Sentenza 18 dicembre 2008
Massime • 1
L'omessa notificazione all'imputato contumace del decreto che dispone il giudizio,comunque comunicato al difensore presente all'udienza preliminare, non dà di per sé luogo a un caso di omessa citazione con conseguente nullità insanabile, dovendo l'imputato, che voglia far valere detta nullità, rappresentare al giudice di non aver avuto conoscenza dell'atto, adducendo elementi che rendano credibile la sua affermazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/12/2008, n. 13337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13337 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 18/12/2008
Dott. DIDOMENICO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere - N. 1822
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 022471/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PA EP AN, N. IL 15/02/1969;
2) UI RG, N. IL 13/09/1956;
avverso SENTENZA del 29/10/2007 CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CAMPANILE PIETRO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Monetti Vito, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
FATTO E DIRITTO
1.1. Con sentenza in data 29 ottobre 2007 la Corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza del Tribunale di Cosenza in data 27 settembre 2006, con la quale NC IU IO e ID SE erano stati dichiarati colpevoli, il primo, dei reati di riciclaggio e truffa in relazione a una serie d autoveicoli di provenienza furtiva, reimmatricolati in Italia, previa falsificazione dei dati e utilizzo di carte di circolazione sottratte all'estero, ed il secondo del solo episodio di riciclaggio di cui al capo L) della rubrica, e condannati, con le circostanze attenuanti generiche, alle pene di legge, nonché, il solo NC, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili.
La Corte territoriale, in via preliminare, rigettava le eccezioni sollevate in rito dagli imputati. In particolare, quanto al ID, rilevava come fosse infondata l'eccezione relativa all'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio del primo grado, sollevata per la prima volta in grado di appello, ed in merito alla quale, mancando negli atti la relativa prova documentale, erano stati disposti dalla Corte stessa accertamenti presso gli uffici già competenti allo scopo di reperirla. Si affermava, in proposito, che, a fronte dell'esito negativo di detta ricerca, dovesse ritenersi che, in considerazione della dichiarazione di contumacia effettuata dal Tribunale, e dell'assenza di eccezioni al riguardo da parte dei difensori, la documentazione relativa alla suddetta notifica sussistesse inizialmente e fosse stata successivamente smarrita, dopo essere stata "despillata" dal fascicolo processuale. Veniva altresì rigettata l'eccezione di inutilizzabilità degli atti in quanto acquisiti in violazione delle norme concernenti le rogatorie internazionali, rilevandosi, in generale, che, trattandosi di verbali di prova di procedimenti stranieri, dovesse trovare applicazione l'art. 238 c.p.p.. Si osservava, quanto ai vizi di notifica dei verbali di sequestro e dei relativi decreti di notifica, che trattatasi di mere irregolarità, non sanzionate da nullità.
Nel merito, venivano ricostruite le singole fattispecie delittuose, ponendosi in evidenza il meccanismo fondato sulla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da parte del NC, di aver acquistato all'estero gli autoveicoli di provenienza furtiva, ponendo così in essere quel complesso di attività intese ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa.
1.2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione il ID, per mezzo dei propri difensori, nonché, personalmente, il NC, formulando i seguenti motivi.
A) - Quanto al ID, veniva denunciata violazione dell'art. 161 c.p.p., per omessa notificazione del decreto che disponeva il giudizio. In proposito si deduceva che il predetto aveva in data 10 dicembre 2001 eletto domicilio presso il difensore di fiducia Avv. Efrem Greco, e che dall'esame degli atti non risultava che la notifica fosse stata effettuata ritualmente. Di certo un controllo in tal senso non aveva potuto effettuare la Corte, che senza alcuna prova aveva ritenuto che la relativa copia fosse stata "despillata". B) Con il secondo motivo si deduceva la violazione dell'art. 179 c.p.p., rimarcandosi come non si potesse desumere, dal comportamento delle parti processuali, la prova della regolarità delle notificazioni.
C) Il NC, con il primo motivo di ricorso, denunciava, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. B) e C) la nullità della notifica dell'avviso dell'udienza preliminare.
