Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/04/2025, n. 3269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3269 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 33839/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30.09.2024 da
1) Parte_1
Nato a Milano (MI) il 30/10/1975 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]2 20157 ASSAGO ITALIA con l'Avv. OLGA MOSCATO presso il quale ha eletto domicilio telematico nei confronti di
2) Parte_2
Nata a MILANO il 27/11/1978 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]14 20157 ASSAGO ITALIA con l'Avv. DONATELLA DADDIO presso il quale ha eletto domicilio telematico
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 10.06.2006 in Assago (MI) trascritto nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune anno 2006 atto n. 7 parte II serie A
-separati consensualmente con verbale in data 19.04.2021 omologato dal Tribunale di Milano con decreto n. 9644/2021 del 27.05.2021
nata il [...], cittadina italiana Per_1
nato il [...], cittadino italiano Per_2
FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c. depositato in data 30.09.2024 il IG. premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio con rito concordatario con la IG.ra in data Parte_2
10.06.2006 ad Assago (MI), ha chiesto a questo Tribunale di: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi, l'affido condiviso dei figli minori, porre a carico del padre l'obbligo di contribuire sia al mantenimento dei figli nella misura di € 500,00 mensili oltre al
50% delle spese straordinarie come da Linee Guida del Tribunale di Milano.
Con atto depositato in data 14.01.2025 si è costituita in giudizio la IG.re , la quale si è associata Pt_2 alla domanda di divorzio e di affidamento condiviso ma si è opposta alle restanti domande del ricorrente.
Le parti, all'udienza tenutasi il 25 marzo 2025, hanno raggiunto un accordo per la risoluzione complessiva della controversia ed hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“AFFIDO DEI MINORI E RAPPORTI CON ENTRAMBI I GENITORI
I minori e continueranno ad essere affidati ad entrambi i genitori con coabitazione Per_1 Per_2 prevalente con la madre.
La casa familiare sita in Assago (MI), Via Matteotti n.14/D con gli arredi è assegnata alla IG.ra quale genitore con cui i minori vivranno prevalentemente e dove manterranno la loro residenza. Pt_2
I genitori assumeranno disgiuntamente le decisioni di ordinaria amministrazione riguardanti i minori tutte le volte in cui gli stessi sono con ciascun genitore, mentre le decisioni di natura straordinaria dovranno essere tutte concordate tra i genitori.
Il padre terrà con sé i minori il mercoledì, di ogni settimana, dalle ore 17.00 al giovedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola, nonché a fine settimana alterni. Part Il IG. otrà tenere con sé i minori, nei weekend di propria spettanza, dalle ore 17 del venerdì fino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola, con l'aggiunta, quindi, del pernotto domenicale.
Vacanze natalizie
I ricorrenti trascorreranno con i minori, in alternanza di anno in anno, uno dei due periodi di festività natalizie che verranno così' suddivisi: dal temine delle attività scolastiche fino al 30 dicembre alle
18.30 e dal 30 dicembre ore 18.30 fino al 6 gennaio ore 18.30. e trascorreranno il Per_1 Per_2 prossimo Natale 2025 con la madre.
Vacanze pasquali
Quanto alle festività pasquali, da intendersi solo il giorno di Pasqua e lunedì dell'Angelo, i ricorrenti trascorreranno singolarmente con i minori sia il giorno di Pasqua che il lunedì dell'Angelo, ad anni alterni. I minori trascorreranno con la madre le prossime festività pasquali anno 2025, già concordato tra le parti il calendario (17.04-22.04 con la madre;
23.04-27.04 con il padre). A partire dell'anno 2026, se i ragazzi trascorreranno il giorno di Pasqua e il lunedì di Pasquetta con uno dei genitori (in base all'alternanza, con il padre), il venerdì e il sabato che precedono la festività stessa, i minori resteranno con il genitore con cui avrebbero, in ogni caso, trascorso da calendario ordinario quel determinato week end se non fosse per la festività.
Di conseguenza, per il weekend successivo alla festività pasquale continuerà ad applicarsi la regolare alternanza dell'anno in corso come da calendario ordinario.
Vacanze estive
Nei mesi di chiusura scolastica, ovvero giugno, luglio, agosto e settembre i figli verranno gestiti di comune accordo dai coniugi secondo il programma di visita, tenendo conto della partecipazione di questi ultimi a centri estivi e/o altre attività. Durante le vacanze estive i genitori potranno trascorrere, rispettivamente, con i figli due settimane ad agosto anche non consecutive e una settimana tra giugno, luglio e settembre Le parti si impegnano a comunicare il periodo di vacanza entro il 30 maggio di ogni anno.
