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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 29/10/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 776/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
), rappresentato e difeso dall'Avv.to Claudio Parte_1 C.F._1
Mastrogiovanni, giusta procura in atti
Ricorrente
E
( ), in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato CP_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv.to Lelio Maritato, in virtù di procura generale alle liti del 22/03/2024 a rogito Dr.
Notaio in Roma, Rep./Racc, nn° 37875/7313; Persona_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 10/06/2024, l' , dopo aver contestato le risultanze Parte_1 medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 1575/2023 R.G.), chiedeva che il giudicante dichiarasse “la ricorrente invalida con totale e permanente inabilità lavorativa 100%, anche con necessità di assistenza continua, non essendo ella in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi della Leggi nn. 18/80 e 508/88 e successive modifiche ed integrazioni, anche previa consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, a far data dalla presentazione della domanda amministrativa o da quell'epoca successiva che dovesse risultare in corso di causa, nonché portatrice di handicap in situazione di
1 gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3 Legge n. 104/92 e successive modifiche ed integrazioni”. Il tutto con vittoria di spese e competenze. Instaurato il contradditorio, si costituiva l' in data 03/02/2025, la quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto. Disposta la CTU (dott. ), all'odierna udienza la causa è stata decisa con Persona_2 motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Quanto alle risultanze dell'elaborato depositato in data 14/05/2025, e relativo all'odierno giudizio, il c.t.u. ha riferito che, in ragione dell'esame della nuova documentazione ed in seguito ad una nuova visita della istante, la stessa è nella oggettiva “impossibilità alla deambulazione autonoma in artrosi osteoporotica polidistrettuale con associata artrite reumatoide con particolare interessamento del rachide in toto (in presenza di crolli vertebrali multipli), delle anche e delle ginocchia ed in esiti di frattura vertebrale di L3. Note di vasculopatia cerebrale cronica in sindrome depressiva involutiva senile. Cardiopatia ipertensiva con associata insufficienza mitralica ed aortosclerosi. Diabete mellito tipo II. Incontinenza urinaria”. Pertanto, esso CTU ha aggiunto che tale quadro patologico rende totalmente e Parte_1 permanentemente inabile con necessità di assistenza continua, non essendo la stessa in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore. Facendo anche riferimento al suo specifico contesto socio familiare, il CTU ha ritenuto che il diagnosticato complesso patologico determina un evidente processo di svantaggio sociale con riduzione dell'autonomia personale tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992. Tanto a far data dal 13/03/2025. Orbene, la domanda merita accoglimento parziale (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , le cui conclusioni in questa sede si condividono in quanto Per_2 fondate su una ponderata e coerente valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico-conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini del beneficio dell'indennità di accompagnamento ed i benefici previsti dall'articolo 3, comma 3, della Legge 05/02/1992 n° 104). In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal CTU) dei requisiti sanitari invocati dall'istante. Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite (con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti le provvidenze richieste. Le spese relative alla CTU, espletata tanto nella presente fase quanto in quella di accertamento tecnico preventivo, vanno poste invece a carico dell' (in quanto parte sostanzialmente CP_1 soccombente) e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che [nata a [...], il [...]] si trova Parte_1
2 nelle condizioni sanitarie proprie per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici previsti dall'articolo 3, comma 3, della Legge 05/02/1992 n° 104;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase di ATP a carico dell' , spese liquidate in CP_1 euro 270,00 per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. Per_2
;
[...]
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase a carico dell' , spese liquidate in CP_1 euro 180,00 per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. Per_2
.
[...]
Vallo della Lucania, così deciso il 29/10/2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 776/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
), rappresentato e difeso dall'Avv.to Claudio Parte_1 C.F._1
Mastrogiovanni, giusta procura in atti
Ricorrente
E
( ), in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato CP_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv.to Lelio Maritato, in virtù di procura generale alle liti del 22/03/2024 a rogito Dr.
Notaio in Roma, Rep./Racc, nn° 37875/7313; Persona_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 10/06/2024, l' , dopo aver contestato le risultanze Parte_1 medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 1575/2023 R.G.), chiedeva che il giudicante dichiarasse “la ricorrente invalida con totale e permanente inabilità lavorativa 100%, anche con necessità di assistenza continua, non essendo ella in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi della Leggi nn. 18/80 e 508/88 e successive modifiche ed integrazioni, anche previa consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, a far data dalla presentazione della domanda amministrativa o da quell'epoca successiva che dovesse risultare in corso di causa, nonché portatrice di handicap in situazione di
1 gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3 Legge n. 104/92 e successive modifiche ed integrazioni”. Il tutto con vittoria di spese e competenze. Instaurato il contradditorio, si costituiva l' in data 03/02/2025, la quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto. Disposta la CTU (dott. ), all'odierna udienza la causa è stata decisa con Persona_2 motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Quanto alle risultanze dell'elaborato depositato in data 14/05/2025, e relativo all'odierno giudizio, il c.t.u. ha riferito che, in ragione dell'esame della nuova documentazione ed in seguito ad una nuova visita della istante, la stessa è nella oggettiva “impossibilità alla deambulazione autonoma in artrosi osteoporotica polidistrettuale con associata artrite reumatoide con particolare interessamento del rachide in toto (in presenza di crolli vertebrali multipli), delle anche e delle ginocchia ed in esiti di frattura vertebrale di L3. Note di vasculopatia cerebrale cronica in sindrome depressiva involutiva senile. Cardiopatia ipertensiva con associata insufficienza mitralica ed aortosclerosi. Diabete mellito tipo II. Incontinenza urinaria”. Pertanto, esso CTU ha aggiunto che tale quadro patologico rende totalmente e Parte_1 permanentemente inabile con necessità di assistenza continua, non essendo la stessa in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore. Facendo anche riferimento al suo specifico contesto socio familiare, il CTU ha ritenuto che il diagnosticato complesso patologico determina un evidente processo di svantaggio sociale con riduzione dell'autonomia personale tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992. Tanto a far data dal 13/03/2025. Orbene, la domanda merita accoglimento parziale (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , le cui conclusioni in questa sede si condividono in quanto Per_2 fondate su una ponderata e coerente valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico-conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini del beneficio dell'indennità di accompagnamento ed i benefici previsti dall'articolo 3, comma 3, della Legge 05/02/1992 n° 104). In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal CTU) dei requisiti sanitari invocati dall'istante. Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite (con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti le provvidenze richieste. Le spese relative alla CTU, espletata tanto nella presente fase quanto in quella di accertamento tecnico preventivo, vanno poste invece a carico dell' (in quanto parte sostanzialmente CP_1 soccombente) e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che [nata a [...], il [...]] si trova Parte_1
2 nelle condizioni sanitarie proprie per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici previsti dall'articolo 3, comma 3, della Legge 05/02/1992 n° 104;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase di ATP a carico dell' , spese liquidate in CP_1 euro 270,00 per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. Per_2
;
[...]
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase a carico dell' , spese liquidate in CP_1 euro 180,00 per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. Per_2
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Vallo della Lucania, così deciso il 29/10/2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
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