D) Con il secondo motivo di ricorso veniva riproposta la questione della inutilizzabilità degli atti acquisiti in violazione dell'art.729 c.p.p. e dell'art. 14, comma 2 della Convenzione di cooperazione giudiziaria, anche sotto il profilo della deposizione dell'ispettore Morelli, in relazione alla quale si prospettava un contrasto, non chiarito dalla Corte territoriale, con le rimanenti deposizioni. Veniva altresì denunciato vizio di motivazione circa la riferibilità, anche sotto il profilo psicologico, della condotta illecita al NC, rilevandosi, infine, come fosse configurabile, in luogo del delitto di cui all'art. 648 bis c.p., il reato di cui all'art. 470 c.p.. Il NC presentava memoria difensiva.
2.1 - I ricorsi debbono essere rigettati, in quanto infondati. 2.2.- L'eccezione di nullità avanzata in relazione all'omessa notificazione all'imputato ID SE del decreto che disponeva il giudizio deve essere affrontata in base al quadro normativo vigente all'epoca in cui venne celebrata l'udienza preliminare. Invero con riferimento al periodo anteriore all'emanazione della L.16 dicembre 1999, n. 479, questa Corte ha affermato che la notificazione all'imputato del decreto che dispone il giudizio è atto imprescindibile, non surrogabile con la notifica al suo difensore, e che, quindi, la sua omissione è produttiva di nullità assoluta ed insanabile ai sensi dell'art. 179 c.p.p. (Cass., 17 febbraio 1999, n. 3599). Con l'introduzione della citata L. n. 479 del 1999, il quadro normativo è sensibilmente mutato. Per quanto qui maggiormente interessa, l'art. 420 quater prevede, al comma 2, che l'imputato, quando si procede in sua contumacia, è rappresentato dal suo difensore.
Tale disposizione interferisce in maniera significativa con il regime delle notificazioni.
Basterà ricordare come, in relazione all'analoga previsione, dettata in tema di irreperibilità (art. 159 c.p.p.), questa Suprema Corte abbia affermato che se il difensore (come risulta essersi verificato anche nel caso scrutinato) è presente in udienza preliminare, può ritenersi che la statuizione di rappresentanza consente la notifica mediante lettura a lui dell'atto conclusivo della fase d'indagine (Cass. 23 marzo 2005, n. 15656). In altre ipotesi, parimenti analoghe, questa Corte ha affermato che il difensore, una volta che è dichiarata la contumacia, assume a tutti gli effetti la rappresentanza dell'imputato, sicché, se alle successive udienze, a causa di una sua dichiarazione di adesione ad un'agitazione di categoria, il giudice differisce il dibattimento con conseguente fissazione della data di prosecuzione, il relativo avviso orale sostituisce validamente la notifica anche per l'imputato (Cass., sez. 2, 23/6/2005 - 8/7/2005, n. 25022; Cass., sez. 5, 15/4/2004 - 13/5/2004, n. 22770). In relazione, poi, alla previsione di cui all'art. 420 ter c.p.p., comma 3, che parimenti prevede la notificazione all'imputato, si è
affermato che la lettura dell'ordinanza di rinvio, effettuata in udienza alla presenza del difensore, sostituisce la notificazione all'imputato della data dell'udienza (Cass., 19 maggio 2006, n. 22048). Non è priva di rilievo, inoltre, la portata dell'art. 423 c.p.p., laddove prevede, in maniera giudicata non lesiva dei principi costituzionali (Corte Cost. n. 384 del 2006), che la modificazione dell'imputazione è comunicata la difensore, che rappresenta l'imputato ai fini della contestazione.
Ci si trova in presenza, pertanto, di una tendenziale assimilazione della comunicazione al difensore dell'imputato contumace alla notificazione a quest'ultimo.
Non può tuttavia, non rilevarsi che la norma contenuta nell'art. 429 c.p.p., u.c. prevede espressamente la notifica all'imputato contumace del decreto che dispone il giudizio.
Trattasi, a ben vedere, di una disposizione che tiene conto dell'importanza di tale provvedimento nell'ambito dell'intero processo, come evidenziato dal fatto che analoga previsione non sussiste per quanto attiene alla notifica all'imputato contumace del decreto di fissazione di rito abbreviato (Cass., 16 ottobre 2007, n. 19128).
