Sentenza 1 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/08/2002, n. 11408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11408 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2002 |
Testo completo
1408/02 REPUB LIC IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto ACCERTAMENTO SEZIONE SECONDA CIVILE DIRITTO $1 PROPRIET Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente SPADONEDott. Mario R.G.N. 1186/00 - - Cron. 29016 Rel. Consigliere Dott. UG RIGGIO Rep. 3003Consigliere Dott. Umberto GOLDONI - - - Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO - Ud. 19/04/02 - Consigliere- Dott. Ettore BUCCIANTE ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta co FO ET, PASTORE SIR MARIO, PASTORE dal Sig. per diritti € 1155 #1 1 AGO. 2002 GLORIA MARIA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA IL CANCELLIERE OSTRIANA 12, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO DU BESSE', che li difende unitamente all'avvocato CELESTINO CORICA, giusta delega in atti;
CANCELLERIA - ricorrenti contro elettivamente TI BR, OR SI, C V domiciliati in ROMA PLE CLODIO 14, presso lo studio GRAZIANI, che li difende, dell'avvocato GIANFRANCO 2002 giusta delega in atti;
- controricorrenti 625 - -1- nonchè
contro
DO EP, TI EP;
- intimati -
avverso la sentenza n. 411/99 del Tribunale di NOVARA, depositata il 20/09/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/04/02 dal Consigliere Dott. UG RIGGIO;
udito l'Avvocato DU BESSE' Francesco, difensore del l'accoglimento del ricorrente che ha chiesto ricorso;
IA, difensore del udito 1'Avvocato Graziani resistente che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 21 dicembre 1987 CI RU conveniva dinanzi al Pretore di Borgomanero LE OF, IR RE e LO RE chiedendo che fosse riconosciuto nei confronti degli stessi il suo diritto di proprietà su di una porzione di terreno di are 2,25 stralciata dal vecchio mappale 1931 fg. 9 del Comune di Borgomanero. Assumeva l'attore che il proprio padre, IN RU, aveva acquistato tale terreno da ST AR con scrittura privata dell'l giugno 1951, immettendosi regolarmente nel possesso dello stesso ed apponendo sul confine una recinzione in rete metallica a separazione e distinzione dalla restante porzione del mapp. 1931 rimasta al venditore;
che per errore nel successivo atto notarile del फ 22 settembre 1957 l'area compravenduta era stata indicata in mq. 160 anziché 225; che deceduto IN RU esso attore, erede di tale appezzamento, negli anni successivi aveva eretto un fabbricato di tre piani e sostituito la recinzione metallica con un muretto e soprastante cancellata;
che il residuo del mappale 1931 era stato venduto da coloro che nel frattempo ne erano divenuti proprietari, tali US ON e US RU, al dante causa degli odierni convenuti. TO RE, il quale aveva sostenuto - ingiustamente - che nel suo acquisto era compresa anche quella porzione di mq. 65 che costituiva la differenza tra la scrittura privata ed il successivo rogito notarile di acquisto di esso attore. La domanda di accertamento del suo diritto di proprietà era formulata dal RU in principalità per effetto dell'atto di acquisto ed in subordine, comunque, per intervenuta usucapione, avendo posseduto, anche attraverso il proprio dante 1186/2000 RE RU e RA. Udienza del 19 aprile 2002. Presidente Spadone;
relatore Riggio. 4 causa IN RU, il terreno in contestazione ininterrottamente dal 1951 fino alla proposizione dell'azione giudiziaria. I convenuti, costituitisi, chiedevano il rigetto della domanda, assumendo a loro volta di essere legittimi proprietari anche della porzione di mq. 65 per averla acquistata dai ON - RU, che comunque chiedevano di poter chiamare in causa per essere manlevati dall'evizione intentata nei loro confronti, Tale azione di garanzia per evizione i convenuti la promuovevano comunque anche in via autonoma, con atto di citazione notificato a US ON e US RU in data 6 luglio 1988. In questo secondo giudizio si costituivano i convenuti ON e RU chiedendo il rigetto della domanda proposta nei loro confronti: eccepivano da un lato l'insussistenza del diritto di garanzia azionato dai OF - RE, perché il terreno era stato loro venduto ed accettato a corpo così come era delimitato, e verso la proprietà RU esisteva ed era ben visibile una delimitazione con recinzione che non era stata mai modificata da allora in poi;
dall'altro che comunque l'azione era prescritta per decorso del termine di cui all'art.2934 c.c. I due giudizi erano riuniti e, dopo l'assunzione delle prove orali dedotte dalle parti e la costituzione volontaria in giudizio degli eredi di CI RU, FA RU e VI RA, il pretore, con sentenza del 6 novembre 1997, definita preliminarmente la situazione della proprietà dell'area in contestazione allo stato degli atti negoziali, riconosceva l'acquisto per usucapione a favore degli attori RU - RA, respingendo peraltro la domanda di manleva dei OF - RE nei confronti dei ON RU in quanto il fatto determinante l'evizione, e cioè la rivendica della proprietà dei mq.65 da parte degli eredi del 1186/2000 RE RU e RA. Udienza del 19 aprile 2002. Presidente Spadone;
relatore Riggio. 5 CI RU, era fondata su di un acquisto per usucapione, maturata però successivamente all'acquisto del dante causa dei OF - RE. La sentenza era impugnata dagli originari convenuti, che ne chiedevano la riforma sul punto della riconosciuta acquisizione per usucapione della porzione in contestazione da parte di FA RU e VI RA. Essi notificavano l'atto di impugnazione anche a US ON ed US RU, specificando peraltro che nessun gravame veniva proposto avverso la pronuncia emessa dal pretore nei loro confronti. Gli appellati OF e RE, costituitisi, chiedevano la conferma della sentenza impugnata eccependo la inammissibilità, in quanto domanda nuova, della richiesta degli appellanti che fosse riconosciuto a loro favore quanto meno l'acquisto per usucapione decennale, avendo goduto indisturbati del bene dal 1976, data del loro acquisto. Restavano contumaci US ON e US RU. Quindi il Tribunale di Novara, con sentenza in data 1 luglio 1999, confermava la decisione del pretore. Il giudice di appello rilevava anzitutto che la domanda proposta dagli appellanti per ottenere il riconoscimento quanto meno per usucapione decennale, a far tempo dal loro acquisto del 1976, del loro diritto di proprietà sul terreno in contestazione costituiva una domanda nuova, introdotta per la prima volta in grado di appello, e quindi era inammissibile. Tale domanda, sebbene non espressamente formulata nelle conclusioni dell'atto di appello, era però inequivocabilmente desumibile dal contesto dell'atto di impugnazione, ed il confronto con le conclusioni articolate in primo grado non lasciava dubbi sulla sua novità. Ciò posto, il tribunale rilevava che la valutazione delle risultanze 1186/2000 RE RU e RA. Udienza del 19 aprile 2002. Presidente Spadone;
relatore Riggio. probatorie operata dal pretore risultava ineccepibile. Infatti l'unico atto di acquisto prodotto da CI RU era il rogito del 22 settembre 1957, dal quale risultava che la compravendita aveva avuto ad oggetto un appezzamento di are 1,60 anziché 2,25, mentre il rogito intervenuto tra il ON e US RU da una parte e TO RE dall'altra, dante causa degli appellanti, aveva interessato tutto il residuo mappale 1203, acquistato a corpo così come delimitato, e dunque fino alla recinzione esistente apposta da CI RU in eccedenza rispetto alla superficie effettivamente acquistata. Pertanto tra i due atti di acquisto restava quella porzione di mq. 65 che non era compresa nell'atto di acquisto di CI RU ma neppure in quello di TO RE. Per tale parte il pretore aveva correttamente ritenuto provato l'acquisto per usucapione sostenuto da CI RU e poi dai suoi eredi sulla base di precise testimonianze, non scalfite dalle confutazioni di scarsa attendibilità prospettate dagli appellanti. La OF ed i RE hanno chiesto la cassazione di tale sentenza per quattro motivi di ricorso, cui resistono con controricorso VI RA ved. RU e FA RU. US ON e US RU non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Denunziando la violazione dell'art. 345 cpc i ricorrenti contestano che le loro argomentazioni relative all'usucapione decennale abbiano costituito una domanda nuova, trattandosi in realtà solo di una nuova argomentazione difensiva a sostegno delle tesi già fatte valere in primo grado per dimostrare l'assoluta infondatezza della pretesa attorea. In particolare, non vi era stato mutamento della causa petendi poiché era stato solo prospettato un modo di acquisto della 1186/2000 RE RU e RA. Udienza del 19 aprile 2002. Presidente Spadone;
relatore Riggio. 7 proprietà del terreno in contestazione diverso da quello dedotto nel giudizio di primo grado. Causa petendi non era infatti il titolo costituente la fonte del diritto, ma lo stesso diritto vantato. In ogni caso, poiché il fine della prospettazione della nuova argomentazione non era quello di ottenere un accertamento giudiziale circa l'intervenuta usucapione decennale del terreno in contestazione, ma solo quello di paralizzare l'azione di controparte, si trattava di una eccezione riconvenzionale e non certo di una domanda nuova. Il motivo risulta inammissibile in quanto privo di rilevanza. Infatti la richiesta di accertamento dell'usucapione abbreviata della zona di terreno in contestazione, ove anche non costituisse una vera e propria domanda ma solo un'eccezione riconvenzionale, come tale ammissibile in grado di appello (il presente giudizio è iniziato infatti nel 1987, quindi prima dell'introduzione delle modifiche apportate al codice di procedura civile dalla legge n. 353 del 1990). risulterebbe comunque in palese contrasto con quanto accertato nel corso del giudizio, vale a dire che gli attuali ricorrenti, originari convenuti, non hanno mai avuto il possesso di tale parte del terreno. Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano poi la contraddittorietà della motivazione della sentenza, per avere attribuito al dante causa degli appellanti la linea difensiva "consistente nell'accertamento giudiziale dell'appartenenza del terreno a sé per effetto dell'acquisto fattone con scrittura privata dell'l giugno 1951, mentre nel successivo rogito del 22 settembre 1957 le parti ed il notaio erano incorse in errore, e mai aveva rivendicato l'acquisto per usucapione", mentre era stato il dante causa degli appellati RA RU a - perfezionare tali atti di acquisto. Pertanto il tribunale non poteva sostenere che la 1186/2000 RE RU e RA. Udienza del 19 aprile 2002. Presidente Spadone;
relatore Riggio. 8 domanda mai formulata dai OF - RE di accertamento di intervenuta usucapione era nuova in quanto non introdotta nel giudizio di primo grado. Anche tale motivo risulta inammissibile in quanto privo di rilevanza. Effettivamente in un passaggio della motivazione della sentenza impugnata si riscontra l'errore indicato dai ricorrenti, ma dalla lettura dell'intera motivazione risulta evidente che tale errore non ha inciso in alcun modo sulla decisione finale. Denunziando poi l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza i ricorrenti con il terzo motivo sostengono che il tribunale non avrebbe tenuto conto delle loro osservazioni in ordine alle prove testimoniali assunte, delle quali riassumono brevemente il contenuto. Infine, con il quarto motivo i ricorrenti denunziano analogo vizio di motivazione in relazione alla mancata valutazione della inattendibilità del teste IO RE, imprenditore edile incaricato da essi ricorrenti di svolgere dei lavori presso il fabbricato di loro proprietà, il quale aveva affermato di avere chiesto il permesso al RU per potere togliere un tratto della cancellata ed occupare parte del sedime in contestazione al fine di eseguire i lavori. Tale deposizione, sebbene confermata dal fratello dell'attore, Angelo RU, era falsa ed era da ricondurre al contrasto intervenuto tra il teste e la ditta Carillon dei RE. I due motivi, tra loro strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente e disattesi entrambi, in quanto infondati. Con essi infatti si censura l'interpretazione delle deposizioni testimoniali raccolte e la valutazione dell'attendibilità di un testimone operate dal pretore e confermate poi dal tribunale, costituenti entrambe apprezzamenti di fatto riservati al giudice di 1186/2000 RE RU e RA. Udienza del 19 aprile 2002. Presidente Spadone;
relatore Riggio. 1 merito. Il tribunale ha confermato l'interpretazione data dal primo giudice alle prove testimoniali assunte osservando che i rilievi mossi in proposito dagli appellanti IS e RE erano di scarsa incisività, essendo costituiti più che altro da perplessità e dubbi generici di inattendibilità dei testimoni, anziché da specifici elementi di fatto in grado condurre ad una diversa interpretazione delle deposizioni. Peraltro, non può non rilevarsi che i particolari di tali deposizioni riportati nel ricorso nel tentativo di censurare tale valutazione sembrano invece confermarne l'esattezza, trattandosi di circostanze marginali e di scarso rilievo. L'infondatezza di tutti i motivi illustrati con il ricorso determina il rigetto dello stesso e la conseguente condanna dei ricorrenti in solido alla rifusione delle spese del giudizio, che si liquidano nella misura indicata nel dispositivo.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in via solidale alla rifusione, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, che liquida in €. 181,00 oltre a €. 1.500,00 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 aprile 2002. UG IG est. Крамоли IL CANCELLIERE C1 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Dott.ssa Donatella D'Anna Registrato in data 2.S.E.I.2002 Serie „4. 109T 129.11 38028 versate €... 160,10 al n. 456T 30,99 CENTOSESSANTA/10 1 (euro. 2 p. Il Dirigente Area Servizi TOT. 160,10 (Dott.ssa Maria Grazia D DIPPO)* A M Il Responsabile Servizio Att sindiziari O R DEPOSITATO IN CANCELLERIA. (Dr. M. RACCICH Roma 1 AGO. 2002 IL CANCELLIERE C1 1186/2000 RE RU e RA. Udienza del 19 aprile 2002. Presidente Spadone;
relatore Riggio.