TRIB
Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 30/11/2025, n. 1262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1262 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 927/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa RI RR,
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 12.11.2025, tenuta mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
ha pronunciato la seguente SENTENZA, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di primo grado pendente tra
l'Avv. FRANCESCO SANFILIPPO (C.F. , nato a [...] il C.F._1
21/01/1968, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Lombardo giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore; Controparte_1 P.IVA_1
- resistente contumace -
oggetto: opposizione avverso provvedimento di liquidazione del compenso per il patrocinio a spese dello Stato.
conclusioni delle parti: come rassegnate da parte ricorrente con le note di trattazione scritta depositate in data 17.9.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.3.2023, l'avv. Francesco Sanfilippo, difensore di
[...]
nel procedimento civile N.R.G. 2819/2017 del Tribunale Civile di Agrigento, Pt_1
ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ha proposto opposizione avverso il provvedimento reso il 9-10.2.2023 con il quale gli era stata liquidata la somma di € 475,00 - già ridotta ex art.
1 - di aver redatto la comparsa di costituzione e risposta, memorie istruttorie (ai sensi dell'art. 183 co. VI c.p.c.) e note conclusive (la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c.);
- che è stata disposta una CTU e sono stati esperiti interrogatorio formale e prove testimoniali;
- per la liquidazione deve farsi riferimento ai valori tabellari per le cause di valore compreso tra € 26.000,01 e € 52.000,00 in considerazione del fatto che il valore della controversia ammontava ad € 33.251,69;
- che applicando il protocollo di intesa siglato dal Presidente del Tribunale e dall'ordine degli Avvocati di Agrigento e quindi applicando la Riduzione del 20% sull'importo di €
3.088,00, si determina la somma di € 3.040,00;
- che il Giudice non ha motivato il provvedimento con cui si è discostato dai suddetti parametri.
Ha quindi concluso chiedendo di veder “riformare il decreto impugnato e conseguentemente
liquidare in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello stato il compenso indicato
nella già depositata istanza di liquidazione € 3.000,00 oltre Rib. Forf. 15%, IVA e CPA, o comunque il
compenso che sarà ritenuto di giustizia, secondo le previsioni del D.M. 55/2014, comprensivo di tutte
le fasi processuali effettivamente svolte e con l'ulteriore liquidazione anche delle spese relative al presente
giudizio”.
Il , nella persona del Ministro pro tempore, ritualmente evocato in Controparte_1
giudizio, non si è costituito.
Ciò detto in punto di fatto, il ricorso va accolto per le seguenti ragioni.
In primo luogo, è necessario dar conto che risulta provata l'attività svolta dal ricorrente -
al quale deve pertanto riconoscersi la fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale (vd.
verbali in atti) - e che il valore della controversia è pari a € 33.251,69 (vd. sent. in atti).
Il protocollo per la liquidazione dei compensi in materia di patrocinio a spese dello stato,
prot. 3687 del 16.12.2022, prevede che l'importo spettante al difensore della parte ammessa al
Patrocinio a Spese dello Stato va calcolato in applicazione dei parametri medi, abbattuti del
20%, e dimidiati ex art. 130 DPR 115/2002 ai sensi del quale gli importi spettanti al difensore,
all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà e poi
2 arrotondati in aumento.
Così, per il caso di specie, il protocollo invocato prevede un compenso di € 2.905,00 (cfr.
lett. 9); pertanto, l'impugnato decreto va revocato ed il compenso spettante al ricorrente per l'attività espletata nel procedimento di cui si tratta va rideterminato in tale misura.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al valore della controversia (fino a € 5.200) non considerando la fase istruttoria, non tenuta, e con parametri minimi considerata l'attività concretamente svolta.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso, revoca il decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di
Agrigento il 9-10.2.2023 e liquida in favore dell'Avv. Francesco Sanfilippo, difensore di
[...]
nel procedimento civile N.R.G. 2819/2017 del Tribunale Civile di Agrigento, la Pt_1
somma complessiva di € 2.905,00 oltre spese generali, IVA e CPA se dovute e come per legge,
detratto quanto già eventualmente versato in virtù del decreto opposto;
condanna il in persona del pro tempore al pagamento delle Controparte_1 CP_2
spese di lite del presente giudizio, quantificate in complessivi € 977, di cui € 125,00 per esborsi,
oltre IVA e CPA, se dovute e come per legge, e rimborso spese forfettarie;
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Si comunichi.
Così deciso in Agrigento, in data 30 novembre 2025
il Giudice
RI RR
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005,
n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
130 D.P.R. 115/2002 - oltre I.V.A. e C.P.A. senza rimborso forfettario, per l'attività difensiva prestata in favore del proprio assistito.