Nel sistema come sopra delineato, la notifica personale all'imputato viene, quindi, ad affiancarsi a quella "normalmente" eseguita mediante comunicazione al difensore presente, costituendo una garanzia supplementare correlata all'importanza dell'atto. Codesto difetto di esclusività, tuttavia, comporta che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 179 c.p.p, nel caso in cui il decreto di citazione a giudizio non sia personalmente notificato all'imputato contumace, non ci si trovi in presenza di una citazione totalmente omessa, ma di una incompleta realizzazione della previsione normativa in tema di notifica del decreto, che comunque crea i presupposti per la conoscenza del medesimo, e che (analogamente a quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 119 del 2005), determina l'onere per l'imputato, se vuoi far valere la nullità assoluta stabilita dall'art. 179 c.p.p., comma 1, "di rappresentare al giudice di non aver avuto conoscenza dell'atto", e di "avvalorare l'affermazione con elementi che la rendano credibile". Nel caso in esame, pur volendo prescindere dalle argomentazioni del giudice del merito, secondo cui l'atto sarebbe stato notificato, inserito nel fascicolo e poi "despillato" (tanto da lasciare residui cartacei), non può non attribuirsi rilievo, come in realtà risulta dalla motivazione della sentenza impugnata, alla circostanza che nessuna eccezione venne sollevata nel giudizio di primo grado, in cui, presente il difensore di fiducia dell'imputato, venne reiterata la dichiarazione di contumacia.
Le considerazioni che precedono sono assorbenti rispetto al secondo motivo di ricorso del ID, parimenti incentrato sulla dichiarazione di contumacia conseguente alla dedotta violazione dell'art. 161 c.p.p.. 2.3 - Quanto al primo motivo di ricorso presentato nell'interesse del NC, relativo alle indicazioni, ritenute insufficienti, nella cartolina di ritorno relativa alla notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, appare del tutto evidente che non ci si trovi in presenza di un'ipotesi di omessa notificazione. Dall'esame degli atti, consentito dalla natura procedurale del vizio denunciato, emerge che alla prima udienza davanti al tribunale di Cosenza, del 25 marzo 2003, venne dichiarata la contumacia del NC, senza che fosse sollevata alcuna eccezione relativa alla eventuale nullità di detta notifica, pertanto non proponibile per la prima volta in appello.
2.4 - La questione attinente alla violazione delle disposizioni che regolano gli atti assunti per rogatoria deve essere risolta affrontando preliminarmente la questione dell'esistenza o meno, nel presente procedimento, di una procedura di rogatoria internazionale, per l'acquisizione della documentazione proveniente da autorità giudiziarie straniere.
Tale evenienza deve escludersi sulla base dello stesso tenore del motivo di ricorso, e comunque in virtù delle risultanze processuali, che, trattandosi di denuncia di un error in procedendo, questa Corte è legittimata ad esaminare. Dal verbale d'udienza in data 24 febbraio 2004 emerge che il pubblico ministero chiese di produrre, senza per altro che fossero sollevate obiezioni, la documentazione, evidentemente trasmessa autonomamente dalle autorità straniere, acquisita presso gli uffici della Motorizzazione Civile di Cosenza. Soccorre in proposito il principio, affermato da questa Sezione, secondo cui le informazioni e gli atti trasmessi per autonoma determinazione dell'Autorità giudiziaria di uno Stato estero, o comunque di un organo di un'organizzazione internazionale o sovranazionale, possono essere pienamente utilizzati nel procedimento penale senza che rilevino i limiti e le condizioni afferenti all'utilizzazione degli atti assunti per rogatoria (Cass., 2 luglio 2008, n. 35130) Deve da ultimo rilevarsi come le censure inerenti alla valutazione delle dichiarazioni testimoniali e al giudizio di responsabilità formulato nei confronti del NC tendano a riproporre, a fronte di una serie di argomentazioni dei giudici di merito esenti da censure sul piano logico giuridico, una diversa ricostruzione dei fatti. In particolare, all'esito di un'analitica ricostruzione dei singoli episodi, risulta evidenziato come per tutte le auto alienate, poi risultate di provenienza furtiva, il NC avesse presentato una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, affermando di aver acquistato all'estero i vari veicoli: essendosi il reato di riciclaggio correttamente ravvisato in relazione al compimento di atti diretti all'alterazione dei dati identificativi dei veicoli, tali da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa.
In maniera non illogica il complesso delle attività delittuose emerse all'esito delle indagini viene attribuito all'odierno ricorrente quale "ultimo anello della catena di riciclaggio", laddove l'invocata applicazione dell'art. 470 c.p. viene correttamente esclusa per aver ritenuto - in base a valutazioni insindacabili in questa sede, il NC "l'autore materiale - o comunque un importante concorrente - nella materiale alterazione dei beni in rassegna".
Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna in solido dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2009