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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 08/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PERUGIA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Mariella Roberti Presidente dott.ssa Gaia Muscato Giudice dott.ssa Ilenia Micciché Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5595 del Ruolo Generale dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 2 luglio 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale, promossa da:
DA (C.F. ), nato in [...] il Parte_1 C.F._1
18.9.1983, residente a Perugia, rappresentato e difeso giusta delega in calce al ricorso dall'Avv. Francesca Boni, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in
Perugia, alla Via Alessi n. 24 (p.e.c.: ; Email_1
Ricorrente
CONTRO
(C.F. ), nata in [...] il Controparte_1 C.F._2
21.10.1982, residente a Perugia, elettivamente domiciliata in Perugia, alla via Danzetta 7, presso lo studio dell'Avv. Ilaria Iannucci che la rappresentata e difende giusta delega rilasciata ex art. 83 c.p.c. (p.e.c.: ; Email_2
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.
Conclusioni delle parti: per il ricorrente: chiedendo la conferma dell'ordinanza presidenziale del 18.4.23 sia riguardo la disciplina dell'affidamento e delle occasioni di frequentazione;
chiedeva ridursi a complessivi euro 400 l'assegno di mantenimento ordinario per i figli e disciplinarsi le occasioni di visita nei periodi di vacanza scolastica, con rigetto della domanda di addebito e della domanda di assegno di mantenimento per la resistente;
per la resistente: conclusioni di cui alla comparsa di costituzione insistendo in particolare insistendo nella domanda di addebito e nella previsione di assegno in favore della resistente;
chiedeva confermarsi l'assegno di mantenimento stabilito per i figli nell'ordinanza presidenziale con percezione dell'assegno unico per i figli da parte della signora, come attualmente in atto.
Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole all'accoglimento della domanda attorea con conferma dei provvedimenti presidenziali.
SVOLGIMENTO IN FATTO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso depositato il 6.12.22 Da ha convenuto in giudizio la Parte_1 coniuge esponendo: di aver contratto con lei matrimonio il 26.7.2008 in Perugia e che dall'unione sono nati, nel 2011 e nel 2018, i figli ed;
che la vita matrimoniale Per_1 Per_2 si era nel tempo deteriorata fino a determinare l'intollerabilità della convivenza, tanto che i coniugi, per la serenità dei bambini, avevano concordato ad aprile 2022 che il ricorrente si trasferisse in altro immobile;
di sostenere per l'appartamento reperito in locazione la spesa mensile di euro 600,00 comprensiva delle utenze e di avere continuato, anche dopo l'allontanamento dalla casa coniugale, a provvedere al pagamento dell'affitto della casa ove era rimasta a vivere la moglie con i figli e delle spese di condominio, per un totale di euro
518,00 mensili. Il ricorrente ha aggiunto di avere sempre svolto l'attività lavorativa di parrucchiere, e di avere a marzo 2022 avviato l'attività in proprio, rilevando un negozio già esistente e ricavandone stipendio medio di circa euro 950,00 mensili;
di avere potuto sostenere tutte le spese, comprese quelle relative all'attività lavorativa avviata, solo grazie all'aiuto economico della madre, che vive in Brasile, e a una piccola eredità del nonno ricevuta nell'anno 2021, di cui ormai era rimasto ben poco. Ha aggiunto che la moglie lavora con contratto a chiamata presso un hotel, realizza privatamente torte e piccoli buffet per feste e compleanni e impartisce lezioni private di inglese;
percepisce inoltre in via esclusiva l'importo dell'assegno unico familiare (euro 350,00 mensili). Il ricorrente ha poi precisato di avere un ottimo rapporto con i figli ed ha concluso chiedendo pronunciare la separazione personale, assegnando alla ricorrente la casa coniugale, con affido congiunto dei figli a entrambi i genitori e collocamento abitativo presso la madre, regolamentando le occasioni di visita paterne tenendo conto dei propri impegni di lavoro (che non gli consentono mai di tenere i figli la giornata di sabato) e quantificando in euro 200,00 mensili per ciascun figlio l'importo dell'assegno di mantenimento ordinario.
