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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 02/07/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2690/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2690/2021 tra
Dott. , nato ad [...] il [...] e residente in [...]al Corso Galileo Parte_1 Ferraris n. 106, Codice Fiscale , difeso dall'Avv. Pierfrancesco Torre (Codice fiscale C.F._1
, P.E.C. ) ed elettivamente domiciliato in C.F._2 Email_1 Torino alla Via Angelo Brofferio n. 1 presso l'Avv. Agostino Picciriello (C.f. P.E.C. C.F._3
Email_2
ATTORE
e c.f. con sede legale in Trieste, via Machiavelli, 4, in persona dei legali Controparte_1 P.IVA_1 rappresentanti dott. e dott. difesa ed elettivamente domiciliata in Controparte_2 Controparte_3 Milano, via Giovanni Bellezza, 7, nello studio dell'avv. Costanzo Ricciardi (c.f. – C.F._4 pec , in forza di procura generale alle liti 20.05.21, repertorio Email_3
99388, raccolta 17609, notaio dott. Persona_1
CONVENUTO
n persona del suo legale rappresentante pro tempore con l'avv.to Donatella Controparte_4
Buzio (C.F. , pec fax: ), procuratore e C.F._5 Email_4 P.IVA_2 difensore giusta procura generale alle liti notaio in data 26.7.2017 n. 3999 di rep., n. 2141 Persona_2 di racc. di (C.F. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 P.IVA_3 con sede a Mogliano Veneto, Via Marocchesa n. 14 domiciliata presso il suo studio in Alessandria, Corso
Crimea n. 69
CONVENUTO
(c.f. p. iva , con sede a Milano, Piazza Tre Torri 3, in CP_5 P.IVA_4 P.IVA_5 persona del Procuratore legale rappresentante pro tempore dott. , rappresentata e difesa CP_6 dall'avv. Serena Maria Cornaglia (c.f. ) del Foro di Alessandria ed elettivamente C.F._6 domiciliata presso il suo studio ad Alessandria, via G. Mazzini 46, PEC
Email_5
CONVENUTO
, , , Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 CP0
CONVENUTI
Oggi 2 luglio 2025 ad ore 11,45 innanzi al dott. Marcello Adriano Mazzola, sono comparsi:
Per l'attore l'avv. Torre Per l'avv. Ricciardi CP Per 'avv. Lai in sostituzione dell'avv. Buzio CP_4 pagina 1 di 21 Per l'avv. Marcello Traversa in sostituzione dell'avv. Cornaglia. CP_5
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive che costituiscono parte integrante dello stesso verbale. L'avv. Torre evidenzia come il CTU medico legale abbia deciso di non avvalersi di uno psichiatra e che ciò incida sulla valutazione del danno.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Verbale chiuso alle ore 15,00 a causa di riunione con il Presidente del Tribunale, riaperto ore 16,40 e chiuso ore 18,45.
Il Giudice
dott. Marcello Adriano Mazzola
pagina 2 di 21 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2690/2021 promossa da:
Dott. , nato ad [...] il [...] e residente in [...]al Corso Galileo Parte_1 Ferraris n. 106, Codice Fiscale , difeso dall'Avv. Pierfrancesco Torre (Codice fiscale C.F._1
, P.E.C. ) ed elettivamente domiciliato in C.F._2 Email_1 Torino alla Via Angelo Brofferio n. 1 presso l'Avv. Agostino Picciriello (C.f. P.E.C. C.F._3
Email_2
ATTORE
e c.f. con sede legale in Trieste, via Machiavelli, 4, in persona dei legali Controparte_1 P.IVA_1 rappresentanti dott. e dott. difesa ed elettivamente domiciliata in Controparte_2 Controparte_3 Milano, via Giovanni Bellezza, 7, nello studio dell'avv. Costanzo Ricciardi (c.f. – C.F._4 pec , in forza di procura generale alle liti 20.05.21, repertorio Email_3
99388, raccolta 17609, notaio dott. Persona_1
CONVENUTO
n persona del suo legale rappresentante pro tempore con l'avv.to Donatella Controparte_4
Buzio (C.F. , pec fax: ), procuratore e C.F._5 Email_4 P.IVA_2 difensore giusta procura generale alle liti notaio in data 26.7.2017 n. 3999 di rep., n. 2141 Persona_2 di racc. di (C.F. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 P.IVA_3 con sede a Mogliano Veneto, Via Marocchesa n. 14 domiciliata presso il suo studio in Alessandria, Corso
Crimea n. 69
CONVENUTO
(c.f. p. iva , con sede a Milano, Piazza Tre Torri 3, in CP_5 P.IVA_4 P.IVA_5 persona del Procuratore legale rappresentante pro tempore dott. , rappresentata e difesa CP_6 dall'avv. Serena Maria Cornaglia (c.f. ) del Foro di Alessandria ed elettivamente C.F._6 domiciliata presso il suo studio ad Alessandria, via G. Mazzini 46, PEC
Email_5
CONVENUTO
, , e Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 CP0
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive. pagina 3 di 21 Per l'attore:
“Voglia il Tribunale adito, per ogni contraria eccezione e deduzione rigettata, a) in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti conducenti dei veicoli nella produzione del sinistro;
b) sempre in via principale, condannare tutti i convenuti in solido tra loro al risarcimento dei danni subiti dal sig. , meglio specificati in atto, nella misura complessiva di €. 96.646,77, ovvero alla Parte_1 maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
c) in via subordinata e salvo gravame, in denegata ipotesi, di ritenuto concorso del sig. Parte_1 nella produzione dell'evento, comunque condannare tutti i convenuti in solido tra loro al risarcimento dei danni come sopra specificati nella misura ridotta dell'effettivo grado di responsabilità accertato a carico dell'attore. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”. Per la convenuta Controparte_1
Piaccia all' ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, così provvedere: in principalità, respingere le domande formulate dall'attore nei confronti della concludente poiché totalmente infondate, sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese e compensi di lite;
in subordine e con riserva di gravame, previo accertamento del grado di responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro e del contributo causale degli stessi alle lesioni subite da , dichiarare la concludente Pt_1 tenuta a versare all'attore le somme ritenute dovute a seguito dell'espletata istruttoria, in sicura conseguenza del sinistro de quo, in proporzione alla percentuale di responsabilità attribuibile a P_ CP
ed al netto delle somme oggetto di rivalsa e di quanto già versato all'attore da e
[...] CP2 da (come indicate nell'atto di citazione), respingendo ogni maggiore, infondata pretesa. Con CP_5 compensazione, almeno parziale, di spese e compensi di lite.
Per la convenuta Controparte_4
Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa.
Voglia il Tribunale di Alessandria respingere la domanda attrice perché infondata.
Con il favore delle spese e degli onorari di causa.
Per la convenuta CP_5 Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
Nel merito, in via principale
Accertato che il sinistro per cui è causa si è verificato per colpa concorrente dei NOi e Controparte_7
, ex art. 2054 co. II c.c., Parte_1
Respingere le domande promosse dal dott. nei confronti del NO e della Parte_1 CP3
, poiché infondate in fatto ed in diritto, mandando assolta la Compagnia da ogni avversaria CP_5 domanda e pretesa.
In via subordinata, salvo gravame
Contenere l'onere risarcitorio in capo alla conchiudente entro i limiti del giusto e del provato (anche in ordine al nesso causale del terzo ed ultimo urto rispetto alle complessive lesioni riportate dal dott.
anche e soprattutto in esito al secondo urto, dal quale è rimasto estraneo) e, Pt_1 CP3 comunque, entro il residuo e del tutto minoritario grado di responsabilità concorsuale eventualmente accertato all'esito del giudizio in capo all'assicurato al netto, in ogni caso, delle somme già CP3 versate dalla a qualunque titolo, nei confronti del dott. , nonché di ogni altro CP_5 Pt_1 indennizzo da quest'ultimo percepito ed allegato in citazione. Con il favore delle spese, compenso professionale, IVA, CPA, rimborso forfettario 15% ed esposti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 13.9.2021, il dott. conveniva in giudizio Parte_1 CP_5 ed il suo assicurato , ed il suo assicurato nonché
[...] CP3 Controparte_1 Controparte_7
e le sue assicurate e al fine di sentirli dichiarare Controparte_4 Controparte_8 Controparte_9 tutti tenuti in solido, previo accertamento della responsabilità dei conducenti convenuti nella causazione di pagina 4 di 21 un sinistro stradale occorso il 22.12.2017 lungo l'autostrada A26, al pagamento della complessiva somma di € 96.646,77 a titolo di risarcimento del c.d. danno differenziale dal medesimo asseritamente subito nell'occorso, ovvero, in subordine, al pagamento della somma risultante dalla graduazione delle rispettive colpe, nell'ipotesi di accertato concorso colposo dello stesso dott. nella produzione del sinistro. In Pt_1 particolare l'attore assumeva che, nelle allegate circostanze di tempo e di luogo, mentre percorreva l'autostrada A26 con direzione Genova/Gravellona Toce alla guida dell'autovettura UD A4 targata
FH720RT (di proprietà della AS Italia, noleggiata dalla sua datrice di lavoro Rina Service S.p.A. ed a lui concessa in uso come auto aziendale), all'altezza del Km 65 Nord quest'ultima sarebbe entrata in violenta collisione dapprima con l'autovettura RE ME targata JX, di proprietà e condotta dal NO e, quindi poi, con l'autovettura FI PA targata R3, di proprietà della Controparte_7 NOa e condotta dalla NOa in quel momento entrambe ferme in Controparte_8 Controparte_9 terza corsia ed in senso contrario a quello di direzione, a seguito di un primo incidente già occorso tra le medesime. Precisando che, trovata quiete dopo tali urti nella prima corsia di marcia, l'UD A4 sarebbe stata infine colpita da un quarto veicolo sopraggiungente da tergo, una Volkswagen RA targata DF551AH, di proprietà e condotta dal NO . L'incidente avrebbe in seguito coinvolto altri mezzi, rimasti CP3 tuttavia estranei al presente giudizio poiché non coinvolti nella produzione dei danni lamentati dall'attore. Spiegando, sempre l'attore, che sul posto sarebbe subito intervenuta la Polizia Stradale di Alessandria - Sottosezione di Ovada, la quale, svolti i dovuti accertamenti, avrebbe redatto verbale del sinistro ed elevato contravvenzione ai sensi dell'art. 141 co.
3-8 C.d.S. ad alcuni degli interessati, tra cui lo stesso dott.
il quale l'avrebbe, tuttavia, successivamente impugnata innanzi al Giudice di Pace di Alessandria, Pt_1 ottenendone l'annullamento. Secondo l'attore poi: - gli ingenti danni riportati dall'autovettura UD A4 sarebbero stati parzialmente risarciti in fase stragiudiziale, per la quota del 25%, dalla Controparte_1 garante l'autovettura RE ME di proprietà del NO;
- avrebbe egli inoltre riportato, a causa P_ dell'incidente, gravi lesioni personali, quantificate attraverso la valutazione espressa dal consulente medico-legale di parte dott. nella misura del 25% di I.P., poi elevata al 31-32% e, infine, Persona_3 assestatasi sul 36-38%, tenuto conto di una pretesa componente psichica del 10-11%, oltre ad un'inabilità temporanea graduata di complessivi 220 giorni. Il tutto con una quantificazione, in termini monetari, pari ad
€ 149.193,00 per il preteso danno biologico permanente, € 74.597,00 per l'asserito danno morale, € 2.940,00 per l'allegata inabilità temporanea assoluta ed € 12.005,00 per quella parziale. Il sinistro occorso al CP_ dott. sarebbe stato inoltre riconosciuto e garantito dall quale infortunio lavorativo in itinere, Pt_1 con una valutazione della menomazione dell'integrità psico-fisica espressa dall dapprima nella CP4 misura del 27% ed in seguito rivista nella definitiva valutazione del 30%, con conseguente liquidazione, in favore del danneggiato, della somma capitalizzata di € 82.938,33 (corrisposta mediante costituzione di una rendita mensile). L'attore dava infine atto di aver già fruito di un indennizzo su polizza assicurativa integrata (PAI) da parte della AS Italia, pari ad € 51.149,90 (al netto di spese mediche pari ad € 1.780,57). E di aver altresì percepito dalla , nella fase stragiudiziale, la somma di € 8.000,00 a CP_5 parziale ristoro del danno fisico riportato nell'occorso. Ragione per cui, detratte le somme a vario titolo già ricevute ante causam, l'attore quantificava il c.d. danno differenziale nella residua somma di €
96.646,77, della quale chiedeva in giudizio la liquidazione, con pagamento da porsi a carico dei convenuti in solido, integralmente ovvero al netto dell'eventuale concorso colposo a lui stesso ascrivibile nella produzione del sinistro stradale in esame.
2. Con comparsa di costituzione e risposta 16.12.2021 si costituiva in giudizio Controparte_4 quale Compagnia garante l'autovettura FI PA targata R3, di proprietà della NOa
[...]
e condotta dalla NOa contestando recisamente ogni addebito per essere stata CP_8 Parte_2 tale autovettura colpita dalla RE ME targata JX, garantita dalla e condotta Controparte_1 dal NO per asserita esclusiva responsabilità di quest'ultimo. E per essere stata Controparte_7 successivamente attinta, allorquando si era appena verificato tale primo sinistro, dall'autovettura dello stesso dott. sopraggiungente da tergo, anche in tale ipotesi senza alcun concorso causale della sua Pt_1 conducente. Chiedeva quindi di respingersi ogni domanda azionata dall'attore nei suoi confronti, con vittoria di spese.
pagina 5 di 21 3. Con comparsa di costituzione e risposta 16.12.2021 si costituiva altresì in giudizio CP_5 demandando innanzitutto all'attore l'assolvimento dell'onere probatorio circa i fatti posti a fondamento della pretesa azionata (ivi compresa la sua presenza a bordo dell'autovettura durante tutto lo svolgimento del sinistro multiplo), oltre che il superamento della presunzione di corresponsabilità gravante su ciascuno dei conducenti coinvolti nello scontro, ai sensi dell'art. 2054 co. II c.c.. La Compagnia contestava, inoltre, la rilevanza del presunto annullamento delle contravvenzioni elevate dalla Polizia Stradale a carico tanto del quanto della Rina Service S.p.A., essendosi in entrambi i casi il Giudice di Pace espresso su Pt_1 questioni meramente formali (termini di notifica del verbale e costituzione della P.A. oltre i termini di legge) e non essendo le pronunce opponibili, in ogni caso, a soggetti rimasti estranei a quei procedimenti.
Sulla dinamica del sinistro, evidenziava, poi, le circostanze già emergenti dalle produzioni CP_5 documentali in atti, le quali comprovavano la condotta non consona dello stesso attore, sopraggiunto nel tratto autostradale interessato in orario notturno, ad elevata velocità (sanzionata e, comunque, evidente per la dinamica dello scontro e per l'entità dei danni provocati), tale da non consentirgli di evitare le autovetture ferme in terza corsia poiché appena coinvolte in un altro precedente scontro. E proprio con riferimento a tale primo incidente, la Compagnia evidenziava l'indubbio concorso colposo del conducente l'autovettura RE ME targata JX, NO , contravvenuto ai sensi dell'art. 141 co.
3-8 Controparte_7
C.d.S. per aver creato pericolo ed intralcio alla circolazione, tanto da aver la sua Compagnia già CP provveduto, sin dalla fase stragiudiziale, ad indennizzare gli altri soggetti interessati, seppur su basi concorsuali. infine, rimarcava l'assenza di responsabilità in capo al proprio assicurato, CP_5 conducente dell'autovettura Volkswagen RA targata DF551AH, sopraggiunto a seguito dei primi due urti ed impossibilitato a porre in essere alcuna manovra diversiva per evitare l'impatto con l'autovettura attorea, essendosi trovato improvvisamente innanzi le corsie autostradali ostruite dalle autovetture precedentemente incidentate. Infine, la domanda attorea veniva contestata anche sotto il profilo del quantum debeatur, poiché esorbitante alla luce della documentazione prodotta oltre che basata su categorie di danno non più attuali ed anzi escluse dal nostro ordinamento per radicata e costante giurisprudenza.
4. Con comparsa di costituzione e risposta 19.1.2022 si costituiva in giudizio, infine, anche CP
la quale per lo più si associava alle difese di merito della evidenziando l'indubbio
[...] CP_5 concorso colposo dell'attore nella produzione del danno lamentato, contestato, comunque, anche nel suo ammontare.
5. Instauratosi il contraddittorio, in esito allo svolgimento della prima udienza nelle forme della trattazione scritta ed al successivo scambio delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., con ordinanza 14.8.2022 il
Giudice, ritenute inammissibili le istanze di prova orale avanzate dalla difesa attorea e dalla convenuta
, disponeva immediatamente la CTU cinematica sulla dinamica del sinistro, nominando CP_5 l'ing. . Persona_4
6. All'udienza del 26.10.2022, tenuta dal Giudice subentrato, prestava quindi giuramento il CTU ing.
, il quale curava successivamente le operazioni peritali e depositava all'esito il proprio Per_4 elaborato, disaminato dalle parti all'udienza del 20.6.2023, nel corso della quale sollevavano contestazioni alle conclusioni del tecnico tanto la difesa di parte quanto quella di parte , la quale ultima CP CP_5 chiedeva la convocazione del CTU a chiarimenti.
7. A scioglimento della riserva assunta il Giudice riteneva opportuno disporre CTU medico-legale, nominando il dott. ed in seguito, in ragione della sua rinuncia per incompatibilità, il dott. Persona_5
, il quale prestava giuramento il 21.11.2023 innanzi al Giudice nuovamente subentrato. Persona_6
8. Successivamente, le operazioni peritali subivano rinvii derivanti dalla difficoltà di reperire un ausiliario del CTU specializzato in psichiatria, da ultimo individuato nella persona della dott.ssa Persona_7 psicologa, per poi arenarsi definitivamente a causa della intervenuta rinuncia all'incarico da parte dei predetti CTU, pervenuta a dicembre 2024.
9. Seguiva la nomina di un nuovo CTU, individuato nella persona del dott. , il quale, Persona_8 all'esito delle operazioni peritali, in data 27.4.2025 depositava la relazione peritale.
pagina 6 di 21 10. All'esito, il Giudice rinviava la causa per discussione ex art. 281 sexies c.p.c., con termine per il deposito di note conclusive fino a dieci giorni prima dell'udienza.
§
Le domande dell'attore sono parzialmente fondate per i seguenti motivi.
