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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 25/02/2026, n. 1752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1752 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1752/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
20/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente e Relatore
DI NARDO MARILIA, Giudice
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5962/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Oberdan 1/4 80125 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5964/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
29 e pubblicata il 02/04/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3012M01290 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3012M01290 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3012M01290 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 955/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso in esame Ricorrente_1 propone appello avverso la decisione della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli – sentenza n. 5964, depositata il 2 aprile 2025 e non notificata - con la quale
è stata rigettata la domanda a suo tempo proposta da se stesso per impugnare l'AVVISO di ACCERTAMENTO
n. TF3012M01290/2024, notificatogli il 12/06/2024 dall'AGENZIA delle ENTRATE, Direzione Provinciale I di Napoli, per l'importo totale di euro 30.364,11, a titolo di maggiori IRPEF, Addizionali, sanzioni ed interessi,
a.i. 2019.
Al contribuente – un Agente di commercio di prodotti di profumeria e cosmetici - viene contestata l'omessa contabilizzazione di ricavi per euro 32.000,00, differenza risultante dal confronto tra i dati indicati nella sua dichiarazione reddituale UNICO/2020 e quelli certificati dal suo sostituto d'imposta Società_1 srl nel mod. 770/2020.
Il Ricorrente_1 ha impugnato l'Avviso, sostenendo che la discrasia è collegata a tre fatture che, seppur emesse nel 2019, sono in realtà di competenza del 2018, anno nel quale i relativi importi sono stati contabilizzati.
Il primo Giudice, ritenuta non provata l'eccezione sollevata dal ricorrente, ha rigettato il ricorso e compensato le spese.
Avverso la predetta sentenza n. 5964/29/2025 risulta proposto il presente appello dal Ricorrente_1, il quale evidenzia di essere un contribuente in regime di contabilità semplificata ex art. 66 TUIR, regime improntato, in teoria, al criterio di cassa, ma, in realtà, al criterio “misto” di competenza/cassa, come introdotto dalla
Legge di Bilancio 2017 a far data dal primo gennaio 2017.
Insiste, poi, nel collegare la discordanza dei 32.000,00 euro tra i ricavi da lui dichiarati per l'a.i. 2019 (euro 108.585,00) e le provvigioni certificate dalla Società_1 srl per lo stesso anno (euro 140.584,75), a tre fatture – nn. 3, 8, 9 – emesse per cassa nel 2019, ma di competenza del 2018, anno nel quale sono stati regolarmente contabilizzati i relativi importi.
A riprova del suo assunto, l'appellante evidenzia che, alla contestata differenza negativa per l'anno d'imposta
2019 (- 32.000,00 euro), corrisponde una differenza, contra, positiva per il 2018 (+ 25.787,13) tra quanto da lui dichiarato al rigo RG2 dell'UNICO/2019 (euro 159.100,00) e quanto dalla Società_1 certificato avergli corrisposto in forza del contratto di Agenzia senza rappresentanza e senza deposito tra loro intercorrente nel mod. 770/2019 (euro 133.312,87).
Il suddetto importo di euro 159.100,00, infatti, corrisponde alla somma tra le provvigioni dalla Società_1 corrispostegli nel 2018 (euro 133.312,87) e gli importi di cui alle suddette fatture nn. 3, 8 e 9 del 2019 (euro
32.000), detratti, poi, dal totale gli euro 6.212,87 relativi a due fatture, la n. 3 e la n. 4, emesse nel 2018, ma di competenza del 2017. Quanto suddetto – insiste l'impugnante – prova che la contabilizzazione degli euro 32.000,00 hodie oggetto di contestazione è avvenuta nel 2018, anno in cui per essi sono state regolarmente pagate le imposte.
Chiede, dunque, annullarsi l'Avviso opposto, con vittoria delle spese di lite.
Poiché la presunta violazione – conclude il contribuente – sarebbe, in ogni caso, conseguenza delle obbiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della normativa tributaria in materia, si chiede, in via subordinata, almeno lo stralcio della sanzione irrogata.
Il 3 ottobre 2025 si costituisce l'AdE, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello, avendo legittimamente emesso l'Avviso de quo – parziale ex art. 41-bis DPR 600/1973 – in seguito al rilievo di una discordanza di euro 32.000,00 tra i redditi indicati dal contribuente in dichiarazione e quelli risultanti dal mod. 770 del proprio sostituto d'imposta (Società_1 srl), quest'ultimi, oltretutto, coincidenti con quelli dallo stesso contribuente indicati nella dichiarazione IVA per l'a.i. 2019.
Chiede, dunque, il rigetto dell'appello e la vittoria delle spese di lite.
All'esito della discussione, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2026, l'appello è stato trattenuto in decisione, provvedendosi al deposito del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Verificata la tempestività dell'impugnazione e la regolarità del contraddittorio, possono esaminarsi le questioni proposte.
Ordinate le questioni secondo l'ordine di priorità, può rilevarsi quanto segue.
1.Il ricorso non è meritevole di accoglimento: sulla base degli atti a disposizione di questo Giudice, infatti, la ricostruzione operata dal ricorrente non risulta provata.
Se è vero, infatti, che alla contestata differenza negativa per l'anno d'imposta 2019 (- 32.000,00 euro), corrisponde una differenza, contra, positiva per il 2018 (+ 25.787,13) tra quanto da lui dichiarato al rigo RG2 dell'UNICO/2019 e quanto dalla Società_1 certificato avergli corrisposto per lo stesso anno;
se è vero che l'IVA, salvo particolari opzioni che vanno specificamente indicate, va liquidata all'atto di emissione della fattura, motivo per cui gli importi indicati dal contribuente nella dichiarazione IVA per l'a.i.
2019 corrispondono perfettamente agli importi certificati dalla Società_1 per lo stesso anno;
se è vero che le fatture nn. 3, 8 e 9, emesse nel 2019, sono relative a compensi ed incentivi per l'a.i. 2018 per l'importo di euro 32.050,00 (il contribuente imputa i 50,00 euro in più all'erronea indicazione nella fattura n. 9 dell'importo di euro 7.050,00 anziché di quello corretto di euro 7.000,00);
se è vero che l'importo di euro 159.100,00, dichiarato dal contribuente per il 2018, corrisponde perfettamente alla somma tra le provvigioni dalla Società_1 corrispostegli nel 2018 (euro 133.312,87) e gli importi di cui alle suddette fatture nn. 3, 8 e 9 del 2019 (euro 32.000), detratti, poi, dal totale gli euro 6.212,87 relativi a due fatture, la n. 3 e la n. 4, emesse nel 2018, ma di competenza del 2017;
è pur vero che nel 2018 risulta emessa anche un'altra fattura relativa ad incentivi 2017, la n. 9, per l'importo di euro 16.000,00.
Sottraendo, dunque, quest'ulteriore importo, i suddetti euro 159.100,00 scendono ad euro 143.100,00, somma che non giustifica più la ricostruzione operata dal contribuente. La mancanza agli atti di causa della documentazione contabile e delle dichiarazioni e certificazioni relative all'a.i. 2017, poi, non ha consentito a questo Giudice di verificare a cosa potesse essere imputata tale discordanza e se essa potesse ritenersi giustificata.
2. Non sussistono, poi, i presupposti per la richiesta disapplicazione delle sanzioni per obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria, ex art. 10, comma 3, dello
Statuto del Contribuente ed art. 6, comma 2, D.Lgs. 472/1997.
Tale esimente, infatti, si ottiene quando la violazione deriva da un'oscurità interpretativa normativa tale da rendere inevitabile l'errore del contribuente e la giurisprudenza dominante ne riconosce la ricorrenza in presenza di prassi amministrative contrastanti, circolari, sentenze difformi o lacune normative.
La Suprema Corte, in species, nella sentenza n. 18405/2018, scrive che “costituisce … causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull'oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ossia l'insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso la sua interpretazione”.
Nella specie, tutto questo non è rilevabile, atteso che l'art. 66 del TUIR, alla cui disciplina, come dall'Ufficio
e dallo stesso contribuente sostenuto, quest'ultimo è sottoposto per la determinazione del reddito, non presenta alcuna oscurità interpretativa, né in relazione al suo contenuto, né in relazione ai suoi destinatari.
Rebus sic stantibus, l'appello de quo deve essere rigettato.
3. La decisione avvenuta sostanzialmente sulla base del criterio del “più probabile che non” giustifica, a parere del Collegio, la compensazione delle spese di lite del grado.
P.Q.M.
- Rigetta l'appello;
- compensa le spese del grado.
Così deciso in Napoli il 20 febbraio 2026
Il Giudice estensore e Presidente
Dott. EUGENIO FORGILLO
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
20/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente e Relatore
DI NARDO MARILIA, Giudice
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5962/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Oberdan 1/4 80125 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5964/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
29 e pubblicata il 02/04/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3012M01290 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3012M01290 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3012M01290 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 955/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso in esame Ricorrente_1 propone appello avverso la decisione della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli – sentenza n. 5964, depositata il 2 aprile 2025 e non notificata - con la quale
è stata rigettata la domanda a suo tempo proposta da se stesso per impugnare l'AVVISO di ACCERTAMENTO
n. TF3012M01290/2024, notificatogli il 12/06/2024 dall'AGENZIA delle ENTRATE, Direzione Provinciale I di Napoli, per l'importo totale di euro 30.364,11, a titolo di maggiori IRPEF, Addizionali, sanzioni ed interessi,
a.i. 2019.
Al contribuente – un Agente di commercio di prodotti di profumeria e cosmetici - viene contestata l'omessa contabilizzazione di ricavi per euro 32.000,00, differenza risultante dal confronto tra i dati indicati nella sua dichiarazione reddituale UNICO/2020 e quelli certificati dal suo sostituto d'imposta Società_1 srl nel mod. 770/2020.
Il Ricorrente_1 ha impugnato l'Avviso, sostenendo che la discrasia è collegata a tre fatture che, seppur emesse nel 2019, sono in realtà di competenza del 2018, anno nel quale i relativi importi sono stati contabilizzati.
Il primo Giudice, ritenuta non provata l'eccezione sollevata dal ricorrente, ha rigettato il ricorso e compensato le spese.
Avverso la predetta sentenza n. 5964/29/2025 risulta proposto il presente appello dal Ricorrente_1, il quale evidenzia di essere un contribuente in regime di contabilità semplificata ex art. 66 TUIR, regime improntato, in teoria, al criterio di cassa, ma, in realtà, al criterio “misto” di competenza/cassa, come introdotto dalla
Legge di Bilancio 2017 a far data dal primo gennaio 2017.
Insiste, poi, nel collegare la discordanza dei 32.000,00 euro tra i ricavi da lui dichiarati per l'a.i. 2019 (euro 108.585,00) e le provvigioni certificate dalla Società_1 srl per lo stesso anno (euro 140.584,75), a tre fatture – nn. 3, 8, 9 – emesse per cassa nel 2019, ma di competenza del 2018, anno nel quale sono stati regolarmente contabilizzati i relativi importi.
A riprova del suo assunto, l'appellante evidenzia che, alla contestata differenza negativa per l'anno d'imposta
2019 (- 32.000,00 euro), corrisponde una differenza, contra, positiva per il 2018 (+ 25.787,13) tra quanto da lui dichiarato al rigo RG2 dell'UNICO/2019 (euro 159.100,00) e quanto dalla Società_1 certificato avergli corrisposto in forza del contratto di Agenzia senza rappresentanza e senza deposito tra loro intercorrente nel mod. 770/2019 (euro 133.312,87).
Il suddetto importo di euro 159.100,00, infatti, corrisponde alla somma tra le provvigioni dalla Società_1 corrispostegli nel 2018 (euro 133.312,87) e gli importi di cui alle suddette fatture nn. 3, 8 e 9 del 2019 (euro
32.000), detratti, poi, dal totale gli euro 6.212,87 relativi a due fatture, la n. 3 e la n. 4, emesse nel 2018, ma di competenza del 2017. Quanto suddetto – insiste l'impugnante – prova che la contabilizzazione degli euro 32.000,00 hodie oggetto di contestazione è avvenuta nel 2018, anno in cui per essi sono state regolarmente pagate le imposte.
Chiede, dunque, annullarsi l'Avviso opposto, con vittoria delle spese di lite.
Poiché la presunta violazione – conclude il contribuente – sarebbe, in ogni caso, conseguenza delle obbiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della normativa tributaria in materia, si chiede, in via subordinata, almeno lo stralcio della sanzione irrogata.
Il 3 ottobre 2025 si costituisce l'AdE, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello, avendo legittimamente emesso l'Avviso de quo – parziale ex art. 41-bis DPR 600/1973 – in seguito al rilievo di una discordanza di euro 32.000,00 tra i redditi indicati dal contribuente in dichiarazione e quelli risultanti dal mod. 770 del proprio sostituto d'imposta (Società_1 srl), quest'ultimi, oltretutto, coincidenti con quelli dallo stesso contribuente indicati nella dichiarazione IVA per l'a.i. 2019.
Chiede, dunque, il rigetto dell'appello e la vittoria delle spese di lite.
All'esito della discussione, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2026, l'appello è stato trattenuto in decisione, provvedendosi al deposito del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Verificata la tempestività dell'impugnazione e la regolarità del contraddittorio, possono esaminarsi le questioni proposte.
Ordinate le questioni secondo l'ordine di priorità, può rilevarsi quanto segue.
1.Il ricorso non è meritevole di accoglimento: sulla base degli atti a disposizione di questo Giudice, infatti, la ricostruzione operata dal ricorrente non risulta provata.
Se è vero, infatti, che alla contestata differenza negativa per l'anno d'imposta 2019 (- 32.000,00 euro), corrisponde una differenza, contra, positiva per il 2018 (+ 25.787,13) tra quanto da lui dichiarato al rigo RG2 dell'UNICO/2019 e quanto dalla Società_1 certificato avergli corrisposto per lo stesso anno;
se è vero che l'IVA, salvo particolari opzioni che vanno specificamente indicate, va liquidata all'atto di emissione della fattura, motivo per cui gli importi indicati dal contribuente nella dichiarazione IVA per l'a.i.
2019 corrispondono perfettamente agli importi certificati dalla Società_1 per lo stesso anno;
se è vero che le fatture nn. 3, 8 e 9, emesse nel 2019, sono relative a compensi ed incentivi per l'a.i. 2018 per l'importo di euro 32.050,00 (il contribuente imputa i 50,00 euro in più all'erronea indicazione nella fattura n. 9 dell'importo di euro 7.050,00 anziché di quello corretto di euro 7.000,00);
se è vero che l'importo di euro 159.100,00, dichiarato dal contribuente per il 2018, corrisponde perfettamente alla somma tra le provvigioni dalla Società_1 corrispostegli nel 2018 (euro 133.312,87) e gli importi di cui alle suddette fatture nn. 3, 8 e 9 del 2019 (euro 32.000), detratti, poi, dal totale gli euro 6.212,87 relativi a due fatture, la n. 3 e la n. 4, emesse nel 2018, ma di competenza del 2017;
è pur vero che nel 2018 risulta emessa anche un'altra fattura relativa ad incentivi 2017, la n. 9, per l'importo di euro 16.000,00.
Sottraendo, dunque, quest'ulteriore importo, i suddetti euro 159.100,00 scendono ad euro 143.100,00, somma che non giustifica più la ricostruzione operata dal contribuente. La mancanza agli atti di causa della documentazione contabile e delle dichiarazioni e certificazioni relative all'a.i. 2017, poi, non ha consentito a questo Giudice di verificare a cosa potesse essere imputata tale discordanza e se essa potesse ritenersi giustificata.
2. Non sussistono, poi, i presupposti per la richiesta disapplicazione delle sanzioni per obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria, ex art. 10, comma 3, dello
Statuto del Contribuente ed art. 6, comma 2, D.Lgs. 472/1997.
Tale esimente, infatti, si ottiene quando la violazione deriva da un'oscurità interpretativa normativa tale da rendere inevitabile l'errore del contribuente e la giurisprudenza dominante ne riconosce la ricorrenza in presenza di prassi amministrative contrastanti, circolari, sentenze difformi o lacune normative.
La Suprema Corte, in species, nella sentenza n. 18405/2018, scrive che “costituisce … causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull'oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ossia l'insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso la sua interpretazione”.
Nella specie, tutto questo non è rilevabile, atteso che l'art. 66 del TUIR, alla cui disciplina, come dall'Ufficio
e dallo stesso contribuente sostenuto, quest'ultimo è sottoposto per la determinazione del reddito, non presenta alcuna oscurità interpretativa, né in relazione al suo contenuto, né in relazione ai suoi destinatari.
Rebus sic stantibus, l'appello de quo deve essere rigettato.
3. La decisione avvenuta sostanzialmente sulla base del criterio del “più probabile che non” giustifica, a parere del Collegio, la compensazione delle spese di lite del grado.
P.Q.M.
- Rigetta l'appello;
- compensa le spese del grado.
Così deciso in Napoli il 20 febbraio 2026
Il Giudice estensore e Presidente
Dott. EUGENIO FORGILLO