Sentenza 10 luglio 2009
Massime • 1
È configurabile il reato di propaganda di idee discriminatorie, previsto dall'art. 3, comma primo lett. a), della L. n. 654 del 1975, nell'affissione di manifesti sui muri della città del seguente tenore: "No ai campi nomadi. Firma anche tu per mandare via gli zingari". (Fattispecie in cui la Corte di appello, quale giudice del rinvio, era stata chiamata a stabilire se il pregiudizio razziale, fondato sul convincimento che tutti gli zingari sono ladri, costituisse - tenuto conto delle circostanze temporali ed ambientali nelle quali è stato espresso - un'idea discriminatoria fondata sulla diversità e non sul comportamento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/07/2009, n. 41819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41819 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 10/07/2009
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 2129
Dott. MARESCA Mariafrancesca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 6775/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1) GA EO N. IL 23/09/1975;
2) TT CA N. IL 27/05/1961;
3) CO IC N. IL 19/01/1962;
4) IP MA N. IL 22/10/1953;
5) TO AR N. IL 07/02/1967;
6) TO FL N. IL 18/06/1969;
7) AZ JANES;
avverso SENTENZA del 20/10/2008 DELLA CORTE APPELLO di VENEZIA;
visti gli atti, la sentenza e i ricorsi;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROMIS Vincenzo;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALASSO Aurelio che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito, per le parti civili l'Avv. PIROTTI Lorenzo il quale, dopo aver prodotto documentazione in ordine alle questioni rilevate alle prescrizioni del reato, ha concluso per il rigetto dei ricorsi depositando conclusioni scritte e nota spese;
uditi i difensori avv.ti LONGO Piero e TEBALDI Paolo i quali hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 30 gennaio del 2007, la Corte d'Appello di Venezia, a seguito di gravame proposto avverso la decisione del Tribunale della medesima città pronunciata in data 2 dicembre del 2004, così decideva: assolveva per l'insussistenza del fatto NT TT, TO CI, NR SI, IZ PP, RB TO e AV TO dall'addebito di avere incitato i pubblici amministratori di Verona a commettere atti di discriminazione razziale ed etnici nei confronti degli zingari Sinti;
rideterminava la pena inflitta per l'altro addebito agli stessi contestato - propaganda di idee discriminatorie - in mesi due di reclusione per ciascun imputato;
confermava la pena accessoria del divieto di partecipare in qualsiasi forma ad attività di propaganda elettorale per le elezioni politiche ed amministrative per anni tre;
riduceva la liquidazione del danno e confermava nel resto la sentenza impugnata. La Corte territoriale ribadiva dunque l'affermazione di colpevolezza dei prevenuti in ordine al delitto di cui all'art. 110 c.p. e L. n. 654 del 1975, art. 3, comma 1, lett. a), come modificata dalla L. n. 205 del 1993, per avere, agendo in concorso tra loro, propagandato, anche con l'affissione di manifesti, idee basate sulla superiorità e l'odio razziale nei confronti degli zingari Sinti:
fatto commesso in Verona nel mese di settembre del 2001. La Corte, dopo avere richiamato la motivazione del tribunale nonché le conclusioni della consulenza disposta dal pubblico ministero al fine di stabilire le moderne nozioni di razzismo e discriminazione razziale, dopo aver premesso che gli zingari sono da considerare un etnia - e, quindi, come tale, possibile oggetto di riferimento della fattispecie contestata - e, dopo avere aggiunto che nell'interdetto antirazzista si dovevano comprendere anche fenomeni di cosiddetto razzismo implicito, osservava che gli imputati avevano agito al fine di propagandare la superiorità etnica e comunque l'odio razziale nei confronti degli zingari. La Corte stessa motivava il proprio convincimento con argomentazioni che possono così riassumersi: a) il fine perseguito dagli imputati, cioè quello di propagandare l'odio razziale, era desumibile dal contenuto dei manifesti e dagli slogan, nonché dal fatto che i manifesti erano stati apposti anche in Comuni diversi da quello di Verona e dalla deposizione della teste BR, la quale, tra l'altro, aveva dichiarato che il TO AV in una riunione aveva affermato che la città doveva essere "inospitale nei confronti degli zingari perché dove arrivavano c'erano furti"; b) l'assoluzione degli imputati dal delitto di incitamento degli amministratori alla discriminazione mediante la richiesta di allontanamento incondizionato degli zingari, trovava fondamento nel contenuto della petizione che non era di per sè illecito, per cui, contrariamente all'assunto del tribunale, non poteva considerarsi integrata la fattispecie dell'incitamento; c) in definitiva, gli imputati con l'affissione dei manifesti si erano prefissi, non solo uno scopo "propedeutico" all'oggetto della petizione, ma anche quello più vasto di propagandare idee dirette a mandare via gli zingari in quanto tali e comunque a discriminarli. Proponevano ricorso per cassazione i difensori degli imputati sulla base di due motivi.
