TRIB
Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 17/02/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1617/2024 Cont. Civ.
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ex art. 281 sexies- 281 terdecies cpc
nella causa iscritta al n. 1617 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F. ), del foro di Monza, nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], in qualità di amministratore di sostegno di
(C.F. nato a [...], il [...] residente in [...] C.F._2
Ardizzone, n. 5, elettivamente domiciliata presso il suo studio in 20831, Seregno (MB), Piazza Risorgimento n.
21. (PEC Tel. 0362/234008 – Fax. 0362/336131). Email_1
-ricorrente-
E
(C.F. ) nato a [...], il [...], residente in [...]
-resistente contumace-
oggetto: bancario
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'unica parte costituita, in vista dell'udienza cartolare del 21 ottobre 2024, fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies e 281 terdecies cpc ribadiva le conclusioni già svolte con il proprio atto introduttivo e precisamente:
conclusioni per parte ricorrente:
“CONDANNARE il Sig. alla restituzione della somma di € 95.403,00 pari al 50% delle Controparte_1 somme prelevate/investite dal libretto di risparmio n. 000015810018 acceso presso Poste Italiane S.p.a. cointestato con il Sig. vvero della somma ritenuta equa del Tribunale. Parte_2
In ogni caso con vittoria di spese del giudizio”. conclusioni per parte resistente: nulla, essendo rimasta contumace.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Sull'iter del giudizio.
Con ricorso ex art. 281 decies cpc e ss iscritto a ruolo il 14.5.2024 l'Avv. , nella qualità di Parte_1 amministratore di sostegno di evocava in giudizio , fratello di Parte_2 Controparte_1 quest'ultimo, al fine di ottenere la condanna del resistente alla restituzione della somma di € 95.403,00 “pari al
50% delle somme prelevate/investite dal libretto di risparmio n. 000015810018 acceso presso Poste Italiane
S.p.a. cointestato con il Sig. ovvero della somma ritenuta equa dal Tribunale”, con vittoria di Parte_2 spese del giudizio.
Con decreto del 31.5.2025, il sottoscritto Giudice fissava udienza per il giorno 11 settembre 2024, concedendo termine al ricorrente per la notifica a controparte entro quaranta giorni prima della data fissata dell'udienza, e a parte resistente entro 10 giorni prima della stessa per la costituzione.
Il resistente, pur ritualmente notiziato, non intendeva costituirsi, né comparire all'udienza del 11.9.24, venendo pertanto dichiarato contumace, né alla successiva udienza del 21.10.2024, disciplinata in trattazione cartolare,
a far data dalla quale, pertanto, il fascicolo veniva trattenuto in decisione art. 281 terdecies cpc del nuovo rito semplificato e 281 sexies cpc. In vista dell'udienza, parte ricorrente, in data 8.10.2024, aveva depositato note di trattazione scritta.
II. Sui presupposti processuali, condizioni dell'azione ed instaurazione del contraddittorio.
Sussiste la competenza di questo Tribunale, per materia e valore, oltre che territoriale. Altrettanto indubbie sono l'interesse ad agire e la legittimazione attiva del ricorrente, come quella passiva del convenuto resistente.
La legitimatio ad processum dell'Avv. a tutela degli interessi dell'amministrato ricorrente, è Pt_1 cristallizzata dalla nomina ad amministratore di sostegno del 9.2.23 (doc.1) e dall'autorizzazione all'azione rilasciata dal Giudice Tutelare il 11/01/2024 (doc.8); essendo l'amministratore di sostegno un avvocato, questi
è come tale legittimato a stare in giudizio in proprio.
La domanda è ammissibile, rientrando tra le fattispecie indicate nell'art. 281 decies c.p.c. (fatti di causa non controversi, oppure domanda fondata su prova documentale, o di pronta soluzione o richiedente un'istruzione non complessa).
Il contraddittorio è stato ritualmente instaurato, e la contumacia è stata correttamente dichiarata: il ricorso e il decreto di fissazione udienza risultano infatti ritualmente e tempestivamente notificati nei confronti di
, come acclarato dal G.I. all'udienza del 11/09/2024, verificata la corrispondenza tra Controparte_1
l'indirizzo della tentata notifica e l'indirizzo di residenza, in via Ardizzone n. 5 Cermenate (CO), anche alla luce del certificato storico di residenza aggiornato esibito in udienza da parte ricorrente. D'altro canto, l'indirizzo corrisponde a quello indicato dallo stesso nella sottoscrizione di polizza sub doc.5 nel Controparte_1 novembre 2022. Tempestiva e rituale è pertanto la notifica compiuta nei riguardi del resistente, che ha avuto conoscenza legale del giudizio e, cionondimeno, non ha inteso costituirsi.
III. Sulle ragioni del ricorso.
La domanda dell'amministratore di sostegno è volta ad ottenere la restituzione della somma di € 95.403,00 pari al 50% delle somme prelevate/investite da dal libretto di risparmio n. 000015810018 Controparte_1 acceso presso Poste Italiane S.p.a. cointestato con , beneficiario della misura di tutela. Parte_2
2 Secondo la ricostruzione dell'unica parte costituita, avrebbe prelevato o investito, negli Controparte_1 ultimi dieci anni antecedenti alla domanda, tali somme, di fatto sottraendole unilateralmente dal libretto di deposito postale cointestato tra i due fratelli, attraverso tre tipologie di condotte: (I) il periodico prelievo dal CP_ libretto di deposito dell'importo della pensione mensile, volta per volta erogata da al fratello , pari Pt_2
a circa € 1.426,00 nel 2023 (e comunque ammontante tra 1.300 e 1.400 euro nel decennio precedente: vds CP_ doc.2 e, in relazione all'ultimo biennio, doc.3 riepilogo dei pagamenti eseguiti); (II) il riscatto, una tantum, nel novembre 2022 dell'importo di € 27.000,00 investiti in una polizza vita con unico intestatario, (III) P_ la sottoscrizione, in data 09.08.2022, di titoli per € 10.000, prelevati sempre dal libretto postale cointestato.
Di questi importi, sostiene parte ricorrente, il valore della metà deve essere restituito al ricorrente, contitolare del libretto, in ragione della presunzione di contitolarità, nella misura paritaria, di conto cointestato, cui è equiparabile l'istituto del deposito di libretto postale, sul presupposto che “il cointestatario del conto bancario, anche se può compiere operazioni in autonomia, nei rapporti interni, non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito degli altri cointestatari, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza” (vds pag.3 ricorso).
IV. Sulla fondatezza del ricorso.
Il ricorso, fondato, viene accolto nei termini che seguono.
Parte ricorrente ha fondatamente provato che negli ultimi dieci anni , beneficiario di Parte_2 amministratore di sostegno e non autosufficiente, è rimasto continuativamente ricoverato dal 2004 (dunque ininterrottamente) in strutture residenziali sanitarie (vds doc.5, dichiarazione del 12.1.23 dell'assistente sociale, UOS di Psichiatria Mentale ASST Insubria); pertanto, deve concludersi, come dedotto, che non abbia potuto effettuare alcuna movimentazione del libretto di deposito, e dunque l'unico soggetto operante sul libretto postale cointestato è . Controparte_1
La medesima documentazione ha consentito altresì di provare che nessun prelievo è stato destinato alle esigenze di , quantomeno fino al gennaio 2023 (data della dichiarazione), in quanto i costi e Parte_2 gli oneri del soggiorno presso le RSA risultano indicati a totale carico del Servizio Sanitario.
Pertanto, non avendo altre possibilità di utilizzo e destinazione dei denari -che peraltro Parte_2 avrebbero dovuto transitare da autorizzazione del Giudice Tutelare (oltre che rendicontati), che, ove così fosse stato, non avrebbe rilasciato l'autorizzazione all'instaurazione del presente giudizio- deve altrettanto concludersi che i denari prelevati non siano stati utilizzati nell'interesse del beneficiario dell'amministratore di sostegno.
Parte ricorrente ha pertanto adeguatamente provato, per presunzioni –rispetto cui la contumacia di parte resistente non ha nondimeno permesso di assumere evidenze opposte- che tutte le operazioni sul libretto di risparmio cointestato n. 15810018 sono state compiute non da lui e non nel suo diretto interesse.
La giurisprudenza della Suprema Corte –da ultimo recentissima Cass. 1643/2025- è concorde nel ritenere che
“la cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto (art. 1854 cod. civ.) sia nei confronti dei terzi, che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto (art. 1298, secondo comma, cod. civ.), ma tale presunzione dà luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio, e può essere superata dalla prova contraria ─ e ciò anche attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti ─ dalla parte che deduca una situazione
3 giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa” (vds. ex multis Cass. n. 28839 del 05/12/2008;
n. 4496 del 24/02/2010; n. 18777 del 23/09/2015; n. 27069 del 14/09/2022).
Orbene, non essendovi evidenze, nemmeno semplici elementi indiziari, a deporre in senso contrario a quello della cointestazione, deve desumersi che le operazioni sul libretto di deposito cointestato siano state compiute esclusivamente da . Controparte_1
Pur non operando infatti il principio della non contestazione in ambito contumaciale, infatti, sarebbe a questi spettato (non operando la contumacia come una dispensa, in proprio favore e contra la parte costituita, dall'onere della prova su di sé incombente) provare che gli indici presuntivi (gravi precisi e concordanti ex art
2729 c.c.) portati da controparte meritassero smentita, oppure, diversamente, che l'operatività sul conto cointestato fosse da imputare a soggetto terzo.
Individuata la responsabilità di in relazione alle operazioni compiute sul libretto di Controparte_1 risparmio postale cointestato, resta da determinare se il soggetto operante sul conto corrente cointestato abbia libera disponibilità a riguardo, nonché, nel merito, quali operazioni siano state compiute e per quali importi.
Premessa la sostanziale assimilabilità della disciplina del libretto postale di deposito/risparmio al conto corrente bancario (differendo il primo dal secondo per essere più orientato al deposito di denaro, e non alla maturazione degli interessi, e ad un più limitato raggio di operazioni e funzionalità), trova pertanto pertinente richiamo la disciplina di cui agli artt. 1823 e ss c.c. nonché, per rinvio, quella dell'art. 1298 co.II c.c. secondo cui
“le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente”.
