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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/09/2025, n. 1921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1921 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
RGN 2991/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice
Paola Larosa Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2991/2025, introdotta da
(n. a CAPO VERDE il 20/02/1975) C.F. (C.F.: Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. BIONDI MASSIMO;
C.F._1
E
(n. a CAPO VERDE il 21/03/1982), (C.F.: Controparte_1
) con il patrocinio dell'avv. BIONDI MASSIMO;
C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione e divorzio congiunti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e , hanno chiesto al Tribunale Parte_1 Controparte_1 di pronunciare la loro separazione personale rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 18.06.2012 nella città Ribeira Brava (Capo Verde) trascritto nel registro del
Comune di Roma (Atto n. 00397, parte 2, serie C13); che dall'unione coniugale era nato il figlio minore (n. l'08/05/2021) e che nel tempo la Persona_1 relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto. Per_ 2) Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori i quali, pertanto, continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale condivisa in tutte le decisioni di primaria importanza
1 inerenti vita della minore, mentre la esplicheranno, anche in maniera disgiunta, in relazione alle decisioni di natura meramente ordinaria. Per_ 3) Il figlio continuerà a vivere in via prevalente insieme alla madre, nell'abitazione di proprietà esclusiva della stessa sita in Via Pescaglia n. 71 - Scala: C - Interno: 3.
4) Le parti si comunicheranno sempre il rispettivo luogo di residenza ed il recapito telefonico, anche e soprattutto in caso di allontanamento con il figlio minore dall'abituale luogo di residenza della stessa.
5) I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio Per_ con ciascuno di loro, di prestare entrambi cura, educazione istruzione e di far conservare al minore rapporto significativo con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
6) Le parti concordano di porre in essere un affidamento del figlio minore con tempi di frequentazione compatibili con ciascun genitore. In tale ottica, il padre potrà vedere e tenere con se il figlio almeno nei due weekend al mese in cui sarà in Italia.
In caso di rientro in Italia del padre, lo stesso potrà vedere e tenere con sé il figlio:
- a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola (o alle ore 16,00 nei periodi di chiusura della scuola) fino alla domenica sera;
- nei giorni infrasettimanali i genitori concorderanno di volta in volta le modalità di frequentazione alla luce dei turni di lavori.
I genitori, poi, concorderanno di anno in anno i periodi di vacanze scolastiche (luglio/agosto,
Natale e Capodanno) nel rispetto del principio dell'alternanza.
7) Il Sig. ai fini della corretta realizzazione del principio della proporzionalità nel CP_1 Per_ mantenimento del figlio corrisponderà alla Sig.ra entro il giorno cinque di Parte_1 ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente a lei intestato, un assegno per il mantenimento ordinario di € 250,00 per il figlio e con successiva rivalutazione annuale ISTAT, decorrente dal mese di Febbraio 2026.
8) Le parti concordano che le spese straordinarie della figlia minore, nonché quelle elencate nel Protocollo di Intesa fra il Tribunale di Roma ed il Consiglio dell'Ordine Forense di Roma del 17.12.2014, saranno sostenute al 50% tra i genitori.
9) Entrambi i coniugi si danno il reciproco consenso al rilascio e rinnovo di ogni documento valido per l'espatrio, per loro e per il figlio minore, sin da ora prestando il consenso a viaggi esteri della minore, previa acquisizione del consenso dell'altro genitore.”
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e del figlio, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione e dovendosi peraltro specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine ai trasferimenti di diritti su beni immobili eventualmente previsti nell'accordo, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
Attesa la natura congiunta del ricorso, le spese di lite devono dichiararsi compensate.
2 La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, che hanno contratto matrimonio in Ribeira Brava in data Controparte_1
18.06.2012, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ROMA al n. 00397,
Parte II, Serie C13, Anno 2013, alle condizioni di cui in parte motiva;
dichiara compensate le spese di giudizio;
dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito relativi all'annotazione sul Registro degli atti dello Stato Civile.
Roma 15.07.2025
Il Giudice Il Presidente
Paola Larosa Marta Ienzi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice
Paola Larosa Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2991/2025, introdotta da
(n. a CAPO VERDE il 20/02/1975) C.F. (C.F.: Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. BIONDI MASSIMO;
C.F._1
E
(n. a CAPO VERDE il 21/03/1982), (C.F.: Controparte_1
) con il patrocinio dell'avv. BIONDI MASSIMO;
C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione e divorzio congiunti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e , hanno chiesto al Tribunale Parte_1 Controparte_1 di pronunciare la loro separazione personale rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 18.06.2012 nella città Ribeira Brava (Capo Verde) trascritto nel registro del
Comune di Roma (Atto n. 00397, parte 2, serie C13); che dall'unione coniugale era nato il figlio minore (n. l'08/05/2021) e che nel tempo la Persona_1 relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto. Per_ 2) Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori i quali, pertanto, continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale condivisa in tutte le decisioni di primaria importanza
1 inerenti vita della minore, mentre la esplicheranno, anche in maniera disgiunta, in relazione alle decisioni di natura meramente ordinaria. Per_ 3) Il figlio continuerà a vivere in via prevalente insieme alla madre, nell'abitazione di proprietà esclusiva della stessa sita in Via Pescaglia n. 71 - Scala: C - Interno: 3.
4) Le parti si comunicheranno sempre il rispettivo luogo di residenza ed il recapito telefonico, anche e soprattutto in caso di allontanamento con il figlio minore dall'abituale luogo di residenza della stessa.
5) I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio Per_ con ciascuno di loro, di prestare entrambi cura, educazione istruzione e di far conservare al minore rapporto significativo con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
6) Le parti concordano di porre in essere un affidamento del figlio minore con tempi di frequentazione compatibili con ciascun genitore. In tale ottica, il padre potrà vedere e tenere con se il figlio almeno nei due weekend al mese in cui sarà in Italia.
In caso di rientro in Italia del padre, lo stesso potrà vedere e tenere con sé il figlio:
- a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola (o alle ore 16,00 nei periodi di chiusura della scuola) fino alla domenica sera;
- nei giorni infrasettimanali i genitori concorderanno di volta in volta le modalità di frequentazione alla luce dei turni di lavori.
I genitori, poi, concorderanno di anno in anno i periodi di vacanze scolastiche (luglio/agosto,
Natale e Capodanno) nel rispetto del principio dell'alternanza.
7) Il Sig. ai fini della corretta realizzazione del principio della proporzionalità nel CP_1 Per_ mantenimento del figlio corrisponderà alla Sig.ra entro il giorno cinque di Parte_1 ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente a lei intestato, un assegno per il mantenimento ordinario di € 250,00 per il figlio e con successiva rivalutazione annuale ISTAT, decorrente dal mese di Febbraio 2026.
8) Le parti concordano che le spese straordinarie della figlia minore, nonché quelle elencate nel Protocollo di Intesa fra il Tribunale di Roma ed il Consiglio dell'Ordine Forense di Roma del 17.12.2014, saranno sostenute al 50% tra i genitori.
9) Entrambi i coniugi si danno il reciproco consenso al rilascio e rinnovo di ogni documento valido per l'espatrio, per loro e per il figlio minore, sin da ora prestando il consenso a viaggi esteri della minore, previa acquisizione del consenso dell'altro genitore.”
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e del figlio, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione e dovendosi peraltro specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine ai trasferimenti di diritti su beni immobili eventualmente previsti nell'accordo, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
Attesa la natura congiunta del ricorso, le spese di lite devono dichiararsi compensate.
2 La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, che hanno contratto matrimonio in Ribeira Brava in data Controparte_1
18.06.2012, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ROMA al n. 00397,
Parte II, Serie C13, Anno 2013, alle condizioni di cui in parte motiva;
dichiara compensate le spese di giudizio;
dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito relativi all'annotazione sul Registro degli atti dello Stato Civile.
Roma 15.07.2025
Il Giudice Il Presidente
Paola Larosa Marta Ienzi
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