Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 4 marzo 1986 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 10 dicembre 1989 |
Commentari • 9
- 1. L'istanza di rimborso di tributi versati cautelativamente va presentata ai sensi dell'articolo 21 del Dlgs 546/92https://www.fiscooggi.it/ · 1
Con la sentenza 17 maggio 2005, n. 10312, la sezione V della suprema Corte di cassazione ha inquadrato nella fattispecie prevista dall'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, l'istanza di rimborso presentata da un contribuente per la restituzione delle imposte sui redditi cautelativamente versate in attesa del formale riconoscimento, da parte dell'Amministrazione finanziaria, delle agevolazioni tributarie per le province di Trieste e Gorizia, di cui all'articolo 2 della legge 29 gennaio 1986, n. 26. La sentenza cita genericamente l'agevolazione di cui alla legge n. 26 del 1986, ma si può ritenere che la disposizione a cui fanno riferimento i giudici di legittimità è …
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Giurisprudenza • 288
- 1. TAR Palermo, sez. II, sentenza 30/12/2024, n. 3680Provvedimento: Pubblicato il 30/12/2024 N. 03680/2024 REG.PROV.COLL. N. 01769/2021 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1769 del 2021, proposto da Calanovella S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosario Culotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Regione Sicilia - Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identita' Siciliana, Regione Sicilia - Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identita' Siciliana- Dipartimento Bb.Cc. e …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. 1. Al fine di contribuire alla rimozione delle condizioni di marginalita' e di squilibrio socio-economico conseguenti alla particolare collocazione territoriale sono istituite le provvidenze previste dalla presente legge per l'incentivazione ed il rilancio di attivita' economiche localizzate nei territori delle province di Trieste e Gorizia e concernenti:
a) la produzione industriale, ivi compresa quella attinente al settore edilizio;
b) la ricerca scientifica e tecnologica;
c) i settori della produzione e dei servizi connessi con le attivita' portuali ed i trasporti esclusi gli istituti di credito e le imprese di assicurazione.
2. Le provvidenze previste dalla presente legge si applicano sino al 31 dicembre 1995. - Art. 2. 1. Nelle province di Trieste e Gorizia si applicano sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni dell'articolo 105 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 .
2. Nella provincia di Trieste e per le attivita' di cui all'articolo 1 si applicano sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni agevolative previste dagli ordini del cessato Governo militare alleato n. 206 del 3 novembre 1950 e n. 66 del 18 aprile 1953, recepite dall' articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , e gia' prorogate al 31 dicembre 1985 in forza dell' articolo 1 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790 , convertito dalla legge 23 febbraio 1982, n. 47 .
3. Nella provincia di Gorizia si applica sino al 31 dicembre 1995 l'esenzione dall'imposta locale sui redditi prevista nell' articolo 4 della legge 27 dicembre 1975, n. 700 .
4. Sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1995 le agevolazioni fiscali previste dall' articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , modificato dal decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790 , convertito dalla legge 23 febbraio 1982, n. 47 , relativamente alla zona portuale dell'Aussa Corno.
5. Le norme del presente articolo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1986.
NOTE
Nota all' art. 2, primo comma :
L' art. 105 del D.P.R. n. 218/1978 cosi' dispone:
"L'imposta sul reddito delle persone giuridiche e' ridotta alla meta', nei confronti delle imprese che si costituiscono in forma societaria nei territori indicati all'art. 1 per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori stessi, per dieci anni dalla loro costituzione, fermo restando il disposto degli articoli 101 e 102.
L'aliquota dell'uno per cento relativa all'imposta di registro per le fusioni di societa' di qualunque tipo di cui all' art. 7, primo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904 , e' ridotta allo 0,50 per cento se la fusione avviene tra societa' che hanno sede ed operano nei territori di cui all'art. 1, ovvero se il conferimento e' fatto da un'impresa o societa', che ha sede ed opera in tali territori, ad una societa' che ha sede ed opera nei territori stessi".
Nota all' art. 2, secondo comma :
L' art. 29 del D.P.R. n. 601/1973 , recante disciplina delle agevolazioni tributarie, cosi' dispone:
"Art. 29 (Agevolazioni per la provincia di Trieste). - Nei territori della provincia di Trieste nei quali attualmente sono in vigore le agevolazioni fiscali stabilite dagli ordini del cessato Governo militare alleato n. 206 del 3 novembre 1950, n. 66 del 18 aprile 1953, e successive modificazioni e integrazioni, prorogati dalla legge 21 aprile 1969, n. 163 , si applica la esenzione decennale dall'imposta locale sui redditi.
L'esenzione e' concessa in base ai presupposti e alle condizioni fissate dai provvedimenti agevolativi indicati nel precedente comma".
La proroga delle agevolazioni previste dall' art. 29 del D.P.R. n. 601/1973 era stata fissata in primo momento al 31 dicembre 1981 dall' art. 2, primo comma, del D.L. 28 febbraio 1981, n. 36 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1981, n. 163 , e successivamente al 31 dicembre 1985 dal terzo comma dell'art. 1 del D.L. n. 790/1981 (per l'argomento del D.L. n. 790/1981 v. nelle note all'art. 2, quarto comma).
Nota all' art. 2, terzo comma :
L' art. 4 della legge n. 700/1975 (Modifiche alla legge 10 dicembre 1948, n. 1438 , istitutiva del regime agevolativo per la zona di Gorizia), cosi' dispone:
"I redditi delle nuove imprese artigiane e industriali che si costituiscono nei territori di cui all' art. 1 della legge 1 dicembre 1948, n. 1438 , entro il 1985, sono esenti dall'imposta locale sui redditi per dieci anni. La stessa agevolazione si applica anche ai redditi derivanti dall'ampliamento e dalla trasformazione degli impianti esistenti".
Note all'art. 2, quarto comma:
- Il testo dell' art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 , recante disciplina delle agevolazioni tributarie, e' il seguente:
"Art. 30. - Le imprese artigiane e industriali che operano nelle zone del Centro-sud riconosciute depresse ai sensi dell' art. 8 dei commi quarto e quinto dell' art. 12 della legge 22 luglio 1966, n. 614 , sono esenti dall'imposta locale su redditi per dieci anni alle condizioni e nei limiti di cui alla legge stessa e successive modificazioni.
Nei territori del Polesine, in quelli del comune di Monfalcone, della zona portuale Aussa Corno e dei comuni di San Canziani d'Isonzo e Staranzano e in quelli dei comuni di Ancona e di Falconara Marittima, che fruiscono attualmente di agevolazioni fiscali rispettivamente in base alla legge 20 dicembre 1961, n. 1427 , alla legge 16 dicembre 1961, n. 1525 , prorogata e' integrata dalla legge 10 giugno 1969, n. 317 e all'art. 38 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552 , convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734 , l'esenzione prevista nel primo comma si applica, in quanto compatibile con le disposizioni delle leggi stesse, in base ai presupposti e alle condizioni da queste stabilite".
- L' ottavo comma dell'art. 1 del D.L. n. 790/1981 , recante, fra l'altro, ulteriore proroga delle agevolazioni fiscali a favore delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976, dei territori della provincia di Trieste e delle zone depresse del centro-nord, cosi' dispone:
"L'esenzione decennale dall'imposta locale sui redditi, prevista dall' art. 30 del decreto, del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , continua ad applicarsi a favore delle imprese artigiane ed industriali, che siano state ricostruite totalmente o parzialmente e rimane sospesa dal momento dell'evento distruttivo o per tutto il periodo di inutilizzo e ricomincia a decorrere dalla data di ripresa dell'attivita' produttiva". - Art. 3.
Una quota fino al venti per cento della consistenza patrimoniale del fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia di cui all' articolo 1 della legge 18 ottobre 1955, n. 908 , e successive modificazioni, e' riservata al finanziamento della costruzione di alloggi con caratteristiche di edilizia economica e popolare, realizzati anche attraverso il recupero dei centri storici, da parte dei soggetti di cui all' articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457 . Tali alloggi, se costruiti in regime di edilizia convenzionata, sono assegnati prioritariamente, in proprieta' o in locazione, ai dipendenti delle imprese operanti nei settori di cui all'articolo 1 che prevedano un incremento di posti di lavoro ai sensi del comma 2 dell'articolo 4.
Note all'art. 3:
- Per il testo dell' art. 1 della legge n. 908/1955 v. nella nota all'art. 6, primo comma, lettera a).
- I soggetti indicati nell' art. 18 della legge n. 457/1978 , recante norme per l'edilizia residenziale, sono:
1) gli enti pubblici che intendano costruire abitazioni da assegnare in proprieta' a cooperative edilizie a proprieta' individuale;
2) le imprese di costruzione, i privati che intendano costruire la propria abitazione;
3) i comuni che intendano costruire abitazioni da assegnare in locazione;
4) gli istituti autonomi per le case popolari che intendano costruire abitazioni da assegnare in locazione;
5) le cooperative edilizie a proprieta' indivisa.