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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 15/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 209/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
in persona del Giudice dott. Alberto Cappellini ha pronunciato ex artt. 429 e 447 bis c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado promossa da:
(P.I. Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Gian Luca Angeli, elettivamente domiciliata in Todi, Via San
Salvatore n. 12;
RICORRENTE
contro
RT
(C.F.: ), rappresentato e difeso
[...] P.IVA_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, elettivamente domiciliato a Perugia, Via degli
Offici n. 14
RESISTENTE
e nei confronti di
(C.F.: ) e (C.F.: Controparte_3 C.F._1 Parte_1
) entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Maurizio Simoni, elettivamente C.F._2
pagina 1 di 11 domiciliate a Todi, P.zza Umberto I° n. 2,
INTERVENUTE
CONCLUSIONI
per il ricorrente:
“A) IN VIA PRELIMINARE: - respingere integralmente tutte le eccezioni sollevate in via preliminare ed anche nel merito dal patrocinio del convenuto nel proprio atto di RT
costituzione ed anche dal patrocinio dele intervenute volontariamente Sigg.re ed CP_3 Parte_1
nel loro atto di intervento, in quanto del tutto prive di pregio, infondate, pretestuose e
[...]
comunque contraria anche alle disposizioni di legge ed ai costanti ed univoci orientamenti giurisprudenziali espressi in materia;
B) NEL MERITO:
a) accertare e dichiarare, in forza dei suindicati titoli esecutivi emessi a suo tempo dall'adito Giudice con verbale di udienza del 3/10/2014, con cui lo stesso convalidava lo sfratto per morosità, emettendo in data 13/10/2014 relativa ordinanza esecutiva di rilascio, con fissazione per l'esecuzione dello stesso in data 3/03/2015, nonché concedeva contestualmente anche Decreto Ingiuntivo ex art.lo 664 cpc
n°1061/2014- Cron. 7435/2014 e Rep. N°1071/2014, reso esecutivo in data 13/10/2014. che il convenuto comunque ed in ogni caso, occupa senza titolo l'immobile per cui è causa sito in Todi, detenuto e destinato ad uso caserma Distaccamento Vigili del Fuoco di Todi della consistenza catastale complessiva di 2.351 metri quadrati, sito in Todi, Voc. Capuccini, Via Tiberina, censito al
Catasto Fabbricati del Comune di Todi, al foglio 101, particella 156, Vocabolo Cappuccini, e per tale effetto: 1) ordinare al convenuto-intimato di liberare immediatamente le unità RT
immobiliari suddette e di consegnarle, senza dilazione, libere da persone e cose, alla parte intimante- attrice;
fissando contestualmente la data di esecuzione per il rilascio 2) Condannare sempre comunque ed in ogni caso detto convenuto intimato , nella persona del Ministro RT
protempore in carica competente, al pagamento, in favore della società 'intimante, della complessiva somma di Euro 17.956,70 , così esattamente dovuta: a) quanto ad Euro 13.937,39, per la sua quota parte pari ad un terzo dell'intero a far tempo dal 4/11/2019 al 4/05/2023 (dell'attrice), ( al netto dell'Iva accontonata dal per essere versata ai sensi dell'art.lo 1 comma 629, RT
lettera b della Legge 23/12/2014 n ° 190) , somma questa dovuta per differenza di indennità di occupazione tra quanto stabilito a titolo di canone nell'originario iniziale suindicato contratto locativo
pagina 2 di 11 e quanto effettivamente corrisposto dall'intimato, così come sopra in narrativa, esattamente specificato;
b) quanto invece all'ulteriore importo di Euro 4.019,31 dovuta per interessi di mora ex
Lege n°231/2002 sulla suddetta somma di Euro 13.937,39 al netto dell'Iva , a far tempo sempre dal
4/11/2019 sino al 4/05/2023, oltre successivi interessi e rivalutazione monetaria dal 5/05/2023 sino all'effettivo soddisfo. 3) Condannare, comunque ed in ogni caso, ex art.lo 91 cpc, il convenuto-intimato
, nella persona del Ministro pro-tempore in carica competente, nonché le RT
intervenute volontarie Sigg.re ed al pagamento di tutte le Controparte_3 Parte_1
spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
per il resistente:
“In via preliminare, respinta la richiesta di ordinanza non impugnabile di rilascio ex art. 665 c.p.c., dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Spoleto in favore del Tribunale di Perugia e comunque in via subordinata, previa integrazione del contraddittorio, l'inammissibilità, l'improponibilità,
l'improcedibilità, nullità dell'avversa intimazione e l'infondatezza di ogni domanda per le ragioni di cui al presente atto e tutte quelle ex lege previste, in estremo subordine, concedersi il termine massimo per il rilascio, in ogni caso vinte le spese di lite.”
per le intervenute:
“Nel merito: rigettare il ricorso proposta da per difetto di legittimazione ad Controparte_4
agire e/o per litispendenza o continenza ex art. 39 cpc, con la causa pendente avanti alla Corte di
Appello di Perugia RG n. 237/22; In ogni caso: con il favore delle spese di lite da liquidare in favore del procuratore antistatario.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con intimazione di sfratto per finita locazione con contestuale citazione per la convalida dello stesso e richiesta di pagamento dell'indennità di occupazione, notificata il 18.5.2023, la società
[...]
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Spoleto il CP_1 [...]
, agendo RT
quale comproprietaria (per la quota di 1/3) dello stabile sito in Todi, Via Tiberina, destinato ad uso
Distaccamento Vigili del Fuoco di Todi.
pagina 3 di 11 A sostegno della domanda esponeva che il suddetto immobile era stato inizialmente dato in locazione dal Sig. al Ministero della Pubblica Sicurezza con contratto sottoscritto in data Persona_1
2/07/1999, registrato a Perugia 24/11/1999, con durata di anni 6 a decorrere dalla data del decreto di approvazione del contratto e che tale contratto si era poi rinnovato tacitamente fino alla data del
15/09/2011, quando, successivamente alla scadenza, il conduttore non aveva RT
provveduto a lasciare libero da persone e/o cose l'immobile di cui trattasi, continuando a detenerlo in maniera illegittima e facendo sorgere in capo alle parti locatrici il diritto di pretendere il pagamento del canone mensile.
Precisava che a seguito del decesso del Sig. l'immobile era pervenuto in forza di successione Per_1
a , e e che quest'ultima vendeva in data Parte_1 Controparte_3 Persona_2
4.11.2019 i diritti di comproprietà pari ad 1/3 dell'intero immobile alla ricorrente.
Chiedeva dunque pronunciarsi rilascio con ordinanza e contestuale condanna al pagamento dell'indennità di occupazione dell'immobile, oltre interessi e spese.
La causa veniva iscritta al R.G.A.C. n. 1162/2023 e assegnata, per la fase sommaria, al giudice Dott.
Andrea Giuliani.
2. Si costituiva in giudizio il RT
, eccependo in via preliminare l'incompetenza del Giudice adito, in
[...]
favore del Tribunale di Perugia, ai sensi dell'art. 25 c.p.c., in base alla disciplina del c.d. foro erariale essendo convenuta un'Amministrazione dello Stato.
Eccepiva, inoltre, l'inammissibilità della domanda spiegata dal ricorrente per violazione dell'art. 9 del contratto di locazione, per non aver esperito il tentativo di conciliazione, prima di promuovere la controversia innanzi al Tribunale di Spoleto.
Rilevava, inoltre, il difetto di integrazione del contraddittorio, essendo la ricorrente proprietaria per 1/3 dell'immobile, mentre, di contro, le altre comproprietarie, che rappresentano la maggioranza, avrebbero manifestato la volontà di formalizzare un accordo con il conduttore.
Nel merito, rilevava l'infondatezza delle richieste avversarie, avuto riguardo sia alle somme richieste come occupazione dell'immobile che al rilascio, in considerazione della particolare rilevanza del servizio espletato dai Vigili del Fuoco.
pagina 4 di 11 3. Con comparsa del 15.11.2023, intervenivano nel giudizio ex art. 105 c.p.c. le Sig.re CP_3
e , nella qualità di comproprietarie dell'immobile, rilevando come fosse già
[...] Parte_1
stato promosso innanzi al Tribunale Spoleto sfratto per morosità e finita locazione definito con ordinanza di estinzione del giudizio, nonché procedimento monitorio per canoni impagati, oggetto di opposizione e, successivamente, di procedimento di impugnazione innanzi alla Corte di Appello di
Perugia, ancora sub iudice.
Manifestavano, in ogni caso, il dissenso all'azione promossa in via unilaterale dalla
[...]
e concludevano insistendo per il rigetto del ricorso per difetto di legittimazione e Controparte_4
comunque per litispendenza e/o continenza con la causa pendente innanzi alla Corte di Appello di
Perugia.
4. Con ordinanza del 06.02.2024 il Giudice Dott. Giuliani disponeva il mutamento del rito e la rimessione al Presidente per l'assegnazione del fascicolo in base ai criteri tabellari per la fase a cognizione piena.
Iscritto all'R.G. n. 209/2024 e assegnato allo scrivente, all'udienza del 17.04.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di discussione, con assegnazione di previo termine sino al 10.12.2024 per memorie di discussione.
All'udienza odierna, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c, le parti hanno depositato note difensive insistendo per l'accoglimento delle domande già spiegate.
Il giudice si è ritirato in camera di consiglio e, all'esito, ha emesso la presente sentenza contestuale.
5. Va innanzitutto disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla parte resistente.
La presente controversia, alla luce della relativa causa petendi, del petitum e delle allegazioni delle parti, deve essere inquadrata in materia di sfratto per finita locazione e, più in generale, in materia di locazione di immobili urbani, che l'art. 661 c.p.c. e il secondo comma dell'art. 447 bis c.p.c., in combinato disposto con l'art. 21, comma 1 c.p.c., attribuiscono inderogabilmente alla competenza per territorio del giudice del luogo dove è posto l'immobile e, dunque, nel caso in questione, alla competenza del Tribunale di Spoleto, essendo l'immobile della cui locazione in senso lato si controverte ubicato nel comune di Todi, ovvero in un comune che ricade all'interno del circondario del
Tribunale di Spoleto.
pagina 5 di 11 La questione che allora si pone è se il criterio di determinazione della competenza per territorio stabilito da dette disposizioni sia o meno suscettibile di derogare al criterio del foro erariale invocato dall'Avvocatura dello Stato, certamente in astratto esso pure applicabile nel caso, essendo convenuta in giudizio una Amministrazione dello Stato, quale parte del rapporto locativo in senso lato oggetto di controversia;
per cui, secondo tale impostazione, ai sensi dell'art. 25 c.p.c. e delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio, la competenza per territorio spetterebbe per l'appunto al
Tribunale di Perugia, quale “giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto … si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda”.
Va rilevato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza del 02.07.2008 n. 18036, sono intervenute a statuire in proposito il principio della “derogabilità del foro erariale … ogni qual volta … per effetto di specifiche disposizioni concernenti una determinata tipologia di controversie e dettate per soddisfare ragioni ad esse peculiari, si manifesti l'intenzione del legislatore di determinare il foro territorialmente competente in base ad elementi diversi ed incompatibili rispetto a quelli altrimenti risultanti dalla regola del foro erariale e perciò destinati a prevalere su questa”; in un obiter dictum, la pronuncia ha fatto esemplificativamente riferimento alle ipotesi delle controversie previdenziali, delle opposizione a sanzioni amministrative, della disciplina dell'immigrazione e, infine, per quanto in questa sede interessa, della convalida di sfratto.
Più di recente, la Cassazione, nel ribadire detto principio, con la sentenza n. 25440 del 2020 ha precisato che la valutazione di prevalenza o meno della regola del favor per la difesa dello Stato, a cui è finalizzata la previsione del foro erariale in deroga agli ordinari criteri di determinazione della competenza per territorio, deve intendersi “affidata al legislatore e non al giudice e deve trovare suffragio in una norma espressa che deroghi al foro della pubblica amministrazione”.
Nella materia delle locazioni di immobili di cui qui si tratta, una siffatta “norma espressa”, con specifico riguardo al procedimento per convalida di sfratto, è stata individuata nell'art. 661 c.p.c., a mente del quale “quando si intima la licenza o lo sfratto, la citazione a comparire deve farsi inderogabilmente davanti al tribunale del luogo in cui si trova la cosa locata” (vedasi Cass. 8.6.2005
n. 11967).
Né può arrivarsi a diversa conclusione, nel caso in questione, anche avuto riguardo alla competenza funzionale, così come argomentato dalla difesa del , per il pagamento di somme di denaro, CP_2
pagina 6 di 11 posto che tale domanda è stata introdotta nel procedimento di sfratto come meramente eventuale e dunque avente carattere di accessorietà rispetto alla richiesta principale di sfratto che, come tale, attrae conseguentemente tutte le altre domande.
Deve, quindi, ritenersi superata dalle pronunce sopra indicate la giurisprudenza indicata dall'Avvocatura dello Stato (ovvero Cass. n. 2309/1988 e, soprattutto, n. 5732/1995), anche perché mette conto rilevare che tali precedenti avevano riguardo a un sistema processuale ove era individuato un giudice diverso per la fase sommaria dello sfratto (il pretore) e per la fase a cognizione piena (il tribunale), di talché poteva ritenersi che la disciplina di cui all'art. 661 c.p.c. si limitasse a dettare una disciplina “speciale” con solo riferimento alla fase sommaria (lo sfratto andava proposta davanti al pretore del luogo in cui si trova la cosa locata), ma che non trovasse applicazione con riguardo alla fase a cognizione piena, attratta quindi nell'orbita regolativa del criterio del foro erariale.
E infatti, l'art. 661 c.p.c. vigente fino all'abolizione delle preture e l'istituzione del giudice unico, nel
1999, indicava espressamente che era inderogabilmente competente il “pretore”; oggi, invece, la norma recita “tribunale”.
Poiché nell'assetto attuale non vi è più scissione del giudice competente per materia tra fase sommaria e fase a cognizione piena (l'attribuzione tabellare a differente giudice delle due fasi prevista dalle tabelle del Tribunale di Spoleto non ha rilievo, sul punto, essendo un mero atto organizzativo interno, ma essendo chiaro che l'ufficio competente è lo stesso, ovvero il Tribunale di Spoleto), deve quindi concludersi, assieme con la giurisprudenza di legittimità più recente da ultimo citata, che l'ambito applicativo dell'art. 661 c.p.c. non sia più limitato a dettare una regola relativa alla competenza per territorio della sola fase sommaria, ma anche della fase di merito, essendo del tutto irragionevole che, vista l'identità di ufficio competente per le due fasi (il tribunale), vi possa essere una traslazione della competenza tra la fase sommaria e la fase di merito.
Deve allora concludersi che il foro del luogo dov'è ubicato l'immobile sia suscettibile di derogare al foro erariale eventualmente diverso.
Tanto è sufficiente a radicare la competenza dell'adito Tribunale di Spoleto e, conseguentemente, ad escludere l'accoglimento della eccezione sollevata.
Quanto alla deduzione della resistente per cui vi sarebbe competenza del foro erariale in virtù del fatto che con la domanda è chiesto anche il pagamento di somme, basti osservarsi che l domanda principale,
pagina 7 di 11 cui deve farsi riferimento per quanto attiene alla scelta del criterio di competenza territoriale, è quella di rilascio per finita locazione;
anzi, più esattamente merita evidenziare come – essendo l'azione stata promossa nelle forme del rito sommario di cui all'art. 657 c.p.c. ss., il codice di rito prevedere espressamente che entro il rito sommario possa essere avanzata domanda di pagamento somme relativa ai canoni impagati (art. 658 c.p.c.), e tale domanda ricade tutta nell'ambito applicativo dell'art. 661
c.p.c.
6. Accertata, dunque, la competenza territoriale dell'intestato Tribunale e passando al vaglio delle altre questioni preliminari, l'eccezione di improcedibilità del presente giudizio, spiegata in via preliminare e in rito dall'opponente, è fondata e deve essere accolta, assorbito ogni altra eccezione preliminare e ogni motivo nel merito.
L'art. 9 del contratto di locazione sottoscritto in data 02.07.1999, registrato a Perugia 24/11/1999, evidenzia come le parti contrattuali si siano pattiziamente obbligate ad esperire una procedura di conciliazione convenzionalmente regolata, prima di una qualsiasi azione giudiziale, ove mai fosse sorta una controversia dal contratto per cui è causa: “in caso di controversia, anche se inerente al pagamento di canoni di fitto, prima di poter adire l'Autorità Giudiziaria, dovrà inderogabilmente esperirsi un tentativo di conciliazione presso la Prefettura, del quale sarà redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti”.
Le parti contrattuali hanno, in particolare, liberamente deciso di regolamentare i loro rapporti favorendo la specifica modalità di soluzione stragiudiziale di ogni possibile controversia scaturente dal contratto stipulato, obbligandosi a tentare la conciliazione prima di far ricorso all'Autorità Giudiziaria.
Tale clausola deve interpretarsi come avente valore cogente per ciascuna delle parti, così come ogni altra clausola contrattuale, ai sensi dell'art. 1372 c.c.
In conformità a un condivisibile orientamento di merito (Tribunale di Roma, Sent. n. 20690/2017), già condiviso da questo Tribunale in altra ipotesi (sent. n. 818/2024, fascicolo RGAC 939/2024) in assenza, per quanto noto al giudicante, di specifiche indicazioni da parte della giurisprudenza di legittimità, ritiene questo Tribunale che “deve ritenersi nella disponibilità delle parti medesime la subordinazione della lite alla previa sottoposizione del rapporto controverso ad un terzo”, posto che una simile clausola pattizia non costituisce un limite illecito al diritto, di ciascuna parte, costituzionalmente sancito dall'art. 24 Cost., di agire in giudizio per far valere i propri diritti essendosi pagina 8 di 11 queste negozialmente imposte di esercitare il diritto ad agire in giudizio solo dopo l'esperimento del tentativo di conciliazione come regolato nel contratto.
Una siffatta clausola, ai sensi dell'art. 1367 c.c., deve essere interpretata in modo che abbia effetto piuttosto che nel senso contrario, risolvendosi, ogni diversa interpretazione, nella negazione della clausola stessa in palese violazione della norma in questione e del valore cogente che l'art. 1372 c.c. impone alla volontà contrattuale, così che una diversa interpretazione della clausola de qua contrasterebbe con la volontà delle parti e svuoterebbe di significato la clausola stessa.
In altre parole, se in forza dell'art. 1372 c.c. il contratto ha forza di legge tra le parti è certo che tale legge in forza dell'art. 1367 c.c. deve essere interpretata nel senso in cui possa avere qualche effetto piuttosto che non averne alcuno (cfr. Tribunale di Milano n. 1008/22, Tribunale di Ravenna n.
431/2023).
Nel caso in questione, è bene evidenziare che l'azione proposta - ossia un'intimazione di sfratto per finita locazione o, in altri termini, una controversia concernente un'obbligazione locativa, con tutti i vincoli e le pattuizioni da questa derivanti - presuppone la sussistenza di un contratto di locazione che si assume scaduto, trovando conseguentemente piena applicazione la norma prevista dall'art. 9 del predetto vincolo negoziale.
E', insomma, lo stesso ricorrente, nel momento in cui agisce nelle forme di cui agli artt. 657 c.p.c. e seguenti, a porre quale presupposto dell'azione il contratto di locazione che assume scaduto, quale titolo per cui originariamente l'immobile sarebbe addivenuto nella disponibilità materiale del conduttore (anche se questi, poi, come nella specie, ha continuato per lungo tempo a occupare l'immobile; altrimenti, se l'occupazione è fin dall'origine sine titulo, non è possibile agire ex artt. 657
c.p.c.ss.).
Pertanto, la tesi di parte ricorrente secondo cui l'eccezione di inammissibilità della domanda sarebbe da disattendere poiché riferita ad un negozio inesistente è contraddittoria, avuto riguardo alla stessa azione promossa che origina proprio dal contratto di locazione dell'immobile adibito a Caserma dei Vigili del
Fuoco di Todi.
Oltretutto, mette conto rilevare che la clausola inserita dalle parti nel sopra menzionato contratto di locazione è strutturalmente diversa dalla condizione di procedibilità di cui agli artt. 5 e seguenti del
D.Lgs. n. 28/2010, e pertanto l'obbligo di previa conciliazione di fonte negoziale non può dirsi pagina 9 di 11 sottoposto alla disciplina del citato decreto legislativo, dettata con riferimento alle ipotesi di mediazione “obbligatoria” imposta direttamente dalla normativa primaria con riferimento ad alcune materie espressamente indicate.
In particolare, l'imposizione in via negoziale di un obbligo di mediazione trascende le problematiche di equilibrio fra contrapposte esigenze sottese alla disciplina legislativa dettata per la mediazione
“obbligatoria”, giacché è lo stesso contraente che autolimita la propria facoltà di agire in propria difesa in via giurisdizionale.
Tuttavia, se – come pacificamente è – si ritiene compatibile con l'art. 24 Cost. la clausola compromissoria, che limita in modo ancor più incisivo, per via negoziale, la facoltà di rivolgersi al giudice a tutela dei propri diritti, a fortiori deve ritenersi costituzionalmente compatibile una limitazione meno incisiva del proprio diritto di difesa, quale è la clausola di mediazione obbligatoria
(giacché con essa sola il contraente può ancora rivolgersi al giudice, pur dopo il tentativo di conciliazione).
In altri termini, non può ritenersi che l'art. 24 Cost. imponga che la facoltà di agire sempre, in prima battuta, per via monitoria o per procedimenti speciali, a tutela dei propri diritti, sia una componente indefettibile del diritto di difesa, che non possa mai essere disposta per via negoziale dalla parte.
Sul punto, si richiama quanto deciso da questo Tribunale in una controversia similare (cfr. sentenza n.
818/2024 pubblicata il 06.11.2024, già richiamata ante) che pur attinente a diversa fattispecie- opposizione a decreto ingiuntivo- è, sotto il profilo in analisi, del tutto sovrapponibile alla presente controversia.
Stante, dunque, il mancato esperimento della procedura conciliativa prevista dal contratto, deve dichiararsi l'improcedibilità della domanda avanzata dalla ricorrente Controparte_4
Restano assorbite le altre questioni preliminari, così come impregiudicato il merito della questione sottesa al processo.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano così come in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto delle fasi di studio, della fase introduttiva e decisionale, della non complessità delle questioni trattate e della assenza della fase istruttoria, elementi questi che giustificano una liquidazione leggermente al di sotto dei parametri medi.
pagina 10 di 11 Anche la posizione delle intervenienti volontarie in senso adesivo rispetto a parte resistente deve trovare riconoscimento sul piano delle spese di lite, dovendosi considerare parte ricorrente soccombente anche nei confronti delle medesime, in ossequio al consolidato principio di diritto per cui
“L'interventore adesivo diventa parte del giudizio, con la conseguenza che l'attore, in caso di soccombenza, ben può essere condannato a rifondergli le spese del giudizio” (Cass. civ., Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 20659 del 24/07/2024, massima;
già Sez. 3, Sentenza n. 11202 del 17/07/2003).
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda, ogni contraria eccezione, difesa ed istanza disattesa, così provvede:
DICHIARA improcedibile il presente procedimento per mancato esperimento del tentativo di conciliazione obbligatoria nelle forme di cui all'art. 9 del contratto sottoscritto tra le parti in data
02.07.1999;
CONDANNA al pagamento, in favore del Controparte_4 [...]
Parte_2
delle spese di giudizio di entrambe le fasi che liquida, per compensi, in complessivi €
[...]
2.700,00, oltre accessori di legge;
CONDANNA al pagamento, in favore di e Controparte_4 Controparte_3 Parte_1
, in solido tra loro, delle spese di giudizio di entrambe le fasi che liquida, per compensi, in
[...] complessivi € 2.700,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv.
Maurizio Simoni.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale.
Spoleto, 15 gennaio 2025
Il giudice
Alberto Cappellini
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
in persona del Giudice dott. Alberto Cappellini ha pronunciato ex artt. 429 e 447 bis c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado promossa da:
(P.I. Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Gian Luca Angeli, elettivamente domiciliata in Todi, Via San
Salvatore n. 12;
RICORRENTE
contro
RT
(C.F.: ), rappresentato e difeso
[...] P.IVA_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, elettivamente domiciliato a Perugia, Via degli
Offici n. 14
RESISTENTE
e nei confronti di
(C.F.: ) e (C.F.: Controparte_3 C.F._1 Parte_1
) entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Maurizio Simoni, elettivamente C.F._2
pagina 1 di 11 domiciliate a Todi, P.zza Umberto I° n. 2,
INTERVENUTE
CONCLUSIONI
per il ricorrente:
“A) IN VIA PRELIMINARE: - respingere integralmente tutte le eccezioni sollevate in via preliminare ed anche nel merito dal patrocinio del convenuto nel proprio atto di RT
costituzione ed anche dal patrocinio dele intervenute volontariamente Sigg.re ed CP_3 Parte_1
nel loro atto di intervento, in quanto del tutto prive di pregio, infondate, pretestuose e
[...]
comunque contraria anche alle disposizioni di legge ed ai costanti ed univoci orientamenti giurisprudenziali espressi in materia;
B) NEL MERITO:
a) accertare e dichiarare, in forza dei suindicati titoli esecutivi emessi a suo tempo dall'adito Giudice con verbale di udienza del 3/10/2014, con cui lo stesso convalidava lo sfratto per morosità, emettendo in data 13/10/2014 relativa ordinanza esecutiva di rilascio, con fissazione per l'esecuzione dello stesso in data 3/03/2015, nonché concedeva contestualmente anche Decreto Ingiuntivo ex art.lo 664 cpc
n°1061/2014- Cron. 7435/2014 e Rep. N°1071/2014, reso esecutivo in data 13/10/2014. che il convenuto comunque ed in ogni caso, occupa senza titolo l'immobile per cui è causa sito in Todi, detenuto e destinato ad uso caserma Distaccamento Vigili del Fuoco di Todi della consistenza catastale complessiva di 2.351 metri quadrati, sito in Todi, Voc. Capuccini, Via Tiberina, censito al
Catasto Fabbricati del Comune di Todi, al foglio 101, particella 156, Vocabolo Cappuccini, e per tale effetto: 1) ordinare al convenuto-intimato di liberare immediatamente le unità RT
immobiliari suddette e di consegnarle, senza dilazione, libere da persone e cose, alla parte intimante- attrice;
fissando contestualmente la data di esecuzione per il rilascio 2) Condannare sempre comunque ed in ogni caso detto convenuto intimato , nella persona del Ministro RT
protempore in carica competente, al pagamento, in favore della società 'intimante, della complessiva somma di Euro 17.956,70 , così esattamente dovuta: a) quanto ad Euro 13.937,39, per la sua quota parte pari ad un terzo dell'intero a far tempo dal 4/11/2019 al 4/05/2023 (dell'attrice), ( al netto dell'Iva accontonata dal per essere versata ai sensi dell'art.lo 1 comma 629, RT
lettera b della Legge 23/12/2014 n ° 190) , somma questa dovuta per differenza di indennità di occupazione tra quanto stabilito a titolo di canone nell'originario iniziale suindicato contratto locativo
pagina 2 di 11 e quanto effettivamente corrisposto dall'intimato, così come sopra in narrativa, esattamente specificato;
b) quanto invece all'ulteriore importo di Euro 4.019,31 dovuta per interessi di mora ex
Lege n°231/2002 sulla suddetta somma di Euro 13.937,39 al netto dell'Iva , a far tempo sempre dal
4/11/2019 sino al 4/05/2023, oltre successivi interessi e rivalutazione monetaria dal 5/05/2023 sino all'effettivo soddisfo. 3) Condannare, comunque ed in ogni caso, ex art.lo 91 cpc, il convenuto-intimato
, nella persona del Ministro pro-tempore in carica competente, nonché le RT
intervenute volontarie Sigg.re ed al pagamento di tutte le Controparte_3 Parte_1
spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
per il resistente:
“In via preliminare, respinta la richiesta di ordinanza non impugnabile di rilascio ex art. 665 c.p.c., dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Spoleto in favore del Tribunale di Perugia e comunque in via subordinata, previa integrazione del contraddittorio, l'inammissibilità, l'improponibilità,
l'improcedibilità, nullità dell'avversa intimazione e l'infondatezza di ogni domanda per le ragioni di cui al presente atto e tutte quelle ex lege previste, in estremo subordine, concedersi il termine massimo per il rilascio, in ogni caso vinte le spese di lite.”
per le intervenute:
“Nel merito: rigettare il ricorso proposta da per difetto di legittimazione ad Controparte_4
agire e/o per litispendenza o continenza ex art. 39 cpc, con la causa pendente avanti alla Corte di
Appello di Perugia RG n. 237/22; In ogni caso: con il favore delle spese di lite da liquidare in favore del procuratore antistatario.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con intimazione di sfratto per finita locazione con contestuale citazione per la convalida dello stesso e richiesta di pagamento dell'indennità di occupazione, notificata il 18.5.2023, la società
[...]
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Spoleto il CP_1 [...]
, agendo RT
quale comproprietaria (per la quota di 1/3) dello stabile sito in Todi, Via Tiberina, destinato ad uso
Distaccamento Vigili del Fuoco di Todi.
pagina 3 di 11 A sostegno della domanda esponeva che il suddetto immobile era stato inizialmente dato in locazione dal Sig. al Ministero della Pubblica Sicurezza con contratto sottoscritto in data Persona_1
2/07/1999, registrato a Perugia 24/11/1999, con durata di anni 6 a decorrere dalla data del decreto di approvazione del contratto e che tale contratto si era poi rinnovato tacitamente fino alla data del
15/09/2011, quando, successivamente alla scadenza, il conduttore non aveva RT
provveduto a lasciare libero da persone e/o cose l'immobile di cui trattasi, continuando a detenerlo in maniera illegittima e facendo sorgere in capo alle parti locatrici il diritto di pretendere il pagamento del canone mensile.
Precisava che a seguito del decesso del Sig. l'immobile era pervenuto in forza di successione Per_1
a , e e che quest'ultima vendeva in data Parte_1 Controparte_3 Persona_2
4.11.2019 i diritti di comproprietà pari ad 1/3 dell'intero immobile alla ricorrente.
Chiedeva dunque pronunciarsi rilascio con ordinanza e contestuale condanna al pagamento dell'indennità di occupazione dell'immobile, oltre interessi e spese.
La causa veniva iscritta al R.G.A.C. n. 1162/2023 e assegnata, per la fase sommaria, al giudice Dott.
Andrea Giuliani.
2. Si costituiva in giudizio il RT
, eccependo in via preliminare l'incompetenza del Giudice adito, in
[...]
favore del Tribunale di Perugia, ai sensi dell'art. 25 c.p.c., in base alla disciplina del c.d. foro erariale essendo convenuta un'Amministrazione dello Stato.
Eccepiva, inoltre, l'inammissibilità della domanda spiegata dal ricorrente per violazione dell'art. 9 del contratto di locazione, per non aver esperito il tentativo di conciliazione, prima di promuovere la controversia innanzi al Tribunale di Spoleto.
Rilevava, inoltre, il difetto di integrazione del contraddittorio, essendo la ricorrente proprietaria per 1/3 dell'immobile, mentre, di contro, le altre comproprietarie, che rappresentano la maggioranza, avrebbero manifestato la volontà di formalizzare un accordo con il conduttore.
Nel merito, rilevava l'infondatezza delle richieste avversarie, avuto riguardo sia alle somme richieste come occupazione dell'immobile che al rilascio, in considerazione della particolare rilevanza del servizio espletato dai Vigili del Fuoco.
pagina 4 di 11 3. Con comparsa del 15.11.2023, intervenivano nel giudizio ex art. 105 c.p.c. le Sig.re CP_3
e , nella qualità di comproprietarie dell'immobile, rilevando come fosse già
[...] Parte_1
stato promosso innanzi al Tribunale Spoleto sfratto per morosità e finita locazione definito con ordinanza di estinzione del giudizio, nonché procedimento monitorio per canoni impagati, oggetto di opposizione e, successivamente, di procedimento di impugnazione innanzi alla Corte di Appello di
Perugia, ancora sub iudice.
Manifestavano, in ogni caso, il dissenso all'azione promossa in via unilaterale dalla
[...]
e concludevano insistendo per il rigetto del ricorso per difetto di legittimazione e Controparte_4
comunque per litispendenza e/o continenza con la causa pendente innanzi alla Corte di Appello di
Perugia.
4. Con ordinanza del 06.02.2024 il Giudice Dott. Giuliani disponeva il mutamento del rito e la rimessione al Presidente per l'assegnazione del fascicolo in base ai criteri tabellari per la fase a cognizione piena.
Iscritto all'R.G. n. 209/2024 e assegnato allo scrivente, all'udienza del 17.04.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di discussione, con assegnazione di previo termine sino al 10.12.2024 per memorie di discussione.
All'udienza odierna, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c, le parti hanno depositato note difensive insistendo per l'accoglimento delle domande già spiegate.
Il giudice si è ritirato in camera di consiglio e, all'esito, ha emesso la presente sentenza contestuale.
5. Va innanzitutto disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla parte resistente.
La presente controversia, alla luce della relativa causa petendi, del petitum e delle allegazioni delle parti, deve essere inquadrata in materia di sfratto per finita locazione e, più in generale, in materia di locazione di immobili urbani, che l'art. 661 c.p.c. e il secondo comma dell'art. 447 bis c.p.c., in combinato disposto con l'art. 21, comma 1 c.p.c., attribuiscono inderogabilmente alla competenza per territorio del giudice del luogo dove è posto l'immobile e, dunque, nel caso in questione, alla competenza del Tribunale di Spoleto, essendo l'immobile della cui locazione in senso lato si controverte ubicato nel comune di Todi, ovvero in un comune che ricade all'interno del circondario del
Tribunale di Spoleto.
pagina 5 di 11 La questione che allora si pone è se il criterio di determinazione della competenza per territorio stabilito da dette disposizioni sia o meno suscettibile di derogare al criterio del foro erariale invocato dall'Avvocatura dello Stato, certamente in astratto esso pure applicabile nel caso, essendo convenuta in giudizio una Amministrazione dello Stato, quale parte del rapporto locativo in senso lato oggetto di controversia;
per cui, secondo tale impostazione, ai sensi dell'art. 25 c.p.c. e delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio, la competenza per territorio spetterebbe per l'appunto al
Tribunale di Perugia, quale “giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto … si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda”.
Va rilevato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza del 02.07.2008 n. 18036, sono intervenute a statuire in proposito il principio della “derogabilità del foro erariale … ogni qual volta … per effetto di specifiche disposizioni concernenti una determinata tipologia di controversie e dettate per soddisfare ragioni ad esse peculiari, si manifesti l'intenzione del legislatore di determinare il foro territorialmente competente in base ad elementi diversi ed incompatibili rispetto a quelli altrimenti risultanti dalla regola del foro erariale e perciò destinati a prevalere su questa”; in un obiter dictum, la pronuncia ha fatto esemplificativamente riferimento alle ipotesi delle controversie previdenziali, delle opposizione a sanzioni amministrative, della disciplina dell'immigrazione e, infine, per quanto in questa sede interessa, della convalida di sfratto.
Più di recente, la Cassazione, nel ribadire detto principio, con la sentenza n. 25440 del 2020 ha precisato che la valutazione di prevalenza o meno della regola del favor per la difesa dello Stato, a cui è finalizzata la previsione del foro erariale in deroga agli ordinari criteri di determinazione della competenza per territorio, deve intendersi “affidata al legislatore e non al giudice e deve trovare suffragio in una norma espressa che deroghi al foro della pubblica amministrazione”.
Nella materia delle locazioni di immobili di cui qui si tratta, una siffatta “norma espressa”, con specifico riguardo al procedimento per convalida di sfratto, è stata individuata nell'art. 661 c.p.c., a mente del quale “quando si intima la licenza o lo sfratto, la citazione a comparire deve farsi inderogabilmente davanti al tribunale del luogo in cui si trova la cosa locata” (vedasi Cass. 8.6.2005
n. 11967).
Né può arrivarsi a diversa conclusione, nel caso in questione, anche avuto riguardo alla competenza funzionale, così come argomentato dalla difesa del , per il pagamento di somme di denaro, CP_2
pagina 6 di 11 posto che tale domanda è stata introdotta nel procedimento di sfratto come meramente eventuale e dunque avente carattere di accessorietà rispetto alla richiesta principale di sfratto che, come tale, attrae conseguentemente tutte le altre domande.
Deve, quindi, ritenersi superata dalle pronunce sopra indicate la giurisprudenza indicata dall'Avvocatura dello Stato (ovvero Cass. n. 2309/1988 e, soprattutto, n. 5732/1995), anche perché mette conto rilevare che tali precedenti avevano riguardo a un sistema processuale ove era individuato un giudice diverso per la fase sommaria dello sfratto (il pretore) e per la fase a cognizione piena (il tribunale), di talché poteva ritenersi che la disciplina di cui all'art. 661 c.p.c. si limitasse a dettare una disciplina “speciale” con solo riferimento alla fase sommaria (lo sfratto andava proposta davanti al pretore del luogo in cui si trova la cosa locata), ma che non trovasse applicazione con riguardo alla fase a cognizione piena, attratta quindi nell'orbita regolativa del criterio del foro erariale.
E infatti, l'art. 661 c.p.c. vigente fino all'abolizione delle preture e l'istituzione del giudice unico, nel
1999, indicava espressamente che era inderogabilmente competente il “pretore”; oggi, invece, la norma recita “tribunale”.
Poiché nell'assetto attuale non vi è più scissione del giudice competente per materia tra fase sommaria e fase a cognizione piena (l'attribuzione tabellare a differente giudice delle due fasi prevista dalle tabelle del Tribunale di Spoleto non ha rilievo, sul punto, essendo un mero atto organizzativo interno, ma essendo chiaro che l'ufficio competente è lo stesso, ovvero il Tribunale di Spoleto), deve quindi concludersi, assieme con la giurisprudenza di legittimità più recente da ultimo citata, che l'ambito applicativo dell'art. 661 c.p.c. non sia più limitato a dettare una regola relativa alla competenza per territorio della sola fase sommaria, ma anche della fase di merito, essendo del tutto irragionevole che, vista l'identità di ufficio competente per le due fasi (il tribunale), vi possa essere una traslazione della competenza tra la fase sommaria e la fase di merito.
Deve allora concludersi che il foro del luogo dov'è ubicato l'immobile sia suscettibile di derogare al foro erariale eventualmente diverso.
Tanto è sufficiente a radicare la competenza dell'adito Tribunale di Spoleto e, conseguentemente, ad escludere l'accoglimento della eccezione sollevata.
Quanto alla deduzione della resistente per cui vi sarebbe competenza del foro erariale in virtù del fatto che con la domanda è chiesto anche il pagamento di somme, basti osservarsi che l domanda principale,
pagina 7 di 11 cui deve farsi riferimento per quanto attiene alla scelta del criterio di competenza territoriale, è quella di rilascio per finita locazione;
anzi, più esattamente merita evidenziare come – essendo l'azione stata promossa nelle forme del rito sommario di cui all'art. 657 c.p.c. ss., il codice di rito prevedere espressamente che entro il rito sommario possa essere avanzata domanda di pagamento somme relativa ai canoni impagati (art. 658 c.p.c.), e tale domanda ricade tutta nell'ambito applicativo dell'art. 661
c.p.c.
6. Accertata, dunque, la competenza territoriale dell'intestato Tribunale e passando al vaglio delle altre questioni preliminari, l'eccezione di improcedibilità del presente giudizio, spiegata in via preliminare e in rito dall'opponente, è fondata e deve essere accolta, assorbito ogni altra eccezione preliminare e ogni motivo nel merito.
L'art. 9 del contratto di locazione sottoscritto in data 02.07.1999, registrato a Perugia 24/11/1999, evidenzia come le parti contrattuali si siano pattiziamente obbligate ad esperire una procedura di conciliazione convenzionalmente regolata, prima di una qualsiasi azione giudiziale, ove mai fosse sorta una controversia dal contratto per cui è causa: “in caso di controversia, anche se inerente al pagamento di canoni di fitto, prima di poter adire l'Autorità Giudiziaria, dovrà inderogabilmente esperirsi un tentativo di conciliazione presso la Prefettura, del quale sarà redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti”.
Le parti contrattuali hanno, in particolare, liberamente deciso di regolamentare i loro rapporti favorendo la specifica modalità di soluzione stragiudiziale di ogni possibile controversia scaturente dal contratto stipulato, obbligandosi a tentare la conciliazione prima di far ricorso all'Autorità Giudiziaria.
Tale clausola deve interpretarsi come avente valore cogente per ciascuna delle parti, così come ogni altra clausola contrattuale, ai sensi dell'art. 1372 c.c.
In conformità a un condivisibile orientamento di merito (Tribunale di Roma, Sent. n. 20690/2017), già condiviso da questo Tribunale in altra ipotesi (sent. n. 818/2024, fascicolo RGAC 939/2024) in assenza, per quanto noto al giudicante, di specifiche indicazioni da parte della giurisprudenza di legittimità, ritiene questo Tribunale che “deve ritenersi nella disponibilità delle parti medesime la subordinazione della lite alla previa sottoposizione del rapporto controverso ad un terzo”, posto che una simile clausola pattizia non costituisce un limite illecito al diritto, di ciascuna parte, costituzionalmente sancito dall'art. 24 Cost., di agire in giudizio per far valere i propri diritti essendosi pagina 8 di 11 queste negozialmente imposte di esercitare il diritto ad agire in giudizio solo dopo l'esperimento del tentativo di conciliazione come regolato nel contratto.
