Sentenza 2 luglio 2008
Massime • 1
Le informazioni e gli atti trasmessi per autonoma determinazione dell'Autorità giudiziaria di uno Stato estero, o comunque di un organo di un'organizzazione internazionale o sovranazionale, possono essere pienamente utilizzati nel procedimento penale senza che rilevino i limiti e le condizioni afferenti all'utilizzazione degli atti assunti per rogatoria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/07/2008, n. 35130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35130 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 02/07/2008
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - N. 1054
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 008261/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SE AN N. IL 05/10/1973;
avverso ORDINANZA del 31/01/2008 TRIB. LIBERTÀ di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAGANO FILIBERTO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Delehaye Enrico che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Il difensore di AT RE, procuratore della COGEP s.r.l., indagato in ordine a due episodi di concorso in corruzione internazionale di funzionari e pubblici ufficiali della società petrolifera di Stato irachena SOMO (State Oil Marketing Organization) nell'ambito del programma "Oil for Food" volto a consentire una controllata cessione di petrolio iracheno a società estere per far giungere in Iraq beni di necessità generale (art. 110 c.p., art. 322 bis c.p., comma 2 in relazione agli artt. 321, 319,
319 bis cod. pen., fatti commessi sino al 16 maggio 2002) ricorre avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame di Milano in data 31 gennaio 2008 che, decidendo in sede di rinvio della Cassazione in data 4.7.07, ha confermato il decreto di sequestro preventivo disposto dal Gip di Milano in data 22.1.07 sui beni del AT riducendone l'importo ad un valore corrispondente a 1.140.726, pari ad Euro 1.296.001, somma commisurata al profitto realizzato con la vendita dei prodotti petroliferi acquisiti a seguito delle condotte di corruzione. Il procedimento penale è iniziato a seguito della trasmissione all'autorità giudiziaria di Milano di documenti che la Direzione Nazionale Antimafia ha ricevuto dalla Commissione di Inchiesta istituita dal Consiglio di Sicurezza dell'Organizzazione della Nazioni Unite (ONU) con risoluzione numero 1584 del 2004 per chiarire le vicende relative alla documentazione rinvenuta a seguito dell'invasione militare dell'Iraq presso gli uffici governativi iracheni, documenti relativi a transazioni tra la COGEP s.r.l. ed altre società con la SOMO con annotati pagamenti in favore di funzionari SOMO su conti estranei al meccanismo predisposto e controllato dall'ONU per il pagamento delle forniture petrolifere.
Deduce nullità del decreto di sequestro disposto nei confronti del AT senza l'indicazione delle sue complete generalità, essendo stato individuato solo per la qualità di procuratore della COGEP s.r.l. e per essere figlio del coindagato AT AT (successivamente deceduto).
Con altro motivo deduce quale vizio del provvedimento la assenza negli atti del procedimento di riesame della ordinanza del Tribunale del Riesame che ha annullato il decreto di sequestro preventivo emesso il 3.11.06, provvedimento citato in motivazione dal Gip per decidere sulla richiesta di sequestro. Come terzo motivo di ricorso deduce la inutilizzabilità dei documenti posti a fondamento del sequestro in quanto non acquisiti tramite rogatoria ma trasmessi da un organismo di natura politica. Deduce ancora violazione del giudicato cautelare formatosi con riferimento alla decisione dello stesso Tribunale del Riesame di Milano che ha annullato per difetto di motivazione un precedente decreto di sequestro adottato in data 3.11.06 per difetto di motivazione in relazione alla mancata descrizione dei fatti in ordine ai quali era disposto il sequestro. Rileva che "la mancata ricostruzione da parte dell'accusa delle condotte ritenute integranti la fattispecie contestata quantomeno nei suoi elementi essenziali"; "in difetto di un preciso riferimento temporale delle violazioni"; "l'equivocità del fatto per cui si procede", "la mancata ricostruzione del momento consumativi del reato"; "la mancata adeguata ricostruzione dei rapporti contrattuali" sono elementi che non possono essere esaminati due volte in assenza di elementi nuovi che sopraggiungano dopo l'annullamento. Con altro motivo eccepisce l'abnormità del provvedimento emesso anche contro soggetti diversi dagli indagati.