Con il primo denunciavano la violazione della norma incriminatrice nonché dell'art. 14 disp. gen. per l'applicazione analogica di una norma penale, il cui significato, anche letterale, sarebbe stato stravolto.
Con il secondo lamentavano mancanza e contraddittorietà della motivazione nonché carenze motivazionali per avere la Corte omesso di esaminare le deduzioni contenute nell'atto di appello. Assumevano che nonostante il riferimento del capo d'imputazione al turbamento della coesistenza pacifica e nonostante l'esclusione di tale elemento da parte della stessa Corte, era stata ugualmente confermata la condanna per la ritenuta sussistenza di un razzismo implicito desunto peraltro da indizi privi di concludenza. Inoltre la Corte di merito, pur rilevando che con la novella n. 85 del 2006 il termine "diffonde" era stato sostituito con la parola "propaganda", si era contraddetta manifestamente perché la finalità del comportamento tenuto dagli imputati era solo e proprio quella resa palese dalla petizione che si sollecitava a firmare, ossia eliminare gli insediamenti abusivi. Tale finalità però era stata ritenuta lecita dalla stessa Corte che aveva assolto i prevenuti dal diverso reato d'incitamento a commettere atti discriminatori. In definitiva la Corte si era contraddetta perché aveva apprezzato come elemento costitutivo del reato una propaganda che era però diretta a realizzare un fine ritenuto lecito dalla stessa Corte. Inoltre, nell'analizzare l'elemento soggettivo del reato, la Corte territoriale lo aveva inquadrato nel dolo generico in contrasto con decisioni della Cassazione che lo avevano qualificato come specifico. Infine, per disattendere la tesi dei prevenuti, la Corte stessa aveva osservato che i manifesti erano stati collocati anche nei Comuni limitrofi ed aveva utilizzato la deposizione della teste BR, la quale aveva affermato che il TO in una riunione aveva dichiarato che la città doveva essere inospitale con gli zingari perché dove arrivavano vi erano furti ed aveva desunto da tale espressione l'esistenza della superiorità o comunque dell'odio razziale poiché l'intento di essere inospitale verso qualcuno non può che "essere correlato ad un sentimento di non superficiale avversione nei suoi confronti". Invece tali indizi, secondo i difensori, erano insussistenti o equivoci. Quanto al primo elemento (collocazione dei manifesti anche nei Comuni limitrofi), con il ricorso si osservava. che la Corte non aveva fornito una risposta alle osservazioni contenute nei motivi d'appello nei quali si era precisato con dettagliati riferimenti processuali che il ripristino della legalità riguardava anche i Comuni limitrofi, i quali, in violazione della L. R. n. 54 del 1989, non si erano dotati di un campo nomadi. Quanto alla testimonianza della BR, si sosteneva che la Corte aveva equiparato impropriamente l'odio al sentimento di "non superficiale avversione". Infine, i giudici di seconda istanza avevano ritenuto di poter desumere la manifestata superiorità dal riferimento alla tendenza degli zingari al furto: invece, ad avviso dei ricorrenti, la contrapposizione tra ladro e non ladro non esprimeva un'idea di superiorità ma di semplice differenza di comportamento. L'equivocità degli indizi utilizzati dal Tribunale avrebbe dovuto indurre la Corte d'Appello ad assolvere gli imputati anche dall'altro reato quanto meno per il principio "in dubio pro reo". La Terza Sezione Penale di questa Corte, con sentenza n. 13234/08, pronunciata in data 13 dicembre 2007, accoglieva il ricorso, ritenendolo "largamente fondato specialmente con riferimento al secondo motivo".
In estrema sintesi, la Cassazione ravvisava una contraddittorietà di motivazione così testualmente esprimendosi: "Invero il contenuto del manifesto, se lo si esamina a prescindere dal tenore della petizione, evidenzia elementi potenzialmente discriminatori. Esso però, contrariamente all'assunto della corte, non può essere scisso dal contesto della vicenda nella quale va inserito. Sicché, trattandosi di una valutazione di merito da effettuare valutando tutte le circostanze del caso, anche e soprattutto per individuare il dolo propagandistico discriminatorio, spetta alla corte territoriale, che ha ritenuto lecita la petizione, stabilire se possa configurarsi una responsabilità dei prevenuti per il solo reato di propaganda discriminatoria nonostante l'assoluzione per l'insussistenza del fatto dal delitto di incitamento a compiere atti discriminatori, posto che secondo la formulazione della contestazione la propaganda era rivolta proprio a sostenere l'atto ritenuto lecito dalla corte. Il giudice del rinvio dovrà procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi probatori ed indicare la ragione per la quale, nonostante l'assoluzione dal delitto di istigazione a commettere atti discriminatori, ormai definitiva, permanga la responsabilità per la propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale, fermo restando che il contenuto del manifesto non può essere esaminato a prescindere dagli altri elementi fattuali dell'intera vicenda". La Suprema Corte sottolineava altresì che il rinvio si giustificava non solo per le carenze motivazionali quali evidenziate, ma anche per il fatto che dagli atti accessibili alla Corte stessa non risultava evidente l'insussistenza del reato per il quale i giudici di seconda istanza avevano ribadito l'affermazione di colpevolezza.
La Corte d'Appello di Venezia, in sede di rinvio, dopo aver richiamato i principi enunciati nella giurisprudenza di legittimità in tema di rapporti tra decisione della Suprema Corte e poteri del giudice di rinvio - e dopo aver ricordato i vari passaggi della vicenda processuale de qua, le condotte degli imputati quali ricostruite dai giudici di merito ed esaminate già una prima volta in sede di legittimità, il contenuto dei manifesti e la collocazione degli stessi, le deposizioni testimoniali acquisite, la prospettazione accusatoria e le tesi difensive - confermava l'affermazione di colpevolezza per il reato di propaganda discriminatoria, ripetendo le statuizioni sanzionatorie e di natura civilistica di cui alla sentenza annullata dalla Cassazione. Conclusivamente, la Corte territoriale riteneva che - sulla scorta di tutto il compendio probatorio acquisito e tenendo presenti i principi fissati dalla Suprema Corte con la sentenza di annullamento, anche in relazione alle nozioni di razzismo, odio razziale e propaganda di idee - la sussistenza del reato di propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale, da ritenersi caratterizzato da dolo generico, e la sua riferibilità a tutti gli imputati, apparivano fuori discussione, nonostante l'assoluzione dal reato di incitamento a commettere atti di discriminazione per motivi razziali pronunciata dalla Corte d'Appello con la sentenza annullata e coperta da giudicato in mancanza di impugnazione da parte della pubblica accusa.
Ricorrono per cassazione tutti gli imputati, con unico atto di impugnazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, con diffuse ed articolate argomentazioni che possono così riassumersi:
1) - Violazione dell'art. 627 c.p.p., comma 3, in relazione all'art.606 c.p.p., comma 1, lett. c).
La Corte territoriale avrebbe disatteso il decisum del giudice di legittimità, con particolare riferimento alla nozione di discriminazione ed al dolo richiesto per il delitto di propaganda, posto che la Cassazione aveva precisato che la discriminazione, per essere tale, deve fondarsi sulla qualità del soggetto e non sui comportamenti, potendo un soggetto anche essere legittimamente discriminato per il suo comportamento ma non per la sua qualità di essere diverso, e che il dolo del reato "de quo", pur generico, deve tuttavia essere individuato nel fine di condizionare o influenzare il comportamento o la psicologia di un vasto pubblico in modo da raccogliere adesioni intorno all'idea propagandata, nonché nella consapevolezza della idoneità oggettiva a condizionare l'altrui opinione;
sostengono i ricorrenti che il contenuto del manifesto - "No ai campi nomadi. Firma anche tu per mandare via gli zingari" - rivelava che, per gli imputati, l'obiettivo da raggiungere era quello di propagandare la petizione, ed aggiungono che la Cassazione, dopo aver osservato che il contenuto del manifesto, se esaminato a prescindere dal tenore della petizione, evidenziava elementi potenzialmente discriminatori, non aveva mancato di sottolineare che quel contenuto non poteva essere scisso dal contesto della vicenda nella quale andava inserito;
2) - Vizio motivazionale e violazione dell'art. 522 c.p.p.. Avrebbe errato la Corte distrettuale a prendere in esame, e a tenerne conto ai fini probatori, elementi fattuali estranei al capo di imputazione, vale a dire i comportamenti degli imputati tenuti in epoca antecedente e posteriore all'arco temporale dal 10 al 15 settembre 2001, precisato dall'accusa quale tempus commissi delicti, con particolare riferimento all'affissione dei manifesti anche sui muri di Comuni diversi da Verona posto che il capo di imputazione limita l'ipotesi accusatoria all'affissione dei manifesti sui muri "della città" e non "delle città"; la Corte stessa sarebbe altresì incorsa in errore nella valutazione del compendio probatorio avendo valorizzato solo gli elementi sfavorevoli agli imputati, trascurando del tutto quelli a favore, ed avendo violato il principio dell'onere della prova laddove ha ritenuto riferibili in tutto e per tutto a TO AV i contenuti di articoli giornalistici, muovendo dal rilievo che gli stessi non erano stati smentiti dall'interessato;
3) - Violazione dell'art. 43 c.p. in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b). Reiterando concetti già espressi con gli argomenti addotti a sostegno del primo motivo di ricorso, relativamente all'elemento psicologico, i ricorrenti assumono che la Corte distrettuale avrebbe ritenuto sussistente il reato muovendo dal presupposto che "la propaganda, se si fosse realizzata, avrebbe significato la lesione di più diritti fondamentali delle persone appartenenti alle comunità zingare, confondendo l'effetto con la causa" (così testualmente a pag. 16 del ricorso), dando rilievo ad una discriminazione, deprecabile quanto si vuole, ma non ispirata da odio o da superiorità.
All'odierna udienza, le parti hanno rassegnato le conclusioni di cui in epigrafe;
il difensore di parte civile ha prodotto documentazione, acquisita dal Collegio con il consenso delle altre parti, concernente periodi di sospensione del corso della prescrizione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente mette conto precisare che, avuto riguardo al tempus commissi delicti risultante dal capo di imputazione (dal 10 al 15 settembre 2001), e tenuto conto dei periodi di sospensione del corso della prescrizione (circa cinque mesi) durante il dibattimento di primo grado - desumibili dalla documentazione prodotta dal difensore di parte civile, ed acquisita dal Collegio con il consenso delle altre parti - alla data odierna non è ancora maturato il termine massimo di prescrizione.
Tanto premesso, i ricorsi devono essere rigettati per le ragioni di seguito precisate. Questa Corte aveva annullato la precedente sentenza della Corte d'Appello di Venezia, evidenziando che i giudici del merito avrebbero dovuto esaminare e valutare il contenuto del manifesto, pur potenzialmente discriminatorio, in relazione al contesto globale della vicenda nella quale risultava inserito, e sottolineando, altresì, che la Corte territoriale, in sede di rinvio, avrebbe dovuto tener conto di tutte le circostanze fattuali acclarate, e procedere ad un vaglio complessivo degli elementi probatori acquisiti, al fine di stabilire "se possa configurarsi una responsabilità dei prevenuti per il solo reato di propaganda discriminatoria nonostante l'assoluzione per l'insussistenza del fatto dal delitto di incitamento a compiere atti discriminatori, posto che secondo la formulazione della contestazione la propaganda era rivolta proprio a sostenere l'atto ritenuto lecito dalla corte". Giova innanzi tutto ricordare quelli che sono i poteri del giudice nel giudizio rescissorio, in conseguenza di una sentenza di annullamento con rinvio. È stato affermato da questa Corte che nell'ipotesi di annullamento con rinvio per vizio motivazionale il giudice di rinvio è libero di determinare il proprio apprezzamento di merito mediante autonoma valutazione dei dati probatori e della situazione di fatto concernenti i punti oggetto dell'annullamento, pur essendo tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento (così, "ex plurimis", Sez. 3^, 22 marzo 2000, Boccardo, RV 216343).
Orbene, nella concreta fattispecie, il giudice del rinvio - ferma restando l'assoluzione degli imputati decisa con la sentenza poi annullata dalla Cassazione, in ordine al reato di incitamento a compiere atti discriminatori, non essendovi stata al riguardo impugnazione - ha effettuato una completa disamina di tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi da valutare ai fini della conferma o meno della sentenza di condanna pronunciata in primo grado a carico degli imputati per il reato di odio razziale, seguendo puntualmente lo schema delineato da questa Corte con la sentenza d annullamento. Ed invero la Corte distrettuale ha motivato il proprio convincimento con diffuse argomentazioni che possono cosi riassumersi: A) il contenuto letterale dei manifesti - racchiuso nel messaggio "via gli zingari da casa nostra" - non lasciava spazio a dubbi di sorta circa il suo significato discriminatorio, non essendo in alcun modo richiamata l'esigenza del ripristino della legalità che, secondo la tesi difensiva, era lo scopo della petizione;
B) al di là del significato letterale delle frasi inserite nei manifesti, anche il contesto temporale, ambientale e politico con riferimento alla campagna elettorale in atto - situazione in ordine alla quale la Cassazione, con la sentenza di annullamento, aveva sollecitato uno specifico vaglio - deponeva per un atteggiamento discriminatorio ravvisabile nel contenuto dei manifesti, tenuto conto: 1) di quanto desumibile dalle dichiarazioni rilasciate alla stampa, in particolare da TO AV, riportate negli articoli e non nei titoli, riferite direttamente al dichiarante e da questi non smentite;
2) delle dichiarazioni rese dallo stesso TO - in presenza dei coimputati TO RB e SI NR - in occasione di un'assemblea che aveva visto la partecipazione delle circoscrizioni coinvolte nella questione dei nomadi, così come riferito dalla teste BR RA;
3) degli slogan lanciati nei pressi dei banchetti predisposti per la raccolta delle firme;
4) del clima di competizione politica, oggetto delle deposizioni dei testi IP (Cappellano di Verona degli zingari Sinti e dei Rom), RE e RI;
5) del non breve arco temporale durante il quale la condotta degli imputati si era concretizzata, per come riferito dai testi VE, AR, ER e VA;
6) della collocazione dei manifesti anche nel territorio di altri Comuni, oltre che in quello di Verona: circostanza da ritenersi confermativa dell'accusa, posto che, avuto riguardo al contenuto della petizione - con la quale si sollecitava l'allontanamento degli zingari abusivamente stanziati nel territorio del Comune di Verona - solo i cittadini di quest'ultimo Comune avrebbero avuto interesse a sottoscrivere la petizione. Sulla base di dette argomentazioni, le tesi difensive - i cui principali argomenti sono stati oggetto di specifica disamina della Corte d'Appello (pagine 37-44 della sentenza), in ottemperanza a quanto richiesto con la sentenza di annullamento - sono state motivatamente ritenute inidonee a scalfire il convincimento, quale espresso dalla Corte distrettuale, secondo cui la stessa petizione ed i manifesti, nei quali non si faceva alcun riferimento a Sinti o giostrai, ma si parlava solo di zingari, facevano parte di un complesso più ampio di iniziative la cui finalità era la propaganda di idee politiche discriminatorie, messaggio così percepito dai cittadini veronesi. Con particolare riferimento alla tesi difensiva secondo cui l'iniziativa assunta con la petizione e con i manifesti era finalizzata ad ottenere il ripristino della legalità - mediante l'allontanamento dal territorio del Comune di Verona dei Sinti non cittadini veronesi e non regolarmente autorizzati (in quanto non giostrai) - la Corte distrettuale ha ulteriormente e specificamente sottolineato che: 1) non era percepibile alcuna relazione tra il contenuto dei manifesti e l'intenzione di sostenere una battaglia per la legalità, non potendosi in alcun modo ricollegare a tale intento frasi quali "via gli zingari - sgombero immediato"; 2) se l'intento era quello di allontanare gli irregolari dal territorio del Comune, sarebbe stato sufficiente esplicitarlo nei manifesti che sostenevano la petizione ove invece era solo scritto "firma anche tu per mandare via gli zingari"; 3) il riferimento a condotte criminose degli zingari non aveva mai avuto ad oggetto persone ben individuate o gruppi definiti, ma era stato sempre espresso in via generale, così assumendo il carattere proprio del pregiudizio secondo cui tutti gli zingari sarebbero dediti ad attività criminose.
Attraverso l'articolato e diffuso percorso argomentativo, quale sinteticamente sopra ricordato, la Corte distrettuale ha dunque adeguatamente risposto al quesito posto con la sentenza di annullamento: vale a dire, la compatibilità, sul piano logico e probatorio, fra l'assoluzione dall'imputazione di incitamento (termine poi sostituito con quello di istigazione con la successiva modifica legislativa) a commettere atti di discriminazione razziale e la condanna per il reato di propaganda ("diffusione", secondo la precedente formulazione normativa) di idee fondate sulla discriminazione e l'odio razziale, con particolare riferimento al contenuto dei manifesti il cui carattere discriminatorio, in sè, era stato peraltro riconosciuto anche con la sentenza di annullamento. Parimenti, la Corte stessa ha dato compiutamente conto del proprio convincimento relativamente alla ritenuta sussistenza della condotta discriminatoria degli imputati nei confronti degli zingari, attenendosi alla nozione di "discriminazione" quale precisata nella sentenza di annullamento, così motivatamente pervenendo alla conclusione che l'intendimento desumibile dai manifesti era l'allontanamento di tutti gli zingari, e che lo scopo degli imputati non era dunque il ripristino della legalità; convincimento espresso all'esito di una valutazione globale della vicenda, così come richiesto da questa Corte, ed ancorato a tutti gli elementi fattuali acquisiti, in aggiunta al contenuto dei manifesti: i toni della campagna politica, le dichiarazioni rese alla stampa da TO AV e le manifestazioni di pensiero dallo stesso propagandate in pubblico ed in presenza di altri coimputati, l'affissione dei manifesti anche al di fuori di Verona, la sottoscrizione della petizione anche da parte di cittadini non veronesi. Argomentazioni che danno ampiamente conto, all'evidenza, anche della ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico, che, con riferimento al reato "de quo", deve individuarsi nel dolo generico, a differenza delle condotte consistenti nel commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi o nel commettere violenza o atti di provocazione alla violenza per i medesimi motivi, cosi come precisato nella giurisprudenza di questa Corte: "In tema di atti di discriminazione razziale od etnica, mentre le condotte consistenti nel propagandare idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico ovvero nell'istigare a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi configurano ipotesi di reato a dolo generico, le condotte consistenti nel commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi o nel commettere violenza o atti di provocazione alla violenza per i medesimi motivi configurano, invece, reati a dolo specifico, in quanto in tali ultime ipotesi il motivo ispiratore eccede la condotta discriminatoria o violenta, mentre nel caso della propaganda o dell'istigazione tale motivo è incluso nelle idee propagandate o negli atti discriminatori istigati" (in termini, "ex plurimis", Sez. 3^, n. 37581 del 07/05/2008 Ud.- dep. 03/10/2008 - imp. Mereu, Rv. 241074).
Nemmeno sussiste la denunciata violazione dell'art. 522 c.p.p.. Ed invero, la decisione impugnata ha fatto corretto impiego del reiterato insegnamento di questa Corte, anche a Sezioni Unite (Sent. N. 16, Di Francesco, del 22.10.1996), e quindi sempre ripetuto dalla giurisprudenza successiva in tema di difetto di correlazione, circa la differenza tra fatto ritenuto in sentenza e contestazione, e di valutazione della reale sussistenza di lesione del diritto di difesa. Basti al riguardo citare, tra le tante, Sez. 3^, n. 35225 del 28/06/2007 Ud. (dep. 21/09/2007) Rv. 237517 (Imputato: Dimartino) secondo cui "il principio di correlazione tra imputazione e sentenza risulta violato quando nei fatti, rispettivamente descritti e ritenuti, non sia possibile individuare un nucleo comune, con la conseguenza che essi si pongono, tra loro, non in rapporto di continenza, ma di eterogeneità. (Fattispecie in cui l'imputato, citato a giudizio per avere ammesso al lavoro un minore di anni quindici, era stato ritenuto responsabile, in assenza di modifica dell'imputazione, del reato di assunzione di adolescente di età superiore ai quindici anni, ma inferiore ai diciotto, che non aveva adempiuto all'obbligo scolastico)"; nello stesso senso si pone Sez. 5^, n. 7583 del 11/06/1999 (Ud. 06/05/1999 n. 01019) Rv. 213645 (Imputato: Grossi L ed altri), che così si è espressa: "la mancata correlazione tra contestazione e fatto ritenuto in sentenza si verifica solo quando si manifesti radicale difformità tra i due dati, in modo che possa derivarne assoluta incertezza sull'oggetto della imputazione, con conseguente pregiudizio dei diritti della difesa. Pertanto, l'indagine volta ad accertare la eventuale sussistenza di tale violazione non può esaurirsi in un'analisi comparativa, meramente letterale, tra imputazione e sentenza, dal momento che il contrasto non sarebbe ravvisabile se l'imputato, attraverso l'iter del processo, fosse comunque venuto in concreto a trovarsi in condizione di difendersi in ordine all'oggetto della contestazione". Inoltre, va osservato che, nel caso di specie, l'impugnata sentenza appare caratterizzata dal costante richiamo alle risultanze processuali note all'imputato. Dunque: l'imputato è venuto a trovarsi nella condizione di difendersi relativamente all'oggetto dell'imputazione in ordine alla quale è stata pronunciata la sentenza di condanna. Mette contro sottolineare, poi, che la stessa Corte di Cassazione, nel sollecitare una disamina della vicenda a più ampio raggio - in relazione al contesto temporale, ambientale e politico con riferimento alla campagna elettorale in atto - aveva evidentemente richiesto un accertamento pregnante al di là del ristretto arco temporale menzionato nell'imputazione (dal 10 al 15 settembre 2001). Parimenti la difesa è stata in concreto pienamente esercitata con riferimento alla circostanza dell'affissione dei manifesti anche sui muri di città diverse da Verona: detta circostanza era stata infatti utilizzata dalla Corte d'Appello, con la sentenza poi annullata, come argomento contro gli imputati, e questi ultimi si erano specificamente difesi sul punto tanto da fornire una propria versione difensiva finalizzata a dare una spiegazione alla circostanza (cfr. pag. 12 della sentenza di annullamento della Cassazione): di tal che al riguardo vi era stato pieno contraddittorio, anche se poi con il primo ricorso non era stata dedotta la violazione dell'art. 522 c.p.p., oggetto invece dell'odierno gravame nel quale peraltro non si rinviene più, al riguardo, alcun accenno alla tesi difensiva prospettata in punto di fatto. Tali considerazioni, per il loro carattere assorbente, rendono superfluo l'esame della questione relativa alla natura della nullità ex artt. 521 e 522 c.p.p. ed alla possibilità o meno della sua deducibilità per la prima volta in cassazione.
Tutte le ulteriori argomentazioni svolte con il ricorso, con riferimento al denunciato vizio di motivazione, presentano evidenti connotazioni di inammissibilità posto che riguardano valutazioni probatorie incensurabili in questa sede in quanto sorrette da adeguata e logica motivazione, priva di qualsiasi profilo di illogicità come innanzi si è già avuto modo di dire. In proposito va sottolineato che, come affermato dalla Suprema Corte, anche a Sezioni Unite (cfr. Sez. Un., N. 6402/97, imp. Dessimone ed altri, RV. 207944; Sez. Un., ric. Spina, 24/11/1999, RV. 214793), esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito. Nella concreta fattispecie la decisione impugnata si presenta formalmente e sostanzialmente legittima ed i suoi contenuti motivazionali - quali sopra riportati - forniscono, con argomentazioni basate su una corretta utilizzazione e valutazione delle risultanze probatorie, esauriente e persuasiva risposta ai quesiti concernenti la vicenda oggetto del processo. Neppure possono assumere rilievo, nella concreta fattispecie, le modifiche apportate dalla L. n. 46 del 2006 (cd. Legge Pecorella) all'art. 606 c.p.p.. Va innanzi tutto sottolineato che compito di questa Corte non è quello di ripetere l'esperienza conoscitiva del Giudice di merito, bensì quello di verificare se i ricorrenti siano riusciti a dimostrare, in questa sede di legittimità, l'incompiutezza strutturale della motivazione della Corte di merito;
incompiutezza derivante dal non aver tenuto presente, la Corte di merito, fatti decisivi, di rilievo dirompente dell'equilibrio della decisione impugnata. In realtà, le deduzioni dei ricorrenti non risultano in sintonia con il senso dell'indirizzo interpretativo di questa Corte secondo cui (Sez. 6^, Sentenza n. 38698 del 26/09/2006, Rv. 234989, imp. Moschetti ed altri) la Corte di Cassazione deve circoscrivere il suo sindacato di legittimità, sul discorso giustificativo della decisione impugnata, alla verifica dell'assenza, in quest'ultima, di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro, oppure inconciliabili, infine, con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità cosi da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione. A voler leggere le deduzioni dei ricorrenti, riferibili al denunciato vizio motivazionale, alla stregua dei contenuti concettuali dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. e), come modificato dalla L. n. 46 del 2006, occorre allora tener conto che la legge citata non ha normativamente riconosciuto il travisamento del fatto, anzi lo ha escluso: semmai, può parlarsi di "travisamento della prova", che, nel rinnovato indirizzo interpretativo di questa Corte, ha un duplice contenuto, con riguardo a motivazione del Giudice di merito, o difettosa per commissione o difettosa per omissione, a seconda che il Giudice di merito, cioè, incorra in una utilizzazione di un'informazione inesistente, ovvero in una omissione decisiva della valutazione di una prova (Sez. 2^, n. 13994 del 23/03/2006, Rv. 233460, P.M. in proc. Napoli). In sostanza, la riforma della L. n. 46 del 2006 ha introdotto un onere rafforzato di specificità per il ricorrente in punto di denuncia del vizio di motivazione. Infatti, il nuovo testo dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) - nel far riferimento ad atti del processo che devono essere dal ricorrente "specificamente indicati" - detta una previsione aggiuntiva ed ulteriore rispetto a quella contenuta nell'art. 581 c.p.p., lett. c) (secondo cui i motivi di impugnazione devono contenere "l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"). Con la conseguenza che sussiste a carico del ricorrente - accanto all'onere di formulare motivi di impugnazione specifici e conformi alla previsione dell'art. 581 c.p.p. - anche un peculiare onere di inequivoca "individuazione" e di specifica "rappresentazione" degli atti processuali ritenuti rilevanti in relazione alla doglianza dedotta, onere da assolvere nelle forme di volta in volta più adeguate alla natura degli atti stessi, e cioè integrale esposizione e riproduzione nel testo del ricorso, allegazione in copia, precisa identificazione della collocazione dell'atto nel fascicolo del giudice et similia (cfr. Sez. 1^, n. 20370 del 20/04/2006, Rv. 233778, imp. Simonetti ed altri). In forza di tale principio (cosiddetta autosufficienza del ricorso) si impone, inoltre, che in ricorso vengano puntualmente ed adeguatamente illustrate le risultanze processuali considerate rilevanti e che dalla stessa esposizione del ricorso emerga effettivamente una manifesta illogicità del provvedimento, pena, altrimenti, l'impossibilità, per la Corte di Cassazione, di procedere all'esame diretto degli atti (in tal senso, "ex plurimis", Sez. 1^ n. 16223 del 02/05/2006, Rv. 233781 imp. Scognamiglio):
manifesta illogicità motivazionale assolutamente insussistente nel caso in esame, se si tiene conto delle argomentate risposte della decisione impugnata a tutti i temi toccati dalla difesa. Ma v'è di più, posto che, in base alla nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), secondo l'indirizzo interpretativo delineatosi nella giurisprudenza di legittimità, non è sufficiente:
a) che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e/o valutazioni del giudicante, o con la sua ricostruzione complessiva (e finale) dei fatti e delle responsabilità; b) ne' che tali atti siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Occorre invece che gli "atti del processo", presi in considerazione dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione, siano "decisivi", ossia - e giova qui ripetere quanto si è avuto già modo di precisare innanzi - autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. In definitiva: la nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, nella parte in cui consente la deduzione, in sede di legittimità, del vizio di motivazione sulla base, oltre che del "testo del provvedimento impugnato", anche di "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame", non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, per cui gli atti in questione non possono che essere quelli concernenti fatti decisivi che, se convenientemente valutati (non solo singolarmente, ma in relazione all'intero contesto probatorio), avrebbero potuto determinare una soluzione diversa da quella adottata, rimanendo comunque esclusa la possibilità che la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione (cui deve limitarsi la corte di cassazione) possa essere confusa con una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito (Sez. 2^, n. 19584 del 05/05/2006, Rv. 233775, imp. Capri ed altri).
Tenendo conto di tutti i principi testè ricordati, deve dunque concludersi che, nel caso di specie, le argomentazioni poste a base delle censure di vizio di motivazione non valgono a scalfire la congruenza logica della complessiva motivazione impugnata, alla quale i ricorrenti hanno inteso piuttosto sostituire una loro perplessa visione alternativa del fatto facendo riferimento all'art. 606 c.p.p., lett. e): pur asserendo di volere contestare l'omessa o errata ricostruzione di risultanze della prova dimostrativa, i ricorrenti, in realtà, hanno piuttosto richiesto a questa Corte un intervento in sovrapposizione argomentativa rispetto alla decisione impugnata, e ciò ai fini di una lettura della prova alternativa rispetto a quella, congrua e logica, fornita dalla Corte di merito. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. I ricorrenti vanno altresì condannati a rifondere le spese in favore delle parti civili che si liquidano in complessivi Euro 3.500,00, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese in favore delle parti civili e liquida le stesse in complessivi Euro 3.500,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2009