Precipitato diretto dell'applicazione delle citate disposizioni è il principio granitico della Suprema Corte (vds ex multis Cass. n. 27069 del 14/09/2022) secondo cui “la cointestazione di un conto corrente bancario attribuisce a ciascun intestatario, nei rapporti interni, ai sensi dell'art. 1298, comma 2, c.c., la contitolarità per parti uguali del saldo attivo del conto medesimo, salva la prova che le somme versate siano di esclusiva pertinenza di uno dei correntisti, che non può ritenersi raggiunta per il solo fatto che l'alimentazione del conto sia avvenuta da parte di uno soltanto tra essi”.
Correttamente parte ricorrente ha richiesto la metà del totale dei prelievi investimenti fatti;
pur potendo ciascuno dei cointestatari liberamente agire sul conto, deve comunque rendere conto all'altro correntista nei rapporti interni, rispetto cui non può risultare titolare di un importo superiore alla metà, e pertanto non può apprendere una quota maggiore del 50%.
Pertanto ha diritto alla restituzione della metà degli importi oggetto di Parte_2 prelievo/investimento da parte del fratello . Resta ora da determinarli quantitativamente. P_
V. Sul quantum debeatur.
Come supra precisato (§ III) sono tre le modalità operative oggetto della domanda di parte ricorrente.
V.a - In ordine alla dedotta sottoscrizione di titoli per € 10.000,00, deve ritenersi provata l'operazione, risultando sulla lista movimenti delle operazioni del libretto postale (doc.2) in data 9.8.2022 un movimento in uscita con la causale “sottoscrizioni titoli” (pag. 4). In ordine al mandante dell'operazione, già sono state illustrate le motivazioni in ordine alla presunzione di imputabilità a . Con riferimento, Controparte_1 invece, al beneficiario, parte ricorrente ha dedotto (pag.2 ricorso ex art. 281 decies cpc) come “da ricerche effettuate [da parte dell'amministratore di sostegno] nulla risulta a nome del Sig. ”; non potendo Pt_2
4 fornire la prova negativa (cd probatio diabolica), sarebbe spettato al resistente –anche in ragione del principio di vicinanza della prova- dimostrare l'effettivo beneficiario/intestatario dei titoli, ove fosse stato diverso da lui stesso: nuovamente, si osservi, la contumacia, seppur non possa operare come non contestazione, rileva in ordine alla carenza probatoria rispetto ad una presunzione, semplice, di fondatezza della tesi avanzata dalla parte costituita.
Da quanto precede consegue che deve essere condannato alla restituzione dell'importo di Controparte_1
€ 5.000.
V.b - Con riferimento al riscatto di buoni fruttiferi postali per € 27.000,00 investiti in polizza assicurativa sulla vita, parte ricorrente ha dimostrato (I) l'avvenuta stipula da parte di di assicurazione sulla Controparte_1 vita, con versamento di € 27.000, in data 26 novembre 2022 (vds doc.4); (II) l'avvenuto addebito, in pari data
(doc.5 pag.3) di medesimo importo dal libretto postale cointestato;
anche in questo caso non risultano, peraltro, elementi valorizzabili in senso contrario al ricorrente e favorevole al resistente.
Si rileva, infine, in ordine alla destinazione della somma, che seppur sia rilevabile l'indicazione in polizza (pag.2 doc.4) del fratello quale beneficiario in caso morte (del contraente e assicurato ), nondimeno Pt_2 P_
è indicato come beneficiario a scadenza, prevista in 10 anni, l'assicurato: pertanto ha disposto che in P_ ipotesi di propria sopravvivenza egli, ed egli soltanto, sarebbe stato il destinatario delle somme prelevate dal libretto cointestato;
con lesione evidente degli interessi del ricorrente, che vede non solo sottratta la disponibilità immediata della somma, ma anche in futuro, a scadenza del prodotto, in ipotesi di permanenza in vita del fratello . P_
Per tali ragioni anche la metà dell'importo suindicato, e dunque € 13.500,00, deve essere oggetto di condanna alla restituzione in favore di parte ricorrente.
V.c - Da ultimo, in relazione alla richiesta di restituzione del 50% degli importi prelevati, si osserva quanto segue.
Parte ricorrente, invero senza dettagliare a riguardo, indica l'importo richiesto in riferimento a tale punto della domanda nella “differenza tra i prelievi e i versamenti (191.156,00- 15.600,00)”, ovvero in complessivi €
175.556 la cui metà sarebbe pari a € 87.778; importo tuttavia non congruente, sommato con gli altri due (€
5.000+ € 13.500) a deteminare il valore oggetto di domanda, pari a € 95.403,00 (dando invece la sommatoria l'importo di € 106.278).
Invero, i calcoli devono essere compiuti avendo in considerazione tutte le uscite presenti (escluse le due di cui ai punti che precedono, sub § V.a e V.b) o comunque le uscite, sottraendovi tutte le entrate (accrediti, versamenti) che, si deve presumere per le medesime ragioni supra offerte, siano di provenienza di P_
, con esclusione dell'accredito mensile costituito dalla pensione di e senza
[...] Parte_2 necessità di esame (peraltro non possibile) di ulteriori voci in entrata, non potendo provenire da Pt_2
(stante la sua presenza continua in RSA e l'impossibilità di gestire operazioni finanziarie in entrata e/o in uscita).
E così, dalla disamina delle 31 pagine di cui all'allegato 2 concernenti i movimenti sul libretto negli ultimi 10 anni, e precisamente dal 2.1.2013 al 14.3.2023 emerge la presenza di €16.200 di versamenti (vds pagg.
2,3,26,28), da imputare come provenienti da , a fronte –salvo errori- di € 200.200 Controparte_1 prelevati.
5 V.d - Pertanto, la differenza tra uscite (tutte addebitabili al resistente) ed entrate (a titolo di versamento,
l'accredito mensile essendo la pensione di ) è pari ad € 184.000, il cui 50% pari all'importo da restituirsi Pt_2
è di € 92.000.
La sommatoria dei tre importi di cui ai § V.a, § V.b e §V.c) determina l'avvenuta “distrazione”, previa
“appropriazione” da parte del resistente contumace dell'importo di € 110.500 (=5.000+ 13.500 + 92.000).
Da tale importo deve essere sottratto quello di € 3.000 corrisposto il 11.10.2023 da al Controparte_1 fratello tramite legali a titolo di concorso nelle spese da parte del resistente (doc.7), su impulso del Giudice
Tutelare (vds doc 6, decreto del 18.4.23) a “rifondere il 50% delle somme prelevate senza alcuna giustificazione”.
L'importo oggetto di condanna è pertanto in linea astratta pari a € 107.500.
Stante il tenore della domanda, che richiama il valore di € 95.403, in via residuale facendo riferimento [alla restituzione del] “la somma ritenuta equa dal Tribunale” (pag 4), e dunque dovendo rimanere nei limiti della domanda, in applicazione del medesimo principio, si conclude per la condanna di al Controparte_1 pagamento dell'importo, domandato, di € 95.403,00 in favore dell'Avv. in qualità di amministratore di Pt_1 sostegno di . Parte_2
Da quanto precede deve riconoscersi la fondatezza integrale del ricorso attoreo, con condanna di P_
al pagamento, a titolo restitutorio dell'indebito prelevato, di € 95.403,00.
[...]
VI. Sulla regolazione delle spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza, a prescindere dall'avvenuta costituzione del soccombente o dalla sua contumacia;
si richiamano, ex pluribus, Cass. sez. VI, 29/05/2018, n. 13498, e recente Sez. 3 - , Ordinanza n.
5813 del 27/02/2023, secondo cui “in tema di spese processuali, il criterio rivelatore della soccombenza risiede nell'aver dato causa al processo, sicché la stessa non è esclusa dalla circostanza che la parte, una volta convenuta in giudizio, sia rimasta contumace”.
Pur non opponendosi alla domanda, in difetto di costituzione, parte resistente ha comunque obbligato parte ricorrente a svolgere attività processuale defatigante che, in difetto di pronuncia sulle spese, rimarrebbe a carico della stessa.
Esse vengono liquidate, con riferimento al grado di articolazione delle difese spese, ai minimi con riferimento alla fase di studio, introduttiva, e decisionale, senza riconoscimento alcuno di quella per trattazione (in ragione dell'assenza di fase istruttoria, del mancato mutamento del rito), e tenuto conto dello scaglione relativo al valore della domanda, corrispondente peraltro a quello del decisum (€ 52.000- 260.000); utilizzando i parametri i cui al D.M. 55/2014 per l'attività svolta sino al 23.10.2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, seconda sezione civile, nella persona del giudice monocratico dott. Giorgio Previte, definitivamente decidendo sul ricorso ex art. 281 decies e ss c.p.c. proposto in data 14.5.2024 dall'Avv. Parte_1
, in qualità di amministratore di sostegno di , nei confronti di ,
[...] Parte_2 Controparte_1 così provvede:
- Dichiara la contumacia di . Controparte_1
6 - Accoglie la domanda attorea e accerta l'esistenza di un obbligo restitutorio in capo a P_
in favore del fratello , in persona dell'aministratore di sostegno Avv.
[...] Parte_2
, nella misura di € 95.403,00, indebitamente sottratti da libretto di risparmio postale Parte_1 cointestato;
per l'effetto:
- Condanna alla restituzione, all'Avv. , nella qualità di Controparte_1 Parte_1 amministratore di sostegno di , e dunque nell'esclusivo interesse di quest'ultimo, Parte_2 dell'importo di € 95.403,00 (novantacinquemilaquattrocentotre/00), indebitamente sottratti dal libretto di deposito cointestato.
- Condanna alla rifusione, in favore dell'Avv. , nella qualità di Controparte_1 Parte_1 amministratore di sostegno di , dell'importo che liquida complessivamente in € Parte_2
4.217,00 (quattromiladuecentodiciassette/00) per compensi, oltre rimborso forf. Spese generali, CPA e
IVA (ove dovuta) come per legge (nulla a titolo di contributo unificato poiché indicato come non dovuto)
Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite.
