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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 18/12/2025, n. 1081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 1081 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2857/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI EG MI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona dei magistrati:
NO DAZZI Presidente
EF RAGO Giudice rel.
Lorenzo MEOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 2857/2025 R.G. promossa da
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 9 aprile 2006; rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Parigiani come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Siena, Via dei Montanini n. 5
- attrice - contro
, in persona del Procuratore della Repubblica Controparte_1 presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- convenuto -
OGGETTO: rettificazione del sesso anagrafico.
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
1 di 12 • Nel merito:
a) DISPORRE sin d'ora la rettificazione dell'atto di nascita di
(C.F. ) e nel senso che Persona_1 C.F._1
l'indicazione del sesso ivi contenuta (“femminile”) si sostituisca
l'indicazione del sesso “maschile” e nel senso dell'indicazione del nome sia rettificata nel nuovo nome “ ” di e Pt_1 Parte_2 conseguenza ORDINARE all'ufficio anagrafe del Comune ove fu compilato l'atto di nascita, di rettificare lo stesso, con ogni conseguenza in ordine al diritto a sottoporsi a tutti gli interventi chirurgici necessari per adeguare i propri caratteri sessuali;
b) spese di lite compensate.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso ex artt. 473 bis e ss. c.p.c. e 31 d.lgs. 150/2011, depositato in data 9 settembre 2025, , di stato libero e Parte_1 senza prole, conveniva in giudizio il P.M. per gli affari civili di Reggio
Emilia, chiedendo la rettificazione degli atti di stato civile mediante rettifica del sesso da femminile a maschile e del nome da ad Pt_1
Parte_2
A tal fine, parte attrice esponeva di aver manifestato fin dalla prima infanzia una psicosessualità maschile, pur essendo persona di sesso femminile, di avere una consolidata convinzione di appartenenza al genere maschile, e di aver intrapreso da diversi anni un percorso di transizione dal genere femminile al genere maschile mediante l'assunzione di terapia ormonale mascolinizzante, nel corso del quale gli specialisti che la seguivano le avevano rilasciato parere favorevole all'intervento chirurgico.
Pertanto, poiché il percorso di transizione risultava già in fase avanzata, chiedeva di essere autorizzata all'immediata rettifica del sesso anagrafico da femminile a maschile, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 143/2024, che escludeva la necessità di un preventivo trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali.
2 di 12 2. Il Pubblico Ministero, nei cui confronti il ricorso veniva ritualmente notificato a mezzo PEC in data 22 settembre 2025, non si costituiva.
Alla prima udienza del 18 dicembnre 2025, sentita Pt_1
, comparsa personalmente, la causa veniva rimessa veniva
[...] rimessa in decisione sulle conclusioni precisate dalla parte attrice, come in epigrafe trascritte, ed a seguito di discussione orale, ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di parte attrice di rettificazione di attribuzione di sesso è fondata.
Parte attrice ha chiesto che, già in questa sede, quindi prima del trattamento chirurgico, il Tribunale disponga la rettifica dell'attribuzione di sesso, ordinando all'ufficiale di stato civile del comune dove è stato compilato l'atto di nascita di procedere in conformità.
Ha poi chiesto di accertare che il percorso di transizione intrapreso è già in fase avanzata e che, di conseguenza, non è necessario che venga autorizzata a sottoporsi ai trattamenti medico- chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali, primari e secondari, ai caratteri sessuali maschili.
Anzitutto, è necessario a tal fine stabilire se la normativa in tema di rettifica di sesso di cui alla legge 164/1982, come modificata dall'art. 31 d.lgs. 150/2011, consenta l'accoglimento della domanda di rettifica anche in assenza di un già autorizzato e compiuto intervento demolitorio-ricostruttivo degli organi genitali.
L'art. 1 l. 164/1982 stabilisce che «La rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali».
L'art. 31, comma 4, cit., prevede che «Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante
3 di 12 trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato».
La Corte costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto n.
221 del 5 novembre 2015, e la Corte di Cassazione, con sentenza n.
15138/2015, hanno chiarito, valorizzando peraltro il dato testuale di cui all'art. 31, comma 4, d.lgs. 150/2011 («quando risulta necessario»), che, per la rettificazione di attribuzione di sesso prevista dall'art. 1 l. 164/1982, non debba più considerarsi presupposto imprescindibile il trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali, essendo sufficiente il rigoroso accertamento del disturbo di identità di genere e di un serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere (cfr. Cass. 15138/2015: «per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio
l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto
e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale»; cfr. Corte costituzionale n.
221/2015: «Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico»).
4 di 12 Sulla scorta di tali precedenti, la giurisprudenza di merito si è consolidata nel ritenere che l'autorizzazione alla rettificazione possa e debba essere data tutte le volte in cui, da un lato, la richiesta risulti espressione di una scelta consapevole e definitiva e, dall'altro, possa ritenersi tendenzialmente compiuto, pur senza necessità di modifica dei caratteri sessuali primari, il percorso di transizione verso un'identità di genere diverso rispetto a quello risultante dalle risultanze anagrafiche, affermando dunque che la rettifica possa essere disposta anche laddove l'istante non si sia ancora sottoposto ad un intervento chirurgico demolitorio-ricostruttivo degli organi sessuali (cfr. ex multis, Trib. Reggio Emilia, 20 febbraio 2025, n. 177;
Trib. Bologna, 9 gennaio 2017, n. 483).
Quanto, in particolare, all'autorizzazione all'effettuazione degli interventi chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali primari, deve evidenziarsi che la Corte costituzionale, con sentenza n. 143 del
23 luglio 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost., «nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso».
La Corte ha chiarito che, potendo il percorso di transizione di genere «compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza».
La pronuncia della Corte costituzionale - ad avviso del Tribunale - non esclude tout court la necessità dell'autorizzazione giudiziale al trattamento medico-chirurgico, ma solo impone una valutazione caso per caso, potendo darsi situazioni in cui tale autorizzazione non sia più necessaria laddove la parte abbia dimostrato, attraverso il
5 di 12 deposito di idonea documentazione medica, di aver completato il percorso individuale irreversibile di transizione di genere.
Nel caso di specie, parte attrice ha prodotto due consulenze: la consulenza psicologica a firma della dott.ssa Persona_2 psicologa e psicoterapeuta presso l'Equipe Multidisciplinare del
Consultorio M.I.T. (Movimento Identità Transessuale, convenzionato con l'Azienda USL di Bologna) (doc. 2); la consulenza endocrinologica a firma della dott.ssa , medico specialista in Persona_3
Ostetricia e Ginecologia nonché in Endocrinologia e Malattie del
Ricambio IRCCS presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
Clinica Ginecologica e Fisiopatologia della Riproduzione ed il
Consultorio M.I.T. (doc. 3).
Parte attrice, infatti, ha cominciato ad essere seguita, dal novembre 2020, dalla psicologa e psicoterapeuta dott.ssa Persona_2
alla quale si è rivolta per intraprendere un percorso clinico
[...] di approfondimento finalizzato al sostegno nell'adeguamento del sesso (da femminile a maschile).
In questo percorso è stata seguita, oltre che dalla predetta psicologa, anche dall'endocrinologa, dott.ssa Persona_3
, in accordo con la quale ha avviato, nell'aprile 2023, la
[...] terapia ormonale mascolinizzante, ossia per modificare il fenotipo da femminile a maschile.
Tutti i professionisti menzionati hanno ritenuto che la diagnosi in capo a parte attrice fosse da ricondurre nell'ambito della disforia di genere.
Più in particolare, nella consulenza psicodiagnostica, la dott.ssa afferma che: Per_2
«La storia clinica di ha permesso di formulare la Pt_2 diagnosi di Disforia di Genere [...]
Sulla base delle informazioni in mio possesso, non sono rilevabili quadri psicopatologici di rilievo e il funzionamento della personalità di appare di buon livello;
è pertanto possibile escludere la Pt_2
6 di 12 presenza di tratti patologici che, per numero e entità, possano legittimare alcuna diagnosi di disturbo di personalità. Il profilo che emerge dai test e la storia clinica raccolta nel corso dei colloqui psicologici confermano per più di due dei criteri sopramenzionati e per un tempo assai maggiore di sei mesi l'incongruenza di genere già menzionata. riferisce di aver sentito di preferire il maschile tra i 13 e Pt_2
i 14 anni di età, già dalla scuola elementare preferiva giocare con i maschi, ma la suddivisione dei gruppi di pari tra maschi e femmine - che spesso avviene al termine della scuola elementare- l'ha lasciato in una condizione di isolamento.
