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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 27/03/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
òkhN. 2433 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2433/2024 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
06/01/1967, ivi residente in [...] ed elettivamente domiciliata in
L'UI (AQ), presso lo studio dei difensori Avv.ti Maria Teresa Di Rocco e Marta Di
Massimo. nei confronti di
(C.F.: ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
ivi residente in [...] ed elettivamente domiciliato in L'UI presso lo studio del difensore Avv. Domenico Paleri.
RICORRENTI
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti chiedono che venga omologata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dagli interessati e depositato con note scritte in data 21.1.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto depositato in data 24.09.2024, , premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio concordatario con n L'UI (AQ) CP_1
il 13.07.1996 e che dall'unione matrimoniale è nato un figlio, il Per_1
20.07.2000 (dunque maggiorenne) e una figlia il 23.01.2006 (dunque Per_2
maggiorenne), chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi con addebito di responsabilità nei confronti del SI. CP_1
2. La ricorrente rappresentava che: a) dopo un iniziale periodo di serenità, la vita coniugale è stata negativamente influenzata dalle ambizioni lavorative del SI.
geometra impegnato nella ricostruzione post Sisma del 2009 che ha CP_1 interessato la città di L'UI; b) in tale situazione, nonostante i numerosi impegni e incarichi lavorativi del marito, la ricorrente pur non potendo contare sulla vicinanza del coniuge, ha continuato ad assolvere ai propri obblighi assistenziali nei confronti della famiglia e dei figli,; c) nel 2015 il SI. in CP_1
luogo della sostituzione edilizia di un immobile di proprietà, sito nel Comune di
L'UI, ha acquistato un ulteriore immobile situato nella città di Pescara, in seguito locato e i cui proventi sono confluiti nel conto corrente bancario intestato allo stesso;
d) a partire dal 2019, il signor ha ricevuto numerosi incarichi CP_1
lavorativi lungo la costa abruzzese iniziando a frequentare la zona con assiduità;
e) nel 2020 la SI.ra ha rinvenuto nella tasca del coniuge, il quale ha Parte_1
negato qualsiasi coinvolgimento, i contatti di due escort di Pescara e successivamente ha continuato a notare la profonda distanza fisica e morale del
SI. anche in occasione dei problemi di salute della ricorrente;
g) nel 2022 CP_1
l'abitazione predetta, acquistata in Pescara, è stata venduta dal SI. e i CP_1 proventi, 500.000 €, sono confluiti in un conto corrente bancario intestato esclusivamente a quest'ultimo; h) la ricorrente nel 2024 ha subito un intervento invasivo ed anche in quell'occasione si è manifestato il totale disinteresse del marito;
i) nell'estate dello stesso anno la ricorrente ha rinvenuto, nuovamente, due numeri di telefono sul cellulare del marito in seguito risultati appartenenti ad una escort; l) l'istante, preso atto della situazione, ha tentato, senza successo, di trovare una soluzione bonaria di definizione della vicenda personale con il coniuge.