La sig.ra , costituitasi con comparsa depositata il 27.4.23 Controparte_1 per la fase presidenziale, non si è opposta alla domanda di separazione, ma ha chiesto pronunciarsi l'addebito al marito, ed ha al fine riferito: che il , conosciuto in Brasile Pt_2 nel 2007 durante una breve visita della ricorrente alla propria famiglia, la aveva raggiunta in
Italia a gennaio 2008 ma si era presto rivelato uomo geloso e diffidente, al punto da averle impedito di uscire da casa se non in sua compagnia;
che nel 2009 la coppia, su pressioni del marito, si era trasferita una prima volta in Brasile, andando a vivere in casa della suocera, con cui la convivenza era stata difficile;
che vi era stata una prima separazione tra i coniugi nel
2014, durante la quale era avvenuto un episodio di aggressione fisica da parte del marito, che alla presenza del figlio piccolo le aveva “rimproverato” di essere uscita con degli amici;
di avere ciò nonostante deciso di riconciliarsi con il marito per la difficoltà di far comprendere al figlio le ragioni per le quali rifiutava la richieste di perdono del padre. Il nucleo familiare, una volta ricomposto, nel 2017 aveva fatto rientro in Italia, dove era nato nel 2018 il secondo figlio, , e dove però il marito non era riuscito ad ambientarsi e continuava a ripetere di Per_2 voler tornare in Brasile. Nel 2020 la resistente aveva scoperto, visionando il telefono del marito (nel quale aveva rinvenuto conferme fotografiche), di una relazione extraconiugale intrattenuta con un'altra donna nel periodo in cui la coppia viveva in Brasile, e la donna in questione, contattata tramite profilo social, dopo una iniziale reticenza, aveva confermato la frequentazione, avvenuta nel periodo 2016/2017; della circostanza la resistente aveva messo a parte anche il fidanzato della donna, che aveva poi rilasciato una dichiarazione sottoscritta, prodotta in atti. Dopo la scoperta del tradimento era iniziata la separazione di fatto tra i coniugi, che avevano iniziato a dormire separati, fino a quando, ad aprile 2022, il marito si era definitivamente allontanato da casa. La resistente ha riferito di svolgere attività lavorativa con contratto part-time a tempo determinato e retribuzione lorda di euro 945,00, gravata dal canone di locazione (euro 550 mensili) e spese condominiali (euro 140 mensili), ed ha contestato che i redditi tratti dal salone di parrucchiere dal marito fossero quelli dichiarati, evidenziando che il salone ha una ampia clientela e non dichiara tutte le entrate al fisco.
Ha concluso chiedendo prevedersi a carico del marito un assegno di mantenimento per i figli di euro 600,00, oltre euro 200,00 a titolo di assegno di mantenimento per sé.
In esito all'udienza presidenziale del 13.4.23, ove le parti comparivano insistendo nelle rispettive difese, il Presidente, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti, disponendo in particolare l'affido condiviso dei figli minori e la loro collocazione prevalente presso la madre e quantificando in euro
500,00 mensili l'assegno odi mantenimento dovuto dal padre, oltre al 50% delle spese straordinarie. Nel corso della successiva fase veniva emessa, su concorde richiesta delle parti, sentenza non definitiva di separazione, rimettendo il procedimento in istruttoria per la decisione delle altre domande. La causa è stata poi istruita invitando le parti ad integrare ed aggiornare la documentazione economica e patrimoniale e all'udienza del 2.7.2024, sulle conclusioni sopra riportate, è stata rimessa alla decisione del collegio, previa concessione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi finali.
****
La presente pronuncia, che segue a quella non definitiva in ordine allo status, già pronunciata con sentenza n. 1109/23, ha ad oggetto le sole statuizioni accessorie. Non pare superfluo chiarire che, ferma la certa giurisdizione italiana stante la persistente residenza in
Italia di entrambi i coniugi (art. 3, c. 1, lett. a) Reg. CE n. 2201/2003), la legge applicabile alla separazione è quella italiana ai sensi dell'art. 8, c. I, lett. b), Reg. n.1259/2010.
La nel precisare le proprie conclusioni, ha insistito per la pronuncia di addebito CP_1 della separazione al marito, che avrebbe trascurato i doveri di assistenza morale e materiale nei confronti propri e dei figli ed avrebbe intrattenuto una relazione extraconiugale con altra donna, scoperta dalla moglie anni dopo.
In diritto è il caso di ricordare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza (in tal senso, ex plurimis, Cass. n. 13431/2008).
Applicando gli esposti principi alla fattispecie, devono considerarsi non utili alla pronuncia di addebito i fatti allegati dalla ma accaduti prima della riconciliazione che è seguita CP_1 alla prima separazione di fatto tra i coniugi, che la resistente ha collocato nel 2014. Il fatto stesso che la abbia deciso, dopo un primo allontanamento, di riunirsi al marito, CP_1 dando luogo ad una rinnovata unione coniugale, anche allietata dalla nascita del secondo figlio (nato il [...]) rende evidente che i comportamenti in precedenza da lui assunti non hanno avuto efficacia causativa della crisi che ha poi condotto alla fine del matrimonio.
Quanto al periodo successivo al 2015, fatto scatenante il definitivo allontanamento dal marito
– secondo la narrazione dei fatti offerta dalla – è stata la scoperta, nel 2020, di una CP_1 relazione extraconiugale da lui intrattenuta nel periodo 2016/2017, quando i coniugi si erano trasferiti a vivere in Brasile. Nello specifico, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, costituendo una violazione degli obblighi coniugali tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, può di per sé giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile sempre che non si accerti, attraverso un'indagine rigorosa ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, che non abbia costituito causa efficiente della crisi coniugale per essersi manifestata in un contesto di relazioni già compromesse in modo irreparabile in un ambiente caratterizzato da una convivenza ormai solo nominale e formale (cfr., da ultimo, Cass.
11394/24).
Applicando gli esposti principi alla fattispecie, deve innanzitutto osservarsi che non è stata offerta prova in giudizio dell'esistenza stessa della relazione extraconiugale intrattenuta dal
. Non possono reputarsi al fine sufficienti le fotografie allegate alla memoria di Pt_2 costituzione, che invero non provano alcunché: sono prive di data, sì da esserne impedita la stessa collocazione temporale;
ritraggono una donna in abbigliamento intimo ma certo non provano di per sé sole l'esistenza di una relazione sentimentale o intima tra la donna ed il ricorrente.
Quanto poi al valore probatorio delle dichiarazioni rese per iscritto dal sig. Persona_3
– indicato ora come fidanzato ora come ex marito della donna con cui il ricorrente
[...] avrebbe intrattenuto una relazione - a mente della giurisprudenza di legittimità “le dichiarazioni scritte provenienti da terzi estranei alla lite sui fatti aventi relazione con questa non possono esplicare efficacia probatoria nel giudizio se non siano convalidate attraverso la testimonianza ammessa ed assunta nei modi di legge, ma possono unicamente assumere il valore di semplice indizio” (Cass. ord. n. 24976/2017). Parte ricorrente, nel caso di specie, ha totalmente omesso di citare in qualità di testimone il sig. alle cui Per_3 dichiarazioni non è nemmeno allegata copia del documento di identità e del quale non è noto il legame con la donna ritratta nelle foto, con la conseguenza che le dichiarazioni scritte in tesi riconducibili al predetto non superano il rango di mero indizio, di per sé solo certo insufficiente alla prova del fatto storico allegato.
A quanto detto fin qui deve aggiungersi che anche ove fosse stata offerta prova della condotta del violativa dell'obbligo di fedeltà coniugale, vi sarebbe stata ragione di concludere Pt_2 per la insussistenza del nesso di causalità rispetto alla fine dell'affectio coniugalis. E' lo stesso racconto offerto in atti dalla resistente a restituire il quadro di una vita di coppia costellata fin da principio da reciproche incomprensioni, da un generale sentimento di disaffezione, dall'assunzione di decisioni non condivise. E' per altro pacifico che la resistente rimase nuovamente incinta nell'agosto del 2020 (e decise di non portare a termine la gravidanza), sì da essere così smentito che a quel momento fosse cessata, stante la scoperta del tradimento, ogni comunione materiale tra i coniugi.
Alla luce di quanto fin qui l'origine della crisi coniugale pare doversi rinvenire nell'incompatibilità caratteriale tra i due coniugi e nella intollerabilità soggettiva della convivenza, con la conseguente necessità di rigettare la domanda di addebito.
Venendo alle statuizioni accessorie, non è dubbio doversi disporre, conformemente alla richiesta di entrambe le parti, l'affido condiviso dei figli minori (di anni 14) ed Per_1
(di anni 7), con collocazione preferenziale presso la madre. L'affidamento condiviso è Per_2 infatti soluzione idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, quando – come nel caso di specie – non sia dubbia la capacità di ciascun genitore di crescere ed educare adeguatamente i figli. Entrambe le parti, all'udienza di precisazione delle conclusioni, hanno chiesto confermarsi la disciplina elastica delle occasioni di frequentazione stabilita nell'ordinanza presidenziale, ed in particolare la previsione di massima che i figli trascorreranno con il padre il giorno del lunedì (in cui lui il predetto è libero dal lavoro) ed i fine settimana alternati, e che il padre li accompagnerà a scuola tutte le mattine.