Ha trascorso tre anni difficili in coincidenza con la scuola superiore di primo grado ed è stato accompagnato sia dagli operatori
e dalle operatrici di un doposcuola che dal Servizio di neuropsichiatria in supporto a lui e alla famiglia. Il passaggio al lo ha Controparte_2 aiutato: ha chiesto sia ai professori che ai/alle compagni/e di usare il genere di elezione ed ha successivamente avviato la carriera alias, poi ha iniziato il percorso di affermazione di genere. Ama molto disegnare. Ora da quasi 4 anni vive stabilmente nel genere di elezione e mostra, in questo ruolo, un adattamento via via sempre più positivo sia dal punto di vista psicologico che sociale.
Da aprile 2023 assume terapia ormonale di affermazione di genere (come attestato dalla certificazione della prof. sa
[...]
del 22 giugno 2025) che ha significativamente migliorato Per_4 la sua qualità di vita, alleviato il disagio legato all'incongruenza di genere e permesso un riallineamento dell'identità fisica con quella psichica. Tale terapia ormonale è assunta in modo regolare e sotto stretto controllo medico all'interno dell'equipe multidisciplinare;
non si
è registrato alcun pentimento, neanche parziale, né alcuna interruzione dell'assunzione o riduzione della compliance.
La richiesta di rettificazione di attribuzione di sesso e anagrafica appare perciò legittima, motivata e supportata da una chiara
7 di 12 consapevolezza di tutte le sue implicazioni e, in particolare, della sua irreversibilità de facto. Essa rappresenta un intervento auspicabile in quanto, oltre a costituire un riconoscimento dell'identità di e Pt_2 del suo diritto all'autodeterminazione.
Il nome scelto dalla persona è Parte_2
Sì ribadisce altresì la necessità della persona di poter accedere all'intervento chirurgico di affermazione di genere in tempi brevi per ridurre il disagio provato legato alla disforia di genere e poter così consolidare il benessere psico-fisico iniziato al Consultorio M.IT. con
l'avvio della terapia ormonale.
Tale intervento è consigliato quale ausilio per il benessere della persona e per il miglioramento della sua qualità di vita, al fine di porre termine all'angoscia dettata dal contrasto tra condizione anatomica e condizione psichica e risulta pertanto funzionale al miglioramento delle condizioni psicofisiche dell'interessato e al positivo completamento del percorso di transizione».
La dott.ssa ha certificato che «A ottobre 2022 ho Per_3 iniziato a seguire la persona alias nato il 9 Parte_1 Pt_2 aprile 2006 a UA (RE) per iniziare un percorso medico- chirurgico di affermazione di genere. Tale percorso inizia in seguito alla richiesta di e dei suoi genitori di un piano di Persona_5 assistenza individualizzato per poter accedere alla terapia ormonale di affermazione di genere. Gli accertamenti medici da me eseguiti hanno confermato l'assenza di controindicazioni mediche all'assunzione di terapia ormonale di affermazione di genere. Le psicologhe e psicoterapeute Dottsse e che Persona_2 Persona_6 hanno in carico l'utente, esprimono parere favorevole all'inizio della terapia ormonale di affermazione di genere. Pertanto, in data 4 aprile
2023 e i suoi genitori (dato cha allora era Pt_2 Pt_2 minorenne) firmano il consenso informato e redigo un piano terapeutico, prescrivendo testosterone. La prescrizione è tutt'ora in corso. L'utente esprime piena soddisfazione per l'effetto del
8 di 12 trattamento ormonale che continua ad assumere regolarmente.
Scarnà è in buona salute e non vi sono controindicazioni mediche a un eventuale intervento chirurgico di affermazione di genere».
Il certificato endocrinologico presenta caratteristiche di serietà ed imparzialità provenendo da professionista di struttura sanitaria pubblica, e la relazione della psicologa proviene da professionista esperta dei temi dell'identità di genere e dell'orientamento sessuale, che segue da diverso tempo la parte attrice. Pertanto, non appare necessario disporre ulteriori accertamenti sotto forma di consulenza tecnica d'ufficio.
Ciò chiarito, ritiene il Tribunale che, nella fattispecie in esame, sia stata raggiunta la prova della serietà e tendenziale irreversibilità del percorso di transizione di genere.
La richiesta di rettificazione risulta dunque espressione di una scelta consapevole e definitiva da parte della parte attrice, potendo ritenersi sostanzialmente compiuto e tendenzialmente irreversibile il percorso individuale di transizione verso un'identità di genere diversa da quella risultante dai registri anagrafici.
Sentita liberamente in udienza dal giudice relatore, parte attrice ha confermato tutto quanto dedotto nel ricorso, mostrando consapevolezza del percorso avviato e della sua irreversibilità, dichiarando di aver consolidato nel tempo la propria identità di genere, presentandosi anche sul piano sociale come persona di sesso maschile, ed esprimendo soddisfazione per la terapia ormonale mascolinizzante intrapresa, senza che vi siano mai stati momenti di ripensamento.
