Cass. pen., sez. V, sentenza 15/04/2004, n. 22770
CASS
Sentenza 15 aprile 2004

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Nell'ipotesi di astensione degli avvocati dalle udienze, qualora alla prima udienza si prenda atto, in presenza del difensore di fiducia, dell'assenza ingiustificata dell'imputato e se ne dichiari la contumacia, disponendo solo successivamente il rinvio per l'astensione del difensore, l'avviso orale del rinvio sostituisce la citazione dell'imputato dichiarato contumace, atteso che questi è rappresentato per legge dal difensore.

Quando in appello vengano dedotte nullità assolute o a regime intermedio che non si estendano al provvedimento che dispone il giudizio o alla sentenza di primo grado, ovvero si tratti di nullità relative, il giudice d'appello dichiara in ogni caso le nullità che non sono state sanate, ma non è tenuto a disporre la rinnovazione degli atti invalidi, ove ritenga che essi non forniscano elementi necessari al giudizio (fattispecie in tema di perizia).

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    Ottavia Murro · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 13 gennaio 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 15/04/2004, n. 22770
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22770
Data del deposito : 15 aprile 2004

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