Occorre innanzitutto soffermarsi sulla ricostruzione della dinamica del complesso sinistro (nel quale a causa dei violenti impatti, le autovetture coinvolte presentavano diversi danni materiali ed il sig. Pt_1 riportava gravi lesioni, tali da dover essere trasportato d'urgenza in ambulanza presso il Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera Nazionale SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo in Alessandria dove gli venivano diagnosticate “frattura sternale e sospetta frattura arto inferiore destro in incidente stradale”, con prognosi di gg. 30) verificatosi nel tardo pomeriggio del 22.12.2017 lungo l'Autostrada A26 Genova-Gravellona Toce, composto di fatto da una sequenza di tre distinti sinistri, quasi immediatamente successivi l'uno all'altro, come ricostruito il tutto dalla documentazione in atti e come risultano ricavabili dalla lettura del c.d. verbale della Polizia Stradale di Alessandria, sottosezione di Ovada, intervenuta nell'immediatezza dei fatti [doc. 2 attoreo, in realtà così composto: Prontuario per le annotazioni e gli accertamenti urgenti relativi agli incidenti stradali redatto dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Polizia di Stato - Sezione Polizia Stradale di Alessandria protocollo 082/2017 datato 22/12/2017, con allegata la sommaria ricostruzione dell'incidente in esame ed allegati/atti; verbale di sommarie informazioni testimoniali (ex. Art. 351 c.p.p.) rese da conducente dell'autovettura RE ME Controparte_7 targata JX coinvolta nel sinistro stradale in esame, verbale datato 22/12/2020; verbale di sommarie informazioni testimoniali (ex. Art. 351 c.p.p.) rese da conducente dell'autovettura FI Controparte_9
PA targata R3 coinvolta nel sinistro stradale in esame, verbale datato 22/12/2017; verbale di sommarie informazioni testimoniali (ex. Art. 351 c.p.p.) rese da , conducente Parte_1 dell'autovettura UD A4 Allroad Avant targata FH720RT coinvolta nel sinistro stradale in esame, verbale datato 22/12/2017; verbale di sommarie informazioni testimoniali (ex. Art. 351 c.p.p.) rese da
[...]
conducente dell'autovettura Volkswagen RA targata DF551AH coinvolta nel sinistro CP3 stradale in esame, verbale datato 22/12/2017; verbale di sommarie informazioni testimoniali (ex. Art. 351 c.p.p.) rese da , conducente dell'autoarticolato composto da trattore stradale marca CP5 [...] targato FD805VL, cilindrata 10308cc con semirimorchio marca CCFC modello SS170 targato CP6
AG02876, verbale datato 22/12/2017; verbale di sommarie informazioni testimoniali (ex. Art. 351 c.p.p.) rese da conducente dell'autovettura UD A8 targata CY21AKR coinvolta nel Testimone_1 sinistro stradale in esame, verbale datato 22/12/2017]:
a) il luogo degli eventi corrisponde ad un tratto autostradale composto da tre corsie di marcia, oltre ad una corsia di emergenza, con conformazione “rettilineo pianeggiante”;
b) all'epoca il tempo era “sereno” e la visibilità “ottima”, sebbene con illuminazione “non presente” (pagg. 12-13 doc. 2 attoreo);
c) il primo incidente, determinato da un'improvvisa perdita di controllo dell'autovettura RE ME targata JX (garantita da [veicolo A nel verbale] da parte del suo conducente CP P_
, il quale, per cause non precisate né accertate (ancorchè lo stesso avesse dichiarato di essere stato
[...] tamponato da un'auto bianca, ma non risultando alla Polizia Stradale l'esistenza di alcun colore bianco sul paraurti né altro riscontro;
il verbale della Polizia Stradale così riporta al riguardo: “Dai rilievi esperiti sul luogo, dai danni rilevati sui veicoli e dalle dichiarazioni dei protagonisti, l'incidente in trattativa può essere così ricostruito: , conducente del veicolo A, percorreva l'A26 proveniente dal lato Controparte_7 di Genova e diretto verso Gravellona Toce;
giunto all'altezza della progressiva chilometrica 65+300, perdeva il controllo del veicolo che strisciava con la fiancata sinistra il guardrail di sinistra (l'utente riferiva di essere stato urtato da un veicolo bianco di cui non è stato in grado di riferire alcun dato, ma sul veicolo A non venivano rilevate tracce di colore bianco). Successivamente il veicolo A, deviava a destra ed effettuando una rotazione intercettava ed urtava il veicolo B condotto da , che impegnava Controparte_9 regolarmente la seconda corsia di marcia.”), deviò dapprima la marcia verso sinistra, andando a collidere con la fiancata sinistra dell'autovettura contro il guard rail centrale, per poi scartare verso destra ed andare pagina 7 di 21 così ad interferire con la marcia dell'autovettura che stava sopraggiungendo FI PA targata R3 (garantita da ) [veicolo B nel verbale] (di proprietà di ) ma Controparte_4 Controparte_8 condotta da , investendola;
il verbale della Polizia Stradale così riporta al riguardo: “al Controparte_9 termine di questa prima fase l'autovettura FI PA assumeva la posizione statica di quiete nella terza corsia rivolta contromano mentre la RE ME assumeva la stessa posizione della PA ma leggermente più avanti” (pag. 35, doc. 2 attoreo). Il primo sinistro si esauriva dunque con tale dinamica, tanto che il NO , sceso dalla propria RE ME, aveva il tempo di raggiungere la FI PA P_ per verificare le condizioni della sua conducente pur omettendo di attivare i segnali Controparte_9 luminosi sulla propria autovettura ovvero di apporre l'obbligatoria segnalazione di pericolo mediante triangolo;
il NO è stato contravvenuto dalla Polizia Stradale sia ai sensi dell'art. 141 co.
3-8 P_ C.d.S. per velocità non commisurata, sia ai sensi dell'art. 15 co. 1 C.d.S. per aver creato uno stato di pericolo per la circolazione. La sua Compagnia assicurativa sin dalla fase stragiudiziale, ha CP provveduto ad indennizzare, sebbene solo su basi concorsuali, tanto il proprietario dell'autovettura condotta dal dott. quanto il NO , proprietario dell'autovettura assicurata , rimaste Pt_1 CP3 CP_5 entrambe successivamente danneggiate.
d) il secondo incidente è stato determinato dall'arrivo in loco dell'autovettura UD A4 targata FH720RT,
[veicolo C nel verbale] condotta da , odierno attore;
gli Agenti della Polizia Stradale hanno Parte_1 così ricostruito la dinamica: “da tergo sopraggiungeva l'autovettura UD A4 condotta da , Parte_1 veicolo “C”, il quale non mantenendo una velocità particolarmente prudenziale considerate le ore notturne, non si avvedeva dei veicoli incidentati che si erano fermati rivolti contromano … quindi urtava violentemente e frontalmente il veicolo “A” facendolo girare e posizionare nella terza corsia rivolto correttamente. Durante questa fase il veicolo “C” urtava leggermente anche il veicolo “B”. Al termine l'UD A4 si posizionava sulla 1° corsia di traverso rispetto alla marcia” (doc. 2 attoreo pagg. 35-37); l'attore quindi sopraggiungeva in seguito al primo sinistro (tra i veicoli A e B) alla guida dell'autovettura UD A4 (veicolo C), ad una velocità tale da non consentirgli di deviare per tempo verso destra, laddove erano presenti due corsie probabilmente sgombre, oltre a quella di emergenza;
l'UD A4 andava quindi ad impattare frontalmente con la RE ME ferma in terza corsia, in maniera tanto violenta da causare la sua rotazione di 180°, attingendo in tale carambola anche la FI PA, parimenti ferma in terza corsia per effetto del primo sinistro;
infine, al termine di tale evoluzione, l'UD A4 riusciva ad arrestarsi più avanti, lungo la prima corsia, assumendo una posizione di quiete trasversale rispetto al senso di marcia;
la condotta del dott. non risultava esente da colpa, tanto da essere sanzionata dalla Polizia Stradale ai sensi Pt_1 dell'art. 141 co.
3-8 C.d.S. per velocità non commisurata allo stato dei luoghi.
e) il terzo incidente è stato determinato dall'arrivo in loco della quarta autovettura sopraggiungente da tergo, ossia la Volkswagen RA targata DF551AH [veicolo D nel verbale], di proprietà di
[...]
(garantita da;
trovandosi una situazione già compromessa poiché la terza corsia CP3 CP_5 di marcia si trovava ingombra delle autovetture FI PA e RE ME (fatta ruotare di 180° dalla
UD A4, con posizione finale di quiete mantenuta in terza corsia), mentre anche la prima corsia risultava occupata, poco oltre, dalla UD A4, posta di traverso rispetto al senso di marcia;
risulta infatti che pur trovandosi innanzi le prime due autovetture ferme in terza corsia, sia riuscito ad evitarle, verosimilmente con una tempestiva deviazione della sua marcia a destra che, tuttavia, non gli ha consentito di impedire un successivo urto con l'UD A4. Gli Agenti della Polizia Stradale hanno così ricostruito la dinamica:
“sterzava a destra per evitare i veicoli B e A ma non mantenendo una velocità prudenziale urtava il veicolo C il cui conducente nel frattempo era sceso dall'abitacolo” (doc. 2 attoreo pagg. 35-37).
f) Risulta poi essere intervenuta la lettera di rettifica alla dinamica del sinistro (doc. 3 attoreo) redatta dalla
Polizia di Stato - Sezione Polizia Stradale di Alessandria protocollo 923/2017 datata 13/03/2018, con cui viene rettificata una circostanza importante relativa al conducente dell'autovettura UD A4, Parte_1
, come di seguito riportato: “In riscontro alla Vs. missiva datata 26/02/2018, finalizzata a conoscere
[...] se il Sig. si trovava ancora a bordo dell'autovettura UD A/4 targata FH720RT nel Parte_1 momento in cui riceveva l'urto da parte del veicolo Volkswagen RA targato DF551AH, si rappresenta a parziale rettifica che, sentito in merito all'argomento, il dipendente Sovrintendente , Persona_9
pagina 8 di 21 Capopattuglia dell'equipaggio intervenuto nella località del sinistro per i rilievi del sinistro in esame, lo stesso, dopo aver riesaminato gli atti stilati durante le fasi del rilevamento del sinistro stradale, ammetteva di aver erroneamente riportato nella dinamica del sinistro che era sceso dal suo Parte_1 veicolo prima che lo stesso venisse urtato dall'autovettura Volkswagen RA targata DF551AH condotta da mentre invece, a rigore del vero, si conferma che il Sig. come CP3 Parte_1 risulta fra l'altro dalle sue dichiarazioni rese subito dopo l'incidente presso il pronto soccorso dell'ospedale civile di Alessandria, era sceso dal suo dopo che il suo veicolo era stato urtato dall'autovettura condotta da suddetto . CP3
g) Il 04.04.2018 e 15.06.2018 venivano rispettivamente notificati a quale obbligato in Controparte_17 solido, ed al sig. quale trasgressore, il verbale di contestazione n. PTR1661000152 redatto in Pt_1 data 27.12.2017 dalla Polizia Stradale, Sezione di Alessandra, con cui veniva contestata la violazione dell'art. 141, 3° e 8° comma del Codice della Strada “perchè in data 22.12.2017, alle ore 18.00, alla guida del suddetto veicolo percorreva la progressiva chilometrica 65+400 Nord della Autostrada A/26, territorio del Comune di Alessandria, ad una velocità non commisurata in relazione alle ore notturne e alle caratteristiche della strada inizio di tratto rettilineo al termine di una curva volgente a sinistra con visuale preclusa tant'è che si avvedeva tardivamente di altro veicolo fermo ed incidentato fermo in carreggiata collidendovi contro. Infrazione emersa a seguito di istruttoria di incidente stradale con feriti ultimata in data odierna e verificatosi in data, ora e luogo di cui sopra” (doc. 6e 6 bis attoreo); tale verbale veniva impugnato tanto da che dal sig. e le rispettive opposizioni venivano Controparte_17 Pt_1 rubricate, per la prima, al n. 723/2018 r.g. e, per il secondo, al n. 1108/2018 r.g. dell'Ufficio del Giudice di Pace di Alessandria (doc. 7e 7 bis attoreo); nel giudizio promosso da veniva ascoltato Controparte_17 sui capitoli di prova articolati nel ricorso introduttivo il testimone sig. indicato nel verbale di Tes_2 incidente del 22.12.2017 redatto dalla Polstrada, il quale confermava a) che il giorno dell'incidente il sig.
viaggiava ad una velocità di circa 100 Km/h, b) che la visibilità era piena e non presentava Pt_1 ostacoli, che l'asfalto era umido e privo di imperfezioni, c) che in quel tratto l'autostrada è priva di illuminazione e d) che i veicoli fermi sulla carreggiata non erano illuminati, né vi erano segnalazioni di emergenza”; nello stesso giudizio veniva ascoltato quale teste anche il sig. il quale confermava le Pt_1 medesime circostanze, come risulta dal verbale di udienza (doc. 8 attoreo); il Giudice di Pace di Alessandria accoglieva entrambi i ricorsi in opposizione proposti da (per tardiva costituzione Controparte_17 dell'Ente resistente) e dal sig. (per tardiva notifica del verbale di contestazione) e per l'effetto, Pt_1 annullava il verbale n. PTR1661000152 del 27.12.2017 con le sentenze n. 742/2018 del 20/27.11.2018 e n.
696/2018del 29.10/26.11.2018 (docc. 9, 9bis attoreo).
h) in ragione del massimale previsto nella polizza PAI, liquidava in data Controparte_18
10.10.2019 al sig. la somma di €. 52.930,47 (di cui €. 1.780,57 per spese mediche); così Pt_1 CP_ determinata IP 33% tabelle di cui €. 1.780,57 per spese mediche documentate;
somma che il danneggiato si impegnava a non cumulare con quanto spettante alle imprese individuate quali responsabili del sinistro (doc. 13).
i) formulava in data 30.06.2020 offerta di risarcimento per la somma di €. 8.000,00 (doc. 21 CP_5 attoreo) che inviava con lettera del 30.07.2020 (doc. 23 attoreo) ed in data 09.10.2020 il sig. Pt_1 comunicava di non accettare l'offerta formulata e di trattenere il suddetto importo in acconto sul maggiore avere (doc. 24 attoreo). CP_ l) l' sottoponeva il sig. a visita medica di revisione, riconoscendo a quest'ultimo un Pt_1 aggravamento nella menomazione dell'integrità psico-fisica in misura pari al 30%, (anziché al 27% in CP_ precedenza quantificato), come risulta dall'attestazione e dal prospetto di calcolo redatti dall' in data 22.10.2020, e come riportato dall'attore “che è stato quantificato complessivamente in €. 82.938,33 per la sola voce di danno biologico;
danno che attualmente viene liquidato con rendita mensile dal 01.08.2018”
(cfr. atto di citazione pag. 14 e doc. 49 attoreo).
A questo punto occorre esaminare quanto abbia scritto il CTU Dott. Ing. nella sua Persona_4 relazione cinematica: “Nel caso in esame, si è operato in assenza di diversi elementi di base importanti al pagina 9 di 21 fine della definizione puntuale del sinistro in esame, ovvero: − la documentazione fotografica, importante per l'esatta definizione della posizione e della entità dei danni relativamente ai veicoli coinvolti;
− le fotografie del luogo del sinistro, importanti per l'individuazione esatta delle posizioni di arresto statico finale raggiunte dai veicoli nelle diverse fasi evolutive. Ad ogni modo, la dinamica del sinistro oggetto di perizia tecnica è stata ricostruita, comunque attraverso l'esame della documentazione agli atti prodotta dalla Polizia Stradale intervenuta e sull'analisi degli elementi di base riportati nello schizzo planimetrico allegato al prontuario degli accertamenti del sinistro stradale in esame … Pertanto, sulla scorta degli elementi oggettivi più sopra evidenziati, è stato possibile ricostruire la più probabile dinamica che, a parere tecnico dello scrivente, ha avuto il seguente sviluppo … Il conducente dell'autovettura RE ME, giunto nei pressi del km 65+300, per cause non note e non definibili, perdeva il controllo del proprio veicolo e, in fase di sbandamento trasversale sulla carreggiata della A26, andava ad impattare con la fiancata sinistra contro il guardrail in lamiera che caratterizza lo spartitraffico centrale. A seguito dell'urto il veicolo rimbalzava, proseguendo la corsa in rototraslazione, intercettando l'autovettura FI PA, condotta da , che procedeva lungo la seconda corsia di marcia autostradale;
a Controparte_9 seguito di tale fase in conseguenza dell'impatto verificatosi tra i due veicoli RE e FI PA, gli stessi raggiungevano le posizioni statiche finali pochi metri dopo la collisione in posizioni trasversali sulla carreggiata, in terza corsia di marcia e con le parti anteriori rivolte verso la direzione contraria al senso di marcia.” (pagg. 32-33).
Ed ancora, quanto al secondo sinistro, quello che ha interessato l'attore, così ricostruisce il CTU: “Seconda Fase In seguito alla già complessa fase scatenante del sinistro così come sopra descritta, dopo qualche minuto, si sono verificati ulteriori due impatti, per linearità di trattazione suddivisi in due fasi distinte della descrizione, verificatisi a brevissima distanza l'uno dall'altro. Quindi, la successiva evoluzione del sinistro è stata caratterizzata dal sopraggiungere dell'autovettura UD A4 Allroad, condotta da Parte_1 che, marciando sulla terza corsia di marcia autostradale, si è trovato la carreggiata preclusa dalle autovetture RE ME e FI PA in posizioni di quiete ferme sulla corsia di sorpasso. Il conducente dell'autovettura UD A4 Allroad, a causa della difficile prevedibilità di tali presenze sulla carreggiata, con i dispositivi di illuminazione non funzionanti poiché danneggiati a causa della prima fase del sinistro, in un tratto autostradale privo di illuminazione e con l'occupazione di veicoli in avaria senza attivazione delle quattro frecce di emergenza e, soprattutto, a causa della scarsità di spazio a disposizione (in quanto la perdita di controllo dell'autovettura RE ME fino alla posizione di arresto dello stesso veicolo sulla terza corsia, si verifica nel tratto di curva volgente a sinistra), non ebbe il tempo di attuare una manovra difensiva efficace e, pertanto, il violento impatto si concretizzava tra la struttura anteriore dell'autovettura UD A4 (che ha riportato importanti deformazioni da introflessione), la parte anteriore dell'autovettura RE ME e quella anteriore del veicolo FI PA.” (pag. 37).
Ed inoltre, quanto al terzo sinistro, che ha successivamente ancora interessato l'attore, così ricostruisce il CTU: “Terza Fase La terza fase del sinistro è stata caratterizzata dalla collisione tra le autovetture e UD A4. … In particolare, per quanto attiene l'autovettura , Controparte_19 Controparte_19 condotta da avvistando gli ostacoli costituiti dai veicoli RE ME e FI PA CP3 fermi incidentati e trovandosi preclusa la terza corsia di marcia sulla quale procedeva, metteva in atto una manovra difensiva di sterzata verso destra ma, a causa della velocità di marcia tenuta, non ebbe il tempo di attuare una manovra difensiva pienamente efficace e, pertanto, impattava con modalità antero/laterale assiale eccentrica contro l'autovettura UD A4, il cui conducente si trovava all'interno dell'abitacolo de proprio veicolo, al momento dell'impatto ricevuto dal mezzo condotto da Tale circostanza è CP3 confermata anche dalla rettifica alla dinamica del sinistro come descritta dalla Polizia Stradale di Alessandria.” (pag. 41).
Assume particolare importanza la ricostruzione della velocità dell'auto condotta dall'attore: “6.3.1 Calcolo analitico della velocità di marcia dell'autovettura UD A4 Allroad - Fase 2 Urto UD – RE ME - Per quanto attiene la determinazione delle velocità post-urto dell'autovettura UD A4 Allroad 2.0cc e dell'autovettura RE ME si sono ottenuti, sulla base dello spazio percorso in fase di traslazione in deviazione dopo l'impatto, i seguenti risultati: • la velocità che disponeva l'autovettura UD A4 Allroad pagina 10 di 21 2.0cc nella fase post urto di traslazione conseguente all'urto con l'autovettura RE ME (in posizione di quiete a seguito della prima fase del sinistro), è stata determinata attorno al probabile valore di circa 68 km/h (18,8 m/s) sulla base dello spazio percorso post-urto, dall'urto contro il veicolo RE alla prima posizione di arresto statica finale;
• la velocità di cui disponeva l'autovettura RE ME nella fase post urto di rototraslazione in senso antiorario conseguente all'urto contro l'autovettura UD A4 Allroad è stata determinata attorno al probabile valore di circa 45,9 km/h (12,8 m/s circa) sulla base dello spazio percorso post-urto; • il valore di velocità più probabile dell'autovettura UD A4 Allroad 2.0cc all'arrivo all'urto contro la RE ME e l'autovettura FI PA (ferme contromano a seguito della prima fase del sinistro) si doveva attestare intorno agli 102 km/h circa (28,2 m/s), valore perfettamente conforme e rientrante nel limite massimo di velocità del tratto autostradale percorso (da Codice della
Strada è previsto che il limite di velocità da non superare sulle autostrade è di 130 km/h, con riduzione a
110 km/h su asfalto bagnato come nel caso in esame); occorre evidenziare che non sono state rilevate tracce di frenata ante-urto, pertanto la velocità corrisponde alla probabile velocità di marcia del veicolo.”
(pag. 48).
Assume poi particolare importanza la ricostruzione della velocità dell'auto condotta dal veicolo D che ha colliso l'auto dell'attore: “6.3.2 Calcolo analitico della velocità di marcia dell'autovettura CP9
- Fase 3 Urto Volkswagen – UD A4 - Per quanto attiene la determinazione delle velocità post-urto
[...] dell'autovettura 1.9cc e dell'autovettura UD A4 si sono ottenuti, sulla base dello Controparte_19 spazio percorso in fase di traslazione in deviazione dopo l'impatto, i seguenti risultati: • la velocità che disponeva l'autovettura Volkswagen RA 1.9cc nella fase post urto di traslazione conseguente all'urto con l'autovettura UD A4 (in posizione di quiete a seguito della seconda fase del sinistro), è stata determinata attorno al probabile valore di circa 77 km/h (21,5 m/s) sulla base dello spazio percorso post- urto, dall'urto contro il veicolo UD A4 alla posizione di arresto statica finale;
• la velocità di cui disponeva l'autovettura UD A4 nella fase post urto di rototraslazione conseguente all'urto contro l'autovettura è stata determinata attorno al probabile valore di circa 66,2 km/h (18,4 Controparte_19
m/s circa) sulla base dello spazio percorso post-urto; • il valore di velocità più probabile dell'autovettura Volkswagen RA 1.9cc all'arrivo all'urto contro la UD A4 (ferma a seguito della seconda fase del sinistro) si doveva attestare intorno agli 147 km/h circa (40,9 m/s), valore non conforme e nettamente superiore rispetto al limite massimo di velocità del tratto autostradale percorso (110 km/h su asfalto bagnato sulle autostrade); occorre evidenziare che non sono state rilevate tracce di frenata ante-urto, pertanto la velocità corrisponde alla probabile velocità di marcia del veicolo.” (pagg. 49-50).
In conclusione, il CTU così rispondeva: “Al momento del sinistro, la pavimentazione asfaltata si presentava bagnata senza anomalie. La visibilità veniva valutata ottima dagli agenti operatori intervenuti, nonostante l'orario in cui si verificava il sinistro (ore 18:47 di periodo invernale), per le condizioni atmosferiche presenti (cielo sereno), nonostante l'assenza di illuminazione pubblica stradale sul tratto interessato dall'incidente. In ordine ai limiti di velocità, trattandosi di infrastruttura autostradale, il tratto dove si verificava il sinistro in esame e quindi l'impatto tra i veicoli coinvolti, è soggetto al limite massimo di velocità pari a 130 Km/h, valendo le prescrizioni di cui all'articolo 142 del Nuovo Codice della Strada.
Sulla ricostruzione della dinamica del sinistro - Nel caso in esame, si è operato in assenza di diversi elementi di base importanti al fine della definizione puntuale del sinistro in esame, ovvero: − la documentazione fotografica, importante per l'esatta definizione della posizione e della entità dei danni relativamente ai veicoli coinvolti;
− le fotografie del luogo del sinistro, importanti per l'individuazione esatta delle posizioni di arresto statico finale raggiunte dai veicoli nelle diverse fasi evolutive. In ogni modo, la dinamica del sinistro oggetto di perizia tecnica è stata ricostruita comunque attraverso l'esame della documentazione agli atti prodotta dalla Polizia Stradale intervenuta e sull'analisi degli elementi di base riportati nello schizzo planimetrico allegato al prontuario degli accertamenti del sinistro stradale … Il conducente dell'autovettura RE ME, giunto nei pressi del km 65+300, per cause non note e non definibili, perdeva il controllo del proprio veicolo e, in fase di sbandamento trasversale sulla carreggiata della A26, andava ad impattare con la fiancata sinistra contro il guardrail in lamiera che caratterizza lo spartitraffico centrale. A seguito dell'urto il veicolo rimbalzava, proseguendo la corsa in rototraslazione, pagina 11 di 21 intercettando l'autovettura FI PA, condotta da , che procedeva lungo la seconda Controparte_9 corsia di marcia autostradale;
a seguito di tale fase in conseguenza dell'impatto verificatosi tra i due veicoli RE e FI PA, gli stessi raggiungevano le posizioni statiche finali pochi metri dopo la collisione in posizioni trasversali sulla carreggiata, in terza corsia di marcia e con le parti anteriori rivolte verso la direzione contraria al senso di marcia. Dallo studio delle posizioni post-urto e dei punti d'urto sui due mezzi l'impatto tra la RE ME e la FI PA risulta essersi verificato nell'area della terza corsia di marcia;
la tipologia delle deformazioni riportate dai due mezzi indica, infatti, che l'impatto è avvenuto con carattere di urto anteriore/posteriore eccentrico mentre il veicolo urtato (FI PA) si trovava in posizione trasversale rispetto alla posizione sulla carreggiata dell'autoveicolo RE ME. In seguito alla già complessa fase scatenante del sinistro così come sopra descritta, dopo qualche minuto, si sono verificati ulteriori due impatti, per linearità di trattazione suddivisi in due fasi distinte della descrizione, verificatisi a brevissima distanza l'uno dall'altro. Quindi, la successiva evoluzione del sinistro è stata caratterizzata dal sopraggiungere dell'autovettura UD A4 Allroad, condotta da Parte_1 che, marciando sulla terza corsia di marcia autostradale, si è trovata la carreggiata preclusa dalle autovetture RE ME e FI PA in posizioni di quiete ferme sulla corsia di sorpasso. Il conducente dell'autovettura UD A4 Allroad, a causa della difficile prevedibilità di tali presenze sulla carreggiata, con i dispositivi di illuminazione non funzionanti perché danneggiati a causa della prima fase del sinistro, in un tratto autostradale privo di illuminazione e con l'occupazione di veicoli in avaria senza attivazione delle quattro frecce di emergenza e soprattutto a causa della scarsità di spazio a disposizione (la perdita di controllo dell'autovettura RE ME fino alla posizione di arresto dello stesso veicolo sulla terza corsia, si verifica nel tratto di curva volgente a sinistra), non ebbe il tempo di attuare una manovra difensiva efficace e, pertanto, il violento impatto si concretizzava tra la struttura anteriore dell'autovettura UD A4 (che ha riportato importanti deformazioni da introflessione), la parte anteriore dell'autovettura RE ME e quella anteriore del veicolo FI PA. L'impatto ha determinato una deviazione verso sinistra dell'autovettura RE ME che si posizionava contromano rispetto al normale flusso veicolare sulla terza corsia di marcia della carreggiata della A26; tale veicolo veniva individuato all'altezza del guardrail in lamierato posto sulla sinistra della carreggiata autostradale;
la posizione di quiete dell'autoveicolo RE ME è stata assunta a seguito della perdita di controllo del veicolo nella prima fase rotazionale dello stesso. … La terza fase del sinistro è stata caratterizzata dalla collisione tra le autovetture e UD A4. Anche in questo caso, la posizione di arresto Controparte_19 statico degli stessi mezzi nella fase finale, nonché i danni riportati dai due veicoli, hanno consentito l'individuazione della traiettoria ante urto e post urto. In particolare per quanto attiene l'autovettura
, condotta da avvistando gli ostacoli costituiti dai veicoli RE Controparte_19 CP3
ME e FI PA fermi incidentati e trovandosi preclusa la terza corsia di marcia sulla quale procedeva, metteva in atto una manovra difensiva di sterzata verso destra ma, a causa della velocità di marcia tenuta, non ebbe il tempo di attuare una manovra difensiva pienamente efficace e, pertanto, impattava con modalità antero/laterale assiale eccentrica contro l'autovettura UD A4, il cui conducente si trovava all'interno dell'abitacolo de proprio veicolo, al momento dell'impatto ricevuto dal mezzo condotto da Tale circostanza è confermata anche dalla rettifica alla dinamica del sinistro come CP3 descritta dalla Polizia Stradale di Alessandria. …
Valutazioni tecniche conclusive sulla dinamica del sinistro e possibilità di evitare l'evento - A conclusione del lavoro di analisi dei fatti, in seguito al verificarsi delle circostanze esaminate, noti i movimenti degli attori del sinistro, appare evidente come agli effetti il grave sinistro in esame sia stato generato essenzialmente dalla condotta di guida imprudente tenuta dai due conducenti: alla Controparte_7 guida dell'autovettura RE ME e conducente dell'autovettura Volkswagen RA. CP3 Infatti, la causa determinante l'evento è legata alla circostanza che il conducente del veicolo RE ME, percorrendo il tratto rettilineo preceduto da curvatura dell'asse sinistrorsa del tratto autostradale A26 all'altezza della progressiva chilometrica 65+300, per cause legate certamente alla velocità di marcia tenuta e, certamente, ad una contestuale mancanza di tenuta della strada legata alle condizioni dell'asfalto bagnato per la pioggia, perdeva il controllo del proprio veicolo e determinava lo sbandamento trasversale dello stesso, cagionando quindi l'impatto anteriore/laterale contro l'autovettura FI PA, in marcia pagina 12 di 21 sulla seconda corsia di marcia. La velocità certamente non commisurata al tratto autostradale percorso privo di illuminazione e con asfalto bagnato, nonché lo spazio e le traiettorie percorse post-urto dei mezzi, dimostrano in maniera inequivocabile che il conducente della RE ME, non abbia saputo mantenere l'assetto del veicolo, determinando pertanto le successive fasi di evoluzioni del sinistro stradale in esame. Il conducente dell'autovettura RE ME, avrebbe pertanto dovuto conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza. I danni al veicolo RE ME, il tragitto e le evoluzioni compiute da tale veicolo, che hanno determinato gli impatti contro la struttura di protezione guardrail presente sul lato sinistro della carreggiata nel tratto compreso tra il km 65+300 e 65+400, evidenziano chiaramente come la velocità tenuta dal conducente dell'autovettura RE non fosse commisurata all'arteria autostradale percorsa al momento dell'evento. Per quanto attiene alla condotta della conducente dell'autovettura FI PA,
, a seguito di tutte le verifiche tecniche svolte e delle determinazioni analitiche Controparte_9 compiutamente espresse nella presente relazione di consulenza e di tutte le evidenze oggettive emerse, è possibile ritenere che tale conducente prima dell'impatto si trovasse in marcia regolare sulla seconda corsia di marcia e non ebbe alcun modo di evitare l'impatto con il veicolo RE ME, in relazione alla imprevedibilità e alla repentinità dello svolgersi dell'evento. Pertanto, a carico della conducente dell'autovettura FI PA, a parere tecnico dello scrivente, non si ravvede alcuna responsabilità nella causazione del sinistro, né violazioni alle norme del C.d.S., in quanto l'automobilista subendo totalmente l'impatto anteriore/laterale, non poté valutare in alcun modo il tempo e l'arrivo del veicolo RE ME, in ragione della velocità tenuta dal suo conducente e trovandosi nella fase rotazionale attorno all'asse del veicolo. Per quanto attiene alla condotta del conducente dell'autovettura UD A4 Allroad,
, in marcia sulla corsia di sorpasso del tratto autostradale dell'A26, lo stesso conducente si Parte_1
è trovato la carreggiata preclusa dalle autovetture RE ME e FI PA in posizioni di quiete ferme sulla corsia di sorpasso, senza alcuna segnalazione. Il conducente dell'autovettura UD A4, a causa della difficile prevedibilità di tali presenze sulla carreggiata, con i dispositivi di illuminazione non funzionanti perché danneggiati a causa della prima fase del sinistro, in un tratto autostradale privo di illuminazione e con l'occupazione di veicoli senza attivazione delle quattro frecce di emergenza e soprattutto a causa della scarsità di spazio a disposizione (infatti la perdita di controllo dell'autovettura RE ME fino alla posizione di arresto dello stesso veicolo sulla terza corsia, si verificava nel tratto di curva volgente a sinistra), non ebbe il tempo di attuare alcuna manovra difensiva efficace, a meno di una sterzata con deviazione verso la prima corsia di marcia. Inoltre, a seguito delle determinazioni analitiche compiutamente espresse nella presente relazione di consulenza e delle evidenze oggettive emerse, è possibile concludere che questi prima dell'impatto si trovava in marcia regolare sulla terza corsia di marcia procedendo ad una velocità conforme e rientrante nei limiti vigenti su tale tratta autostradale. Pertanto, a carico del conducente dell'autovettura UD A4, a parere tecnico dello scrivente, non si ravvede alcuna responsabilità nella causazione del sinistro, né violazioni alle norme del C.d.S., in quanto l'automobilista non ebbe modo di evitare gli impatti contro la FI PA e la RE ME ferme in posizione contromano a seguito della prima fase dell'evento. Per quanto attiene alla condotta di guida del conducente dell'autovettura Volkswagen RA, quest'ultimo, percorrendo il tratto della CP3 A26 all'altezza della progressiva chilometrica 65+300, in relazione all'elevata velocità di marcia tenuta, nonostante la manovra difensiva messa in atto di deviazione a destra, non riusciva ad evitare l'impatto frontale contro il veicolo incidentato, autovettura UD A4 attestata nella prima posizione di quiete a seguito della seconda fase del sinistro. Tale conducente, pertanto, alla guida dell'autovettura Volkswagen, cagionava l'impatto violento anteriore/assiale contro l'autovettura UD A4, come sopra evidenziato in posizione di primo arresto statico finale sulla seconda corsia di marcia. L'elevata velocità e la direzione di arrivo all'urto del veicolo Volkswagen RA, nonché lo spazio e le traiettorie percorse post-urto dei due mezzi, dimostrano che il conducente di quest'ultimo veicolo, per ragioni legate alla eccessiva velocità di marcia non prudenziale e non commisurata rispetto al tratto autostradale ad ampia curvatura, e con asfalto bagnato, non abbia fatto in tempo ad evitare il veicolo UD A4 sulla seconda corsia di marcia. Il conducente dell'autovettura Volkswagen RA, procedendo ad una velocità nettamente superiore a quella adeguata per quel tratto viario autostradale, infatti, avrebbe avuto l'obbligo di regolare la velocità
pagina 13 di 21 del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, fosse evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione 10. Il conducente avrebbe dovuto conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza.” (pagg. 56-62).
In sintesi, il CTU nel rispondere ai quesiti, riscontra al veicolo A e al veicolo D la responsabilità nella dinamica dei fatti con riferimento alle lesioni riportate dall'attore, rispettivamente in ragione della condotta imperita e della velocità elevata.
Risulta nella lunga relazione peritale (con anche l'inserimento di sue ricostruzioni fotografiche) che il CTU dia atto della lacunosità delle operazioni svolte dagli agenti della Polizia Stradale (non avendo eseguito le dovute fotografie, ancorchè fosse buio, o nel riportare i rilievi con precisione), con ciò riflettendosi l'esame in un campo d'indagine limitato, ma che nonostante ciò, dall'insieme della documentazione allegata - che risulta essere stata da lui esaminata compiutamente ed ampiamente citata -, il CTU è comunque riuscito a giungere ad una ricostruzione più probabile che non della dinamica dell'incidente e delle singole condotte tenute dai conducenti degli autoveicoli coinvolti. Il CTU ha risposto puntualmente alle osservazioni dei
CCTTPP.
Questo Giudice deve dunque tenere conto delle conclusioni a cui è giunto l'ausiliario, poichè la relazione appare essere stata svolta con il dovuto rigore e competenza.
Dall'istruttoria e all'esito della CTU cinematica è risultato che l'attore il 22.12.2017 lungo l'autostrada A26, nelle condizioni di luogo e di tempo indicate, avesse tenuto una guida comunque sufficientemente prudente per la velocità tenuta, impattando senza alcuna colpa nei veicoli fermi, condotti da Controparte_7
(responsabile del primo sinistro) e (non responsabile del primo sinistro, né apparendo Controparte_9 responsabile nel secondo sinistro, non avendo avuto tempo per segnalare l'incidente), infine venendo colpito dall'autoveicolo guidato imprudentemente, per la velocità tenuta, da (terzo sinistro). CP3
La ricostruzione del sinistro, conclusivamente, induce a ritenere che l'attore abbia dimostrato di avere tenuto in comportamento esente da colpa, sia con riguardo alla condotta di guida che con riguardo alle manovre poste in atto per evitare il sinistro.
La difesa attorea ha dunque fornito idonea prova atta a superare la presunzione di corresponsabilità dettata dall'art. 2054 II comma c.c. a carico dei conducenti nello scontro tra veicoli. Sia perché ha comunque inteso ottenerle per testi nella seconda memoria, ancorchè poi non ammessi, sia perché desumibile quale prova atipica dalla deposizione testimoniale del teste sentito dinanzi al Giudice di Pace di Alessandria, sia soprattutto perché ha trovato riscontro in quella che può ritenersi una perizia di tipo percipiente.
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di , la condotta del dott. risulta CP_5 Pt_1 comunque non aver violato l'art. 141 co. 2 C.d.S., secondo cui “il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”, poiché tale obbligo va necessariamente contestualizzato nella situazione in cui ci si trova. Diversamente, come ben osserva anche la difesa attorea, il conducente coinvolto in un sinistro sarebbe sempre ritenuto
E nella specie il sinistro che ha coinvolto l'attore lo ha visto procedere ad una velocità adeguata (circa 100 km/h) in autostrada, non potendo prevedere di trovarsi, peraltro nello spazio di 2 corsie su 3, ben due autoveicoli fermi senza alcuna segnalazione o illuminazione, poiché diversamente ragionando qualsiasi automobilista in autostrada dovrebbe essere tenuto a tenere una velocità, oltre il tramonto, sempre prudenziale, ben inferiore a 100 km/h, ove si consideri pure che in terza corsia normalmente non può essere inferiore a 90 km/h.
In conclusione, può ritenersi accertata la responsabilità in ragione del 50% del convenuto P_
, quale conducente dell'autovettura RE ME targata JX assicurata da
[...] CP
pagina 14 di 21 [veicolo A nel verbale] ed in ragione del 50% del convenuto quale conducente CP3 dell'autovettura Volkswagen RA targata DF551AH assicurata da [veicolo D nel CP_5 verbale], con esclusione di ogni responsabilità del conducente e della proprietaria Controparte_9
dell'autovettura FI PA targata R3, assicurata da [veicolo Controparte_8 Controparte_4
B nel verbale]. Tale suddivisione ripartita per metà s'impone, non risultando una ricostruzione causale differente quanto all'evento dannoso.
Quanto alla quantificazione del danno differenziale richiesto, si è resa necessaria una CTU medico- legale, affidata al dott. . Persona_8
Il CTU così scrive nell'approssimarsi a rispondere ai quesiti: “È ben documentato in atti un percorso psichiatrico/psicologico con iniziale diagnosi di disturbo post-traumatica da stress (dr. , Persona_10
Neuropsichiatra - dr.ssa Psicologa - dr.ssa Psicologa). Dalla relazione dello Per_11 Per_12 Psichiatra dr. , a data 7 settembre 2020, si prende atto: “… attualmente il disturbo prevalente è Per_13 costituito dalla componente di natura depressiva reattiva e dalla polarizzazione su temi di tipo patofobico con conseguente ansia;
tale disturbo è inquadrabile come Disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso DSM-5, F 43.23) di tipo complicato”. Sulla scorta di quanto sopra discusso è possibile riconoscere un danno biologico temporanea al 100% di gg 23 (periodo dal trauma alla dimissione ospedaliera), un danno biologico temporanea al 75% di gg. 45 (periodo di cure fino all'utilizzo delle due stampelle), un danno biologico temporaneo al 50% di gg 70 (periodo di cure fino alla concessione del carico), un danno biologico temporanea al 35% di gg 90 (periodo di riabilitazione fino alla stabilizzazione). Allo stato attuale degli accertamenti, al dato anamnestico il periziato riferisce dolori meteodipendenti allo sterno, dolore e deficit funzionale della spalla sinistra soprattutto in postergazione, edema alla sera al piede destro e difficoltà all'inizio della deambulazione al mattino, deficit di flessione dorsale del piede;
rappresenta zoppia con algia vertebrale;
non è in grado di correre, inciampa nei gradini. Fa fatica a addormentarsi e si sveglia per gli incubi, a volte rivede l'incidente, altre volte per il dolore al piede altre volte per ansia, è sempre meno tollerante nei rapporti familiari e lavorativi. Dichiara, tuttavia di aver imparato a gestire l'ansia, ha accettato la sua situazione clinica;
permane difficoltà nella guida dell'autovettura soprattutto in autostrada;
assume Lexotan 15-20 gg in caso di crisi, da circa un anno (precisa che nel 2025 ha avuto tre crisi). Dopo una prima fase di non accettazione, oggi, accetta la situazione ma non i deficit funzionali e psicologici.