A supporto della propria istanza il ricorrente ha rappresentato:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa RI RR,
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 12.11.2025, tenuta mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
ha pronunciato la seguente SENTENZA, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di primo grado pendente tra
l'Avv. FRANCESCO SANFILIPPO (C.F. , nato a [...] il C.F._1
21/01/1968, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Lombardo giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore; Controparte_1 P.IVA_1
- resistente contumace -
oggetto: opposizione avverso provvedimento di liquidazione del compenso per il patrocinio a spese dello Stato.
conclusioni delle parti: come rassegnate da parte ricorrente con le note di trattazione scritta depositate in data 17.9.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.3.2023, l'avv. Francesco Sanfilippo, difensore di
[...]
nel procedimento civile N.R.G. 2819/2017 del Tribunale Civile di Agrigento, Pt_1
ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ha proposto opposizione avverso il provvedimento reso il 9-10.2.2023 con il quale gli era stata liquidata la somma di € 475,00 - già ridotta ex art.
1 - di aver redatto la comparsa di costituzione e risposta, memorie istruttorie (ai sensi dell'art. 183 co. VI c.p.c.) e note conclusive (la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c.);
- che è stata disposta una CTU e sono stati esperiti interrogatorio formale e prove testimoniali;
- per la liquidazione deve farsi riferimento ai valori tabellari per le cause di valore compreso tra € 26.000,01 e € 52.000,00 in considerazione del fatto che il valore della controversia ammontava ad € 33.251,69;
- che applicando il protocollo di intesa siglato dal Presidente del Tribunale e dall'ordine degli Avvocati di Agrigento e quindi applicando la Riduzione del 20% sull'importo di €
3.088,00, si determina la somma di € 3.040,00;
- che il Giudice non ha motivato il provvedimento con cui si è discostato dai suddetti parametri.
Ha quindi concluso chiedendo di veder “riformare il decreto impugnato e conseguentemente
liquidare in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello stato il compenso indicato
nella già depositata istanza di liquidazione € 3.000,00 oltre Rib. Forf. 15%, IVA e CPA, o comunque il
compenso che sarà ritenuto di giustizia, secondo le previsioni del D.M. 55/2014, comprensivo di tutte
le fasi processuali effettivamente svolte e con l'ulteriore liquidazione anche delle spese relative al presente
giudizio”.
Il , nella persona del Ministro pro tempore, ritualmente evocato in Controparte_1
giudizio, non si è costituito.
Ciò detto in punto di fatto, il ricorso va accolto per le seguenti ragioni.
In primo luogo, è necessario dar conto che risulta provata l'attività svolta dal ricorrente -
al quale deve pertanto riconoscersi la fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale (vd.
verbali in atti) - e che il valore della controversia è pari a € 33.251,69 (vd. sent. in atti).
Il protocollo per la liquidazione dei compensi in materia di patrocinio a spese dello stato,
prot. 3687 del 16.12.2022, prevede che l'importo spettante al difensore della parte ammessa al
Patrocinio a Spese dello Stato va calcolato in applicazione dei parametri medi, abbattuti del
20%, e dimidiati ex art. 130 DPR 115/2002 ai sensi del quale gli importi spettanti al difensore,
all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà e poi
2 arrotondati in aumento.
Così, per il caso di specie, il protocollo invocato prevede un compenso di € 2.905,00 (cfr.
lett. 9); pertanto, l'impugnato decreto va revocato ed il compenso spettante al ricorrente per l'attività espletata nel procedimento di cui si tratta va rideterminato in tale misura.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al valore della controversia (fino a € 5.200) non considerando la fase istruttoria, non tenuta, e con parametri minimi considerata l'attività concretamente svolta.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso, revoca il decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di
Agrigento il 9-10.2.2023 e liquida in favore dell'Avv. Francesco Sanfilippo, difensore di
[...]
nel procedimento civile N.R.G. 2819/2017 del Tribunale Civile di Agrigento, la Pt_1
somma complessiva di € 2.905,00 oltre spese generali, IVA e CPA se dovute e come per legge,
detratto quanto già eventualmente versato in virtù del decreto opposto;
condanna il in persona del pro tempore al pagamento delle Controparte_1 CP_2
spese di lite del presente giudizio, quantificate in complessivi € 977, di cui € 125,00 per esborsi,
oltre IVA e CPA, se dovute e come per legge, e rimborso spese forfettarie;
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Si comunichi.
Così deciso in Agrigento, in data 30 novembre 2025
il Giudice
RI RR
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005,
n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
130 D.P.R. 115/2002 - oltre I.V.A. e C.P.A. senza rimborso forfettario, per l'attività difensiva prestata in favore del proprio assistito.
A supporto della propria istanza il ricorrente ha rappresentato: