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Sentenza 1 giugno 2026
Sentenza 1 giugno 2026
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- 1. Ristretta base e onere della provaMorri_Admin · https://www.osservatorio-giustiziatributaria.it/ · 12 giugno 2026
Con la sentenza n. 17215 depositata il 1° giugno 2026 la Corte di cassazione torna ad occuparsi degli accertamenti nei confronti dei soci delle società a ristretta base e del corrispondente onere della prova. Al riguardo, ha fissato il principio di diritto secondo cui l'accertamento di utili extracontabili in capo alla società legittima la presunzione semplice della loro attribuzione pro quota ai soci, sui quali pertanto grava l'onere di fornire prova contraria. La stessa prova non può esaurirsi nella mera deduzione dell'estraneità alla gestione – circostanza di per sé irrilevante –, ma deve investire la destinazione dei maggiori ricavi (accantonamento o reinvestimento in ambito …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/06/2026, n. 17215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17215 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 110/2024 R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro TT LE, La Nuova Contessina S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Donato Diciolla -controricorrenti- nonché contro TT RI -intimata- avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di II grado della Puglia n. 1955/2023 depositata il 28/06/2023. Civile Sent. Sez. 5 Num. 17215 Anno 2026 Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE Relatore: LEUZZI SALVATORE Data pubblicazione: 01/06/2026 2 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/04/2026 dal Consigliere RE EU. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale IA NT Orru', che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. È comparso per l’Avvocatura Generale dello Stato l’Avv. Gianmario TA, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. È comparso l’Avv. Donato Diciolla per i controricorrenti, che ha chiesto il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA L’Agenzia delle Entrate notificava alla società “La Nuova Contessina” s.r.l. e ai soci (in particolare LE TT e RI TT, titolari di partecipazioni qualificate) una serie di avvisi di accertamento, relativi agli anni d’imposta 2011 (anche in forma integrativa) e 2012, muovendo dal presupposto che, trattandosi di società a ristretta base partecipativa, i maggiori ricavi accertati in capo alla società dovessero presumersi distribuiti ai soci in proporzione alle rispettive quote e concorrere, nei limiti di legge, alla formazione del loro reddito imponibile IRPEF;
per la quota riferita alla socia NT RI veniva altresì contestato alla società l’omesso versamento di ritenute e l’omessa presentazione del modello 770. In primo grado, con sentenza n. 3072/03/2016 (depositata il 17 ottobre 2016) la Commissione tributaria provinciale di Bari, sez. 3, rigettava i ricorsi proposti avverso gli avvisi relativi all’anno 2011, valorizzando, tra l’altro, la mancata impugnazione dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società e ritenendo operante la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extra-bilancio nelle società a ristretta compagine. Diversamente, con sentenza n. 2398/01/2017 (depositata il 22 settembre 2017) la Commissione tributaria provinciale di Bari, sez. 1, accoglieva i ricorsi proposti dai soci avverso gli avvisi concernenti l’integrativo 2011 e l’anno 2012, ritenendo viziati gli atti 3 anche per difetto di allegazione di atti presupposti e, nel merito, reputando superata la presunzione di distribuzione degli utili in ragione degli elementi acquisiti (tra cui risultanze del pvc della Guardia di Finanza) indicativi della non riferibilità alla società delle movimentazioni bancarie personali dei soci e della loro estraneità alla gestione. In appello, i contribuenti (società e soci) impugnavano la sentenza n. 3072/2016 (R.G.A. n. 1600/2017), mentre l’Ufficio impugnava la sentenza n. 2398/2017 (R.G.A. n. 5584/2017); i due giudizi venivano riuniti e decisi unitariamente dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, che, con sentenza n. 1955/3/2023, depositata il 28 giugno 2023, accoglieva l’appello dei contribuenti e, in riforma della sentenza di primo grado n. 3072/2016, dichiarava la nullità degli avvisi impugnati, nonché rigettava l’appello dell’Agenzia e, in conferma della sentenza n. 2398/2017, dichiarava la nullità degli ulteriori avvisi, compensando integralmente le spese del grado. Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione (iscritto al n. 110/2024 R.G.), affidato a due motivi;
resistevano gli intimati costituendosi con controricorso e depositando in seguito memoria illustrativa. Fissato il ricorso all’adunanza camerale del 27 marzo 2025, con successivo decreto presidenziale del 6 ottobre 2025 veniva disposto il rinvio a nuovo ruolo per la necessità di riconvocazione del collegio, non più possibile nella precedente composizione per intervenuto tramutamento ad altro ufficio di uno dei componenti. Disposta la trattazione del ricorso per la pubblica udienza, i contribuenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 4, c.p.c. e dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, assumendosi la nullità della sentenza impugnata per motivazione omessa, apparente o comunque non idonea a rendere percepibile l’iter logico-giuridico seguito dal giudice d’appello, in particolare per avere la Corte territoriale fondato l’accoglimento e il rigetto dei rispettivi appelli su argomentazioni ritenute svincolate dal tema d’indagine e non confrontate con le deduzioni dell’Ufficio circa la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa. 2. Il primo motivo è infondato. 2.1. Va premesso che, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, è nulla la sentenza che, dietro la mera parvenza di una giustificazione, non consenta di comprendere le ragioni della decisione e l’iter logico seguito per pervenire al decisum, così da non assolvere alla finalità di esternare un ragionamento logico e consequenziale sulla res decidendi (Cass., Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232). La “motivazione apparente” ricorre, in particolare, quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con congetture (Cass., Sez. U., n. 22232 del 2016, cit.; Cass., 15 giugno 2017, n. 14927; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 20 ottobre 2021, n. 29124; Cass., 30 giugno 2020, n. 13248; nonché Cass., Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881). 