Così deciso in Como, 16 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Giorgio Previte
7
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ex art. 281 sexies- 281 terdecies cpc
nella causa iscritta al n. 1617 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F. ), del foro di Monza, nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], in qualità di amministratore di sostegno di
(C.F. nato a [...], il [...] residente in [...] C.F._2
Ardizzone, n. 5, elettivamente domiciliata presso il suo studio in 20831, Seregno (MB), Piazza Risorgimento n.
21. (PEC Tel. 0362/234008 – Fax. 0362/336131). Email_1
-ricorrente-
E
(C.F. ) nato a [...], il [...], residente in [...]
-resistente contumace-
oggetto: bancario
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'unica parte costituita, in vista dell'udienza cartolare del 21 ottobre 2024, fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies e 281 terdecies cpc ribadiva le conclusioni già svolte con il proprio atto introduttivo e precisamente:
conclusioni per parte ricorrente:
“CONDANNARE il Sig. alla restituzione della somma di € 95.403,00 pari al 50% delle Controparte_1 somme prelevate/investite dal libretto di risparmio n. 000015810018 acceso presso Poste Italiane S.p.a. cointestato con il Sig. vvero della somma ritenuta equa del Tribunale. Parte_2
In ogni caso con vittoria di spese del giudizio”. conclusioni per parte resistente: nulla, essendo rimasta contumace.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Sull'iter del giudizio.
Con ricorso ex art. 281 decies cpc e ss iscritto a ruolo il 14.5.2024 l'Avv. , nella qualità di Parte_1 amministratore di sostegno di evocava in giudizio , fratello di Parte_2 Controparte_1 quest'ultimo, al fine di ottenere la condanna del resistente alla restituzione della somma di € 95.403,00 “pari al
50% delle somme prelevate/investite dal libretto di risparmio n. 000015810018 acceso presso Poste Italiane
S.p.a. cointestato con il Sig. ovvero della somma ritenuta equa dal Tribunale”, con vittoria di Parte_2 spese del giudizio.
Con decreto del 31.5.2025, il sottoscritto Giudice fissava udienza per il giorno 11 settembre 2024, concedendo termine al ricorrente per la notifica a controparte entro quaranta giorni prima della data fissata dell'udienza, e a parte resistente entro 10 giorni prima della stessa per la costituzione.
Il resistente, pur ritualmente notiziato, non intendeva costituirsi, né comparire all'udienza del 11.9.24, venendo pertanto dichiarato contumace, né alla successiva udienza del 21.10.2024, disciplinata in trattazione cartolare,
a far data dalla quale, pertanto, il fascicolo veniva trattenuto in decisione art. 281 terdecies cpc del nuovo rito semplificato e 281 sexies cpc. In vista dell'udienza, parte ricorrente, in data 8.10.2024, aveva depositato note di trattazione scritta.
II. Sui presupposti processuali, condizioni dell'azione ed instaurazione del contraddittorio.
Sussiste la competenza di questo Tribunale, per materia e valore, oltre che territoriale. Altrettanto indubbie sono l'interesse ad agire e la legittimazione attiva del ricorrente, come quella passiva del convenuto resistente.
La legitimatio ad processum dell'Avv. a tutela degli interessi dell'amministrato ricorrente, è Pt_1 cristallizzata dalla nomina ad amministratore di sostegno del 9.2.23 (doc.1) e dall'autorizzazione all'azione rilasciata dal Giudice Tutelare il 11/01/2024 (doc.8); essendo l'amministratore di sostegno un avvocato, questi
è come tale legittimato a stare in giudizio in proprio.
La domanda è ammissibile, rientrando tra le fattispecie indicate nell'art. 281 decies c.p.c. (fatti di causa non controversi, oppure domanda fondata su prova documentale, o di pronta soluzione o richiedente un'istruzione non complessa).
Il contraddittorio è stato ritualmente instaurato, e la contumacia è stata correttamente dichiarata: il ricorso e il decreto di fissazione udienza risultano infatti ritualmente e tempestivamente notificati nei confronti di
, come acclarato dal G.I. all'udienza del 11/09/2024, verificata la corrispondenza tra Controparte_1
l'indirizzo della tentata notifica e l'indirizzo di residenza, in via Ardizzone n. 5 Cermenate (CO), anche alla luce del certificato storico di residenza aggiornato esibito in udienza da parte ricorrente. D'altro canto, l'indirizzo corrisponde a quello indicato dallo stesso nella sottoscrizione di polizza sub doc.5 nel Controparte_1 novembre 2022. Tempestiva e rituale è pertanto la notifica compiuta nei riguardi del resistente, che ha avuto conoscenza legale del giudizio e, cionondimeno, non ha inteso costituirsi.
