Sentenza 15 aprile 2004
Massime • 2
Nell'ipotesi di astensione degli avvocati dalle udienze, qualora alla prima udienza si prenda atto, in presenza del difensore di fiducia, dell'assenza ingiustificata dell'imputato e se ne dichiari la contumacia, disponendo solo successivamente il rinvio per l'astensione del difensore, l'avviso orale del rinvio sostituisce la citazione dell'imputato dichiarato contumace, atteso che questi è rappresentato per legge dal difensore.
Quando in appello vengano dedotte nullità assolute o a regime intermedio che non si estendano al provvedimento che dispone il giudizio o alla sentenza di primo grado, ovvero si tratti di nullità relative, il giudice d'appello dichiara in ogni caso le nullità che non sono state sanate, ma non è tenuto a disporre la rinnovazione degli atti invalidi, ove ritenga che essi non forniscano elementi necessari al giudizio (fattispecie in tema di perizia).
Commentario • 1
- 1. Le Sezioni Unite Mariotti: tra prospettive e criticità aperteOttavia Murro · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 13 gennaio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/04/2004, n. 22770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22770 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 15/04/2004
Dott. PROVIDENTI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 637
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 22067/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GH NO, n. a Verona il 7 maggio 1956;
IC IC, n. a Sarno il 29 aprile 1949;
CI IO, n. a Roma il 3 luglio 1934;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna depositata il 17 febbraio 2003;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello NAPPI;
Udite le conclusioni del P.M. Dott. GERACI Vincenzo che ha chiesto il rigetto;
udito il difensore Avv. Ugolini Mario Secondo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bologna ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di NO GH, IC IC e IO CI in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in relazione al fallimento della M.C.P.S. s.r.l. della quale erano stati amministratori. Ricorrono per Cassazione gli imputati.
NO GH propone tre motivi d'impugnazione. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione degli art. 190, 4 95 e 604 c.p.p., lamentando che i giudici d'appello non abbiano annullato la sentenza di primo grado per l'immotivato diniego della perizia contabile e abbiano escluso che l'imputato abbia un diritto all'ammissione della perizia. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 603 comma 5 c.p.p., lamentando che i giudici d'appello abbiano disatteso senza una formale pronuncia la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'espletamento di una perizia contabile.
Con il terzo motivo infine il ricorrente deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata, in quanto fondata esclusivamente sulle dichiarazioni del curatore in ordine ai supposti ammanchi di derrate alimentari.
IC IC e IO CI propongono due motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell'art. 477 c.p.p., lamentando che i giudici di primo grado, preso atto della dichiarazione di astensione dalle udienze di uno dei due difensori, interpretarono erroneamente la presenza dell'altro difensore come rinuncia all'astensione e non disposero nuovi avvisi per l'udienza di rinvio.
Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione dell'art. 190 c.p.p., lamentando che non sia stata ammessa una perizia contabile intesa ad accertare la riferibilità a ciascuno degli amministratori degli ammanchi contestati.
2. I ricorsi sono infondati.
Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "nell'ipotesi di astensione degli avvocati dalle udienze, qualora alla prima udienza si prenda atto in presenza del difensore di fiducia dell'assenza ingiustificata dell'imputato e se ne dichiari la contumacia, disponendo solo successivamente il rinvio per l'astensione del difensore, l'avviso orale del rinvio sostituisce la citazione per l'imputato dichiarato contumace, atteso che questi è rappresentato in dibattimento dal difensore ex art. 487 c.p.p." (Cass., sez. 3^, 18 dicembre 2000, Fazio, m. 218701). Ed è a questa giurisprudenza che i giudici d'appello si sono a ragione richiamati per disattendere l'eccezione di nullità del giudizio di primo grado riproposta con il primo motivo del ricorso di IC IC e IO CI. Quanto alla perizia contabile non ammessa, benché la dottrina tenda a configurare come obbligatoria la perizia quando si richiedano conoscenze specia-listiche, la giurisprudenza è prevalentemente orientata a sostenere che l'ammissione della perizia è rimessa, comunque, a una valutazione discrezionale del giudice(Cass., sez. 1^, 20 ottobre 1993, Vassallo, m. 195594, Cass., sez. 4^, 12 dicembre 2002, Bovicelli, m. 225345, Cass., sez. 5^, 18 marzo 2003, Prospero, m. 225631).
In realtà è certamente vero che, quando siano necessarie specifiche competenze tecniche o scientifiche o artistiche, il giudice non può affidarsi alle proprie eventuali conoscenze occasionali. E tuttavia è rimesso al giudice sia l'accertamento di un'effettiva esigenza di tali conoscenze sia la valutazione dell'insufficienza di quelle eventualmente già acquisite per mezzo dei consulenti delle parti o altrimenti (Cass., sez. 6^, 5 maggio 1998, Cafiero). Sicché, in definitiva, il controllo sull'operato del giudice che rifiuti l'ammissione della perizia non può che riferirsi alla congruità e alla logicità della motivazione, eventualmente confrontata con i criteri di cui all'art. 190, secondo quanto riconosce anche la giurisprudenza (Cass., sez. 5^, 10 dicembre 1997, Illiano, m. 209805). D'altro canto, quando in appello vengano dedotte nullità assolute o nullità a regime intermedio che non si estendano al provvedimento che dispone il giudizio o alla sentenza di primo grado ovvero si tratti di nullità relative, il giudice d'appello dichiara in ogni caso le nullità che non sono state sanate, ma non è tenuto a disporre la rinnovazione degli atti invalidi, se ritenga che essi non forniscano elementi necessari al giudizio (art. 604 comma 5 c.p.p.). Per questa ragione si ritiene che non determini l'annullamento della sentenza impugnata la nullità per mancanza della motivazione (art. 546 comma 3 in relazione all'art. 125 comma 3 c.p.p.), che può essere sanata dalla pronuncia di conferma o di riforma (Cass., sez. 5^, 9 febbraio 2000, Gemignani, m. 215726; v. C. cost., 3 giugno 1999, n. 222, con riferimento anche a talune incompletezze del dispositivo).
Sicché sono infondati i primi due motivi del ricorso di NO GH e il secondo motivo del ricorso di IC IC e IO CI, posto che i giudici del merito hanno plausibilmente argomentato circa l'irrilevanza della perizia ai fini dell'attribuzione delle diverse condotte di distrazione alla gestione di NO GH ovvero a quella di IC IC e IO CI, adeguatamente desumibile da altri elementi di prova. Quanto al terzo motivo del ricorso di NO GH, esso è inammissibile per violazione dell'art. 606 comma 1 c.p.p., perché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento a una plausibile valutazione di attendibilità della ricostruzione contabile proposta dal curatore fallimentare.
Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass., sez. 5^, 30 novembre 1999, Moro, m. 215745, Cass., sez. 2^, 21 dicembre 1993, Modesto, m. 196955). Secondo la comune interpretazione giurisprudenziale, del resto, l'art. 606 c.p.p. non consente alla Corte di Cassazione una diversa lettura dei dati processuali (Cass., sez. 6^, 30 novembre 1994, Baldi, m. 200842; Cass., sez. 1^, 27 luglio 1995, Chiadò, m. 202228) o una diversa interpretazione delle prove (Cass., sez. 1^, 5 novembre 1993, Molino, m. 196353, Cass., sez. un., 27 settembre 1995, Mannino, m. 202903), perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali;
e l'art. 606 lettera e) c.p.p., quando esige che il vizio della motivazione risulti dal testo del provvedimento impugnato, si limita a fornire solo una corretta definizione del controllo di legittimità sul vizio di motivazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2004