Sentenza 16 ottobre 2007
Massime • 1
All'imputato rimasto contumace nell'udienza preliminare che abbia presentato, a mezzo del difensore e procuratore speciale, richiesta di giudizio abbreviato non deve essere notificato alcun avviso concernente l'udienza fissata per la celebrazione del rito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/10/2007, n. 19128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19128 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO CO - Presidente - del 16/10/2007
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - N. 1642
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 46620/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1 DI DO OR n. il giorno 11/6/1969;
2 CA EL n. il 17/3/1972;
3 NG TO n. il 6/2/1959;
4 NÌ CO TO n. il 30/8/1974;
5 RE NI n. il 13/12/1976;
6 PA VI n. il giorno 8/2/1955;
7 RV US n. il 3/2/1970;
8 D'GO US n. il 24/6/1971;
9 ES IG AN n. il giorno 1/11/1958;
il 1^, il 2^, il 3^, lo 8^, il 9^ difesi dall'Avvocato DE SENA PLUNKETT Gennaro di Ufficio;
il 4^ difeso dall'Avvocato ARICÒ NI di fiducia;
il 5^ difeso dall'Avvocato BRIENZA VI Enzo di fiducia;
il 6^ difeso dall'Avvocato RANIELI TO di fiducia;
il 7^ difeso dall'Avvocato FIORENTINI Stefania di fiducia;
contro sentenza resa da Corte di Appello di Milano all'udienza del 26/6/2006;
letti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione svolta alla udienza camerale dal consigliere Dott. ZECCA Gaetanino;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GERACI VI, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi con condanna alle spese del processo e al pagamento di somma in favore della cassa delle ammende.
Lette due memorie difensive e motivi aggiunti Ascoltati i difensori Avv.to ARICÒ NI.
PREMESSO IN FATTO
La Corte di Appello di Milano con sentenza resa il 26/6/2006 dichiarava inammissibili per rinuncia, limitatamente ai motivi diversi da quelli relativi all'oggetto dell'accordo raggiunto tra le parti in ordine alla determinazione della pena, gli appelli proposti dagli odierni ricorrenti contro sentenza resa il giorno 8/4/2005 dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Milano. Quanto alla determinazione della pena di ciascun ricorrente, in parziale riforma della sentenza impugnata, la Corte di Appello riduceva, secondo la misura convenuta nell'accordo ritenuto conforme ai criteri di legge, le pene già applicate in primo grado.
Contro tale sentenza propongono ricorso per cassazione i ricorrenti in epigrafe individuati i quali concludono, salvo i rinunzianti, per l'annullamento della sentenza impugnata.
All'udienza camerale del 16/10/2007 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti prescritti dal codice di rito. RITENUTO IN DIRITTO
Sono intervenute rituali rinunzie al ricorso per cassazione con riguardo ai ricorsi proposti da CA EL, NG TO, RE NI, PA VI, RV US, D'GO US. Tali rinunzie sono acquisite agli atti. I sei ricorsi rinunziati devono essere dichiarati inammissibili ex art. 591 c.p.p., comma 1^, lett. d), e i rinunzianti devono essere condannati in solido tra loro al pagamento delle spese del procedimento ex art.616 c.p.p., e art. 592 c.p.p., e comma 2, e, ciascuno, al pagamento della somma di Euro 1.000,00, in favore della cassa delle ammende (616 c.p.p..) Dopo le intervenute rinunce, al di là delle conseguenti pronunzie processuali, restano da esaminare nello loro complessa tessitura i ricorsi proposti da DI DO OR, ES IG SA, e NÌ CO TO.
Si deve premettere che la sentenza impugnata pronunziando su appelli, allora proposti dagli odierni ricorrenti, contro sentenza del Gip pronunziata in data 8/4/2005, li dichiarava inammissibili limitatamente ai motivi diversi da quelli relativi all'oggetto dell'accordo delle parti in punto di pena e, in parziale riforma della sentenza impugnata riduceva a ciascuno e secondo l'accordo tra le parti, la pena irrogata dal primo giudice, così applicando l'art.599 c.p.p.. La motivazione di quella sentenza di appello avvertiva anche che per un verso non aveva riscontrato nullità assolute ex art. 179 c.p.p., afferenti al giudizio di primo grado, e che per altro verso, ogni questione relativa alla inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche sollevata con i motivi di appello, era stata specificamente risolta, proprio rispetto alle intercettazioni dedotte ad oggetto di doglianza in questo processo, da Cass. SU. 24/1/2006 n. 2737 che hanno rigettato il ricorso proposto dal NÌ F. A. (allora contro un provvedimento cautelare) ritenendo tutti i provvedimenti con cui sono state autorizzate o convalidate le autorizzazioni per le intercettazioni telefoniche, adeguatamente motivati in ordine a tutti i presupposti di legge, e ciò secondo una penetrante analisi che si compie alle pgg. 14/22 della citata sentenza in ordine ai menzionati provvedimenti.
DI DO OR, dopo aver concordato ex art. 599 c.p.p., la pena in appello, denuncia con unico articolato motivo:
violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione all'art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 411 c.p.p., combinato con gli artt. 420 e 420 bis c.p.p., per non aver ricevuto personale notificazione del provvedimento di ammissione al rito abbreviato chiesto, nella sua contumacia, da difensore munito di procura speciale a formulare tale richiesta. L'accoglimento senza notificazione avrebbe prodotto, per violazione dell'art. 429 c.p.p., ritenuto applicabile all'ordinanza ammissiva del giudizio abbreviato, una nullità e, trattandosi di nullità insanabile, il giudice dell'appello non avrebbe potuto ritenere la relativa questione motivo rinunziato e rinunziabile col patteggiamento. In caso di pronunzia contraria alla applicazione dell'art. 429 c.p.p., parte ricorrente chiede sollevarsi questione di legittimità costituzionale dell'art.438 c.p.p., comma 4, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost.,
nella parte in cui non prevede che il GUP debba notificare all'imputato contumace che ha domandato il rito abbreviato, l'ordinanza che accoglie la sua richiesta. Ricorrente rileva anche il contrasto tra siffatta regolazione incompleta e il diritto ad adeguata difesa tutelato dall'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.
NÌ CO TO a mezzo del suo difensore denuncia con tre articolati motivi:
1) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1^, lett. c), in relazione all'art. 178 c.p.p., lett. c), per non avere uno dei due difensori dell'imputato ricorrente ricevuto notifica della sentenza resa dal GIP il giorno 8/4/2005 depositata il 23/9/2005, oltre i termini fissati. Tale mancata notifica ha determinato una "impossibilità di assistenza legale" tale da riportare quella omissione ad una ipotesi di nullità sanzionata dall'art. 178 c.p.p., lett. c). Il ricorso afferma testualmente a pg. 2 che tale nullità ostacolò il pieno corso del "mandato difensivo riconosciutogli dal CA C." e dunque introduce elementi di incertezza circa il titolare dell'interesse a proporre la doglianza così specificata. La difesa ricorrente rileva che la omissione e la conseguente nullità furono sollevate all'udienza del 30/5/2006 dal codifensore che aveva invece ricevuto l'avviso e che contro legge la Corte di Appello ritenne con ordinanza del 16/6/2006 di escludere qualsiasi violazione del diritto di difesa del NÌ F. A..
2) inutilizzabilità ex art. 271 c.p.p., per violazione dell'art. 266 c.p.p., comma 2, art. 267 c.p.p., e art. 268 c.p.p., comma 1^ e 3^,
degli esiti delle intercettazioni ambientali e telefoniche. 3) nullità della anzidetta sentenza per violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1^, lett. c), a seguito della inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 271 c.p.p., per violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3, in relazione all'utilizzo, nella esecuzione delle intercettazioni disposte nel Proc. Pen. RG17779/2001 di impianti diversi da quelli indicati nell'articolo suindicato perché non costituirebbero dotazione della polizia giudiziaria impianti presi in locazione da terzi privati.
I due ricorsi DI DO S., e NÌ F. A. devono essere dichiarati inammissibili per la ragione (art. 606 c.p.p., comma 3) che essi sono manifestamente infondati.
Il ricorso del DI DO S. è manifestamente infondato poiché lo stesso ricorrente evidenzia che dichiarato contumace all'udienza preliminare, avanzava a mezzo di difensore di fiducia munito di procura speciale, richiesta (accolta) di ammissione al rito abbreviato senza ottenere una personale comunicazione del provvedimento di fissazione della udienza di rito abbreviato.
Considerato che
l'imputato ha manifestato la sua volontà di accedere al giudizio abbreviato a mezzo di difensore munito di procura, speciale ex art. 438 c.p.p., comma 3, sicché ha validamente determinato una non reversibile disposizione di diritti fondamentali esprimendo consenso alla utilizzazione probatoria degli atti assunti unilateralmente nel corso delle indagini preliminari, salva la facoltà di richiedere a mezzo dello stesso procuratore speciale una integrazione probatoria da svilupparsi nelle forme previste dell'art.422 c.p.p., commi 2, 3, e 4, con coerente rinunzia alla formazione della prova in contraddittorio secondo quanto avviene per l'istruttoria dibattimentale (Corte Cost. 13/1/2005 n. 57), correttamente e nel rispetto del codice di rito non ha ricevuto notificazione personale del decreto di fissazione udienza. La regolazione del codice di procedura non prevede per l'imputato contumace la notificazione personale del decreto di fissazione dell'udienza di rito abbreviato, diversamente da quanto l'art. 429 c.p.p., comma 4, stabilisce per il decreto che dispone il giudizio secondo una diversa struttura rituale nella quale la prova è a formazione dibattimentale nella pienezza del contraddittorio sicché altre e successive possono essere le scelte e le necessità di difesa dell'imputato contumace. Il sospetto di incostituzionalità dell'art.438 c.p.p., comma 4, nella parte in cui non prevede che il Gup
disponga la notificazione personale all'imputato contumace dell'ordinanza con cui accoglie l'istanza di giudizio abbreviato è manifestamente infondato nella prospettiva del contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost.. La diversa modulazione contenuta nell'art.438 c.p.p., comma 4, e art. 429 c.p.p., u.c., degli strumenti di accesso e di partecipazione garantita al processo, corrispondente ad una diversità strutturale dei riti, non viola il principio di eguale possibilità di difesa posto che a diversità di strumentazione processuale bene corrisponde una facoltà legislativa di modulazione delle necessità di notificazione e comunicazione. La sola comunicazione al difensore (munito di procura speciale per la scelta del rito abbreviato) di fiducia dell'imputato contumace, comunque garantisce il pieno esercizio di ogni facoltà di difesa, misurata secondo la particolarità di un rito a prova "contratta" nel quale ogni possibilità di difesa è garantita all'imputato rappresentato per procura speciale dal suo difensore di fiducia, posto che egli è fattore unico della scelta del rito e poi resta valido protagonista di tutte le opzioni difensive inscrivibili nell'ambito del rito scelto.
Il denunziato contrasto con l'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo non determina alcuna necessità di rimessione per questione di interpretazione pregiudiziale obbligatoria delle norme del trattato posto che esso si limita a rilevare la inadeguatezza della norma nazionale rispetto a principi già affermati dall'art. 6 della Convenzione Europea per i diritti dell'Uomo e dalla giurisprudenza di quella Corte, sicché la denunzia del contrasto stesso deve essere risolta dal Giudice nazionale di ultima istanza con la considerazione della totale genericità del contrasto solo menzionato, con la considerazione della assenza di qualsiasi adeguata prospettazione di un problema di applicazione delle norme del sistema legale nazionale integrato nel sistema europeo, e, infine con il richiamo degli argomenti sopra svolti ad evidenziare la piena realizzazione (attraverso la regolazione processuale nazionale) dei diritti di difesa dell'imputato contumace che abbia dato incarico a suo difensore di fiducia con procura speciale di richiedere l'accesso al rito abbreviato.
Il ricorso del NÌ F. S. è allo stesso modo manifestamente infondato.
Risulta dalla sentenza della Corte di Appello che anche CO TO NÌ ha dichiarato in appello di rinunziare a tutti i motivi di appello aventi riguardo ad oggetti diversi da quello considerato nell'accordo sulla misura pena. Anche le doglianze di appello relative a nullità a regime intermedio devono ritenersi rinunciate con l'effetto che la loro riproposizione con ricorso per cassazione è inammissibile.
Il primo motivo di ricorso denunzia la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione all'art. 178 c.p.p., lett.
c), per omessa notifica della sentenza di primo grado ad uno dei due difensori di fiducia officiati. Non è mai stato sollevato problema circa la mancanza di due notifiche per la data di fissazione dell'udienza di appello. Nella intestazione della sentenza impugnata sono menzionati come difensori di fiducia in appello sia l'Avv.to CONTESTABILE che l'Avv.to ARICÒ. Per giurisprudenza costante costituisce nullità a regime intermedio il mancato avviso ad uno dei difensori di fiducia per il dibattimento e in particolare per il giudizio di appello (Cass. Pen. Sez. 5, 29/11/2004 n. 46206; Sez. 2, 30/4/2003 n. 19943; Sez. 6^, 22/6/2002 CED 221209; Sez.) ma la richiesta di patteggiamento avanzata dal codifensore destinatario di rituale notifica della data di fissazione udienza viene considerata come una implicita rinuncia ad avvalersi dell'assistenza dell'altro difensore (Cass. Pen. Sez. 1^, 16/12/94). L'insieme dei dati processuali fin qui menzionati evidenzia che non vi fu elisione del diritto di difesa per causa della omessa notifica della sentenza di primo grado a uno dei due difensori di fiducia, che l'omessa notifica della sentenza di primo grado ad uno dei due difensori, pur considerati un unico soggetto processuale, non dette luogo a nullità assoluta, che la richiesta di patteggiamento con la rinunzia a tutti i motivi di impugnazione diversi da quelli attinenti alla determinazione della pena determinò l'inammissibilità di ogni censura relativa a nullità a regime intermedio intervenute fino al patteggiamento in appello e determina l'inammissibilità della riproposizione in sede di giudizio di cassazione della medesima questione.
Il secondo e il terzo motivo di censura si fondano su prospettazioni motivatamente e ampiamente disattese dalla sentenza SU 2737/2006 resa su ricorso dello stesso NÌ F. A. con riguardo a provvedimento cautelare adottato con l'utilizzo delle stesse intercettazioni che ancora una volta sono poste a oggetto di doglianza. Attenta lettura delle ragioni di quella decisione e ragionevole necessità di economia di motivazione induce a ritenere quella decisione, ben nota allo stesso ricorrente, rilevante specificamente anche in questa fase di finale controllo della sentenza di merito. La sentenza 2737/2006 a fronte di denunzia di "error in procedendo" ha verificato gli atti oggetto di doglianza ed ha quindi reso affermazioni rilevanti non solo sul piano dei principi generali ma anche su quello concreto della vaLutazione processuale della valenza di quegli atti. Si deve aggiungere che gli atti del processo chiariscono che le intercettazioni sono state disposte nel contesto di una ampia operazione che al di là della colpevolezza del singolo intercettato era orientata all'accertamento di gravi reati tutti indicati. La autorizzazioni e le convalide per le intercettazioni tutte contrastate dall'attuale ricorso NÌ F. A., si legano a adeguata e sufficiente motivazione dell'urgenza ( si veda anche il D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 13, conv in L. 12 luglio 1991, n. 203, art. 13) correlata alla tipologia di reati indagati (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, art. 416 bis c.p.), e ai dati forniti dalla polizia giudiziaria.
L'urgenza non è individuata con riguardo ad una non conducente distanza temporale di tre anni tra note dei Ros a carico del NÌ F. A. e richiesta delle intercettazioni, ma rispetto a concrete esigenze di sviluppo delle indagini, secondo le cadenze procedimentali via via determinate da concrete acquisizioni fattuali e dalla successiva analisi di quelle acquisizioni. I provvedimenti contestati motivano anche sulla necessità di operare in deroga al modulo legale generale con intercettazioni eseguite presso la sede della polizia giudiziaria e a mezzo di impianti presi in locazione da terzi come diffusamente e con ricco corredo di richiami giurisprudenziali scrive la detta sentenza 2737/2006 ricordando che impianti in dotazione vuole dire impianti acquisti dalla polizia giudiziaria a qualunque titolo legittimo (anche a titolo di locazione) per il raggiungimento dei fini istituzionali assicurato dal mantenimento del controllo della PG e della AGO sulle operazioni e sugli impianti così posti in opera. Accertatamente motivati, sempre secondo la sentenza 2737/2006, che sul punto rispecchia consolidata giurisprudenza di questa Corte, sono i provvedimenti anche nella parte in cui affermano la inidoneità (strutturale e/o funzionale, temporanea o di sistema) degli impianti di intercettazione della Procura, e conformi ai requisiti di una corretta motivazione per relationem i provvedimenti e le parti di provvedimento che richiamano il contenuto di note, informative, atti della polizia giudiziaria e provvedimenti della stessa AGO procedente. Infine accertato è il perfezionamento dei corredi motivazionali in tempo anteriore alla utilizzazione delle risultanze delle intercettazioni. In sintesi sono ormai manifestamente infondate in tutte le loro modulazioni le doglianze relative alla inutilizzabilità ex art. 271 c.p.p., in relazione all'art. 2666 comma 2, art. 267 c.p.p., art. 268 c.p.p., commi 1 e 3, degli esiti delle intercettazioni compiute.
ES IG AN
Dichiara che il proprio ricorso è stato presentato oltre i termini di legge. E presenta censure non articolate in motivi specifici ma diffuse secondo argomentazioni liberamente associate, tutte non inquadrabili nei parametri fissati dall'art. 606 c.p.p., salva le censura di violazione di legge per avvenuta utilizzazione di intercettazioni acquisite senza motivazione dell'uso di impianti diversi da quelli della procura della Repubblica prima che le stesse fossero utilizzate come prove. A tal proposito menziona Cass. SU 26/7/2007 n. 30347 e SU 20/7/2007 n. 29688. Il ricorso proposto da
ES IG AN deve essere dichiarato inammissibile per causa della sua tardività che ex art. 585 c.p.p., comma 5, regola una ulteriore ipotesi di inammissibilità. Le nullità denunziate col ricorso tardivo per la parte in cui non costituiscono nullità assolute non possono essere rilevate di ufficio, mentre per la parte relativa alla inutilizzabilità delle disposte intercettazioni vanno comunque incontro a valutazione di manifesta infondatezza alla luce della motivazione che precede proprio in punto di utilizzabilità delle intercettazioni svolte in questo processo concluso in grado di appello con sentenza del 26/6/2006 della Corte di Appello di Milano. Completezza di motivazione vuole che sia considerato altro profilo di inammissibilità dei ricorsi esaminati posto che tutti gli odierni ricorrenti ebbero a patteggiare la pena ex art. 599 c.p.p., con ciò determinandosi, per effetto della diversità tra regolazione dell'art. 444 c.p.p., e art. 599 c.p.p., la inammissibilità di ogni doglianza relativa a motivi espressamente rinunciati in appello secondo l'insegnamento di una giurisprudenza di questa Corte (Cassazione Penale Sez. 6^, sent. n. 35108 del 04 settembre 2003) che individua nell'accordo in appello uno sbarramento totale per qualsiasi questione già composta con l'accordo e le precedenti rinunce, in una prospettiva focalizzata sull'effetto devolutivo dell'impugnazione e sulle conseguenze processuali di ogni rinunzia alla impugnazione ( Cass. Pen. Sez. 6^, 30/11/2005 n. 1754; Cass. Pen. Sez. 1^, 29/1/2003 n. 16965; Cass. Pen. Sez. 1^, 4/3/2003 n. 21358). Più specificamente Cassazione Penale Sez. 6^, sent. n. 40817 del 20 ottobre 2004 nella sua motivazione intera e non nella massima, ha affermato che in caso di "patteggiamento" in appello (art. 599 c.p.p., comma 4), l'accordo intervenuto tra le parti sui motivi di appello, preclude la riproduzione nel giudizio di cassazione di tutte le questioni sulle quali è legittimamente intervenuta rinuncia, (Fattispecie nella quale in appello vi era stata esplicita rinuncia a tutti i motivi di appello, eccettuato quello relativo alla pena oggetto di concorde riduzione;
la Cassazione ha, pertanto, dichiarato inammissibile il ricorso presentato deducendo l'asserita inutilizzabilità delle intercettazioni, sul rilievo che il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599 c.p.p., quarto comma, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione).
In definitiva tutti i ricorrenti devono dunque essere condannati in solido al pagamento delle spese del procedimento e, ciascuno al pagamento di Euro 1.000,00, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, a quello della somma di Euro 1.000,00, in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2008