III. Sulle ragioni del ricorso.
La domanda dell'amministratore di sostegno è volta ad ottenere la restituzione della somma di € 95.403,00 pari al 50% delle somme prelevate/investite da dal libretto di risparmio n. 000015810018 Controparte_1 acceso presso Poste Italiane S.p.a. cointestato con , beneficiario della misura di tutela. Parte_2
2 Secondo la ricostruzione dell'unica parte costituita, avrebbe prelevato o investito, negli Controparte_1 ultimi dieci anni antecedenti alla domanda, tali somme, di fatto sottraendole unilateralmente dal libretto di deposito postale cointestato tra i due fratelli, attraverso tre tipologie di condotte: (I) il periodico prelievo dal CP_ libretto di deposito dell'importo della pensione mensile, volta per volta erogata da al fratello , pari Pt_2
a circa € 1.426,00 nel 2023 (e comunque ammontante tra 1.300 e 1.400 euro nel decennio precedente: vds CP_ doc.2 e, in relazione all'ultimo biennio, doc.3 riepilogo dei pagamenti eseguiti); (II) il riscatto, una tantum, nel novembre 2022 dell'importo di € 27.000,00 investiti in una polizza vita con unico intestatario, (III) P_ la sottoscrizione, in data 09.08.2022, di titoli per € 10.000, prelevati sempre dal libretto postale cointestato.
Di questi importi, sostiene parte ricorrente, il valore della metà deve essere restituito al ricorrente, contitolare del libretto, in ragione della presunzione di contitolarità, nella misura paritaria, di conto cointestato, cui è equiparabile l'istituto del deposito di libretto postale, sul presupposto che “il cointestatario del conto bancario, anche se può compiere operazioni in autonomia, nei rapporti interni, non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito degli altri cointestatari, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza” (vds pag.3 ricorso).
IV. Sulla fondatezza del ricorso.
Il ricorso, fondato, viene accolto nei termini che seguono.
Parte ricorrente ha fondatamente provato che negli ultimi dieci anni , beneficiario di Parte_2 amministratore di sostegno e non autosufficiente, è rimasto continuativamente ricoverato dal 2004 (dunque ininterrottamente) in strutture residenziali sanitarie (vds doc.5, dichiarazione del 12.1.23 dell'assistente sociale, UOS di Psichiatria Mentale ASST Insubria); pertanto, deve concludersi, come dedotto, che non abbia potuto effettuare alcuna movimentazione del libretto di deposito, e dunque l'unico soggetto operante sul libretto postale cointestato è . Controparte_1
La medesima documentazione ha consentito altresì di provare che nessun prelievo è stato destinato alle esigenze di , quantomeno fino al gennaio 2023 (data della dichiarazione), in quanto i costi e Parte_2 gli oneri del soggiorno presso le RSA risultano indicati a totale carico del Servizio Sanitario.
Pertanto, non avendo altre possibilità di utilizzo e destinazione dei denari -che peraltro Parte_2 avrebbero dovuto transitare da autorizzazione del Giudice Tutelare (oltre che rendicontati), che, ove così fosse stato, non avrebbe rilasciato l'autorizzazione all'instaurazione del presente giudizio- deve altrettanto concludersi che i denari prelevati non siano stati utilizzati nell'interesse del beneficiario dell'amministratore di sostegno.
Parte ricorrente ha pertanto adeguatamente provato, per presunzioni –rispetto cui la contumacia di parte resistente non ha nondimeno permesso di assumere evidenze opposte- che tutte le operazioni sul libretto di risparmio cointestato n. 15810018 sono state compiute non da lui e non nel suo diretto interesse.
La giurisprudenza della Suprema Corte –da ultimo recentissima Cass. 1643/2025- è concorde nel ritenere che
“la cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto (art. 1854 cod. civ.) sia nei confronti dei terzi, che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto (art. 1298, secondo comma, cod. civ.), ma tale presunzione dà luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio, e può essere superata dalla prova contraria ─ e ciò anche attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti ─ dalla parte che deduca una situazione
3 giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa” (vds. ex multis Cass. n. 28839 del 05/12/2008;
n. 4496 del 24/02/2010; n. 18777 del 23/09/2015; n. 27069 del 14/09/2022).
Orbene, non essendovi evidenze, nemmeno semplici elementi indiziari, a deporre in senso contrario a quello della cointestazione, deve desumersi che le operazioni sul libretto di deposito cointestato siano state compiute esclusivamente da . Controparte_1
Pur non operando infatti il principio della non contestazione in ambito contumaciale, infatti, sarebbe a questi spettato (non operando la contumacia come una dispensa, in proprio favore e contra la parte costituita, dall'onere della prova su di sé incombente) provare che gli indici presuntivi (gravi precisi e concordanti ex art
2729 c.c.) portati da controparte meritassero smentita, oppure, diversamente, che l'operatività sul conto cointestato fosse da imputare a soggetto terzo.
Individuata la responsabilità di in relazione alle operazioni compiute sul libretto di Controparte_1 risparmio postale cointestato, resta da determinare se il soggetto operante sul conto corrente cointestato abbia libera disponibilità a riguardo, nonché, nel merito, quali operazioni siano state compiute e per quali importi.
Premessa la sostanziale assimilabilità della disciplina del libretto postale di deposito/risparmio al conto corrente bancario (differendo il primo dal secondo per essere più orientato al deposito di denaro, e non alla maturazione degli interessi, e ad un più limitato raggio di operazioni e funzionalità), trova pertanto pertinente richiamo la disciplina di cui agli artt. 1823 e ss c.c. nonché, per rinvio, quella dell'art. 1298 co.II c.c. secondo cui
“le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente”.
Precipitato diretto dell'applicazione delle citate disposizioni è il principio granitico della Suprema Corte (vds ex multis Cass. n. 27069 del 14/09/2022) secondo cui “la cointestazione di un conto corrente bancario attribuisce a ciascun intestatario, nei rapporti interni, ai sensi dell'art. 1298, comma 2, c.c., la contitolarità per parti uguali del saldo attivo del conto medesimo, salva la prova che le somme versate siano di esclusiva pertinenza di uno dei correntisti, che non può ritenersi raggiunta per il solo fatto che l'alimentazione del conto sia avvenuta da parte di uno soltanto tra essi”.
Correttamente parte ricorrente ha richiesto la metà del totale dei prelievi investimenti fatti;
pur potendo ciascuno dei cointestatari liberamente agire sul conto, deve comunque rendere conto all'altro correntista nei rapporti interni, rispetto cui non può risultare titolare di un importo superiore alla metà, e pertanto non può apprendere una quota maggiore del 50%.
Pertanto ha diritto alla restituzione della metà degli importi oggetto di Parte_2 prelievo/investimento da parte del fratello . Resta ora da determinarli quantitativamente. P_
V. Sul quantum debeatur.
Come supra precisato (§ III) sono tre le modalità operative oggetto della domanda di parte ricorrente.
V.a - In ordine alla dedotta sottoscrizione di titoli per € 10.000,00, deve ritenersi provata l'operazione, risultando sulla lista movimenti delle operazioni del libretto postale (doc.2) in data 9.8.2022 un movimento in uscita con la causale “sottoscrizioni titoli” (pag. 4). In ordine al mandante dell'operazione, già sono state illustrate le motivazioni in ordine alla presunzione di imputabilità a . Con riferimento, Controparte_1 invece, al beneficiario, parte ricorrente ha dedotto (pag.2 ricorso ex art. 281 decies cpc) come “da ricerche effettuate [da parte dell'amministratore di sostegno] nulla risulta a nome del Sig. ”; non potendo Pt_2
4 fornire la prova negativa (cd probatio diabolica), sarebbe spettato al resistente –anche in ragione del principio di vicinanza della prova- dimostrare l'effettivo beneficiario/intestatario dei titoli, ove fosse stato diverso da lui stesso: nuovamente, si osservi, la contumacia, seppur non possa operare come non contestazione, rileva in ordine alla carenza probatoria rispetto ad una presunzione, semplice, di fondatezza della tesi avanzata dalla parte costituita.
Da quanto precede consegue che deve essere condannato alla restituzione dell'importo di Controparte_1
€ 5.000.
V.b - Con riferimento al riscatto di buoni fruttiferi postali per € 27.000,00 investiti in polizza assicurativa sulla vita, parte ricorrente ha dimostrato (I) l'avvenuta stipula da parte di di assicurazione sulla Controparte_1 vita, con versamento di € 27.000, in data 26 novembre 2022 (vds doc.4); (II) l'avvenuto addebito, in pari data
(doc.5 pag.3) di medesimo importo dal libretto postale cointestato;
anche in questo caso non risultano, peraltro, elementi valorizzabili in senso contrario al ricorrente e favorevole al resistente.
Si rileva, infine, in ordine alla destinazione della somma, che seppur sia rilevabile l'indicazione in polizza (pag.2 doc.4) del fratello quale beneficiario in caso morte (del contraente e assicurato ), nondimeno Pt_2 P_
è indicato come beneficiario a scadenza, prevista in 10 anni, l'assicurato: pertanto ha disposto che in P_ ipotesi di propria sopravvivenza egli, ed egli soltanto, sarebbe stato il destinatario delle somme prelevate dal libretto cointestato;
con lesione evidente degli interessi del ricorrente, che vede non solo sottratta la disponibilità immediata della somma, ma anche in futuro, a scadenza del prodotto, in ipotesi di permanenza in vita del fratello . P_
Per tali ragioni anche la metà dell'importo suindicato, e dunque € 13.500,00, deve essere oggetto di condanna alla restituzione in favore di parte ricorrente.
V.c - Da ultimo, in relazione alla richiesta di restituzione del 50% degli importi prelevati, si osserva quanto segue.
Parte ricorrente, invero senza dettagliare a riguardo, indica l'importo richiesto in riferimento a tale punto della domanda nella “differenza tra i prelievi e i versamenti (191.156,00- 15.600,00)”, ovvero in complessivi €
175.556 la cui metà sarebbe pari a € 87.778; importo tuttavia non congruente, sommato con gli altri due (€
5.000+ € 13.500) a deteminare il valore oggetto di domanda, pari a € 95.403,00 (dando invece la sommatoria l'importo di € 106.278).
Invero, i calcoli devono essere compiuti avendo in considerazione tutte le uscite presenti (escluse le due di cui ai punti che precedono, sub § V.a e V.b) o comunque le uscite, sottraendovi tutte le entrate (accrediti, versamenti) che, si deve presumere per le medesime ragioni supra offerte, siano di provenienza di P_
, con esclusione dell'accredito mensile costituito dalla pensione di e senza
[...] Parte_2 necessità di esame (peraltro non possibile) di ulteriori voci in entrata, non potendo provenire da Pt_2
(stante la sua presenza continua in RSA e l'impossibilità di gestire operazioni finanziarie in entrata e/o in uscita).
