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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/12/2025, n. 4918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4918 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 15425/2024
Il Giudice AT RA TO, all'udienza del 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, , Parte_1 Pt_2 Parte_3 Pt_4
, ed , rappresentati e
[...] Parte_5 Parte_6 difesi dall'Avv.to PAPALIA ANTONIO
ricorrente contro
- Controparte_1
[...]
Controparte_2 rappresentato e difeso ex art. 417 bis, comma 1, c.p.c. dal dirigente dott.ssa LOTITO GIUSEPPINA resistente
OGGETTO: ricorso ex artt. 414 e 700 c.p.c. per il riconoscimento del diritto al punteggio aggiuntivo da certificazione CLIL rilasciata da una SSML accreditata, previa Contr disapplicazione della nota del n. 11276/2024.
Conclusioni: come da note a verbale delle parti all'udienza del
18.12.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio le parti ricorrenti, rappresentando di essere docenti in possesso di titolo di accesso alle graduatorie provinciali per le supplenze – GPS – e di aver presentato domanda di inserimento ex O.M. n. 88/2024 dichiarando il possesso della certificazione di partecipazione a corso di perfezionamento sulla metodologia CLIL corrispondente a 60 CFU;
lamentando l'illegittimità Contr della decurtazione dei tre punti aggiuntivi disposta dall' a seguito di parere reso dal di cui Controparte_4 chiedevano la disapplicazione per inoperatività della disciplina Contro richiamata dal a sostegno della ritenuta insussistenza di disposizioni normative abilitanti le SSML al rilascio di certificazioni
CLIL, essendo le norme richiamate destinate a disciplinare i soli titoli abilitanti all'insegnamento e non anche i corsi di perfezionamento Contr della metodologia CLIL, ed in ogni caso per incompetenza del Cont alla valutazione dei titoli, riservata al , agivano in giudizio formulando contestuale domanda cautelare, per ottenere, anche inaudita altera parte, il riconoscimento della certificazione CLIL ai soli fini della valutazione e dell'attribuzione del relativo punteggio Contr aggiuntivo, previa disapplicazione della nota del n. 11276/2024, con il favore delle spese di lite da distrarsi. Allegavano documentazione.
Si costituiva la parte resistente per eccepire, in via preliminare, il Contr difetto di contradditorio per omessa evocazione in giudizio del e, nel merito, per affermare l'infondatezza del promosso ricorso e per Contr domandarne il rigetto attesa la correttezza dell'operato dell' a Contr seguito della nota del ed alla luce delle disposizioni richiamate a conforto della ritenuta mancanza di valore legale delle certificazioni
CLIL rilasciate dalle SSML, per come chiarito anche dalla giurisprudenza amministrativa intervenuta in analogo contenzioso richiamata e prodotta, vinte le spese processuali.
Pag. 2 di 12 La domanda cautelare veniva rigettata per insussistenza di fumus boni iuris
Il ricorso non è fondato e non merita accoglimento.
1. Sul diritto al riconoscimento della certificazione CLIL per valutazione ed attribuzione del relativo punteggio aggiuntivo
In analogo contenzioso è intervenuta la giurisprudenza amministrativa, la quale ha ricostruito correttamente la disciplina di riferimento.
1.1. Le motivazioni rese nella sentenza del TAR Lazio n. 17836/2024 richiamata e prodotta dalla parte resistente sono pienamente condivisibili e si riportano quasi integralmente ai sensi dell'art. 118, comma 1 disp. att. c.p.c.: “… (omissis)… Il ricorso va rigettato per i motivi di seguito esposti.
12.1 - In estrema sintesi, con il primo motivo di doglianza le parti ricorrenti affermano l'illegittimità dei provvedimenti impugnati in quanto l' avrebbe titolo, quanto meno, ad erogare dei Parte_7 corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL che il avrebbe correttamente Controparte_1 reputato di inserire tra i titoli accademici, professionali e culturali valutabili ai fini dell'attribuzione di punteggio aggiuntivo in sede di graduatoria relativa al bando emesso con ordinanza n. 88/2024.
In particolare, secondo prospettazione attorea, la categoria di interesse è una di quelle previste al punto B13 delle tabelle ovverosia
“positiva frequenza di corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU”.
Pag. 3 di 12 A ben vedere, tuttavia, in linea con quanto riferito dal
[...]
nella nota in contestazione n. Controparte_4
11276/2024 (doc. 1, ricorso), il Collegio reputa che non esista allo stato una fonte normativa che abiliti espressamente le
Scuole superiori di mediazione linguistica a rilasciare la certificazione CLIL od organizzare corsi di perfezionamento in materia. Difatti, l'art. 14 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249, prevede che, “1. Le universita' nei propri regolamenti didattici di ateneo possono disciplinare corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera. Ai predetti corsi accedono gli insegnanti in possesso di abilitazione e di competenze certificate nella lingua straniera di almeno Livello C1 del
"Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue" pubblicato nel
2001 dal Consiglio d'Europa.
2. I percorsi formativi di cui al comma 1 sono istituiti per la scuola secondaria di secondo grado e prevedono l'acquisizione di almeno 60 crediti formativi comprensivi di un tirocinio di almeno 300 ore pari a 12 crediti formativi universitari. 3.
Per garantire uniformita' tra i predetti corsi, le universita' si adeguano ai criteri stabiliti dal Controparte_5
con proprio decreto, sentito il Consiglio universitario
[...] nazionale.
4. A conclusione del corso, al candidato che supera con esito favorevole l'esame finale e' rilasciato il certificato attestante le acquisite competenze per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera”; l'art. 5 del Decreto del Direttore generale n. 6/2012,nell'ambito della definizione degli aspetti caratterizzanti i corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera, secondo la metodologia
CLIL rivolti ai docenti in servizio nei licei e negli istituti tecnici (art. 1
– Oggetto) prevede che, “1 . I corsi di perfezionamento sono
Pag. 4 di 12 realizzati da strutture universitarie … individuate attraverso appositi bandi …”; nonché l'art. 4 del Decreto dipartimentale n. 1511 del 23 giugno 2022, anch'esso deputato a disciplinare gli aspetti caratterizzanti dei corsi di perfezionamento per la metodologia CLIL rivolti ai docenti in servizio nelle scuole dell'infanzia e primaria e dei corsi di perfezionamento per l'insegnamento con metodologia CLIL di discipline non linguistiche in lingua straniera rivolti ai docenti in servizio nelle scuole secondarie di primo e secondo (art.1 – Oggetto), prevede che, “1. I corsi di perfezionamento sono realizzati da
Università statali e non statali legalmente riconosciute, comprese le Università telematiche… individuate attraverso appositi bandi …”.
Indi tutte le fonti richiamate ed indicate nel provvedimento ministeriale impugnato prevedono l'insegnamento riservato di questi specifici corsi cc.dd. CLIL o di perfezionamento di tale metodologia presso le Università, statali e non statali, e non anche presso le Scuole superiori di mediazione linguistica del tipo dello IUM Academy School srl.
Dalla medesima normativa in analisi si evince, inoltre, come le
Università che possono erogare tali insegnamenti debbano partecipare a bandi selettivi e rispondere a specifici criteri indicati dal al fine di garantire uniformità tra i predetti corsi. Ciò, in CP_4 ultima analisi, escluderebbe la possibilità, adombrata da parte ricorrente, che la legittimazione all'organizzazione di tali corsi potrebbe derivare automaticamente ed in via alternativa all'Istituto ricorrente per via dell'avere inserito tali insegnamenti nell'ambito del proprio Statuto, per essere Istituto abilitato ad attivare corsi di studi equipollenti alle Classi di laurea L-12 e LM-94 o per figurare nell'elenco dei soggetti “per la formazione del personale della scuola”
Pag. 5 di 12 ai sensi del decreto direttoriale del n. 13 del Controparte_1
5 luglio 2013, proprio perché la facoltà di impartire corsi CLIL richiede per legge il processo di selezione sopra indicato anche per le stesse Università.
Ed in tal senso vale anche richiamare il parere del Consiglio di Stato
n. 47/2029 che, pur riconoscendo la collocazione ditali Scuole nell'ampio spettro del panorama universitario (perché è inconfutabile “che una scuola superiore non possa qualificarsi né paragonarsi ad un'università), ne chiarisce l'ambito operativo nel senso di limitarne la partecipazione al sistema universitario “nella misura in cui vi è stata legittimata…rilasciando titoli equipollenti alla laurea, ovviamente non magistrale”, ciò che, nel caso di specie, non risulta essere avvenuto nei termini richiesti dalla normativa vigente trattandosi di corsi specifici di insegnamento extra curricolare.
12.2 – Anche le ulteriori doglianze proposte nel ricorso introduttivo non appaiono fondate.
12.2.1 - Quanto al denunciato difetto di competenza del
[...]
, è appena il caso di rilevare che è Controparte_4 proprio a tale Amministrazione che è stata attribuita per legge la competenza a gestire ed organizzare i corsi cc.dd. , con poteri di CP_6 selezione in ordine alle Università in grado di somministrarli per assicurare l'uniformità degli stessi. Nessuna indebita incidenza è stata dunque posta in essere sul distinto potere esercitato dal
[...]
di prevedere tale titolo come fonte di Controparte_1 punteggio aggiuntivo in sede concorsuale.
12.2.3 – Di poi, in conseguenza di quanto sopra specificato, priva di valore è la tesi prospettata nell'ulteriore motivo di gravame secondo
Pag. 6 di 12 la quale il avrebbe inteso Controparte_4 escludere la valenza legale dei corsi CLIL impartiti dalla Scuole superiori di mediazione linguistica solo con riferimento a quelli previsti dall'art. 14 del DM 249/2010 (e DDMM citati) in quanto, in tutta evidenza, la nota in contestazione intende coprire l'intero spettro dei corsi di questo tipo, con e senza rilascio di certificazione
(i.e. mera frequenza). Difatti il punto di vista dell'Amministrazione pare dirigersi non tanto e non solo sulla tipologia di corso, quanto a chiarire i soggetti che debbono essere all'uopo autorizzati a gestirli ed organizzarli.
12.2.4 – Infine, quanto alla lamentata disparità di trattamento in tesi subita dalle ricorrenti (e dagli altri insegnanti che hanno subito medio tempore per gli stessi motivi una decurtazione del proprio punteggio in occasione della menzionata tornata concorsuale di scorrimento delle graduatorie) essa si basa, a ben vedere, su uno stato di illegittimità (valorizzazione dei titoli CLIL rilasciati dalle Scuole superiori di mediazione linguistica) che evidentemente non può essere preso come parametro di riferimento. Infatti è principio consolidato nella giurisprudenza del Consiglio di Stato quello secondo il quale, “il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento non può essere utilmente dedotto quando viene rivendicata l'applicazione in proprio favore di posizioni giuridiche riconosciute ad altri soggetti in modo illegittimo, in quanto, in applicazione del principio di legalità, la legittimità dell'operato dell'amministrazione non può comunque essere inficiata dall'eventuale illegittimità compiuta in altra situazione” (Consiglio di Stato , sez. VI , 30/12/2019 , n. 8893).
13 – Alla luce delle considerazioni svolte il ricorso va, pertanto, rigettato. … (omissis)…”.
Pag. 7 di 12 1.2. In termini del tutto analoghi si è espressa anche la giurisprudenza di merito. A tal fine si riporta la pronuncia n.
8780/2025 del Tribunale di Roma: “… (omissis)… Il ricorso è infondato e pertanto non può essere accolto.
La ricorrente assume che ingiustamente non le è stato riconosciuto il punteggio aggiuntivo di 3 punti (previsto dalle tabelle allegate all'OM
88/2024) per la frequenza al Corso di perfezionamento CLIL, lingua tedesca, pari a 60 CFU, presso la la I.U.M. ACADEMY SCHOOL di
Napoli., conseguito all'esito di esame superato in data 22/2/2024.
Diversamente, i 3 punti aggiuntivi le sarebbero stati riconosciuti per il conseguimento del Corso di perfezionamento sulla metodologia CLIL, lingua inglese, presso l'Università Telematica “E CAMPUS”, rispetto al quale infatti la ricorrente non muove censure di sorta.
1.1. Ebbene, è opportuno ricostruire il quadro normativo.
All'O.M. n. 88/2024, emessa dal per l'aggiornamento delle GPS biennio 2024/2026, sono allegate le tabelle di valutazione titoli che prevedono - per quanto qui di interesse - l'attribuzione di punteggio aggiuntivo per i candidati in possesso di certificazioni CLIL (acronimo di Content and Language Integrated Learning, ovvero una metodologia che prevede l'insegnamento di contenuti disciplinari in lingua straniera) o CE (ovvero corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL). In particolare, la tabella richiamata dai ricorrenti alla voce B “Punteggio per i titoli accademici, professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso”, così dispone per quanto qui di interesse:
- punti 6 vengono assegnati per “Titolo di perfezionamento all'insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell'articolo 14 del DM
249/2010 ovvero titolo di abilitazione all'insegnamento in CLIL in un paese UE, per ciascun titolo”;
Pag. 8 di 12 - punti 3 vengono assegnati per “Certificazione CE o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore Generale al personale scolastico 16 aprile 2012, n. 6, o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a
60 CFU, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di cui al punto B.14, per ciascun titolo”.
Quel che qui rileva è che non esiste allo stato una fonte normativa che abiliti espressamente le “Scuole superiori di mediazione linguistica” a rilasciare la certificazione CLIL od organizzare corsi di perfezionamento in materia e, invece, le fonti normative fanno espresso ed esclusivo riferimento alle
“Università”. Infatti l'art. 14 del D.M. 10 settembre 2010 n. 249, rubricato: “Corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera”, prevede: “ 1. Le universita' nei propri regolamenti didattici di ateneo possono disciplinare corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera. Ai predetti corsi accedono gli insegnanti in possesso di abilitazione e di competenze certificate nella lingua straniera di almeno Livello C1 del "Quadro Comune
Europeo di Riferimento per le lingue" pubblicato nel 2001 dal
Consiglio d'Europa.
2. I percorsi formativi di cui al comma 1 sono istituiti per la scuola secondaria di secondo grado e prevedono l'acquisizione di almeno 60 crediti formativi comprensivi di un tirocinio di almeno 300 ore pari a 12 crediti formativi universitari. 3.
Per garantire uniformita' tra i predetti corsi, le universita' si adeguano ai criteri stabiliti dal con proprio decreto, sentito il Consiglio universitario nazionale.
4. A conclusione del corso, al candidato che supera con esito favorevole l'esame finale e' rilasciato il certificato
Pag. 9 di 12 attestante le acquisite competenze per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera”. Anche l'art. 5 del
Decreto del Direttore generale n. 6/2012, nell'ambito della definizione degli aspetti caratterizzanti i corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera, secondo la metodologia CLIL rivolti ai docenti in servizio nei licei e negli istituti tecnici (art. 1 – Oggetto) prevede che, “1 . I corsi di perfezionamento sono realizzati da strutture universitarie … individuate attraverso appositi bandi …”.
1.2. Con il D.M. n. 1511 del 23 giugno 2022 tale previsione è stata modificata.
In particolare, il suddetto decreto, deputato a disciplinare gli aspetti caratterizzanti dei corsi di perfezionamento per la metodologia CLIL rivolti ai docenti in servizio nelle scuole dell'infanzia e primaria e dei corsi di perfezionamento per l'insegnamento con metodologia CLIL di discipline non linguistiche in lingua straniera rivolti ai docenti in servizio nelle scuole secondarie di primo e secondo, all'art. 4 prevede che, “1. I corsi di perfezionamento sono realizzati da Università statali e non statali legalmente riconosciute, comprese le Università telematiche… individuate attraverso appositi bandi …”.
In conclusione, tutte le fonti normative, richiamate nel provvedimento ministeriale impugnato, prevedono l'insegnamento riservato di questi specifici corsi cc.dd. CLIL o di perfezionamento di tale metodologia presso le Università e non anche presso le Scuole superiori di mediazione linguistica.
Sulla stessa questione di diritto si è espresso anche il Tar del Lazio con sentenza n. 17836/2024 del 15.10.2024 in fattispecie del tutto sovrapponibile a quella che ci occupa, il quale, dopo ampia e attenta
Pag. 10 di 12 ricostruzione del quadro normativo, è giunto alla conclusione che:
“non esista allo stato una fonte normativa che abiliti espressamente le Scuole superiori di mediazione linguistica a rilasciare la certificazione CLIL od organizzare corsi di perfezionamento in materia”.
Il Tar nella predetta sentenza ha pure evidenziato come: “Dalla medesima normativa in analisi si evince, inoltre, come le Università che possono erogare tali insegnamenti debbano partecipare a bandi selettivi e rispondere a specifici criteri indicati dal al fine di CP_4 garantire uniformità tra i predetti corsi. Ciò, in ultima analisi, escluderebbe la possibilità, adombrata da parte ricorrente, che la legittimazione all'organizzazione di tali corsi potrebbe derivare automaticamente ed in via alternativa all'Istituto ricorrente per via dell'avere inserito tali insegnamenti nell'ambito del proprio Statuto, per essere Istituto abilitato ad attivare corsi di studi equipollenti alle
Classi di laurea L-12 e LM-94 o per figurare nell'elenco dei soggetti
“per la formazione del personale della scuola” ai sensi del decreto direttoriale del n. 13 del 5 luglio 2013, Controparte_1 proprio perché la facoltà di impartire corsi CLIL richiede per legge il processo di selezione sopra indicato anche per le stesse Università”.
1.3. Infine, deve ribadirsi che le Scuole superiori per mediatori linguistici sono disciplinate dal D.M. n. 38 del 2002 e dal D.M. n. 59 del 2018 che, secondo la formulazione attualmente vigente, riconoscono ad esse la possibilità di erogare esclusivamente corsi di durata triennale equipollenti alla Classe L12 (art. 1, comma 2, del
D.M. n. 38 del 2002) e corsi di durata biennale, equipollenti, ai soli fini professionali e concorsuali, alla Classe LM-94 (art. 4, D.M. n. 59 del 2018). Ne consegue che ove le Scuole superiori per mediatori linguistici attivino liberamente ulteriori corsi – come nel caso di specie
Pag. 11 di 12 il corso di perfezionamento CLIL pari a 60 CFU seguito dal ricorrente
– il relativo titolo è privo di valore legale.
In definitiva la domanda va rigettata. … (omissis)…”
Tanto conforta l'infondatezza delle domande avanzate.
Ne consegue il rigetto del promosso ricorso.
Tenuto conto della assoluta novità e peculiarità delle questioni trattate, deve ritenersi sussistente una ragione oggettiva per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI - in composizione monocratica nella persona del dott. AT RA SANTORO in funzione di GIUDICE del
LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta per infondatezza tutte le domande avanzate con l'atto introduttivo del giudizio;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali, comprese quelle della fase cautelare.