Quanto obiettivato in corso di visita medico legale è di conforto ai dati anamnestici. Nella valutazione del danno biologico permanente si soni tenuti in giusta considerazione i quadri anatomo-algodisfunzionali in esiti fratturativi nei gradi come rilevati dalla documentazione e confrontati con l'attuale obiettività, registrata in sede di visita medico legale dallo scrivente condotta, nonché le problematiche di ordine psichico come oggettivate. Sulla scorta di quanto discusso, avute a mente le tabellazioni attualmente utilizzate in ambito civile così come commentate da testi attualizzati in ambito medico legale (si cita nel caso: , , NC “Barèmes medico-legali”, Giuffrè Editore, 2023), CP_20 CP_21 Persona_14 appare doveroso riconoscere al sig. un danno biologico permanente - che pone interesse Parte_1 unicamente in tema di danno biologico – pari complessivamente al 30% (per cento).
Sull'argomento della valutazione della sofferenza psicofisica, ci viene in aiuto il lavoro dell'”Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano” al capitolo sulla “Relazione illustrativa del nuovo quesito medico legale”. Tale lavoro sostanzialmente è in linea con la matrice proposta dalla SIMLA, tuttavia più confacente, valutativamente parlando, in quanto allegato a un documento ufficiale emesso dal Tribunale di Milano. In merito alla “sofferenza menomazione correlata” (peraltro citata anche nei lavori della SIMLA) il documento dell'Osservatorio di Milano riporta alle pag. 54 e 55: “…il contributo del medico legale dovrebbe essere espresso solo in forma descrittiva, per coadiuvare il Giudice (o le parti in sede stragiudiziale) nella corretta quantificazione del danno non patrimoniale complessivamente subito dalla vittima, potendo il C.T.U. semmai motivatamente riassumere la valutazione della sofferenza menomazione- correlata secondo una aggettivazione in scala crescente di intensità (assente/lievissima, lieve, media, elevata, elevatissima)”. Il concetto è ripreso alla pag. 56 del già citato documento. Alla luce del documento guida dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, come compenetrato dalla Proposta della SIMLA, pagina 15 di 21 la graduazione deve essere espressa in termini di aggettivazione per cui ritengo necessario, in merito alla sofferenza psicofisica porre una valutazione come coerentemente di seguito riportato (i tre gradienti sono ripresi dal testo della relazione SIMLA:
1. dolore fisico, 2. aggressione terapeutica, 3. allontanamento piaceri della vita).
Per il danno biologico temporaneo ritengo coerente attribuire, in termini di sofferenza psicofisica, una valutazione di:
elevata per il periodo di danno temporaneo al 100% (grado 4),
media per il periodo di danno temporaneo al 75% (grado 3),
lieve per il periodo di danno temporaneo al 50% e al 35% (grado 2),
Per il danno biologico permanente coesiste un'apprezzabile sofferenza psicofisica tanto da valutare allo step di “lieve”. (pagg. 14-18).
In conclusione, il CTU medico-legale così risponde: “In risposta ai quesiti posti dall' Ufficio si può concludere:
1 Nell'evento lesivo del 22.12.2017 il sig. riportò le seguenti lesioni, ormai Parte_1 stabilizzate: frattura sternale, frattura complessa del calcagno di destra, frattura falange P2 alluce sinistro, frattura del 1^ e del 2^ metatarso del piede destro, frattura della clavicola sinistra, infrazione ala iliaca destra.
2 Tali lesioni sono da porre in correlare causale con l'evento lesivo per cui è causa.
3 Le lesioni sono state produttive di:
-Danno biologico temporaneo al 100% gg 23 (ricovero con preclusione di ogni attività).
-Danno biologico temporaneo al 75% gg. 45 (con preclusione alla deambulazione e con evidente limitazione nelle funzioni personali e, comunque, nelle attività sociali, relazionali e lavorative).
-Danno biologico temporaneo al 50% gg 70 (con contenuta limitazione nella deambulazione, nelle funzioni personali e comunque nelle attività sociali, relazionali e lavorative).
-Danno biologico temporaneo al 35% gg 90 (con contenuta limitazione nelle attività sociali, relazionali e lavorative).
4. Non è documentato essere stato necessario il ricorso a un'assistenza alla persona (badante).
5. L'inabilità lavorativa ha avuto una durata data dalla sommatoria di tutti i periodi indicati al precedente punto “3”.
6. Avuto presenti le tabellazioni attualmente utilizzate in ambito civile, si deve riconoscere un danno biologico permanente pari al 30% (trenta per cento).
7. Gli esiti incidono sul solo danno biologico, mentre non incidono sulla capacità lavorativa specifica del sig. . Pt_1
8. I postumi non impediscano l'attività lavorativa.
9. In termini di sofferenza psicofisica, per il danno biologico temporaneo ritengo coerente attribuire una valutazione di:
9.1. elevata per il periodo di danno temporaneo al 100% (grado 4),
9.2. media per il periodo di danno temporaneo al 75% (grado 3),
9.3. lieve per il periodo di danno temporaneo al 50% e al 35% (grado 2),
pagina 16 di 21 Per il danno biologico permanente coesiste un'apprezzabile sofferenza psicofisica tanto da valutare allo step di “lieve”. Non sono state reperiti in atti documenti relativi a eventuali spese sostenute e da sostenere.” (pagg. 18-20).
Anche in questo caso la relazione peritale risulta essere stata svolta con rigore, secondo competenza ed esperienza, inoltre non risultano osservazioni da parte dei CCTTPP. Quanto al danno psichico lamentato dall'attore, che risulterebbe comprovato dalla relazione peritale di cui al doc. 48 (riportante l'individuazione di disturbi qualificati come DSM-V F43.10 e F43.23) il CTU ha ritenuto non fosse necessario avvalersi di un ulteriore ausiliario specialista, pur riconoscendo
“un'apprezzabile sofferenza psicofisica … da valutare allo step di “lieve” e dunque tenendone conto nella sua complessiva valutazione. Questo Giudice pertanto deve tenere in considerazione quanto scritto dall'ausiliario tecnico. Per addivenire alla liquidazione del danno si applicheranno le Tabelle milanesi del 2024, sulla base dei parametri indicati dal CTU.
Giova ricordare come la quantificazione del danno non patrimoniale consenta un aumento a titolo di personalizzazione solo ove si verifichino conseguenze anomale o del tutto peculiari, diverse da quelle ordinariamente derivanti in casi simili o per categorie simili di danneggiati (ex multis Cass. civ., Ord., Rel.
Cricenti, 3 marzo 2023, n. 6378). Nella specie l'attore non ha fornito alcuna prova inerente alla personalizzazione né ha inteso fornirla, stante il contenuto della sua seconda memoria.
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 48 anni
Percentuale di invalidità permanente 30%
Punto danno biologico € 5.007,10 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 46%) € 2.303,27 Punto danno non patrimoniale € 7.310,37
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 23
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 45
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 70
Giorni di invalidità temporanea parziale al 35% 90
Danno biologico risarcibile € 114.913,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 167.773,00
Invalidità temporanea totale € 2.645,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 3.881,25
Invalidità temporanea parziale al 50% € 4.025,00
Invalidità temporanea parziale al 35% € 3.622,50 Totale danno biologico temporaneo € 14.173,75
Totale generale: € 181.946,75
pagina 17 di 21 Come noto, la Corte di Cassazione con la sentenza 27.9.2021, n. 26117 ha offerto un vero e proprio vademecum sulle modalità di calcolo del danno iatrogeno differenziale: a) “l'indennizzo per CP danno biologico permanente pagato dall alla vittima di lesioni personali va detratto dal credito aquiliano per danno biologico permanente, vantato dalla vittima nei confronti del terzo responsabile, al netto della personalizzazione e del danno morale;
b) nel caso di indennizzo sotto forma di rendita, la detrazione deve avvenire sottraendo dal credito civilistico il cumulo dei ratei già riscossi e del valore capitale della rendita ancora da erogare, al netto dell'aliquota di rendita destinata al ristoro del danno patrimoniale;
c) il danno c.d. iatrogeno (e cioè l'aggravamento, per imperizia del medico, di postumi che comunque sarebbero residuati, ma in minor misura) va liquidato monetizzando il grado complessivo di invalidità permanente accertato in corpore;
monetizzando il grado verosimile di invalidità permanente che sarebbe comunque residuato all'infortunio anche in assenza dell'errore medico;
detraendo il secondo importo dal primo;
d) nel caso in cui la vittima di un danno iatrogeno abbia percepito un indennizzo dall , il credito residuo della vittima nei confronti del responsabile va determinato sottraendo dal CP1 risarcimento dovuto per danno iatrogeno solo l'eventuale eccedenza dell'indennizzo rispetto al CP1 controvalore monetario del danno-base (cioè il danno che comunque si sarebbe verificato anche in assenza dell'illecito)”.
La Corte afferma che i pagamenti effettuati dall'assicuratore sociale ( ) riducono il credito CP1 risarcitorio della vittima del fatto illecito nei confronti del responsabile, se l'indennizzo ha lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito (Cass. S.U. 12566/2018). Quando l'assicuratore sociale paga l'indennizzo, il credito risarcitorio si trasferisce ope legis dal danneggiato all'assicuratore. È dunque un'ipotesi di surrogazione, in cui si verifica una modifica del rapporto obbligatorio dal lato attivo. Quindi, il danneggiato (creditore), in seguito al pagamento dell'indennizzo, perde la titolarità attiva dell'obbligazione per la parte indennizzata. Invero, il danneggiato – non essendo più creditore – non può pretendere il risarcimento dal responsabile. Il credito risarcitorio residuo che il danneggiato (creditore) vanta nei confronti del responsabile è il danno differenziale, che va calcolato per voci o poste di danno.
Se per una voce di danno l'indennizzo dell'assicuratore sociale eccede il credito civilistico:
• “per quel danno la vittima nulla potrà pretendere dal responsabile;
• il responsabile non potrà pretendere che l'eventuale eccedenza dell'indennizzo rispetto al danno da lui causato sia riportata a defalco di altri crediti risarcitori della vittima” (Cass. Ord. 25618/2018; Cass. 27669/2017; Cass. 17407/2016; Cass. 13222/2015).
La circostanza che l' non eserciti il proprio diritto di surrogazione è irrilevante e non incide sulla CP1 posizione del danneggiato. Infatti, è il pagamento dell'indennizzo che fa perdere al danneggiato il credito risarcitorio, non il fatto che il terzo pagatore (l' ) si sia surrogato nel suo diritto chiedendo al CP1 responsabile la rifusione dell'indennizzo pagato al danneggiato.
Nel caso di infortunio sul lavoro a cui non consegua la morte, l esegue in favore della vittima quattro CP1 prestazioni principali:
1. corrisponde una somma a titolo di risarcimento del danno biologico permanente (art. 13 d.lgs. 38/2000); la corresponsione avviene in forma di capitale per le invalidità comprese tra il 6 e il 16% ed in forma di rendita per le invalidità superiori;
2. eroga una somma a titolo di ristoro del danno (patrimoniale) da perdita della capacità di lavoro;
tale danno è presunto nel caso di invalidità superiori al 16% e viene indennizzato tramite una maggiorazione della rendita corrisposta per il danno biologico permanente (art. 13 c. 2, lett. (b)
d.lgs. 38/2000);
3. eroga un'indennità giornaliera per il periodo di assenza dal lavoro, commisurata alla retribuzione e decorrente dal quarto giorno di assenza (art. 68 D.P.R. 1124/1965);
4. si fa carico delle spese di cura, di riabilitazione e per gli apparecchi protesici (art. 66 D.P.R. pagina 18 di 21 1124/1965).
Da ciò emerge che l' non indennizza: CP1
• il danno morale, ossia il pregiudizio non patrimoniale non avente fondamento medico-legale,
• il danno biologico temporaneo,
• non effettua la "personalizzazione" in relazione alla specificità del caso concreto.
Conseguentemente, alla luce di quanto risulta allegato e documentato, pertanto, l'attore ha diritto al risarcimento del danno c.d. differenziale, le cui voci sono, qui di seguito, meglio specificate:
Danno biologico
+ €. 114.913,00
(I.P. 30%, anni 48)
Danno morale
+ €. 52.860,00
(Tab. Milano 46%) Detratto indennizzo
- €. 82.938,33 CP dell' (danno biologico)
- €. 51.149,90 Parte_3
AS (-spese mediche) Detratta liquidazione
- €. 8.000,00
Allianz
+ €. 2.645,00 Inabilità temporanea assoluta (23 gg a totale)
+ €. 11.528,75 Inabilità temporanea parziale (45, 70, 90 gg)
_____________________ ____________
€. 39.858,52 Totale
All'attore dovrà dunque essere risarcito il danno differenziale nella misura complessiva di €. 39.858,52, alla cui somma dovrà essere aggiunta la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data del fatto illecito fino al saldo.
Quanto alle spese del giudizio, esse saranno liquidate tenendo conto dell'effettiva condanna, stante la differenza importante rispetto alla domanda iniziale posta dall'attore.
Infatti, la Cassazione al riguardo ha indicato il seguente “principio” che si condivide, altrimenti esponendo la parte soccombente al pagamento di spese sproporzionate e non giustificate: “Il Tribunale ha liquidato i compensi dell'attuale ricorrente “sul valore effettivo della controversia, vale a dire l'“importo oggetto della transazione notevolmente inferiore a quello della domanda”. In tal modo si è disallineato dalla giurisprudenza di questa Corte. In fattispecie analoga a quella che occupa, è stato infatti affermato, con la sentenza n. 16465 del 13 giugno 2024, che: “secondo la giurisprudenza di questa Corte - a fronte di un valore dichiarato nella domanda introduttiva (…) - la Corte di appello non avrebbe potuto attribuire alla causa un diverso valore quale quello derivante dallo sviluppo del giudizio, e ciò anche in base alla prospettata transazione sopravvenuta (pari ad euro …). Si è, in proposito, affermato (cfr. Cass., Sez. Un., n. 5615 del 1998 e Cass. n. 8660 del 2010) che, in tema di liquidazione degli onorari professionali a favore dell'avvocato, l'art. 6 della tariffa trova applicazione soltanto in riferimento alle cause per le quali si proceda alla determinazione presuntiva del valore in base a parametri legali, e non pure allorquando il valore della causa sia stato in concreto dichiarato, dovendosi utilizzare, in tale situazione, il disposto dell'art. 10 c.p.c., senza necessità di motivare in ordine alla mancata adozione di un diverso criterio.
Pertanto, nel caso di specie, la Corte di merito non avrebbe potuto prendere in considerazione il valore asseritamente ritenuto congruo dalle parti con riferimento all'ammontare della somma riconosciuta in sede pagina 19 di 21 di transazione ai fini della determinazione del computo complessivo del compenso professionale da riconoscere alla ricorrente per le prestazioni giudiziali rese fino alla formalizzazione della transazione stessa. In senso analogo, questa Corte ha altresì chiarito che il principio per cui nella liquidazione degli onorari a carico del cliente può aversi riguardo al valore effettivo della controversia quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile, si applica soltanto ai casi in cui il codice di procedura civile fissa il valore delle domande sulla base di presunzioni e non quando trattasi di pagamento di somme ed il valore si ricava dalla stessa somma richiesta dall'attore (Cass. n.
3383 del 1968). In termini più specifici e calzanti alla fattispecie di cui trattasi, è stato più recentemente affermato - e a tale principio dovrà conformarsi il giudice di rinvio - che, ai fini della liquidazione degli onorari professionali dovuti dal cliente in favore dell'avvocato, nel caso di transazione di una causa introdotta con domanda di valore determinato e, pertanto, non presunto in base ai criteri fissati dal codice di procedura civile, il valore della causa si determina avendo riguardo soltanto a quanto specificato nella domanda, considerata al momento iniziale della lite, restando irrilevante la somma realizzata dal cliente a seguito della transazione (cfr. Cass. n. 1666 del 2017; Cass. n. 27305 del 2020). Del resto, l'art. 5, comma 2, prima parte D.M. n. 55 del 2014 prevede che per la liquidazione dei compensi «a carico del cliente», si abbia riguardo «al valore corrispondente all'entità della domanda»”. Tale principio, peraltro, non esclude che, come si desume dalla seconda parte dell'art. 5 cit., stesso comma 2, oltre che dalla prima parte del successivo comma 3, il giudice debba verificare se la somma domandata sia manifestamente diversa rispetto al «valore effettivo della controversia», così come determinato anche in ragione dell'entità economica dell'interesse sostanziale” (Cass. 16465/2024, cit.). Nel caso di specie il Tribunale non ha compiuto tale verifica ma ha ritenuto tout court che “l'importo oggetto della transazione, notevolmente inferiore a quello della domanda” fosse “il valore effettivo della controversia”” (Cass., Sez. 2, Pres. Rel. Ord. 09/07/2024, n. 18723). Per_15 Per_16
Pertanto, in virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., i convenuti - P_
e in ragione del 50%, in solido tra loro;
e
[...] Controparte_1 CP3 in ragione del 50%, in solido tra loro - devono essere dichiarati tenuti e condannati a CP_5 rimborsare all'attore le spese processuali. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4 del citato D.M. 10.03.2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche, della natura e del valore dell'affare, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati come da valori medi della Tabella 2) allegata al predetto D.M. applicabile per lo scaglione di riferimento e così per i seguenti importi:
Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.806,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00
Compenso tabellare (valori medi) € 7.616,00
AUMENTI (in % sul compenso tabellare)
Aumento del 60 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4,
€ 4.569,60 comma 2)
Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti € 12.185,60
PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare € 7.616,00
pagina 20 di 21 Totale variazioni in aumento + € 4.569,60
Compenso totale € 12.185,60
Spese generali (15% sul compenso totale) € 1.827,84
IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE € 14.013,44
In conclusione, i convenuti e n ragione del 50% e in solido Controparte_7 Controparte_1 tra loro, nonchè i convenuti e in ragione del 50% e in solido tra CP3 CP_5 loro, devono essere dichiarati tenuti e condannati a rimborsare all'attore le spese processuali complessive per € 12.185,60 di compenso, oltre al 15% di spese forfettarie, CPA ed IVA se dovuta, oltre ad € 860,55 di spese anticipate, oltre ad € 1.830 per spese dei Consulenti di Parte (come documentato dall'attore).
Le spese delle CTU saranno poste definitivamente a carico dei convenuti e Controparte_7
n ragione del 50%, in solido tra loro, nonchè dei convenuti e Controparte_1 CP3 in ragione del 50%, in solido tra loro. CP_5
Infine, quanto alle spese del giudizio tra l'attore ed i convenuti Parte_1 [...]
, , esse andranno comunque CP_8 Controparte_9 Controparte_4 interamente compensate poiché l'attore, essendo entrato in collisione con l'autoveicolo ivi condotto, di proprietà e garantito dai convenuti, ha avuto conferma dell'esatta dinamica del sinistro con conseguente esclusione della responsabilità di tali convenuti, solo a conclusione della CTU cinematica.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara la responsabilità di , quale conducente dell'autovettura RE ME Controparte_7 targata JX, assicurata da in ragione del 50% e di , quale Controparte_1 CP3 conducente dell'autovettura Volkswagen RA targata DF551AH, assicurata da nella CP_5 causazione del sinistro avvenuto il 22.12.2017 lungo l'autostrada A26 in danno di e Parte_1 per l'effetto li Condanna, come su indicato, al risarcimento del danno differenziale nella misura complessiva di €. 39.858,52, con rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del fatto illecito fino al saldo;
Rigetta ogni altra domanda;
Condanna altresì e in ragione del 50%, in solido tra loro, Controparte_7 Controparte_1 nonchè di e in ragione del 50%, in solido tra loro, a rimborsare a CP3 CP_5
le spese di lite, che si liquidano in € 12.185,60 di compenso, oltre al 15% di spese Parte_1 forfettarie, CPA ed IVA se dovuta, oltre ad € 860,55 di spese anticipate, oltre ad € 1.830 per spese dei Consulenti di Parte. Spese delle CTU a carico dei convenuti e n Controparte_7 Controparte_1 ragione del 50%, in solido tra loro, nonchè dei convenuti e in CP3 CP_5 ragione del 50%, in solido tra loro;
Compensa le spese del giudizio tra e , Parte_1 Controparte_8 [...]