E così, dalla disamina delle 31 pagine di cui all'allegato 2 concernenti i movimenti sul libretto negli ultimi 10 anni, e precisamente dal 2.1.2013 al 14.3.2023 emerge la presenza di €16.200 di versamenti (vds pagg.
2,3,26,28), da imputare come provenienti da , a fronte –salvo errori- di € 200.200 Controparte_1 prelevati.
5 V.d - Pertanto, la differenza tra uscite (tutte addebitabili al resistente) ed entrate (a titolo di versamento,
l'accredito mensile essendo la pensione di ) è pari ad € 184.000, il cui 50% pari all'importo da restituirsi Pt_2
è di € 92.000.
La sommatoria dei tre importi di cui ai § V.a, § V.b e §V.c) determina l'avvenuta “distrazione”, previa
“appropriazione” da parte del resistente contumace dell'importo di € 110.500 (=5.000+ 13.500 + 92.000).
Da tale importo deve essere sottratto quello di € 3.000 corrisposto il 11.10.2023 da al Controparte_1 fratello tramite legali a titolo di concorso nelle spese da parte del resistente (doc.7), su impulso del Giudice
Tutelare (vds doc 6, decreto del 18.4.23) a “rifondere il 50% delle somme prelevate senza alcuna giustificazione”.
L'importo oggetto di condanna è pertanto in linea astratta pari a € 107.500.
Stante il tenore della domanda, che richiama il valore di € 95.403, in via residuale facendo riferimento [alla restituzione del] “la somma ritenuta equa dal Tribunale” (pag 4), e dunque dovendo rimanere nei limiti della domanda, in applicazione del medesimo principio, si conclude per la condanna di al Controparte_1 pagamento dell'importo, domandato, di € 95.403,00 in favore dell'Avv. in qualità di amministratore di Pt_1 sostegno di . Parte_2
Da quanto precede deve riconoscersi la fondatezza integrale del ricorso attoreo, con condanna di P_
al pagamento, a titolo restitutorio dell'indebito prelevato, di € 95.403,00.
[...]
VI. Sulla regolazione delle spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza, a prescindere dall'avvenuta costituzione del soccombente o dalla sua contumacia;
si richiamano, ex pluribus, Cass. sez. VI, 29/05/2018, n. 13498, e recente Sez. 3 - , Ordinanza n.
5813 del 27/02/2023, secondo cui “in tema di spese processuali, il criterio rivelatore della soccombenza risiede nell'aver dato causa al processo, sicché la stessa non è esclusa dalla circostanza che la parte, una volta convenuta in giudizio, sia rimasta contumace”.
Pur non opponendosi alla domanda, in difetto di costituzione, parte resistente ha comunque obbligato parte ricorrente a svolgere attività processuale defatigante che, in difetto di pronuncia sulle spese, rimarrebbe a carico della stessa.
Esse vengono liquidate, con riferimento al grado di articolazione delle difese spese, ai minimi con riferimento alla fase di studio, introduttiva, e decisionale, senza riconoscimento alcuno di quella per trattazione (in ragione dell'assenza di fase istruttoria, del mancato mutamento del rito), e tenuto conto dello scaglione relativo al valore della domanda, corrispondente peraltro a quello del decisum (€ 52.000- 260.000); utilizzando i parametri i cui al D.M. 55/2014 per l'attività svolta sino al 23.10.2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, seconda sezione civile, nella persona del giudice monocratico dott. Giorgio Previte, definitivamente decidendo sul ricorso ex art. 281 decies e ss c.p.c. proposto in data 14.5.2024 dall'Avv. Parte_1
, in qualità di amministratore di sostegno di , nei confronti di ,
[...] Parte_2 Controparte_1 così provvede:
- Dichiara la contumacia di . Controparte_1
6 - Accoglie la domanda attorea e accerta l'esistenza di un obbligo restitutorio in capo a P_
in favore del fratello , in persona dell'aministratore di sostegno Avv.
[...] Parte_2
, nella misura di € 95.403,00, indebitamente sottratti da libretto di risparmio postale Parte_1 cointestato;
per l'effetto:
- Condanna alla restituzione, all'Avv. , nella qualità di Controparte_1 Parte_1 amministratore di sostegno di , e dunque nell'esclusivo interesse di quest'ultimo, Parte_2 dell'importo di € 95.403,00 (novantacinquemilaquattrocentotre/00), indebitamente sottratti dal libretto di deposito cointestato.
- Condanna alla rifusione, in favore dell'Avv. , nella qualità di Controparte_1 Parte_1 amministratore di sostegno di , dell'importo che liquida complessivamente in € Parte_2
4.217,00 (quattromiladuecentodiciassette/00) per compensi, oltre rimborso forf. Spese generali, CPA e
IVA (ove dovuta) come per legge (nulla a titolo di contributo unificato poiché indicato come non dovuto)
Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite.
Così deciso in Como, 16 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Giorgio Previte
7