Sentenza 23 marzo 2005
Massime • 1
È ammissibile la notifica del decreto che dispone il giudizio all'imputato irreperibile, effettuata mediante lettura al difensore presente all'udienza preliminare, in quanto l'art. 159, comma secondo, cod. proc. pen. statuisce che l'irreperibile è rappresentato dal difensore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/03/2005, n. 15656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15656 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 23/03/2005
Dott. MARINI Pierfrancesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 728
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 019148/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA AN IG N. IL 11/05/1954;
avverso sentenza del 10/02/2004 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. ROTELLA MARIO;
udita la richiesta di rigetto del S.p.g. Dr. G. D'Angelo;
udito il difensore Avv. APPELLA Antonio;
RITENUTO
1 - La Corte di Milano ha confermato la condanna inflitta il 25.5.94 a AS FR UI, con generiche ad a. 1 rec. per art. 455 CPP, pena sospesa, per detenzione di 19 certificati di credito del tesoro, per un valore nominale complessivo di L. 190 milioni. Con il ricorso del difensore e con quello dell'imputato, si denuncia in sintesi appresso formulata:
1 - nullità della sentenza per nullità delle notifiche, ed in particolare per violazione dell'art. 429/4 CPP, per omessa notifica del decreto che dispone il giudizio, mediante lettura in udienza al difensore domiciliatario ex lege (Cass. Sez. 5^, n. 3559/99, RN);
2 - idem, per violazione art. 161 CPP, perché la citazione all'udienza di appello era svolta al domicilio da ultimo eletto in via Moroni 32, e non presso lo studio del difensore Avv. Folcio, che non era stata revocata;
3 - violazione di legge - vizio di motivazione, per aver prestato fede alla testimonianza della Caroppo, persona portatrice di interessi diametralmente opposti a quelli dell'imputato, e non si è provveduto a riscontro delle sue dichiarazioni (il ricorso dice quale avrebbe potuto essere);
4 - idem in relazione alla mancata qualificazione del fatto si sensi dell'art. 457 CP (buona fede al momento della ricezione).
2 - Il 1^ motivo di ricorso (entrambi gli atti) è infondato. La doglianza, a fronte della risposta data a specifica questione dell'appello, in quanto propone in termini generici questioni nuove, è in gran parte inammissibile. È ammissibile con riferimento alla sola questione relativa alla notifica del decreto di citazione a giudizio.
La sentenza RN ha ritenuto che il decreto di citazione all'imputato non presente all'udienza preliminare non può ritenersi ritualmente notificato, mediante lettura in presenza del difensore domiciliatario ex lege. Ma tanto non implica l'applicazione indiscriminata del principio.
L'art. 159 CPP, che si occupa delle notifiche all'imputato irreperibile, stabilisce che la notifica del decreto di irreperibilità deve avvenire mediante consegna materiale al difensore di copia di atto destinato all'imputato fuori udienza). E afferma che le notifiche effettuate in tal modo sono valide ad ogni effetto. Ma afferma conclusivamente che irreperibile è rappresentato dal difensore. Pertanto se il difensore, come nella specie è incontestato, è presente in udienza preliminare, può ritenersi che la statuizione di rappresentanza consente la notifica mediante lettura a lui dell'atto conclusivo della fase d'indagine. Il 2^ motivo è manifestamente infondato. La revoca del precedente domicilio è implicita nella dichiarazione di mutamento con rituale indicazione del nuovo.
Gli ultimi due motivi sono non consentiti, in quanto implicano rivisitazione di fatto, senza peraltro prestare riferimento al tenore concreto della motivazione.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese dei procedimento.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2005