, CP_9 Controparte_4
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Alessandria, 2 luglio 2025
Il Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola
pagina 21 di 21
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2690/2021 tra
Dott. , nato ad [...] il [...] e residente in [...]al Corso Galileo Parte_1 Ferraris n. 106, Codice Fiscale , difeso dall'Avv. Pierfrancesco Torre (Codice fiscale C.F._1
, P.E.C. ) ed elettivamente domiciliato in C.F._2 Email_1 Torino alla Via Angelo Brofferio n. 1 presso l'Avv. Agostino Picciriello (C.f. P.E.C. C.F._3
Email_2
ATTORE
e c.f. con sede legale in Trieste, via Machiavelli, 4, in persona dei legali Controparte_1 P.IVA_1 rappresentanti dott. e dott. difesa ed elettivamente domiciliata in Controparte_2 Controparte_3 Milano, via Giovanni Bellezza, 7, nello studio dell'avv. Costanzo Ricciardi (c.f. – C.F._4 pec , in forza di procura generale alle liti 20.05.21, repertorio Email_3
99388, raccolta 17609, notaio dott. Persona_1
CONVENUTO
n persona del suo legale rappresentante pro tempore con l'avv.to Donatella Controparte_4
Buzio (C.F. , pec fax: ), procuratore e C.F._5 Email_4 P.IVA_2 difensore giusta procura generale alle liti notaio in data 26.7.2017 n. 3999 di rep., n. 2141 Persona_2 di racc. di (C.F. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 P.IVA_3 con sede a Mogliano Veneto, Via Marocchesa n. 14 domiciliata presso il suo studio in Alessandria, Corso
Crimea n. 69
CONVENUTO
(c.f. p. iva , con sede a Milano, Piazza Tre Torri 3, in CP_5 P.IVA_4 P.IVA_5 persona del Procuratore legale rappresentante pro tempore dott. , rappresentata e difesa CP_6 dall'avv. Serena Maria Cornaglia (c.f. ) del Foro di Alessandria ed elettivamente C.F._6 domiciliata presso il suo studio ad Alessandria, via G. Mazzini 46, PEC
Email_5
CONVENUTO
, , , Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 CP0
CONVENUTI
Oggi 2 luglio 2025 ad ore 11,45 innanzi al dott. Marcello Adriano Mazzola, sono comparsi:
Per l'attore l'avv. Torre Per l'avv. Ricciardi CP Per 'avv. Lai in sostituzione dell'avv. Buzio CP_4 pagina 1 di 21 Per l'avv. Marcello Traversa in sostituzione dell'avv. Cornaglia. CP_5
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive che costituiscono parte integrante dello stesso verbale. L'avv. Torre evidenzia come il CTU medico legale abbia deciso di non avvalersi di uno psichiatra e che ciò incida sulla valutazione del danno.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Verbale chiuso alle ore 15,00 a causa di riunione con il Presidente del Tribunale, riaperto ore 16,40 e chiuso ore 18,45.
Il Giudice
dott. Marcello Adriano Mazzola
pagina 2 di 21 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2690/2021 promossa da:
Dott. , nato ad [...] il [...] e residente in [...]al Corso Galileo Parte_1 Ferraris n. 106, Codice Fiscale , difeso dall'Avv. Pierfrancesco Torre (Codice fiscale C.F._1
, P.E.C. ) ed elettivamente domiciliato in C.F._2 Email_1 Torino alla Via Angelo Brofferio n. 1 presso l'Avv. Agostino Picciriello (C.f. P.E.C. C.F._3
Email_2
ATTORE
e c.f. con sede legale in Trieste, via Machiavelli, 4, in persona dei legali Controparte_1 P.IVA_1 rappresentanti dott. e dott. difesa ed elettivamente domiciliata in Controparte_2 Controparte_3 Milano, via Giovanni Bellezza, 7, nello studio dell'avv. Costanzo Ricciardi (c.f. – C.F._4 pec , in forza di procura generale alle liti 20.05.21, repertorio Email_3
99388, raccolta 17609, notaio dott. Persona_1
CONVENUTO
n persona del suo legale rappresentante pro tempore con l'avv.to Donatella Controparte_4
Buzio (C.F. , pec fax: ), procuratore e C.F._5 Email_4 P.IVA_2 difensore giusta procura generale alle liti notaio in data 26.7.2017 n. 3999 di rep., n. 2141 Persona_2 di racc. di (C.F. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 P.IVA_3 con sede a Mogliano Veneto, Via Marocchesa n. 14 domiciliata presso il suo studio in Alessandria, Corso
Crimea n. 69
CONVENUTO
(c.f. p. iva , con sede a Milano, Piazza Tre Torri 3, in CP_5 P.IVA_4 P.IVA_5 persona del Procuratore legale rappresentante pro tempore dott. , rappresentata e difesa CP_6 dall'avv. Serena Maria Cornaglia (c.f. ) del Foro di Alessandria ed elettivamente C.F._6 domiciliata presso il suo studio ad Alessandria, via G. Mazzini 46, PEC
Email_5
CONVENUTO
, , e Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 CP0
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive. pagina 3 di 21 Per l'attore:
“Voglia il Tribunale adito, per ogni contraria eccezione e deduzione rigettata, a) in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti conducenti dei veicoli nella produzione del sinistro;
b) sempre in via principale, condannare tutti i convenuti in solido tra loro al risarcimento dei danni subiti dal sig. , meglio specificati in atto, nella misura complessiva di €. 96.646,77, ovvero alla Parte_1 maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
c) in via subordinata e salvo gravame, in denegata ipotesi, di ritenuto concorso del sig. Parte_1 nella produzione dell'evento, comunque condannare tutti i convenuti in solido tra loro al risarcimento dei danni come sopra specificati nella misura ridotta dell'effettivo grado di responsabilità accertato a carico dell'attore. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”. Per la convenuta Controparte_1
Piaccia all' ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, così provvedere: in principalità, respingere le domande formulate dall'attore nei confronti della concludente poiché totalmente infondate, sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese e compensi di lite;
in subordine e con riserva di gravame, previo accertamento del grado di responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro e del contributo causale degli stessi alle lesioni subite da , dichiarare la concludente Pt_1 tenuta a versare all'attore le somme ritenute dovute a seguito dell'espletata istruttoria, in sicura conseguenza del sinistro de quo, in proporzione alla percentuale di responsabilità attribuibile a P_ CP
ed al netto delle somme oggetto di rivalsa e di quanto già versato all'attore da e
[...] CP2 da (come indicate nell'atto di citazione), respingendo ogni maggiore, infondata pretesa. Con CP_5 compensazione, almeno parziale, di spese e compensi di lite.
Per la convenuta Controparte_4
Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa.
Voglia il Tribunale di Alessandria respingere la domanda attrice perché infondata.
Con il favore delle spese e degli onorari di causa.
Per la convenuta CP_5 Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
Nel merito, in via principale
Accertato che il sinistro per cui è causa si è verificato per colpa concorrente dei NOi e Controparte_7
, ex art. 2054 co. II c.c., Parte_1
Respingere le domande promosse dal dott. nei confronti del NO e della Parte_1 CP3
, poiché infondate in fatto ed in diritto, mandando assolta la Compagnia da ogni avversaria CP_5 domanda e pretesa.
In via subordinata, salvo gravame
Contenere l'onere risarcitorio in capo alla conchiudente entro i limiti del giusto e del provato (anche in ordine al nesso causale del terzo ed ultimo urto rispetto alle complessive lesioni riportate dal dott.
anche e soprattutto in esito al secondo urto, dal quale è rimasto estraneo) e, Pt_1 CP3 comunque, entro il residuo e del tutto minoritario grado di responsabilità concorsuale eventualmente accertato all'esito del giudizio in capo all'assicurato al netto, in ogni caso, delle somme già CP3 versate dalla a qualunque titolo, nei confronti del dott. , nonché di ogni altro CP_5 Pt_1 indennizzo da quest'ultimo percepito ed allegato in citazione. Con il favore delle spese, compenso professionale, IVA, CPA, rimborso forfettario 15% ed esposti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 13.9.2021, il dott. conveniva in giudizio Parte_1 CP_5 ed il suo assicurato , ed il suo assicurato nonché
[...] CP3 Controparte_1 Controparte_7
e le sue assicurate e al fine di sentirli dichiarare Controparte_4 Controparte_8 Controparte_9 tutti tenuti in solido, previo accertamento della responsabilità dei conducenti convenuti nella causazione di pagina 4 di 21 un sinistro stradale occorso il 22.12.2017 lungo l'autostrada A26, al pagamento della complessiva somma di € 96.646,77 a titolo di risarcimento del c.d. danno differenziale dal medesimo asseritamente subito nell'occorso, ovvero, in subordine, al pagamento della somma risultante dalla graduazione delle rispettive colpe, nell'ipotesi di accertato concorso colposo dello stesso dott. nella produzione del sinistro. In Pt_1 particolare l'attore assumeva che, nelle allegate circostanze di tempo e di luogo, mentre percorreva l'autostrada A26 con direzione Genova/Gravellona Toce alla guida dell'autovettura UD A4 targata
FH720RT (di proprietà della AS Italia, noleggiata dalla sua datrice di lavoro Rina Service S.p.A. ed a lui concessa in uso come auto aziendale), all'altezza del Km 65 Nord quest'ultima sarebbe entrata in violenta collisione dapprima con l'autovettura RE ME targata JX, di proprietà e condotta dal NO e, quindi poi, con l'autovettura FI PA targata R3, di proprietà della Controparte_7 NOa e condotta dalla NOa in quel momento entrambe ferme in Controparte_8 Controparte_9 terza corsia ed in senso contrario a quello di direzione, a seguito di un primo incidente già occorso tra le medesime. Precisando che, trovata quiete dopo tali urti nella prima corsia di marcia, l'UD A4 sarebbe stata infine colpita da un quarto veicolo sopraggiungente da tergo, una Volkswagen RA targata DF551AH, di proprietà e condotta dal NO . L'incidente avrebbe in seguito coinvolto altri mezzi, rimasti CP3 tuttavia estranei al presente giudizio poiché non coinvolti nella produzione dei danni lamentati dall'attore. Spiegando, sempre l'attore, che sul posto sarebbe subito intervenuta la Polizia Stradale di Alessandria - Sottosezione di Ovada, la quale, svolti i dovuti accertamenti, avrebbe redatto verbale del sinistro ed elevato contravvenzione ai sensi dell'art. 141 co.
3-8 C.d.S. ad alcuni degli interessati, tra cui lo stesso dott.
il quale l'avrebbe, tuttavia, successivamente impugnata innanzi al Giudice di Pace di Alessandria, Pt_1 ottenendone l'annullamento. Secondo l'attore poi: - gli ingenti danni riportati dall'autovettura UD A4 sarebbero stati parzialmente risarciti in fase stragiudiziale, per la quota del 25%, dalla Controparte_1 garante l'autovettura RE ME di proprietà del NO;
- avrebbe egli inoltre riportato, a causa P_ dell'incidente, gravi lesioni personali, quantificate attraverso la valutazione espressa dal consulente medico-legale di parte dott. nella misura del 25% di I.P., poi elevata al 31-32% e, infine, Persona_3 assestatasi sul 36-38%, tenuto conto di una pretesa componente psichica del 10-11%, oltre ad un'inabilità temporanea graduata di complessivi 220 giorni. Il tutto con una quantificazione, in termini monetari, pari ad
€ 149.193,00 per il preteso danno biologico permanente, € 74.597,00 per l'asserito danno morale, € 2.940,00 per l'allegata inabilità temporanea assoluta ed € 12.005,00 per quella parziale. Il sinistro occorso al CP_ dott. sarebbe stato inoltre riconosciuto e garantito dall quale infortunio lavorativo in itinere, Pt_1 con una valutazione della menomazione dell'integrità psico-fisica espressa dall dapprima nella CP4 misura del 27% ed in seguito rivista nella definitiva valutazione del 30%, con conseguente liquidazione, in favore del danneggiato, della somma capitalizzata di € 82.938,33 (corrisposta mediante costituzione di una rendita mensile). L'attore dava infine atto di aver già fruito di un indennizzo su polizza assicurativa integrata (PAI) da parte della AS Italia, pari ad € 51.149,90 (al netto di spese mediche pari ad € 1.780,57). E di aver altresì percepito dalla , nella fase stragiudiziale, la somma di € 8.000,00 a CP_5 parziale ristoro del danno fisico riportato nell'occorso. Ragione per cui, detratte le somme a vario titolo già ricevute ante causam, l'attore quantificava il c.d. danno differenziale nella residua somma di €
96.646,77, della quale chiedeva in giudizio la liquidazione, con pagamento da porsi a carico dei convenuti in solido, integralmente ovvero al netto dell'eventuale concorso colposo a lui stesso ascrivibile nella produzione del sinistro stradale in esame.
2. Con comparsa di costituzione e risposta 16.12.2021 si costituiva in giudizio Controparte_4 quale Compagnia garante l'autovettura FI PA targata R3, di proprietà della NOa
[...]
e condotta dalla NOa contestando recisamente ogni addebito per essere stata CP_8 Parte_2 tale autovettura colpita dalla RE ME targata JX, garantita dalla e condotta Controparte_1 dal NO per asserita esclusiva responsabilità di quest'ultimo. E per essere stata Controparte_7 successivamente attinta, allorquando si era appena verificato tale primo sinistro, dall'autovettura dello stesso dott. sopraggiungente da tergo, anche in tale ipotesi senza alcun concorso causale della sua Pt_1 conducente. Chiedeva quindi di respingersi ogni domanda azionata dall'attore nei suoi confronti, con vittoria di spese.
pagina 5 di 21 3. Con comparsa di costituzione e risposta 16.12.2021 si costituiva altresì in giudizio CP_5 demandando innanzitutto all'attore l'assolvimento dell'onere probatorio circa i fatti posti a fondamento della pretesa azionata (ivi compresa la sua presenza a bordo dell'autovettura durante tutto lo svolgimento del sinistro multiplo), oltre che il superamento della presunzione di corresponsabilità gravante su ciascuno dei conducenti coinvolti nello scontro, ai sensi dell'art. 2054 co. II c.c.. La Compagnia contestava, inoltre, la rilevanza del presunto annullamento delle contravvenzioni elevate dalla Polizia Stradale a carico tanto del quanto della Rina Service S.p.A., essendosi in entrambi i casi il Giudice di Pace espresso su Pt_1 questioni meramente formali (termini di notifica del verbale e costituzione della P.A. oltre i termini di legge) e non essendo le pronunce opponibili, in ogni caso, a soggetti rimasti estranei a quei procedimenti.
Sulla dinamica del sinistro, evidenziava, poi, le circostanze già emergenti dalle produzioni CP_5 documentali in atti, le quali comprovavano la condotta non consona dello stesso attore, sopraggiunto nel tratto autostradale interessato in orario notturno, ad elevata velocità (sanzionata e, comunque, evidente per la dinamica dello scontro e per l'entità dei danni provocati), tale da non consentirgli di evitare le autovetture ferme in terza corsia poiché appena coinvolte in un altro precedente scontro. E proprio con riferimento a tale primo incidente, la Compagnia evidenziava l'indubbio concorso colposo del conducente l'autovettura RE ME targata JX, NO , contravvenuto ai sensi dell'art. 141 co.
3-8 Controparte_7
C.d.S. per aver creato pericolo ed intralcio alla circolazione, tanto da aver la sua Compagnia già CP provveduto, sin dalla fase stragiudiziale, ad indennizzare gli altri soggetti interessati, seppur su basi concorsuali. infine, rimarcava l'assenza di responsabilità in capo al proprio assicurato, CP_5 conducente dell'autovettura Volkswagen RA targata DF551AH, sopraggiunto a seguito dei primi due urti ed impossibilitato a porre in essere alcuna manovra diversiva per evitare l'impatto con l'autovettura attorea, essendosi trovato improvvisamente innanzi le corsie autostradali ostruite dalle autovetture precedentemente incidentate. Infine, la domanda attorea veniva contestata anche sotto il profilo del quantum debeatur, poiché esorbitante alla luce della documentazione prodotta oltre che basata su categorie di danno non più attuali ed anzi escluse dal nostro ordinamento per radicata e costante giurisprudenza.
4. Con comparsa di costituzione e risposta 19.1.2022 si costituiva in giudizio, infine, anche CP
la quale per lo più si associava alle difese di merito della evidenziando l'indubbio
[...] CP_5 concorso colposo dell'attore nella produzione del danno lamentato, contestato, comunque, anche nel suo ammontare.
5. Instauratosi il contraddittorio, in esito allo svolgimento della prima udienza nelle forme della trattazione scritta ed al successivo scambio delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., con ordinanza 14.8.2022 il
Giudice, ritenute inammissibili le istanze di prova orale avanzate dalla difesa attorea e dalla convenuta
, disponeva immediatamente la CTU cinematica sulla dinamica del sinistro, nominando CP_5 l'ing. . Persona_4
6. All'udienza del 26.10.2022, tenuta dal Giudice subentrato, prestava quindi giuramento il CTU ing.
, il quale curava successivamente le operazioni peritali e depositava all'esito il proprio Per_4 elaborato, disaminato dalle parti all'udienza del 20.6.2023, nel corso della quale sollevavano contestazioni alle conclusioni del tecnico tanto la difesa di parte quanto quella di parte , la quale ultima CP CP_5 chiedeva la convocazione del CTU a chiarimenti.
7. A scioglimento della riserva assunta il Giudice riteneva opportuno disporre CTU medico-legale, nominando il dott. ed in seguito, in ragione della sua rinuncia per incompatibilità, il dott. Persona_5
, il quale prestava giuramento il 21.11.2023 innanzi al Giudice nuovamente subentrato. Persona_6
8. Successivamente, le operazioni peritali subivano rinvii derivanti dalla difficoltà di reperire un ausiliario del CTU specializzato in psichiatria, da ultimo individuato nella persona della dott.ssa Persona_7 psicologa, per poi arenarsi definitivamente a causa della intervenuta rinuncia all'incarico da parte dei predetti CTU, pervenuta a dicembre 2024.
9. Seguiva la nomina di un nuovo CTU, individuato nella persona del dott. , il quale, Persona_8 all'esito delle operazioni peritali, in data 27.4.2025 depositava la relazione peritale.
pagina 6 di 21 10. All'esito, il Giudice rinviava la causa per discussione ex art. 281 sexies c.p.c., con termine per il deposito di note conclusive fino a dieci giorni prima dell'udienza.
§
Le domande dell'attore sono parzialmente fondate per i seguenti motivi.
Occorre innanzitutto soffermarsi sulla ricostruzione della dinamica del complesso sinistro (nel quale a causa dei violenti impatti, le autovetture coinvolte presentavano diversi danni materiali ed il sig. Pt_1 riportava gravi lesioni, tali da dover essere trasportato d'urgenza in ambulanza presso il Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera Nazionale SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo in Alessandria dove gli venivano diagnosticate “frattura sternale e sospetta frattura arto inferiore destro in incidente stradale”, con prognosi di gg. 30) verificatosi nel tardo pomeriggio del 22.12.2017 lungo l'Autostrada A26 Genova-Gravellona Toce, composto di fatto da una sequenza di tre distinti sinistri, quasi immediatamente successivi l'uno all'altro, come ricostruito il tutto dalla documentazione in atti e come risultano ricavabili dalla lettura del c.d. verbale della Polizia Stradale di Alessandria, sottosezione di Ovada, intervenuta nell'immediatezza dei fatti [doc. 2 attoreo, in realtà così composto: Prontuario per le annotazioni e gli accertamenti urgenti relativi agli incidenti stradali redatto dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Polizia di Stato - Sezione Polizia Stradale di Alessandria protocollo 082/2017 datato 22/12/2017, con allegata la sommaria ricostruzione dell'incidente in esame ed allegati/atti; verbale di sommarie informazioni testimoniali (ex. Art. 351 c.p.p.) rese da conducente dell'autovettura RE ME Controparte_7 targata JX coinvolta nel sinistro stradale in esame, verbale datato 22/12/2020; verbale di sommarie informazioni testimoniali (ex. Art. 351 c.p.p.) rese da conducente dell'autovettura FI Controparte_9
PA targata R3 coinvolta nel sinistro stradale in esame, verbale datato 22/12/2017; verbale di sommarie informazioni testimoniali (ex. Art. 351 c.p.p.) rese da , conducente Parte_1 dell'autovettura UD A4 Allroad Avant targata FH720RT coinvolta nel sinistro stradale in esame, verbale datato 22/12/2017; verbale di sommarie informazioni testimoniali (ex. Art. 351 c.p.p.) rese da
[...]
conducente dell'autovettura Volkswagen RA targata DF551AH coinvolta nel sinistro CP3 stradale in esame, verbale datato 22/12/2017; verbale di sommarie informazioni testimoniali (ex. Art. 351 c.p.p.) rese da , conducente dell'autoarticolato composto da trattore stradale marca CP5 [...] targato FD805VL, cilindrata 10308cc con semirimorchio marca CCFC modello SS170 targato CP6
AG02876, verbale datato 22/12/2017; verbale di sommarie informazioni testimoniali (ex. Art. 351 c.p.p.) rese da conducente dell'autovettura UD A8 targata CY21AKR coinvolta nel Testimone_1 sinistro stradale in esame, verbale datato 22/12/2017]:
a) il luogo degli eventi corrisponde ad un tratto autostradale composto da tre corsie di marcia, oltre ad una corsia di emergenza, con conformazione “rettilineo pianeggiante”;
b) all'epoca il tempo era “sereno” e la visibilità “ottima”, sebbene con illuminazione “non presente” (pagg. 12-13 doc. 2 attoreo);
c) il primo incidente, determinato da un'improvvisa perdita di controllo dell'autovettura RE ME targata JX (garantita da [veicolo A nel verbale] da parte del suo conducente CP P_
, il quale, per cause non precisate né accertate (ancorchè lo stesso avesse dichiarato di essere stato
[...] tamponato da un'auto bianca, ma non risultando alla Polizia Stradale l'esistenza di alcun colore bianco sul paraurti né altro riscontro;
il verbale della Polizia Stradale così riporta al riguardo: “Dai rilievi esperiti sul luogo, dai danni rilevati sui veicoli e dalle dichiarazioni dei protagonisti, l'incidente in trattativa può essere così ricostruito: , conducente del veicolo A, percorreva l'A26 proveniente dal lato Controparte_7 di Genova e diretto verso Gravellona Toce;
giunto all'altezza della progressiva chilometrica 65+300, perdeva il controllo del veicolo che strisciava con la fiancata sinistra il guardrail di sinistra (l'utente riferiva di essere stato urtato da un veicolo bianco di cui non è stato in grado di riferire alcun dato, ma sul veicolo A non venivano rilevate tracce di colore bianco). Successivamente il veicolo A, deviava a destra ed effettuando una rotazione intercettava ed urtava il veicolo B condotto da , che impegnava Controparte_9 regolarmente la seconda corsia di marcia.”), deviò dapprima la marcia verso sinistra, andando a collidere con la fiancata sinistra dell'autovettura contro il guard rail centrale, per poi scartare verso destra ed andare pagina 7 di 21 così ad interferire con la marcia dell'autovettura che stava sopraggiungendo FI PA targata R3 (garantita da ) [veicolo B nel verbale] (di proprietà di ) ma Controparte_4 Controparte_8 condotta da , investendola;
il verbale della Polizia Stradale così riporta al riguardo: “al Controparte_9 termine di questa prima fase l'autovettura FI PA assumeva la posizione statica di quiete nella terza corsia rivolta contromano mentre la RE ME assumeva la stessa posizione della PA ma leggermente più avanti” (pag. 35, doc. 2 attoreo). Il primo sinistro si esauriva dunque con tale dinamica, tanto che il NO , sceso dalla propria RE ME, aveva il tempo di raggiungere la FI PA P_ per verificare le condizioni della sua conducente pur omettendo di attivare i segnali Controparte_9 luminosi sulla propria autovettura ovvero di apporre l'obbligatoria segnalazione di pericolo mediante triangolo;
il NO è stato contravvenuto dalla Polizia Stradale sia ai sensi dell'art. 141 co.
3-8 P_ C.d.S. per velocità non commisurata, sia ai sensi dell'art. 15 co. 1 C.d.S. per aver creato uno stato di pericolo per la circolazione. La sua Compagnia assicurativa sin dalla fase stragiudiziale, ha CP provveduto ad indennizzare, sebbene solo su basi concorsuali, tanto il proprietario dell'autovettura condotta dal dott. quanto il NO , proprietario dell'autovettura assicurata , rimaste Pt_1 CP3 CP_5 entrambe successivamente danneggiate.
d) il secondo incidente è stato determinato dall'arrivo in loco dell'autovettura UD A4 targata FH720RT,
[veicolo C nel verbale] condotta da , odierno attore;
gli Agenti della Polizia Stradale hanno Parte_1 così ricostruito la dinamica: “da tergo sopraggiungeva l'autovettura UD A4 condotta da , Parte_1 veicolo “C”, il quale non mantenendo una velocità particolarmente prudenziale considerate le ore notturne, non si avvedeva dei veicoli incidentati che si erano fermati rivolti contromano … quindi urtava violentemente e frontalmente il veicolo “A” facendolo girare e posizionare nella terza corsia rivolto correttamente. Durante questa fase il veicolo “C” urtava leggermente anche il veicolo “B”. Al termine l'UD A4 si posizionava sulla 1° corsia di traverso rispetto alla marcia” (doc. 2 attoreo pagg. 35-37); l'attore quindi sopraggiungeva in seguito al primo sinistro (tra i veicoli A e B) alla guida dell'autovettura UD A4 (veicolo C), ad una velocità tale da non consentirgli di deviare per tempo verso destra, laddove erano presenti due corsie probabilmente sgombre, oltre a quella di emergenza;
l'UD A4 andava quindi ad impattare frontalmente con la RE ME ferma in terza corsia, in maniera tanto violenta da causare la sua rotazione di 180°, attingendo in tale carambola anche la FI PA, parimenti ferma in terza corsia per effetto del primo sinistro;
infine, al termine di tale evoluzione, l'UD A4 riusciva ad arrestarsi più avanti, lungo la prima corsia, assumendo una posizione di quiete trasversale rispetto al senso di marcia;
la condotta del dott. non risultava esente da colpa, tanto da essere sanzionata dalla Polizia Stradale ai sensi Pt_1 dell'art. 141 co.
3-8 C.d.S. per velocità non commisurata allo stato dei luoghi.
e) il terzo incidente è stato determinato dall'arrivo in loco della quarta autovettura sopraggiungente da tergo, ossia la Volkswagen RA targata DF551AH [veicolo D nel verbale], di proprietà di
[...]
(garantita da;
trovandosi una situazione già compromessa poiché la terza corsia CP3 CP_5 di marcia si trovava ingombra delle autovetture FI PA e RE ME (fatta ruotare di 180° dalla
UD A4, con posizione finale di quiete mantenuta in terza corsia), mentre anche la prima corsia risultava occupata, poco oltre, dalla UD A4, posta di traverso rispetto al senso di marcia;
risulta infatti che pur trovandosi innanzi le prime due autovetture ferme in terza corsia, sia riuscito ad evitarle, verosimilmente con una tempestiva deviazione della sua marcia a destra che, tuttavia, non gli ha consentito di impedire un successivo urto con l'UD A4. Gli Agenti della Polizia Stradale hanno così ricostruito la dinamica:
“sterzava a destra per evitare i veicoli B e A ma non mantenendo una velocità prudenziale urtava il veicolo C il cui conducente nel frattempo era sceso dall'abitacolo” (doc. 2 attoreo pagg. 35-37).
f) Risulta poi essere intervenuta la lettera di rettifica alla dinamica del sinistro (doc. 3 attoreo) redatta dalla
Polizia di Stato - Sezione Polizia Stradale di Alessandria protocollo 923/2017 datata 13/03/2018, con cui viene rettificata una circostanza importante relativa al conducente dell'autovettura UD A4, Parte_1
, come di seguito riportato: “In riscontro alla Vs. missiva datata 26/02/2018, finalizzata a conoscere
[...] se il Sig. si trovava ancora a bordo dell'autovettura UD A/4 targata FH720RT nel Parte_1 momento in cui riceveva l'urto da parte del veicolo Volkswagen RA targato DF551AH, si rappresenta a parziale rettifica che, sentito in merito all'argomento, il dipendente Sovrintendente , Persona_9
pagina 8 di 21 Capopattuglia dell'equipaggio intervenuto nella località del sinistro per i rilievi del sinistro in esame, lo stesso, dopo aver riesaminato gli atti stilati durante le fasi del rilevamento del sinistro stradale, ammetteva di aver erroneamente riportato nella dinamica del sinistro che era sceso dal suo Parte_1 veicolo prima che lo stesso venisse urtato dall'autovettura Volkswagen RA targata DF551AH condotta da mentre invece, a rigore del vero, si conferma che il Sig. come CP3 Parte_1 risulta fra l'altro dalle sue dichiarazioni rese subito dopo l'incidente presso il pronto soccorso dell'ospedale civile di Alessandria, era sceso dal suo dopo che il suo veicolo era stato urtato dall'autovettura condotta da suddetto . CP3
g) Il 04.04.2018 e 15.06.2018 venivano rispettivamente notificati a quale obbligato in Controparte_17 solido, ed al sig. quale trasgressore, il verbale di contestazione n. PTR1661000152 redatto in Pt_1 data 27.12.2017 dalla Polizia Stradale, Sezione di Alessandra, con cui veniva contestata la violazione dell'art. 141, 3° e 8° comma del Codice della Strada “perchè in data 22.12.2017, alle ore 18.00, alla guida del suddetto veicolo percorreva la progressiva chilometrica 65+400 Nord della Autostrada A/26, territorio del Comune di Alessandria, ad una velocità non commisurata in relazione alle ore notturne e alle caratteristiche della strada inizio di tratto rettilineo al termine di una curva volgente a sinistra con visuale preclusa tant'è che si avvedeva tardivamente di altro veicolo fermo ed incidentato fermo in carreggiata collidendovi contro. Infrazione emersa a seguito di istruttoria di incidente stradale con feriti ultimata in data odierna e verificatosi in data, ora e luogo di cui sopra” (doc. 6e 6 bis attoreo); tale verbale veniva impugnato tanto da che dal sig. e le rispettive opposizioni venivano Controparte_17 Pt_1 rubricate, per la prima, al n. 723/2018 r.g. e, per il secondo, al n. 1108/2018 r.g. dell'Ufficio del Giudice di Pace di Alessandria (doc. 7e 7 bis attoreo); nel giudizio promosso da veniva ascoltato Controparte_17 sui capitoli di prova articolati nel ricorso introduttivo il testimone sig. indicato nel verbale di Tes_2 incidente del 22.12.2017 redatto dalla Polstrada, il quale confermava a) che il giorno dell'incidente il sig.
viaggiava ad una velocità di circa 100 Km/h, b) che la visibilità era piena e non presentava Pt_1 ostacoli, che l'asfalto era umido e privo di imperfezioni, c) che in quel tratto l'autostrada è priva di illuminazione e d) che i veicoli fermi sulla carreggiata non erano illuminati, né vi erano segnalazioni di emergenza”; nello stesso giudizio veniva ascoltato quale teste anche il sig. il quale confermava le Pt_1 medesime circostanze, come risulta dal verbale di udienza (doc. 8 attoreo); il Giudice di Pace di Alessandria accoglieva entrambi i ricorsi in opposizione proposti da (per tardiva costituzione Controparte_17 dell'Ente resistente) e dal sig. (per tardiva notifica del verbale di contestazione) e per l'effetto, Pt_1 annullava il verbale n. PTR1661000152 del 27.12.2017 con le sentenze n. 742/2018 del 20/27.11.2018 e n.
696/2018del 29.10/26.11.2018 (docc. 9, 9bis attoreo).
h) in ragione del massimale previsto nella polizza PAI, liquidava in data Controparte_18
10.10.2019 al sig. la somma di €. 52.930,47 (di cui €. 1.780,57 per spese mediche); così Pt_1 CP_ determinata IP 33% tabelle di cui €. 1.780,57 per spese mediche documentate;
somma che il danneggiato si impegnava a non cumulare con quanto spettante alle imprese individuate quali responsabili del sinistro (doc. 13).
i) formulava in data 30.06.2020 offerta di risarcimento per la somma di €. 8.000,00 (doc. 21 CP_5 attoreo) che inviava con lettera del 30.07.2020 (doc. 23 attoreo) ed in data 09.10.2020 il sig. Pt_1 comunicava di non accettare l'offerta formulata e di trattenere il suddetto importo in acconto sul maggiore avere (doc. 24 attoreo). CP_ l) l' sottoponeva il sig. a visita medica di revisione, riconoscendo a quest'ultimo un Pt_1 aggravamento nella menomazione dell'integrità psico-fisica in misura pari al 30%, (anziché al 27% in CP_ precedenza quantificato), come risulta dall'attestazione e dal prospetto di calcolo redatti dall' in data 22.10.2020, e come riportato dall'attore “che è stato quantificato complessivamente in €. 82.938,33 per la sola voce di danno biologico;
danno che attualmente viene liquidato con rendita mensile dal 01.08.2018”
(cfr. atto di citazione pag. 14 e doc. 49 attoreo).
A questo punto occorre esaminare quanto abbia scritto il CTU Dott. Ing. nella sua Persona_4 relazione cinematica: “Nel caso in esame, si è operato in assenza di diversi elementi di base importanti al pagina 9 di 21 fine della definizione puntuale del sinistro in esame, ovvero: − la documentazione fotografica, importante per l'esatta definizione della posizione e della entità dei danni relativamente ai veicoli coinvolti;
− le fotografie del luogo del sinistro, importanti per l'individuazione esatta delle posizioni di arresto statico finale raggiunte dai veicoli nelle diverse fasi evolutive. Ad ogni modo, la dinamica del sinistro oggetto di perizia tecnica è stata ricostruita, comunque attraverso l'esame della documentazione agli atti prodotta dalla Polizia Stradale intervenuta e sull'analisi degli elementi di base riportati nello schizzo planimetrico allegato al prontuario degli accertamenti del sinistro stradale in esame … Pertanto, sulla scorta degli elementi oggettivi più sopra evidenziati, è stato possibile ricostruire la più probabile dinamica che, a parere tecnico dello scrivente, ha avuto il seguente sviluppo … Il conducente dell'autovettura RE ME, giunto nei pressi del km 65+300, per cause non note e non definibili, perdeva il controllo del proprio veicolo e, in fase di sbandamento trasversale sulla carreggiata della A26, andava ad impattare con la fiancata sinistra contro il guardrail in lamiera che caratterizza lo spartitraffico centrale. A seguito dell'urto il veicolo rimbalzava, proseguendo la corsa in rototraslazione, intercettando l'autovettura FI PA, condotta da , che procedeva lungo la seconda corsia di marcia autostradale;
a Controparte_9 seguito di tale fase in conseguenza dell'impatto verificatosi tra i due veicoli RE e FI PA, gli stessi raggiungevano le posizioni statiche finali pochi metri dopo la collisione in posizioni trasversali sulla carreggiata, in terza corsia di marcia e con le parti anteriori rivolte verso la direzione contraria al senso di marcia.” (pagg. 32-33).
Ed ancora, quanto al secondo sinistro, quello che ha interessato l'attore, così ricostruisce il CTU: “Seconda Fase In seguito alla già complessa fase scatenante del sinistro così come sopra descritta, dopo qualche minuto, si sono verificati ulteriori due impatti, per linearità di trattazione suddivisi in due fasi distinte della descrizione, verificatisi a brevissima distanza l'uno dall'altro. Quindi, la successiva evoluzione del sinistro è stata caratterizzata dal sopraggiungere dell'autovettura UD A4 Allroad, condotta da Parte_1 che, marciando sulla terza corsia di marcia autostradale, si è trovato la carreggiata preclusa dalle autovetture RE ME e FI PA in posizioni di quiete ferme sulla corsia di sorpasso. Il conducente dell'autovettura UD A4 Allroad, a causa della difficile prevedibilità di tali presenze sulla carreggiata, con i dispositivi di illuminazione non funzionanti poiché danneggiati a causa della prima fase del sinistro, in un tratto autostradale privo di illuminazione e con l'occupazione di veicoli in avaria senza attivazione delle quattro frecce di emergenza e, soprattutto, a causa della scarsità di spazio a disposizione (in quanto la perdita di controllo dell'autovettura RE ME fino alla posizione di arresto dello stesso veicolo sulla terza corsia, si verifica nel tratto di curva volgente a sinistra), non ebbe il tempo di attuare una manovra difensiva efficace e, pertanto, il violento impatto si concretizzava tra la struttura anteriore dell'autovettura UD A4 (che ha riportato importanti deformazioni da introflessione), la parte anteriore dell'autovettura RE ME e quella anteriore del veicolo FI PA.” (pag. 37).
Ed inoltre, quanto al terzo sinistro, che ha successivamente ancora interessato l'attore, così ricostruisce il CTU: “Terza Fase La terza fase del sinistro è stata caratterizzata dalla collisione tra le autovetture e UD A4. … In particolare, per quanto attiene l'autovettura , Controparte_19 Controparte_19 condotta da avvistando gli ostacoli costituiti dai veicoli RE ME e FI PA CP3 fermi incidentati e trovandosi preclusa la terza corsia di marcia sulla quale procedeva, metteva in atto una manovra difensiva di sterzata verso destra ma, a causa della velocità di marcia tenuta, non ebbe il tempo di attuare una manovra difensiva pienamente efficace e, pertanto, impattava con modalità antero/laterale assiale eccentrica contro l'autovettura UD A4, il cui conducente si trovava all'interno dell'abitacolo de proprio veicolo, al momento dell'impatto ricevuto dal mezzo condotto da Tale circostanza è CP3 confermata anche dalla rettifica alla dinamica del sinistro come descritta dalla Polizia Stradale di Alessandria.” (pag. 41).
Assume particolare importanza la ricostruzione della velocità dell'auto condotta dall'attore: “6.3.1 Calcolo analitico della velocità di marcia dell'autovettura UD A4 Allroad - Fase 2 Urto UD – RE ME - Per quanto attiene la determinazione delle velocità post-urto dell'autovettura UD A4 Allroad 2.0cc e dell'autovettura RE ME si sono ottenuti, sulla base dello spazio percorso in fase di traslazione in deviazione dopo l'impatto, i seguenti risultati: • la velocità che disponeva l'autovettura UD A4 Allroad pagina 10 di 21 2.0cc nella fase post urto di traslazione conseguente all'urto con l'autovettura RE ME (in posizione di quiete a seguito della prima fase del sinistro), è stata determinata attorno al probabile valore di circa 68 km/h (18,8 m/s) sulla base dello spazio percorso post-urto, dall'urto contro il veicolo RE alla prima posizione di arresto statica finale;
• la velocità di cui disponeva l'autovettura RE ME nella fase post urto di rototraslazione in senso antiorario conseguente all'urto contro l'autovettura UD A4 Allroad è stata determinata attorno al probabile valore di circa 45,9 km/h (12,8 m/s circa) sulla base dello spazio percorso post-urto; • il valore di velocità più probabile dell'autovettura UD A4 Allroad 2.0cc all'arrivo all'urto contro la RE ME e l'autovettura FI PA (ferme contromano a seguito della prima fase del sinistro) si doveva attestare intorno agli 102 km/h circa (28,2 m/s), valore perfettamente conforme e rientrante nel limite massimo di velocità del tratto autostradale percorso (da Codice della
Strada è previsto che il limite di velocità da non superare sulle autostrade è di 130 km/h, con riduzione a
110 km/h su asfalto bagnato come nel caso in esame); occorre evidenziare che non sono state rilevate tracce di frenata ante-urto, pertanto la velocità corrisponde alla probabile velocità di marcia del veicolo.”
(pag. 48).
