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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/03/2025, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11422/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori Giudice dott.ssa Carmen Giraldi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11422/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GERVASIO ANNA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GERVASIO ANNA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2 BUSCAROLI CORSO e dell'avv. PASCERI ORIETTA ( ) Indirizzo C.F._3
Telematico; elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BUSCAROLI
CORSO
CONVENUTO/I
PM. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da foglio di precisazione congiunta delle conclusioni
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 31.07.2024 (nata a [...], il [...]) Parte_1 ricorreva contro (nato a [...], il [...]) per chiedere la Controparte_1 regolamentazione dei rapporti patrimoniali nell'interesse del figlio.
Si premette che le parti hanno avuto una relazione sentimentale dalla quale è nato un figlio,
[...]
(nato a [...], il [...]), oggi maggiorenne ma non economicamente Persona_1 autosufficiente.
pagina 1 di 4 La ricorrente, essendo intervenuta la maggiore età del figlio, si rivolgeva al Tribunale per chiedere la regolamentazione dei rapporti patrimoniali nell'interesse del figlio, in particolare prevedere che il sig.
contribuisca al mantenimento del figlio nella misura di € 600,00 mensili. CP_1
Il convenuto, costituendosi in giudizio, chiedeva una diversa determinazione dell'assegno di mantenimento per il figlio, ovvero in misura non superiore agli € 200/250 mensili.
Si rimanda per le originarie domande delle parti al ricorso introduttivo e alla comparsa di costituzione, in quanto nel prosieguo, le stesse parti sono giunte a un accordo rassegnando conclusioni congiunte ed è rispetto a queste ultime che il Collegio deve pronunciarsi.
Alla prima udienza (09.01.2025), sentite personalmente le parti, i procuratori – su invito del Giudice – chiedevano un breve rinvio per tentare di trovare un accordo.
Alla successiva udienza (30.01.2025), infatti, i procuratori delle parti davano atto di aver raggiunto un accordo per la composizione della controversia e insistevano nell'accoglimento delle conclusioni congiunte, procedendo alla discussione orale della causa.
Questo l'accordo delle parti.
1) Entrambi i genitori si impegnano a collaborare nel preminente e prioritario interesse del figlio
, studente non economicamente autosufficiente, il quale convive con la madre e Persona_1 che continuerà a regolare i propri rapporti ed incontri con il padre autonomamente, come già avviene, compatibilmente con i propri impegni scolastici ed extra-scolastici;
2) A titolo di contributo al mantenimento ordinario del minore , cioè delle spese Persona_1 necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita del figlio, quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, il padre
[...]
verserà alla madre , la somma di euro 400,00 (quattrocento/00) CP_1 Parte_1 mensili, da corrispondere anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dalla data della domanda, a mezzo bonifico su conto corrente intestato alla madre , somma che sarà Parte_1 annualmente rivalutata secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio secondo il vigente "Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare" dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il Tribunale di Bologna, e quindi:
- spese da non concordare previamente in quanto ritenute in generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo- culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
c) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
d) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
e) visite specialistiche prescritte dal medico di base, ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere di urgenza.
- spese da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate preventivamente fra i genitori con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata o fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale,
pagina 2 di 4 se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata o fax o e- mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario dovrà avvenire dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso e il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
3) Le parti pattuiscono che, con riferimento alla somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento/00) dovuta quale contributo al mantenimento ordinario del figlio per le mensilità decorrenti dalla data della domanda alla data odierna, ovvero da agosto 2024 a gennaio 2025 compresi, a definizione amichevole sul punto e “una tantum”, fermo il riconoscimento del contributo nella misura di 400,00 (quattrocento/00) mensili, il Sig. verserà alla Sig.ra la minor Controparte_1 Parte_1 somma di euro 2.000,00 (duemila/00) in due rate di pari importo con scadenza, rispettivamente, al 30/04/2025 e al 30/09/2025.
4) Spese di lite integralmente compensate fra le parti.
****
Ad avviso del Collegio il contenuto dell'accordo deve essere fatto proprio nella presente sentenza.
Ritiene il Collegio, infatti, di condividere le conclusioni congiunte delle parti, valutando il superiore interesse del figlio della coppia, che pur maggiorenne, non è ancora economicamente autosufficiente.
Proprio alla luce della maggiore età di , l'unica condizione al vaglio di questo Persona_1
Tribunale attiene al mantenimento dello stesso da parte dei genitori, in particolare da parte del sig.
quale genitore non convivente. CP_1
È condivisibile e merita accoglimento, sul punto, dunque, la previsione dell'onere del padre di corrispondere mensilmente alla madre, sig.ra , a titolo di mantenimento del figlio, la somma di Pt_1
€ 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La somma pattuita dalle parti tiene debitamente conto delle condizioni reddituali delle parti, come da dichiarazioni dei redditi allegate, nonché da dichiarazioni rese dalle stesse parti in udienza. Inoltre, come precisato dai procuratori delle parti, il mantenimento pattuito è stato attagliato alla circostanza della perdurante coabitazione del figlio con la madre.