2.2. Ciò posto, nella specie, la sentenza impugnata consente di cogliere la ratio decidendi e di ricostruire l’iter logico-giuridico seguito dal giudice d’appello, non essendosi la Corte territoriale limitata ad enunciazioni apodittiche o a richiami generici, ma avendo esplicitato – sia pure in forma concisa – le ragioni della decisione, con riferimenti puntuali alla fattispecie concreta. 5 In particolare, in rito, la Corte ha individuato il nucleo della preclusione valorizzata dal primo giudice ed ha dato conto delle ragioni del suo superamento, affermando che “l’appello è fondato”, “alla luce dell’autorevole insegnamento del Supremo Collegio secondo cui l’avviso di accertamento, emesso nei confronti della società e non notificato al socio, non è opponibile a quest’ultimo il quale può contestare tutti i fatti costitutivi dell’obbligazione tributaria senza alcuna limitazione, non essendo a lui opponibili gli esiti di un processo al quale non ha preso parte (in tal senso, Cass. Trib. 6/7/2022 n. 21356 e, in precedenza, ex multis, Cass. 6626/2019)”. Nel merito, la sentenza chiarisce altresì quale regola di giudizio sia stata applicata sul punto controverso della presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base, rilevando che “la giurisprudenza della Corte di Cassazione, negli ultimi anni, si è evoluta nel senso che la prova contraria alla presunzione di distribuzione degli utili extra-bilancio, nelle società a ristretta base familiare, non deve, necessariamente, consistere nella dimostrazione rigorosa della circostanza che detti utili non siano stati, in concreto, distribuiti ma può anche essere fornita, da parte del singolo socio, mediante ‘…la dimostrazione della propria estraneità alla gestione e conduzione societaria …’ (Così, più di recente, Cass. 15/09/2021 n. 24870). 2.3. La Corte territoriale non si è arrestata al solo richiamo di principi, ma ha indicato gli elementi probatori valorizzati, richiamando espressamente il PVC della Guardia di Finanza di Mola di Bari del 19/09/2014, nel quale “a pagina 12, si legge: ‘Dall’esame comparato delle specificazioni fornite dalla parte, della documentazione acquisita e dai prospetti riportanti gli esiti delle indagini finanziarie … è emerso che … Per quanto sopra esposto si deve ragionevolmente pensare che il citato conto corrente e le operazioni extraconto nella disponibilità del Sig. TT LE non sono relativi ad operazioni della società’”, nonché dando atto 6 che “lo stesso PVC … conclude che ‘…per quanto sopra esposto si deve ragionevolmente pensare che il citato conto corrente e le operazioni extra conto nella disponibilità del Sig. TT LE e TT RI non sono relativi ad operazioni della società’”. La motivazione si completa con l’ulteriore richiamo alla procura notarile del 12/03/2008, quale “ulteriore fonte di prova in ordine alla loro totale estraneità alla gestione della società”, riportando che la legale rappresentante “aveva nominato suo procuratore … affinché lo stesso: …assuma e licenzi operai ed impiegati … effettui operazioni bancarie quali versamenti e prelievi sul conto corrente intestato alla società, emetta assegni … esegua pagamenti, esiga capitali…”. Infine, con riguardo all’appello dell’Ufficio, la Corte d’appello ha reso intellegibile la ragione del rigetto, affermando che “l’appello dell’Ufficio è infondato” e richiamando, a sostegno, il principio desunto dalla giurisprudenza di legittimità (in particolare dall’ordinanza n. 24870 del 2021 cit.), evidenziando che “la prova contraria … può anche consistere nella dimostrazione del socio formale di essere stato, in realtà, estraneo alla gestione societaria” e soggiungendo che “questa autorevole giurisprudenza … è stata seguita dalla sentenza di prime cure che, pertanto, è immune dalle censure proposte dall’Ufficio appellante”. 2.4. Ne consegue che la motivazione è esistente e sufficiente ad evidenziare il percorso argomentativo della pronuncia, sì da permetterne la comprensione e l’eventuale verifica in sede di impugnazione, con esclusione del denunciato vizio di motivazione meramente apparente, nei sensi delineati dal massimo consesso nomofilattico (Cass., Sez. U., n. 22232 del 2016 cit.). 3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 2476 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., contestandosi la ripartizione dell’onere della prova e la ritenuta dimostrazione, da parte dei soci, della propria 7 estraneità alla gestione e conduzione societaria, nonché la valorizzazione di elementi (quali risultanze di indagini finanziarie e procura conferita in ambito societario) reputati dall’Ufficio non decisivi o non pertinenti rispetto alla prova contraria idonea a vincere la presunzione di distribuzione degli utili extra-bilancio. 3.1. Il secondo motivo è fondato. 3.2. In tema di società di capitali a ristretta base partecipativa, l'accertamento di utili extracontabili in capo alla società legittima, secondo una regola di esperienza fondata sull'id quod plerumque accidit, la presunzione semplice della loro attribuzione pro quota ai soci, salva la prova contraria (Cass., 10 giugno 2009, n. 13338; Cass., 12 novembre 2012, n. 19680; Cass., 31 marzo 2021, n. 8903). La presunzione, in quanto mezzo di prova dotato di autonoma valenza dimostrativa, non è suscettibile di essere degradata a mero indizio recessivo rispetto alla prova diretta: essa opera, in effetti, come regola logica di inferenza dalla ristrettezza della compagine – e dal tipico vincolo di solidarietà, reciproca conoscenza e controllo che la contraddistingue – alla verosimiglianza della distribuzione degli utili occulti tra i partecipanti. Ne deriva che, una volta accertata l'esistenza del maggior reddito in capo alla società e la ricorrenza del presupposto fattuale della ristretta base, l'onere di vincere l'inferenza presuntiva grava sul socio ai sensi dell'art. 2697 c.c., secondo il criterio ordinario di riparto dell'onere della prova. 3.3. Quanto al contenuto della prova contraria, la giurisprudenza di questa Corte – pur con varietà di accenti, ma nella sostanziale unitarietà dell'approdo interpretativo – esige, in linea di principio, che il socio alleghi e dimostri circostanze positive e oggettivamente verificabili, idonee a escludere che le risorse extracontabili siano pervenute nella sua sfera giuridica. In altri termini, la prova contraria non può risolversi in affermazioni di principio o in un generico richiamo alla non partecipazione alla gestione, 8 ma postula l’allegazione di elementi concreti, controllabili e coerenti con il thema probandum, idonei a spiegare in modo alternativo e plausibile la sorte dei ricavi non contabilizzati. In tale prospettiva, l’asserita estraneità alla gestione sociale è irrilevante ove non si traduca nella dimostrazione – anche in via indiziaria – della destinazione dei maggiori ricavi, id est nell’accantonamento o reinvestimento in ambito societario ovvero nell’appropriazione da parte di altri (v. in particolare Cass., 29 luglio 2024, n. 21158): non è sufficiente – né rilevante di per sé - la mera deduzione della propria estraneità alla gestione, giacché, nelle società di capitali, la non coincidenza tra qualità di socio e funzione gestoria costituisce evenienza fisiologica e strutturalmente neutra, inidonea a dimostrare, da un lato, la mancata percezione degli utili e, dall’altro, il diverso destino degli utili medesimi. La prova contraria deve, piuttosto, investire la destinazione dei maggiori ricavi, e può consistere nella dimostrazione che essi non siano stati distribuiti – perché accantonati o reinvestiti dalla società – ovvero che siano stati oggetto di appropriazione da parte di altri soggetti (Cass., 1° agosto 2013, n. 18032; Cass., 18 ottobre 2017, n. 24534; Cass., 12 dicembre 2017, n. 29412; Cass., 20 dicembre 2018, n. 32959; Cass., 29 luglio 2024, n. 21158; Cass., 16 aprile 2025, n. 10004). 3.4. La prova contraria, dunque, non può essere incentrata sulla mera “non ingerenza” gestoria, ma deve riguardare la sorte dei ricavi extra- bilancio e deve vertere sul punto decisivo della loro effettiva distribuzione o meno. Né vale, di per sé, a escludere l'operatività della presunzione la mera deduzione che l'esercizio si sia concluso con perdite contabili, circostanza che, sul piano logico e contabile, non è per nulla incompatibile con una distribuzione occulta e collaterale dei ricavi (Cass., 22 novembre 2017, n. 27778). 9 4. Secondo un recente arresto si è ritenuto che il socio possa vincere la presunzione anche attraverso la dimostrazione “dell’assoluta estraneità del socio alla gestione e alla vita stessa della società” (Cass. n. 26473/2024), intesa come concreta assenza di poteri di controllo e di informazione. Tale impostazione, tuttavia, va intesa in una prospettiva sistematica e non isolata e deve essere letta alla luce delle precisazioni – anteriori e successive – che delineano in modo più netto e organico i requisiti della prova contraria e il suo necessario ancoraggio a circostanze positive e verificabili. Il richiamato arresto, che indulge sul profilo dell’estraneità “alla vita societaria”, va ricondotto al lume del quadro nomofilattico sedimentato, che ancor di recente insiste, in realtà, sul carattere “preciso e rigoroso” della dimostrazione dello specifico contenuto di detta estraneità e sulla necessità che essa investa anche le attività di controllo e informazione riservate al socio (Cass. n. 26473/2024; Cass. n. 18764/2024; Cass. n. 15991/2024). Secondo l’univoca giurisprudenza di questa Corte, in altri termini, la prova di una concreta e assoluta estraneità del socio – alla “vita societaria” e non alla mera “gestione” -, per essere idonea, deve essere rigorosa e non può esaurirsi in un generico disimpegno o nella semplice assenza di atti gestori, dovendo riguardare il profilo del controllo e dell'informazione sulla vita sociale e la concreta esigibilità dell'esercizio dei poteri di cui all'art. 2476 c.c., avuto riguardo alla specifica situazione societaria (Cass. n. 10004/2025; Cass. n. 367/2026; Cass. n. 1409/2026; Cass. n. 16818/2025; Cass. n. 15390/2025), da intendersi quale effettiva emarginazione o impossibilità di esercitare i poteri di informazione e controllo, eventualmente corroborata da riscontri oggettivi (Cass. n. 2749/2021; Cass. n. 24870/2021; Cass. n. 7170/2022; Cass. n. 15991/2024; Cass. n. 26473/2024). 10 In questa prospettiva non basta una mera inattività, né un generico disimpegno: occorre che l'estraneità sia specificamente allegata e provata in termini tali da rendere non operante, nel caso concreto, la regola di esperienza che sorregge la presunzione: a tal fine il socio deve dimostrare, con prova rigorosa, la propria posizione assolutamente avulsa rispetto al controllo e all'informazione circa la vita sociale, nonché l’oggettiva mancanza, nel caso concreto, di una reale possibilità di esercitare i poteri di cui all’art. 2476 c.c. e, ove emergano indizi di irregolarità, la non esigibilità del relativo esercizio (Cass. n. 10004/2025; Cass. n. 367/2026; Cass. n. 1409/2026). In particolare, la prova di tale “assoluta estraneità” non può bloccarsi alla constatazione della mera mancata gestione, ma deve dar conto – con puntuale allegazione e riscontri oggettivi – della carenza (o dell’impossibilità di esercizio) dei poteri societari di controllo e accesso alle informazioni, ossia in altri termini del radicale isolamento – suo malgrado – del soggetto. 5. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto superata la presunzione valorizzando, in sostanza, la «totale estraneità alla gestione» dei soci, e ciò sul dichiarato presupposto che «la prova contraria alla presunzione di distribuzione degli utili extra-bilancio, nelle società a ristretta base familiare, non deve, necessariamente, consistere nella dimostrazione rigorosa della circostanza che detti utili non siano stati, in concreto, distribuiti ma può anche essere fornita, da parte del singolo socio, mediante … la dimostrazione della propria estraneità alla gestione e conduzione societaria …». Coerentemente con tale impostazione, la sentenza impugnata ha richiamato, a sostegno della ritenuta estraneità, le risultanze del verbale della Guardia di Finanza, osservando che «per quanto sopra esposto si deve ragionevolmente pensare che il citato conto corrente e le operazioni extraconto nella disponibilità del Sig. TT LE non sono relativi 11 ad operazioni della società», e ha altresì valorizzato la procura notarile del 12 marzo 2008, riportando che la legale rappresentante «aveva nominato suo procuratore … affinché lo stesso: … assuma e licenzi operai ed impiegati … effettui operazioni bancarie quali versamenti e prelievi sul conto corrente intestato alla società, emetta assegni … esegua pagamenti, esiga capitali…», quale «ulteriore fonte di prova in ordine alla loro totale estraneità alla gestione della società». 6. Così argomentando, tuttavia, la Corte territoriale è incorsa in un duplice errore in diritto. 6.1. In primo luogo, ha sostituito al contenuto proprio della prova contraria – che deve investire la destinazione degli utili extracontabili – un elemento di per sé non dirimente, quale la non partecipazione alla gestione, senza accertare, né dar conto di avere accertato, se i maggiori ricavi siano rimasti nel perimetro societario, in quanto accantonati o reinvestiti, ovvero siano stati percepiti da soggetti diversi dai soci destinatari dell’accertamento, con conseguente elusione del nucleo essenziale del thema probandum. La sola allegazione di estraneità alla gestione non è idonea a integrare la prova contraria, salvo che non si accompagni all’indicazione e dimostrazione – anche in via indiziaria – del destino dei maggiori ricavi, id est ritenzione in ambito societario per accantonamento o reinvestimento, ovvero incameramento da parte di altri (v. soprattutto Cass., 29 luglio 2024, n. 21158). 