Assume poi particolare importanza la ricostruzione della velocità dell'auto condotta dal veicolo D che ha colliso l'auto dell'attore: “6.3.2 Calcolo analitico della velocità di marcia dell'autovettura CP9
- Fase 3 Urto Volkswagen – UD A4 - Per quanto attiene la determinazione delle velocità post-urto
[...] dell'autovettura 1.9cc e dell'autovettura UD A4 si sono ottenuti, sulla base dello Controparte_19 spazio percorso in fase di traslazione in deviazione dopo l'impatto, i seguenti risultati: • la velocità che disponeva l'autovettura Volkswagen RA 1.9cc nella fase post urto di traslazione conseguente all'urto con l'autovettura UD A4 (in posizione di quiete a seguito della seconda fase del sinistro), è stata determinata attorno al probabile valore di circa 77 km/h (21,5 m/s) sulla base dello spazio percorso post- urto, dall'urto contro il veicolo UD A4 alla posizione di arresto statica finale;
• la velocità di cui disponeva l'autovettura UD A4 nella fase post urto di rototraslazione conseguente all'urto contro l'autovettura è stata determinata attorno al probabile valore di circa 66,2 km/h (18,4 Controparte_19
m/s circa) sulla base dello spazio percorso post-urto; • il valore di velocità più probabile dell'autovettura Volkswagen RA 1.9cc all'arrivo all'urto contro la UD A4 (ferma a seguito della seconda fase del sinistro) si doveva attestare intorno agli 147 km/h circa (40,9 m/s), valore non conforme e nettamente superiore rispetto al limite massimo di velocità del tratto autostradale percorso (110 km/h su asfalto bagnato sulle autostrade); occorre evidenziare che non sono state rilevate tracce di frenata ante-urto, pertanto la velocità corrisponde alla probabile velocità di marcia del veicolo.” (pagg. 49-50).
In conclusione, il CTU così rispondeva: “Al momento del sinistro, la pavimentazione asfaltata si presentava bagnata senza anomalie. La visibilità veniva valutata ottima dagli agenti operatori intervenuti, nonostante l'orario in cui si verificava il sinistro (ore 18:47 di periodo invernale), per le condizioni atmosferiche presenti (cielo sereno), nonostante l'assenza di illuminazione pubblica stradale sul tratto interessato dall'incidente. In ordine ai limiti di velocità, trattandosi di infrastruttura autostradale, il tratto dove si verificava il sinistro in esame e quindi l'impatto tra i veicoli coinvolti, è soggetto al limite massimo di velocità pari a 130 Km/h, valendo le prescrizioni di cui all'articolo 142 del Nuovo Codice della Strada.
Sulla ricostruzione della dinamica del sinistro - Nel caso in esame, si è operato in assenza di diversi elementi di base importanti al fine della definizione puntuale del sinistro in esame, ovvero: − la documentazione fotografica, importante per l'esatta definizione della posizione e della entità dei danni relativamente ai veicoli coinvolti;
− le fotografie del luogo del sinistro, importanti per l'individuazione esatta delle posizioni di arresto statico finale raggiunte dai veicoli nelle diverse fasi evolutive. In ogni modo, la dinamica del sinistro oggetto di perizia tecnica è stata ricostruita comunque attraverso l'esame della documentazione agli atti prodotta dalla Polizia Stradale intervenuta e sull'analisi degli elementi di base riportati nello schizzo planimetrico allegato al prontuario degli accertamenti del sinistro stradale … Il conducente dell'autovettura RE ME, giunto nei pressi del km 65+300, per cause non note e non definibili, perdeva il controllo del proprio veicolo e, in fase di sbandamento trasversale sulla carreggiata della A26, andava ad impattare con la fiancata sinistra contro il guardrail in lamiera che caratterizza lo spartitraffico centrale. A seguito dell'urto il veicolo rimbalzava, proseguendo la corsa in rototraslazione, pagina 11 di 21 intercettando l'autovettura FI PA, condotta da , che procedeva lungo la seconda Controparte_9 corsia di marcia autostradale;
a seguito di tale fase in conseguenza dell'impatto verificatosi tra i due veicoli RE e FI PA, gli stessi raggiungevano le posizioni statiche finali pochi metri dopo la collisione in posizioni trasversali sulla carreggiata, in terza corsia di marcia e con le parti anteriori rivolte verso la direzione contraria al senso di marcia. Dallo studio delle posizioni post-urto e dei punti d'urto sui due mezzi l'impatto tra la RE ME e la FI PA risulta essersi verificato nell'area della terza corsia di marcia;
la tipologia delle deformazioni riportate dai due mezzi indica, infatti, che l'impatto è avvenuto con carattere di urto anteriore/posteriore eccentrico mentre il veicolo urtato (FI PA) si trovava in posizione trasversale rispetto alla posizione sulla carreggiata dell'autoveicolo RE ME. In seguito alla già complessa fase scatenante del sinistro così come sopra descritta, dopo qualche minuto, si sono verificati ulteriori due impatti, per linearità di trattazione suddivisi in due fasi distinte della descrizione, verificatisi a brevissima distanza l'uno dall'altro. Quindi, la successiva evoluzione del sinistro è stata caratterizzata dal sopraggiungere dell'autovettura UD A4 Allroad, condotta da Parte_1 che, marciando sulla terza corsia di marcia autostradale, si è trovata la carreggiata preclusa dalle autovetture RE ME e FI PA in posizioni di quiete ferme sulla corsia di sorpasso. Il conducente dell'autovettura UD A4 Allroad, a causa della difficile prevedibilità di tali presenze sulla carreggiata, con i dispositivi di illuminazione non funzionanti perché danneggiati a causa della prima fase del sinistro, in un tratto autostradale privo di illuminazione e con l'occupazione di veicoli in avaria senza attivazione delle quattro frecce di emergenza e soprattutto a causa della scarsità di spazio a disposizione (la perdita di controllo dell'autovettura RE ME fino alla posizione di arresto dello stesso veicolo sulla terza corsia, si verifica nel tratto di curva volgente a sinistra), non ebbe il tempo di attuare una manovra difensiva efficace e, pertanto, il violento impatto si concretizzava tra la struttura anteriore dell'autovettura UD A4 (che ha riportato importanti deformazioni da introflessione), la parte anteriore dell'autovettura RE ME e quella anteriore del veicolo FI PA. L'impatto ha determinato una deviazione verso sinistra dell'autovettura RE ME che si posizionava contromano rispetto al normale flusso veicolare sulla terza corsia di marcia della carreggiata della A26; tale veicolo veniva individuato all'altezza del guardrail in lamierato posto sulla sinistra della carreggiata autostradale;
la posizione di quiete dell'autoveicolo RE ME è stata assunta a seguito della perdita di controllo del veicolo nella prima fase rotazionale dello stesso. … La terza fase del sinistro è stata caratterizzata dalla collisione tra le autovetture e UD A4. Anche in questo caso, la posizione di arresto Controparte_19 statico degli stessi mezzi nella fase finale, nonché i danni riportati dai due veicoli, hanno consentito l'individuazione della traiettoria ante urto e post urto. In particolare per quanto attiene l'autovettura
, condotta da avvistando gli ostacoli costituiti dai veicoli RE Controparte_19 CP3
ME e FI PA fermi incidentati e trovandosi preclusa la terza corsia di marcia sulla quale procedeva, metteva in atto una manovra difensiva di sterzata verso destra ma, a causa della velocità di marcia tenuta, non ebbe il tempo di attuare una manovra difensiva pienamente efficace e, pertanto, impattava con modalità antero/laterale assiale eccentrica contro l'autovettura UD A4, il cui conducente si trovava all'interno dell'abitacolo de proprio veicolo, al momento dell'impatto ricevuto dal mezzo condotto da Tale circostanza è confermata anche dalla rettifica alla dinamica del sinistro come CP3 descritta dalla Polizia Stradale di Alessandria. …
Valutazioni tecniche conclusive sulla dinamica del sinistro e possibilità di evitare l'evento - A conclusione del lavoro di analisi dei fatti, in seguito al verificarsi delle circostanze esaminate, noti i movimenti degli attori del sinistro, appare evidente come agli effetti il grave sinistro in esame sia stato generato essenzialmente dalla condotta di guida imprudente tenuta dai due conducenti: alla Controparte_7 guida dell'autovettura RE ME e conducente dell'autovettura Volkswagen RA. CP3 Infatti, la causa determinante l'evento è legata alla circostanza che il conducente del veicolo RE ME, percorrendo il tratto rettilineo preceduto da curvatura dell'asse sinistrorsa del tratto autostradale A26 all'altezza della progressiva chilometrica 65+300, per cause legate certamente alla velocità di marcia tenuta e, certamente, ad una contestuale mancanza di tenuta della strada legata alle condizioni dell'asfalto bagnato per la pioggia, perdeva il controllo del proprio veicolo e determinava lo sbandamento trasversale dello stesso, cagionando quindi l'impatto anteriore/laterale contro l'autovettura FI PA, in marcia pagina 12 di 21 sulla seconda corsia di marcia. La velocità certamente non commisurata al tratto autostradale percorso privo di illuminazione e con asfalto bagnato, nonché lo spazio e le traiettorie percorse post-urto dei mezzi, dimostrano in maniera inequivocabile che il conducente della RE ME, non abbia saputo mantenere l'assetto del veicolo, determinando pertanto le successive fasi di evoluzioni del sinistro stradale in esame. Il conducente dell'autovettura RE ME, avrebbe pertanto dovuto conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza. I danni al veicolo RE ME, il tragitto e le evoluzioni compiute da tale veicolo, che hanno determinato gli impatti contro la struttura di protezione guardrail presente sul lato sinistro della carreggiata nel tratto compreso tra il km 65+300 e 65+400, evidenziano chiaramente come la velocità tenuta dal conducente dell'autovettura RE non fosse commisurata all'arteria autostradale percorsa al momento dell'evento. Per quanto attiene alla condotta della conducente dell'autovettura FI PA,
, a seguito di tutte le verifiche tecniche svolte e delle determinazioni analitiche Controparte_9 compiutamente espresse nella presente relazione di consulenza e di tutte le evidenze oggettive emerse, è possibile ritenere che tale conducente prima dell'impatto si trovasse in marcia regolare sulla seconda corsia di marcia e non ebbe alcun modo di evitare l'impatto con il veicolo RE ME, in relazione alla imprevedibilità e alla repentinità dello svolgersi dell'evento. Pertanto, a carico della conducente dell'autovettura FI PA, a parere tecnico dello scrivente, non si ravvede alcuna responsabilità nella causazione del sinistro, né violazioni alle norme del C.d.S., in quanto l'automobilista subendo totalmente l'impatto anteriore/laterale, non poté valutare in alcun modo il tempo e l'arrivo del veicolo RE ME, in ragione della velocità tenuta dal suo conducente e trovandosi nella fase rotazionale attorno all'asse del veicolo. Per quanto attiene alla condotta del conducente dell'autovettura UD A4 Allroad,
, in marcia sulla corsia di sorpasso del tratto autostradale dell'A26, lo stesso conducente si Parte_1
è trovato la carreggiata preclusa dalle autovetture RE ME e FI PA in posizioni di quiete ferme sulla corsia di sorpasso, senza alcuna segnalazione. Il conducente dell'autovettura UD A4, a causa della difficile prevedibilità di tali presenze sulla carreggiata, con i dispositivi di illuminazione non funzionanti perché danneggiati a causa della prima fase del sinistro, in un tratto autostradale privo di illuminazione e con l'occupazione di veicoli senza attivazione delle quattro frecce di emergenza e soprattutto a causa della scarsità di spazio a disposizione (infatti la perdita di controllo dell'autovettura RE ME fino alla posizione di arresto dello stesso veicolo sulla terza corsia, si verificava nel tratto di curva volgente a sinistra), non ebbe il tempo di attuare alcuna manovra difensiva efficace, a meno di una sterzata con deviazione verso la prima corsia di marcia. Inoltre, a seguito delle determinazioni analitiche compiutamente espresse nella presente relazione di consulenza e delle evidenze oggettive emerse, è possibile concludere che questi prima dell'impatto si trovava in marcia regolare sulla terza corsia di marcia procedendo ad una velocità conforme e rientrante nei limiti vigenti su tale tratta autostradale. Pertanto, a carico del conducente dell'autovettura UD A4, a parere tecnico dello scrivente, non si ravvede alcuna responsabilità nella causazione del sinistro, né violazioni alle norme del C.d.S., in quanto l'automobilista non ebbe modo di evitare gli impatti contro la FI PA e la RE ME ferme in posizione contromano a seguito della prima fase dell'evento. Per quanto attiene alla condotta di guida del conducente dell'autovettura Volkswagen RA, quest'ultimo, percorrendo il tratto della CP3 A26 all'altezza della progressiva chilometrica 65+300, in relazione all'elevata velocità di marcia tenuta, nonostante la manovra difensiva messa in atto di deviazione a destra, non riusciva ad evitare l'impatto frontale contro il veicolo incidentato, autovettura UD A4 attestata nella prima posizione di quiete a seguito della seconda fase del sinistro. Tale conducente, pertanto, alla guida dell'autovettura Volkswagen, cagionava l'impatto violento anteriore/assiale contro l'autovettura UD A4, come sopra evidenziato in posizione di primo arresto statico finale sulla seconda corsia di marcia. L'elevata velocità e la direzione di arrivo all'urto del veicolo Volkswagen RA, nonché lo spazio e le traiettorie percorse post-urto dei due mezzi, dimostrano che il conducente di quest'ultimo veicolo, per ragioni legate alla eccessiva velocità di marcia non prudenziale e non commisurata rispetto al tratto autostradale ad ampia curvatura, e con asfalto bagnato, non abbia fatto in tempo ad evitare il veicolo UD A4 sulla seconda corsia di marcia. Il conducente dell'autovettura Volkswagen RA, procedendo ad una velocità nettamente superiore a quella adeguata per quel tratto viario autostradale, infatti, avrebbe avuto l'obbligo di regolare la velocità
pagina 13 di 21 del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, fosse evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione 10. Il conducente avrebbe dovuto conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza.” (pagg. 56-62).
In sintesi, il CTU nel rispondere ai quesiti, riscontra al veicolo A e al veicolo D la responsabilità nella dinamica dei fatti con riferimento alle lesioni riportate dall'attore, rispettivamente in ragione della condotta imperita e della velocità elevata.
Risulta nella lunga relazione peritale (con anche l'inserimento di sue ricostruzioni fotografiche) che il CTU dia atto della lacunosità delle operazioni svolte dagli agenti della Polizia Stradale (non avendo eseguito le dovute fotografie, ancorchè fosse buio, o nel riportare i rilievi con precisione), con ciò riflettendosi l'esame in un campo d'indagine limitato, ma che nonostante ciò, dall'insieme della documentazione allegata - che risulta essere stata da lui esaminata compiutamente ed ampiamente citata -, il CTU è comunque riuscito a giungere ad una ricostruzione più probabile che non della dinamica dell'incidente e delle singole condotte tenute dai conducenti degli autoveicoli coinvolti. Il CTU ha risposto puntualmente alle osservazioni dei
CCTTPP.
Questo Giudice deve dunque tenere conto delle conclusioni a cui è giunto l'ausiliario, poichè la relazione appare essere stata svolta con il dovuto rigore e competenza.
Dall'istruttoria e all'esito della CTU cinematica è risultato che l'attore il 22.12.2017 lungo l'autostrada A26, nelle condizioni di luogo e di tempo indicate, avesse tenuto una guida comunque sufficientemente prudente per la velocità tenuta, impattando senza alcuna colpa nei veicoli fermi, condotti da Controparte_7
(responsabile del primo sinistro) e (non responsabile del primo sinistro, né apparendo Controparte_9 responsabile nel secondo sinistro, non avendo avuto tempo per segnalare l'incidente), infine venendo colpito dall'autoveicolo guidato imprudentemente, per la velocità tenuta, da (terzo sinistro). CP3
La ricostruzione del sinistro, conclusivamente, induce a ritenere che l'attore abbia dimostrato di avere tenuto in comportamento esente da colpa, sia con riguardo alla condotta di guida che con riguardo alle manovre poste in atto per evitare il sinistro.
La difesa attorea ha dunque fornito idonea prova atta a superare la presunzione di corresponsabilità dettata dall'art. 2054 II comma c.c. a carico dei conducenti nello scontro tra veicoli. Sia perché ha comunque inteso ottenerle per testi nella seconda memoria, ancorchè poi non ammessi, sia perché desumibile quale prova atipica dalla deposizione testimoniale del teste sentito dinanzi al Giudice di Pace di Alessandria, sia soprattutto perché ha trovato riscontro in quella che può ritenersi una perizia di tipo percipiente.
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di , la condotta del dott. risulta CP_5 Pt_1 comunque non aver violato l'art. 141 co. 2 C.d.S., secondo cui “il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”, poiché tale obbligo va necessariamente contestualizzato nella situazione in cui ci si trova. Diversamente, come ben osserva anche la difesa attorea, il conducente coinvolto in un sinistro sarebbe sempre ritenuto
E nella specie il sinistro che ha coinvolto l'attore lo ha visto procedere ad una velocità adeguata (circa 100 km/h) in autostrada, non potendo prevedere di trovarsi, peraltro nello spazio di 2 corsie su 3, ben due autoveicoli fermi senza alcuna segnalazione o illuminazione, poiché diversamente ragionando qualsiasi automobilista in autostrada dovrebbe essere tenuto a tenere una velocità, oltre il tramonto, sempre prudenziale, ben inferiore a 100 km/h, ove si consideri pure che in terza corsia normalmente non può essere inferiore a 90 km/h.
In conclusione, può ritenersi accertata la responsabilità in ragione del 50% del convenuto P_
, quale conducente dell'autovettura RE ME targata JX assicurata da
[...] CP
pagina 14 di 21 [veicolo A nel verbale] ed in ragione del 50% del convenuto quale conducente CP3 dell'autovettura Volkswagen RA targata DF551AH assicurata da [veicolo D nel CP_5 verbale], con esclusione di ogni responsabilità del conducente e della proprietaria Controparte_9
dell'autovettura FI PA targata R3, assicurata da [veicolo Controparte_8 Controparte_4
B nel verbale]. Tale suddivisione ripartita per metà s'impone, non risultando una ricostruzione causale differente quanto all'evento dannoso.
Quanto alla quantificazione del danno differenziale richiesto, si è resa necessaria una CTU medico- legale, affidata al dott. . Persona_8
Il CTU così scrive nell'approssimarsi a rispondere ai quesiti: “È ben documentato in atti un percorso psichiatrico/psicologico con iniziale diagnosi di disturbo post-traumatica da stress (dr. , Persona_10
Neuropsichiatra - dr.ssa Psicologa - dr.ssa Psicologa). Dalla relazione dello Per_11 Per_12 Psichiatra dr. , a data 7 settembre 2020, si prende atto: “… attualmente il disturbo prevalente è Per_13 costituito dalla componente di natura depressiva reattiva e dalla polarizzazione su temi di tipo patofobico con conseguente ansia;
tale disturbo è inquadrabile come Disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso DSM-5, F 43.23) di tipo complicato”. Sulla scorta di quanto sopra discusso è possibile riconoscere un danno biologico temporanea al 100% di gg 23 (periodo dal trauma alla dimissione ospedaliera), un danno biologico temporanea al 75% di gg. 45 (periodo di cure fino all'utilizzo delle due stampelle), un danno biologico temporaneo al 50% di gg 70 (periodo di cure fino alla concessione del carico), un danno biologico temporanea al 35% di gg 90 (periodo di riabilitazione fino alla stabilizzazione). Allo stato attuale degli accertamenti, al dato anamnestico il periziato riferisce dolori meteodipendenti allo sterno, dolore e deficit funzionale della spalla sinistra soprattutto in postergazione, edema alla sera al piede destro e difficoltà all'inizio della deambulazione al mattino, deficit di flessione dorsale del piede;
rappresenta zoppia con algia vertebrale;
non è in grado di correre, inciampa nei gradini. Fa fatica a addormentarsi e si sveglia per gli incubi, a volte rivede l'incidente, altre volte per il dolore al piede altre volte per ansia, è sempre meno tollerante nei rapporti familiari e lavorativi. Dichiara, tuttavia di aver imparato a gestire l'ansia, ha accettato la sua situazione clinica;
permane difficoltà nella guida dell'autovettura soprattutto in autostrada;
assume Lexotan 15-20 gg in caso di crisi, da circa un anno (precisa che nel 2025 ha avuto tre crisi). Dopo una prima fase di non accettazione, oggi, accetta la situazione ma non i deficit funzionali e psicologici.