Una siffatta clausola, ai sensi dell'art. 1367 c.c., deve essere interpretata in modo che abbia effetto piuttosto che nel senso contrario, risolvendosi, ogni diversa interpretazione, nella negazione della clausola stessa in palese violazione della norma in questione e del valore cogente che l'art. 1372 c.c. impone alla volontà contrattuale, così che una diversa interpretazione della clausola de qua contrasterebbe con la volontà delle parti e svuoterebbe di significato la clausola stessa.
In altre parole, se in forza dell'art. 1372 c.c. il contratto ha forza di legge tra le parti è certo che tale legge in forza dell'art. 1367 c.c. deve essere interpretata nel senso in cui possa avere qualche effetto piuttosto che non averne alcuno (cfr. Tribunale di Milano n. 1008/22, Tribunale di Ravenna n.
431/2023).
Nel caso in questione, è bene evidenziare che l'azione proposta - ossia un'intimazione di sfratto per finita locazione o, in altri termini, una controversia concernente un'obbligazione locativa, con tutti i vincoli e le pattuizioni da questa derivanti - presuppone la sussistenza di un contratto di locazione che si assume scaduto, trovando conseguentemente piena applicazione la norma prevista dall'art. 9 del predetto vincolo negoziale.
E', insomma, lo stesso ricorrente, nel momento in cui agisce nelle forme di cui agli artt. 657 c.p.c. e seguenti, a porre quale presupposto dell'azione il contratto di locazione che assume scaduto, quale titolo per cui originariamente l'immobile sarebbe addivenuto nella disponibilità materiale del conduttore (anche se questi, poi, come nella specie, ha continuato per lungo tempo a occupare l'immobile; altrimenti, se l'occupazione è fin dall'origine sine titulo, non è possibile agire ex artt. 657
c.p.c.ss.).
Pertanto, la tesi di parte ricorrente secondo cui l'eccezione di inammissibilità della domanda sarebbe da disattendere poiché riferita ad un negozio inesistente è contraddittoria, avuto riguardo alla stessa azione promossa che origina proprio dal contratto di locazione dell'immobile adibito a Caserma dei Vigili del
Fuoco di Todi.
Oltretutto, mette conto rilevare che la clausola inserita dalle parti nel sopra menzionato contratto di locazione è strutturalmente diversa dalla condizione di procedibilità di cui agli artt. 5 e seguenti del
D.Lgs. n. 28/2010, e pertanto l'obbligo di previa conciliazione di fonte negoziale non può dirsi pagina 9 di 11 sottoposto alla disciplina del citato decreto legislativo, dettata con riferimento alle ipotesi di mediazione “obbligatoria” imposta direttamente dalla normativa primaria con riferimento ad alcune materie espressamente indicate.
In particolare, l'imposizione in via negoziale di un obbligo di mediazione trascende le problematiche di equilibrio fra contrapposte esigenze sottese alla disciplina legislativa dettata per la mediazione
“obbligatoria”, giacché è lo stesso contraente che autolimita la propria facoltà di agire in propria difesa in via giurisdizionale.
Tuttavia, se – come pacificamente è – si ritiene compatibile con l'art. 24 Cost. la clausola compromissoria, che limita in modo ancor più incisivo, per via negoziale, la facoltà di rivolgersi al giudice a tutela dei propri diritti, a fortiori deve ritenersi costituzionalmente compatibile una limitazione meno incisiva del proprio diritto di difesa, quale è la clausola di mediazione obbligatoria
(giacché con essa sola il contraente può ancora rivolgersi al giudice, pur dopo il tentativo di conciliazione).
In altri termini, non può ritenersi che l'art. 24 Cost. imponga che la facoltà di agire sempre, in prima battuta, per via monitoria o per procedimenti speciali, a tutela dei propri diritti, sia una componente indefettibile del diritto di difesa, che non possa mai essere disposta per via negoziale dalla parte.
Sul punto, si richiama quanto deciso da questo Tribunale in una controversia similare (cfr. sentenza n.
818/2024 pubblicata il 06.11.2024, già richiamata ante) che pur attinente a diversa fattispecie- opposizione a decreto ingiuntivo- è, sotto il profilo in analisi, del tutto sovrapponibile alla presente controversia.
Stante, dunque, il mancato esperimento della procedura conciliativa prevista dal contratto, deve dichiararsi l'improcedibilità della domanda avanzata dalla ricorrente Controparte_4
Restano assorbite le altre questioni preliminari, così come impregiudicato il merito della questione sottesa al processo.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano così come in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto delle fasi di studio, della fase introduttiva e decisionale, della non complessità delle questioni trattate e della assenza della fase istruttoria, elementi questi che giustificano una liquidazione leggermente al di sotto dei parametri medi.
pagina 10 di 11 Anche la posizione delle intervenienti volontarie in senso adesivo rispetto a parte resistente deve trovare riconoscimento sul piano delle spese di lite, dovendosi considerare parte ricorrente soccombente anche nei confronti delle medesime, in ossequio al consolidato principio di diritto per cui
“L'interventore adesivo diventa parte del giudizio, con la conseguenza che l'attore, in caso di soccombenza, ben può essere condannato a rifondergli le spese del giudizio” (Cass. civ., Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 20659 del 24/07/2024, massima;
già Sez. 3, Sentenza n. 11202 del 17/07/2003).
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda, ogni contraria eccezione, difesa ed istanza disattesa, così provvede:
DICHIARA improcedibile il presente procedimento per mancato esperimento del tentativo di conciliazione obbligatoria nelle forme di cui all'art. 9 del contratto sottoscritto tra le parti in data
02.07.1999;
CONDANNA al pagamento, in favore del Controparte_4 [...]
Parte_2
delle spese di giudizio di entrambe le fasi che liquida, per compensi, in complessivi €
[...]
2.700,00, oltre accessori di legge;
CONDANNA al pagamento, in favore di e Controparte_4 Controparte_3 Parte_1
, in solido tra loro, delle spese di giudizio di entrambe le fasi che liquida, per compensi, in
[...] complessivi € 2.700,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv.
Maurizio Simoni.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale.
Spoleto, 15 gennaio 2025
Il giudice
Alberto Cappellini
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