CGT2
Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 580/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BIANCHI ACHILLE, Presidente e Relatore
DI MODUGNO NICOLA, Giudice
MAGALETTI NICOLA, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 112/2024 depositato il 13/01/2024
proposto da
Curatela Eredita' Giacente Sig. Ricorrente_1 In Persona Del Curatore Avv. Difensore_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 805/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 3 e pubblicata il 22/05/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TVU/01021251374 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come da verbale
Resistente/Appellato: Come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Curatela dell'Eredità Giacente di Ricorrente_1, in persona del Curatore, ha proposto appello, avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Giudice di primo grado ha respinto il ricorso proposto dalla parte contribuente che aveva sostenuto l'illegittimità dell'avviso di liquidazione dell'imposta ed irrogazione di sanzioni TVU/01021251374 emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari.
Nell'imminenza dell'odierna udienza la parte appellata ha presentato richiesta di estinzione del giudizio e di declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 546 del 1992 per intervenuta conciliazione giudiziale, avendo sottoscritto con la Curatela dell'eredità giacente di Ricorrente_1 l'accordo conciliativo n. 500050/2025 in data 2 dicembre 2025, atto ritualmente depositato in allegato alla predetta istanza.
All'odierna udienza entrambe le parti hanno chiesto di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione avendo le parti stipulato accordo transattivo ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo n. 546 del 1992 inerente l'avviso di liquidazione originariamente impugnato. La proposta conciliativa conclusa fra le parti dell'odierno giudizio consente di ritenere definita la controversia e, pertanto, in conformità con quanto disposto dalla norma citata al quarto comma, la Corte, preso atto della conciliazione, deve dichiarare la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.
Le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del giorno 16 febbraio 2026 Il Presidente est.
(Dott. Achille Bianchi)
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BIANCHI ACHILLE, Presidente e Relatore
DI MODUGNO NICOLA, Giudice
MAGALETTI NICOLA, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 112/2024 depositato il 13/01/2024
proposto da
Curatela Eredita' Giacente Sig. Ricorrente_1 In Persona Del Curatore Avv. Difensore_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 805/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 3 e pubblicata il 22/05/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TVU/01021251374 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come da verbale
Resistente/Appellato: Come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Curatela dell'Eredità Giacente di Ricorrente_1, in persona del Curatore, ha proposto appello, avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Giudice di primo grado ha respinto il ricorso proposto dalla parte contribuente che aveva sostenuto l'illegittimità dell'avviso di liquidazione dell'imposta ed irrogazione di sanzioni TVU/01021251374 emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari.
Nell'imminenza dell'odierna udienza la parte appellata ha presentato richiesta di estinzione del giudizio e di declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 546 del 1992 per intervenuta conciliazione giudiziale, avendo sottoscritto con la Curatela dell'eredità giacente di Ricorrente_1 l'accordo conciliativo n. 500050/2025 in data 2 dicembre 2025, atto ritualmente depositato in allegato alla predetta istanza.
All'odierna udienza entrambe le parti hanno chiesto di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione avendo le parti stipulato accordo transattivo ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo n. 546 del 1992 inerente l'avviso di liquidazione originariamente impugnato. La proposta conciliativa conclusa fra le parti dell'odierno giudizio consente di ritenere definita la controversia e, pertanto, in conformità con quanto disposto dalla norma citata al quarto comma, la Corte, preso atto della conciliazione, deve dichiarare la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.
Le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del giorno 16 febbraio 2026 Il Presidente est.
(Dott. Achille Bianchi)