Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/07/2009, n. 41819
CASS
Sentenza 10 luglio 2009

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È configurabile il reato di propaganda di idee discriminatorie, previsto dall'art. 3, comma primo lett. a), della L. n. 654 del 1975, nell'affissione di manifesti sui muri della città del seguente tenore: "No ai campi nomadi. Firma anche tu per mandare via gli zingari". (Fattispecie in cui la Corte di appello, quale giudice del rinvio, era stata chiamata a stabilire se il pregiudizio razziale, fondato sul convincimento che tutti gli zingari sono ladri, costituisse - tenuto conto delle circostanze temporali ed ambientali nelle quali è stato espresso - un'idea discriminatoria fondata sulla diversità e non sul comportamento).

Commentari3

  • 1Diffondere odio non è un diritto, Facebook può rimuovere pagine di forza Nuova (Tr. Roma 23/2/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 febbraio 2020

    Dal complesso quadro di fonti normative italiane e sovranazionali emerge con chiarezza che tra i limiti alla libertà di manifestazione del pensiero, nel bilanciamento con altri diritti fondamentali della persona, assume un particolare rilievo il rispetto della dignità umana ed il divieto di ogni discriminazione, a garanzia dei diritti inviolabili spettanti ad ogni persona. La libertà di manifestazione del pensiero non include discorsi ostili e discriminatori (vietati a vari livelli dall'ordinamento interno e sovranazionale). Gli obblighi imposti dal diritto sovranazionale impongono di esercitare un controllo; obbligo imposto agli stati ed anche, entro certi limiti, ai social network come …

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  • 2Basta stranieri: non è reato (Cass. 36906/15)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 luglio 2018

    "Basta stranieri" scritto su un volantino elettorale non pare propagandare l'odio razziale, avuto riguardo alle modalità grafiche del documento in questione: gli stranieri non sono infatti stati additati come persone da discriminare in quanto meramente appartenenti ad un'altra razza, ma solo nella misura in cui essi ponevano in essere una serie di delitti. Il razzismo è una forma particolare di discriminazione perchè indica la razza come fattore determinante per lo sviluppo della società e, di conseguenza, presuppone l'esistenza di razze superiori ed inferiori: le prime destinate al comando, le seconde alla sottomissione. il bene giuridico protetto dalle nrome incriminatrici della …

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  • 3Corte di Cassazione, quarta sezione penale, sentenza del 10 luglio 2009, n. 41819
    https://www.asgi.it/ · 10 luglio 2009

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/07/2009, n. 41819
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41819
Data del deposito : 10 luglio 2009

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