Peraltro, il fatto che la parte attrice si presenti con la propria identità desiderata maschile, ha trovato ulteriore conferma all'udienza di comparizione del 18 dicembre 2025, durante la quale questa autorità giudiziaria ha avuto modo di apprezzare come ella presenti un aspetto esteriore discrepante dai suoi dati anagrafici, vestendo abiti tradizionalmente maschile ed assumendo un atteggiamento, un
9 di 12 eloquio ed un portamento virato in senso inequivocabilmente maschile.
Alla luce della documentazione sopra esaminata, corroborata da quanto emerso in sede di audizione di parte attrice in udienza, ritiene il Tribunale che parte attrice abbia svolto un consistente percorso di transizione, che ha riguardato gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che compongono l'identità di genere, e che il cambiamento avvenuto all'esito del percorso di transizione risulta già definitivo. A riguardo emerge come parte attrice abbia affrontato i percorsi con serietà ed impegno, senza ripensamenti e spendendo la propria identità maschile nella propria vita quotidiana.
Il Tribunale ritiene di poter affermare che il convincimento di parte attrice appare stabilmente orientato all'assunzione totale e definitiva del genere maschile, essendo evidente in una netta inversione psico-sociale nel ruolo maschile, tale per cui può affermarsi che la parte, con una scelta consapevole e senza ripensamento alcuno, abbia completato in maniera seria e univoca il percorso teso ad ottenere la rettificazione dei dati anagrafici.
In definitiva, sussistono i presupposti per dar luogo alla rettificazione prevista dall'art. 1 l. 164/1982, non corrispondendo più al sesso attribuito nell'atto di nascita i caratteri sessuali e identitari attuali di parte attrice, sicché deve disporsi la rettificazione di attribuzione di sesso da femminile a maschile, con rettifica del nome da » ad « , dovendosi conseguentemente Pt_1 Parte_2 ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune di nascita (Fabbrico) di effettuare la rettificazione del sesso nel relativo registro, con il cambiamento del nome da » ad . Pt_1 Parte_2
A riguardo, è sufficiente ricordare come la giurisprudenza di legittimità abbia chiarito che «Il riconoscimento del primario diritto all'identità sessuale, sotteso alla disposta rettificazione dell'attribuzione di sesso, rende conseguenziale la rettificazione del prenome, che non va necessariamente convertito nel genere
10 di 12 scaturente dalla rettificazione, dovendo il giudice tenere conto del nuovo prenome, indicato dalla persona, pur se del tutto diverso dal prenome precedente, ove tale indicazione sia legittima e conforme al nuovo stato» (Cass. 3877/2020).
Poiché il mutamento di sesso appare avvenuto in modo irreversibile, essendo stata raggiunta una piena identificazione di parte attrice con il genere maschile, non risulta necessario, affinché il percorso di transizione possa ritenersi definitivo integrando i presupposti di cui all'art. 1, comma 1, l. 164/1982, che la parte proceda previamente ad interventi chirurgici, bastando il percorso psicologico nonché quello di modificazione fisica dei caratteri sessuali già intervenute mediante la terapia ormonale, oltre alla spendita a livello sociale della propria identità maschile.
Per tutto quanto sopra esposto ed accertato, ed in ragione dell'intervenuta sentenza della Corte costituzionale n. 143/2024, ne discende che non è necessaria l'autorizzazione all'adeguamento dei caratteri sessuali mediante interventi medico-chirurgici, ferma restando la possibilità di parte attrice di rivolgersi ai competenti sanitari onde procedere ai tali trattamenti medico-chirurgici, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni del Tribunale.
L'intervento chirurgico di adeguamento potrà dunque seguire la sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, a prescindere dalla richiesta autorizzazione giudiziale, che, come visto, non corrisponde più alla ratio legis.
2. Il peculiare oggetto del procedimento giustifica l'irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. dispone la rettificazione di sesso di , nata a Parte_1
UA (RE) il 9 aprile 2006, da femminile a maschile, con variazione del nome da » ad;
Pt_1 Parte_2
11 di 12
2. ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Fabbrico (RE) di effettuare la rettificazione del sesso anagrafico da femminile a maschile nel relativo registro, con il cambiamento del nome da
» ad « ; Pt_1 Parte_2
3. dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 18 dicembre 2025.
IL GIUDICE EST.
EF GO
IL PRESIDENTE
NO AZ
12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI EG MI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona dei magistrati:
NO DAZZI Presidente
EF RAGO Giudice rel.
Lorenzo MEOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 2857/2025 R.G. promossa da
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 9 aprile 2006; rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Parigiani come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Siena, Via dei Montanini n. 5
- attrice - contro
, in persona del Procuratore della Repubblica Controparte_1 presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- convenuto -
OGGETTO: rettificazione del sesso anagrafico.
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
1 di 12 • Nel merito:
a) DISPORRE sin d'ora la rettificazione dell'atto di nascita di
(C.F. ) e nel senso che Persona_1 C.F._1
l'indicazione del sesso ivi contenuta (“femminile”) si sostituisca
l'indicazione del sesso “maschile” e nel senso dell'indicazione del nome sia rettificata nel nuovo nome “ ” di e Pt_1 Parte_2 conseguenza ORDINARE all'ufficio anagrafe del Comune ove fu compilato l'atto di nascita, di rettificare lo stesso, con ogni conseguenza in ordine al diritto a sottoporsi a tutti gli interventi chirurgici necessari per adeguare i propri caratteri sessuali;
b) spese di lite compensate.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso ex artt. 473 bis e ss. c.p.c. e 31 d.lgs. 150/2011, depositato in data 9 settembre 2025, , di stato libero e Parte_1 senza prole, conveniva in giudizio il P.M. per gli affari civili di Reggio
Emilia, chiedendo la rettificazione degli atti di stato civile mediante rettifica del sesso da femminile a maschile e del nome da ad Pt_1
Parte_2
A tal fine, parte attrice esponeva di aver manifestato fin dalla prima infanzia una psicosessualità maschile, pur essendo persona di sesso femminile, di avere una consolidata convinzione di appartenenza al genere maschile, e di aver intrapreso da diversi anni un percorso di transizione dal genere femminile al genere maschile mediante l'assunzione di terapia ormonale mascolinizzante, nel corso del quale gli specialisti che la seguivano le avevano rilasciato parere favorevole all'intervento chirurgico.
Pertanto, poiché il percorso di transizione risultava già in fase avanzata, chiedeva di essere autorizzata all'immediata rettifica del sesso anagrafico da femminile a maschile, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 143/2024, che escludeva la necessità di un preventivo trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali.
2 di 12 2. Il Pubblico Ministero, nei cui confronti il ricorso veniva ritualmente notificato a mezzo PEC in data 22 settembre 2025, non si costituiva.
Alla prima udienza del 18 dicembnre 2025, sentita Pt_1
, comparsa personalmente, la causa veniva rimessa veniva
[...] rimessa in decisione sulle conclusioni precisate dalla parte attrice, come in epigrafe trascritte, ed a seguito di discussione orale, ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di parte attrice di rettificazione di attribuzione di sesso è fondata.
Parte attrice ha chiesto che, già in questa sede, quindi prima del trattamento chirurgico, il Tribunale disponga la rettifica dell'attribuzione di sesso, ordinando all'ufficiale di stato civile del comune dove è stato compilato l'atto di nascita di procedere in conformità.
Ha poi chiesto di accertare che il percorso di transizione intrapreso è già in fase avanzata e che, di conseguenza, non è necessario che venga autorizzata a sottoporsi ai trattamenti medico- chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali, primari e secondari, ai caratteri sessuali maschili.
Anzitutto, è necessario a tal fine stabilire se la normativa in tema di rettifica di sesso di cui alla legge 164/1982, come modificata dall'art. 31 d.lgs. 150/2011, consenta l'accoglimento della domanda di rettifica anche in assenza di un già autorizzato e compiuto intervento demolitorio-ricostruttivo degli organi genitali.
L'art. 1 l. 164/1982 stabilisce che «La rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali».
L'art. 31, comma 4, cit., prevede che «Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante
3 di 12 trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato».
La Corte costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto n.
221 del 5 novembre 2015, e la Corte di Cassazione, con sentenza n.
15138/2015, hanno chiarito, valorizzando peraltro il dato testuale di cui all'art. 31, comma 4, d.lgs. 150/2011 («quando risulta necessario»), che, per la rettificazione di attribuzione di sesso prevista dall'art. 1 l. 164/1982, non debba più considerarsi presupposto imprescindibile il trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali, essendo sufficiente il rigoroso accertamento del disturbo di identità di genere e di un serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere (cfr. Cass. 15138/2015: «per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio
l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto
e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale»; cfr. Corte costituzionale n.
221/2015: «Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico»).
4 di 12 Sulla scorta di tali precedenti, la giurisprudenza di merito si è consolidata nel ritenere che l'autorizzazione alla rettificazione possa e debba essere data tutte le volte in cui, da un lato, la richiesta risulti espressione di una scelta consapevole e definitiva e, dall'altro, possa ritenersi tendenzialmente compiuto, pur senza necessità di modifica dei caratteri sessuali primari, il percorso di transizione verso un'identità di genere diverso rispetto a quello risultante dalle risultanze anagrafiche, affermando dunque che la rettifica possa essere disposta anche laddove l'istante non si sia ancora sottoposto ad un intervento chirurgico demolitorio-ricostruttivo degli organi sessuali (cfr. ex multis, Trib. Reggio Emilia, 20 febbraio 2025, n. 177;
Trib. Bologna, 9 gennaio 2017, n. 483).
Quanto, in particolare, all'autorizzazione all'effettuazione degli interventi chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali primari, deve evidenziarsi che la Corte costituzionale, con sentenza n. 143 del
23 luglio 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost., «nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso».
La Corte ha chiarito che, potendo il percorso di transizione di genere «compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza».
La pronuncia della Corte costituzionale - ad avviso del Tribunale - non esclude tout court la necessità dell'autorizzazione giudiziale al trattamento medico-chirurgico, ma solo impone una valutazione caso per caso, potendo darsi situazioni in cui tale autorizzazione non sia più necessaria laddove la parte abbia dimostrato, attraverso il
5 di 12 deposito di idonea documentazione medica, di aver completato il percorso individuale irreversibile di transizione di genere.
Nel caso di specie, parte attrice ha prodotto due consulenze: la consulenza psicologica a firma della dott.ssa Persona_2 psicologa e psicoterapeuta presso l'Equipe Multidisciplinare del
Consultorio M.I.T. (Movimento Identità Transessuale, convenzionato con l'Azienda USL di Bologna) (doc. 2); la consulenza endocrinologica a firma della dott.ssa , medico specialista in Persona_3
Ostetricia e Ginecologia nonché in Endocrinologia e Malattie del
Ricambio IRCCS presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
Clinica Ginecologica e Fisiopatologia della Riproduzione ed il
Consultorio M.I.T. (doc. 3).
Parte attrice, infatti, ha cominciato ad essere seguita, dal novembre 2020, dalla psicologa e psicoterapeuta dott.ssa Persona_2
alla quale si è rivolta per intraprendere un percorso clinico
[...] di approfondimento finalizzato al sostegno nell'adeguamento del sesso (da femminile a maschile).
In questo percorso è stata seguita, oltre che dalla predetta psicologa, anche dall'endocrinologa, dott.ssa Persona_3
, in accordo con la quale ha avviato, nell'aprile 2023, la
[...] terapia ormonale mascolinizzante, ossia per modificare il fenotipo da femminile a maschile.
Tutti i professionisti menzionati hanno ritenuto che la diagnosi in capo a parte attrice fosse da ricondurre nell'ambito della disforia di genere.
Più in particolare, nella consulenza psicodiagnostica, la dott.ssa afferma che: Per_2
«La storia clinica di ha permesso di formulare la Pt_2 diagnosi di Disforia di Genere [...]
Sulla base delle informazioni in mio possesso, non sono rilevabili quadri psicopatologici di rilievo e il funzionamento della personalità di appare di buon livello;
è pertanto possibile escludere la Pt_2
6 di 12 presenza di tratti patologici che, per numero e entità, possano legittimare alcuna diagnosi di disturbo di personalità. Il profilo che emerge dai test e la storia clinica raccolta nel corso dei colloqui psicologici confermano per più di due dei criteri sopramenzionati e per un tempo assai maggiore di sei mesi l'incongruenza di genere già menzionata. riferisce di aver sentito di preferire il maschile tra i 13 e Pt_2
i 14 anni di età, già dalla scuola elementare preferiva giocare con i maschi, ma la suddivisione dei gruppi di pari tra maschi e femmine - che spesso avviene al termine della scuola elementare- l'ha lasciato in una condizione di isolamento.
