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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/03/2025, n. 3156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3156 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Lavoro
in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa
Giovanna Palmieri, all'udienza del 14 marzo 2025 all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., nella causa civile di previdenza iscritta al n. 29009 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
T R A
lettivamente domiciliato in Roma, rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv.to Mario Cappucci de Tschudy che lo rappresenta in virtù di mandato in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
elettivamente domiciliato in Roma, alla via C. Beccaria 29 rappresentato e difeso dall'Avv. to P. Scarlato in virtù di mandato generale alle liti in atti
CONVENUTO OGGETTO: ACCERTAMENTO DIRITTO AL RISCATTO ANNI DI
Laurea
Motivi in fatto e diritto
Con ricorso depositato il 26 luglio 2024 e ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe ha chiesto al Tribunale sez. Lavoro di;
“ In via principale, accertare e dichiarare nullo, privo di effetti, illegittimo o inefficace il Provvedimento trasmesso a mezzo pec in data 10.6.2024, denominato “POSTA CERTIFICATA:
RicorsiOnLine - Comunicazione [Rif. Ricorso n° 2602663 - C.F.
]” (All.to B), emesso dall' ; sempre in via principale, C.F._1 CP_1
accertare e dichiarare il diritto del dott. al riconoscimento del riscatto Parte_1
degli anni di laurea, come da domanda amministrativa originariamente presentata all' – Sede di Roma Centro, in data 3.1.2000, per tutti i motivi esposti nel CP_1
presente ricorso;
per l'effetto, assumere, in ogni caso, tutti i provvedimenti ritenuti più idonei e necessari a tutela del dott. , ordinando all' di Parte_1 CP_1
accogliere immediatamente e senza ulteriori dilazioni la domanda originaria di riscatto degli anni di laurea;
ordinare, quindi, all' di aggiornare CP_1
immediatamente la posizione previdenziale del dott. al fine di Parte_1
garantirgli il corretto incremento della sua anzianità contributiva. In via subordinata, condannare l' al risarcimento dei danni subiti dal dott. CP_1 Pt_1
per violazione dei canoni di correttezza e buona fede da quantificarsi in
[...] misura pari al maggior importo che il ricorrente dovrebbe versare all' nella CP_1
denegata e non creduta ipotesi di rinnovo della domanda di riscatto degli anni universitari;
oppure del minor incremento del trattamento pensionistico spettante al ricorrente in caso di rinnovo della domanda di riscatto, quantificato nella differenza tra l'incremento del trattamento pensionistico che sarebbe spettato in relazione alla domanda originaria di riscatto correttamente presentata in data
3.1.2000 ed il minor importo che verrebbe riconosciuto in applicazione degli
Pag. 2 di 5 attuali parametri di calcolo, da accertarsi in corso di causa, se del caso, anche a mezzo di CTU, o da determinarsi in via equitativa”.
Ha esposto al riguardo che in data 3 gennaio 2000 aveva presentato domanda di riscatto degli anni di laurea ( doc. 1 fascicolo di parte ) alla sede CP_1
di Roma, che l'aveva poi trasmessa per competenza alla sede di Latina, invitando il ricorrente ad interessarsi dell'esito della domanda presso la sede di Catania e che, in data 20 giugno 2023 ( doc. 5 ) suo intermediario aveva sollecitato la sede di Roma Monteverde per avere notizie dell'esito dell'istanza al fine di potere presentare domanda di pensione.
Ha altresì esposto che in assenza di riscontri anche a detta ultima istanza aveva formulato istanza di accesso agli atti ( doc. 11) e poi ricorso amministrativo ( doc. 13), respinto dall' per ritenuta intervenuta decadenza CP_1
ex art. 47 DPR m. 639 del 1970.
Parte ricorrente ha quindi dedotto l'illegittimità del provvedimento dell' da ultimo adottato e formulato le domande sopra riportate, che CP_1 dovevano ritenersi corrette alla luce dell'orientamento espresso in analoghe fattispecie sia presso questo Tribunale che presso la Corte di Appello di Roma in analoghe controversia.
L' tempestivamente costituitosi ha chiesto il rigetto delle domande, CP_1
eccependo in via preliminare l'intervenuta decadenza e prescrizione di entrambe le domande, per intervenuto decorso del termine decennale, come ritenuto in analoga vicenda dalla Corte di Appello di Roma ( doc. 1 fascicolo di parte), non essendosi attivato lo stesso ricorrente per 24 anni al fine di evitare l'estinzione del diritto col difetto di compimento di atti interruttivi.
Discussa oralmente la causa all'odierna udienza sulle produzioni documentali in atti, è stata decisa, all'esito della camera di consiglio, con pubblica lettura della sentenza, depositata in via telematica.
Pag. 3 di 5 In via preliminare si osserva che le istanze di prova orale articolate da parte ricorrente sono rimaste generiche e perciò non dirimenti ai fini del decidere, atteso che non risulta sufficientemente chiarito il contenuto del provvedimento dell' prospettato da parte ricorrente al punto 15 del ricorso come emesso in CP_1
data 2 novembre 2014, né sono state formulate sullo stesso altre istanze istruttorie.
Nel merito si rileva che entrambe le domande proposte non meritano di essere accolte per intervenuta estinzione del diritto oneroso al riscatto degli anni di anno, come eccepito dall' e ritenuto dalla Corte di Appello di Roma con la CP_1
sentenza da detta parte prodotta sud. Doc. 1 e alle cui motivazioni per brevità si rinvia, ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc. Anche nella presente fattispecie il ricorrente a fronte di domanda amministrativa volta ad ottenere la comunicazione dall' per la quantificazione della somma dovuta per riscattare CP_1
gli anni universitari in data 3 gennaio 2000, ha omesso di compiere atti rivolti all' per interrompere la prescrizione, che per tutti i diritti a mente dell'art. CP_1
2946 c.c. è di 10 anni, atteso che il primo atto interruttivo è costituito dalla notifica del ricorso per cui è giudizio, avvenuta il 4 settembre 2024.
In ragione dell'orientamento non uniforme formatosi presso la Corte di
Appello di Roma nella materia oggetto di causa, ricorrono gravi ed eccezionali motivi per compensare interamente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal ricorrente in epigrafe con ricorso depositato il 26 luglio 2024, così provvede:
1. Respinge le domande;
Pag. 4 di 5 2. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Roma, 14 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Palmieri
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Lavoro
in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa
Giovanna Palmieri, all'udienza del 14 marzo 2025 all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., nella causa civile di previdenza iscritta al n. 29009 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
T R A
lettivamente domiciliato in Roma, rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv.to Mario Cappucci de Tschudy che lo rappresenta in virtù di mandato in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
elettivamente domiciliato in Roma, alla via C. Beccaria 29 rappresentato e difeso dall'Avv. to P. Scarlato in virtù di mandato generale alle liti in atti
CONVENUTO OGGETTO: ACCERTAMENTO DIRITTO AL RISCATTO ANNI DI
Laurea
Motivi in fatto e diritto
Con ricorso depositato il 26 luglio 2024 e ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe ha chiesto al Tribunale sez. Lavoro di;
“ In via principale, accertare e dichiarare nullo, privo di effetti, illegittimo o inefficace il Provvedimento trasmesso a mezzo pec in data 10.6.2024, denominato “POSTA CERTIFICATA:
RicorsiOnLine - Comunicazione [Rif. Ricorso n° 2602663 - C.F.
]” (All.to B), emesso dall' ; sempre in via principale, C.F._1 CP_1
accertare e dichiarare il diritto del dott. al riconoscimento del riscatto Parte_1
degli anni di laurea, come da domanda amministrativa originariamente presentata all' – Sede di Roma Centro, in data 3.1.2000, per tutti i motivi esposti nel CP_1
presente ricorso;
per l'effetto, assumere, in ogni caso, tutti i provvedimenti ritenuti più idonei e necessari a tutela del dott. , ordinando all' di Parte_1 CP_1
accogliere immediatamente e senza ulteriori dilazioni la domanda originaria di riscatto degli anni di laurea;
ordinare, quindi, all' di aggiornare CP_1
immediatamente la posizione previdenziale del dott. al fine di Parte_1
garantirgli il corretto incremento della sua anzianità contributiva. In via subordinata, condannare l' al risarcimento dei danni subiti dal dott. CP_1 Pt_1
per violazione dei canoni di correttezza e buona fede da quantificarsi in
[...] misura pari al maggior importo che il ricorrente dovrebbe versare all' nella CP_1
denegata e non creduta ipotesi di rinnovo della domanda di riscatto degli anni universitari;
oppure del minor incremento del trattamento pensionistico spettante al ricorrente in caso di rinnovo della domanda di riscatto, quantificato nella differenza tra l'incremento del trattamento pensionistico che sarebbe spettato in relazione alla domanda originaria di riscatto correttamente presentata in data
3.1.2000 ed il minor importo che verrebbe riconosciuto in applicazione degli
Pag. 2 di 5 attuali parametri di calcolo, da accertarsi in corso di causa, se del caso, anche a mezzo di CTU, o da determinarsi in via equitativa”.
Ha esposto al riguardo che in data 3 gennaio 2000 aveva presentato domanda di riscatto degli anni di laurea ( doc. 1 fascicolo di parte ) alla sede CP_1
di Roma, che l'aveva poi trasmessa per competenza alla sede di Latina, invitando il ricorrente ad interessarsi dell'esito della domanda presso la sede di Catania e che, in data 20 giugno 2023 ( doc. 5 ) suo intermediario aveva sollecitato la sede di Roma Monteverde per avere notizie dell'esito dell'istanza al fine di potere presentare domanda di pensione.
Ha altresì esposto che in assenza di riscontri anche a detta ultima istanza aveva formulato istanza di accesso agli atti ( doc. 11) e poi ricorso amministrativo ( doc. 13), respinto dall' per ritenuta intervenuta decadenza CP_1
ex art. 47 DPR m. 639 del 1970.
Parte ricorrente ha quindi dedotto l'illegittimità del provvedimento dell' da ultimo adottato e formulato le domande sopra riportate, che CP_1 dovevano ritenersi corrette alla luce dell'orientamento espresso in analoghe fattispecie sia presso questo Tribunale che presso la Corte di Appello di Roma in analoghe controversia.
L' tempestivamente costituitosi ha chiesto il rigetto delle domande, CP_1
eccependo in via preliminare l'intervenuta decadenza e prescrizione di entrambe le domande, per intervenuto decorso del termine decennale, come ritenuto in analoga vicenda dalla Corte di Appello di Roma ( doc. 1 fascicolo di parte), non essendosi attivato lo stesso ricorrente per 24 anni al fine di evitare l'estinzione del diritto col difetto di compimento di atti interruttivi.
Discussa oralmente la causa all'odierna udienza sulle produzioni documentali in atti, è stata decisa, all'esito della camera di consiglio, con pubblica lettura della sentenza, depositata in via telematica.
Pag. 3 di 5 In via preliminare si osserva che le istanze di prova orale articolate da parte ricorrente sono rimaste generiche e perciò non dirimenti ai fini del decidere, atteso che non risulta sufficientemente chiarito il contenuto del provvedimento dell' prospettato da parte ricorrente al punto 15 del ricorso come emesso in CP_1
data 2 novembre 2014, né sono state formulate sullo stesso altre istanze istruttorie.
Nel merito si rileva che entrambe le domande proposte non meritano di essere accolte per intervenuta estinzione del diritto oneroso al riscatto degli anni di anno, come eccepito dall' e ritenuto dalla Corte di Appello di Roma con la CP_1
sentenza da detta parte prodotta sud. Doc. 1 e alle cui motivazioni per brevità si rinvia, ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc. Anche nella presente fattispecie il ricorrente a fronte di domanda amministrativa volta ad ottenere la comunicazione dall' per la quantificazione della somma dovuta per riscattare CP_1
gli anni universitari in data 3 gennaio 2000, ha omesso di compiere atti rivolti all' per interrompere la prescrizione, che per tutti i diritti a mente dell'art. CP_1
2946 c.c. è di 10 anni, atteso che il primo atto interruttivo è costituito dalla notifica del ricorso per cui è giudizio, avvenuta il 4 settembre 2024.
In ragione dell'orientamento non uniforme formatosi presso la Corte di
Appello di Roma nella materia oggetto di causa, ricorrono gravi ed eccezionali motivi per compensare interamente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal ricorrente in epigrafe con ricorso depositato il 26 luglio 2024, così provvede:
1. Respinge le domande;
Pag. 4 di 5 2. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Roma, 14 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Palmieri
Pag. 5 di 5