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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 12/12/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1525/2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriele Giovanni
Gaggioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ordinario iscritto al numero di ruolo generale indicato in epigrafe, promosso da:
(C.F. rappresentato dall'avv. Sergio Romanelli, Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio del difensore in La spezia, Via. S. Antonio n. 7,
-attore-
Contro
( ), ( ), Controparte_1 C.F._2 CP_2 C.F._3
( ), Controparte_3 C.F._4 Controparte_4
( ), rappresentati e difesi dall'avv. Virginio Angelini, domiciliati presso lo C.F._5
studio del difensore in La Spezia, Via Ugo Bassi 6,
-convenuti -
***
CONCLUSIONI
*Per l'attore in foglio di precisazione delle conclusioni depositato il Parte_2
09.09.2025:
pagina 1 di 8 “Piaccia al Tribunale Ill.mo, adversis reiectis, in via istruttoria richiamata l'istanza ex art 210
cpc ordinare all'ultimo presidente o al segretario o ai Controparte_3 CP_2
segretari succedutosi nel tempo, il deposito dei verbali sia di Consiglio che di assemblea dal
2009 alla chiusura dell'associazione a seguito dell'istanza ex art 210 cpc ordinare all'ultimo
presidente o al segretario o ai segretari succedutosi nel Controparte_3 CP_2
tempo, il deposito della lettera del novembre 2014, con la quale è stata convocata
l'assemblea del 2.12.2014 ammettere prova per interrogatorio formale e per testi sui capitoli
dedotti nella memoria del 2.11.2023, da ritenersi quivi integralmente trascritti e confermati si
conferma l'opposizione all'ammissione delle prove dedotte da controparte, completamente
ininfluenti ed inammissibili, in considerazione al testo ed al contenuto nel merito dare atto che
il , n.q. di Presidente della Associazione Bridge Club, a seguito dell'azione Parte_1
promossa dai sigg.ri e , avente per oggetto il risarcimento Parte_3 Parte_4
dei danni consequenziali al mancato ripristino dei locali già oggetto di locazione, e che
richiedevano il saldo di € 60.839 oltre spese, come liquidate giudizialmente, al netto
dell'acconto già versato dal Club di €. 10.000, ha provveduto a definire l'importo dovuto ai
locatori in una somma complessiva di € 50.000 dare atto che la responsabilità personale del
ricorrente si figura come forma di fideiussione ex lege, disposta a tutela dei terzi, con diritto
del medesimo ad ottenere, in via di regresso, l'importo versato a definizione della posizione
condannare i sigg.ri , , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
, soci e consiglieri dell'Associazione Bridge Club, al versamento, solidalmente e/o pro
[...]
quota, di quanto versato dal a saldo e stralcio della posizione, oltre interessi Parte_1
respingere ogni e qualsiasi istanza di controparte, infondata sotto ogni aspetto. Con vittoria di
spese, compenso professionale, iva e cap”
pagina 2 di 8 *Per i convenuti , Controparte_1 CP_2 Controparte_3
come in foglio di precisazione delle conclusioni depositato il Controparte_4
10/09/2025:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa, previa ammissione dei mezzi
istruttori richiesti dai convenuti, ferma la opposizione all'ammissione delle prove dedotte da
controparte per i motivi già esposti in atti, - respingere la domanda dell'attore Parte_1
posta nei confronti di , , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 [...]
, perché infondata in fatto e in diritto. - Con vittoria di spese e competenze di lite.” CP_4
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso
*Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. adiva l'intestato per ottenere Parte_1 CP_5
l'accertamento del proprio diritto di regresso nei confronti di alcuni soci dell'Associazione
Bridge Club, in relazione alle somme che egli aveva corrisposto ai locatori dell'immobile già
condotto in locazione dall'Associazione.
Esponeva che il , costituito nel 1997, aveva assunto nel 2002 la Controparte_6
locazione di un immobile sito in La Spezia, con obbligo contrattuale di restituzione nelle medesime condizioni iniziali. All'atto del rilascio l'Associazione non aveva adempiuto agli obblighi di ripristino e i proprietari e promuovevano un procedimento di Pt_3 Pt_4
accertamento tecnico preventivo, che quantificava i lavori necessari in Euro 48.674,00.
Non raggiungendosi un accordo, i locatori agivano giudizialmente nei confronti dell'Associazione e del Presidente pro tempore , chiedendone la condanna al Parte_1
ripristino o al pagamento del relativo valore. Nel corso del giudizio il Giudice Istruttore
formulava una proposta conciliativa pari a Euro 25.000,00 che il Consiglio direttivo e pagina 3 di 8 l'assemblea dei soci, convocati tra novembre e dicembre 2014, valutavano favorevolmente,
pur senza darvi concreta esecuzione.
Il procedimento proseguiva e il Tribunale della Spezia, con sentenza n. 974/2015,
condannava l' al pagamento di Euro 54.674,00 oltre e interessi e spese. Parte_5
La sentenza veniva appellata e la Corte d'Appello di Genova, con sentenza n. 779/2017,
confermava sostanzialmente la decisione, riducendo solo parzialmente l'importo dovuto e compensando un terzo delle spese di lite.
Il debito così risultante veniva riportato nei bilanci consuntivi dell'Associazione sin dal 2014;
nondimeno, a fronte delle richieste del Presidente volte a reperire le somme necessarie,
l'Associazione provvedeva unicamente al versamento di un acconto di Euro 10.000,00. A
seguito dell'inadempimento dell'Associazione, i locatori proseguivano l'azione esecutiva nei confronti di che perveniva nel 2021 alla transazione della controversia mediante il Pt_1
pagamento complessivo di Euro 50.000,00.
Riferiva che la responsabilità personale del Presidente, tipica delle associazioni non riconosciute, si configurava quale forma di fideiussione ex lege ai sensi dell'art. 38 c.c., con conseguente sorgere, a suo favore, del diritto di regresso nei confronti degli altri membri dell'organo amministrativo e dei soci per la rispettiva quota. Esponeva di avere previamente invitato i medesimi a contribuire alle somme pagate, senza tuttavia ottenere alcun riscontro utile.
Chiedeva pertanto che il Tribunale accertasse il diritto di regresso e condannasse i soci indicati al versamento pro quota dell'importo sostenuto, oltre interessi.
*Si costituivano i convenuti con comparsa di costituzione e risposta del 10.03.2023
contestando integralmente la ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente e deducevano l'assoluta genericità e infondatezza della domanda, ritenuta priva di adeguato supporto probatorio.
pagina 4 di 8 Osservavano che la controversia traeva origine dalla richiesta di risarcimento dei danni formulata dai proprietari dell'immobile locato all'Associazione e che l'avv. aveva gestito Pt_1
l'intero contenzioso – dall'ATP del 2010, alla causa di merito del 2012, sino all'appello del
2016 – senza alcuna preventiva autorizzazione né del Consiglio direttivo né dell'assemblea dei soci. I convenuti evidenziavano che non risultava prova alcuna dell'esistenza di un mandato conferito a per la costituzione nei giudizi e che i soci non erano stati informati Pt_1
tempestivamente dell'instaurazione delle procedure, venendo a conoscenza dell'emissione della sentenza d'appello solo nell'assemblea del 5 ottobre 2017.
Secondo i resistenti, la documentazione prodotta dal ricorrente – composta da verbali incompleti o non sottoscritti – non dimostrava un coinvolgimento dei consiglieri nelle decisioni riguardanti la lite, ma solo un tentativo tardivo del Presidente di giustificare una gestione autonoma e personale dell'intera vicenda. Essi, inoltre, rilevavano che il Club aveva già
estinto le proprie disponibilità attraverso il versamento di Euro 10.000,00 ai creditori e che nel
2018 deliberava la cessazione dell'attività, escludendo pertanto ogni pretesa residua nei confronti dei soci.
Sul piano giuridico, i convenuti contestavano l'impostazione del ricorrente in tema di responsabilità ex art. 38 c.c., sostenendo che la responsabilità personale riguardava esclusivamente chi aveva agito nei confronti dei terzi in nome e per conto dell'associazione,
circostanza che – a loro dire – riguardava soltanto . Essi negavano quindi la Parte_1
configurabilità di un obbligo di regresso nei loro confronti e ritenevano infondata l'estensione della responsabilità ai consiglieri o ai soci, che non avevano compiuto alcun atto spendente la rappresentanza dell'ente.
I convenuti infine chiedevano la trasformazione del procedimento in rito ordinario ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c. per l'evidente necessità di una compiuta istruttoria, sollecitando l'ordine pagina 5 di 8 di esibizione di vari documenti in possesso del ricorrente, nonché l'ammissione della prova testimoniale sui fatti dedotti.
*Alla prima udienza del 23.03.2023, le parti insistevano come nei rispettivi atti difensivi e, in particolare, i convenuti chiedevano disporsi il mutamento del rito. Il Giudice visto l'art. 702ter
co. 3 cpc, disponeva la conversione del rito sommario di cognizione in rito ordinario di cognizione e fissa l'udienza ex art. 183 cpc dell'08.06.2023.
Il Giudice, con successiva ordinanza del 12.06.2024, ritenuta la causa matura per la decisone fissava l'udienza del 11.09.2025 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza dell'11.09.2025 le parti precisavano le conclusioni, ed il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Osservato
La domanda proposta da è infondata per i seguenti motivi e come tale Parte_1
deve essere respinta.
Ai sensi dell'art. 38 c.c., per le obbligazioni assunte in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta rispondono personalmente e solidalmente, oltre al fondo comune,
esclusivamente i soggetti che abbiano concretamente agito nei confronti dei terzi.
Tale previsione disciplina i rapporti esterni con i creditori. Infatti, la ratio sottesa alla norma consiste nella tutela del terzo che compia attività negoziale con l'associazione non riconosciuta. A controbilanciare la mancanza di pubblicità tanto dei poteri quanto della effettiva consistenza patrimoniale dell'ente, viene previsto dall'ordinamento la facoltà per il terzo di rivolgersi indistintamente ed illimitatamente anche ai soggetti che hanno speso il nome dell'associazione.
Ciò, a differenza della disciplina prevista per la società semplice dall'art. 2267 c.c., non determina automaticamente un vincolo di solidarietà nei rapporti interni tra i componenti dell'associazione. Chi agisce in regresso nei confronti dei soci deve provare l'esistenza di uno pagina 6 di 8 specifico titolo interno idoneo a giustificare il trasferimento dell'obbligazione, ad esempio un mandato, una delibera degli organi associativi o un patto di riparto preventivamente assunto.
Nel caso di specie, è pacifico che l'attore abbia agito nei confronti dei terzi in qualità di presidente dell'associazione e che abbia provveduto al pagamento di una somma a definizione della controversia.
Non risulta, tuttavia, dimostrato che tale attività sia stata svolta in forza di una preventiva autorizzazione o di un mandato conferito dai convenuti, né che questi ultimi abbiano assunto un'obbligazione personale di contribuzione.
La documentazione prodotta in giudizio non consente di ritenere provata l'esistenza di un patto interno di solidarietà o di una delibera idonea a fondare un obbligo personale dei singoli soci o consiglieri.
I verbali allegati attestano al più una conoscenza postuma della vicenda, ma non dimostrano la partecipazione dei convenuti alla formazione di una volontà impegnativa verso l'esterno.
In tale contesto, l'onere della prova gravava sull'attore, il quale era tenuto a dimostrare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., sia l'esistenza di un rapporto interno di riparto dell'obbligazione, sia la riconducibilità del proprio operato a una volontà collegiale dell'associazione.
Tale onere probatorio non risulta essere stato assolto.
Ne consegue che la domanda di regresso proposta dall'attore non può trovare accoglimento.
*Le spese processuali devono seguire la soccombenza in base al disposto dell'art. 91 cpc.
Gli onorari della difesa di , Controparte_1 CP_2 Controparte_3
vengono liquidati in euro 5.810,00 applicando i parametri
[...] Controparte_4
medi di cui al DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa (euro 50.000,00) del tipo di procedimento (cognizione ordinaria), dell'Autorità Giudiziaria adita (Tribunale) dell'attività
processuale effettivamente svolta (studio, introduttiva, decisionale).
***
pagina 7 di 8
P.Q.M.
A) RIGETTA la domanda proposta da;
Parte_1
B) CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
, , in
[...] CP_2 Controparte_3 Controparte_4
via solidale tra loro, spese che si liquidano in euro 5.810,00 per onorari, oltre accessori e quant'altro dovuto per legge.
La Spezia, 12.12.2025
Il Giudice,
dott. Gabriele Giovanni Gaggioli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriele Giovanni
Gaggioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ordinario iscritto al numero di ruolo generale indicato in epigrafe, promosso da:
(C.F. rappresentato dall'avv. Sergio Romanelli, Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio del difensore in La spezia, Via. S. Antonio n. 7,
-attore-
Contro
( ), ( ), Controparte_1 C.F._2 CP_2 C.F._3
( ), Controparte_3 C.F._4 Controparte_4
( ), rappresentati e difesi dall'avv. Virginio Angelini, domiciliati presso lo C.F._5
studio del difensore in La Spezia, Via Ugo Bassi 6,
-convenuti -
***
CONCLUSIONI
*Per l'attore in foglio di precisazione delle conclusioni depositato il Parte_2
09.09.2025:
pagina 1 di 8 “Piaccia al Tribunale Ill.mo, adversis reiectis, in via istruttoria richiamata l'istanza ex art 210
cpc ordinare all'ultimo presidente o al segretario o ai Controparte_3 CP_2
segretari succedutosi nel tempo, il deposito dei verbali sia di Consiglio che di assemblea dal
2009 alla chiusura dell'associazione a seguito dell'istanza ex art 210 cpc ordinare all'ultimo
presidente o al segretario o ai segretari succedutosi nel Controparte_3 CP_2
tempo, il deposito della lettera del novembre 2014, con la quale è stata convocata
l'assemblea del 2.12.2014 ammettere prova per interrogatorio formale e per testi sui capitoli
dedotti nella memoria del 2.11.2023, da ritenersi quivi integralmente trascritti e confermati si
conferma l'opposizione all'ammissione delle prove dedotte da controparte, completamente
ininfluenti ed inammissibili, in considerazione al testo ed al contenuto nel merito dare atto che
il , n.q. di Presidente della Associazione Bridge Club, a seguito dell'azione Parte_1
promossa dai sigg.ri e , avente per oggetto il risarcimento Parte_3 Parte_4
dei danni consequenziali al mancato ripristino dei locali già oggetto di locazione, e che
richiedevano il saldo di € 60.839 oltre spese, come liquidate giudizialmente, al netto
dell'acconto già versato dal Club di €. 10.000, ha provveduto a definire l'importo dovuto ai
locatori in una somma complessiva di € 50.000 dare atto che la responsabilità personale del
ricorrente si figura come forma di fideiussione ex lege, disposta a tutela dei terzi, con diritto
del medesimo ad ottenere, in via di regresso, l'importo versato a definizione della posizione
condannare i sigg.ri , , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
, soci e consiglieri dell'Associazione Bridge Club, al versamento, solidalmente e/o pro
[...]
quota, di quanto versato dal a saldo e stralcio della posizione, oltre interessi Parte_1
respingere ogni e qualsiasi istanza di controparte, infondata sotto ogni aspetto. Con vittoria di
spese, compenso professionale, iva e cap”
pagina 2 di 8 *Per i convenuti , Controparte_1 CP_2 Controparte_3
come in foglio di precisazione delle conclusioni depositato il Controparte_4
10/09/2025:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa, previa ammissione dei mezzi
istruttori richiesti dai convenuti, ferma la opposizione all'ammissione delle prove dedotte da
controparte per i motivi già esposti in atti, - respingere la domanda dell'attore Parte_1
posta nei confronti di , , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 [...]
, perché infondata in fatto e in diritto. - Con vittoria di spese e competenze di lite.” CP_4
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso
*Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. adiva l'intestato per ottenere Parte_1 CP_5
l'accertamento del proprio diritto di regresso nei confronti di alcuni soci dell'Associazione
Bridge Club, in relazione alle somme che egli aveva corrisposto ai locatori dell'immobile già
condotto in locazione dall'Associazione.
Esponeva che il , costituito nel 1997, aveva assunto nel 2002 la Controparte_6
locazione di un immobile sito in La Spezia, con obbligo contrattuale di restituzione nelle medesime condizioni iniziali. All'atto del rilascio l'Associazione non aveva adempiuto agli obblighi di ripristino e i proprietari e promuovevano un procedimento di Pt_3 Pt_4
accertamento tecnico preventivo, che quantificava i lavori necessari in Euro 48.674,00.
Non raggiungendosi un accordo, i locatori agivano giudizialmente nei confronti dell'Associazione e del Presidente pro tempore , chiedendone la condanna al Parte_1
ripristino o al pagamento del relativo valore. Nel corso del giudizio il Giudice Istruttore
formulava una proposta conciliativa pari a Euro 25.000,00 che il Consiglio direttivo e pagina 3 di 8 l'assemblea dei soci, convocati tra novembre e dicembre 2014, valutavano favorevolmente,
pur senza darvi concreta esecuzione.
Il procedimento proseguiva e il Tribunale della Spezia, con sentenza n. 974/2015,
condannava l' al pagamento di Euro 54.674,00 oltre e interessi e spese. Parte_5
La sentenza veniva appellata e la Corte d'Appello di Genova, con sentenza n. 779/2017,
confermava sostanzialmente la decisione, riducendo solo parzialmente l'importo dovuto e compensando un terzo delle spese di lite.
Il debito così risultante veniva riportato nei bilanci consuntivi dell'Associazione sin dal 2014;
nondimeno, a fronte delle richieste del Presidente volte a reperire le somme necessarie,
l'Associazione provvedeva unicamente al versamento di un acconto di Euro 10.000,00. A
seguito dell'inadempimento dell'Associazione, i locatori proseguivano l'azione esecutiva nei confronti di che perveniva nel 2021 alla transazione della controversia mediante il Pt_1
pagamento complessivo di Euro 50.000,00.
Riferiva che la responsabilità personale del Presidente, tipica delle associazioni non riconosciute, si configurava quale forma di fideiussione ex lege ai sensi dell'art. 38 c.c., con conseguente sorgere, a suo favore, del diritto di regresso nei confronti degli altri membri dell'organo amministrativo e dei soci per la rispettiva quota. Esponeva di avere previamente invitato i medesimi a contribuire alle somme pagate, senza tuttavia ottenere alcun riscontro utile.
Chiedeva pertanto che il Tribunale accertasse il diritto di regresso e condannasse i soci indicati al versamento pro quota dell'importo sostenuto, oltre interessi.
*Si costituivano i convenuti con comparsa di costituzione e risposta del 10.03.2023
contestando integralmente la ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente e deducevano l'assoluta genericità e infondatezza della domanda, ritenuta priva di adeguato supporto probatorio.
pagina 4 di 8 Osservavano che la controversia traeva origine dalla richiesta di risarcimento dei danni formulata dai proprietari dell'immobile locato all'Associazione e che l'avv. aveva gestito Pt_1
l'intero contenzioso – dall'ATP del 2010, alla causa di merito del 2012, sino all'appello del
2016 – senza alcuna preventiva autorizzazione né del Consiglio direttivo né dell'assemblea dei soci. I convenuti evidenziavano che non risultava prova alcuna dell'esistenza di un mandato conferito a per la costituzione nei giudizi e che i soci non erano stati informati Pt_1
tempestivamente dell'instaurazione delle procedure, venendo a conoscenza dell'emissione della sentenza d'appello solo nell'assemblea del 5 ottobre 2017.
Secondo i resistenti, la documentazione prodotta dal ricorrente – composta da verbali incompleti o non sottoscritti – non dimostrava un coinvolgimento dei consiglieri nelle decisioni riguardanti la lite, ma solo un tentativo tardivo del Presidente di giustificare una gestione autonoma e personale dell'intera vicenda. Essi, inoltre, rilevavano che il Club aveva già
estinto le proprie disponibilità attraverso il versamento di Euro 10.000,00 ai creditori e che nel
2018 deliberava la cessazione dell'attività, escludendo pertanto ogni pretesa residua nei confronti dei soci.
Sul piano giuridico, i convenuti contestavano l'impostazione del ricorrente in tema di responsabilità ex art. 38 c.c., sostenendo che la responsabilità personale riguardava esclusivamente chi aveva agito nei confronti dei terzi in nome e per conto dell'associazione,
circostanza che – a loro dire – riguardava soltanto . Essi negavano quindi la Parte_1
configurabilità di un obbligo di regresso nei loro confronti e ritenevano infondata l'estensione della responsabilità ai consiglieri o ai soci, che non avevano compiuto alcun atto spendente la rappresentanza dell'ente.
I convenuti infine chiedevano la trasformazione del procedimento in rito ordinario ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c. per l'evidente necessità di una compiuta istruttoria, sollecitando l'ordine pagina 5 di 8 di esibizione di vari documenti in possesso del ricorrente, nonché l'ammissione della prova testimoniale sui fatti dedotti.
*Alla prima udienza del 23.03.2023, le parti insistevano come nei rispettivi atti difensivi e, in particolare, i convenuti chiedevano disporsi il mutamento del rito. Il Giudice visto l'art. 702ter
co. 3 cpc, disponeva la conversione del rito sommario di cognizione in rito ordinario di cognizione e fissa l'udienza ex art. 183 cpc dell'08.06.2023.
Il Giudice, con successiva ordinanza del 12.06.2024, ritenuta la causa matura per la decisone fissava l'udienza del 11.09.2025 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza dell'11.09.2025 le parti precisavano le conclusioni, ed il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Osservato
La domanda proposta da è infondata per i seguenti motivi e come tale Parte_1
deve essere respinta.
Ai sensi dell'art. 38 c.c., per le obbligazioni assunte in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta rispondono personalmente e solidalmente, oltre al fondo comune,
esclusivamente i soggetti che abbiano concretamente agito nei confronti dei terzi.
Tale previsione disciplina i rapporti esterni con i creditori. Infatti, la ratio sottesa alla norma consiste nella tutela del terzo che compia attività negoziale con l'associazione non riconosciuta. A controbilanciare la mancanza di pubblicità tanto dei poteri quanto della effettiva consistenza patrimoniale dell'ente, viene previsto dall'ordinamento la facoltà per il terzo di rivolgersi indistintamente ed illimitatamente anche ai soggetti che hanno speso il nome dell'associazione.
Ciò, a differenza della disciplina prevista per la società semplice dall'art. 2267 c.c., non determina automaticamente un vincolo di solidarietà nei rapporti interni tra i componenti dell'associazione. Chi agisce in regresso nei confronti dei soci deve provare l'esistenza di uno pagina 6 di 8 specifico titolo interno idoneo a giustificare il trasferimento dell'obbligazione, ad esempio un mandato, una delibera degli organi associativi o un patto di riparto preventivamente assunto.
Nel caso di specie, è pacifico che l'attore abbia agito nei confronti dei terzi in qualità di presidente dell'associazione e che abbia provveduto al pagamento di una somma a definizione della controversia.
Non risulta, tuttavia, dimostrato che tale attività sia stata svolta in forza di una preventiva autorizzazione o di un mandato conferito dai convenuti, né che questi ultimi abbiano assunto un'obbligazione personale di contribuzione.
La documentazione prodotta in giudizio non consente di ritenere provata l'esistenza di un patto interno di solidarietà o di una delibera idonea a fondare un obbligo personale dei singoli soci o consiglieri.
I verbali allegati attestano al più una conoscenza postuma della vicenda, ma non dimostrano la partecipazione dei convenuti alla formazione di una volontà impegnativa verso l'esterno.
In tale contesto, l'onere della prova gravava sull'attore, il quale era tenuto a dimostrare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., sia l'esistenza di un rapporto interno di riparto dell'obbligazione, sia la riconducibilità del proprio operato a una volontà collegiale dell'associazione.
Tale onere probatorio non risulta essere stato assolto.
Ne consegue che la domanda di regresso proposta dall'attore non può trovare accoglimento.
*Le spese processuali devono seguire la soccombenza in base al disposto dell'art. 91 cpc.
Gli onorari della difesa di , Controparte_1 CP_2 Controparte_3
vengono liquidati in euro 5.810,00 applicando i parametri
[...] Controparte_4
medi di cui al DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa (euro 50.000,00) del tipo di procedimento (cognizione ordinaria), dell'Autorità Giudiziaria adita (Tribunale) dell'attività
processuale effettivamente svolta (studio, introduttiva, decisionale).
***
pagina 7 di 8
P.Q.M.
A) RIGETTA la domanda proposta da;
Parte_1
B) CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
, , in
[...] CP_2 Controparte_3 Controparte_4
via solidale tra loro, spese che si liquidano in euro 5.810,00 per onorari, oltre accessori e quant'altro dovuto per legge.
La Spezia, 12.12.2025
Il Giudice,
dott. Gabriele Giovanni Gaggioli
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