Bari,18/12/2025 Il Giudice del lavoro
AT RA TO
Pag. 12 di 12
Sezione Lavoro
N.R.G. 15425/2024
Il Giudice AT RA TO, all'udienza del 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, , Parte_1 Pt_2 Parte_3 Pt_4
, ed , rappresentati e
[...] Parte_5 Parte_6 difesi dall'Avv.to PAPALIA ANTONIO
ricorrente contro
- Controparte_1
[...]
Controparte_2 rappresentato e difeso ex art. 417 bis, comma 1, c.p.c. dal dirigente dott.ssa LOTITO GIUSEPPINA resistente
OGGETTO: ricorso ex artt. 414 e 700 c.p.c. per il riconoscimento del diritto al punteggio aggiuntivo da certificazione CLIL rilasciata da una SSML accreditata, previa Contr disapplicazione della nota del n. 11276/2024.
Conclusioni: come da note a verbale delle parti all'udienza del
18.12.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio le parti ricorrenti, rappresentando di essere docenti in possesso di titolo di accesso alle graduatorie provinciali per le supplenze – GPS – e di aver presentato domanda di inserimento ex O.M. n. 88/2024 dichiarando il possesso della certificazione di partecipazione a corso di perfezionamento sulla metodologia CLIL corrispondente a 60 CFU;
lamentando l'illegittimità Contr della decurtazione dei tre punti aggiuntivi disposta dall' a seguito di parere reso dal di cui Controparte_4 chiedevano la disapplicazione per inoperatività della disciplina Contro richiamata dal a sostegno della ritenuta insussistenza di disposizioni normative abilitanti le SSML al rilascio di certificazioni
CLIL, essendo le norme richiamate destinate a disciplinare i soli titoli abilitanti all'insegnamento e non anche i corsi di perfezionamento Contr della metodologia CLIL, ed in ogni caso per incompetenza del Cont alla valutazione dei titoli, riservata al , agivano in giudizio formulando contestuale domanda cautelare, per ottenere, anche inaudita altera parte, il riconoscimento della certificazione CLIL ai soli fini della valutazione e dell'attribuzione del relativo punteggio Contr aggiuntivo, previa disapplicazione della nota del n. 11276/2024, con il favore delle spese di lite da distrarsi. Allegavano documentazione.
Si costituiva la parte resistente per eccepire, in via preliminare, il Contr difetto di contradditorio per omessa evocazione in giudizio del e, nel merito, per affermare l'infondatezza del promosso ricorso e per Contr domandarne il rigetto attesa la correttezza dell'operato dell' a Contr seguito della nota del ed alla luce delle disposizioni richiamate a conforto della ritenuta mancanza di valore legale delle certificazioni
CLIL rilasciate dalle SSML, per come chiarito anche dalla giurisprudenza amministrativa intervenuta in analogo contenzioso richiamata e prodotta, vinte le spese processuali.
Pag. 2 di 12 La domanda cautelare veniva rigettata per insussistenza di fumus boni iuris
Il ricorso non è fondato e non merita accoglimento.
1. Sul diritto al riconoscimento della certificazione CLIL per valutazione ed attribuzione del relativo punteggio aggiuntivo
In analogo contenzioso è intervenuta la giurisprudenza amministrativa, la quale ha ricostruito correttamente la disciplina di riferimento.
1.1. Le motivazioni rese nella sentenza del TAR Lazio n. 17836/2024 richiamata e prodotta dalla parte resistente sono pienamente condivisibili e si riportano quasi integralmente ai sensi dell'art. 118, comma 1 disp. att. c.p.c.: “… (omissis)… Il ricorso va rigettato per i motivi di seguito esposti.
12.1 - In estrema sintesi, con il primo motivo di doglianza le parti ricorrenti affermano l'illegittimità dei provvedimenti impugnati in quanto l' avrebbe titolo, quanto meno, ad erogare dei Parte_7 corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL che il avrebbe correttamente Controparte_1 reputato di inserire tra i titoli accademici, professionali e culturali valutabili ai fini dell'attribuzione di punteggio aggiuntivo in sede di graduatoria relativa al bando emesso con ordinanza n. 88/2024.
In particolare, secondo prospettazione attorea, la categoria di interesse è una di quelle previste al punto B13 delle tabelle ovverosia
“positiva frequenza di corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU”.
Pag. 3 di 12 A ben vedere, tuttavia, in linea con quanto riferito dal
[...]
nella nota in contestazione n. Controparte_4
11276/2024 (doc. 1, ricorso), il Collegio reputa che non esista allo stato una fonte normativa che abiliti espressamente le
Scuole superiori di mediazione linguistica a rilasciare la certificazione CLIL od organizzare corsi di perfezionamento in materia. Difatti, l'art. 14 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249, prevede che, “1. Le universita' nei propri regolamenti didattici di ateneo possono disciplinare corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera. Ai predetti corsi accedono gli insegnanti in possesso di abilitazione e di competenze certificate nella lingua straniera di almeno Livello C1 del
"Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue" pubblicato nel
2001 dal Consiglio d'Europa.
2. I percorsi formativi di cui al comma 1 sono istituiti per la scuola secondaria di secondo grado e prevedono l'acquisizione di almeno 60 crediti formativi comprensivi di un tirocinio di almeno 300 ore pari a 12 crediti formativi universitari. 3.
Per garantire uniformita' tra i predetti corsi, le universita' si adeguano ai criteri stabiliti dal Controparte_5
con proprio decreto, sentito il Consiglio universitario
[...] nazionale.
4. A conclusione del corso, al candidato che supera con esito favorevole l'esame finale e' rilasciato il certificato attestante le acquisite competenze per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera”; l'art. 5 del Decreto del Direttore generale n. 6/2012,nell'ambito della definizione degli aspetti caratterizzanti i corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera, secondo la metodologia
CLIL rivolti ai docenti in servizio nei licei e negli istituti tecnici (art. 1
– Oggetto) prevede che, “1 . I corsi di perfezionamento sono
Pag. 4 di 12 realizzati da strutture universitarie … individuate attraverso appositi bandi …”; nonché l'art. 4 del Decreto dipartimentale n. 1511 del 23 giugno 2022, anch'esso deputato a disciplinare gli aspetti caratterizzanti dei corsi di perfezionamento per la metodologia CLIL rivolti ai docenti in servizio nelle scuole dell'infanzia e primaria e dei corsi di perfezionamento per l'insegnamento con metodologia CLIL di discipline non linguistiche in lingua straniera rivolti ai docenti in servizio nelle scuole secondarie di primo e secondo (art.1 – Oggetto), prevede che, “1. I corsi di perfezionamento sono realizzati da
Università statali e non statali legalmente riconosciute, comprese le Università telematiche… individuate attraverso appositi bandi …”.
Indi tutte le fonti richiamate ed indicate nel provvedimento ministeriale impugnato prevedono l'insegnamento riservato di questi specifici corsi cc.dd. CLIL o di perfezionamento di tale metodologia presso le Università, statali e non statali, e non anche presso le Scuole superiori di mediazione linguistica del tipo dello IUM Academy School srl.
Dalla medesima normativa in analisi si evince, inoltre, come le
Università che possono erogare tali insegnamenti debbano partecipare a bandi selettivi e rispondere a specifici criteri indicati dal al fine di garantire uniformità tra i predetti corsi. Ciò, in CP_4 ultima analisi, escluderebbe la possibilità, adombrata da parte ricorrente, che la legittimazione all'organizzazione di tali corsi potrebbe derivare automaticamente ed in via alternativa all'Istituto ricorrente per via dell'avere inserito tali insegnamenti nell'ambito del proprio Statuto, per essere Istituto abilitato ad attivare corsi di studi equipollenti alle Classi di laurea L-12 e LM-94 o per figurare nell'elenco dei soggetti “per la formazione del personale della scuola”
Pag. 5 di 12 ai sensi del decreto direttoriale del n. 13 del Controparte_1
5 luglio 2013, proprio perché la facoltà di impartire corsi CLIL richiede per legge il processo di selezione sopra indicato anche per le stesse Università.
Ed in tal senso vale anche richiamare il parere del Consiglio di Stato
n. 47/2029 che, pur riconoscendo la collocazione ditali Scuole nell'ampio spettro del panorama universitario (perché è inconfutabile “che una scuola superiore non possa qualificarsi né paragonarsi ad un'università), ne chiarisce l'ambito operativo nel senso di limitarne la partecipazione al sistema universitario “nella misura in cui vi è stata legittimata…rilasciando titoli equipollenti alla laurea, ovviamente non magistrale”, ciò che, nel caso di specie, non risulta essere avvenuto nei termini richiesti dalla normativa vigente trattandosi di corsi specifici di insegnamento extra curricolare.
12.2 – Anche le ulteriori doglianze proposte nel ricorso introduttivo non appaiono fondate.
12.2.1 - Quanto al denunciato difetto di competenza del
[...]
, è appena il caso di rilevare che è Controparte_4 proprio a tale Amministrazione che è stata attribuita per legge la competenza a gestire ed organizzare i corsi cc.dd. , con poteri di CP_6 selezione in ordine alle Università in grado di somministrarli per assicurare l'uniformità degli stessi. Nessuna indebita incidenza è stata dunque posta in essere sul distinto potere esercitato dal
[...]
di prevedere tale titolo come fonte di Controparte_1 punteggio aggiuntivo in sede concorsuale.
12.2.3 – Di poi, in conseguenza di quanto sopra specificato, priva di valore è la tesi prospettata nell'ulteriore motivo di gravame secondo
Pag. 6 di 12 la quale il avrebbe inteso Controparte_4 escludere la valenza legale dei corsi CLIL impartiti dalla Scuole superiori di mediazione linguistica solo con riferimento a quelli previsti dall'art. 14 del DM 249/2010 (e DDMM citati) in quanto, in tutta evidenza, la nota in contestazione intende coprire l'intero spettro dei corsi di questo tipo, con e senza rilascio di certificazione
(i.e. mera frequenza). Difatti il punto di vista dell'Amministrazione pare dirigersi non tanto e non solo sulla tipologia di corso, quanto a chiarire i soggetti che debbono essere all'uopo autorizzati a gestirli ed organizzarli.
12.2.4 – Infine, quanto alla lamentata disparità di trattamento in tesi subita dalle ricorrenti (e dagli altri insegnanti che hanno subito medio tempore per gli stessi motivi una decurtazione del proprio punteggio in occasione della menzionata tornata concorsuale di scorrimento delle graduatorie) essa si basa, a ben vedere, su uno stato di illegittimità (valorizzazione dei titoli CLIL rilasciati dalle Scuole superiori di mediazione linguistica) che evidentemente non può essere preso come parametro di riferimento. Infatti è principio consolidato nella giurisprudenza del Consiglio di Stato quello secondo il quale, “il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento non può essere utilmente dedotto quando viene rivendicata l'applicazione in proprio favore di posizioni giuridiche riconosciute ad altri soggetti in modo illegittimo, in quanto, in applicazione del principio di legalità, la legittimità dell'operato dell'amministrazione non può comunque essere inficiata dall'eventuale illegittimità compiuta in altra situazione” (Consiglio di Stato , sez. VI , 30/12/2019 , n. 8893).
13 – Alla luce delle considerazioni svolte il ricorso va, pertanto, rigettato. … (omissis)…”.
Pag. 7 di 12 1.2. In termini del tutto analoghi si è espressa anche la giurisprudenza di merito. A tal fine si riporta la pronuncia n.
8780/2025 del Tribunale di Roma: “… (omissis)… Il ricorso è infondato e pertanto non può essere accolto.
La ricorrente assume che ingiustamente non le è stato riconosciuto il punteggio aggiuntivo di 3 punti (previsto dalle tabelle allegate all'OM
88/2024) per la frequenza al Corso di perfezionamento CLIL, lingua tedesca, pari a 60 CFU, presso la la I.U.M. ACADEMY SCHOOL di
Napoli., conseguito all'esito di esame superato in data 22/2/2024.
Diversamente, i 3 punti aggiuntivi le sarebbero stati riconosciuti per il conseguimento del Corso di perfezionamento sulla metodologia CLIL, lingua inglese, presso l'Università Telematica “E CAMPUS”, rispetto al quale infatti la ricorrente non muove censure di sorta.
1.1. Ebbene, è opportuno ricostruire il quadro normativo.
All'O.M. n. 88/2024, emessa dal per l'aggiornamento delle GPS biennio 2024/2026, sono allegate le tabelle di valutazione titoli che prevedono - per quanto qui di interesse - l'attribuzione di punteggio aggiuntivo per i candidati in possesso di certificazioni CLIL (acronimo di Content and Language Integrated Learning, ovvero una metodologia che prevede l'insegnamento di contenuti disciplinari in lingua straniera) o CE (ovvero corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL). In particolare, la tabella richiamata dai ricorrenti alla voce B “Punteggio per i titoli accademici, professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso”, così dispone per quanto qui di interesse:
- punti 6 vengono assegnati per “Titolo di perfezionamento all'insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell'articolo 14 del DM
249/2010 ovvero titolo di abilitazione all'insegnamento in CLIL in un paese UE, per ciascun titolo”;
Pag. 8 di 12 - punti 3 vengono assegnati per “Certificazione CE o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore Generale al personale scolastico 16 aprile 2012, n. 6, o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a
60 CFU, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di cui al punto B.14, per ciascun titolo”.
Quel che qui rileva è che non esiste allo stato una fonte normativa che abiliti espressamente le “Scuole superiori di mediazione linguistica” a rilasciare la certificazione CLIL od organizzare corsi di perfezionamento in materia e, invece, le fonti normative fanno espresso ed esclusivo riferimento alle
“Università”. Infatti l'art. 14 del D.M. 10 settembre 2010 n. 249, rubricato: “Corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera”, prevede: “ 1. Le universita' nei propri regolamenti didattici di ateneo possono disciplinare corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera. Ai predetti corsi accedono gli insegnanti in possesso di abilitazione e di competenze certificate nella lingua straniera di almeno Livello C1 del "Quadro Comune
Europeo di Riferimento per le lingue" pubblicato nel 2001 dal
Consiglio d'Europa.
2. I percorsi formativi di cui al comma 1 sono istituiti per la scuola secondaria di secondo grado e prevedono l'acquisizione di almeno 60 crediti formativi comprensivi di un tirocinio di almeno 300 ore pari a 12 crediti formativi universitari. 3.
Per garantire uniformita' tra i predetti corsi, le universita' si adeguano ai criteri stabiliti dal con proprio decreto, sentito il Consiglio universitario nazionale.
4. A conclusione del corso, al candidato che supera con esito favorevole l'esame finale e' rilasciato il certificato
Pag. 9 di 12 attestante le acquisite competenze per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera”. Anche l'art. 5 del
Decreto del Direttore generale n. 6/2012, nell'ambito della definizione degli aspetti caratterizzanti i corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera, secondo la metodologia CLIL rivolti ai docenti in servizio nei licei e negli istituti tecnici (art. 1 – Oggetto) prevede che, “1 . I corsi di perfezionamento sono realizzati da strutture universitarie … individuate attraverso appositi bandi …”.
1.2. Con il D.M. n. 1511 del 23 giugno 2022 tale previsione è stata modificata.
In particolare, il suddetto decreto, deputato a disciplinare gli aspetti caratterizzanti dei corsi di perfezionamento per la metodologia CLIL rivolti ai docenti in servizio nelle scuole dell'infanzia e primaria e dei corsi di perfezionamento per l'insegnamento con metodologia CLIL di discipline non linguistiche in lingua straniera rivolti ai docenti in servizio nelle scuole secondarie di primo e secondo, all'art. 4 prevede che, “1. I corsi di perfezionamento sono realizzati da Università statali e non statali legalmente riconosciute, comprese le Università telematiche… individuate attraverso appositi bandi …”.
In conclusione, tutte le fonti normative, richiamate nel provvedimento ministeriale impugnato, prevedono l'insegnamento riservato di questi specifici corsi cc.dd. CLIL o di perfezionamento di tale metodologia presso le Università e non anche presso le Scuole superiori di mediazione linguistica.
Sulla stessa questione di diritto si è espresso anche il Tar del Lazio con sentenza n. 17836/2024 del 15.10.2024 in fattispecie del tutto sovrapponibile a quella che ci occupa, il quale, dopo ampia e attenta
Pag. 10 di 12 ricostruzione del quadro normativo, è giunto alla conclusione che:
“non esista allo stato una fonte normativa che abiliti espressamente le Scuole superiori di mediazione linguistica a rilasciare la certificazione CLIL od organizzare corsi di perfezionamento in materia”.
Il Tar nella predetta sentenza ha pure evidenziato come: “Dalla medesima normativa in analisi si evince, inoltre, come le Università che possono erogare tali insegnamenti debbano partecipare a bandi selettivi e rispondere a specifici criteri indicati dal al fine di CP_4 garantire uniformità tra i predetti corsi. Ciò, in ultima analisi, escluderebbe la possibilità, adombrata da parte ricorrente, che la legittimazione all'organizzazione di tali corsi potrebbe derivare automaticamente ed in via alternativa all'Istituto ricorrente per via dell'avere inserito tali insegnamenti nell'ambito del proprio Statuto, per essere Istituto abilitato ad attivare corsi di studi equipollenti alle
Classi di laurea L-12 e LM-94 o per figurare nell'elenco dei soggetti
“per la formazione del personale della scuola” ai sensi del decreto direttoriale del n. 13 del 5 luglio 2013, Controparte_1 proprio perché la facoltà di impartire corsi CLIL richiede per legge il processo di selezione sopra indicato anche per le stesse Università”.
1.3. Infine, deve ribadirsi che le Scuole superiori per mediatori linguistici sono disciplinate dal D.M. n. 38 del 2002 e dal D.M. n. 59 del 2018 che, secondo la formulazione attualmente vigente, riconoscono ad esse la possibilità di erogare esclusivamente corsi di durata triennale equipollenti alla Classe L12 (art. 1, comma 2, del
D.M. n. 38 del 2002) e corsi di durata biennale, equipollenti, ai soli fini professionali e concorsuali, alla Classe LM-94 (art. 4, D.M. n. 59 del 2018). Ne consegue che ove le Scuole superiori per mediatori linguistici attivino liberamente ulteriori corsi – come nel caso di specie
Pag. 11 di 12 il corso di perfezionamento CLIL pari a 60 CFU seguito dal ricorrente
– il relativo titolo è privo di valore legale.
In definitiva la domanda va rigettata. … (omissis)…”
Tanto conforta l'infondatezza delle domande avanzate.
Ne consegue il rigetto del promosso ricorso.
Tenuto conto della assoluta novità e peculiarità delle questioni trattate, deve ritenersi sussistente una ragione oggettiva per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI - in composizione monocratica nella persona del dott. AT RA SANTORO in funzione di GIUDICE del
LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta per infondatezza tutte le domande avanzate con l'atto introduttivo del giudizio;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali, comprese quelle della fase cautelare.
Bari,18/12/2025 Il Giudice del lavoro
AT RA TO
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