Quanto obiettivato in corso di visita medico legale è di conforto ai dati anamnestici. Nella valutazione del danno biologico permanente si soni tenuti in giusta considerazione i quadri anatomo-algodisfunzionali in esiti fratturativi nei gradi come rilevati dalla documentazione e confrontati con l'attuale obiettività, registrata in sede di visita medico legale dallo scrivente condotta, nonché le problematiche di ordine psichico come oggettivate. Sulla scorta di quanto discusso, avute a mente le tabellazioni attualmente utilizzate in ambito civile così come commentate da testi attualizzati in ambito medico legale (si cita nel caso: , , NC “Barèmes medico-legali”, Giuffrè Editore, 2023), CP_20 CP_21 Persona_14 appare doveroso riconoscere al sig. un danno biologico permanente - che pone interesse Parte_1 unicamente in tema di danno biologico – pari complessivamente al 30% (per cento).
Sull'argomento della valutazione della sofferenza psicofisica, ci viene in aiuto il lavoro dell'”Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano” al capitolo sulla “Relazione illustrativa del nuovo quesito medico legale”. Tale lavoro sostanzialmente è in linea con la matrice proposta dalla SIMLA, tuttavia più confacente, valutativamente parlando, in quanto allegato a un documento ufficiale emesso dal Tribunale di Milano. In merito alla “sofferenza menomazione correlata” (peraltro citata anche nei lavori della SIMLA) il documento dell'Osservatorio di Milano riporta alle pag. 54 e 55: “…il contributo del medico legale dovrebbe essere espresso solo in forma descrittiva, per coadiuvare il Giudice (o le parti in sede stragiudiziale) nella corretta quantificazione del danno non patrimoniale complessivamente subito dalla vittima, potendo il C.T.U. semmai motivatamente riassumere la valutazione della sofferenza menomazione- correlata secondo una aggettivazione in scala crescente di intensità (assente/lievissima, lieve, media, elevata, elevatissima)”. Il concetto è ripreso alla pag. 56 del già citato documento. Alla luce del documento guida dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, come compenetrato dalla Proposta della SIMLA, pagina 15 di 21 la graduazione deve essere espressa in termini di aggettivazione per cui ritengo necessario, in merito alla sofferenza psicofisica porre una valutazione come coerentemente di seguito riportato (i tre gradienti sono ripresi dal testo della relazione SIMLA:
1. dolore fisico, 2. aggressione terapeutica, 3. allontanamento piaceri della vita).
Per il danno biologico temporaneo ritengo coerente attribuire, in termini di sofferenza psicofisica, una valutazione di:
elevata per il periodo di danno temporaneo al 100% (grado 4),
media per il periodo di danno temporaneo al 75% (grado 3),
lieve per il periodo di danno temporaneo al 50% e al 35% (grado 2),
Per il danno biologico permanente coesiste un'apprezzabile sofferenza psicofisica tanto da valutare allo step di “lieve”. (pagg. 14-18).
In conclusione, il CTU medico-legale così risponde: “In risposta ai quesiti posti dall' Ufficio si può concludere:
1 Nell'evento lesivo del 22.12.2017 il sig. riportò le seguenti lesioni, ormai Parte_1 stabilizzate: frattura sternale, frattura complessa del calcagno di destra, frattura falange P2 alluce sinistro, frattura del 1^ e del 2^ metatarso del piede destro, frattura della clavicola sinistra, infrazione ala iliaca destra.
2 Tali lesioni sono da porre in correlare causale con l'evento lesivo per cui è causa.
3 Le lesioni sono state produttive di:
-Danno biologico temporaneo al 100% gg 23 (ricovero con preclusione di ogni attività).
-Danno biologico temporaneo al 75% gg. 45 (con preclusione alla deambulazione e con evidente limitazione nelle funzioni personali e, comunque, nelle attività sociali, relazionali e lavorative).
-Danno biologico temporaneo al 50% gg 70 (con contenuta limitazione nella deambulazione, nelle funzioni personali e comunque nelle attività sociali, relazionali e lavorative).
-Danno biologico temporaneo al 35% gg 90 (con contenuta limitazione nelle attività sociali, relazionali e lavorative).
4. Non è documentato essere stato necessario il ricorso a un'assistenza alla persona (badante).
5. L'inabilità lavorativa ha avuto una durata data dalla sommatoria di tutti i periodi indicati al precedente punto “3”.
6. Avuto presenti le tabellazioni attualmente utilizzate in ambito civile, si deve riconoscere un danno biologico permanente pari al 30% (trenta per cento).
7. Gli esiti incidono sul solo danno biologico, mentre non incidono sulla capacità lavorativa specifica del sig. . Pt_1
8. I postumi non impediscano l'attività lavorativa.
9. In termini di sofferenza psicofisica, per il danno biologico temporaneo ritengo coerente attribuire una valutazione di:
9.1. elevata per il periodo di danno temporaneo al 100% (grado 4),
9.2. media per il periodo di danno temporaneo al 75% (grado 3),
9.3. lieve per il periodo di danno temporaneo al 50% e al 35% (grado 2),
pagina 16 di 21 Per il danno biologico permanente coesiste un'apprezzabile sofferenza psicofisica tanto da valutare allo step di “lieve”. Non sono state reperiti in atti documenti relativi a eventuali spese sostenute e da sostenere.” (pagg. 18-20).
Anche in questo caso la relazione peritale risulta essere stata svolta con rigore, secondo competenza ed esperienza, inoltre non risultano osservazioni da parte dei CCTTPP. Quanto al danno psichico lamentato dall'attore, che risulterebbe comprovato dalla relazione peritale di cui al doc. 48 (riportante l'individuazione di disturbi qualificati come DSM-V F43.10 e F43.23) il CTU ha ritenuto non fosse necessario avvalersi di un ulteriore ausiliario specialista, pur riconoscendo
“un'apprezzabile sofferenza psicofisica … da valutare allo step di “lieve” e dunque tenendone conto nella sua complessiva valutazione. Questo Giudice pertanto deve tenere in considerazione quanto scritto dall'ausiliario tecnico. Per addivenire alla liquidazione del danno si applicheranno le Tabelle milanesi del 2024, sulla base dei parametri indicati dal CTU.
Giova ricordare come la quantificazione del danno non patrimoniale consenta un aumento a titolo di personalizzazione solo ove si verifichino conseguenze anomale o del tutto peculiari, diverse da quelle ordinariamente derivanti in casi simili o per categorie simili di danneggiati (ex multis Cass. civ., Ord., Rel.
Cricenti, 3 marzo 2023, n. 6378). Nella specie l'attore non ha fornito alcuna prova inerente alla personalizzazione né ha inteso fornirla, stante il contenuto della sua seconda memoria.
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 48 anni
Percentuale di invalidità permanente 30%
Punto danno biologico € 5.007,10 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 46%) € 2.303,27 Punto danno non patrimoniale € 7.310,37
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 23
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 45
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 70
Giorni di invalidità temporanea parziale al 35% 90
Danno biologico risarcibile € 114.913,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 167.773,00
Invalidità temporanea totale € 2.645,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 3.881,25
Invalidità temporanea parziale al 50% € 4.025,00
Invalidità temporanea parziale al 35% € 3.622,50 Totale danno biologico temporaneo € 14.173,75
Totale generale: € 181.946,75
pagina 17 di 21 Come noto, la Corte di Cassazione con la sentenza 27.9.2021, n. 26117 ha offerto un vero e proprio vademecum sulle modalità di calcolo del danno iatrogeno differenziale: a) “l'indennizzo per CP danno biologico permanente pagato dall alla vittima di lesioni personali va detratto dal credito aquiliano per danno biologico permanente, vantato dalla vittima nei confronti del terzo responsabile, al netto della personalizzazione e del danno morale;
b) nel caso di indennizzo sotto forma di rendita, la detrazione deve avvenire sottraendo dal credito civilistico il cumulo dei ratei già riscossi e del valore capitale della rendita ancora da erogare, al netto dell'aliquota di rendita destinata al ristoro del danno patrimoniale;
c) il danno c.d. iatrogeno (e cioè l'aggravamento, per imperizia del medico, di postumi che comunque sarebbero residuati, ma in minor misura) va liquidato monetizzando il grado complessivo di invalidità permanente accertato in corpore;
monetizzando il grado verosimile di invalidità permanente che sarebbe comunque residuato all'infortunio anche in assenza dell'errore medico;
detraendo il secondo importo dal primo;
d) nel caso in cui la vittima di un danno iatrogeno abbia percepito un indennizzo dall , il credito residuo della vittima nei confronti del responsabile va determinato sottraendo dal CP1 risarcimento dovuto per danno iatrogeno solo l'eventuale eccedenza dell'indennizzo rispetto al CP1 controvalore monetario del danno-base (cioè il danno che comunque si sarebbe verificato anche in assenza dell'illecito)”.
La Corte afferma che i pagamenti effettuati dall'assicuratore sociale ( ) riducono il credito CP1 risarcitorio della vittima del fatto illecito nei confronti del responsabile, se l'indennizzo ha lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito (Cass. S.U. 12566/2018). Quando l'assicuratore sociale paga l'indennizzo, il credito risarcitorio si trasferisce ope legis dal danneggiato all'assicuratore. È dunque un'ipotesi di surrogazione, in cui si verifica una modifica del rapporto obbligatorio dal lato attivo. Quindi, il danneggiato (creditore), in seguito al pagamento dell'indennizzo, perde la titolarità attiva dell'obbligazione per la parte indennizzata. Invero, il danneggiato – non essendo più creditore – non può pretendere il risarcimento dal responsabile. Il credito risarcitorio residuo che il danneggiato (creditore) vanta nei confronti del responsabile è il danno differenziale, che va calcolato per voci o poste di danno.
Se per una voce di danno l'indennizzo dell'assicuratore sociale eccede il credito civilistico:
• “per quel danno la vittima nulla potrà pretendere dal responsabile;
• il responsabile non potrà pretendere che l'eventuale eccedenza dell'indennizzo rispetto al danno da lui causato sia riportata a defalco di altri crediti risarcitori della vittima” (Cass. Ord. 25618/2018; Cass. 27669/2017; Cass. 17407/2016; Cass. 13222/2015).
La circostanza che l' non eserciti il proprio diritto di surrogazione è irrilevante e non incide sulla CP1 posizione del danneggiato. Infatti, è il pagamento dell'indennizzo che fa perdere al danneggiato il credito risarcitorio, non il fatto che il terzo pagatore (l' ) si sia surrogato nel suo diritto chiedendo al CP1 responsabile la rifusione dell'indennizzo pagato al danneggiato.
Nel caso di infortunio sul lavoro a cui non consegua la morte, l esegue in favore della vittima quattro CP1 prestazioni principali:
1. corrisponde una somma a titolo di risarcimento del danno biologico permanente (art. 13 d.lgs. 38/2000); la corresponsione avviene in forma di capitale per le invalidità comprese tra il 6 e il 16% ed in forma di rendita per le invalidità superiori;
2. eroga una somma a titolo di ristoro del danno (patrimoniale) da perdita della capacità di lavoro;
tale danno è presunto nel caso di invalidità superiori al 16% e viene indennizzato tramite una maggiorazione della rendita corrisposta per il danno biologico permanente (art. 13 c. 2, lett. (b)
d.lgs. 38/2000);
3. eroga un'indennità giornaliera per il periodo di assenza dal lavoro, commisurata alla retribuzione e decorrente dal quarto giorno di assenza (art. 68 D.P.R. 1124/1965);
4. si fa carico delle spese di cura, di riabilitazione e per gli apparecchi protesici (art. 66 D.P.R. pagina 18 di 21 1124/1965).
Da ciò emerge che l' non indennizza: CP1
• il danno morale, ossia il pregiudizio non patrimoniale non avente fondamento medico-legale,
• il danno biologico temporaneo,
• non effettua la "personalizzazione" in relazione alla specificità del caso concreto.
Conseguentemente, alla luce di quanto risulta allegato e documentato, pertanto, l'attore ha diritto al risarcimento del danno c.d. differenziale, le cui voci sono, qui di seguito, meglio specificate:
Danno biologico
+ €. 114.913,00
(I.P. 30%, anni 48)
Danno morale
+ €. 52.860,00
(Tab. Milano 46%) Detratto indennizzo
- €. 82.938,33 CP dell' (danno biologico)
- €. 51.149,90 Parte_3
AS (-spese mediche) Detratta liquidazione
- €. 8.000,00
Allianz
+ €. 2.645,00 Inabilità temporanea assoluta (23 gg a totale)
+ €. 11.528,75 Inabilità temporanea parziale (45, 70, 90 gg)
_____________________ ____________
€. 39.858,52 Totale
All'attore dovrà dunque essere risarcito il danno differenziale nella misura complessiva di €. 39.858,52, alla cui somma dovrà essere aggiunta la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data del fatto illecito fino al saldo.
Quanto alle spese del giudizio, esse saranno liquidate tenendo conto dell'effettiva condanna, stante la differenza importante rispetto alla domanda iniziale posta dall'attore.
Infatti, la Cassazione al riguardo ha indicato il seguente “principio” che si condivide, altrimenti esponendo la parte soccombente al pagamento di spese sproporzionate e non giustificate: “Il Tribunale ha liquidato i compensi dell'attuale ricorrente “sul valore effettivo della controversia, vale a dire l'“importo oggetto della transazione notevolmente inferiore a quello della domanda”. In tal modo si è disallineato dalla giurisprudenza di questa Corte. In fattispecie analoga a quella che occupa, è stato infatti affermato, con la sentenza n. 16465 del 13 giugno 2024, che: “secondo la giurisprudenza di questa Corte - a fronte di un valore dichiarato nella domanda introduttiva (…) - la Corte di appello non avrebbe potuto attribuire alla causa un diverso valore quale quello derivante dallo sviluppo del giudizio, e ciò anche in base alla prospettata transazione sopravvenuta (pari ad euro …). Si è, in proposito, affermato (cfr. Cass., Sez. Un., n. 5615 del 1998 e Cass. n. 8660 del 2010) che, in tema di liquidazione degli onorari professionali a favore dell'avvocato, l'art. 6 della tariffa trova applicazione soltanto in riferimento alle cause per le quali si proceda alla determinazione presuntiva del valore in base a parametri legali, e non pure allorquando il valore della causa sia stato in concreto dichiarato, dovendosi utilizzare, in tale situazione, il disposto dell'art. 10 c.p.c., senza necessità di motivare in ordine alla mancata adozione di un diverso criterio.
Pertanto, nel caso di specie, la Corte di merito non avrebbe potuto prendere in considerazione il valore asseritamente ritenuto congruo dalle parti con riferimento all'ammontare della somma riconosciuta in sede pagina 19 di 21 di transazione ai fini della determinazione del computo complessivo del compenso professionale da riconoscere alla ricorrente per le prestazioni giudiziali rese fino alla formalizzazione della transazione stessa. In senso analogo, questa Corte ha altresì chiarito che il principio per cui nella liquidazione degli onorari a carico del cliente può aversi riguardo al valore effettivo della controversia quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile, si applica soltanto ai casi in cui il codice di procedura civile fissa il valore delle domande sulla base di presunzioni e non quando trattasi di pagamento di somme ed il valore si ricava dalla stessa somma richiesta dall'attore (Cass. n.
3383 del 1968). In termini più specifici e calzanti alla fattispecie di cui trattasi, è stato più recentemente affermato - e a tale principio dovrà conformarsi il giudice di rinvio - che, ai fini della liquidazione degli onorari professionali dovuti dal cliente in favore dell'avvocato, nel caso di transazione di una causa introdotta con domanda di valore determinato e, pertanto, non presunto in base ai criteri fissati dal codice di procedura civile, il valore della causa si determina avendo riguardo soltanto a quanto specificato nella domanda, considerata al momento iniziale della lite, restando irrilevante la somma realizzata dal cliente a seguito della transazione (cfr. Cass. n. 1666 del 2017; Cass. n. 27305 del 2020). Del resto, l'art. 5, comma 2, prima parte D.M. n. 55 del 2014 prevede che per la liquidazione dei compensi «a carico del cliente», si abbia riguardo «al valore corrispondente all'entità della domanda»”. Tale principio, peraltro, non esclude che, come si desume dalla seconda parte dell'art. 5 cit., stesso comma 2, oltre che dalla prima parte del successivo comma 3, il giudice debba verificare se la somma domandata sia manifestamente diversa rispetto al «valore effettivo della controversia», così come determinato anche in ragione dell'entità economica dell'interesse sostanziale” (Cass. 16465/2024, cit.). Nel caso di specie il Tribunale non ha compiuto tale verifica ma ha ritenuto tout court che “l'importo oggetto della transazione, notevolmente inferiore a quello della domanda” fosse “il valore effettivo della controversia”” (Cass., Sez. 2, Pres. Rel. Ord. 09/07/2024, n. 18723). Per_15 Per_16
Pertanto, in virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., i convenuti - P_
e in ragione del 50%, in solido tra loro;
e
[...] Controparte_1 CP3 in ragione del 50%, in solido tra loro - devono essere dichiarati tenuti e condannati a CP_5 rimborsare all'attore le spese processuali. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4 del citato D.M. 10.03.2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche, della natura e del valore dell'affare, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati come da valori medi della Tabella 2) allegata al predetto D.M. applicabile per lo scaglione di riferimento e così per i seguenti importi:
Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.806,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00
Compenso tabellare (valori medi) € 7.616,00
AUMENTI (in % sul compenso tabellare)
Aumento del 60 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4,
€ 4.569,60 comma 2)
Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti € 12.185,60
PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare € 7.616,00
pagina 20 di 21 Totale variazioni in aumento + € 4.569,60
Compenso totale € 12.185,60
Spese generali (15% sul compenso totale) € 1.827,84
IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE € 14.013,44
In conclusione, i convenuti e n ragione del 50% e in solido Controparte_7 Controparte_1 tra loro, nonchè i convenuti e in ragione del 50% e in solido tra CP3 CP_5 loro, devono essere dichiarati tenuti e condannati a rimborsare all'attore le spese processuali complessive per € 12.185,60 di compenso, oltre al 15% di spese forfettarie, CPA ed IVA se dovuta, oltre ad € 860,55 di spese anticipate, oltre ad € 1.830 per spese dei Consulenti di Parte (come documentato dall'attore).
Le spese delle CTU saranno poste definitivamente a carico dei convenuti e Controparte_7
n ragione del 50%, in solido tra loro, nonchè dei convenuti e Controparte_1 CP3 in ragione del 50%, in solido tra loro. CP_5
Infine, quanto alle spese del giudizio tra l'attore ed i convenuti Parte_1 [...]
, , esse andranno comunque CP_8 Controparte_9 Controparte_4 interamente compensate poiché l'attore, essendo entrato in collisione con l'autoveicolo ivi condotto, di proprietà e garantito dai convenuti, ha avuto conferma dell'esatta dinamica del sinistro con conseguente esclusione della responsabilità di tali convenuti, solo a conclusione della CTU cinematica.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara la responsabilità di , quale conducente dell'autovettura RE ME Controparte_7 targata JX, assicurata da in ragione del 50% e di , quale Controparte_1 CP3 conducente dell'autovettura Volkswagen RA targata DF551AH, assicurata da nella CP_5 causazione del sinistro avvenuto il 22.12.2017 lungo l'autostrada A26 in danno di e Parte_1 per l'effetto li Condanna, come su indicato, al risarcimento del danno differenziale nella misura complessiva di €. 39.858,52, con rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del fatto illecito fino al saldo;
Rigetta ogni altra domanda;
Condanna altresì e in ragione del 50%, in solido tra loro, Controparte_7 Controparte_1 nonchè di e in ragione del 50%, in solido tra loro, a rimborsare a CP3 CP_5
le spese di lite, che si liquidano in € 12.185,60 di compenso, oltre al 15% di spese Parte_1 forfettarie, CPA ed IVA se dovuta, oltre ad € 860,55 di spese anticipate, oltre ad € 1.830 per spese dei Consulenti di Parte. Spese delle CTU a carico dei convenuti e n Controparte_7 Controparte_1 ragione del 50%, in solido tra loro, nonchè dei convenuti e in CP3 CP_5 ragione del 50%, in solido tra loro;
Compensa le spese del giudizio tra e , Parte_1 Controparte_8 [...]
, CP_9 Controparte_4
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Alessandria, 2 luglio 2025
Il Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola
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