Sentenza 23 aprile 2001
Massime • 1
Ai fini indennitari e della previa qualificazione dei suoli espropriati alla stregua delle correlative "possibilità legali" di edificazione al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'espropriazione, ai sensi dell'art. 5 bis, terzo comma della legge n. 359 del 1992, le prescrizioni ed i vincoli stabiliti dagli strumenti urbanistici di secondo livello - influenti di regola su tale qualificazione, per il contenuto conformativo della proprietà che ad essi deriva dalla loro funzione di definire, per zone, in via astratta e generale, le possibilità edificatorie connesse al diritto dominicale - possono, in via eccezionale, avere anche portata e contenuto direttamente ablatori (che ne escludono l'incidenza sulla liquidazione dell'indennità) ove si tratti di vincoli particolari, incidenti su beni determinati in funzione di localizzazione dell'opera, implicante di per sè la necessaria traslazione di quei beni all'ente pubblico.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 2089 del 25https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. I, 25/01/2022, (ud. 20/10/2021, dep. 25/01/2022), n.2089 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente – Dott. PARISE Clotilde – Consigliere – Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere – Dott. SCALIA Laura – Consigliere – Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 25883/2016 proposto da: Bolis s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, in via G.A. Plana n. 4, presso lo studio dell'avvocato Panini Alberigo, che la rappresenta e difende, unitamente all'avvocato Maniglia Giuseppe, con …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/04/2001, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DR VELA - Primo Presidente -
Dott. CE AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. ALFIO FINOCCHIARO - Presidente di sezione -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PAOLINI - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. RO PREDEN - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BR AR RT, BR LA, BR CE, BR AR SA, BR RO, BR DR, NELLA QUALITÀ DI EREDI DI AR RI IP IN BR, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ENRICO ROMANELLI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI COCCHI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
COMUNE DI BUSALLA, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINO 46, presso lo studio legale GREZ, rappresentato e difeso dall'avvocato ALBERTI PIERGIORGIO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 885/96 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 07/11/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/01/01 dal Consigliere Dott. Mario SArio MORELLI;
udito l'Avvocato Enrico ROMANELLI, Vittorio CHIERRONI, per delega dell'avvocato Piergiorgio ALBERTI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato l'1.3.1993, M. SA NC conveniva in giudizio il Comune di Busalla davanti alla Corte d'appello di Genova chiedendo la determinazione delle indennità di esproprio e di occupazione relativamente a terreni facenti parte del compendio immobiliare denominato Villa MA, di cui essa era proprietaria, occupati al fine di realizzarvi una strada pubblica a servizio del locale ospedale.
La Corte d'Appello determinava l'indennità in lire 482.327, in relazione al mappale 77/parte, l'unico ritenuto edificabile, rigettando per il resto l'opposizione, e conseguentemente rideterminava l'indennità di occupazione. Il giudice muoveva dal carattere non edificabile della maggior parte dei terreni, ricompresi nel mappale 76, siccome collocati in area con destinazione pubblica F e soggetta a vincolo espropriativo (sottozone C2 ospedaliera e P64 parcheggi) in virtù di variante al p.d.f. adottato (e dunque applicabile in via di salvaguardia) al momento dell'apposizione del vincolo preordinato ad esproprio, momento collocabile, questo, nell'approvazione del progetto dell'opera, e non nelle previe norme di piano urbanistico, compresa la variante, interessanti l'area. Propongono ricorso per cassazione UN RI AL, UN OL, UN NC, UN RI ER, UN ER, UN RE, eredi della NC, sostenendo, con il primo mezzo della impugnazione, che avrebbe errato la Corte territoriale nell'identificare il momento di apposizione del vincolo preordinato alla espropriazione nella dichiarazione di p.u. dell'opera e non nella "localizzazione" dell'opera stessa operata dalla variante, della quale non avrebbe potuto consequenzialmente tenersi conto ai fini della classificazione dell'area in questione, che avrebbe dovuto viceversa desumersi dalla precedente destinazione (ad espansione residenziale) del P.R.G.
E denunciando, con i residui quattro motivi, errato computo dell'effettivo indice di edificabilità ed erronea applicazione della decurtazione del 40% nella liquidazione dell'indennità relativa al mappale 77 [mezzi 2^ e 3^]; inesatto calcolo della indennità di occupazione [4^]; violazione "derivata dell'art. 91 c.p.c. Resiste il Comune con controricorso.
La causa è stata assegnata alle SS.UU. sulla questione di contrasto concernente la disciplina urbanistica di riferimento, per la qualificazione edificatoria o meno del suolo, per il profilo se il momento di apposizione del vincolo espropriativo vada necessariamente identificato nella dichiarazione di p.u. dell'opera o possa anche individuarsi nell'adozione dello strumento urbanistico che destini quel suolo alla realizzazione di una determinata opera pubblica. I ricorrenti hanno anche depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La censura formulata, con il primo mezzo della impugnazione, alla sentenza della Corte territoriale, nella parte in cui vi si afferma che "l'apposizione a determinate aree del vincolo preordinato alla espropriazione va individuata [esclusivamente] nella dichiarazione di pubblica utilità dell'opera" sottende il quesito - in relazione al quale la causa è stata assegnata a queste Sezioni Unite per la composizione di contrasto - se un tal vincolo di carattere ablatorio possa, o non, anche individuarsi in una previsione di piano o (come appunto nella specie) in una variante di esso.
1.1. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte effettivamente non è univoca (ancorché non vi sia dato propriamente ravvisare un contrasto esplicito) poiché a sentenze che individuano in date fattispecie, un vincolo preordinato all'espropriazione anche in strumenti urbanistici [cfr. nn. 4091, 4921, 12383/98 - con riguardo a "vincolo particolare di localizzazione di un'area a verde pubblico";
n. 1573/95 - relativamente alla "programmata realizzazione di parcheggi pubblici, che imponevano destinazione di tipo espropriativo, perché la correlativa attuazione non può coesistere con la persistenza della proprietà privata ma esige la traslazione dell'area così destinata" - n. 496/92 ecc.], altre se ne contrappongono che assegnano agli strumenti cd. di secondo livello (piano regolatore;
piano di fabbricazione ed equipollenti) una generale (e parrebbe) esclusiva e"necessaria funzione programmatoria e conformativa (a date destinazioni) della proprietà, in attuazione della quale soltanto si attiverebbe poi eventualmente la procedura espropriativa conducente all'acquisizione coattiva del bene (cfr. nn. 3717, 6949/98; 2272, 10183/99 ex plur.).
1.2. Al riguardo osserva il Collegio.
Resta fermo in premessa il principio che, - ai fini della determinazione dell'indennizzo espropriativo e della previa qualificazione del terreno espropriato - mentre sono ininfluenti le prescrizioni ed i vincoli finalizzati alla espropriazione (come, all'inverso, i vantaggi direttamente conseguenti all'opera pubblica), come confermato anche dall'art. 5 bis della L. 359/92 (che ha legato la qualità edificatoria delle aree alle rispettive "possibilità legali ed effettive di edificazione" quali appunto (già) esistenti "al momento della apposizione del vincolo preordinato alla espropriazione") - si deve tener conto, invece, dei vincoli "conformativi" che - in quanto non correlati (a differenza dei primi) alla vicenda ablatoria e non espressivi, pertanto, di una attività discrezionale della P.A., ma connaturati viceversa alla proprietà in sè, per inerenza alla stessa di un regime giuridico generale o di un peculiare statuto urbanistico contribuiscono, per ciò, a fondarne i caratteri dei suoli anche per gli aspetti valutativi (cfr. per tutte, fra le più recenti, nn. 1090, 1113, 2272, 3839/99; 1816, 3973/2000). 1.3. È poi esatto, sempre in via di principio, che, nel sistema di disciplina della legge urbanistica, articolato su tre livelli (spaziali) di pianificazione (sovracomunale - comunale - subcomunale), la suddivisione in zone (o cd. "zonizzazione") dell'intero territorio comunale e la individuazione delle rispettive destinazioni (in via generale e diffusa per parti omogenee), contenuta nei piani di secondo livello, conferisca appunto, ai medesimi quell'"effetto tipico" di conformazione del territorio, incidente sulla stessa struttura e sul regime giuridico, della proprietà in ragione della sua allocazione zonale e della destinazione (generale) correlativa.
Con la conseguenza - correttamente quindi desunta dal secondo dei riferiti orientamenti giurisprudenziali - che, nella qualificazione e determinazione dell'immobile ai fini della stima dell'indennizzo, deve tenersi conto della conformazione allo stesso impressa, anche attraverso vincoli negativi, dallo strumento urbanistico.
1.4. Occorre, però, a questo punto, precisare che il carattere conformativo, e non ablatorio, agli effetti indennitari, dei vincoli di piano non discende, direttamente e necessariamente, dal fatto in sè della loro collocazione nello strumento urbanistico, e non si impone, quindi, esclusivamente in ragione della fonte da cui il vincolo deriva, quanto piuttosto dipende dai requisiti oggettivi, di natura e struttura - che i vincoli contenuti nello strumento urbanistico di norma presentano - della incidenza su una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione assolta dalla intera zona in cui questi ricadono, in ragione delle sue caratteristiche intrinseche o del rapporto (per lo più spaziale) con un'opera pubblica: dal che appunto il modo d'essere, "conformato" della proprietà dei beni medesimi.
Ciò allora comporta che, ove in via eccezionale, vincoli, pur contenuti in piani di secondo livello non abbiano una tal natura generale, ma si presentino, viceversa, come vincoli particolari, incidenti su beni determinati, in funzione non già di una generale destinazione di zona, ma della localizzazione puntuale (con indicazione empiricamente, per ciò, detta "lenticolare") di un'opera pubblica, "la cui realizzazione non può coesistere con la proprietà privata ma ne esige la traslazione in favore dell'ente pubblico" (secondo la definizione della già citata sentenza n. 1573/97), deve allora convenirsi (in adesione, quindi, per tal profilo, anche al primo riferito indirizzo interpretativo) che si tratti di vincolo sostanzialmente preordinato all'espropriazione. Dal quale - non ostante la sua formale allocazione -, deve comunque prescindersi ai fini della qualificazione dell'area, per gli effetti indennitari, con la necessità di individuare il parametro legale di siffatta qualificazione in uno strumento previgente.
Realizzandosi, in tal modo, una situazione specularmente inversa a quella, che pur è suscettibile di verificarsi, in presenza di strumenti particolareggiati, di terzo livello, le cui prescrizioni - di regola meramente attuative dei piani, attraverso la fissazione delle linee di un progetto espropriativo e la dichiarazione di pubblica utilità di tutte le relative opere - possono, a loro volta, in via eccezionale, unire a tale loro funzione tipica quella ulteriore, di contenuto conformativo, di mutare nella zona contemplata le pregresse opzioni del piano regolatore con riguardo allo ius aedificandi dei proprietari dei suoli. Come nel caso dei piani di edilizia economica e popolare (P.E.E.P.), secondo quanto già riconosciuto da Sez. Un. 11433/97 (contra n. 496/92) e confermato, con varie puntualizzazioni, dalla sentenza (compositiva di contrasto) pronunciata da queste Sezioni Unite in altra causa [Barioli ed altri c. CIMEP] discussa alla stessa odierna udienza.
1.5. In conclusione, si deve quindi affermare che, ai fini indennitari e della previa qualificazione dei suoli espropriati alla stregua delle correlative "possibilità legali" di edificazione al momento dell'apposizione del vincolo preordinato alla espropriazione", ai sensi dell'art. 5 bis, comma terzo, L. 1992 n. 359, le prescrizioni ed i vincoli stabiliti dagli strumenti urbanistici di secondo livello - influenti di regola su tale qualificazione, per il contenuto conformativo della proprietà che ad essi deriva dalla loro funzione di definire, per zone, in via astratta e generale, le possibilità edificatorie connesse al diritto dominicale - possono, in via eccezionale, avere viceversa anche portata e -, contenuto direttamente ablatori (che ne esclude l'incidenza sulla liquidazione della indennità) ove si tratti di vincoli particolari, incidenti su beni determinati in funzione di localizzazione dell'opera pubblica, implicante di per sè la necessaria traslazione di quei beni all'ente pubblico.
1.6. Il principio comporta l'accoglimento del primo motivo del ricorso ed esige, previa cassazione sul punto della sentenza impugnata, un riesame in sede di merito in ordine alla qualificazione dell'area espropriata.
Infatti, nel respingere la tesi dell'attrice - secondo la quale, per la determinazione dell'indennizzo espropriativo doveva farsi riferimento alla previgente destinazione (ad espansione residenziale) del P.R.G. e non alla successiva variante che avrebbe localizzato sul proprio terreno l'opera pubblica, con sostanziale apposizione del vincolo preordinato alla espropriazione - ha effettivamente errato il giudice a quo, con l'escludere, "in via di principio", che un vincolo siffatto potesse mai individuarsi a livello di piano, in atto antecedente e diverso da quello dichiarativo della pubblica utilità dell'opera, senza indagare nel concreto (come viceversa avrebbe dovuto) il reale contenuto e l'effettiva portata conformativa od ablatoria della riferita prescrizione di variante.
2. Per la pronuncia sulle altre censure della ricorrente (non coinvolte dalla questione di contrasto, cui è limitata, ex art. 142 disp. att. c.p.c. la cognizione di queste Sezioni Unite), e per i provvedimenti consequenziali all'accoglimento del primo motivo del ricorso, incluso l'ordine di rinvio e la designazione del Giudice, la causa va rimessa alla Sezione prima civile.
P.Q.M.
La Corte, a sezioni unite, accoglie il primo motivo del ricorso;
cassa la sentenza impugnata in relazione a tale censura e rimette gli atti alla Sezione prima civile per la decisione delle altre censure ed i provvedimenti ulteriori.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2001