Il primo motivo di ricorso relativo alla omessa indicazione delle generalità dell'indagato nel decreto di sequestro è acriticamente proposto reiterando le doglianze motivatamente disattese dal tribunale del riesame. In particolare si conferma che lo stesso disposto di cui all'art. 292 cod. proc. pen., lett. a che prescrive che l'ordinanza cautelare deve contenere l'indicazione delle generalità dell'imputato, prevede anche "o di quant'altro valga ad identificarlo", e ciò implica che ogni ulteriore elemento dal quale possa discendere l'identificazione dell'imputato rende non invalida l'ordinanza cautelare (Cass. 2^ 20.3.03 n. 18680, depositata 17.4.03, rv. 224650; Cass. 6^ 28.11.97 n. 4779, depositata 9.1.98, rv. 210058). Il secondo motivo di gravame relativo al vizio di motivazione del provvedimento che richiama altro provvedimento, conosciuto dalle parti, ma che non risulta agli atti del riesame è inammissibile in questa sede ove è consentito solo il ricorso per violazione di legge e non anche per difetto di motivazione secondo quanto disposto dall'art. 325 c.p.p., comma 1. Nè nel caso in esame può parlarsi di totale carenza o mera apparenza di motivazione integrante vizio di violazione di legge ex art. 125 c.p.p. e art. 606 c.p.p., comma 1, lett. C (vedi Cass. 4^ 10.2.04 n. 5302, c.c. 21.1.04, rv. 227095) concetto questo ben distinto dalla illogicità manifesta che può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606 c.p.p., lett. c) (Vedi Cass. S.U. 13.2.04 n. 5876, c.c. 28.1.04, rv. 226710, proprio in materia di ricorsi avverso provvedimenti di sequestro). Ciò senza considerare che, come statuito dalle sezioni unite della Corte, l'accertata conoscenza da parte di tutti del provvedimento cui è stato fatto rinvio rende corretta la motivazione "per relationem" ed esclude la necessità che lo stesso sia allegato agli atti del procedimento (S.U. 21.9.00 n. 17, ud. 21.6.00, rv. 216664). La fattispecie è relativa a ricezione di documenti raccolti all'estero da autorità diversa dalla italiana e non anche ad indagini ed acquisizione di documenti all'estero da parte dell'autorità giudiziaria italiana, ipotesi sola in cui opera il limite di utilizzabilità disposto di cui all'art. 729 cod. proc. pen., con riferimento alla necessità di rogatoria internazionale,
come ritenuto nei motivi di ricorso. Vale al riguardo la giurisprudenza di legittimità che statuisce che "la sanzione dell'inutilizzabilità sancita dall'art. 729 c.p.p., comma 1, come modificato dalla L. 5 ottobre 2001, n. 367, art. 13, è speciale e come tale non è applicabile in via estensiva o analogica al di fuori dello specifico ambito nel quale essa è prevista, cioè quello delle rogatorie all'estero". Sono quindi pienamente utilizzabili le informazioni, emerse all'interno di un procedimento penale all'estero, che spontaneamente ed autonomamente l'Autorità giudiziaria di uno Stato ha offerto all'Autorità giudiziaria italiana (Cass. 6^ 27.1.05 n. 9960, depositata 14.3.05, rv. 231048). Ciò perché le norme che disciplinano le rogatorie internazionali riguardano esclusivamente i rapporti fra Stati e sono destinate a salvaguardare le reciproche relazioni per evitare indebite ingerenze nella sfera della propria sovranità e quindi anche della giurisdizione. Nell'ipotesi in cui uno Stato liberamente ritenga di fornire informazioni circa un procedimento penale pendente non è ravvisatile alcuna lesione del principio di sovranità. Nel caso in esame le informazioni e gli atti sono stati trasmessi non da uno Stato estero, ma da un organo istituito dalla massima organizzazione internazionale cui aderisce il nostro paese. Al riguardo trova conseguente applicazione quanto statuisce l'art. 696 cod. proc. pen. quando prescrive che "gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 e dalle altre norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto penale internazionale".