Ha trascorso tre anni difficili in coincidenza con la scuola superiore di primo grado ed è stato accompagnato sia dagli operatori
e dalle operatrici di un doposcuola che dal Servizio di neuropsichiatria in supporto a lui e alla famiglia. Il passaggio al lo ha Controparte_2 aiutato: ha chiesto sia ai professori che ai/alle compagni/e di usare il genere di elezione ed ha successivamente avviato la carriera alias, poi ha iniziato il percorso di affermazione di genere. Ama molto disegnare. Ora da quasi 4 anni vive stabilmente nel genere di elezione e mostra, in questo ruolo, un adattamento via via sempre più positivo sia dal punto di vista psicologico che sociale.
Da aprile 2023 assume terapia ormonale di affermazione di genere (come attestato dalla certificazione della prof. sa
[...]
del 22 giugno 2025) che ha significativamente migliorato Per_4 la sua qualità di vita, alleviato il disagio legato all'incongruenza di genere e permesso un riallineamento dell'identità fisica con quella psichica. Tale terapia ormonale è assunta in modo regolare e sotto stretto controllo medico all'interno dell'equipe multidisciplinare;
non si
è registrato alcun pentimento, neanche parziale, né alcuna interruzione dell'assunzione o riduzione della compliance.
La richiesta di rettificazione di attribuzione di sesso e anagrafica appare perciò legittima, motivata e supportata da una chiara
7 di 12 consapevolezza di tutte le sue implicazioni e, in particolare, della sua irreversibilità de facto. Essa rappresenta un intervento auspicabile in quanto, oltre a costituire un riconoscimento dell'identità di e Pt_2 del suo diritto all'autodeterminazione.
Il nome scelto dalla persona è Parte_2
Sì ribadisce altresì la necessità della persona di poter accedere all'intervento chirurgico di affermazione di genere in tempi brevi per ridurre il disagio provato legato alla disforia di genere e poter così consolidare il benessere psico-fisico iniziato al Consultorio M.IT. con
l'avvio della terapia ormonale.
Tale intervento è consigliato quale ausilio per il benessere della persona e per il miglioramento della sua qualità di vita, al fine di porre termine all'angoscia dettata dal contrasto tra condizione anatomica e condizione psichica e risulta pertanto funzionale al miglioramento delle condizioni psicofisiche dell'interessato e al positivo completamento del percorso di transizione».
La dott.ssa ha certificato che «A ottobre 2022 ho Per_3 iniziato a seguire la persona alias nato il 9 Parte_1 Pt_2 aprile 2006 a UA (RE) per iniziare un percorso medico- chirurgico di affermazione di genere. Tale percorso inizia in seguito alla richiesta di e dei suoi genitori di un piano di Persona_5 assistenza individualizzato per poter accedere alla terapia ormonale di affermazione di genere. Gli accertamenti medici da me eseguiti hanno confermato l'assenza di controindicazioni mediche all'assunzione di terapia ormonale di affermazione di genere. Le psicologhe e psicoterapeute Dottsse e che Persona_2 Persona_6 hanno in carico l'utente, esprimono parere favorevole all'inizio della terapia ormonale di affermazione di genere. Pertanto, in data 4 aprile
2023 e i suoi genitori (dato cha allora era Pt_2 Pt_2 minorenne) firmano il consenso informato e redigo un piano terapeutico, prescrivendo testosterone. La prescrizione è tutt'ora in corso. L'utente esprime piena soddisfazione per l'effetto del
8 di 12 trattamento ormonale che continua ad assumere regolarmente.
Scarnà è in buona salute e non vi sono controindicazioni mediche a un eventuale intervento chirurgico di affermazione di genere».
Il certificato endocrinologico presenta caratteristiche di serietà ed imparzialità provenendo da professionista di struttura sanitaria pubblica, e la relazione della psicologa proviene da professionista esperta dei temi dell'identità di genere e dell'orientamento sessuale, che segue da diverso tempo la parte attrice. Pertanto, non appare necessario disporre ulteriori accertamenti sotto forma di consulenza tecnica d'ufficio.
Ciò chiarito, ritiene il Tribunale che, nella fattispecie in esame, sia stata raggiunta la prova della serietà e tendenziale irreversibilità del percorso di transizione di genere.
La richiesta di rettificazione risulta dunque espressione di una scelta consapevole e definitiva da parte della parte attrice, potendo ritenersi sostanzialmente compiuto e tendenzialmente irreversibile il percorso individuale di transizione verso un'identità di genere diversa da quella risultante dai registri anagrafici.
Sentita liberamente in udienza dal giudice relatore, parte attrice ha confermato tutto quanto dedotto nel ricorso, mostrando consapevolezza del percorso avviato e della sua irreversibilità, dichiarando di aver consolidato nel tempo la propria identità di genere, presentandosi anche sul piano sociale come persona di sesso maschile, ed esprimendo soddisfazione per la terapia ormonale mascolinizzante intrapresa, senza che vi siano mai stati momenti di ripensamento.
Peraltro, il fatto che la parte attrice si presenti con la propria identità desiderata maschile, ha trovato ulteriore conferma all'udienza di comparizione del 18 dicembre 2025, durante la quale questa autorità giudiziaria ha avuto modo di apprezzare come ella presenti un aspetto esteriore discrepante dai suoi dati anagrafici, vestendo abiti tradizionalmente maschile ed assumendo un atteggiamento, un
9 di 12 eloquio ed un portamento virato in senso inequivocabilmente maschile.
Alla luce della documentazione sopra esaminata, corroborata da quanto emerso in sede di audizione di parte attrice in udienza, ritiene il Tribunale che parte attrice abbia svolto un consistente percorso di transizione, che ha riguardato gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che compongono l'identità di genere, e che il cambiamento avvenuto all'esito del percorso di transizione risulta già definitivo. A riguardo emerge come parte attrice abbia affrontato i percorsi con serietà ed impegno, senza ripensamenti e spendendo la propria identità maschile nella propria vita quotidiana.
Il Tribunale ritiene di poter affermare che il convincimento di parte attrice appare stabilmente orientato all'assunzione totale e definitiva del genere maschile, essendo evidente in una netta inversione psico-sociale nel ruolo maschile, tale per cui può affermarsi che la parte, con una scelta consapevole e senza ripensamento alcuno, abbia completato in maniera seria e univoca il percorso teso ad ottenere la rettificazione dei dati anagrafici.
In definitiva, sussistono i presupposti per dar luogo alla rettificazione prevista dall'art. 1 l. 164/1982, non corrispondendo più al sesso attribuito nell'atto di nascita i caratteri sessuali e identitari attuali di parte attrice, sicché deve disporsi la rettificazione di attribuzione di sesso da femminile a maschile, con rettifica del nome da » ad « , dovendosi conseguentemente Pt_1 Parte_2 ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune di nascita (Fabbrico) di effettuare la rettificazione del sesso nel relativo registro, con il cambiamento del nome da » ad . Pt_1 Parte_2
A riguardo, è sufficiente ricordare come la giurisprudenza di legittimità abbia chiarito che «Il riconoscimento del primario diritto all'identità sessuale, sotteso alla disposta rettificazione dell'attribuzione di sesso, rende conseguenziale la rettificazione del prenome, che non va necessariamente convertito nel genere
10 di 12 scaturente dalla rettificazione, dovendo il giudice tenere conto del nuovo prenome, indicato dalla persona, pur se del tutto diverso dal prenome precedente, ove tale indicazione sia legittima e conforme al nuovo stato» (Cass. 3877/2020).
Poiché il mutamento di sesso appare avvenuto in modo irreversibile, essendo stata raggiunta una piena identificazione di parte attrice con il genere maschile, non risulta necessario, affinché il percorso di transizione possa ritenersi definitivo integrando i presupposti di cui all'art. 1, comma 1, l. 164/1982, che la parte proceda previamente ad interventi chirurgici, bastando il percorso psicologico nonché quello di modificazione fisica dei caratteri sessuali già intervenute mediante la terapia ormonale, oltre alla spendita a livello sociale della propria identità maschile.
Per tutto quanto sopra esposto ed accertato, ed in ragione dell'intervenuta sentenza della Corte costituzionale n. 143/2024, ne discende che non è necessaria l'autorizzazione all'adeguamento dei caratteri sessuali mediante interventi medico-chirurgici, ferma restando la possibilità di parte attrice di rivolgersi ai competenti sanitari onde procedere ai tali trattamenti medico-chirurgici, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni del Tribunale.
L'intervento chirurgico di adeguamento potrà dunque seguire la sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, a prescindere dalla richiesta autorizzazione giudiziale, che, come visto, non corrisponde più alla ratio legis.
2. Il peculiare oggetto del procedimento giustifica l'irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. dispone la rettificazione di sesso di , nata a Parte_1
UA (RE) il 9 aprile 2006, da femminile a maschile, con variazione del nome da » ad;
Pt_1 Parte_2
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2. ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Fabbrico (RE) di effettuare la rettificazione del sesso anagrafico da femminile a maschile nel relativo registro, con il cambiamento del nome da
» ad « ; Pt_1 Parte_2
3. dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 18 dicembre 2025.
IL GIUDICE EST.
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IL PRESIDENTE
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