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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 02/07/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice Ettore Di Roberto ha pronunziato all'udienza del 2.7.2025 la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella causa iscritta al n. 1228/2024 R.G.A.C. promossa da:
C.F. , in proprio e quale legale rappresentante pro tempore di Parte_1 C.F._1
P. Iva rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgia Orsi e Andrea Roveta CP_1 P.IVA_1
Parte ricorrente in opposizione
C o n t r o
, P.Iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Veronica Allegri
Parte resistente
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale, previa sospensione dell'efficacia dell'impugnata ordinanza- ingiunzione e, senza inversione dell'onere della prova, previa eventuale istruzione della causa anche tramite l'ammissione delle prove orali dedotte al paragrafo 2a, e qui riprodotte…
- dichiarare la carenza di legittimazione passiva del sig. Pt_1
- dichiarare la nullità dell'ordinanza ingiunzione per mancata individuazione dell'autore materiale della supposta trasgressione;
- dichiarare e accertare la carenza dell'elemento oggettivo e soggettivo della violazione contestata, la non configurabilità di questa per non essersene avverato il presupposto della immissione sul mercato del prodotto, l'illegittimità della sanzione in forza della tutela della buona fede, del difetto di colpevolezza e della sussistenza dell'esimente dell'incertezza della normativa;
- in ogni caso per tutti i motivi di cui in narrativa annullare e/o revocare e/o dichiarare nulla e/o inesistente l'ordinanza-ingiunzione e di conseguenza dichiarare nulla e/o annullare la sanzione irrogata e/o in via subordinata ridurre la stessa al di sotto del minimo edittale, applicando nel computo la norma di cui all'art. 7, d.lgs. 472 del 1997 e/o il principio di proporzionalità nella misura più favorevole al trasgressore e nella minor somma che verrà ritenuta equa, in considerazione delle
1 circostanze specifiche del caso e del valore della merce e dell'applicazione dell'art. 8 legge
689/1981, nonché dell'art. 81 c.p.
- In via di ulteriore ed estremo subordine mantenere comunque la sanzione nel minimo edittale.
Con tutti i provvedimenti conseguenti ed opportuni.
Con vittoria delle spese e onorari di giudizio”
Per parte resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario della Spezia, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa e respinta, RIGETTARE l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi sopra esposti e qui richiamati e conseguentemente CONFERMARE l'ordinanza ingiunzione impugnata. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sanzione qui opposta origina dagli accertamenti contenuti nei processi verbali nn. 27935/RU e n.
28020/RU, entrambi in data 26.7.2019, con i quali l' Pt_2 CP_3 Parte_3
Valle d'Aosta – Ufficio ha contestato a la Controparte_4 CP_2 Pt_1 violazione dell'art. 23 del D. Lgs 188/2008.
In quella sede fu infatti verificato che la merce (accumulatori elettrici al piombo per l'avviamento dei motori a pistone) presente all'interno dei container oggetto del controllo e vincolata a regime di importazione non era etichettata come richiesto dalla normativa di riferimento.
Con l'ordinanza n. 16786 in data 1.7.2024 l' Controparte_5
ha quindi ingiunto il pagamento dell'importo di 169.815,00 euro (quantificato tenendo conto
[...] del minimo edittale stabilito dalla legge e del numero totale – 3.396 - dei pezzi ispezionati).
Parte ricorrente ha contestato la legittimità di tale sanzione deducendo: la propria carenza di legittimazione passiva e la nullità dell'ordinanza per mancata individuazione dell'autore materiale;
l'errata contestazione dell'illecito, non ricorrendo il presupposto della immissione sul mercato previsto dalla legge;
la mancanza dell'elemento soggettivo della violazione;
la propria buona fede;
in ogni caso, la necessità di rideterminare l'entità della sanzione, anche secondo ragionevolezza ed equità.
La si è costituita contestando tutti i motivi di opposizione. CP_2
Si ritiene che il provvedimento impugnato vada annullato, stante la fondatezza del profilo prospettato in atto introduttivo sub 2, nei termini seguenti.
La normativa applicata nella specie dall'amministrazione – di cui al d.lgs. 188/2008 - presuppone l'immissione sul mercato della merce, ai sensi degli artt. 23, comma 1 (“Le pile e gli accumulatori e
i pacchi batterie sono immessi sul mercato solo se contrassegnati in modo visibile, leggibile e
2 indelebile con il simbolo raffigurato nell'allegato IV”) e 25, comma 1 (“… il produttore che immette sul mercato pile ed accumulatori privi del simbolo di cui all'articolo 23, commi 1 e 3 … è punito”).
La nozione di immissione nel mercato è definita alla lettera p) dell'art. 2 del solito decreto legislativo: trattasi de “la fornitura o la messa a disposizione, a titolo oneroso o gratuito, in favore di terzi all'interno del territorio della Comunità compresa l'importazione nel territorio doganale della
Comunità”.