L'art. 322 bis cod. pen. che riguarda la presente fattispecie è stato introdotto dalla L. 29 settembre 2000, n. 300 a ratifica della convenzione internazionale in materia di corruzione di pubblici ufficiale nell'ambito di operazioni economiche internazionali (convenzione OCSE), convenzione che impone agli aderenti la necessità di una immediata assistenza giudiziaria per delitti di questo tipo, collaborazione che lo Stato italiano intende perseguire con ogni efficacia avendo successivamente con L. 16 marzo 2006, n.146 anche aderito alla cosiddetta convenzione TOC (ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'Assemblea generale il 15.11.00 ed il 31.5.01, convenzione che individua nella lotta internazionale al crimine il perseguimento anche dei delitti di corruzione).
Non è quindi confutabile che un organismo dell'ONU sia istituzione idonea secondo i trattati internazionali cui aderisce il nostro paese a trasmettere informazioni (documenti bancari, contratti, provvedimenti autorizzativi ONU, lettere sottoscritte dagli indagati) di rilevanza penale in ambito di delitti di corruzione internazionale.
Il ricorso relativo alla violazione del giudicato cautelare è infondato.
È principio di legittimità che anche in materia di sequestro preventivo le ordinanze inoppugnabili e quelle che hanno esaurito i diversi gradi di impugnazione acquistano la caratteristica della irrevocabilità (Cass. S.U. 27.1.94 n. 26, c.c. 12.11.93, Galluccio), irrevocabilità limitata allo stato degli atti, nel senso di non consentire il "ne bis in idem", salvo che non siano cambiate le condizioni in base alle quali fu emessa la precedente decisione (Cass. 3^ 13.12.99 n. 3317, c.c. 26.10.99, rv. 214901). Perché si formi il giudicato il primo annullamento deve però avere attinto il merito della contestazione (per quanto limitata sia la valutazione del merito nell'ambito delle misure cautelari reali) e non preso atto esclusivamente di vizi formali dell'atto (Cass. 3^ 19.12.97 n. 4515, depositata 13.2.98, rv. 210364), ovvero di ragioni che hanno impedito l'esame nel merito della misura. Nel caso di specie il giudice del riesame non ha esaminato la rituale fondatezza del sequestro avendo rilevato "un difetto di motivazione relativo al fatto per cui si procede, anche per quanto attiene gli elementi essenziali di tempo", difetto di motivazione non integrabile da parte del tribunale che rettamente ritenuto di non potere invadere i poteri propri del titolare dell'azione penale. La genericità dell'accusa non ha consentito la formazione del giudicato allo stato degli atti in ordine all'ordinanza di sequestro, che è stata annullata per difetto di motivazione superato ed integrato dalla nuova richiesta da parte del P.M..
L'ultimo motivo di ricorso è inammissibile per carenza di interesse. Condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione è che questa sia idonea a costituire attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione più immediata pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Cass. S.U.
8.2.05 n. 4419). L'interesse ad impugnare deve presentare i caratteri della concretezza e dell'attualità; con il gravame l'impugnante deve mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che asserisce avere subito con il provvedimento impugnato e deve chiarire quale risultato intenda perseguire, non soltanto teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (Cass. S.U. 25.6.9 7 n. 7, rv. 208165). Non esiste un interesse assoluto delle parti alla correttezza giuridica delle decisioni che li riguardano, ne' alla esatta osservanza delle norme processuali ed il ricorrente ha l'onere di evidenziare nei motivi di ricorso per cassazione l'interesse che giustifica il suo gravame, indicando sia il pregiudizio arrecatogli dal provvedimento impugnato, sia la situazione pratica più vantaggiosa che egli intende ottenere dall'esercizio del diritto di impugnazione e all'esito dell'eventuale nuovo giudizio di merito con la cancellazione del pregiudizio lamentato.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 luglio 2008. Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2008