Non vi è ragione per disattendere tale richiesta, considerando che detta previsione è idonea a favorire regolari occasioni di incontro e condivisione con il padre ed è assetto cui ormai i minori si sono nel tempo abituati. Rimane comunque sempre salva la possibilità per le parti di concordare volta per volta le occasioni di incontro padre-figli, tenendo conto dei rispettivi impegni lavorativi e degli impegni, scolastici ed extrascolastici, dei minori.
Nulla deve disporsi in punto di assegnazione della casa coniugale, avendo la resistente documentato di essersi trasferita a vivere insieme ai figli in altra abitazione condotta in locazione, dopo l'allontanamento del marito da quella che costituiva casa coniugale (che pure era condotta in locazione).
Quanto al contributo paterno al mantenimento dei figli minori, deve ricordarsi che secondo quanto previsto dall'art. 337-ter c.c. ciascun genitore deve contribuire al mantenimento dei figli minori in misura proporzionale al proprio reddito, e nel determinare la misura di tale assegno, devono tenersi in considerazione, in particolare, le esigenze attuali, il tenore di vita goduto durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori.
Procedendo per detta via, non può che darsi atto di come vi sia ragione di nutrire più di qualche perplessità circa l'attendibilità della documentazione reddituale prodotta dal ricorrente, che svolge attività lavorativa come titolare di un salone di parrucchieria. Risultano documentati infatti redditi per l'anno 2023 di soli euro 4.700 circa, somma evidentemente insufficiente a consentire il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita, e tale da non consentire di far fronte nemmeno alle spese dell'abitazione documentate dal . Vi è Pt_2 dunque motivo di ritenere che i redditi da lavoro che il ricorrente trae dalla propria attività siano superiori a quelli dichiarati. Va pure considerato che i minori trascorrono tempo del tutto prevalente presso la madre, poiché in linea di massima vedono il padre al mattino quando questi li accompagna a scuola e un fine settimana ogni due, dalla domenica al lunedì, sì da essere obiettivamente del tutto limitato il contributo diretto al mantenimento offerto dal ricorrente e da gravare in misura del tutto prevalente sulla madre le esigenze di accudimento e cura dei figli.
Per tali ragioni non può che trovare conferma l'importo dell'assegno di mantenimento di euro
500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio) già stabilito nell'ordinanza presidenziale, che appare tutt'ora adeguato alle esigenze connesse all'età dei minori e che tiene anche conto del fatto che la resistente percepisce per intero l'importo dell'assegno unico per i figli (circa euro
350,00 mensili). Continueranno a gravare in misura paritaria su entrambi i genitori le spese straordinarie necessarie per i figli, per la cui individuazione e gestione potrà essere di aiuto la lettura del Protocollo in uso presso l'ufficio.
La ha chiesto prevedersi un assegno di mantenimento in proprio favore, CP_1 evidenziando al fine di dover provvedere con il proprio stipendio, di circa euro 950,00 mensili, al pagamento delle spese dell'immobile condotto in locazione. L'assegno di mantenimento in sede di separazione, presupponendo il perdurare del vincolo coniugale, è volto mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e presuppone, a mente dell'art. 156 c.c., oltre alla mancanza dell'addebito della separazione, l'insufficienza di redditi propri in capo al coniuge richiedente. Nel caso odierno, anche tenuto conto dell'assenza di specifiche allegazioni sul punto, non vi è ragione di ritenere che la resistente, che svolge regolare attività lavorativa alle dipendenze di una società percependone stipendio di circa euro 950,00 mensili, non possa mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. La relativa domanda deve essere dunque rigettata.
Le spese di lite, infine, tenuto conto dell'esito della controversia, non possono che essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero, contrariis reiectis, così provvede: 1) Dispone l'affido condiviso dei figli ed ad entrambi i genitori, con Persona_4 Per_2 collocamento prevalente presso l'abitazione della madre.
2) Dispone che gli incontri padre-figli si svolgano liberamente con accordi presi direttamente tra i genitori nel rispetto dei rispettivi impegni lavorativi e degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori. In mancanza di diverso accordo, i minori saranno accompagnati a scuola la mattina dal padre e trascorreranno con lui un fine settimana ogni due settimane, dal venerdì al martedì mattina (fino all'accompagnamento a scuola) rimanendo nella giornata del sabato con la madre, ad eccezione di eventuali sabati festivi che saranno trascorsi con il padre.
3) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei Parte_3 figli minori versando entro il giorno cinque di ogni mese a Controparte_1
la complessiva somma di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio),
[...] rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi nel loro interesse.
4) Spese di lite compensate.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024.
Il Giudice rel.
(Ilenia Miccichè)
Il Presidente
(Mariella Roberti)