Art. 1.
Nel corso dell'anno scolastico 1974-75 e' indetto un corso speciale per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento riservato agli insegnanti in servizio durante l'anno scolastico 1973-74.
A tale corso abilitante speciale sono ammessi:
a) gli insegnanti non di ruolo con incarico a tempo indeterminato nelle scuole statali secondarie e artistiche;
b) gli insegnanti elementari di ruolo, laureati, che abbiano prestato servizio, come incaricati o come comandati, nelle scuole statali secondarie e artistiche;
c) gli insegnanti di ruolo della scuola secondaria di primo grado e i vice rettori aggiunti e il personale educativo laureato, di ruolo, degli istituti statali di educazione che abbiano prestato servizio, come incaricati, comandati o utilizzati, nelle scuole statali secondarie di secondo grado e artistiche e che siano sprovvisti dell'abilitazione per il tipo di insegnamento impartito;
d) gli insegnanti non di ruolo in servizio, con orario di cattedra, nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria e artistica, pareggiati, convenzionati e legalmente riconosciuti, che abbiano prestato servizio continuativo per almeno un triennio scolastico.
Gli insegnanti di cui al comma precedente sono ammessi al corso speciale solo per la classe di abilitazione relativa alla materia o al gruppo di materie insegnate nell'anno scolastico 1973-74.
Nel corso dell'anno scolastico 1974-75 e' indetto un corso speciale per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento riservato agli insegnanti in servizio durante l'anno scolastico 1973-74.
A tale corso abilitante speciale sono ammessi:
a) gli insegnanti non di ruolo con incarico a tempo indeterminato nelle scuole statali secondarie e artistiche;
b) gli insegnanti elementari di ruolo, laureati, che abbiano prestato servizio, come incaricati o come comandati, nelle scuole statali secondarie e artistiche;
c) gli insegnanti di ruolo della scuola secondaria di primo grado e i vice rettori aggiunti e il personale educativo laureato, di ruolo, degli istituti statali di educazione che abbiano prestato servizio, come incaricati, comandati o utilizzati, nelle scuole statali secondarie di secondo grado e artistiche e che siano sprovvisti dell'abilitazione per il tipo di insegnamento impartito;
d) gli insegnanti non di ruolo in servizio, con orario di cattedra, nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria e artistica, pareggiati, convenzionati e legalmente riconosciuti, che abbiano prestato servizio continuativo per almeno un triennio scolastico.
Gli insegnanti di cui al comma precedente sono ammessi al corso speciale solo per la classe di abilitazione relativa alla materia o al gruppo di materie insegnate nell'anno scolastico 1973-74.