3. In data 21.12.2024 si costituiva in giudizio il resistente, il quale, pur aderendo alla richiesta di dichiarazione della separazione personale dei coniugi, contestava integralmente quanto ex adverso dichiarato. In particolare, riferiva che: a) i coniugi di comune accordo hanno scelto il regime patrimoniale della separazione dei beni in virtù della libera professione esercitata dal SI. e a tutela della CP_1
coniuge; b) i coniugi hanno inizialmente stabilito la propria residenza in località
Cermone, Comune di Pizzoli, nell'abitazione di proprietà esclusiva del SI. CP_1
c) nel 2002, la famiglia ha trasferito la propria residenza in un appartamento situato a L'UI, acquistato nel 2000 dal SI. con i proventi parziali della CP_1
vendita della predetta abitazione situata in Pizzoli e mediante l'accensione di un mutuo fondiario;
d) nel 2015 il SI. a venduto l'immobile situato a L'UI CP_1
e ha acquistato un immobile in Pescara;
e) nel 2009 in seguito al sisma i coniugi si sono trasferiti in un immobile situato a Coppito di esclusiva proprietà della
SI.ra edificato in parte con la partecipazione economica del SI. Parte_1 CP_1
f) la vita coniugale non è risultata influenzata dall'attività svolta dal SI. il CP_1
quale non ha mai trascurato la famiglia;
g) egli ha evidenziato che da oltre 5 anni il legame coniugale si è affievolito tanto che il resistente non è stato neppure informato dello stato di salute dalla moglie e, in via riconvenzionale chiede che la separazione sia addebitata alla moglie in ragione dei comportamenti contrari al dovere di assistenza morale e materiale;
h) il ricorrente ha riferito, inoltre, di aver partecipato economicamente e moralmente alla vita familiare e di aver sostenuto le spese di formazione primaria e secondaria dei figli, oltre alle ulteriori spese economiche;
i) il naufragio del progetto coniugale è da addebitare esclusivamente all'allontanamento emotivo della moglie;
l) il SI. ha istituito un Trust in CP_1
favore dei figli, ove sono confluiti i beni personali provenienti dalla successione del proprio padre.
4. All'udienza del 22.01.2025 i Procuratori delle parti hanno chiesto la trasformazione della causa in consensuale e hanno concluso congiuntamente, riportandosi all'accordo raggiunto dalle parti, da esse sottoscritto personalmente e depositato in atti.
5. La domanda va accolta, in quanto sussistono i presupposti per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'UI, visto il parere favorevole del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide: - premesso che , e hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio in L'UI (AQ) in data 13.07.1996, trascritto nei registri dello Stato
Civile dello stesso Comune (anno 1996 - n. 81 - Parte 2 – S. A.), dalla cui unione matrimoniale è nato un figlio, il 20.07.2000 (dunque maggiorenne) e una Per_1
figlia il 23.01.2006 (dunque maggiorenne) OMOLOGA la separazione Per_2
personale dei coniugi alle condizioni da entrambi concordate e sottoscritte e depositate con note scritte del 21.1.2025.
1. Dispone che la casa coniugale sita in L'UI, Frazione Coppito, Via Leopoldo
Cassese n. 1/A resterà assegnata alla SI.ra , già proprietaria Parte_1 esclusiva dell'immobile, con rilascio da parte del SI. entro e non oltre CP_1
il 07.02.2025, previo prelievo da parte dello stesso, entro la stessa data: (i) di tutti i beni personali;
(ii) dei beni mobili già di proprietà del sig. e, CP_1
specificamente di: un comò, un tavolo allungabile sito nella sala da pranzo, un tavolo di noce con piedi a capra, una cassapanca, un tavolinetto con il relativo specchio, un divanetto piccolo in legno con due poltroncine e quattro sedie, una toletta in legno con piano in marmo, due specchi piccoli con cornice in legno dorate;
(iii) dei beni mobili apportati in costanza del matrimonio, di seguito elencati: un divano letto rosso, una scrivania, due librerie, rete e materasso dello studio;
