o superiore al 74 % con il relativo beneficio economico.”
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. dunque sono sorrette da congrua motivazione e basate su considerazioni medico – legali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici.
Tali conclusioni impongono il rigetto del ricorso.
Ricorono gli estremi per l'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. come modificato dall'art. 42 del D.L. n. 269/2003 stante la produzione in atti della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la fruizione da parte dell'odierno istante nell'anno precedente la presente pronuncia di un reddito imponibile ai fini Irpef inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 e 77 del d.lgs. n.115/2002.
4 Gli esborsi relativi alla c.t.u., della presente fase, separatamente liquidati, si
CP_ pongono in via definitiva a carico dell'
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1
CP_ ricorso depositato in data 24/07/2023 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara invalida nella misura del 55% dal 9 febbraio Parte_1
2023 e, per effetto, rigetta il ricorso;
- esonera il ricorrente dal pagamento delle spese giudiziali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica della presente fase, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Patti, 6 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Carmelo Proiti
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