Si discute se l'importazione a cui si riferisce la norma appena citata presupponga o meno l'immissione in libera pratica delle merci.
Secondo la giurisprudenza allegata dalla (cfr. da ultimo, Corte d'Appello di Genova del CP_2
5.2.2025) ai fini del perfezionamento della condotta qui in rilievo sarebbe sufficiente la presentazione all'Autorità doganale della relativa dichiarazione d'importazione, mentre la successiva attività di sdoganamento costituirebbe un mero post factum, conseguente alle verifiche amministrative del caso, come tale non rilevante ai fini dell'integrazione dell'illecito.
In senso contrario sono svariate pronunce, in particolare del Tribunale di Genova (per esempio le sentenze nn. 1423/2024, 2915/2024 e 104/2025).
Ebbene, lo scrivente ritiene di aderire a questo secondo orientamento, condividendosi in particolare la necessità di coordinare le norme interne con quelle dell'Unione europea e in particolare con quelle contenute nel Codice Doganale di cui al Regolamento del 09.10.2013 n. 952, che distingue la fase della presentazione delle merci e quella appunto dell'immissione in libera pratica (fase quest'ultima che ai sensi dell'art. 201 del suddetto codice comporta: “la riscossione dei dazi dovuti all'importazione; la riscossione, ove opportuno di altri oneri, come previsto dalle pertinenti disposizioni vigenti in materia di riscossione di tali oneri;
l'applicazione delle misure, dei divieti e delle restrizioni di politica commerciale, a meno che non debbano essere applicati in una fase precedente;
l'espletamento delle altre formalità stabilite per l'importazione delle merci”).
L'importazione, anche ai presenti fini, è, dunque, da intendersi quale procedimento complesso, che si apre con la presentazione della dichiarazione di importazione, tramite i formulari in uso e si conclude con lo svincolo delle merci, a seguito del quale le stesse possono circolare liberamente all'interno dell'Unione europea.
Ne consegue che nel caso in esame l'accertamento del fatto, pacificamente intervenuto in un momento precedente all'immissione in libera pratica, è stato compiuto quando l'importazione definitiva non poteva dirsi ancora perfezionato.
Difetta, pertanto, uno degli elementi costitutivi della fattispecie.
Sono assorbiti gli altri motivi di opposizione dedotti.
3 In considerazione della novità dei profili trattati le spese del procedimento possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: annulla l'ordinanza - ingiunzione oggetto di opposizione;
dispone la compensazione delle spese di lite.
La Spezia, 2.7.2025
Il Giudice
Ettore di Roberto
4
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice Ettore Di Roberto ha pronunziato all'udienza del 2.7.2025 la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella causa iscritta al n. 1228/2024 R.G.A.C. promossa da:
C.F. , in proprio e quale legale rappresentante pro tempore di Parte_1 C.F._1
P. Iva rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgia Orsi e Andrea Roveta CP_1 P.IVA_1
Parte ricorrente in opposizione
C o n t r o
, P.Iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Veronica Allegri
Parte resistente
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale, previa sospensione dell'efficacia dell'impugnata ordinanza- ingiunzione e, senza inversione dell'onere della prova, previa eventuale istruzione della causa anche tramite l'ammissione delle prove orali dedotte al paragrafo 2a, e qui riprodotte…
- dichiarare la carenza di legittimazione passiva del sig. Pt_1
- dichiarare la nullità dell'ordinanza ingiunzione per mancata individuazione dell'autore materiale della supposta trasgressione;
- dichiarare e accertare la carenza dell'elemento oggettivo e soggettivo della violazione contestata, la non configurabilità di questa per non essersene avverato il presupposto della immissione sul mercato del prodotto, l'illegittimità della sanzione in forza della tutela della buona fede, del difetto di colpevolezza e della sussistenza dell'esimente dell'incertezza della normativa;
- in ogni caso per tutti i motivi di cui in narrativa annullare e/o revocare e/o dichiarare nulla e/o inesistente l'ordinanza-ingiunzione e di conseguenza dichiarare nulla e/o annullare la sanzione irrogata e/o in via subordinata ridurre la stessa al di sotto del minimo edittale, applicando nel computo la norma di cui all'art. 7, d.lgs. 472 del 1997 e/o il principio di proporzionalità nella misura più favorevole al trasgressore e nella minor somma che verrà ritenuta equa, in considerazione delle
1 circostanze specifiche del caso e del valore della merce e dell'applicazione dell'art. 8 legge
689/1981, nonché dell'art. 81 c.p.
- In via di ulteriore ed estremo subordine mantenere comunque la sanzione nel minimo edittale.
Con tutti i provvedimenti conseguenti ed opportuni.
Con vittoria delle spese e onorari di giudizio”
Per parte resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario della Spezia, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa e respinta, RIGETTARE l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi sopra esposti e qui richiamati e conseguentemente CONFERMARE l'ordinanza ingiunzione impugnata. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sanzione qui opposta origina dagli accertamenti contenuti nei processi verbali nn. 27935/RU e n.
28020/RU, entrambi in data 26.7.2019, con i quali l' Pt_2 CP_3 Parte_3
Valle d'Aosta – Ufficio ha contestato a la Controparte_4 CP_2 Pt_1 violazione dell'art. 23 del D. Lgs 188/2008.
In quella sede fu infatti verificato che la merce (accumulatori elettrici al piombo per l'avviamento dei motori a pistone) presente all'interno dei container oggetto del controllo e vincolata a regime di importazione non era etichettata come richiesto dalla normativa di riferimento.
Con l'ordinanza n. 16786 in data 1.7.2024 l' Controparte_5
ha quindi ingiunto il pagamento dell'importo di 169.815,00 euro (quantificato tenendo conto
[...] del minimo edittale stabilito dalla legge e del numero totale – 3.396 - dei pezzi ispezionati).
Parte ricorrente ha contestato la legittimità di tale sanzione deducendo: la propria carenza di legittimazione passiva e la nullità dell'ordinanza per mancata individuazione dell'autore materiale;
l'errata contestazione dell'illecito, non ricorrendo il presupposto della immissione sul mercato previsto dalla legge;
la mancanza dell'elemento soggettivo della violazione;
la propria buona fede;
in ogni caso, la necessità di rideterminare l'entità della sanzione, anche secondo ragionevolezza ed equità.
La si è costituita contestando tutti i motivi di opposizione. CP_2
Si ritiene che il provvedimento impugnato vada annullato, stante la fondatezza del profilo prospettato in atto introduttivo sub 2, nei termini seguenti.
La normativa applicata nella specie dall'amministrazione – di cui al d.lgs. 188/2008 - presuppone l'immissione sul mercato della merce, ai sensi degli artt. 23, comma 1 (“Le pile e gli accumulatori e
i pacchi batterie sono immessi sul mercato solo se contrassegnati in modo visibile, leggibile e
2 indelebile con il simbolo raffigurato nell'allegato IV”) e 25, comma 1 (“… il produttore che immette sul mercato pile ed accumulatori privi del simbolo di cui all'articolo 23, commi 1 e 3 … è punito”).
La nozione di immissione nel mercato è definita alla lettera p) dell'art. 2 del solito decreto legislativo: trattasi de “la fornitura o la messa a disposizione, a titolo oneroso o gratuito, in favore di terzi all'interno del territorio della Comunità compresa l'importazione nel territorio doganale della
Comunità”.
Si discute se l'importazione a cui si riferisce la norma appena citata presupponga o meno l'immissione in libera pratica delle merci.
Secondo la giurisprudenza allegata dalla (cfr. da ultimo, Corte d'Appello di Genova del CP_2
5.2.2025) ai fini del perfezionamento della condotta qui in rilievo sarebbe sufficiente la presentazione all'Autorità doganale della relativa dichiarazione d'importazione, mentre la successiva attività di sdoganamento costituirebbe un mero post factum, conseguente alle verifiche amministrative del caso, come tale non rilevante ai fini dell'integrazione dell'illecito.
In senso contrario sono svariate pronunce, in particolare del Tribunale di Genova (per esempio le sentenze nn. 1423/2024, 2915/2024 e 104/2025).
Ebbene, lo scrivente ritiene di aderire a questo secondo orientamento, condividendosi in particolare la necessità di coordinare le norme interne con quelle dell'Unione europea e in particolare con quelle contenute nel Codice Doganale di cui al Regolamento del 09.10.2013 n. 952, che distingue la fase della presentazione delle merci e quella appunto dell'immissione in libera pratica (fase quest'ultima che ai sensi dell'art. 201 del suddetto codice comporta: “la riscossione dei dazi dovuti all'importazione; la riscossione, ove opportuno di altri oneri, come previsto dalle pertinenti disposizioni vigenti in materia di riscossione di tali oneri;
l'applicazione delle misure, dei divieti e delle restrizioni di politica commerciale, a meno che non debbano essere applicati in una fase precedente;
l'espletamento delle altre formalità stabilite per l'importazione delle merci”).
L'importazione, anche ai presenti fini, è, dunque, da intendersi quale procedimento complesso, che si apre con la presentazione della dichiarazione di importazione, tramite i formulari in uso e si conclude con lo svincolo delle merci, a seguito del quale le stesse possono circolare liberamente all'interno dell'Unione europea.
Ne consegue che nel caso in esame l'accertamento del fatto, pacificamente intervenuto in un momento precedente all'immissione in libera pratica, è stato compiuto quando l'importazione definitiva non poteva dirsi ancora perfezionato.
Difetta, pertanto, uno degli elementi costitutivi della fattispecie.
Sono assorbiti gli altri motivi di opposizione dedotti.
3 In considerazione della novità dei profili trattati le spese del procedimento possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: annulla l'ordinanza - ingiunzione oggetto di opposizione;
dispone la compensazione delle spese di lite.
La Spezia, 2.7.2025
Il Giudice
Ettore di Roberto
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