6.2. In secondo luogo, la sentenza si arresta a un dato descrittivo, l’estraneità gestoria, senza dar conto – mediante riscontri oggettivi e accertamenti puntuali – delle ragioni alla cui stregua tale dato si profilasse come sufficiente, nel caso concreto, a integrare la prova contraria e, correlativamente, a escludere l’attribuzione al socio dei ricavi non contabilizzati. 12 Ora, per un verso, la stessa sentenza d’appello dà atto dell’esistenza di una procura institoria in favore di TT TO NO, con attribuzione di specifici poteri – tra cui compiere operazioni bancarie, emettere assegni e gestire pagamenti per conto della società – così che l’argomento dell’estraneità “gestoria” dei soci risulta, già sul piano logico, non autosufficiente;
per altro verso, resta del tutto inesplorato – in chiave di effettività – il profilo, sopra esposto, della concreta non esercitabilità dei poteri di controllo e informazione del socio, che pur costituisce snodo decisivo nella ricostruzione della prova contraria (Cass. n. 10004/2025). Sotto questo profilo, la motivazione della sentenza d'appello si ferma alla soglia della ritenuta estraneità gestoria, tra l’altro senza verificare – né spiegare di avere verificato – l'ulteriore requisito, chiarito dai precedenti nomofilattici riportati, dell'estraneità anche al controllo e all'informazione circa la vita sociale, né il grado di concreta esigibilità dell'esercizio dei poteri di cui all'art. 2476 c.c. in relazione agli indizi di irregolarità emergenti, interrompendo così l'iter argomentativo prima del suo necessario completamento logico-giuridico. Giova, sul punto, rammentare che i poteri di informazione e ispezione attribuiti al socio non amministratore di s.r.l. dall’art. 2476, comma 2, c.c. (richiesta di notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultazione, anche tramite professionista di fiducia, dei libri sociali e dei documenti relativi all’amministrazione) costituiscono lo strumento attraverso cui l’ordinamento rende effettivo il controllo endosocietario, sicché l’allegata “estraneità alla vita societaria”, nell’ottica di smarcarsi dalla presunzione di attribuzione degli utili extra contabili nella società a ristretta base, può assumere rilievo solo se accompagnata dalla puntuale dimostrazione che, nel caso concreto, l’esercizio di tali poteri sia stato impedito ovvero risultasse oggettivamente inesigibile. 7. La sentenza impugnata, dunque, ha finito per alterare il riparto dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. nell'ambito del meccanismo 13 presuntivo in esame, e non ha fatto corretta applicazione dell'art. 2476 c.c. quanto al rilievo dei poteri di controllo del socio, i quali non possono essere considerati in astratto, ma devono essere apprezzati nella loro concreta ed effettiva esercitabilità. 8. Va evidenziato, infine, che, sul piano delle garanzie difensive, al socio non sono opponibili gli esiti del giudizio sull'accertamento societario cui egli non abbia partecipato e che, pertanto, egli può contestare, nel giudizio instaurato avverso l'avviso notificatogli, anche l'effettivo conseguimento, da parte della società, degli utili extracontabili. Ciò nondimeno, ove la presunzione operi, la prova contraria non può ritenersi raggiunta per il solo fatto del proprio distacco rispetto alle dinamiche gestorie, occorrendo la dimostrazione che i maggiori ricavi siano rimasti nel perimetro societario, in quanto accantonati o reinvestiti, ovvero siano stati percepiti da soggetti diversi. Del pari, non è soddisfacente invocare la totale estraneità alla vita sociale, occorrendo una dimostrazione rigorosa che investa, oltre alla gestione, anche i profili del controllo e dell'informazione, confrontandosi con la concreta possibilità – ergo, con l'esigibilità – di esercitare i poteri di cui all'art. 2476 c.c. (Cass., 16 aprile 2025, n. 10004; Cass., 7 gennaio 2026, n. 367; Cass., 22 gennaio 2026, n. 1409; Cass., 29 luglio 2024, n. 21158; Cass., 5 aprile 2025, n. 15274; Cass., 30 giugno 2025, nn. 17516 e 17517). 9. Va sottolineato, del resto, che l’assetto di principi qui tracciato, e che fa perno sulla presunzione semplice di attribuzione pro quota ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società a ristretta base partecipativa, non determina alcuna compressione indebita del diritto di difesa del socio contribuente. La presunzione, infatti, non opera in termini assoluti né introduce un automatismo legale insuscettibile di contrapposizione, ma si inserisce in un ordinario meccanismo probatorio fondato su una massima di esperienza, che lascia integro il potere del 14 contribuente di contestare i fatti costitutivi della pretesa e di offrire prova contraria con pienezza di mezzi e nel contraddittorio processuale. In questa prospettiva, essa si mantiene entro coordinate coerenti, da un lato, con la giurisprudenza unionale in tema di diritto al contraddittorio, rispetto dei diritti della difesa e tutela giurisdizionale effettiva, dalla quale si ricava che il destinatario di una decisione lesiva deve essere posto in condizione di far conoscere utilmente il proprio punto di vista e di contrastare, in modo effettivo e non meramente formale, gli elementi posti a fondamento della pretesa (v., in particolare, Corte giust. UE, 18 dicembre 2008, C-349/07, Sopropé; Corte giust. UE, 3 luglio 2014, cause riunite C-129/13 e C-130/13, Kamino International Logistics BV e Datema Hellmann Worldwide Logistics BV;
Corte giust. UE, 5 novembre 2014, C- 166/13, Mukarubega); e, dall’altro, con i principi convenzionali desumibili dall’art. 6 CEDU, come ricostruiti dalla relativa Guida, secondo cui la Convenzione non detta regole sulla prova in quanto tale, rimettendone la disciplina agli ordinamenti nazionali e ai giudici interni, ma esige che il procedimento, nel suo complesso, resti equo, non arbitrario e rispettoso del contraddittorio e della parità delle armi, ammettendo altresì il ricorso a presunzioni di fatto o di diritto purché contenute entro limiti ragionevoli e controbilanciate da garanzie giudiziarie effettive. Ne discende che una presunzione semplice come quella in esame, proprio perché superabile e sottoposta al vaglio pieno del giudice nel contraddittorio tra le parti, non si pone in contrasto né con il diritto dell’Unione né con l’art. 6 CEDU, ma si colloca entro un modello processuale che, in entrambi gli ordinamenti di riferimento, reputa compatibile con il canone dell’equo processo il ricorso a regole inferenziali, purché la parte incisa conservi una possibilità reale ed effettiva di difesa. 10. Il motivo va, pertanto, accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice di merito, in diversa composizione, per 15 nuovo esame alla luce dei principi di diritto sopra espressi e di quello di seguito affermato: “In tema di società di capitali a ristretta base partecipativa, l’accertamento di utili extracontabili in capo alla società legittima la presunzione semplice della loro attribuzione pro quota ai soci, sui quali pertanto grava l’onere di fornire prova contraria, la quale non può esaurirsi nella mera deduzione dell’estraneità alla gestione – circostanza di per sé irrilevante –, ma deve investire la destinazione dei maggiori ricavi (accantonamento o reinvestimento in ambito societario ovvero percezione da parte di altri), ovvero, ove si invochi l’assoluta estraneità alla vita societaria, la concreta inesigibilità dell’esercizio dei poteri di informazione e controllo ex art. 2476 c.c.”.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 17/04/2026. Il Consigliere Estensore RE EU Il Presidente SE CH EL
per la quota riferita alla socia NT RI veniva altresì contestato alla società l’omesso versamento di ritenute e l’omessa presentazione del modello 770. In primo grado, con sentenza n. 3072/03/2016 (depositata il 17 ottobre 2016) la Commissione tributaria provinciale di Bari, sez. 3, rigettava i ricorsi proposti avverso gli avvisi relativi all’anno 2011, valorizzando, tra l’altro, la mancata impugnazione dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società e ritenendo operante la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extra-bilancio nelle società a ristretta compagine. Diversamente, con sentenza n. 2398/01/2017 (depositata il 22 settembre 2017) la Commissione tributaria provinciale di Bari, sez. 1, accoglieva i ricorsi proposti dai soci avverso gli avvisi concernenti l’integrativo 2011 e l’anno 2012, ritenendo viziati gli atti 3 anche per difetto di allegazione di atti presupposti e, nel merito, reputando superata la presunzione di distribuzione degli utili in ragione degli elementi acquisiti (tra cui risultanze del pvc della Guardia di Finanza) indicativi della non riferibilità alla società delle movimentazioni bancarie personali dei soci e della loro estraneità alla gestione. In appello, i contribuenti (società e soci) impugnavano la sentenza n. 3072/2016 (R.G.A. n. 1600/2017), mentre l’Ufficio impugnava la sentenza n. 2398/2017 (R.G.A. n. 5584/2017); i due giudizi venivano riuniti e decisi unitariamente dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, che, con sentenza n. 1955/3/2023, depositata il 28 giugno 2023, accoglieva l’appello dei contribuenti e, in riforma della sentenza di primo grado n. 3072/2016, dichiarava la nullità degli avvisi impugnati, nonché rigettava l’appello dell’Agenzia e, in conferma della sentenza n. 2398/2017, dichiarava la nullità degli ulteriori avvisi, compensando integralmente le spese del grado. Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione (iscritto al n. 110/2024 R.G.), affidato a due motivi;
resistevano gli intimati costituendosi con controricorso e depositando in seguito memoria illustrativa. Fissato il ricorso all’adunanza camerale del 27 marzo 2025, con successivo decreto presidenziale del 6 ottobre 2025 veniva disposto il rinvio a nuovo ruolo per la necessità di riconvocazione del collegio, non più possibile nella precedente composizione per intervenuto tramutamento ad altro ufficio di uno dei componenti. Disposta la trattazione del ricorso per la pubblica udienza, i contribuenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 4, c.p.c. e dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, assumendosi la nullità della sentenza impugnata per motivazione omessa, apparente o comunque non idonea a rendere percepibile l’iter logico-giuridico seguito dal giudice d’appello, in particolare per avere la Corte territoriale fondato l’accoglimento e il rigetto dei rispettivi appelli su argomentazioni ritenute svincolate dal tema d’indagine e non confrontate con le deduzioni dell’Ufficio circa la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa. 2. Il primo motivo è infondato. 2.1. Va premesso che, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, è nulla la sentenza che, dietro la mera parvenza di una giustificazione, non consenta di comprendere le ragioni della decisione e l’iter logico seguito per pervenire al decisum, così da non assolvere alla finalità di esternare un ragionamento logico e consequenziale sulla res decidendi (Cass., Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232). La “motivazione apparente” ricorre, in particolare, quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con congetture (Cass., Sez. U., n. 22232 del 2016, cit.; Cass., 15 giugno 2017, n. 14927; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 20 ottobre 2021, n. 29124; Cass., 30 giugno 2020, n. 13248; nonché Cass., Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881). 2.2. Ciò posto, nella specie, la sentenza impugnata consente di cogliere la ratio decidendi e di ricostruire l’iter logico-giuridico seguito dal giudice d’appello, non essendosi la Corte territoriale limitata ad enunciazioni apodittiche o a richiami generici, ma avendo esplicitato – sia pure in forma concisa – le ragioni della decisione, con riferimenti puntuali alla fattispecie concreta. 5 In particolare, in rito, la Corte ha individuato il nucleo della preclusione valorizzata dal primo giudice ed ha dato conto delle ragioni del suo superamento, affermando che “l’appello è fondato”, “alla luce dell’autorevole insegnamento del Supremo Collegio secondo cui l’avviso di accertamento, emesso nei confronti della società e non notificato al socio, non è opponibile a quest’ultimo il quale può contestare tutti i fatti costitutivi dell’obbligazione tributaria senza alcuna limitazione, non essendo a lui opponibili gli esiti di un processo al quale non ha preso parte (in tal senso, Cass. Trib. 6/7/2022 n. 21356 e, in precedenza, ex multis, Cass. 6626/2019)”. Nel merito, la sentenza chiarisce altresì quale regola di giudizio sia stata applicata sul punto controverso della presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base, rilevando che “la giurisprudenza della Corte di Cassazione, negli ultimi anni, si è evoluta nel senso che la prova contraria alla presunzione di distribuzione degli utili extra-bilancio, nelle società a ristretta base familiare, non deve, necessariamente, consistere nella dimostrazione rigorosa della circostanza che detti utili non siano stati, in concreto, distribuiti ma può anche essere fornita, da parte del singolo socio, mediante ‘…la dimostrazione della propria estraneità alla gestione e conduzione societaria …’ (Così, più di recente, Cass. 15/09/2021 n. 24870). 2.3. La Corte territoriale non si è arrestata al solo richiamo di principi, ma ha indicato gli elementi probatori valorizzati, richiamando espressamente il PVC della Guardia di Finanza di Mola di Bari del 19/09/2014, nel quale “a pagina 12, si legge: ‘Dall’esame comparato delle specificazioni fornite dalla parte, della documentazione acquisita e dai prospetti riportanti gli esiti delle indagini finanziarie … è emerso che … Per quanto sopra esposto si deve ragionevolmente pensare che il citato conto corrente e le operazioni extraconto nella disponibilità del Sig. TT LE non sono relativi ad operazioni della società’”, nonché dando atto 6 che “lo stesso PVC … conclude che ‘…per quanto sopra esposto si deve ragionevolmente pensare che il citato conto corrente e le operazioni extra conto nella disponibilità del Sig. TT LE e TT RI non sono relativi ad operazioni della società’”. La motivazione si completa con l’ulteriore richiamo alla procura notarile del 12/03/2008, quale “ulteriore fonte di prova in ordine alla loro totale estraneità alla gestione della società”, riportando che la legale rappresentante “aveva nominato suo procuratore … affinché lo stesso: …assuma e licenzi operai ed impiegati … effettui operazioni bancarie quali versamenti e prelievi sul conto corrente intestato alla società, emetta assegni … esegua pagamenti, esiga capitali…”. Infine, con riguardo all’appello dell’Ufficio, la Corte d’appello ha reso intellegibile la ragione del rigetto, affermando che “l’appello dell’Ufficio è infondato” e richiamando, a sostegno, il principio desunto dalla giurisprudenza di legittimità (in particolare dall’ordinanza n. 24870 del 2021 cit.), evidenziando che “la prova contraria … può anche consistere nella dimostrazione del socio formale di essere stato, in realtà, estraneo alla gestione societaria” e soggiungendo che “questa autorevole giurisprudenza … è stata seguita dalla sentenza di prime cure che, pertanto, è immune dalle censure proposte dall’Ufficio appellante”. 2.4. Ne consegue che la motivazione è esistente e sufficiente ad evidenziare il percorso argomentativo della pronuncia, sì da permetterne la comprensione e l’eventuale verifica in sede di impugnazione, con esclusione del denunciato vizio di motivazione meramente apparente, nei sensi delineati dal massimo consesso nomofilattico (Cass., Sez. U., n. 22232 del 2016 cit.). 3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 2476 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., contestandosi la ripartizione dell’onere della prova e la ritenuta dimostrazione, da parte dei soci, della propria 7 estraneità alla gestione e conduzione societaria, nonché la valorizzazione di elementi (quali risultanze di indagini finanziarie e procura conferita in ambito societario) reputati dall’Ufficio non decisivi o non pertinenti rispetto alla prova contraria idonea a vincere la presunzione di distribuzione degli utili extra-bilancio. 3.1. Il secondo motivo è fondato. 3.2. In tema di società di capitali a ristretta base partecipativa, l'accertamento di utili extracontabili in capo alla società legittima, secondo una regola di esperienza fondata sull'id quod plerumque accidit, la presunzione semplice della loro attribuzione pro quota ai soci, salva la prova contraria (Cass., 10 giugno 2009, n. 13338; Cass., 12 novembre 2012, n. 19680; Cass., 31 marzo 2021, n. 8903). La presunzione, in quanto mezzo di prova dotato di autonoma valenza dimostrativa, non è suscettibile di essere degradata a mero indizio recessivo rispetto alla prova diretta: essa opera, in effetti, come regola logica di inferenza dalla ristrettezza della compagine – e dal tipico vincolo di solidarietà, reciproca conoscenza e controllo che la contraddistingue – alla verosimiglianza della distribuzione degli utili occulti tra i partecipanti. Ne deriva che, una volta accertata l'esistenza del maggior reddito in capo alla società e la ricorrenza del presupposto fattuale della ristretta base, l'onere di vincere l'inferenza presuntiva grava sul socio ai sensi dell'art. 2697 c.c., secondo il criterio ordinario di riparto dell'onere della prova. 3.3. Quanto al contenuto della prova contraria, la giurisprudenza di questa Corte – pur con varietà di accenti, ma nella sostanziale unitarietà dell'approdo interpretativo – esige, in linea di principio, che il socio alleghi e dimostri circostanze positive e oggettivamente verificabili, idonee a escludere che le risorse extracontabili siano pervenute nella sua sfera giuridica. In altri termini, la prova contraria non può risolversi in affermazioni di principio o in un generico richiamo alla non partecipazione alla gestione, 8 ma postula l’allegazione di elementi concreti, controllabili e coerenti con il thema probandum, idonei a spiegare in modo alternativo e plausibile la sorte dei ricavi non contabilizzati. In tale prospettiva, l’asserita estraneità alla gestione sociale è irrilevante ove non si traduca nella dimostrazione – anche in via indiziaria – della destinazione dei maggiori ricavi, id est nell’accantonamento o reinvestimento in ambito societario ovvero nell’appropriazione da parte di altri (v. in particolare Cass., 29 luglio 2024, n. 21158): non è sufficiente – né rilevante di per sé - la mera deduzione della propria estraneità alla gestione, giacché, nelle società di capitali, la non coincidenza tra qualità di socio e funzione gestoria costituisce evenienza fisiologica e strutturalmente neutra, inidonea a dimostrare, da un lato, la mancata percezione degli utili e, dall’altro, il diverso destino degli utili medesimi. La prova contraria deve, piuttosto, investire la destinazione dei maggiori ricavi, e può consistere nella dimostrazione che essi non siano stati distribuiti – perché accantonati o reinvestiti dalla società – ovvero che siano stati oggetto di appropriazione da parte di altri soggetti (Cass., 1° agosto 2013, n. 18032; Cass., 18 ottobre 2017, n. 24534; Cass., 12 dicembre 2017, n. 29412; Cass., 20 dicembre 2018, n. 32959; Cass., 29 luglio 2024, n. 21158; Cass., 16 aprile 2025, n. 10004). 3.4. La prova contraria, dunque, non può essere incentrata sulla mera “non ingerenza” gestoria, ma deve riguardare la sorte dei ricavi extra- bilancio e deve vertere sul punto decisivo della loro effettiva distribuzione o meno. Né vale, di per sé, a escludere l'operatività della presunzione la mera deduzione che l'esercizio si sia concluso con perdite contabili, circostanza che, sul piano logico e contabile, non è per nulla incompatibile con una distribuzione occulta e collaterale dei ricavi (Cass., 22 novembre 2017, n. 27778). 9 4. Secondo un recente arresto si è ritenuto che il socio possa vincere la presunzione anche attraverso la dimostrazione “dell’assoluta estraneità del socio alla gestione e alla vita stessa della società” (Cass. n. 26473/2024), intesa come concreta assenza di poteri di controllo e di informazione. Tale impostazione, tuttavia, va intesa in una prospettiva sistematica e non isolata e deve essere letta alla luce delle precisazioni – anteriori e successive – che delineano in modo più netto e organico i requisiti della prova contraria e il suo necessario ancoraggio a circostanze positive e verificabili. Il richiamato arresto, che indulge sul profilo dell’estraneità “alla vita societaria”, va ricondotto al lume del quadro nomofilattico sedimentato, che ancor di recente insiste, in realtà, sul carattere “preciso e rigoroso” della dimostrazione dello specifico contenuto di detta estraneità e sulla necessità che essa investa anche le attività di controllo e informazione riservate al socio (Cass. n. 26473/2024; Cass. n. 18764/2024; Cass. n. 15991/2024). Secondo l’univoca giurisprudenza di questa Corte, in altri termini, la prova di una concreta e assoluta estraneità del socio – alla “vita societaria” e non alla mera “gestione” -, per essere idonea, deve essere rigorosa e non può esaurirsi in un generico disimpegno o nella semplice assenza di atti gestori, dovendo riguardare il profilo del controllo e dell'informazione sulla vita sociale e la concreta esigibilità dell'esercizio dei poteri di cui all'art. 2476 c.c., avuto riguardo alla specifica situazione societaria (Cass. n. 10004/2025; Cass. n. 367/2026; Cass. n. 1409/2026; Cass. n. 16818/2025; Cass. n. 15390/2025), da intendersi quale effettiva emarginazione o impossibilità di esercitare i poteri di informazione e controllo, eventualmente corroborata da riscontri oggettivi (Cass. n. 2749/2021; Cass. n. 24870/2021; Cass. n. 7170/2022; Cass. n. 15991/2024; Cass. n. 26473/2024). 10 In questa prospettiva non basta una mera inattività, né un generico disimpegno: occorre che l'estraneità sia specificamente allegata e provata in termini tali da rendere non operante, nel caso concreto, la regola di esperienza che sorregge la presunzione: a tal fine il socio deve dimostrare, con prova rigorosa, la propria posizione assolutamente avulsa rispetto al controllo e all'informazione circa la vita sociale, nonché l’oggettiva mancanza, nel caso concreto, di una reale possibilità di esercitare i poteri di cui all’art. 2476 c.c. e, ove emergano indizi di irregolarità, la non esigibilità del relativo esercizio (Cass. n. 10004/2025; Cass. n. 367/2026; Cass. n. 1409/2026). In particolare, la prova di tale “assoluta estraneità” non può bloccarsi alla constatazione della mera mancata gestione, ma deve dar conto – con puntuale allegazione e riscontri oggettivi – della carenza (o dell’impossibilità di esercizio) dei poteri societari di controllo e accesso alle informazioni, ossia in altri termini del radicale isolamento – suo malgrado – del soggetto. 5. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto superata la presunzione valorizzando, in sostanza, la «totale estraneità alla gestione» dei soci, e ciò sul dichiarato presupposto che «la prova contraria alla presunzione di distribuzione degli utili extra-bilancio, nelle società a ristretta base familiare, non deve, necessariamente, consistere nella dimostrazione rigorosa della circostanza che detti utili non siano stati, in concreto, distribuiti ma può anche essere fornita, da parte del singolo socio, mediante … la dimostrazione della propria estraneità alla gestione e conduzione societaria …». Coerentemente con tale impostazione, la sentenza impugnata ha richiamato, a sostegno della ritenuta estraneità, le risultanze del verbale della Guardia di Finanza, osservando che «per quanto sopra esposto si deve ragionevolmente pensare che il citato conto corrente e le operazioni extraconto nella disponibilità del Sig. TT LE non sono relativi 11 ad operazioni della società», e ha altresì valorizzato la procura notarile del 12 marzo 2008, riportando che la legale rappresentante «aveva nominato suo procuratore … affinché lo stesso: … assuma e licenzi operai ed impiegati … effettui operazioni bancarie quali versamenti e prelievi sul conto corrente intestato alla società, emetta assegni … esegua pagamenti, esiga capitali…», quale «ulteriore fonte di prova in ordine alla loro totale estraneità alla gestione della società». 6. Così argomentando, tuttavia, la Corte territoriale è incorsa in un duplice errore in diritto. 6.1. In primo luogo, ha sostituito al contenuto proprio della prova contraria – che deve investire la destinazione degli utili extracontabili – un elemento di per sé non dirimente, quale la non partecipazione alla gestione, senza accertare, né dar conto di avere accertato, se i maggiori ricavi siano rimasti nel perimetro societario, in quanto accantonati o reinvestiti, ovvero siano stati percepiti da soggetti diversi dai soci destinatari dell’accertamento, con conseguente elusione del nucleo essenziale del thema probandum. La sola allegazione di estraneità alla gestione non è idonea a integrare la prova contraria, salvo che non si accompagni all’indicazione e dimostrazione – anche in via indiziaria – del destino dei maggiori ricavi, id est ritenzione in ambito societario per accantonamento o reinvestimento, ovvero incameramento da parte di altri (v. soprattutto Cass., 29 luglio 2024, n. 21158). 6.2. In secondo luogo, la sentenza si arresta a un dato descrittivo, l’estraneità gestoria, senza dar conto – mediante riscontri oggettivi e accertamenti puntuali – delle ragioni alla cui stregua tale dato si profilasse come sufficiente, nel caso concreto, a integrare la prova contraria e, correlativamente, a escludere l’attribuzione al socio dei ricavi non contabilizzati. 12 Ora, per un verso, la stessa sentenza d’appello dà atto dell’esistenza di una procura institoria in favore di TT TO NO, con attribuzione di specifici poteri – tra cui compiere operazioni bancarie, emettere assegni e gestire pagamenti per conto della società – così che l’argomento dell’estraneità “gestoria” dei soci risulta, già sul piano logico, non autosufficiente;
per altro verso, resta del tutto inesplorato – in chiave di effettività – il profilo, sopra esposto, della concreta non esercitabilità dei poteri di controllo e informazione del socio, che pur costituisce snodo decisivo nella ricostruzione della prova contraria (Cass. n. 10004/2025). Sotto questo profilo, la motivazione della sentenza d'appello si ferma alla soglia della ritenuta estraneità gestoria, tra l’altro senza verificare – né spiegare di avere verificato – l'ulteriore requisito, chiarito dai precedenti nomofilattici riportati, dell'estraneità anche al controllo e all'informazione circa la vita sociale, né il grado di concreta esigibilità dell'esercizio dei poteri di cui all'art. 2476 c.c. in relazione agli indizi di irregolarità emergenti, interrompendo così l'iter argomentativo prima del suo necessario completamento logico-giuridico. Giova, sul punto, rammentare che i poteri di informazione e ispezione attribuiti al socio non amministratore di s.r.l. dall’art. 2476, comma 2, c.c. (richiesta di notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultazione, anche tramite professionista di fiducia, dei libri sociali e dei documenti relativi all’amministrazione) costituiscono lo strumento attraverso cui l’ordinamento rende effettivo il controllo endosocietario, sicché l’allegata “estraneità alla vita societaria”, nell’ottica di smarcarsi dalla presunzione di attribuzione degli utili extra contabili nella società a ristretta base, può assumere rilievo solo se accompagnata dalla puntuale dimostrazione che, nel caso concreto, l’esercizio di tali poteri sia stato impedito ovvero risultasse oggettivamente inesigibile. 7. La sentenza impugnata, dunque, ha finito per alterare il riparto dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. nell'ambito del meccanismo 13 presuntivo in esame, e non ha fatto corretta applicazione dell'art. 2476 c.c. quanto al rilievo dei poteri di controllo del socio, i quali non possono essere considerati in astratto, ma devono essere apprezzati nella loro concreta ed effettiva esercitabilità. 8. Va evidenziato, infine, che, sul piano delle garanzie difensive, al socio non sono opponibili gli esiti del giudizio sull'accertamento societario cui egli non abbia partecipato e che, pertanto, egli può contestare, nel giudizio instaurato avverso l'avviso notificatogli, anche l'effettivo conseguimento, da parte della società, degli utili extracontabili. Ciò nondimeno, ove la presunzione operi, la prova contraria non può ritenersi raggiunta per il solo fatto del proprio distacco rispetto alle dinamiche gestorie, occorrendo la dimostrazione che i maggiori ricavi siano rimasti nel perimetro societario, in quanto accantonati o reinvestiti, ovvero siano stati percepiti da soggetti diversi. Del pari, non è soddisfacente invocare la totale estraneità alla vita sociale, occorrendo una dimostrazione rigorosa che investa, oltre alla gestione, anche i profili del controllo e dell'informazione, confrontandosi con la concreta possibilità – ergo, con l'esigibilità – di esercitare i poteri di cui all'art. 2476 c.c. (Cass., 16 aprile 2025, n. 10004; Cass., 7 gennaio 2026, n. 367; Cass., 22 gennaio 2026, n. 1409; Cass., 29 luglio 2024, n. 21158; Cass., 5 aprile 2025, n. 15274; Cass., 30 giugno 2025, nn. 17516 e 17517). 9. Va sottolineato, del resto, che l’assetto di principi qui tracciato, e che fa perno sulla presunzione semplice di attribuzione pro quota ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società a ristretta base partecipativa, non determina alcuna compressione indebita del diritto di difesa del socio contribuente. La presunzione, infatti, non opera in termini assoluti né introduce un automatismo legale insuscettibile di contrapposizione, ma si inserisce in un ordinario meccanismo probatorio fondato su una massima di esperienza, che lascia integro il potere del 14 contribuente di contestare i fatti costitutivi della pretesa e di offrire prova contraria con pienezza di mezzi e nel contraddittorio processuale. In questa prospettiva, essa si mantiene entro coordinate coerenti, da un lato, con la giurisprudenza unionale in tema di diritto al contraddittorio, rispetto dei diritti della difesa e tutela giurisdizionale effettiva, dalla quale si ricava che il destinatario di una decisione lesiva deve essere posto in condizione di far conoscere utilmente il proprio punto di vista e di contrastare, in modo effettivo e non meramente formale, gli elementi posti a fondamento della pretesa (v., in particolare, Corte giust. UE, 18 dicembre 2008, C-349/07, Sopropé; Corte giust. UE, 3 luglio 2014, cause riunite C-129/13 e C-130/13, Kamino International Logistics BV e Datema Hellmann Worldwide Logistics BV;
Corte giust. UE, 5 novembre 2014, C- 166/13, Mukarubega); e, dall’altro, con i principi convenzionali desumibili dall’art. 6 CEDU, come ricostruiti dalla relativa Guida, secondo cui la Convenzione non detta regole sulla prova in quanto tale, rimettendone la disciplina agli ordinamenti nazionali e ai giudici interni, ma esige che il procedimento, nel suo complesso, resti equo, non arbitrario e rispettoso del contraddittorio e della parità delle armi, ammettendo altresì il ricorso a presunzioni di fatto o di diritto purché contenute entro limiti ragionevoli e controbilanciate da garanzie giudiziarie effettive. Ne discende che una presunzione semplice come quella in esame, proprio perché superabile e sottoposta al vaglio pieno del giudice nel contraddittorio tra le parti, non si pone in contrasto né con il diritto dell’Unione né con l’art. 6 CEDU, ma si colloca entro un modello processuale che, in entrambi gli ordinamenti di riferimento, reputa compatibile con il canone dell’equo processo il ricorso a regole inferenziali, purché la parte incisa conservi una possibilità reale ed effettiva di difesa. 10. Il motivo va, pertanto, accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice di merito, in diversa composizione, per 15 nuovo esame alla luce dei principi di diritto sopra espressi e di quello di seguito affermato: “In tema di società di capitali a ristretta base partecipativa, l’accertamento di utili extracontabili in capo alla società legittima la presunzione semplice della loro attribuzione pro quota ai soci, sui quali pertanto grava l’onere di fornire prova contraria, la quale non può esaurirsi nella mera deduzione dell’estraneità alla gestione – circostanza di per sé irrilevante –, ma deve investire la destinazione dei maggiori ricavi (accantonamento o reinvestimento in ambito societario ovvero percezione da parte di altri), ovvero, ove si invochi l’assoluta estraneità alla vita societaria, la concreta inesigibilità dell’esercizio dei poteri di informazione e controllo ex art. 2476 c.c.”.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 17/04/2026. Il Consigliere Estensore RE EU Il Presidente SE CH EL