Ponti e festività infrasettimanali
Qualora la festività dovesse cadere il lunedì o il venerdì, la stessa si aggiungerà al periodo del fine settimana di spettanza di ciascun genitore.
Ove la festività dovesse ricorrere in un giorno infrasettimanale e in un giorno di spettanza del padre quest'ultimo preleverà i minori dalla mattina alle ore 9.00.
MANTENIMENTO DEI MINORI
Il padre concorrerà al mantenimento dei figli con il versamento della somma di euro 800 mensili, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario. Tale assegno sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza dalla sentenza per l'anno 2026.
Si precisa che tale importo è comprensivo delle spese per vitto, concorso alle spese di casa (utenze, consumi e spese condominiali ordinarie), abbigliamento, medicinali da banco (comprensivi anche di antipiretici, e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), mensa scolastica, materiale scolastico di cancelleria necessaria nel corso dell'anno scolastico, pre/post scuola, oltre alle spese ordinarie per il mantenimento degli animali domestici della famiglia
(nello specifico un gatto).
Spese straordinarie:
Resteranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie, distribuite come di seguito:
Spese non subordinate al preventivo consenso di entrambi i genitori:spese mediche: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese scolastiche: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, ivi compresi gli strumenti musicali richiesti dall'istituto scolastico. Qualora i minori dovessero scegliere un indirizzo scolastico presso istituti tecnici/professionali dove viene richiesto l'utilizzo di attrezzature specifiche, queste saranno suddivise al 50% tra i genitori;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese extrascolastiche: a) tempo prolungato;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali).
Spese subordinate al preventivo consenso di entrambi i genitori:spese mediche: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
e) spese veterinarie straordinarie da sostenere nell'interesse degli animali domestici della famiglia;
spese scolastiche: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boyscout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) feste di compleanno e per cerimonie religiose dei minori;
l) regali o quota di partecipazione a feste con amici o compagni di classe (esempio feste di compleanno, di carnevale etc..).
Modalità di accordo e rimborso spese straordinarie:
Le Parti si impegnano a cooperare e dialogare tra loro per le necessità dei figli ed in particolare nelle comunicazioni riguardanti gli aspetti pratico-organizzativi, utilizzando l'indirizzo e-mail già noto tra le Parti ovvero l'applicativo whatsApp o messaggistica sms anche per dare comunicazione in ordine alle attività straordinarie. Per evitare che tra i coniugi possano sorgere contestazione in ordine alle spese straordinarie sostenute, per ogni specifica spesa non urgente da concordare dovrà essere inoltrata all'altro genitore una richiesta di approvazione della spesa stessa, in forma scritta
(whatsapp o mail), almeno quindici giorni prima rispetto alla data in cui dovrà essere sostenuta, specificando sia il tipo spesa che il relativo onere da sostenere. L'altro genitore, entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, ha l'obbligo di comunicare sempre in forma scritta (whatsapp o mail), il proprio dissenso che dovrà essere motivato Inoltre, sempre entro e non oltre il termine di dieci giorni potrà sottoporre ulteriori preventivi.
I genitori, in ogni caso, per garantire che il raggiungimento dell'accordo non sia strumentalizzato ai danni dei minori con conseguente ritardo nel sostenere le spese necessarie, raggiunto l'accordo si impegnano a sostenere la spesa stessa non oltre l'originario termine di quindici giorni che decorrerà dalla data di richiesta di approvazione.
Silenzio assenso
Qualora detta richiesta di approvazione non venga riscontrata nel termine di dieci giorni, varrà come silenzio assenso e la spesa si riterrà concordata. Pertanto, il genitore anticipatario avrà diritto al rimborso pro quota anticipata.
Rimborso spese straordinarie
Il rimborso di tutte le spese straordinarie, sopra elencate, potrà essere richiesto dal genitore anticipatario, anche a mezzo whatsapp, mail o messaggistica sms, esibendo il relativo giustificativo.
Il predetto rimborso dovrà essere corrisposto, a mezzo bonifico bancario o in contanti, previo rilascio di una ricevuta valevole quale quietanza liberatoria, entro e non oltre, sette giorni dalla richiesta. In ogni caso, al fine di limitare l'anticipazione di somme per spese straordinarie, i genitori, ogni mese, pagheranno, in alternanza, la singola spesa straordinaria ed entro il 5 del mese successivo faranno il relativo conguaglio.
I ricorrenti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Spese di lite compensate.”
Le parti hanno, inoltre, la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c. assegnando all'uopo termini per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
L'accordo raggiunto dai coniugi può pertanto essere recepito in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ASSAGO (MI) il
10/06/2006 tra e Parte_2 Parte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Assago (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Noviglio (MI) dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 09.04.2025 Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG