Legge 29 gennaio 1986, n. 26

Commentari9

Mostra tutto (9)
  • 1L'istanza di rimborso di tributi versati cautelativamente va presentata ai sensi dell'articolo 21 del Dlgs 546/92
    https://www.fiscooggi.it/

  • 2Risoluzione del 22/11/2013 n. 83 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa
    Agenzia delle Entrate · 22 novembre 2013

    Con istanze indirizzate alla scrivente, \è stato chiesto di conoscere quale sia il corretto trattamento da riservare, ai fini dell\'imposta di registro e dell\'imposta di bollo, all\'attestato di prestazione energetica (APE), da allegare, in particolare, ai contratti di locazione. I dubbi interpretativi sorgono a seguito delle modifiche introdotte con l\'articolo 6 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, che ha riformulato l\'articolo 6 del D. Lgs. 19 agosto 2005, n.192, in materia di "Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione". In particolare, l\'articolo 6 del D. Lgs. n. 192 del 2005 prevede, al comma …

     Leggi di più…

  • 3Corte di giustizia, pensionamento d'ufficio a 68 anni dei professori universitari, conclusione di contratti di lavoro a tempo determinato oltre i 65 anni,…
    Costituzionalismo.It · https://www.costituzionalismo.it/ · 22 dicembre 2010

    SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 18 novembre 2010 (*) «Direttiva 2000/78/CE – Art. 6, n. 1 – Divieto di discriminazione basata sull'età – Professori universitari – Disposizione nazionale che prevede la conclusione di contratti di lavoro a tempo determinato oltre i 65 anni – Pensionamento d'ufficio a 68 anni – Giustificazione delle disparità di trattamento basate sull'età» Nei procedimenti riuniti C-250/09 e C-268/09, aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Rayonen sad Plovdiv (Tribunale distrettuale della Bulgaria), con decisioni 23 giugno 2009, pervenute in cancelleria rispettivamente il 6 e il 10 luglio 2009 …

     Leggi di più…

  • 4Finanziaria 2004 - tabelleAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 7 gennaio 2004

  • 5Risoluzione del 14/06/2001 n. 91 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
    Agenzia delle Entrate · 14 giugno 2001

    Con nota del 19 marzo 2001, la Direzione Regionale del ... ha trasmesso alla scrivente la richiesta di parere formulata da codesta societa\' in merito alla corretta interpretazione dell\'articolo 106 del TUIR riguardante gli adempimenti per l\'attribuzione ai soci del credito d\'imposta sugli utili fruenti di agevolazioni territoriali. Fatto La XF S.p.A., in qualita\' di societa\' holding del Gruppo XF ed in relazione ai dividendi distribuiti da una societa\' partecipata operante nel Mezzogiorno, ha rappresentato quanto segue: * la societa\' partecipata ha fruito, fino al 1998, delle agevolazioni fiscali previste per il Mezzogiorno dall\'art. 105 del decreto del Presidente …

     Leggi di più…
Mostra tutto (9)

Giurisprudenza287

Mostra tutto (287)
  • 1Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sondrio, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 2
    Provvedimento: Sentenza n. 2/2026 Depositata il 20/01/2026 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SONDRIO Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica: LA SALVIA FRANCESCA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 86/2025 depositato il 07/10/2025 proposto da Ricorrente_1 Notaio - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Sondrio - Salita Schenardi 1 23100 Sondrio SO elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto …
     Leggi di più...
    • art. 1 Tariffa Parte Prima D.P.R. 131/1986·
    • art. 23 Cost.·
    • agevolazione prima casa·
    • art. 817 c.c.·
    • pertinenza·
    • graffatura·
    • compensazione spese di lite·
    • circolare Agenzia delle Entrate 38/E/2005·
    • imposta di registro

  • 2TAR Palermo, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 443
    Provvedimento: Pubblicato il 13/02/2026 N. 00443/2026 REG.PROV.COLL. N. 01690/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1690 del 2024, proposto da Di AO Margherita, rappresentata e difesa dagli avvocati Calogero Ubaldo Marino e Girolamo Rubino, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia; contro il Comune di Sciacca, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Bellia, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia; per l'annullamento: - del …
     Leggi di più...
    • art. 23 L.R. 37/85·
    • art. 2 L.R. 15/91·
    • legge regionale n. 78/1976·
    • art. 117 Costituzione·
    • tutela del paesaggio·
    • giurisdizione amministrativa·
    • legge regionale n. 37/1985·
    • inedificabilità assoluta·
    • art. 142 d.lgs. 42/2004·
    • fascia di inedificabilità·
    • zona B·
    • art. 15 L.R. 78/76·
    • art. 18 L. 865/1971·
    • condono edilizio·
    • art. 14 Statuto Regione Siciliana

  • 3TAR Palermo, sez. II, sentenza 30/12/2024, n. 3680
    Provvedimento: Pubblicato il 30/12/2024 N. 03680/2024 REG.PROV.COLL. N. 01769/2021 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1769 del 2021, proposto da Calanovella S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosario Culotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Regione Sicilia - Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identita' Siciliana, Regione Sicilia - Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identita' Siciliana- Dipartimento Bb.Cc. e …
     Leggi di più...
    • violazione normativa paesaggistica·
    • compatibilità paesaggistica·
    • autorizzazione paesaggistica·
    • ricorso gerarchico·
    • giurisdizione amministrativa·
    • vincolo paesaggistico·
    • sanatoria edilizia·
    • art. 167 D.Lgs. 42/2004·
    • art. 25 L.R.S. 16/2016·
    • abusivismo edilizio

  • 4Corte d'Appello Catania, sentenza 05/04/2025, n. 259
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA SEZIONE LAVORO La Corte d'appello di Catania, composta dai Magistrati Dott.ssa Elvira Maltese Presidente Dott.ssa Viviana Urso Consigliere Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel. ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 568/2022 R.G. promossa DA ) in persona del Presidente p.t., Parte_1 P.IVA_1 [...] Parte_2 , in persona dei rispettivi Assessori p.t., rappresentati [...] e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania; Appellanti CONTRO (C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2 ), (C.F. ) e C.F._2 Controparte_3 C.F._3 (C.F. ) entrambi n.q. di eredi …
     Leggi di più...
    • ricongiunzione servizio·
    • competenza datore di lavoro·
    • computo servizio pre-ruolo·
    • prescrizione quinquennale·
    • art. 58 L.R. 25/1993·
    • riconoscimento servizio pre-ruolo·
    • indennità di buonuscita·
    • contributi previdenziali·
    • giurisdizione previdenziale·
    • art. 31 L.R. 37/1985·
    • art. 10 L.R. 21/1986·
    • prescrizione pretese economiche·
    • oneri economici riscatto

  • 5TAR Palermo, sez. V, sentenza 25/03/2025, n. 668
    Provvedimento: Pubblicato il 25/03/2025 N. 00668/2025 REG.PROV.COLL. N. 01797/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1797 del 2023, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Raimondi, Luigi Raimondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di San Giuseppe Jato, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Vittorio Fiasconaro, con domicilio digitale …
     Leggi di più...
    • art. 21 nonies L. 241/1990·
    • inefficacia autorizzazione edilizia·
    • abusi edilizi·
    • art. 5 L.R. 37/1985·
    • nulla osta Genio Civile·
    • giurisdizione amministrativa·
    • responsabilità solidale·
    • annullamento d'ufficio·
    • art. 32 L.R. 7/2003·
    • art. 111 R.D. 1775/1933
Mostra tutto (287)

Versioni del testo

  • Art. 1. 1. Al fine di contribuire alla rimozione delle condizioni di marginalita' e di squilibrio socio-economico conseguenti alla particolare collocazione territoriale sono istituite le provvidenze previste dalla presente legge per l'incentivazione ed il rilancio di attivita' economiche localizzate nei territori delle province di Trieste e Gorizia e concernenti:
    a) la produzione industriale, ivi compresa quella attinente al settore edilizio;
    b) la ricerca scientifica e tecnologica;
    c) i settori della produzione e dei servizi connessi con le attivita' portuali ed i trasporti esclusi gli istituti di credito e le imprese di assicurazione.
    2. Le provvidenze previste dalla presente legge si applicano sino al 31 dicembre 1995.
  • Art. 2. 1. Nelle province di Trieste e Gorizia si applicano sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni dell'articolo 105 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 .
    2. Nella provincia di Trieste e per le attivita' di cui all'articolo 1 si applicano sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni agevolative previste dagli ordini del cessato Governo militare alleato n. 206 del 3 novembre 1950 e n. 66 del 18 aprile 1953, recepite dall' articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , e gia' prorogate al 31 dicembre 1985 in forza dell' articolo 1 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790 , convertito dalla legge 23 febbraio 1982, n. 47 .
    3. Nella provincia di Gorizia si applica sino al 31 dicembre 1995 l'esenzione dall'imposta locale sui redditi prevista nell' articolo 4 della legge 27 dicembre 1975, n. 700 .
    4. Sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1995 le agevolazioni fiscali previste dall' articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , modificato dal decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790 , convertito dalla legge 23 febbraio 1982, n. 47 , relativamente alla zona portuale dell'Aussa Corno.
    5. Le norme del presente articolo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1986.
    NOTE

    Nota all' art. 2, primo comma :
    L' art. 105 del D.P.R. n. 218/1978 cosi' dispone:
    "L'imposta sul reddito delle persone giuridiche e' ridotta alla meta', nei confronti delle imprese che si costituiscono in forma societaria nei territori indicati all'art. 1 per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori stessi, per dieci anni dalla loro costituzione, fermo restando il disposto degli articoli 101 e 102.
    L'aliquota dell'uno per cento relativa all'imposta di registro per le fusioni di societa' di qualunque tipo di cui all' art. 7, primo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904 , e' ridotta allo 0,50 per cento se la fusione avviene tra societa' che hanno sede ed operano nei territori di cui all'art. 1, ovvero se il conferimento e' fatto da un'impresa o societa', che ha sede ed opera in tali territori, ad una societa' che ha sede ed opera nei territori stessi".

    Nota all' art. 2, secondo comma :
    L' art. 29 del D.P.R. n. 601/1973 , recante disciplina delle agevolazioni tributarie, cosi' dispone:
    "Art. 29 (Agevolazioni per la provincia di Trieste). - Nei territori della provincia di Trieste nei quali attualmente sono in vigore le agevolazioni fiscali stabilite dagli ordini del cessato Governo militare alleato n. 206 del 3 novembre 1950, n. 66 del 18 aprile 1953, e successive modificazioni e integrazioni, prorogati dalla legge 21 aprile 1969, n. 163 , si applica la esenzione decennale dall'imposta locale sui redditi.
    L'esenzione e' concessa in base ai presupposti e alle condizioni fissate dai provvedimenti agevolativi indicati nel precedente comma".
    La proroga delle agevolazioni previste dall' art. 29 del D.P.R. n. 601/1973 era stata fissata in primo momento al 31 dicembre 1981 dall' art. 2, primo comma, del D.L. 28 febbraio 1981, n. 36 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1981, n. 163 , e successivamente al 31 dicembre 1985 dal terzo comma dell'art. 1 del D.L. n. 790/1981 (per l'argomento del D.L. n. 790/1981 v. nelle note all'art. 2, quarto comma).

    Nota all' art. 2, terzo comma :
    L' art. 4 della legge n. 700/1975 (Modifiche alla legge 10 dicembre 1948, n. 1438 , istitutiva del regime agevolativo per la zona di Gorizia), cosi' dispone:
    "I redditi delle nuove imprese artigiane e industriali che si costituiscono nei territori di cui all' art. 1 della legge 1 dicembre 1948, n. 1438 , entro il 1985, sono esenti dall'imposta locale sui redditi per dieci anni. La stessa agevolazione si applica anche ai redditi derivanti dall'ampliamento e dalla trasformazione degli impianti esistenti".

    Note all'art. 2, quarto comma:
    - Il testo dell' art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 , recante disciplina delle agevolazioni tributarie, e' il seguente:
    "Art. 30. - Le imprese artigiane e industriali che operano nelle zone del Centro-sud riconosciute depresse ai sensi dell' art. 8 dei commi quarto e quinto dell' art. 12 della legge 22 luglio 1966, n. 614 , sono esenti dall'imposta locale su redditi per dieci anni alle condizioni e nei limiti di cui alla legge stessa e successive modificazioni.
    Nei territori del Polesine, in quelli del comune di Monfalcone, della zona portuale Aussa Corno e dei comuni di San Canziani d'Isonzo e Staranzano e in quelli dei comuni di Ancona e di Falconara Marittima, che fruiscono attualmente di agevolazioni fiscali rispettivamente in base alla legge 20 dicembre 1961, n. 1427 , alla legge 16 dicembre 1961, n. 1525 , prorogata e' integrata dalla legge 10 giugno 1969, n. 317 e all'art. 38 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552 , convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734 , l'esenzione prevista nel primo comma si applica, in quanto compatibile con le disposizioni delle leggi stesse, in base ai presupposti e alle condizioni da queste stabilite".
    - L' ottavo comma dell'art. 1 del D.L. n. 790/1981 , recante, fra l'altro, ulteriore proroga delle agevolazioni fiscali a favore delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976, dei territori della provincia di Trieste e delle zone depresse del centro-nord, cosi' dispone:
    "L'esenzione decennale dall'imposta locale sui redditi, prevista dall' art. 30 del decreto, del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , continua ad applicarsi a favore delle imprese artigiane ed industriali, che siano state ricostruite totalmente o parzialmente e rimane sospesa dal momento dell'evento distruttivo o per tutto il periodo di inutilizzo e ricomincia a decorrere dalla data di ripresa dell'attivita' produttiva".
  • Art. 3.
    Una quota fino al venti per cento della consistenza patrimoniale del fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia di cui all' articolo 1 della legge 18 ottobre 1955, n. 908 , e successive modificazioni, e' riservata al finanziamento della costruzione di alloggi con caratteristiche di edilizia economica e popolare, realizzati anche attraverso il recupero dei centri storici, da parte dei soggetti di cui all' articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457 . Tali alloggi, se costruiti in regime di edilizia convenzionata, sono assegnati prioritariamente, in proprieta' o in locazione, ai dipendenti delle imprese operanti nei settori di cui all'articolo 1 che prevedano un incremento di posti di lavoro ai sensi del comma 2 dell'articolo 4.
    Note all'art. 3:
    - Per il testo dell' art. 1 della legge n. 908/1955 v. nella nota all'art. 6, primo comma, lettera a).
    - I soggetti indicati nell' art. 18 della legge n. 457/1978 , recante norme per l'edilizia residenziale, sono:
    1) gli enti pubblici che intendano costruire abitazioni da assegnare in proprieta' a cooperative edilizie a proprieta' individuale;
    2) le imprese di costruzione, i privati che intendano costruire la propria abitazione;
    3) i comuni che intendano costruire abitazioni da assegnare in locazione;
    4) gli istituti autonomi per le case popolari che intendano costruire abitazioni da assegnare in locazione;
    5) le cooperative edilizie a proprieta' indivisa.