In merito, infine, alla regolazione dei pagamenti arretrati (agosto 2024 – gennaio 2025), trattasi di una determinazione di carattere squisitamente economico, rimessa alla autonomia discrezionale delle parti, di cui il Tribunale si limita a prendere atto, fermo restando l'obbligo del sig. di versare il CP_1 mantenimento periodico di euro 400 mensili, come da accordo.
Vista la natura ed i termini della presente decisione nonché dell'espresso accordo intervenuto tra le parti, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede:
- dà atto che entrambi i genitori si impegnano a collaborare nel preminente e prioritario interesse del figlio , studente non economicamente autosufficiente, il quale convive con la Persona_1 madre e che continuerà a regolare i propri rapporti ed incontri con il padre autonomamente, come già avviene, compatibilmente con i propri impegni scolastici ed extra-scolastici;
- dà atto e dispone che a titolo di contributo al mantenimento ordinario di , il Persona_1 padre verserà alla madre la somma di euro 400,00 Controparte_1 Parte_1
pagina 3 di 4 (quattrocento/00) mensili, da corrispondere anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dalla data della domanda, a mezzo bonifico su conto corrente intestato alla madre somma che sarà annualmente rivalutata secondo gli indici Istat dei prezzi al Parte_1 consumo,
- dà atto e dispone che le spese straordinarie nell'interesse del figlio saranno sostenute dai genitori nel 50% ciascuno, secondo il vigente “Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare” dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il Tribunale di Bologna, e quindi: spese da non concordare previamente in quanto ritenute in generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
c) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
d) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
e) visite specialistiche prescritte dal medico di base, ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere di urgenza.
Spese da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate preventivamente fra i genitori con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata o fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata o fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario dovrà avvenire dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso e il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
- dà atto che le parti pattuiscono che, con riferimento alla somma di euro 2.400,00
(duemilaquattrocento/00) dovuta quale contributo al mantenimento ordinario del figlio per le mensilità decorrenti dalla data della domanda alla data odierna, ovvero da agosto 2024 a gennaio
2025 compresi, a definizione amichevole sul punto e “una tantum”, fermo il riconoscimento del contributo nella misura di 400,00 (quattrocento/00) mensili, il Sig. verserà Controparte_1 alla Sig.ra la minor somma di euro 2.000,00 (duemila/00) in due rate di pari Parte_1 importo con scadenza, rispettivamente, al 30/04/2025 e al 30/09/2025.
Spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 26.03.2025.
Il Presidente estensore
Dott. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori Giudice dott.ssa Carmen Giraldi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11422/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GERVASIO ANNA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GERVASIO ANNA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2 BUSCAROLI CORSO e dell'avv. PASCERI ORIETTA ( ) Indirizzo C.F._3
Telematico; elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BUSCAROLI
CORSO
CONVENUTO/I
PM. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da foglio di precisazione congiunta delle conclusioni
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 31.07.2024 (nata a [...], il [...]) Parte_1 ricorreva contro (nato a [...], il [...]) per chiedere la Controparte_1 regolamentazione dei rapporti patrimoniali nell'interesse del figlio.
Si premette che le parti hanno avuto una relazione sentimentale dalla quale è nato un figlio,
[...]
(nato a [...], il [...]), oggi maggiorenne ma non economicamente Persona_1 autosufficiente.
pagina 1 di 4 La ricorrente, essendo intervenuta la maggiore età del figlio, si rivolgeva al Tribunale per chiedere la regolamentazione dei rapporti patrimoniali nell'interesse del figlio, in particolare prevedere che il sig.
contribuisca al mantenimento del figlio nella misura di € 600,00 mensili. CP_1
Il convenuto, costituendosi in giudizio, chiedeva una diversa determinazione dell'assegno di mantenimento per il figlio, ovvero in misura non superiore agli € 200/250 mensili.
Si rimanda per le originarie domande delle parti al ricorso introduttivo e alla comparsa di costituzione, in quanto nel prosieguo, le stesse parti sono giunte a un accordo rassegnando conclusioni congiunte ed è rispetto a queste ultime che il Collegio deve pronunciarsi.
Alla prima udienza (09.01.2025), sentite personalmente le parti, i procuratori – su invito del Giudice – chiedevano un breve rinvio per tentare di trovare un accordo.
Alla successiva udienza (30.01.2025), infatti, i procuratori delle parti davano atto di aver raggiunto un accordo per la composizione della controversia e insistevano nell'accoglimento delle conclusioni congiunte, procedendo alla discussione orale della causa.
Questo l'accordo delle parti.
1) Entrambi i genitori si impegnano a collaborare nel preminente e prioritario interesse del figlio
, studente non economicamente autosufficiente, il quale convive con la madre e Persona_1 che continuerà a regolare i propri rapporti ed incontri con il padre autonomamente, come già avviene, compatibilmente con i propri impegni scolastici ed extra-scolastici;
2) A titolo di contributo al mantenimento ordinario del minore , cioè delle spese Persona_1 necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita del figlio, quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, il padre
[...]
verserà alla madre , la somma di euro 400,00 (quattrocento/00) CP_1 Parte_1 mensili, da corrispondere anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dalla data della domanda, a mezzo bonifico su conto corrente intestato alla madre , somma che sarà Parte_1 annualmente rivalutata secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio secondo il vigente "Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare" dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il Tribunale di Bologna, e quindi:
- spese da non concordare previamente in quanto ritenute in generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo- culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
c) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
d) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
e) visite specialistiche prescritte dal medico di base, ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere di urgenza.
- spese da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate preventivamente fra i genitori con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata o fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale,
pagina 2 di 4 se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata o fax o e- mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario dovrà avvenire dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso e il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
3) Le parti pattuiscono che, con riferimento alla somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento/00) dovuta quale contributo al mantenimento ordinario del figlio per le mensilità decorrenti dalla data della domanda alla data odierna, ovvero da agosto 2024 a gennaio 2025 compresi, a definizione amichevole sul punto e “una tantum”, fermo il riconoscimento del contributo nella misura di 400,00 (quattrocento/00) mensili, il Sig. verserà alla Sig.ra la minor Controparte_1 Parte_1 somma di euro 2.000,00 (duemila/00) in due rate di pari importo con scadenza, rispettivamente, al 30/04/2025 e al 30/09/2025.
4) Spese di lite integralmente compensate fra le parti.
****
Ad avviso del Collegio il contenuto dell'accordo deve essere fatto proprio nella presente sentenza.
Ritiene il Collegio, infatti, di condividere le conclusioni congiunte delle parti, valutando il superiore interesse del figlio della coppia, che pur maggiorenne, non è ancora economicamente autosufficiente.
Proprio alla luce della maggiore età di , l'unica condizione al vaglio di questo Persona_1
Tribunale attiene al mantenimento dello stesso da parte dei genitori, in particolare da parte del sig.
quale genitore non convivente. CP_1
È condivisibile e merita accoglimento, sul punto, dunque, la previsione dell'onere del padre di corrispondere mensilmente alla madre, sig.ra , a titolo di mantenimento del figlio, la somma di Pt_1
€ 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La somma pattuita dalle parti tiene debitamente conto delle condizioni reddituali delle parti, come da dichiarazioni dei redditi allegate, nonché da dichiarazioni rese dalle stesse parti in udienza. Inoltre, come precisato dai procuratori delle parti, il mantenimento pattuito è stato attagliato alla circostanza della perdurante coabitazione del figlio con la madre.
In merito, infine, alla regolazione dei pagamenti arretrati (agosto 2024 – gennaio 2025), trattasi di una determinazione di carattere squisitamente economico, rimessa alla autonomia discrezionale delle parti, di cui il Tribunale si limita a prendere atto, fermo restando l'obbligo del sig. di versare il CP_1 mantenimento periodico di euro 400 mensili, come da accordo.
Vista la natura ed i termini della presente decisione nonché dell'espresso accordo intervenuto tra le parti, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede:
- dà atto che entrambi i genitori si impegnano a collaborare nel preminente e prioritario interesse del figlio , studente non economicamente autosufficiente, il quale convive con la Persona_1 madre e che continuerà a regolare i propri rapporti ed incontri con il padre autonomamente, come già avviene, compatibilmente con i propri impegni scolastici ed extra-scolastici;
- dà atto e dispone che a titolo di contributo al mantenimento ordinario di , il Persona_1 padre verserà alla madre la somma di euro 400,00 Controparte_1 Parte_1
pagina 3 di 4 (quattrocento/00) mensili, da corrispondere anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dalla data della domanda, a mezzo bonifico su conto corrente intestato alla madre somma che sarà annualmente rivalutata secondo gli indici Istat dei prezzi al Parte_1 consumo,
- dà atto e dispone che le spese straordinarie nell'interesse del figlio saranno sostenute dai genitori nel 50% ciascuno, secondo il vigente “Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare” dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il Tribunale di Bologna, e quindi: spese da non concordare previamente in quanto ritenute in generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
c) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
d) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
e) visite specialistiche prescritte dal medico di base, ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere di urgenza.
Spese da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate preventivamente fra i genitori con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata o fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata o fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario dovrà avvenire dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso e il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
- dà atto che le parti pattuiscono che, con riferimento alla somma di euro 2.400,00
(duemilaquattrocento/00) dovuta quale contributo al mantenimento ordinario del figlio per le mensilità decorrenti dalla data della domanda alla data odierna, ovvero da agosto 2024 a gennaio
2025 compresi, a definizione amichevole sul punto e “una tantum”, fermo il riconoscimento del contributo nella misura di 400,00 (quattrocento/00) mensili, il Sig. verserà Controparte_1 alla Sig.ra la minor somma di euro 2.000,00 (duemila/00) in due rate di pari Parte_1 importo con scadenza, rispettivamente, al 30/04/2025 e al 30/09/2025.
Spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 26.03.2025.
Il Presidente estensore
Dott. Bruno Perla
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