2. dispone che il SI. contribuirà al mantenimento ordinario dei figli CP_1
ed , maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, con un Per_2 Per_1 assegno perequativo dell'importo di € 1.300,00 (€ 650,00 per ciascun figlio) rivalutabili ISTAT, da versarsi entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese alla ricorrente in quanto genitore convivente;
3. dispone che il SI. concorrerà altresì nella misura del 70% alle spese CP_1
straordinarie che si renderanno necessarie per la prole secondo la classificazione e nel rispetto delle modalità di cui al Protocollo di Intesa in uso presso il Tribunale di
L'UI, con prioritario utilizzo delle somme già versate e nella disponibilità della figlia per quanto riguarda le spese straordinarie di quest'ultima; Per_2
4. prende atto che l'assegno unico ed universale per la figlia erogato dall' Per_2 CP_2
sarà percepito al 100% dalla SI.ra , con onere a carico del SI. Parte_1
di sottoscrivere le dichiarazioni a tal fine previste per Legge;
CP_1
5. prende atto che le parti, per quanto di specifico interesse dichiarano di rinunciare alle domande di addebito rispettivamente proposte dichiarando altresì di non avere nulla a pretendere in relazione alle vicende /fatti ad esse sottesi;
6. prende atto che con la sottoscrizione dei presenti accordi le parti si danno reciproco atto di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra con riferimento a qualsiasi rapporto pregresso e/o insorto durante il matrimonio, ivi espressamente comprese le pretese restitutorie dedotte dal SI. all'atto della costituzione nel CP_1
presente giudizio e, precisamente quelle inerenti: (i) le somme versate a mezzo bonifici effettuati nelle date dell'1.6.2011 e 6.7.2011, rispettivamente di 10.000,00 euro e 16.000,00 euro, destinate alla ultimazione ed alle migliorie della abitazione familiare sita in L'UI, Frazione Coppito, Via Leopoldo Cassese n. 1/A; (ii) quelle versate a mezzo bonifici del 26.1.2017 di 30.000,00 euro con causale “restituzione Pers regali 2000-2017 , del 27.1.2017 di 20.000,00 euro con causale “restituzione Per regali 2006-2017 ” e del 3.3.2017 di 50.000,00 euro con causale “polizza figli” per un totale di 100.000,00 euro utilizzati dalla SI.ra per la Parte_1
sottoscrizione di una assicurazione sulla vita Zurich di pari importo in favore dei figli;
(iii) quella di 150.000,00 euro versata a mezzo bonifico del 12.1.2023 con la specifica causale di “rimborso spese familiari”. In relazione a tutti i rapporti pregressi le parti si rilasciano, pertanto, ampia e liberatoria quietanza.
7. spese legali compensate.
Così deciso in L'UI, il 13.2.2025.
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2433/2024 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
06/01/1967, ivi residente in [...] ed elettivamente domiciliata in
L'UI (AQ), presso lo studio dei difensori Avv.ti Maria Teresa Di Rocco e Marta Di
Massimo. nei confronti di
(C.F.: ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
ivi residente in [...] ed elettivamente domiciliato in L'UI presso lo studio del difensore Avv. Domenico Paleri.
RICORRENTI
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti chiedono che venga omologata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dagli interessati e depositato con note scritte in data 21.1.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto depositato in data 24.09.2024, , premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio concordatario con n L'UI (AQ) CP_1
il 13.07.1996 e che dall'unione matrimoniale è nato un figlio, il Per_1
20.07.2000 (dunque maggiorenne) e una figlia il 23.01.2006 (dunque Per_2
maggiorenne), chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi con addebito di responsabilità nei confronti del SI. CP_1
2. La ricorrente rappresentava che: a) dopo un iniziale periodo di serenità, la vita coniugale è stata negativamente influenzata dalle ambizioni lavorative del SI.
geometra impegnato nella ricostruzione post Sisma del 2009 che ha CP_1 interessato la città di L'UI; b) in tale situazione, nonostante i numerosi impegni e incarichi lavorativi del marito, la ricorrente pur non potendo contare sulla vicinanza del coniuge, ha continuato ad assolvere ai propri obblighi assistenziali nei confronti della famiglia e dei figli,; c) nel 2015 il SI. in CP_1
luogo della sostituzione edilizia di un immobile di proprietà, sito nel Comune di
L'UI, ha acquistato un ulteriore immobile situato nella città di Pescara, in seguito locato e i cui proventi sono confluiti nel conto corrente bancario intestato allo stesso;
d) a partire dal 2019, il signor ha ricevuto numerosi incarichi CP_1
lavorativi lungo la costa abruzzese iniziando a frequentare la zona con assiduità;
e) nel 2020 la SI.ra ha rinvenuto nella tasca del coniuge, il quale ha Parte_1
negato qualsiasi coinvolgimento, i contatti di due escort di Pescara e successivamente ha continuato a notare la profonda distanza fisica e morale del
SI. anche in occasione dei problemi di salute della ricorrente;
g) nel 2022 CP_1
l'abitazione predetta, acquistata in Pescara, è stata venduta dal SI. e i CP_1 proventi, 500.000 €, sono confluiti in un conto corrente bancario intestato esclusivamente a quest'ultimo; h) la ricorrente nel 2024 ha subito un intervento invasivo ed anche in quell'occasione si è manifestato il totale disinteresse del marito;
i) nell'estate dello stesso anno la ricorrente ha rinvenuto, nuovamente, due numeri di telefono sul cellulare del marito in seguito risultati appartenenti ad una escort; l) l'istante, preso atto della situazione, ha tentato, senza successo, di trovare una soluzione bonaria di definizione della vicenda personale con il coniuge.
3. In data 21.12.2024 si costituiva in giudizio il resistente, il quale, pur aderendo alla richiesta di dichiarazione della separazione personale dei coniugi, contestava integralmente quanto ex adverso dichiarato. In particolare, riferiva che: a) i coniugi di comune accordo hanno scelto il regime patrimoniale della separazione dei beni in virtù della libera professione esercitata dal SI. e a tutela della CP_1
coniuge; b) i coniugi hanno inizialmente stabilito la propria residenza in località
Cermone, Comune di Pizzoli, nell'abitazione di proprietà esclusiva del SI. CP_1
c) nel 2002, la famiglia ha trasferito la propria residenza in un appartamento situato a L'UI, acquistato nel 2000 dal SI. con i proventi parziali della CP_1
vendita della predetta abitazione situata in Pizzoli e mediante l'accensione di un mutuo fondiario;
d) nel 2015 il SI. a venduto l'immobile situato a L'UI CP_1
e ha acquistato un immobile in Pescara;
e) nel 2009 in seguito al sisma i coniugi si sono trasferiti in un immobile situato a Coppito di esclusiva proprietà della
SI.ra edificato in parte con la partecipazione economica del SI. Parte_1 CP_1
f) la vita coniugale non è risultata influenzata dall'attività svolta dal SI. il CP_1
quale non ha mai trascurato la famiglia;
g) egli ha evidenziato che da oltre 5 anni il legame coniugale si è affievolito tanto che il resistente non è stato neppure informato dello stato di salute dalla moglie e, in via riconvenzionale chiede che la separazione sia addebitata alla moglie in ragione dei comportamenti contrari al dovere di assistenza morale e materiale;
h) il ricorrente ha riferito, inoltre, di aver partecipato economicamente e moralmente alla vita familiare e di aver sostenuto le spese di formazione primaria e secondaria dei figli, oltre alle ulteriori spese economiche;
i) il naufragio del progetto coniugale è da addebitare esclusivamente all'allontanamento emotivo della moglie;
l) il SI. ha istituito un Trust in CP_1
favore dei figli, ove sono confluiti i beni personali provenienti dalla successione del proprio padre.
4. All'udienza del 22.01.2025 i Procuratori delle parti hanno chiesto la trasformazione della causa in consensuale e hanno concluso congiuntamente, riportandosi all'accordo raggiunto dalle parti, da esse sottoscritto personalmente e depositato in atti.
5. La domanda va accolta, in quanto sussistono i presupposti per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'UI, visto il parere favorevole del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide: - premesso che , e hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio in L'UI (AQ) in data 13.07.1996, trascritto nei registri dello Stato
Civile dello stesso Comune (anno 1996 - n. 81 - Parte 2 – S. A.), dalla cui unione matrimoniale è nato un figlio, il 20.07.2000 (dunque maggiorenne) e una Per_1
figlia il 23.01.2006 (dunque maggiorenne) OMOLOGA la separazione Per_2
personale dei coniugi alle condizioni da entrambi concordate e sottoscritte e depositate con note scritte del 21.1.2025.
1. Dispone che la casa coniugale sita in L'UI, Frazione Coppito, Via Leopoldo
Cassese n. 1/A resterà assegnata alla SI.ra , già proprietaria Parte_1 esclusiva dell'immobile, con rilascio da parte del SI. entro e non oltre CP_1
il 07.02.2025, previo prelievo da parte dello stesso, entro la stessa data: (i) di tutti i beni personali;
(ii) dei beni mobili già di proprietà del sig. e, CP_1
specificamente di: un comò, un tavolo allungabile sito nella sala da pranzo, un tavolo di noce con piedi a capra, una cassapanca, un tavolinetto con il relativo specchio, un divanetto piccolo in legno con due poltroncine e quattro sedie, una toletta in legno con piano in marmo, due specchi piccoli con cornice in legno dorate;
(iii) dei beni mobili apportati in costanza del matrimonio, di seguito elencati: un divano letto rosso, una scrivania, due librerie, rete e materasso dello studio;
2. dispone che il SI. contribuirà al mantenimento ordinario dei figli CP_1
ed , maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, con un Per_2 Per_1 assegno perequativo dell'importo di € 1.300,00 (€ 650,00 per ciascun figlio) rivalutabili ISTAT, da versarsi entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese alla ricorrente in quanto genitore convivente;
3. dispone che il SI. concorrerà altresì nella misura del 70% alle spese CP_1
straordinarie che si renderanno necessarie per la prole secondo la classificazione e nel rispetto delle modalità di cui al Protocollo di Intesa in uso presso il Tribunale di
L'UI, con prioritario utilizzo delle somme già versate e nella disponibilità della figlia per quanto riguarda le spese straordinarie di quest'ultima; Per_2
4. prende atto che l'assegno unico ed universale per la figlia erogato dall' Per_2 CP_2
sarà percepito al 100% dalla SI.ra , con onere a carico del SI. Parte_1
di sottoscrivere le dichiarazioni a tal fine previste per Legge;
CP_1
5. prende atto che le parti, per quanto di specifico interesse dichiarano di rinunciare alle domande di addebito rispettivamente proposte dichiarando altresì di non avere nulla a pretendere in relazione alle vicende /fatti ad esse sottesi;
6. prende atto che con la sottoscrizione dei presenti accordi le parti si danno reciproco atto di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra con riferimento a qualsiasi rapporto pregresso e/o insorto durante il matrimonio, ivi espressamente comprese le pretese restitutorie dedotte dal SI. all'atto della costituzione nel CP_1
presente giudizio e, precisamente quelle inerenti: (i) le somme versate a mezzo bonifici effettuati nelle date dell'1.6.2011 e 6.7.2011, rispettivamente di 10.000,00 euro e 16.000,00 euro, destinate alla ultimazione ed alle migliorie della abitazione familiare sita in L'UI, Frazione Coppito, Via Leopoldo Cassese n. 1/A; (ii) quelle versate a mezzo bonifici del 26.1.2017 di 30.000,00 euro con causale “restituzione Pers regali 2000-2017 , del 27.1.2017 di 20.000,00 euro con causale “restituzione Per regali 2006-2017 ” e del 3.3.2017 di 50.000,00 euro con causale “polizza figli” per un totale di 100.000,00 euro utilizzati dalla SI.ra per la Parte_1
sottoscrizione di una assicurazione sulla vita Zurich di pari importo in favore dei figli;
(iii) quella di 150.000,00 euro versata a mezzo bonifico del 12.1.2023 con la specifica causale di “rimborso spese familiari”. In relazione a tutti i rapporti pregressi le parti si rilasciano, pertanto, ampia e liberatoria quietanza.
7. spese legali compensate.
Così deciso in L'UI, il 13.2.2025.
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli